Magistratura onoraria e questioni di legittimità costituzionale in tema di anzianità professionale

Magistratura onoraria e questioni di legittimità costituzionale in tema di anzianità professionale


Ordinamento giudiziario – Magistrati onorari e giudici di pace – Reclutamento – Titoli preferenziali – Limitazione a un decennio della rilevanza dell’esperienza professionale – Eccesso di delega – Questione rilevante e non manifestamente infondata di costituzionalità

È rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 4, per irragionevolezza, e agli artt. 76 e 77, per violazione della legge delega, la q.l.c. dell’art. 4, comma 4, del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 (“Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”), laddove pone, per la professione forense, il limite massimo di computabilità dei dieci anni di esercizio tra i titoli valutabili come preferenziali per la nomina a magistrato onorario, congiuntamente al criterio della minore età a parità di punteggio, obliterando invece la maggiore anzianità assoluta, in rapporto alle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, lett. b), n. 2 della legge 28 aprile 2016, n. 57 (“Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”), nella misura in cui queste ultime non prevedevano alcuna predeterminazione di limite massimo, anche ai fini del discrimine della posizione conseguita, a parità di punteggio, e prevedevano, invece, la minore anzianità anagrafica come criterio del tutto residuale. (1).


(1) Non risultano precedenti negli esatti termini.

La presente ordinanza è stata oggetto della News UM n. 10 del 6 febbraio 2025.


Veröffentlichungsjahr:

2025

Sachbereich:

ORDINAMENTO giudiziario, GIUDICI di pace

ORDINAMENTO giudiziario, MAGISTRATI onorari (alternativo)

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten