Alla Corte di Giustizia UE l’imposizione di un limite di età all’accesso alla professione di notaio

Alla Corte di Giustizia UE l’imposizione di un limite di età all’accesso alla professione di notaio


 Professioni e mestieri - Notaio – Concorso – Requisito di ammissione – Limite di età – Rimessione alla Corte di Giustizia UE

        E’ rimessa alla Corte di Giustizia Ue la questione se l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 10 TFUE e l’art. 6 della Direttiva del Consiglio 20007/8/CE del 27 novembre 2000, nella parte in cui vietano discriminazioni in base all’età nell’accesso all’occupazione, ostino a che uno Stato membro possa imporre un limite di età all’accesso alla professione di notaio (1).

(1) Ha chiarito la Sezione che l’art. 1, comma 3, lett. b), l. n. 1365 del 1926, come sostituito dall’art. 13, d.lgs. n. 166 del 2006, prevede che per l’ammissione al concorso notarile gli aspiranti non devono avere compiuto gli anni cinquanta alla data del bando di concorso.

Non è possibile, ad avviso della Sezione, la disapplicazione della norma interna, in quanto le ragioni dell’eventuale contrasto con il diritto dell’Unione non sono immediate, né sufficientemente chiare, precise ed incondizionate.

In primo luogo, la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, sul riconoscimento delle qualifiche professionali, stabilisce all’art. 2 che essa si applica a tutti i cittadini di uno Stato membro che vogliano esercitare, come lavoratori subordinati o autonomi, compresi i liberi professionisti, una professione regolamentata in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le loro qualifiche professionali (comma 1), mentre non si applica ai notai nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione (comma 4).

Pertanto, occorre innanzitutto accertare se la disciplina sull’accesso all’esercizio della funzione notarile in uno Stato membro debba essere necessariamente oggetto di armonizzazione tra il diritto nazionale di quello Stato ed il diritto europeo.

Inoltre, il richiamato art. 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000, rubricato “giustificazione delle disparità di trattamento collegate all’età”, stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell’età non costituiscano discriminazione laddove esse siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell’ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tale finalità siano appropriati e necessari.

Tuttavia, la Sezione è dell’avviso che sussistono dubbi sulla compatibilità dell’art. 1, comma 3, lett. b), l. n. 1365 del 1926, come sostituito dall’art. 13, d.lgs. n. 166 del 2006, con il diritto dell’Unione europea rilevante in tema di disparità di trattamento collegate all’età.

Infatti, si potrebbe ritenere che la disposizione del diritto interno, nell’ammettere al concorso per il conferimento dei posti notarili i soli aspiranti che non hanno compiuto cinquanta anni alla data del bando di concorso, non si basi su alcuna oggettiva e ragionevole giustificazione ispirata da una finalità legittima.

In altri termini, si potrebbe ritenere che la norma di legge dello Stato italiano ponga una discriminazione relativa all’età per il possibile conseguimento delle funzioni notarili, in assenza di una finalità legittima, comportando una disparità non consentita della direttiva CE in materia.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

NOTAIO

PROFESSIONI intellettuali

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri