Affidamento con gara della gestione degli spazi pubblicitari

Affidamento con gara della gestione degli spazi pubblicitari


Pubblicità – Spazi pubblicitari – Gestione – Affidamento con gara – Legittimità.

      È legittimo il regolamento comunale sulla pubblicità nella parte in cui prevede l’affidamento con gara pubblica della gestione degli spazi pubblicitari (1).

 

(1) Ha ricordato il Tar che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con decisione 25 febbraio 2013, n. 5, dopo aver precisato che “...è una concessione di area pubblica il provvedimento iniziale che conforma il rapporto” ha chiarito che “...sia corretto allocare l’uso degli spazi pubblici contingentati con gara, dovendosi altrimenti ricorrere all’unico criterio alternativo dell’ordine cronologico di presentazione delle domande accoglibili, che è di certo meno idoneo ad assicurare l’interesse pubblico all’uso più efficiente del suolo pubblico e quello dei privati al confronto concorrenziale”.

Ne deriva che “il procedimento di gara non contrasta infatti con la libera espressione dell’attività imprenditoriale di cui si tratta, considerato, in linea generale, che la procedura ad evidenza pubblica è istituto tipico di garanzia della concorrenza nell’esercizio dell’attività economica privata incidente sull’uso di risorse pubbliche e che, in particolare, la concessione tramite gara dell’uso di beni pubblici per l’esercizio di attività economiche private è istituto previsto dall’ordinamento, essendo perciò fondata la qualificazione della gara come strumento per assicurare il principio costituzionale della libera iniziativa economica anche nell’accesso al mercato degli spazi per la pubblicità”.

Dunque, ciò che conta è che, attraverso questo sistema si regolamenta la concessione dell’uso di un’area pubblica, ossia una risorsa limitata, non già la concessione di servizio; il che significa che l’attività di installazione di impianti pubblicitari non perde affatto le sue connotazioni di libera attività imprenditoriale ma assume, semmai, fisionomia di attività economica suscettibile di essere conformata per fini di utilità sociale, secondo quanto esplicitato dall’art. 41 Cost.


Anno di pubblicazione:

2018

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri