All’Adunanza plenaria la definizione normativa dei decreti ministeriali che dispongono gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento

All’Adunanza plenaria la definizione normativa dei decreti ministeriali che dispongono gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento


Pubblica istruzione – Graduatorie ad esaurimento – Decreti ministeriali di aggiornamento – Natura – Individuazione - Rimessione all’Adunanza plenaria.

 

Sono rimesse all’Adunanza plenaria le questioni: a) quale deve essere la definizione normativa dei decreti ministeriali che dispongono gli aggiornamenti delle graduatorie ad esaurimento e se la sopravvenienza ora per allora di un titolo legittimante l’iscrizione imponga al MIUR la piena delibazione di legittimità sulla relativa domanda, al di là sia della forma materiale (informatica, o no di essa), sia dell’eventuale adizione del giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, da parte dello stesso titolare; b) se la definizione dei decreti ministeriali, in base a quanto indicato dalla Corte regolatrice e chiarito dianzi, quali atti generali per l’esecuzione della legge implichi, in caso di reiterati annullamenti giurisdizionali, la rimessione in termini dei soggetti, che intendano far valere il titolo legittimante, per far constare, ai sensi degli artt. 30 e 114 c.p.a., la nullità del decreto ministeriale che, in sede di riemanazione, replichi tal quale il vizio di legittimità che ha determinato l’annullamento del precedente provvedimento; c) se di conseguenza l’indicazione della Corte regolatrice induca a superare, in corretta applicazione del principio d’effettività della tutela, ogni ipotesi di decadenza connessa a vicende pregresse e se, quindi, un atto amministrativo generale e nullo sia in grado di definire rapporti comunque inerenti all’acquisizione di posizioni di status connessi al valore legale del titolo di studio; d) se la natura abilitante del diploma magistrale, così definito dalle norme regolatrici del valore legale del titolo conseguito in esito ad un corso di studi nel periodo transitorio indicato da siffatte norme ed in attesa della definitiva trasformazione delle procedure abilitanti per gli aspiranti docenti, dovendosi collegare tali disposizioni al sistema del reclutamento di questi ultimi che però ne resta distinto, essendo stato (e per certi versi essendo tuttora) disciplinato a sua volta come sistema misto, ossia concorsuale o per titoli di servizio mediante attingimento dalle graduatorie ad esaurimento fino al loro esaurirsi, con conseguente minor enfasi sul concorso pubblico e con maggior attenzione sulla formazione in continuo divenire del docente, anche attraverso esperienze certificate sul campo; e) se il limite temporale del predetto regime transitorio, ormai cessato per legge, determini, esso sì, decadenze e si riverberi sull’attualità dell’interesse azionato; f) se si possa escludere, come sopra argomentato, ogni conflitto attuale o potenziale tra la presente controversia ed i regimi di reclutamento straordinario indicati nell’art. 4, d.l. 12 luglio 2018, n. 87 (1).

 

(1) Ha chiarito la Sezione dover rimettere la questione di diritto in esame, per molti aspetti corrispondente quella già enunciata con la sentenza 20 dicembre 2017, n. 11 poiché si riscontrano sia varie criticità in sede applicativa di questa, sia talune sopravvenienze rilevanti.

In coerenza con quanto di recente affermato, tra l’altro, dalla stessa Adunanza plenaria (Cons. St., ad. plen., 23 febbraio 2018, n. 2), la sezione ha ritenuto di non potersi esimere, a fronte d’una ben specifica ed argomentata richiesta di parte, dalla rimessione ex art. 99, comma 3, c.p.a. A favore di tale conclusione militano considerazioni volte ad evitare un eccessivo “ingessamento” del rapporto tra Adunanza plenaria e Sezione semplice, che comporterebbe sia una incisione sensibile dei normali poteri d’interpretazione del Giudice di rinvio, sia la possibilità di appesantimenti processuali, che potrebbero derivare da reiterate “navette” tra Sezione ed Adunanza Plenaria.

 Ha aggiunto l’ordinanza che detta sentenza n. 2 del 2018 pone a carico della Sezione, in caso di mancata condivisione di un principio di diritto enunciato dalla stessa Adunanza plenaria, il vincolo legale, indefettibile, di rimetterne la questione a quest’ultima. La stessa Sezione reputa al riguardo che tale principio di doverosità, specie se si tratti di questione ancora tanto dibattuta e controversa, non sia eludibile in alcun caso, soprattutto quando la tenuta della pronuncia non condivisa sia sottoposta, come sta accadendo nelle more della controversia alla stessa sottoosta, al vaglio della Corte regolatrice.

Tanto soprattutto alla luce dell’altro principio che l’Adunanza ha affermato subito dopo la sentenza n. 11 del 2017 (Cons. St., ad. plen., 22 dicembre 2017, n.13), LINK ossia dell’opportunità, per l’estrema delicatezza della questione, di modulare la portata temporale di quest’ultima, in particolare limitandone gli effetti al futuro. Com’è noto, una tal evenienza, che regola e differisce l’effetto conformativo del giudicato amministrativo, soggiace al verificarsi delle seguenti, rigorose condizioni: a) l'obiettiva e rilevante incertezza circa la portata delle disposizioni da interpretare; b) l'esistenza d’un orientamento prevalente contrario all'adottata interpretazione; c) la necessità, tra le altre cose, di evitare gravi ripercussioni socio-economiche (e, se del caso, talune implicazioni in sé imprevedibili, ma poi verificatesi, contro ogni intenzione, nella realtà delle cose).

Ritiene la Sezione remittente che nella controversia sottoposta al suo esame si possano ravvisare tutt’e tre le predette condizioni. In particolare:

a) c’è un’oggettiva incertezza sul significato del valore abilitante del diploma magistrale, che non segue il regime, pur richiamato nella sentenza n. 11 del 2017, dell’abilitazione per gli insegnanti di scuola materna - soltanto ai quali si rivolge l’art. 9, l. n. 444 del 1968 - incertezza dovuta alla poco felice formulazione dell’art. 2, d.i. 10 marzo 1997, che sovrappone diplomati magistrali e diplomati di scuola materna e richiama non del tutto a proposito il testé citato art. 9, ferma restando, ove ve ne fosse bisogno, l’inderogabilità, da parte d’una fonte esecutiva, dell’allora (1997) vigente art. 399 e ss., d.lgs. n. 297 del 1994 (in virtù dei quali l'accesso ai ruoli dei docenti di scuola materna, elementare e secondaria avveniva, per metà, mediante concorsi per titoli ed esami e, per la restante metà, mercé concorsi per soli titoli);

b), invero, c’è stato un orientamento della VI Sezione teso a far valere, a fronte del perdurante regime transitorio ex art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323 del 1998, l’efficacia rebus sic stantibus di detto valore abilitante, relativamente ai diplomi magistrali conseguiti entro l’a.s. 2001/2002 e di ciò la sentenza n. 11 del 2017 ha dato atto in vario modo, onde è da chiedere all’Adunanza plenaria, stante l’evidente commistione di regole tra valore del titolo di studio e metodi del reclutamento (questi ultimi rimasti ben oltre il 2013 con la regola del c.d. “doppio canale”: 50% a concorso; 50% attingendo dalle c.d. graduatorie permanenti, così trasformate dalle graduatorie dei concorsi per soli titoli), qual debba essere il limite ultimo di validità del citato regime transitorio;

c) si è verificato un notevole e notorio impatto sociale della sentenza n. 11 del 2017, tant’è che è dovuto intervenire l’art. 4, d.l. 12 luglio 2018, n. 87 (conv. modif. dalla l. 9 agosto 2018, n. 96), anche per indicare un percorso ordinato, si badi, per i soli docenti in possesso del diploma magistrale.

 

Ciò premesso, la Sezione si sofferma puntualmente sulle criticità, prima fra tutte la natura dei decreti di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento.

Non sono fonti regolamentari pur avendo un contenuto normativo generale per tutti gli iscritti nelle GAE e per tutti coloro che, pur avendone titolo ab illo tempore, ne sono stati indebitamente pretermessi, nonché per coloro i quali ne hanno maturato (si pensi ai casi delle fasce III e IV) il titolo solo all’attualità.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

ISTRUZIONE pubblica

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri