Accesso a dati relativi ad un rapporto di adozione

Accesso a dati relativi ad un rapporto di adozione


Accesso ai documenti – Diritto - Dati relativi ad un rapporto di adozione – Esclusione.

       E’ legittimo il diniego di accesso ai dati relativi ad un rapporto di adozione, potendo solo l’Autorità giudiziaria ordinaria rimuovere il relativo divieto (1).

 

(1) Ha ricordato il Tar che il diritto di accesso è escluso nei casi in cui la legge preveda un divieto di divulgazione dei dati contenuti nei documenti di cui si intenda ottenere l’ostensione (art. 24, comma 1, l. n. 241 del 1990).

Nella specie il comma 3 dell’art. 28, l. n. 184 del 1983 prevede appunto un divieto di divulgazione degli atti da cui possano ricavarsi notizie relative ad un rapporto di adozione che solo attraverso la autorizzazione della Autorità giudiziaria ordinaria può essere rimosso.

Ha aggiunto il Tar che le questioni afferenti la costituzionalità della norma non possono essere prese in considerazione in questa sede.

La menzionata norma infatti rimette al giudice ordinario in sede di volontaria giurisdizione la tutela della riservatezza dell’adottato.

E’ a tale plesso giurisdizionale che spetta pertanto sollevare la questione di costituzionalità della norma innanzi alla Consulta ancorché si pronunci come giudice della tutela (Corte cost. n. 464 del 1997) e/o in sede di volontaria giurisdizione (Corte cost. n. 24 del 1958).

Operare una remissione in questa sede non sarebbe, invece, possibile per difetto di rilevanza della questione, posto che in ogni caso il giudice amministrativo non potrebbe ordinare l’ostensione degli atti in difetto di autorizzazione della a.g.o alla quale, peraltro, è già stata chiesta con esito negativo dalla interessata.


Anno di pubblicazione:

2018

Materia:

ATTO amministrativo, ACCESSO ai documenti

ATTO amministrativo

Tipologia:

Focus di giurisprudenza e pareri