Giurisprudenza

    {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119811, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:13:43.0", "modifiedDate": "2023-10-25 10:48:36.244", "classNameId": 31701, "classPK": 119807, "classUuid": "52a4cfa5-f5a0-2c40-7bf7-6c4cfbe58276", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-26 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Irregolarità regolarizzabili degli scritti e degli atti non trasmessi secondo le regole del Pat", "description": "<p>Le irregolarità degli atti e degli scritti redatti in violazione delle norme disciplinanti il Processo amministrativo telematico sono sanabili mediante l’assegnazione, da parte del Collegio, di un termine perentorio per la regolarizzazione da effettuare nelle forme di legge, a pena di irricevibilità (1).</p>", "summary": "<p>Le irregolarità degli atti e degli scritti redatti in violazione delle norme disciplinanti il Processo amministrativo telematico sono sanabili mediante l’assegnazione, da parte del Collegio, di un termine perentorio per la regolarizzazione da effettuare nelle forme di legge, a pena di irricevibilità (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119875, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:20:52.0", "modifiedDate": "2023-10-24 15:00:19.682", "classNameId": 31701, "classPK": 119873, "classUuid": "a28335a7-a77a-1f81-aa16-e457346e8adb", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-19 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Prova della notifica del ricorso a mezzo p.e.c.", "description": "<p>In tema di processo amministrativo telematico, ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, ai fini della prova in giudizio della notificazione del ricorso a mezzo p.e.c., la ricevuta di avvenuta consegna deve contenere la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato; pertanto, ai fini della dimostrazione della regolare instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente l’inserimento nel fascicolo informatico della mera “scansione per immagini” della ricevuta di avvenuta consegna che non contenga i documenti notificati via p.e.c. in formato “cliccabile” poiché tale modalità non consente al Collegio di verificare quale atto sia stato concretamente notificato alla controparte (1).</p>", "summary": "<p>In tema di processo amministrativo telematico, ai sensi dell’art. 14, comma 3, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, ai fini della prova in giudizio della notificazione del ricorso a mezzo p.e.c., la ricevuta di avvenuta consegna deve contenere la copia completa del messaggio di posta elettronica certificata consegnato; pertanto, ai fini della dimostrazione della regolare instaurazione del contraddittorio, non è sufficiente l’inserimento nel fascicolo informatico della mera “scansione per immagini” della ricevuta di avvenuta consegna che non contenga i documenti notificati via p.e.c. in formato “cliccabile” poiché tale modalità non consente al Collegio di verificare quale atto sia stato concretamente notificato alla controparte (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119901, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:25:20.0", "modifiedDate": "2023-10-23 15:07:58.267", "classNameId": 31701, "classPK": 119899, "classUuid": "020ccde0-e117-300d-9c5f-fba626f56cfa", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-04 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Standard di firma digitale da utilizzare nel processo amministrativo telematico", "description": "<p>Gli artt. 6, commi 4 e 5, e 12, comma 6, dell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Specifiche tecniche del processo amministrativo telematico) prescrivono l’utilizzo della firma digitale secondo lo standard PAdES per quel che riguarda il deposito del ricorso, mentre non impongono espressamente l’utilizzo di tale formato per la notifica alle altre parti che, pertanto, possono essere eseguite anche negli altri formati, purchè ammessi dall’ordinamento (nel caso di specie, la notifica è stata effettuata a mezzo PEC, allegando il ricorso firmato digitalmente secondo lo standard CAdES) (1). Le norme che regolano il processo vanno intese nell’ottica strumentale di garantire un certo risultato e non assumono, pertanto, un valore in sé né hanno un fine proprio e autonomo; pertanto, la violazione delle Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e dettate in ragione della peculiare configurazione del sistema informatico della Giustizia amministrativa (cd. S.I.G.A.), non può comportare l’invalidità degli atti di procedura compiuti qualora non vengano in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, ma, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo (nel caso di specie, il ricorso è stato notificato con firma digitale apposta secondo lo standard CAdES anziché secondo lo standard PAdES, imposto dalle norme tecniche del processo amministrativo telematico) (2). Considerato che il cd. regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) e la decisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506 dell'8 settembre 2015 impongono agli stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard, tra i quali figurano sia il CAdES sia il PAdES, non si può sanzionare con l’inesistenza dell’atto l’utilizzo della firma apposta secondo lo standard CAdES sebbene le Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, impongano l’uso dello standard PAdES; trattandosi di un formato ammesso dall’ordinamento come pienamente affidabile in termini di riconducibilità dell’atto al firmatario, l’utilizzo del formato CAdES anziché del PAdES per la firma digitale del ricorso notificato alle altre parti può, al più, determinare un’irregolarità della notifica stessa che è sanata dalla costituzione delle parti ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a..</p>", "summary": "<p>Gli artt. 6, commi 4 e 5, e 12, comma 6, dell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Specifiche tecniche del processo amministrativo telematico) prescrivono l’utilizzo della firma digitale secondo lo standard PAdES per quel che riguarda il deposito del ricorso, mentre non impongono espressamente l’utilizzo di tale formato per la notifica alle altre parti che, pertanto, possono essere eseguite anche negli altri formati, purchè ammessi dall’ordinamento (nel caso di specie, la notifica è stata effettuata a mezzo PEC, allegando il ricorso firmato digitalmente secondo lo standard CAdES) (1). Le norme che regolano il processo vanno intese nell’ottica strumentale di garantire un certo risultato e non assumono, pertanto, un valore in sé né hanno un fine proprio e autonomo; pertanto, la violazione delle Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 e dettate in ragione della peculiare configurazione del sistema informatico della Giustizia amministrativa (cd. S.I.G.A.), non può comportare l’invalidità degli atti di procedura compiuti qualora non vengano in rilievo la violazione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, ma, al più, una mera irregolarità sanabile in virtù del principio del raggiungimento dello scopo (nel caso di specie, il ricorso è stato notificato con firma digitale apposta secondo lo standard CAdES anziché secondo lo standard PAdES, imposto dalle norme tecniche del processo amministrativo telematico) (2). Considerato che il cd. regolamento eIDAS (Regolamento UE n. 910/2014) e la decisione esecutiva della Commissione europea 2015/1506 dell'8 settembre 2015 impongono agli stati membri di riconoscere le firme digitali apposte secondo determinati standard, tra i quali figurano sia il CAdES sia il PAdES, non si può sanzionare con l’inesistenza dell’atto l’utilizzo della firma apposta secondo lo standard CAdES sebbene le Specifiche tecniche del Processo amministrativo telematico, contenute nell’Allegato A al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40, impongano l’uso dello standard PAdES; trattandosi di un formato ammesso dall’ordinamento come pienamente affidabile in termini di riconducibilità dell’atto al firmatario, l’utilizzo del formato CAdES anziché del PAdES per la firma digitale del ricorso notificato alle altre parti può, al più, determinare un’irregolarità della notifica stessa che è sanata dalla costituzione delle parti ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a..</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119888, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:23:47.0", "modifiedDate": "2023-10-24 16:29:53.0", "classNameId": 31701, "classPK": 119886, "classUuid": "3bef5eb3-b788-f79b-7c8c-233ac0f0abde", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-04-04 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nella vigenza del Pat gli atti di parte in formato cartaceo e privi di firma digitale sono irregolari e, quindi, regolarizzabili su ordine del Collegio", "description": "<p>Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del Collgio, nel termine perentorio fissato (1).</p>", "summary": "<p>Anche dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1° gennaio 2017), la formazione, notificazione e deposito, in formato cartaceo, degli atti di parte (nonché degli atti del giudice e dei suoi ausiliari), con la conseguente mancanza di sottoscrizione digitale, non danno luogo a inesistenza, abnormità o nullità dei menzionati atti ma solo ad una situazione di irregolarità, regolarizzabile, su ordine del Collgio, nel termine perentorio fissato (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119916, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:27:12.0", "modifiedDate": "2019-02-12 17:32:08.0", "classNameId": 31701, "classPK": 119914, "classUuid": "fc97c43f-38fa-7b20-62c9-11051761e688", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-28 12:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Firma digitale della memoria e della procura alle liti depositate in formato analogico non asseverato", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 118898, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-21 16:56:45.0", "modifiedDate": "2023-04-03 15:58:16.0", "classNameId": 31701, "classPK": 118896, "classUuid": "f65ffafe-aea2-066a-8323-b6192ce60957", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-23 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "All’Adunanza plenaria l’ammissibilità, prima dell’entrata in vigore del processo telematico, della notifica del ricorso a mezzo Pec anche in difetto di autorizzazione presidenziale", "description": "Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se nel sistema anteriore all’entrata in vigore dell’art. 14, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico”) era ammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso introduttivo a mezzo Pec anche in difetto di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. (1).", "summary": "Deve essere rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato la questione se nel sistema anteriore all’entrata in vigore dell’art. 14, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (“Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico”) era ammissibile nel processo amministrativo la notifica del ricorso introduttivo a mezzo Pec anche in difetto di apposita autorizzazione presidenziale ex art. 52, comma 2, c.p.a. (1).", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 95062, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32148, "userName": "redattore 01", "createDate": "2018-06-15 10:54:49.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:25:47.894", "classNameId": 31701, "classPK": 95060, "classUuid": "116fbe6a-184a-b2ba-0e06-89fa1a3a1e6b", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-15 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Memoria depositata dopo l’entrata in vigore del Pat non sottoscritta digitalmente se è sottoscritto con firma Pades il Modulo deposito atti - Clausola sociale degli appalti di lavori e di servizi", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119987, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:36:00.0", "modifiedDate": "2023-10-24 13:25:02.962", "classNameId": 31701, "classPK": 119985, "classUuid": "99bd76f4-b877-6473-302d-aa85513530dc", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-13 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Rinvio della trattazione della causa, su richiesta di parte, se manca la cd. Copia d’obbligo degli scritti di parte e inammissibilità del ricorso Pat depositato in copia per immagine dell’atto cartaceo non firmato digitalmente", "description": "<p>Il precetto, contenuto nell’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, in forza del quale nel processo amministrativo, per tutto il corrente anno 2017, “per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”, è volto a consentire al Collegio una più agevole lettura degli atti processuali, di guisa che non può essere invocato dalle parti (tanto meno da quella che non ha adempiuto all’obbligo di depositare almeno una copia cartacea degli atti del processo amministrativo) per posporre la trattazione del ricorso (1). E’ inammissibile il ricorso, depositato dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1 gennaio 2017), costituente una copia per immagine dell’atto cartaceo, non firmato digitalmente, che non ha l’attestazione di conformità, e con la procura a margine non sottoscritta digitalmente e non asseverata, inammissibilità che non avrebbe potuto essere sanata con l’invio, oltre i termini perentori previsti dall’art. 45, comma 1, c.p.a. (che impone il deposito nella segreteria del ricorso in originale) in riscontro alla cd. “comunicazione di cortesia“ inviata dalla Segreteria dell’Ufficio giudiziario (2).</p>", "summary": "<p>Il precetto, contenuto nell’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, in forza del quale nel processo amministrativo, per tutto il corrente anno 2017, “per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l’attestazione di conformità al relativo deposito telematico”, è volto a consentire al Collegio una più agevole lettura degli atti processuali, di guisa che non può essere invocato dalle parti (tanto meno da quella che non ha adempiuto all’obbligo di depositare almeno una copia cartacea degli atti del processo amministrativo) per posporre la trattazione del ricorso (1). E’ inammissibile il ricorso, depositato dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (1 gennaio 2017), costituente una copia per immagine dell’atto cartaceo, non firmato digitalmente, che non ha l’attestazione di conformità, e con la procura a margine non sottoscritta digitalmente e non asseverata, inammissibilità che non avrebbe potuto essere sanata con l’invio, oltre i termini perentori previsti dall’art. 45, comma 1, c.p.a. (che impone il deposito nella segreteria del ricorso in originale) in riscontro alla cd. “comunicazione di cortesia“ inviata dalla Segreteria dell’Ufficio giudiziario (2).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120122, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:48:10.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:08:18.963", "classNameId": 31701, "classPK": 120120, "classUuid": "fa1c41d8-f4b0-f678-b7b4-f4d94ebd9e05", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-09 10:39:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi “a ritroso” dall’udienza camerale", "description": "<p>Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi “a ritroso” dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini “dimidiati”), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che prima dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine) (1).</p>", "summary": "<p>Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di dieci giorni liberi “a ritroso” dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini “dimidiati”), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che prima dell’inizio di tale decorso sia fissata detta udienza (ovvero che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine) (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 119996, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:37:43.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:21:25.568", "classNameId": 31701, "classPK": 119994, "classUuid": "9c36dde0-0a81-2b88-5530-16c2c1ff44e5", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-09 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per l’inizio del decorso del termine previsto per la fissazione dell’udienza camerale e di quella di merito", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120142, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:50:21.0", "modifiedDate": "2023-10-24 16:09:22.079", "classNameId": 31701, "classPK": 120140, "classUuid": "b2740ba6-78a5-29ec-83f4-f088a5ba7df9", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-08 14:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Firma del Modulo trasmissione ricorso o atti e invio di copia informatica di documento analogico nel processo amministrativo telematico", "description": "<p>L’art. 6, comma 5, dell’Allegato A) al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), che espressamente prevede che nel processo amministrativo telematico “la firma digitale Pades si intende estesa a tutti i documenti contenuti” nel “Modulo di trasmissione del ricorso” o nel “Modulo di trasmissione degli atti successivi“, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo che, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito (1). Qualora, dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il difensore abbia depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa (sebbene priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico notificato prevista dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a.), non sono in discussione la tempestività della sottoscrizione dell’atto e la sua validità giuridica, unitamente a quella della documentazione allegata (2). La copia informatica di documento analogico trasmesso nella vigenza del processo amministrativo telematico, ove priva di autenticazione, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del CAD - espressamente applicabile al PAT per effetto dell’art. 2, comma 6, del CAD, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 - ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (3).</p>", "summary": "<p>L’art. 6, comma 5, dell’Allegato A) al d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (recante le Regole tecniche operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico), che espressamente prevede che nel processo amministrativo telematico “la firma digitale Pades si intende estesa a tutti i documenti contenuti” nel “Modulo di trasmissione del ricorso” o nel “Modulo di trasmissione degli atti successivi“, deve intendersi riferita, in senso onnicomprensivo, a tutti gli atti di parte allegati con il Modulo che, ove non sottoscritti ex ante, dovranno ritenersi firmati soltanto al momento della sottoscrizione di invio del Modulo di deposito (1). Qualora, dopo l’entrata in vigore del processo amministrativo telematico, il difensore abbia depositato in giudizio la copia informatica di un ricorso analogico sottoscritto con firma autografa (sebbene priva dell’attestazione di conformità all’originale analogico notificato prevista dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a.), non sono in discussione la tempestività della sottoscrizione dell’atto e la sua validità giuridica, unitamente a quella della documentazione allegata (2). La copia informatica di documento analogico trasmesso nella vigenza del processo amministrativo telematico, ove priva di autenticazione, ai sensi dell’art. 22, comma 3, del CAD - espressamente applicabile al PAT per effetto dell’art. 2, comma 6, del CAD, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. c), d.lgs. 26 agosto 2016, n. 179 - ha la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui è tratto se la conformità all'originale non è espressamente disconosciuta (3).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120168, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:53:55.0", "modifiedDate": "2023-10-25 12:06:41.57", "classNameId": 31701, "classPK": 120166, "classUuid": "91b6692f-e301-cb39-5967-f70c5915e4cf", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-03 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Il deposito della “copia d’obbligo” è condizione per la fissazione e/o la trattazione dell’istanza cautelare e dell’udienza di merito", "description": "<p>L’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, prevede l’obbligo di depositare in giudizio “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, (copia che va quindi qualificata normativamente, “copia d’obbligo”) mentre rientra nella “facoltà” della stessa parte di depositare più di una copia (copia da considerare, viceversa, propriamente “copie di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie) (1). Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito va trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.) (2). Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della “copia d’obbligo”, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare – in quello di cui all’ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l’abbreviazione dei termini) (3).</p>", "summary": "<p>L’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, prevede l’obbligo di depositare in giudizio “almeno” una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico, (copia che va quindi qualificata normativamente, “copia d’obbligo”) mentre rientra nella “facoltà” della stessa parte di depositare più di una copia (copia da considerare, viceversa, propriamente “copie di cortesia”, giacché giuridicamente non obbligatorie) (1). Il deposito di una copia cartacea d’obbligo, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, è condizione per l’inizio del decorso del termine dilatorio di 10 giorni liberi a ritroso dall’udienza camerale (ovvero 5 nei casi di termini dimidiati), di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a., con conseguente impossibilità che, prima dell’inizio di tale decorso, sia fissata detta udienza (ovvero, comunque, che, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso cautelare sia trattato e definito in un’udienza camerale anteriore al completo decorso del medesimo termine); nel giudizio di merito, il suddetto deposito è precondizione per il corretto esercizio della potestà presidenziale di fissazione dell’udienza ex art. 71, comma 3, c.p.a. (ovvero, comunque, in caso di fissazione comunque avvenuta, il ricorso di merito va trattato in un’udienza, pubblica o camerale, anteriore al decorso del termine a ritroso di quaranta giorni, ovvero venti giorni nei casi di dimidiazione, di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a.) (2). Per le parti diverse dal ricorrente, il termine per il deposito della “copia d’obbligo”, previsto dall’art. 7, comma 4, d.l. 31 agosto 2016, n. 168, va individuato – senza effetti ostativi alla trattazione e alla definizione dell’affare – in quello di cui all’ultimo periodo del cit. art. 55, comma 5, per i giudizi cautelari, e nel primo di quelli di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a., per quelli di merito (fatte salve la dimidiazione o l’abbreviazione dei termini) (3).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120214, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:57:43.0", "modifiedDate": "2023-10-24 18:06:44.261", "classNameId": 31701, "classPK": 120212, "classUuid": "ea2470b5-413f-3c5e-20ce-ed763172457d", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-03-01 10:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Notifica del ricorso cartaceo dopo l'entrata in vigore del Processo amministrativo telematica", "description": "<p>Anche dopo l'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico è consentito il ricorso alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, quale la notifica cartacea dell'atto introduttivo del giudizio non firmato digitalmente.</p>", "summary": "<p>Anche dopo l'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico è consentito il ricorso alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, quale la notifica cartacea dell'atto introduttivo del giudizio non firmato digitalmente.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120236, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 10:59:06.0", "modifiedDate": "2023-10-23 15:09:54.417", "classNameId": 31701, "classPK": 120234, "classUuid": "80e7ed08-5852-c621-5dad-58eb5751452d", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-22 10:57:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Sottoscrizione digitale del ricorso nel processo amministrativo telematico", "description": "<p>Ai sensi dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, d.P.C.M. 16 febbraio 2016 (Regole tecniche), nella vigenza del processo amministrativo telematico tutti gli atti delle parti “devono” (e non “possono”) essere sottoscritti con firma digitale; non paiono esservi sufficienti elementi testuali o sistematici per dequotare la prescrizione sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativo telematico ad una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito, anziché ad una forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo di inequivoca imputazione dell’atto al suo autore a fini sostanziali (1). Anche nella vigenza del processo amministrativo telematico è possibile procedere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, con la conseguenza che è ammissibile il ricorso in formato cartaceo notificato alle altre parti recante non soltanto l’autenticazione in calce al mandato, ma le relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore.</p>", "summary": "<p>Ai sensi dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, d.P.C.M. 16 febbraio 2016 (Regole tecniche), nella vigenza del processo amministrativo telematico tutti gli atti delle parti “devono” (e non “possono”) essere sottoscritti con firma digitale; non paiono esservi sufficienti elementi testuali o sistematici per dequotare la prescrizione sulla firma digitale di tutti gli atti e provvedimenti inerenti al processo amministrativo telematico ad una mera forma strumentale valida unicamente per il loro deposito, anziché ad una forma univocamente prescritta dal legislatore come mezzo di inequivoca imputazione dell’atto al suo autore a fini sostanziali (1). Anche nella vigenza del processo amministrativo telematico è possibile procedere alle formalità tradizionali di notificazione del ricorso, con la conseguenza che è ammissibile il ricorso in formato cartaceo notificato alle altre parti recante non soltanto l’autenticazione in calce al mandato, ma le relazioni di notifica redatte e sottoscritte in maniera autografa dal difensore.</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 0, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120282, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 11:04:19.0", "modifiedDate": "2023-04-03 15:58:36.0", "classNameId": 31701, "classPK": 120280, "classUuid": "799dd5fc-d857-1785-83f3-e5589cf4627c", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-16 14:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Notifica del ricorso con il formato di firma digitale CAdES, anzichè con quello PAdES", "description": "", "summary": "", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120290, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 11:06:06.0", "modifiedDate": "2023-10-24 07:13:28.441", "classNameId": 31701, "classPK": 120288, "classUuid": "e46a12e6-e782-aedc-2386-7d127e18be77", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-10 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Deposito di ricorso, dopo il 1° gennaio 2017, in copia digitale per immagini di un atto cartaceo sottoscritta con firma digitale", "description": "<p>Qualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), il ricorso depositato consista nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritta con firma digitale, l’atto depositato risulta difforme dal modello legale delineato dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dall’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico; tale difformità non si traduce però in una nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), giacché non solo è certa la paternità dell’atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente ma il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio, con la conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti (1).</p>", "summary": "<p>Qualora, in un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), il ricorso depositato consista nella copia digitale per immagini di un atto cartaceo, sottoscritta con firma digitale, l’atto depositato risulta difforme dal modello legale delineato dall’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dall’art. 9, comma 1 d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico; tale difformità non si traduce però in una nullità, avendo l’atto raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.), giacché non solo è certa la paternità dell’atto depositato, attribuibile al difensore che lo ha sottoscritto digitalmente ma il ricorso, nel formato depositato, risulta leggibile alle parti e al Collegio, con la conseguenza che non si è verificata alcuna lesione per il diritto di difesa delle parti (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120302, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 11:07:24.0", "modifiedDate": "2023-10-24 17:56:53.056", "classNameId": 31701, "classPK": 120300, "classUuid": "b10d7fc0-ca2a-dcf5-7344-a6d82f10ef95", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-02-09 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Nullità del ricorso depositato dopo l’1 gennaio 2017 che non è stato firmato digitalmente", "description": "<p>In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo il ricorso prodotto in formato nativo digitale ma non sottoscritto con firma digitale; è peraltro riconoscibile l’errore scusabile ove il ricorso sia stato notificato quando ancora non erano vigenti le norme in materia di processo amministrativo telematico e il deposito ha avuto luogo successivamente all’1 gennaio 2017 (1).</p>", "summary": "<p>In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo il ricorso prodotto in formato nativo digitale ma non sottoscritto con firma digitale; è peraltro riconoscibile l’errore scusabile ove il ricorso sia stato notificato quando ancora non erano vigenti le norme in materia di processo amministrativo telematico e il deposito ha avuto luogo successivamente all’1 gennaio 2017 (1).</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

  • {"mvccVersion": 2, "ctCollectionId": 0, "entryId": 120314, "groupId": 20142, "companyId": 20115, "userId": 32179, "userName": "redattore 03", "createDate": "2018-06-22 11:09:05.0", "modifiedDate": "2023-10-23 14:05:30.631", "classNameId": 31701, "classPK": 120312, "classUuid": "ace4d8a8-a8bf-104f-e292-6ec8a6c64b25", "classTypeId": 34211, "listable": true, "visible": true, "startDate": null, "endDate": null, "publishDate": "2017-01-26 09:00:00.0", "expirationDate": null, "mimeType": "text/html", "title": "Validità degli atti processuali in regime PAT", "description": "<p>In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo, per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l'atto di costituzione in giudizio allorché: a) sia depositata copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale; b) sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2 ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40 (1)</p>", "summary": "<p>In un giudizio sottoposto alla disciplina del processo amministrativo telematico (PAT), è nullo, per mancanza dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, l'atto di costituzione in giudizio allorché: a) sia depositata copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2 bis, c.p.a. e dell’art. 9, comma 1, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale; b) sia depositata copia digitale per immagini della procura conferita, senza attestazione di conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2 ter, c.p.a. e dell’art. 8, comma 2, d.m. 16 febbraio 2016, n. 40 (1)</p>", "url": "", "layoutUuid": "537634b0-92a1-319d-6722-864931ef43d5", "height": 0, "width": 0, "priority": 0.0}

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