Paolo Carpentieri

 

La tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione nell’articolo 9 della Costituzione·

 

 

 

 

Premessa. 1

1. L’articolo 9 della Costituzione come “costituzionalizzazione” delle leggi “Bottai” del 1939 e il dibattito in seno all’Assemblea costituente;. 8

2. Il “rilancio” del ruolo dell’articolo 9 nel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004  11

3. Le recenti “incertezze” della Consulta. 12

4. Le proposte di modifica dell’articolo 9 della Costituzione. 14

5. Nuove minacce alla funzione di tutela: la super semplificazione amministrativa  20

 

Premessa

 

Il presente contributo si sofferma esclusivamente sul secondo comma dell’articolo 9 della Carta fondamentale, concernente la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, e non analizza il primo comma, relativo al profilo della promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica.

Si tratta, come è noto, di due previsioni, per quanto connesse, chiaramente diverse per oggetto, finalità e forza precettiva. Si osserva condivisibilmente che il primo comma, per quel che riguarda la promozione della cultura, attiene alle “attività culturali”, mentre il secondo comma protegge il patrimonio culturale quale prodotto delle attività culturali pregresse, nella loro materializzazione concreta nelle cose mobili ed immobili che ne incorporano il valore culturale.

La netta distinzione tra beni e attività culturali costituisce ormai jus receptum, ed è stata ribadita (oltre che dalla stessa nuova denominazione del Ministero di settore, data dai decreti legislativi di riforma nn. 368 del 1998 e 3 del 2004, anche) dal nuovo codice del 2004, che ha accentuato l’ancoraggio del bene culturale alla cosa che ne costituisce l’imprescindibile sostrato materiale.

La ricordata nuova configurazione del Ministero (che dal 1998 è intitolato ai beni e alle attività culturali e non più ai beni culturali e ambientali) significa, per altro verso, anche il riconoscimento dell’intimo legame tra questi due versanti di cui si compone la cultura in senso lato intesa (anche se l’assimilazione dello sport e dello spettacolo ai beni culturali ha fatto storcere la bocca ad alcuni puristi della tutela). La giusta differenziazione tra attività culturale e patrimonio culturale non deve dunque oscurare il legame dialettico che unisce le due parti di cui si compone l’articolo 9. L’esame del secondo comma deve perciò muovere proprio dalla rilevazione degli elementi di continuità della sequenza dei due commi in cui è suddiviso l’articolo in esame, nella loro sintesi sostanziale: la polarizzazione della tutela del patrimonio storico artistico della Nazione nella direzione della promozione dello sviluppo della cultura esprime, difatti, il passaggio da una concezione puramente statico-conservativa della tutela dei beni culturali a una concezione dinamica orientata al loro pubblico godimento, in quanto naturalmente destinati alla pubblica fruizione e alla valorizzazione, come strumenti di crescita culturale della società.

La connessione teleologica tra i due commi dell’articolo 9 è icasticamente colta ed evidenziata nell’intervento del Presidente della Repubblica Ciampi del 5 maggio 2003, in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte. Il discorso del Capo dello Stato merita di essere riportato (in un suo ampio stralcio) per l’efficace sintesi in cui compendia le linee portanti del più recente dibattito intorno al modo d’intendere l’articolo 9 della Costituzione e la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale: <<È nel nostro patrimonio artistico, nella nostra lingua, nella capacità creativa degli italiani che risiede il cuore della nostra identità, di quella Nazione che è nata ben prima dello Stato e ne rappresenta la più alta legittimazione. L’Italia che è dentro ciascuno di noi è espressa nella cultura umanistica, dall’arte figurativa, dalla musica, dall’architettura, dalla poesia e dalla letteratura di un unico popolo. L’identità nazionale degli italiani si basa sulla consapevolezza di essere custodi di un patrimonio culturale unitario che non ha eguali nel mondo. Forse l’articolo più originale della nostra Costituzione repubblicana è proprio quell’articolo 9 che, infatti, trova poche analogie nelle costituzioni di tutto il mondo . . . La Costituzione ha espresso come principio giuridico quello che è scolpito nella coscienza di ogni italiano. La stessa connessione tra i due commi dell’articolo 9 è un tratto peculiare: sviluppo, ricerca, cultura, patrimonio formano un tutto inscindibile. Anche la tutela, dunque, deve essere concepita non in senso di passiva protezione, ma in senso attivo, e cioè in funzione della cultura dei cittadini, deve rendere questo patrimonio fruibile da tutti. Se ci riflettiamo più a fondo, la presenza dell’articolo 9 tra i ‘principi fondamentali’ della nostra comunità offre un’indicazione importante sulla ‘missione’ della nostra Patria, su un modo di pensare e di vivere al quale vogliamo, dobbiamo essere fedeli. La cultura e il patrimonio artistico devono essere gestiti bene perché siano effettivamente a disposizione di tutti, oggi e domani per tutte le generazioni. La doverosa economicità della gestione dei beni culturali, la sua efficienza, non sono l’obiettivo della promozione della cultura, ma un mezzo utile per la loro conservazione e diffusione. Lo ha detto chiaramente la Corte Costituzionale in una sentenza del 1986, quando ha indicato la ‘primarietà del valore estetico-culturale che non può essere subordinato ad altri valori, ivi compresi quelli economici’ e anzi indica che la stessa economia si deve ispirare alla cultura, come sigillo della sua italianità. La promozione della sua conoscenza, la tutela del patrimonio artistico non sono dunque un’attività ‘fra altre’ per la Repubblica, ma una delle sue missioni più proprie, pubblica e inalienabile per dettato costituzionale e per volontà di una identità millenaria>>.

Non desta pertanto meraviglia il fatto che la progressiva emersione della nozione di valorizzazione dei beni culturali abbia rinvenuto nel testo dell’articolo 9 della Costituzione la sua “leva” fondamentale.

Sul tema si rileva comunemente[1] che <<la disciplina delle cose d’arte presentava, nella legislazione prerepubblicana, una connotazione eminentemente “difensiva”, orientata dalla finalità di assicurare “la conservazione, l’integrità e la sicurezza” del bene culturale (cfr. la rubrica del Capo II della legge 1 giugno 1939, n. 1089 sulla Tutela delle cose d'interesse artistico e storico). Finalità conservativa – in cui il patrimonio culturale si presentava quasi come un fedecommesso del passato da tramandare integro alle future generazioni – affidata agli strumenti vincolistici e alla preferenza per la demanialità e incommerciabilità delle cose d’arte (così la legge 20 giugno 1909, n. 364 recante Norme per l'inalienabilità delle antichità e delle belle arti), da assicurarsi anche attraverso lo strumento della prelazione>>.

Si osserva in proposito come questa impostazione difensiva sia storicamente derivata, almeno in parte, dalla reazione alle spoliazioni napoleoniche. Molto ha inoltre operato in questa direzione lo sforzo dello Stato unitario di impedire la dispersione delle principali collezioni d’arte nobiliari: di ciò vi è del resto traccia tuttora attuale nel richiamo, operato dall’articolo 129 del codice, alle disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31[2]. Questa origine ha dato luogo alla c.d. “concezione nazional-patrimoniale” della tutela dei beni culturali, che è tipica dei “paesi esportatori”, dei paesi, cioè, ricchi di patrimonio (soprattutto) archeologico e culturale, che tendono ad opporsi all’esportazione e alla dispersione del loro patrimonio all’estero, e ne rivendicano la titolarità[3]. Alla concezione “nazional-patrimoniale” si contrappone la “concezione cosmopolita”, tipica dei paesi “importatori”, soprattutto anglosassoni, imperniata sul modello “privato” o “societario” che si contraddistingue per il carattere policentrico della tutela.

Solo attraverso l’articolo 9 della Costituzione del 1948 ha trovato nuovo spazio l’ideale (di matrice illuministica) che assegna alla tutela un ruolo che non è più di pura conservazione, ma diviene mezzo per la crescita culturale della società, attraverso la pubblica fruizione del valore culturale insito nelle cose di interesse storico-artistico.

Questa linea di pensiero, intesa a sottolineare nel pubblico godimento del bene il profilo attivo del valore culturale come ragione giustificatrice della tutela, è sottesa alle più note ricostruzioni dogmatiche del bene culturale come “bene di interesse pubblico”, bene pubblico per destinazione, come bene non di “appartenenza”, ma di “fruizione”, sottoposto al concorso del dominio utile del proprietario con il dominio eminente pubblico sul valore culturale della cosa, come bene funzionalmente “immateriale”>>[4].

La lettura in combinato disposto dei due commi di cui consta l’articolo 9 della Costituzione conduce a un ulteriore, importante, approdo ricostruttivo: il “recupero” dei beni paesaggistici nell’alveo dell’unitaria nozione di Patrimonio culturale nazionale[5]. Nel genus “patrimonio culturale” si innestano, dunque, come due diverse species, i beni culturali in senso stretto (storici, artistici, etnoantropologici, archeologici) e i beni paesaggistici. Questa indicazione, come è noto, è stata appieno recepita dal nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio introdotto con il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42[6].

Già da queste prime considerazioni introduttive emerge evidente la rinnovata centralità che viene assumendo negli ultimi tempi la previsione dell’articolo 9, secondo comma, in esame.

Si registra tuttavia al riguardo un atteggiamento contraddittorio nella produzione normativa recente, direttamente o indirettamente incidente sulla materia della tutela del Patrimonio culturale e del paesaggio.

Da un lato si assiste ad iniziative di riforma dello stesso testo costituzionale, tutte contraddistinte dalla comune volontà di conservarne il valore e, anzi, di ampliarne e rafforzarne la portata (non senza peraltro profili criticamente valutabili: cfr. par. 4); e si osserva altresì una cospicua produzione normativa di rango ordinario dichiaratamente (ed efficacemente) intesa a valorizzare e a restituire centralità sistematica all’articolo 9 della Carta fondamentale, nella specifica materia della tutela e della valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio (si pensi al già citato D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio).

Dall’altro lato agisce una linea di politica del diritto di segno contrario, che appare diretta, non si sa peraltro con quanta consapevolezza metodologica, a smantellare nella sostanza il sistema giuridico che costituisce lo stesso presupposto logico per una sensata efficacia dell’enunciato di tutela dell’articolo 9 in esame.

Ci si riferisce, in particolare, al condono edilizio del 2003, a quello paesaggistico del 2004, alla (infelice) pronuncia della Corte costituzionale n. 196 del 2004 sul condono edilizio (su cui cfr. par. 3), all’introduzione del silenzio-assenso nel procedimento volto all’alienazione di beni del demanio culturale (su cui cfr. par. 5); da ultimo, alla proposta di riforma per decreto legge d’urgenza degli articoli 19 e 20 della legge 241 del 1990 sul procedimento amministrativo, con, in particolare, la pretesa generalizzazione della d.i.a. e del silenzio-assenso e la dichiarata volontà dei proponenti di estendere questi meccanismi di semplificazione anche alla materia della tutela dei beni culturali e paesaggistici (in tema cfr. par. 5).

E’ probabile che il ritorno di attualità dell’articolo 9 derivi dal crescente bisogno di “arginare” la sempre più forte pressione dei valori di libera iniziativa economica privata e di proprietà privata che, nella tensione dialettica interna agli articoli 41 e 42 della Costituzione, sembrano tollerare sempre meno i controlli in funzione di compatibilizzazione con altri beni interessi “antagonisti” (salute, ambiente, patrimonio culturale) che possono essere messi a rischio e pregiudicati dall’incontrollato svolgimento dell’intrapresa economica privata e dal libero uso, senza limitazioni pubblicistiche, della proprietà privata.

La difesa del patrimonio culturale della Nazione, nonché della salute dei cittadini e dell’ambiente, di fronte all’attacco sempre più intenso delle forze imprenditoriali del libero mercato volte ad affrancarsi dal sistema dei controlli burocratici, si sforza evidentemente di trovare una linea di difesa efficace sotto lo scudo dei principi fondamentali della Parte prima della Costituzione, tra i quali è per l’appunto collocato l’articolo 9 in commento[7].

Alla base di questa dinamica giuridica opera dunque il confronto/scontro tra, da un lato, gli interessi (molto ben organizzati e fortemente strutturati) dell’economia, dell’impresa, della proprietà privata, che contestano i “lacci e lacciuoli” dei controlli amministrativi preventivi svolti da una burocrazia lenta e inefficiente e che condizionano l’effettivo esercizio delle libertà, e, dall’altro lato, gli interessi diffusi (non strutturati, “acefali” e perciò deboli), di tutti i cittadini (e perciò pubblici), a preservare la memoria storica della Comunità nazionale e del suo territorio, intesa come “dna genetico” identitario della società civile (id est tutela dei beni culturali e del paesaggio), nonché un ambiente salubre, in termini di conservazione di matrici ambientali – terra, aria, acqua – idonee e capaci di sorreggere la vita dell’uomo e, più in generale, di comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate (id est tutela dell’ambiente ecosfera).

Questo confronto/scontro tra beni-interessi antagonisti e connessi valori, che si svolge a livello sociale ed economico, esige una composizione e una traduzione a livello di regole e di rapporti giuridici.

La sede giuridica peraltro non è solo formale, ma anche sostanziale. Al di là del dato, in fondo comunque formale, della collocazione delle disposizioni costituzionali, e della conseguente rivendicazione di primarietà dei beni interessi all’ambiente salubre e alla tutela del patrimonio storico-artistico in quanto riferiti a enunciazioni della Parte prima della Costituzione, sul piano sostanziale il conflitto tra i surrichiamati valori e beni-interessi antagonisti andrebbe verosimilmente risolto (con generale soddisfazione) sul piano di una gestione seria, efficiente ed efficace, dei controlli. Ciò che infatti serve alla competitività del sistema paese non è lo smantellamento dei controlli e delle tutele, che produrrebbe solo ulteriore degrado e impoverimento della Nazione, bensì la realizzazione di uno standard elevato di conservazione e protezione del patrimonio culturale e dell’ambiente quale fattore generatore di qualità e (a un tempo) precondizione e catalizzatore di un mercato concorrenziale davvero efficiente e competitivo. Occorre dunque la razionalizzazione del sistema dei controlli e la rigorosa osservanza del principio di proporzionalità/ragionevolezza nell’esercizio delle funzioni di tutela. La competitività non si conquista facendo dumping ambientale, abbassando cioè il livello di civiltà culturale e di qualità ambientale del territorio in cui si opera, così producendo enormi e spesso irreparabili “danni collaterali” a carico soprattutto delle generazioni future, ma crescendo nella qualità e nella ricerca di tecnologie rispettose del contesto in cui l’attività produttiva si innesta.

In altri e più sintetici termini: la competitività si realizza rendendo efficiente ed efficace l’amministrazione pubblica (e, nel nostro caso, i controlli pubblici preventivi in funzione di compatibilizzazione degli interessi pubblici in conflitto), non abolendo i controlli e la tutela.

 

 

1. L’articolo 9 della Costituzione come “costituzionalizzazione” delle leggi “Bottai” del 1939 e il dibattito in seno all’Assemblea costituente;

 

Le analisi più recenti dei lavori dell’Assemblea costituente[8] concordano nell’evidenziare come il testo definitivo poi adottato, superando le opposte opinioni ivi espresse, abbia sancito una consapevole scelta dei Costituenti in ordine alla utilità di una “costituzionalizzazione” dei valori espressi nella (allora recente) legislazione ordinaria di settore (le leggi 1089 e 1497 del 1939), nonché nel senso della collocazione di tale enunciato normativo tra i principi fondamentali.

L’obiezione formulata in seno all’Assemblea dall’on. Clerici (nella seduta del 30 aprile 1947, secondo cui la previsione dell’art. 29 del progetto (poi divenuto art. 9)[9] fosse inutile poiché vi erano “delle leggi speciali assai specifiche e concrete che tutelano tanto il patrimonio artistico quanto il paesaggio”, non ha trovato accoglimento nella redazione finale del testo.

L’Assemblea costituente, nella seduta del 23 aprile 1947, bocciò altresì l’emendamento presentato da V. E. Orlando, inteso alla soppressione o allo spostamento nel Preambolo degli articoli da 23 a 29 del progetto di Costituzione, in quanto “inutili definizioni astratte” o “promesse dipendenti da una ignota disponibilità di fondi”. Concorsero al voto negativo anche le obiezioni del Mortati, volte ad evidenziare l’effetto precettivo della previsione, almeno sotto il profilo sistematico per un’interpretazione adeguatrice delle norme ordinarie previgenti.

Nonostante una prima lettura dottrinaria piuttosto svalutativa di questa scelta[10], è necessario, oggi, prendere atto di questa volontà del Costituente e farne derivare le conseguenti implicazioni giuridiche, prima fra tutte la rilevazione del carattere non meramente programmatico, ma anche direttamente precettivo di questa formulazione normativa. Diversamente opinando, infatti, si finirebbe per dar ragione alla tesi, invece respinta dall’Assemblea costituente, della inutilità della previsione.

La “riscoperta” della centralità del secondo comma dell’articolo 9 è stata soprattutto merito della giurisprudenza della Corte Costituzionale, che ha desunto dalla collocazione della norma tra i principi fondamentali l’idea guida della primarietà del valore estetico-culturale [11].

E’ evidente che l’alterna fortuna, tra gli interpreti, del secondo comma dell’articolo 9 in esame è strettamente legata all’evoluzione del contesto socio-culturale (e, conseguentemente, giuridico) di riferimento.

Chi scrive ha avuto modo al riguardo di osservare che “l’arricchimento, semantico e politico-giuridico, del testo costituzionale, nella Costituzione vivente, è frutto soprattutto e in primo luogo della mutata sensibilità civile rispetto alle tematiche della conservazione del paesaggio. Non ci si può meravigliare se la percezione del problema della tutela paesaggistica nel 1947-1948 fosse del tutto diversa (e minore) rispetto a quella odierna, che deve fare i conti con una devastazione dell’identità paesaggistica di una buona parte del Belpaese giunta a livelli spesso (soprattutto al Sud della Penisola) irreversibili. L’eccesso di zelo (se questo è stato) del costituente del 1948 – che, a dispetto di indicazioni contrarie, che consideravano la materia di dettaglio e inutile, volle collocare la tutela del paesaggio nel bel mezzo dei principi fondamentali fondativi della Repubblica – si rivela oggi un lascito prezioso nella sistematica giuridica e suggerisce di valorizzare appieno le potenzialità programmatiche e precettive di tale disposizione costituzionale”[12].

Analogamente si è osservato che “l’inserimento della norma fra i principi fondamentali della Costituzione deve essere considerata oggi particolarmente felice, sia per il significato rafforzativo delle argomentazioni di merito che assume la recezione di un determinato valore fra i principi fondamentali dell’ordinamento, sia per le implicazioni giuridiche che da tale collocazione è possibile trarre”[13].

Sulla stessa lunghezza d’onda è sintonizzato il Consiglio di Stato che, nella nota pronuncia dell’adunanza plenaria n. 9 del 14 dicembre 2001[14], ancorché con peculiare riferimento al profilo della tutela del paesaggio e al suo ampliamento oltre una visione strettamente “monumentale” del bene paesaggistico, ha giustamente rilevato che “sotto il profilo dei valori coinvolti, l’art. 9 della Costituzione ha disposto che la tutela del paesaggio rientra nell’ambito dei principi fondamentali della Repubblica. . . . Mentre la prima sottocommissione ancora si riferiva alla «protezione dello Stato» per «i monumenti artistici, storici e naturali, in qualsiasi parte del territorio della Repubblica e a chiunque appartengano» (con ciò riferendosi ai caratteri naturali di rilievo monumentale), già il comitato di redazione aveva poi proposto il testo dell’art. 27 (composto da un primo simile periodo, riguardante «i monumenti artistici e storici», e da un secondo periodo, per il quale «compete allo Stato anche la tutela del paesaggio») con l’abbandono del criterio monumentale. Nel corso dei lavori della seduta plenaria del 30 aprile 1947, riguardanti l’art. 29, allo scopo (segnalato dai vari oratori) di evidenziare come il paesaggio fosse «d’importanza non solamente nazionale, ma mondiale», è stato infine accolto l’emendamento per il quale «il patrimonio artistico e storico della Nazione è sotto la tutela della Repubblica» e «compete allo Stato anche la tutela del paesaggio». In sede di coordinamento finale, l’art. 9 della Costituzione (il cui primo comma ha disposto che «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica») al secondo comma è stato formulato nel senso che la Repubblica «tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». La Costituzione in tal modo ha consentito la protezione non solo dei beni rientranti nel novero delle bellezze naturali e determinati in concreto in sede amministrativa nell’ambito delle categorie indicate dalla legge e originariamente di interesse pubblico (Corte Cost., 29 maggio 1968, n. 56), ma anche delle aree del territorio nazionale determinate dalla legge ‘per categoria’ (Corte Cost., 8 maggio 1998, ord. n. 158; 23 luglio 1997, n. 262; 3 ottobre 1990, n. 430; 20 luglio 1990, n. 344; 27 giugno 1986, n. 151) e ritenute meritevoli di particolare protezione dal legislatore, a seconda dei casi, col divieto assoluto di interventi modificativi ovvero con la subordinazione di ogni modifica alla prescritta autorizzazione”.

Dal brano che si è voluto qui riportare emerge chiaramente il convincimento del massimo consesso di giustizia amministrativa nel senso del valore precettivo, e non solo programmatico, dell’articolo 9 , secondo comma, della Costituzione.

 

 

2. Il “rilancio” del ruolo dell’articolo 9 nel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004

 

Il culmine della recente tendenza a valorizzare la posizione di preminenza del principio fondamentale della Costituzione enunciato dal secondo comma dell’articolo 9 è sicuramente costituito dal recente D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, introduttivo del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137[15].

Il nuovo codice, innovando rispetto alla previgente disciplina, ha per la prima volta introdotto una Parte (la Parte prima) espressamente dedicata alle Disposizioni generali. I principi enunciati in questa Parte sono tutti basati sull’articolo 9 della Costituzione e sull’idea di Patrimonio culturale della Nazione da esso formulata. Così, ad esempio, l’articolo 1, a mente del quale “In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice” (comma 1), e (comma 2) “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”. Ancora, il comma 3 assegna a “Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni” (id est: alla Repubblica: cfr. nuovo art. 114 Cost.) il compito di assicurare e sostenere “la conservazione del patrimonio culturale e (di favorirne) la pubblica fruizione e la valorizzazione”. Analogo compito è imposto dal comma 4 agli “altri soggetti pubblici” che, “nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale”. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale sono a loro volta (giusta la previsione del comma 5) tenuti a garantirne la conservazione.

L’articolo 2 declina, quindi, il concetto composito di Patrimonio culturale, sancendo, al comma 1, che esso “è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici”.

Il comma 4 dell’articolo 2 enuncia quindi il fondamentale principio della naturale destinazione alla cultura (e cioè alla pubblica fruizione) dei beni del patrimonio culturale pubblico (“I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela”).

 

 

3. Le recenti “incertezze” della Consulta

 

Un momento di “arretramento” nella sinora limpida chiarezza del concetto della primarietà del valore estetico-culturale scaturito dal secondo comma dell’articolo 9 della Costituzione è stato di recente segnato proprio dalla Consulta. Sia pur limitatamente all’ambito paesaggistico, con la sentenza n. 196 del 2004[16] il giudice delle leggi, allo scopo di “salvare” il condono edilizio 2003 (articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), ha fornito una lettura “innovativa” (e indubbiamente “svalutativa”) della propria pregressa, costante giurisprudenza affermativa della portata sostanziale della primarietà del valore culturale-paesaggistico, attribuendo al concetto un significato meramente formale-procedurale.

Questa nuova posizione – che appare sicuramente poco meditata – si pone peraltro come una sorta di (indiretto) obiter dictum, poiché la Corte avrebbe potuto tranquillamente risparmiarsi questa enunciazione con l’argomento del difetto di legittimazione delle regioni, in sede di ricorso in via d’azione, ad invocare parametri di incostituzionalità sostanziale (quale è sicuramente l’articolo 9) non direttamente attinenti alla difesa delle attribuzioni regionali (ed infatti la Corte, nella stessa sentenza n. 196, al par. 13 della motivazione in diritto, aveva ribadito l’inammissibilità di questioni proposte dalle Regioni con riferimento a parametri diversi da quelli specificamente concernenti il riparto di competenze). La Consulta avrebbe perciò agevolmente potuto “dribblare” elegantemente con questo argomento le censure regionali di violazione dell’articolo 9 della Costituzione, evitando così di impegnarsi in una gratuita e frettolosa riconsiderazione di decenni di propria giurisprudenza con affermazioni debolissime e altamente opinabili.

Si è già scritto, su questa Rivista[17], di come il panconsensualismo rischi di offuscare il valore e l’efficacia regolativi del diritto, riducendo la norma giuridica a puro metodo, a mero gioco linguistico relativisticamente indifferente rispetto agli esiti sostanziali di graduazione e di regolazione dei rapporti conflittuali tra beni-interessi antagonisti. Si aggiunge in questa sede la considerazione che il relativismo consensualista apporta ulteriore confusione nella definizione giuridica dei concetti di urbanistica-edilizia/governo del territorio, tutela dei beni culturali e del paesaggio e tutela dell’ambiente ecosfera. Il metodo consensualista tende naturalmente, infatti, a depotenziare la scelta legislativa fondata su un criterio deduttivo in favore di un metodo induttivo che affida alla concreta sede pianificatoria (e alla sua costante rinegoziazione tra i diversi livelli territoriali di governo e le categorie interessate) la decisione circa la disciplina da imporre al territorio, in un sistema di mediazioni e compensazioni in cui ciò che conta è il consenso delle comunità localmente stanziate (ovvero dei gruppi socialmente e politicamente più forti e strutturati al suo interno). In quest’ottica non vi è spazio per una distinzione coerente e chiara dei diversi beni-interessi coinvolti, con le connesse differenze di valore giuridico, sicché le esigenze di sviluppo urbanistico edilizio del territorio e quelle, pur antagoniste, della tutela del patrimonio culturale, del paesaggio e dell’ambiente sono poste sulla stesso piano nello scambio e nella mediazione politica locale.

Non v’è dubbio che occorre invece rinvenire un punto di equilibrio e di mediazione tra il modello tradizionale, basato su una predefinizione astratta, a livello legislativo, della scala gerarchica dei valori (con la sistematica assegnazione alla tutela paesaggistica di un valore preminente assoluto) e il modello consensualista, teso a favorire la ricerca in concreto dell’assetto opportuno degli interessi in conflitto nella sede regionale/locale (secondo un criterio di sussidiarietà verticale), mediante la pianificazione territoriale.

Devono essere al riguardo tenuti ben fermi due punti.

In primo luogo, sul piano generale, si deve osservare che, come si suol dire, il metodo non risolve il merito: l’eccesso di proceduralismo e di consensualismo conduce al relativismo e all’abdicazione alla funzione propria ed essenziale del diritto, che consiste nel valutare i fatti e risolvere i conflitti graduando gli interessi coinvolti; è pertanto da ritenere indefettibile un nucleo minimo di regole giuridiche poste a livello legislativo che sappia chiarire in via generale il grado di valore del bene-interesse protetto, così da orientare la discrezionalità (amministrativa e tecnica) dell’amministrazione nella fase applicativa “a valle”.

In secondo luogo, con particolare riferimento alla materia della tutela del patrimonio culturale, occorre altresì ribadire che il livello di governo adeguato non è e non può essere quello comunale territoriale, che si pone in evidente “conflitto di interessi” con le competenze urbanistico-edilizie di sviluppo dell’edificazione (e non già di conservazione): è pertanto necessario, in deroga al criterio della sussidiarietà verticale, nella allocazione delle competenze, ricercare un momento più alto di sintesi direttiva, da elaborarsi a un livello di governo più distante dal territorio, perciò meglio capace di scelte lungimiranti sottratte al gioco elettorale[18].

Non basta, dunque, che il valore paesaggistico riceva adeguata considerazione procedurale nel confronto tra le diverse istanze di uso del territorio: affinché la sua primarietà venga soddisfatta occorre sempre rispettare un momento sostanziale, quanto meno sotto il profilo della competenza decisionale affidata a un’autorità diversa da quella che esercita, sul territorio, le funzioni di sportello dell’edilizia e delle attività produttive.

 

 

4. Le proposte di modifica dell’articolo 9 della Costituzione

 

La rivitalizzazione recente dell’articolo 9 della Costituzione è significata anche da un forte ritorno di attenzione del Parlamento su questa norma. Nella XIV legislatura (in corso) sono stati presentati numerosi disegni di legge di riforma costituzionale volti, essenzialmente, ad arricchire l’articolo 9 inserendo nel testo anche la tutela dell’ambiente (ecosfera) che, come è noto, non aveva un suo esplicito riconoscimento nella Carta costituzionale e l’ha ricevuto, sia pur nella sola sede indiretta del riparto delle attribuzioni legislative di cui al Titolo V della Parte seconda, con la recente riforma dell’articolo 117, introdotta dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

Sono noti la genesi e lo sviluppo della nozione autonoma di ambiente, soprattutto a partire dagli anni ’70 del secolo scorso e sotto la spinta propulsiva del diritto comunitario. Naturalmente la Costituzione del 1948 (epoca in cui non esisteva ancora una cultura, ma forse neppure una consapevolezza, delle problematiche relative all’inquinamento e alla protezione della natura e delle matrici ambientali, se non per il profilo marginale dei Parchi nazionali) nulla diceva e nulla avrebbe potuto dire in ordine alla tutela dell’ambiente nell’accezione attuale del concetto. In definitiva, a voler indicare una data simbolica, è solo nel 1986, con la legge n. 349 istitutiva del Ministero dell’ambiente, che si è avuto il pieno riconoscimento formale dell’autonomia del diritto dell’ambiente[19].

Oggi il Parlamento si adopera al fine di colmare questa lacuna nel testo costituzionale[20].

Una prima proposta di legge costituzionale di modifica dell’articolo 9, proposta dai senatori Specchia ed altri, Manfredi ed altri, Turroni ed altri, Cutrufo (Atti S. nn. 553, 1658, 1712 e 1749), approvata, in un testo unificato, in prima deliberazione dal Senato il 24 settembre 2003, si limitava a proporre la sostituzione del secondo comma con la seguente formulazione: <<Tutela l’ambiente naturale, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione>>.

Nella relazione illustrativa della proposta dei senatori Specchia, Nania, Zappacosta, Battaglia A. e Mulas, presentata il 30 luglio 2001 (identica al testo sopra citato se non per il particolare di contemplare la tutela dell’ambiente naturale in tutte le sue forme), partendo dalla considerazione per cui <<l’ambiente diveniva valore primario assoluto . . . e veniva così qualificato dalla Corte costituzionale “bene immateriale unitario” (sentenza n. 641 del 30 dicembre 1987)>>, per poi essere identificato dalla stessa Corte (sentenza n. 210 del 28 maggio 1987) con <<tutto ciò che garantisce ed assicura la preservazione della persona umana in tutte le sue estrinsecazioni>>, si perviene a giustificare la proposta legislativa col fine di <<prendere atto dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale degli ultimi sessanta anni, per proporre un chiaro riferimento all’ambiente nel nostro impianto costituzionale>>.

La proposta, pervenuta alla Camera dei deputati, è stata quivi unificata, sotto la rubrica A.C. n. 4307, a numerosi altri disegni di legge d’iniziativa di deputati (C. 705, Rocchi, C. 2949, Lion, C. 3591, Schmidt, C. 3666, Colucci, C. 3809, Milanese, C. 4181, Calzolaio, C. 4423, Cima e C. 4429, Mascia), ed ha subìto una prima modifica, nel senso dell’aggiunta di un un terzo comma all’articolo 9, del seguente tenore: <<Tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali>>. La VII Commissione permanente della Camera (Cultura, scienza e istruzione), ha proposto la riformulazione del testo del nuovo terzo comma nel seguente modo: <<La Repubblica riconosce la tutela dell’ambiente e degli ecosistemi quale valore fondamentale anche nell’interesse delle future generazioni>>[21]. La VIII Commissione (Ambiente, territorio e lavori pubblici) ha chiesto di inserire nel testo un riferimento espresso alla nozione di sviluppo sostenibile espungendo il riferimento all’interesse delle future generazioni. Una precedente versione del d.d.l. A.C. 4307, risalente al febbraio 2004, prevedeva invece di anteporre all’articolo 9, prima dell’attuale testo, il seguente comma: <<La Repubblica riconosce l’ambiente, i suoi ecosistemi, le sue biodiversità, valori primari per la salvaguardia e lo sviluppo della qualità di vita; garantisce la loro protezione e ne promuove il rispetto, sulla base dei principi di reversibilità, precauzione e responsabilità, anche nell’interesse delle future generazioni; tutela le esigenze, in materia di benessere, degli animali in quanto esseri senzienti>>.

Allo stato, a quello che consta, il testo preso in considerazione sarebbe quello intermedio, diretto ad aggiungere un terzo comma all’articolo 9, del seguente tenore: <<Tutela l’ambiente e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali>>.

Sembra dunque scartata la prima formulazione, sicuramente più sobria e accettabile, secondo la quale il secondo comma dell’articolo 9 sarebbe stato riformulato nei seguenti termini: <<Tutela l’ambiente naturale, il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione>>. Proposta, questa, che si sarebbe limitata efficacemente al conseguimento del fine dichiaratamente perseguito da queste iniziative di modifica costituzionale (dare cittadinanza costituzionale piena alla tutela dell’ambiente) con una formulazione indubbiamente corretta, anche sotto il profilo della chiara distinzione tra ambiente ecosfera e paesaggio.

Decisamente più complicate e problematiche appaiono le più ampie formulazioni alternative.

Non è ambizione di questo contributo condurre un’analisi approfondita dei molteplici e complessi problemi interpretativi e ricostruttivi che verrebbero sollevati da una siffatta modifica costituzionale.

Ci si vuole limitare a due osservazioni di carattere generale.

In primo luogo mette conto di osservare la dubbia utilità e innovatività di queste formulazioni più ampie, che paiono sostanziarsi in una mera parafrasi (neppure particolarmente elegante) dei noti principi di prevenzione, riduzione alla fonte, precauzione, responsabilità condivisa e sviluppo sostenibile enunciati dal Trattato CE [articoli 2, 3, par. 1, lettera l), nonché 174 ss.]. E poiché il Trattato CE è quasi costituzionalizzato (e inoltre il recente Trattato di Roma del 2004 che adotta una Costituzione per l’Europa a sua volta riprende di peso, agli artt. I-3 nella Parte prima e III-233 e III-234 della Parte terza, le predette previsioni normative) ne deriva evidente la domanda su quale mai sia o possa essere la concreta utilità di questa previsione[22].

In secondo luogo la dilatazione del testo dell’articolo 9 rischia di comportare una corrispondente svalutazione del suo effetto precettivo. Se infatti permangono tuttora dubbi sulla portata della precettività dell’articolo 9 (si veda in proposito il paragrafo qui dedicato alla sentenza della Corte costituzionale n. 196 del 2004), ebbene vi è il serio rischio che questi dubbi possano rafforzarsi, anziché indebolirsi, per effetto della proposta modifica costituzionale. E’ evidente che se si pone, nell’articolo 9, la tutela degli animali senzienti sullo stesso piano della tutela del patrimonio culturale nazionale si finirà per dare di questa enunciazione lo stesso valore che la Corte costituzionale ha dato agli enunciati di principio dello Statuto della Regione Toscana in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio. [23]

Merita di essere al riguardo (nuovamente) segnalata la lucida analisi dell’articolo 9 svolta dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel già ricordato intervento in occasione della consegna delle medaglie d’oro ai benemeriti della cultura e dell’arte il 5 maggio 2003. In questo discorso il Presidente della Repubblica ha colto l’essenza dell’equilibrato testo costituzionale nella difesa del tradizionale approccio che la cultura italiana ha da sempre mantenuto verso il bene culturale per lo stretto legame con il territorio e la tradizione, nonché nella “volontà di mantenere viva la prerogativa tutta italiana di intendere la propria cultura fondata sul connubio società-arte-luogo che affonda le sue radici nei secoli scorsi”[24].

Le considerazioni critiche sopra enunciate sono state già svolte, con la consueta puntualità, da Salvatore Settis in un recente intervento sulla stampa quotidiana[25]. L’illustre Autore ha in proposito osservato, muovendo dal rilievo della sapiente calibratura e della delicatezza dell’impianto dell’articolo 9, che <<ogni parola in più rischia di alterare il senso dell’insieme. Il termine “tutela”, che se riferito al patrimonio culturale e al paesaggio ha un significato ben preciso, in quanto rinvia alle apposite strutture dello Stato (le Soprintendenze), si diluisce e si sfigura se usato vagamente per una vasta serie di cose, le più varie. La densità davvero ammirevole dell’articolo 9, la sua portata istituzionale, ne risulterebbero diluite e svilite; molto più facile sarebbe attaccarne la granitica coerenza dopo averla aggredita insediando al suo interno oggetti estranei all’impianto originale. Anziché restare il baluardo di una concezione forte e severa della tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, l’art. 9 si trasformerebbe in un catalogo di pii desideri, di aspirazioni delle anime belle, di principi generali che non richiedono (come invece la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico) la costante attenzione di precise e dedicate strutture dello Stato. Insomma, l’art. 9 verrebbe svuotato e svalutato di colpo>>.

La critica alle proposte di modifica è, forse, qui, troppo radicale. Ma esprime in modo efficace e sostanzialmente condivisibile il fondato timore che una riscrittura “pesante” del testo, molto equilibrato, dell’attuale articolo 9 possa essere per certi versi controproducente, finendo per ributtare la disposizione nel limbo delle previsioni ottative, puramente programmatiche, prive di una diretta incidenza attuativa. La critica di Settis è dunque in larga parte condivisibile. Deve però ammettersi la giustezza della pretesa di inserire nell’articolo 9 anche la tutela ambientale, che merita indubbiamente uno speciale rango, come valore espressione di interessi sensibili, al pari di quelli relativi alla tutela del patrimonio culturale[26].

Si ritiene tuttavia che la soluzione migliore, tra quelle sin qui proposte, sia costituita dall’asciutto testo proposto in prima battuta al Senato, volto esclusivamente ad aggiungere la menzione della tutela dell’ambiente-ecologia all’interno dell’attuale secondo comma dell’articolo 9.

 

 

5. Nuove minacce alla funzione di tutela: la super semplificazione amministrativa

 

Come anticipato nella premessa, la recente iniziativa del Governo volta a introdurre misure di semplificazione amministrativa per la competetitività, ha comportato nuovi, seri rischi per la tenuta del sistema di tutela.

In una prima versione del disegno di decreto legge d’urgenza in materia di “Semplificazione della regolamentazione”, poi divenuto “Piano d’azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, il Dipartimento per la funzione pubblica aveva proposto di estendere d.i.a. e silenzio assenso a tutte le materie, eliminando la “barriera” degli interessi sensibili, sinora mai messa in discussione[27].

La ferma opposizione del Ministero per i beni e le attività culturali ha consentito un saggio ripensamento, che ha condotto alla formulazione finale del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 recante Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale, il cui articolo 3, sulla semplificazione amministrativa, nel riscrivere l’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine di ampliare e generalizzare lo strumento acceleratorio della denuncia di inizio di attività, ha espressamente previsto l’esclusione “degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte . . . alla tutela . . . del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente”. Il Consiglio dei ministri, nella stessa riunione del 12 marzo 2005, ha altresì approvato un disegno di legge, avente il medesimo oggetto, che, nel riformare l’articolo 20 della legge n. 241 del 1990, analogamente eccettua dal meccanismo generalizzato del silenzio assenso i procedimenti di tutela dei beni culturali e paesaggistici[28]. Quest’ultimo testo – che si auspica possa reggere al vaglio parlamentare - appare del tutto condivisibile ed equilibrato.

Deve aggiungersi che i recenti decreti del Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici del Ministero per i beni e le attività culturali, adottati di concerto con l’Agenzia del demanio, attuativi dell’articolo 12 del codice dei beni culturali (sul procedimento di verifica dell’interesse culturale dei beni in appartenenza pubblica e dei soggetti non lucrativi)[29], hanno segnato il definitivo superamento del discusso istituto del silenzio-assenso per la verifica dell’interesse culturale introdotto dall’articolo 27 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Il codice dei beni culturali del 2004, all’articolo 12, aveva abrogato la predetta previsione normativa sostituendola con una nuova, apposita disciplina del procedimento di verifica dell’interesse culturale. Aveva però mantenuto in vita i commi 8, 10, 12, 13 e 13-bis del predetto articolo del 2003 (relativi alla fase di prima applicazione della verifica dell’interesse culturale). I migliori commentatori della norma codicistica[30] hanno condivisibilmente rilevato che i commi suddetti dell’articolo 27 del D.L. n. 269 del 2003 potevano trovare attuazione solo in relazione ai primi elenchi di beni trasmessi in sede di prima applicazione dalle amministrazioni interessate, nei limiti, quindi, della esecuzione del decreto del 6 febbraio 2004. Questa ricostruzione ha trovato conferma nei citati decreti del 2005, i cui articoli 1, lettera c), e 3 hanno definitivamente chiarito che il silenzio dell’amministrazione dei beni culturali decorso il termine di conclusione del procedimento di verifica non ha altro valore giuridico se non quello di inadempimento-inerzia della p.a., impugnabile ai sensi dell’articolo 21-bis della legge Tar n. 1034 del 1971 e successive modifiche e integrazioni.

L’espunzione dei procedimenti di tutela concernenti i beni culturali e paesaggistici dall’ampliamento delle suddette misure acceleratorie trova un solido fondamento giustificativo non solo e non tanto nel dato formale del richiamo all’articolo 9 della Costituzione, quanto e soprattutto nella considerazione sostanziale della natura e della ragion d’essere, della logica stessa della tutela, come conoscenza, conservazione e protezione del bene culturale a fini di pubblica fruizione del suo valore culturale. E ciò sia per ragioni tecnico-giuridiche che, più in generale, per motivazioni di politica del diritto.

Sotto il profilo tecnico-giuridico si è risusciti a dimostrare che, già sul piano logico, l’estensione del silenzio-assenso, come regola generale, ai procedimenti relativi ai beni culturali avrebbe comportato il completo svuotamento della funzione di tutela. Anzi, si è dimostrata la incompatibilità logico-giuridica tra il criterio del silenzio-assenso e il criterio ordinatore che presiede al regime di vincolo del bene culturale.

Ed infatti, la tutela, che è fondata essenzialmente sullo strumento del vincolo, si sostanzia in definitiva in una deroga alla regola generale della libera commerciabilità e del libero uso del bene: la tutela è conservazione e protezione e si attua, come è a tutti noto, mediante la posizione di limiti ben precisi al comune e libero uso e commercio del bene stesso[31]. Il silenzio può (al limite) atteggiarsi come assenso[32] solo ove si tratti di materie per le quali la regola è la libertà e l’eccezione è il divieto; non invece per materie, come la tutela dei beni culturali, nelle quali la regola è il divieto (il vincolo) e l’eccezione è la libertà di uso e consumo del bene. I limiti derivanti dal regime di tutela, del resto, non sono imposti ab externo, ma sono espressione ab intrinseco della natura stessa del bene, in quanto espressione del valore culturale: come ipotizzava M. S. Giannini, il valore culturale del bene è oggetto di dominio eminente pubblico, mentre la cosa che tale valore incorpora ed esprime è oggetto del dominio utile del proprietario. E’ per questi motivi che – come si osserva pacificamente in dottrina e in giurisprudenza – il vincolo in questione non esplica effetti espropriativi, ma ha solo valore conformativo-dichiarativo. Il bene culturale per la sua stessa interna configurazione implica pertanto una convivenza necessitata tra il titolo e gli interessi del proprietario e il titolo e gli interessi pubblici alla conservazione, protezione e fruizione pubblica del suo valore culturale. Questa necessaria convivenza tra dominio utile del privato e dominio eminente pubblico sul valore culturale del bene richiede di essere di volta in volta regolata nel caso concreto attraverso il provvedimento autorizzatorio modale, e questa regola espressa non può essere sopperita da un atto tacito.

Per il bene vincolato la regola è dunque il divieto di usi incompatibili con la conservazione del suo valore culturale, di talché l’autorizzazione del Soprintendente si atteggia come una deroga al vincolo, ovvero al regime ordinario di divieto posto a protezione del bene. Il silenzio dell’amministrazione preposta alla gestione del vincolo non potrà mai, pertanto, assumere un significato tacito di assenso, non potendo invero significare altro (in assenza di una puntuale e speciale tipizzazione di legge in senso diverso[33]) che conferma del regime vincolistico e cioè diniego di consenso ad introdurre usi o immutazioni non consentite del bene. L’estensione del regime del silenzio-assenso alla materia della tutela dei beni culturali oltre che contrastare, come dimostrato, con la logica giuridica della funzione di tutela, porterebbe altresì al paradossale risultato per cui mentre la “conferma” del vincolo (e cioè il diniego di autorizzazione all’uso individuale economico del bene) avrebbe dovuto essere esplicitata e motivata, la deroga al vincolo (e cioè il rilascio dell’autorizzazione all’uso individuale economico del bene) avrebbe potuto realizzarsi per silentium. Cioè a dire: la funzione di tutela, da imprescindibile e indefettibile, sarebbe divenuta eventuale; la deroga al vincolo, ossia l’uso privato del bene di interesse pubblico potenzialmente pregiudizievole per la sua conservazione e protezione, non avrebbe richiesto alcuna motivazione: sarebbe in tal modo venuta meno ogni controllabilità della razionalità della scelta amministrativa di deroga del vincolo[34].

Più in generale deve osservarsi che la semplificazione, per essere utile ed efficace, deve muovere nella direzione di eliminare i controlli formali inutili, sostituendoli con veloci meccanismi di autocertificazione, ma deve nel contempo confermare e rafforzare i controlli “veri”, quelli cioè posti a presidio di interessi sensibili[35]. Chi scrive ha avuto modo in un precedente contributo di osservare che “L’avanzare delle forme di semplificazione . . . porta al pettine il nodo della distinzione tra controlli necessari e ineludibili e controlli invece affidabili all’autoresponsabilità del privato. In questo mutato quadro di disciplina dell’attività amministrativa, dunque, è sempre più importante bene distinguere ciò che è controllo autorizzatorio che implica esercizio di discrezionalità amministrativa (che non è comprimibile in forme semplificatrici) da ciò che è mero controllo tecnico privo di scelta discrezionale (che deve tendenzialmente essere eliminato o reso più celere con strumenti acceleratori)[36].

Su di un piano più generale, di politica del diritto, deve osservarsi, contro l’estensione della regola del silenzio-assenso alla tutela dei beni culturali, che la semplificazione non deve essere ridotta al (o confusa col) semplicismo. Il conflitto, di competenze e di regole, è fisiologico (se mantenuto entro limiti razionali) in quanto espressione del necessario contraddittorio tra interessi oggettivamente antagonisti. Il “giusto” procedimento relativo alla gestione del bene culturale deve garantire il contraddittorio tra le diverse voci che esprimono i diversi interessi in contesa nell’uso (e nella salvaguardia) del bene protetto. Il bene culturale (recte: l’interesse pubblico eminente alla sua conservazione, protezione e fruizione) ha bisogno di un suo “difensore”, nella persona di una speciale amministrazione tecnicamente attrezzata. Questo “giusto” procedimento, questo necessario contraddittorio di interessi opposti, non può essere soppresso per silentium, senza produrre deleteri effetti di svuotamento della funzione stessa di tutela.

Sotto un diverso profilo, riprendendo lo spunto critico già in parte svolto nella premessa, occorre chiarire che il deficit di competitività del sistema-Paese non dipende certo dalla tutela del Patrimonio culturale della nazione; ché, anzi, si avverte una carenza di tutela e valorizzazione di questa che è sicuramente la maggiore ricchezza italiana, che se fosse meglio gestita e valorizzata potrebbe costituire un ben più potente ed efficace motore di propulsione della crescita, anche economica della nostra società. Appare miope e controproducente pensare che possa essere in qualche modo utile all’efficienza del sistema produttivo il sacrificio sull’altare della competitività della funzione di tutela che presiede alla conservazione e protezione della più importante ricchezza del Paese, lì dove chiunque abbia una seria esperienza di queste cose ha oramai capito che l’unica soluzione logica consiste nella ricerca di sinergie di efficienza-efficacia nell’azione amministrativa, al fine di rendere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale celeri ed utili allo stesso sviluppo del sistema produttivo e dei servizi[37].

La competitività delle imprese, inoltre, si raggiunge crescendo in qualità, non certo abbassando i costi della produzione per generare intollerabili diseconomie sociali. Occorre che le imprese sappiano internalizzare i costi sociali, ambientali e di tutela del contesto in cui operano, per non divenire fattori di depauperamento del territorio (di questo triste fenomeno di industrializzazione fittizia, per così dire “usa e getta”, i paesaggi del Sud del Paese portano segni ormai indelebili, senza che si sia mai vista una reale contropartita in termini di crescita sociale ed economica sostenibile e durevole).

D’altra parte è utile riflettere su un ultimo, non meno importante profilo: la recente riforma organizzativa del Ministero per i beni e le attività culturali (d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 e d.P.R. 10 giugno 2004, n. 173), con l’introduzione della struttura dipartimentale al centro e delle Direzioni generali regionali in periferia (in sostituzione delle Soprintendenze regionali), ha creato una “catena di comando” che, pur nel pieno rispetto dell’autonomia e della specificità tecnica della struttura decisionale (articolata nelle tradizionali Soprintendenze di settore), si presenta oggettivamente in grado di assicurare quel necessario elemento di ponderazione amministrativa degli interessi coinvolti che dà garanzia di oculatezza e di proporzionalità nell’uso dello strumento vincolistico e nella sua gestione, sicché appare oggettivamente remota, oggi, l’evenienza di usi irragionevoli, immotivati ed eccessivi dello strumento limitativo delle libertà imprenditoriali.

Anche da questo punto di vista appare oggettivamente priva di adeguata giustificazione, oltre che in contrasto con l’articolo 9 della Costituzione, l’idea di un depauperamento della tutela mediante suo assoggettamento ai meccanismi di semplificazione della d.i.a. e del silenzio-assenso.

 

 

 



·Il testo riproduce l’articolo pubblicato in Rivista della Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze, n. 4 del 2005, I, 229 ss. Si ringrazia la Direzione dela Rivista per il gentile consenso alla pubblicazione nel sito.

[1] Sia consentito, per mera comodità di sintesi, il richiamo a P. Carpentieri, in AA.VV., Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con il coord. di R. Tamiozzo, Milano, 2005, sub art. 6, pagg. 18-19, ed ivi riferimenti, in nota: sulla concezione prerepubblicana “difensiva” della tutela, cfr. G. Piva, voce Cose d’arte, in Enc. Dir., vol. XI, Milano, 1962, 93 ss.; sulla dottrina che più ha sviluppato questa impostazione della tutela del Patrimonio artistico della Nazione come strumento di sviluppo culturale, cfr. G. Clemente di San Luca, Libertà dell’arte e potere amministrativo, Napoli, 1993, 24 e 25, nota 13, ed ivi ampi richiami.

[2].Sul punto cfr. G. Famiglietti e D. Carletti, in AA.VV., Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, cit., sub art. 129, pagg. 579 ss.

[3] La formulazione è di F.S. Marini, Lo statuto culturale dei beni culturali cit., 233 e ss., dove l’A. rileva come previsioni analoghe a quella del nostro articolo 9 siano presenti, oltre che nelle Costituzioni spagnola del 1978 e portoghese revisionata nel 1989, nelle Costituzioni di molti paesi dell’America latina (Brasile, Honduras, Nicaragua, Paraguay, Perù). Per questi paesi del Sudamerica, evidentemente, questo approccio, oltre che derivare dal legame storico con il diritto neolatino, esprime anche la volontà di conservazione del cospicuo patrimonio archeologico (in notevole parte ancora non esplorato e oggetto di sistematiche violazioni) delle civiltà precolombiane.

[4] M.S. Giannini, I beni pubblici, Roma, 1963; id., I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 20 e ss.; A.M. Sandulli, voce Beni pubblici, in Enc. Dir., vol. V, Milano, 1959, 277 e ss.; ma già P. Calamandrei, Immobili per destinazione, in Foro It., 1933, 1722. Cfr. altresì V. Cerulli Irelli, Beni culturali, diritti collettivi e proprietà collettiva, in Scritti in onore di M.S. Giannini, vol. I, Milano, 1988, 140, nonché, per richiami di sintesi, F. S. Marini, Profili costituzionali della tutela dei beni culturali, in Nuova Rassegna, 1999, 635-636, nonché 655 ss.; Id. Lo statuto costituzionale dei beni culturali, Milano, 2002, 47 ss., nonché 109 ss

[5] Nel coevo code du patrimoine francese – adottato con la ordonnance n. 2004-178 del 20 febbraio 2004 - la nozione di patrimonio culturale è così configurata: <<Le patrimoine s'entend, au sens du présent code, de l'ensemble des biens, immobiliers ou mobiliers, relevant de la propriété publique ou privée, qui présentent un intérêt historique, artistique, archéologique, esthétique, scientifique ou technique>> (art. L. 1), con l’ulteriore previsione secondo cui <<Les biens appartenant aux collections publiques et aux collections des musées de France, les biens classés en application des dispositions relatives aux monuments historiques et aux archives, ainsi que les autres biens qui présentent un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie sont considérés comme trésors nationaux>>. Per alcune utili considerazioni sul codice francese, anche nel raffronto con quello italiano, cfr. S. Cassese, Codici e codificazioni: Italia e Francia a confronto, in Giorn. dir. amm., n. 1/2005, 95 ss.

[6] Per una più ampia analisi di questi profili sia consentito il rinvio a P. Carpentieri, I beni paesaggistici nel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, in questa Rivista, n. 8/9 2004, I, 81 ss. Sul codice dei beni culturali e del paesaggio del 2004 cfr. AA.VV., Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, commento coordinato da R. Tamiozzo, Milano, 2005; Guida al diritto, edito da Il Sole 24 Ore, dossier dedicato a “Il codice dei beni culturali e del paesaggio”, n. 4, aprile 2004; M. Cammelli (a cura di), Il codice dei beni culturali e del paesaggio, commento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (con il coordinamento di C. Barbati e G. Sciullo), Bologna, 2004; G. Severini, I principi del codice dei beni culturali e del paesaggio, in Giorn. Dir. amm., n. 5/2004, 469 ss; S. Foà, La tutela dei beni culturali, ivi, 473 ss., L. Casini, Valorizzazione e fruizione dei beni culturali, ivi, 478 ss., V. Milani, Il paesaggio, 486 ss.; A. Angiuli e V. Caputi Jambrenghi (a cura di), Commentario al codice dei beni culturali e del paesaggio, Torino, 2005.

[7] E’ sintomatico il fenomeno sociale del sorgere spontaneo di Associazioni articolo 9 (per cui cfr., ad es., il sito web http://www.adottiamolacostituzione.it/art009.1.htm, che ha lanciato l’iniziativa “io adotto l’articolo 9”, in difesa del fondamentale principio della Costituzione).

[8] F. Merusi, Art. 9, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca, I, Bologna, 1975, 442; F. Santoro Passarelli, I beni della cultura secondo la Costituzione, in Studi per il XX anniversario dell’Assemblea costituente, II, Milano, 1969, 135; A. M. Sandulli, La tutela del paesaggio nella Costituzione, in Riv. giur. ed., 1967, II, 70 ss.; G. F. Cartei, La disciplina del paesaggio tra conservazione e fruizione programmata, Torino, 1995, 2 e ss., nonché 214 ss F. S. Marini, Profili costituzionali della tutela dei beni culturali, in Nuova Rassegna, 1999, 633 ss.; Id. Lo statuto costituzionale dei beni culturali cit., 10 ss.

[9] In Atti dell’Assemblea Costituente, in Discussioni, Roma, 1970, II, 1324.

[10] V. Crisafulli, Sull’efficacia normativa delle disposizioni di principio della Costituzione, in La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952, 36; si vedano altresì gli Autori richiamati da G.F. Cartei, op. cit., nota 2 di pag. 2, nonché da F. Merusi, op. cit., nota 1 di pag. 434 ed F. S. Marini, Profili costituzionali cit., nota 1-3 pagg-  633, 634; Id. Lo statuto costituzionale dei beni culturali cit., 192.

[11] Per richiami alla giurisprudenza costituzionale cfr. P. Carpentieri, op. cit., 86-87. Un esempio concreto di che cosa significa “immediata precettività” dell’articolo 9 è offerto dal parere n. 2457/2001 del 3 novembre 1997 reso dalla Sezione atti normativi del Consiglio di Stato sul disegno di regolamento concernente l’approvazione dei progetti per la realizzazione delle strutture dedicate alla nautica da diporto. L’articolo 6 di tale regolamento (poi emanato con il d.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509, recante la disciplina del procedimento di concessione di beni del demanio marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto) non prevede, infatti, l’invio alla Soprintendenza delle determinazioni conclusive della conferenza di servizi o dell’accordo di programma, in tal modo vanificando di fatto il controllo ministeriale (annullamento ex art. 151 D.Lgs. n. 490 del 1999 – oggi art. 159 del codice del 2004 - dell’atto di assenso rilasciato sul progetto dalla Regione o dal Comune subdelegato). Il Consiglio di Stato, argomentando sulla precettività immediata dell’articolo 9 Cost., attraverso la teorica della primarietà ed incomprimibilità del valore estetico culturale, della cogestione Stato-Regioni (in leale cooperazione) delle connesse funzioni, poste a estrema difesa del vincolo, ha potuto affermare in via interpretativa la necessità comunque dell’invio degli atti alla competente Soprintendenza per l’esercizio delle funzioni statali di controllo sul nulla osta paesaggistico. Per un’analisi di questi profili cfr. R. Damonte, S. Glinianski, La legittimazione a partecipare alla conferenza di servizi e la competenza all’adozione della decisione conclusiva, in Urb. e App., 12/2004, 1272-1273.

[12] P. Carpentieri, La nozione giuridica di paesaggio, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, nota 84 di pag. 407. La considerazione è riferibile, con gli adattamenti del caso, oltre che ai beni paesaggistici, anche ai beni culturali in senso stretto.

[13] F. Merusi, op. cit., 442.

[14] In Cons. Stato, 2001, I, 2585 ss.

[15] Per i riferimenti bibliografici sul d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 2004, cfr. la precedente nota 6.

[16] Corte costituzionale 28 giugno 2004, n. 196, in Giur. cost., n. 3/2004, 1930 ss. (con nota critica di P. Stella Richter, Una grande occasione mancata, ivi, 2016 e ss.). Per alcune considerazioni critiche sul passaggio qui in esame della sentenza n. 196 del 2004, cfr. P. Carpentieri, I beni paesaggistici nel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, in questa Rivista, cit., 96.

[17] P. Carpentieri, loc. ult. cit.

[18] Per queste considerazioni cfr. P. Urbani, Strumenti giuridici per il paesaggio, in AA.VV., Interpretazioni di paesaggio, a cura di A. Clementi, Roma, 2002, 78, secondo cui “la sussidiarietà ambientale è in contrasto con la ricerca del consenso”. Si veda altresì P. Carpentieri, La nozione giuridica di paesaggio cit., 395.

[19] Per una sintesi sull’evoluzione dell’autonoma nozione di tutela dell’ambiente, sia consentito, per brevità, il rinvio a P. Carpentieri, I beni paesaggistici nel nuovo codice dei beni culturali e del paesaggio, in questa Rivista, cit., nota 28 di pag. 87, ed ivi richiami di dottrina, cui adde A. Postiglione, Il recente orientamento della Corte costituzionale in materia di ambiente, in Riv. giur. ambiente, 1988, 104 ss. Per la giurisprudenza costituzionale cfr. Corte cost., 22 maggio 1987, n. 210; 17 dicembre 1987, n. 641; 14 luglio 1988, n. 800; ord. 12 aprile 1990, n. 195; 24 febbraio 1992, n. 67; 22 luglio 2004, n. 259; 27 luglio 1994, n. 356 (tutte consultabili al sito http://www.giurcost.org).

[20] Già nella IX Legislatura la Commissione Bozzi – costituita con identiche risoluzioni del 14 aprile 1983 dei due rami del Parlamento - aveva affrontato il tema proponendo la modifica del secondo comma dell’articolo 9 con l’inserimento della tutela dell’ambiente. Non risulta che di ciò si sia invece occupata la Commissione bicamerale istituita con legge costituzionale n. 1 del 1997, il cui raggio d’azione ha riguardato la sola Parte seconda della Carta fondamentale.

[21] Le ragioni di questa modifica al testo ricevuto dal Senato sono bene espresse nella relazione alla Commissione VII della Camera del relatore Domenicantonio Spina Diana, leggibili nel resoconto della seduta del 23 marzo 2004, sul testo unificato C. 4307 approvato dal Senato: “Nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Affari costituzionali della Camera - ricorda il relatore (n.d.r.) - alcuni gruppi hanno evidenziato che l'aggettivo «naturale», contenuto nel testo del Senato, avrebbe potuto rischiare di indebolire il riconoscimento e l'affermazione di un diritto fondamentale, quello dell'ambiente, che andrebbe considerato quale bene immateriale unitario - come più volte precisato dalla Corte Costituzionale - sebbene possa comprendere varie componenti, ciascuna delle quali meritevole separatamente di cura e tutela; in tal senso l'ambiente arriverebbe a connettersi con valori non direttamente naturalistici, quali gli elementi territoriali, i sistemi urbanistici e paesaggistici, lo sviluppo sostenibile ed altri. Pertanto, la Commissione di merito ha riformulato il testo in esame, prevedendo l'aggiunta, dopo il secondo comma dell'articolo 9, del seguente comma: «La Repubblica riconosce e tutela l'ambiente e gli ecosistemi quali valori fondamentali anche nell'interesse delle future generazioni. Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali». Analogamente, il sen. S. Turroni ha criticato come “poco significativa, ai fini del riconoscimento del diritto all’ambiente la mera aggiunta della parola <<ambiente>> prima della parola <<paesaggio>> nel testo del secondo comma dell’art. 9”. E ciò perché in tal modo “la tutela dell’ambiente rientrerebbe tra i compiti della Repubblica . . ., ma ciò non significherebbe che si riconosce ad ogni persona un diritto inviolabile all’ambiente”.

[22] Per quanto riguardo il profilo della protezione degli animali senzienti, giova rilevare che la giurisprudenza più aperta e sensibile non ha mancato, già a diritto vigente, di svolgere un’interpretazione delle norme orientata ad introdurre de facto la tutela “diretta” degli animali: così Cons. St., sez. V, 27 settembre 2004, n. 6317 (in Cons. Stato, 2004, I, 1928), confermando sul punto Tar Toscana, sez. I, 17 marzo 2003, n. 959, ha affrmato che le norme contenute nell’art. 727 del codice penale e nell’art. 8 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116 devono intendersi anche come dirette a tutelare gli animali da forme di maltrattamento, abbandono o uccisione gratuite, in quanto esseri viventi capaci di reagire agli stimoli del dolore, e non come norme dirette a proteggere esclusivamente il comune senso di pietà. Anche alla luce di questa condivisibile opzione interpretativa del diritto vigente, pare inutile “appesantire” l’articolo 9 della Costtuzione con ulteriori riferimenti che non aggiungerebbero in realtà nulla di sostanzialmente nuovo nell’ordinamento.

[23] Lo Stato aveva contestato, tra gli altri, l’art. 4, comma 1, lettere l) e m), del nuovo statuto regionale nella parte in cui stabilisce, in asserita violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, «il rispetto dell’equilibrio ecologico, la tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli animali» (lettera l), nonché «la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico» (lettera m). La Corte – con la sentenza 2 dicembre 2004. n. 372, consultabile al sito http://www.cortecost.org - ha liquidato la questione, dichiarandola inammissibile, affermando il carattere <<non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo . . . che . . . esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa>>. Per farsi un’idea del tipo di problematiche innescate da questo approccio (ancorché molto specifico degli Statuti regionali e solo indirettamente riferible al tema dei principi fondamentali della Costituzione) si vedano gli scritti di commento riportati al sito sopra citato: A. Ruggeri, La Corte, la “denormativizzazione” degli statuti regionali e il primato del diritto politico sul diritto costituzionale (per gentile concessione del Forum di Quaderni costituzionali); A. Anzon , L’“inefficacia giuridica” di norme “programmatiche  (per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it); R. Dickmann, Le sentenze della Corte sull'inefficacia giuridica delle disposizioni ''programmatiche'' degli Statuti ordinari (per gentile concessione della Rivista telematica federalismi.it).

[24] Quest’ultimo rilievo è tratto dall’editoriale di presentazione dell’intervento del Capo dello Stato nel sito Diritto&Diritti (http://www.diritto.it/osserv_beni_culturali/codici/cod_01.html), ove è riportato il discorso del Presidente della Repubblica citato nel testo.

[25] In un articolo comparso sul quotidiano la Repubblica del 23 gennaio 2004.

[26] Le ragioni critiche verso una modifica dell’articolo 9, nel suo vigente testo, sono state peraltro prese in considerazione nel dibattito parlamentare, anche se, forse, non appieno comprese, come emerge dall’intervento dell’On.le Boato nella seduta n. 535 del 27 ottobre 2004 della Camera dei deputati (di esame del d.d.l. A.C. 705 ed abbinate). L’On.le Boato, ad esempio, rivendica la scelta di “non apportare modifiche ai due commi del vigente articolo 9 della Carta, considerando tale testo, per quanto umanamente è possibile, perfetto. . . . La scelta è quindi diversa da quella compiuta dal provvedimento trasmesso dal Senato (C. 4307) che incideva sul secondo comma dell'attuale articolo 9 della Carta modificandolo con l'inserzione dell'espressione «ambiente naturale»; abbiamo, infatti, deciso di lasciare integri i due commi dell'articolo 9 vigente e di aggiungere un terzo comma più volte menzionato. Al primo periodo, si stabilisce che la Repubblica: «Tutela l'ambiente e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni». Il comma prosegue stabilendo, al secondo periodo: «Protegge le biodiversità e promuove il rispetto degli animali». . . . dopo avere discusso, riflettuto, valutato e, anche, audito esponenti della dottrina in I Commissione, si è deciso di non modificare i due commi vigenti, in ciò dando una risposta positiva alle preoccupazioni (cui si è già fatto riferimento) espresse dal professore Settis. Si è, altresì, deciso di aggiungere un comma finale che comprendesse i concetti di ambiente e di ecosistemi sotto il profilo della tutela; i riferimenti, anche, all'interesse delle future generazioni ed alla biodiversità sotto il profilo della protezione; infine, l'altrettanto importante concetto di rispetto degli animali sotto il profilo della promozione”. L’On.le Boato ha quindi difeso il riferimento all’interesse delle generazioni future e alla protezione degli animali senzienti richiamando altresì due importanti, analoghe, esperienze europee: l’esperienza tedesca (nella Grundgesetz, nel 1994 è stato introdotto un nuovo articolo 20A, il quale recita che lo Stato tutela, anche nei confronti delle generazioni future, le basilari condizioni naturali di vita, mediante l'esercizio del potere legislativo, nel quadro dell'ordinamento costituzionale, e dei poteri esecutivo e giudiziario, in conformità alla legge e al diritto; nel 2002, tale articolo 20-A della Legge fondamentale tedesca ha conosciuto un ulteriore arricchimento e, dopo «(...) la tutela delle basilari condizioni naturali di vita (...)», è stato inserito il concetto di «(...) e gli animali (...)», nel quadro dell'ordinamento costituzionale); la più recente esperienza francese, nella quale sarebbe in corso di approvazione una modifica costituzionale proposta il 27 giugno 2003, volta a inserire nella Costituzione la carta dell'ambiente approvata dalla Camera dei deputati il 10 giugno 2004 e dal Senato francese il 24 giugno 2004.

[27] In particolare, nella proposta originaria si intendeva riscrivere l’articolo 20 della legge n. 241 del 1990 nei seguenti termini: <<1. Fatti salvi l’applicazione dell’articolo 19 della presente legge e gli obblighi imposti dalla normativa comunitaria, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 4, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2 del presente articolo.

2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV.

3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell’articolo 21-nonies.

4. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, può escludere dall’applicazione del presente articolo specifici procedimenti, in relazione alla particolare natura degli interessi pubblici tutelati.>>.

[28]Il d.d.l. è stato presentato alla Camera dei Deputati il 22 marzo scorso (AC 5736). Rispetto alla formulazione riportata alla precedente nota 24, la disposizione varata dal Consiglio dei Ministri  (articolo 3, intitolato Disposizioni in materia di semplificazione amministrativa) reca il seguente, importante inciso (come nuovo comma 4 dell’articolo 20 della legge 241/1990: <<4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, a quelli rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza e all’immigrazione, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica  il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti>>.

[29] Si tratta del decreto del 25 gennaio 2005 (in G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005), inerente la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro, nonché del decreto del 28 febbraio 2005 (G.U. n. 61 del 15 marzo 2005) di modifica del precedente decreto del 6 febbraio 2004, relativo alla verifica dell’interesse culturale dei beni immobili di proprietà pubblica.

[30] G. Famiglietti e D. Carletti, in AA.VV., Il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con il coord. di R. Tamiozzo, Milano, 2005, sub art. 12, pagg. 58 ss.

[31] Il vincolo, nel quadro della figura generale delle limitazioni amministrative alla proprietà privata, presenta, quale suo effetto tipico, la costituzione, in capo al titolare dei diritti sul bene, di doveri preordinati a garantire la conservazione dello stato attuale del bene vincolato. Così .M. Sandulli, Natura ed effetti dell’imposizione dei vincoli paesistici, in Riv trim. dir. pubbl., 1961, 809. T. Alibrandi, P. Ferri, I beni culturali e ambientali, 4^ ed., Milano, 2001, 645 ss.; B. Cavallo, Profili amministrativi della tutela ambientale: il bene ambientale tra tutela del paesaggio e gestione del territorio, in Riv. trim. dir. pubbl., 1990, 406; V. Caputi Jambrenghi, Beni pubblici e di interesse pubblico, in Mazzarolli et alii, Diritto amministrativo, Bologna, 1998, 1101; F. S. Marini, Profili costituzionali della tutela dei beni culturali, in Nuova Rassegna, 1999, 655 ss.; Id. Lo statuto culturale dei beni culturali, Milano, 2002, 33, nonché 109 ss.

[32] “Al limite”, poiché mette conto di ricordare che, secondo la migliore e condivisibile dottrina tradizionale, il silenzio, in diritto amministrativo, stante la normale costitutività dell’atto amministrativo, significa di regola mancanza di provvedimento e perciò mancanza di quegli effetti costitutivi che solo l’atto avrebbe potuto introdurre nel mondo giuridico: cfr. P.G. Lignani, v. Silenzio (dir. amm.), in Enc. Dir., XLII, Milano, 1990, 561.

[33] Come avviene ad esempio, in via eccezionale, nel caso dell’articolo 22, comma 4, del codice del 2004, in tema di procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia, ove è previsto che “decorso inutilmente il termine di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può diffidare l'amministrazione a provvedere. La richiesta di autorizzazione si intende accolta ove l'amministrazione non provveda nei trenta giorni successivi al ricevimento della diffida” (l’istituto, deve ricordarsi, era stato introdotto dalla legge cd. “Bassanini-bis”, legge 15 maggio 1997, n. 127, con l’art. 12, comma 5, rifluito, poi, nell’art. 24 del t.u. dei beni culturali e ambientali di cui al d.lgs n. 490 del 1999).

[34] La linea del Ministero per i beni e le attività culturali risulta efficacemente sintetizzata nella risposta in data 8 marzo 2005 del Ministro On.le Urbani all'interrogazione parlamentare presentata dall’On.le Pisicchio, in merito all’estensione della d.i.a. e del silenzio-assenso alla tutela dei beni culturali: “Effettivamente, in una primissima bozza di atto normativo ipotizzato dagli uffici di altre amministrazioni, la denuncia di inizio attività si estendeva anche alla materia dei beni culturali, ma, a seguito delle osservazioni formulate anche dai miei uffici, tale ipotesi è stata prontamente e definitivamente abbandonata. Diversa questione, come si è detto, è quella del silenzio assenso. Posso comunicare fin d'ora che i miei uffici hanno espresso, nelle riunioni preparatorie del prossimo Consiglio dei ministri, precise obiezioni riguardo all'applicabilità di tale princìpio ai procedimenti relativi ai beni vincolati. In sintesi, l'istituto del silenzio assenso, per meccanismi suoi propri, non si può infatti applicare ai beni vincolati. La tutela si esprime essenzialmente nel vincolo e consiste nel conservare e proteggere il bene per trasmetterlo alle future generazioni. L'autorizzazione a modificare i beni, in sostanza, è un'eccezione alla regola generale e richiede un intervento espresso e motivato sui presupposti che giustificano questa eventuale deroga. Il silenzio assenso, al contrario, capovolge la logica stessa della tutela, facendo dell'uso derogatorio del bene la regola, e riducendo il divieto ad eccezione. Devo sottolineare che spesso l'autorizzazione ad eseguire un intervento su bene vincolato è sottoposto a misure e a condizioni, per assicurare al meglio l'interesse pubblico alla conservazione del bene. L'applicazione meccanica della regola del silenzio assenso precluderebbe in radice tale possibilità. . .  In conclusione, tengo a rilevare che il sistema di protezione del bene culturale fondato sul vincolo, in quanto perfettamente conforme alla migliore tradizione liberale di questo paese, ubbidisce ad una logica diversa. Le libertà del privato non possono non riconoscere la preminenza dell'interesse di tutti a trasmettere ai nostri figli le testimonianze di civiltà e di cultura espresse dai beni culturali. Il vincolo non nega infatti le libertà del privato, ma esprime la necessità di dettare una regola di convivenza tra la proprietà e l'interesse pubblico, di conservazione del valore culturale del bene. Questa regola deve essere formulata espressamente con un atto dell'amministrazione e non può essere desunta dal semplice passaggio del tempo. Queste sono le considerazioni che ribadirò al prossimo Consiglio dei ministri”.

[35] Osserva condivisibilmente Cons. St., ad. gen., 25 ottobre 2004, n. 10548/04, in tema di semplificazione normativa e amministrativa, che si osservano “spinte contrapposte: da un lato, verso una sempre maggiore deregolazione per favorire l’azione degli operatori, dall’altro, verso una “iperregolamentazione” di alcuni settori con funzioni di disciplina della concorrenza e di protezione di interessi di natura prioritaria (ambiente, salute, sicurezza)”.

[36] P. Carpentieri, L’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, in Urbanistica e Appalti, n. 4/2004, 384 ss. A conclusioni convergenti sembra pervenire, per la via parallela (ancorché concettualmente distinta) della tutela ambientale, E. Boscolo, Nozione comunitaria di autorizzazione e v.i.a., nota di commento a Corte CE, 7 gennaio 2004, C-201/2002, in Urbanistica e Appalti, n. 4 del 2004, 418 ss., dove l’A. citato sottolinea condivisibilmente che “in un settore come l’ambiente in cui l’ordinamento comunitario esige livelli di tutela elevati, la Corte di Giustizia ha voluto riaffermare il ruolo decisivo del provvedimento autorizzativo quale momento di controllo effettivo sull’avvio di un’attività potenzialmente lesiva. Ogni qual volta – prosegue l’A. – una anteposizione della verifica amministrativa non assicurerebbe una maggior salvaguardia del pubblico interesse, i giudici comunitari espungono dal sistema figure autorizzatorie “sovrabbondanti” . . . Al contrario, nel diritto ambientale non si può prescindere da controlli preventivi, effettivi e rigorosi, strutturalmente non compatibili con il modello della denuncia” (p. 421)

[37] Illuminante può essere in proposito l’esperienza dell’archeologia “preventiva”, rispetto alla materia dei lavori pubblici. Anche l’amministrazione ex dei lavori pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) sembra stia comprendendo che l’unico modo serio e utile per prevenire e contenere i “costi” del cd. “rischio archeologico” (su cui cfr. altresì Autorità di vigilanza sui ll. pp., determinazione n. 9 del 19 maggio 2004, consultabile al sito http://www.autoritalavoripubblici.it/) consiste non già nell’impedire o nell’eludere la tutela archeologica, ma nel lavorare insieme alle Soprintendenze in via preventiva (a livello di progettazione preliminare: cfr. art. 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio e progetto di modifica del Titolo XIII del regolamento generale sui lavori pubblici di cui al d.P.R. n. 554 del 1999).