Il farmacista che partecipa al concorso straordinario anche per la gestione associata non può conseguire più di una sede: la pronuncia della Plenaria

Il farmacista che partecipa al concorso straordinario anche per la gestione associata non può conseguire più di una sede: la pronuncia della Plenaria

L’Adunanza plenaria ha riaffermato il principio di alternatività nella titolarità delle sedi farmaceutiche attribuite all’esito del concorso straordinario previsto dal d.l. n. 1 del 2012. I farmacisti vincitori di due sedi che hanno partecipato in forma associata in due diverse regioni devono necessariamente optare per l’una o per l’altra, dovendosi applicare la regola generale dell’art. 112, comma primo e terzo, del r.d. n. 1265 del 1934, in linea con la ratio del concorso straordinario il quale è volto a favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti aventi i requisiti di legge e a garantire una più capillare presenza di farmacie sul territorio.