Alla Corte costituzionale la non retroattività della sanzione senza minimo edittale dell’uno per cento del fatturato specifico dell’impresa interessata

Alla Corte costituzionale la non retroattività della sanzione senza minimo edittale dell’uno per cento del fatturato specifico dell’impresa interessata


Concorrenza - Abusi posizione dominante – Sanzione – Omessa previsione minimo edittale dell’uno per cento del fatturato specifico dell’impresa interessata – Omessa individuazione disciplina retroattiva – Art. 11, comma 4, l. n. 57 del 2001 – Violazione artt. 3 e 117, primo comma, Cost. – Rilevanza e non manifesta infondatezza

 

             E’ rilevante e non manifestamente infondata, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. (quest’ultimo in relazione all’art. 7 della CEDU) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4, l. 5 marzo 2001 n. 57, nella parte in cui, nell’introdurre una nuova disciplina sanzionatoria delle infrazioni gravi in materia di intese lesive della concorrenza o di abusi di posizione dominante sul mercato, per le quali la sanzione pecuniaria da applicare non contempla più il minimo edittale dell’uno per cento del fatturato specifico dell’impresa interessata, non abbia anche previsto che tale disciplina più favorevole sia da applicare retroattivamente (1).

 

(1) Analoga rimessione è stata disposta dalla sezione con ord., 14 maggio 2019, n. 3135.

Ha chiarito la Sezione che l’art. 11, comma 4, l. 5 marzo 2001 n. 57 da un lato protegge beni rilevanti per tutta la collettività dei cittadini, come la concorrenza e la correttezza nelle relazioni di mercato, e dall’altro prevede sanzioni della stessa natura delle sanzioni pecuniarie penali, oltretutto per importi non trascurabili, ai quali si ricollega una notevole forza afflittiva. Va evidenziato per completezza che non rileva la circostanza per cui, in via generale, queste sanzioni sono applicabili a imprese costituite in forma di persone giuridiche: in proposito infatti va notato che un pregiudizio al patrimonio della società viene comunque sopportato dai soci, e che l’ordinamento nazionale ha da lungo tempo abbandonato il concetto tradizionale della non responsabilità penale delle persone giuridiche, alle quali attualmente sono applicabili sanzioni penali proprio del tipo in esame, ovvero pecuniarie. Si tratta quindi di una norma che prevede una sanzione sostanzialmente penale, che dovrebbe essere disciplinata come tale, in particolare nel senso della retroattività della norma sanzionatoria più favorevole.


Anno di pubblicazione:

2019

Materia:

CONCORRENZA, ABUSO di posizione dominante

CONCORRENZA

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri