Sull'illegittimità del limite di età di trenta anni per la partecipazione al concorso di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato
Sull'illegittimità del limite di età di trenta anni per la partecipazione al concorso di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato
Sull'illegittimità del limite di età di trenta anni per la partecipazione al concorso di commissario della carriera dei funzionari della Polizia di Stato
Unione europea – Corte di giustizia dell'Unione europea – Polizia di Stato – Concorso – Limiti di età – Giudice del rinvio – Verifica
In forza di quanto statuito dalla Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022 C-304/21, spetta al giudice del rinvio ricercare, sulla base di una compiuta istruttoria, elementi concreti tali da giustificare, con ragioni fondate sull’evidenza dei fatti (cd. evidence based), la potenziale “discriminazione” che discende dall’esclusione di una fascia di potenziali concorrenti, a seguito dell’abbassamento dell’età massima di partecipazione al concorso per commissari di polizia. (2).
In motivazione la sezione ha precisato che la Corte di giustizia le avesse demandato, quale giudice del rinvio, una verifica triplice, ovvero abbia chiesto: a) in primo luogo di “determinare quali siano le funzioni effettivamente esercitate dai commissari della Polizia di Stato e, alla luce di queste ultime, stabilire se il possesso di capacità fisiche particolari sia un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa” tenendo conto “delle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari nello svolgimento delle loro mansioni ordinarie” e precisando che a tal fine non rilevano eventuali particolari funzioni che un commissario potrebbe essere chiamato a svolgere dopo vinto il concorso (§§ 51 e 52 della motivazione); b) in secondo luogo, abbia chiesto, per il solo caso in cui si fosse constatato che tenuto conto delle suddette funzioni esercitate in modo abituale, “il possesso di capacità fisiche particolari costituisce un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa”, di verificare ulteriormente “se il limite di età di cui trattasi persegua una finalità legittima e se sia proporzionato” (§ 54 della motivazione); c) in terzo ed ultimo luogo, nei limiti in cui si fosse constatato “che le funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale da tali commissari di polizia richiedono il possesso di capacità fisiche particolari”, di verificare “se un eventuale ripristino di una piramide delle età soddisfacente” possa “giustificare il limite di età di cui trattasi”, tenendo conto a tal fine dell’età media dei commissari in servizio (§ 66 della motivazione).
Unione europea – Polizia di Stato – Concorso – Limite di età – Illegittimità – Effetti
Non essendo l'uso della forza fisica, ovvero a maggior ragione delle armi, parte normale ed integrante delle mansioni di un commissario della Polizia di Stato, in forza di quanto statuito in dalla Corte di giustizia UE, sez. VII, 17 novembre 2022 C-304/21 sono illegittimi e vanno pertanto annullati:
- il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018 n. 103, nella parte in cui esso prevede che per partecipare al concorso bisogna “non aver compiuto il trentesimo anno di età”;
- il bando di concorso, nella parte recepisce detta prescrizione;
- il provvedimento implicito di esclusione dal concorso del ricorrente appellante (che non ha superato il trentaduesimo anno di età), la cui partecipazione - in forza dell'ammissione con riserva - si deve ritenere valida, salvo beninteso l’esito delle prove che il concorso stesso prevede.
In conseguenza dell'annullamento rivive, infatti, la norma previgente, ovvero quella dell’art. 3 decreto del Ministero dell’interno 6 aprile 1999, n.115, che prevede il limite di età di trentadue anni. (3).
(2) Difformi: Cons. Stato, sez. II 8 giugno 2023 n. 5654, citata in sentenza, che si è fondata su considerazioni di ordine generale, arrivando a conclusioni opposte, ritenendo che l’età massima di trenta anni fosse giustificata, nei limiti della discrezionalità del legislatore, dalle caratteristiche delle funzioni di polizia da svolgere, connotate da «compiti di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica» nonché «di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa» che sono proprie anche dei commissari e non solo degli ispettori poiché nei primi livelli della carriera dei funzionari di polizia son previsti anche compiti strettamente operativi, specie in tema di ordine pubblico e solamente con il conseguimento di più elevati livelli i compiti saranno quasi esclusivamente di direzione e controllo.
(3) Difformi: Cons. Stato, sez. II, 8 giugno 2023 n. 5654.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
POLIZIA DI STATO
UNIONE Europea, CORTE di giustizia dell’Unione europea
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri