Golden power e violazione dell'obbligo di notifica
Golden power e violazione dell'obbligo di notifica
Comunicazioni elettroniche telefoniche – Golden power – Obbligo di notifica – Violazione – Accertamento – Sanzione – Scissione di procedimenti
Non è illegittimo l’operato dell’amministrazione che abbia condotto il procedimento per la comminazione della sanzione per violazione dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 («golden power»), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, scindendo il momento accertativo da quello di dosimetria della sanzione e di esercizio dei poteri speciali, in mancanza di una specifica prescrizione che escluda un intervento diacronico. (1).
In motivazione il collegio ha chiarito che tale modus operandi risponde ad esigenze di economia procedimentale costituendo l’accertamento presupposto anche dell’esercizio dei poteri speciali.
Comunicazioni elettroniche telefoniche – Golden power – Obbligo di notifica – Modifica del controllo di attivi strategici – Acquisizione del controllo di fatto su società detentrice di attivi strategici
Costituisce modifica del controllo di attivi strategici (rilevante ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) anche l’acquisizione del controllo di fatto sulla società detentrice degli attivi strategici ai sensi dell'articolo 2, comma 5. (2).
Comunicazioni elettroniche telefoniche – Golden power – Obbligo di notifica – Violazione - Sanzioni – Disciplina applicabile
Al procedimento per l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, bensì quelle contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. (3).
In motivazione la sezione ha precisato che, trattandosi di provvedimento sanzionatorio, i principî della l. n. 241 del 1990, salvo richiamo espresso, possono trovare applicazione in via residuale ed analogica nella misura in cui sia necessario supplire ad alcune lacune della disciplina procedimentale di irrogazione delle sanzioni amministrative posta in via generale dalla l. n. 689 del 1981, la quale va poi integrata con le norme previste per i singoli procedimenti sanzionatori (nella specie, dal d.l. n. 21 del 2012 e dal decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86).
(1) Non risultano precedenti negli esatti termini
(2) Non risultano precedenti negli esatti termini
(3) Non risultano precedenti negli esatti termini
Veröffentlichungsjahr:
2025
Sachbereich:
COMUNICAZIONI (elettroniche, radiofoniche, telefoniche, televisive)
Typ:
Fokus Rechtsprechung u. Gutachten