Quantificazione del mutuo senza interessi elargito alle vittime dell’usura
Quantificazione del mutuo senza interessi elargito alle vittime dell’usura
Vittime – Vittime di reati – Reato di usura – Mutuo senza interessi - Quantificazione – Criterio – Individuazione.
Il danno cui commisurare il mutuo senza interessi, previsto dall’art. 14, l. n. 108 del 1996 a favore di soggetti che esercitano attività economica che siano state vittime del reato di usura, non può essere fatto coincidere con le poste passive del bilancio aziendale, conducendo ad una sorta di indiscriminata surrogazione del Fondo nelle obbligazioni della vittima di usura (1).
(1) Ha ricordato il C.g.a. che l’art. 14, l. n. 108 del 1996 ha istituito il Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, che “provvede alla erogazione di mutui senza interesse di durata non superiore al decennio a favore di soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali dichiarino di essere vittime del delitto di usura e risultino parti offese nel relativo procedimento penale”, restando “surrogato, quanto all'importo dell'interesse e limitatamente a questo, nei diritti della persona offesa verso l'autore del reato”; la disposizione al comma 4, stabilisce che “L'importo del mutuo è commisurato al danno subìto dalla vittima del delitto di usura per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. Il Fondo può erogare un importo maggiore quando, per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o la sua riferibilità a organizzazioni criminali, sono derivati alla vittima del delitto di usura ulteriori rilevanti danni per perdite o mancati guadagni.”.
La seconda parte del comma 4 dell’art. 14, l. n. 108 del 1996 è testualmente riferita danni (ulteriori agli interessi e vantaggi usurari) “derivati” alla vittima di usura “per” le caratteristiche del prestito, la sue modalità di riscossione, la sua riferibilità a organizzazioni criminali; occorre, quindi, che ricorra alcuno degli specificati ed obiettivi elementi connotativi della fattispecie, ulteriori alla pura e semplice usura, e che ne sia dimostrato il rapporto eziologico con “perdite” o “mancati guadagni” - secondo il canone di cui all’art. 2043 c.c., dal momento che la norma assume quale presupposto un reato e le relative caratteristiche in senso lato aggravanti come foriere di danno ulteriore agli interessi usurari -, restando esclusa la riferibilità di quelle perdite o mancati guadagni a serie causali autonome (es. crisi del settore, errori organizzativi o altra incapacità dell’impresa). Possono, così, in astratto assumere rilievo un danno a un bene della vittima provocato dall’usuraio o interessi moratori e sanzioni per un inadempimento di debiti con terzi purché sia provato che le caratteristiche, o modalità di riscossione, o riferibilità a organizzazioni criminali siano tali da indurre la vittima a pagare l’usuraio a scapito di altri creditori.
E’ chiaro, quindi, che la disposizione ha sì una funzione in senso lato agevolativa per l’impresa, ma limitata a colmare gli oggettivi “guasti” dell’usura, non anche a sopperire a difficoltà dell’impresa meramente concomitanti
Il danno cui commisurare il mutuo, dunque, non può essere fatto coincidere con le poste passive del bilancio aziendale, conducendo ad una sorta di indiscriminata surrogazione del Fondo nelle obbligazioni della vittima di usura. E, in tal senso, la motivazione del provvedimento impugnato coglie certamente un aspetto di rilievo.
D’altra parte, però, è riduttivo, e conduce ad un’interpretazione sostanzialmente abrogativa della previsione della seconda parte del comma 4 dell’art. 14, l. n. 108 del 1996, considerare il solo aspetto genetico e causale delle obbligazioni verso terzi, tralasciando l’aspetto dinamico dell’eventuale interferenza che il carico usurario abbia assunto nel dipanarsi dei distinti rapporti obbligatori “per le caratteristiche del prestito usurario, le sue modalità di riscossione o riferibilità a organizzazioni criminali”, ossia per quegli aspetti che la norma considera proprio perché potenzialmente tali da indurre la vittima a pagare l’usuraio a scapito di altri creditori e, in definitiva, a incidere proprio sulla (pienezza della) libertà di scelta del debitore.
Il provvedimento che accorda il mutuo deve quindi essere preceduto da una istruttoria al riguardo, per stabilire se ricorrano, in relazione agli elementi normativamente selezionati, i presupposti di particolare pressione sulla volontà della vittima e, in caso di risposta affermativa, per quantificare la “perdita” prodotta dall’allocazione della liquidità (a partire dall’importo versato all’usuraio, che costituisce la liquidità eventualmente “deviabile”, considerando interessi moratori o sanzioni prodotti dal mancato pagamento ad altro creditore di quel medesimo importo, se non dovuto ad altra causa).
Anno di pubblicazione:
2019
Materia:
VITTIME del dovere, terrorismo e mafia, reato e vitalizio
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri