Attività consiliare dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed equiparazione alla funzione giurisdizionale

Attività consiliare dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed equiparazione alla funzione giurisdizionale


Consiglio di presidenza della giustizia tributaria – Attività consiliare – Natura istituzionale – Equiparazione all’attività giurisdizionale – Sussistenza – Conseguenze ai fini della maturazione dei requisiti di accesso a procedure selettive

 

L’attività svolta dai componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, pur in costanza di esonero dalle funzioni proprie, costituisce funzione istituzionale inerente allo status di magistrato e, pertanto, è equiparabile all’esercizio delle funzioni giurisdizionali anche ai fini della maturazione dei requisiti di servizio richiesti per l’accesso a procedure selettive interne, ove il bando non contenga un’espressa previsione escludente in tal senso. Tale equiparazione trova conferma nella disciplina ordinamentale che conserva ai componenti dell’organo consiliare la titolarità dell’ufficio e il relativo trattamento economico, nonché nell’orientamento giurisprudenziale formatosi relativamente all’ordinamento della magistratura ordinaria circa la tendenziale assimilazione dei periodi fuori ruolo all’attività giurisdizionale, salva diversa previsione normativa o regolamentare. (1).




(1) Non risultano precedenti negli esatti termini


Veröffentlichungsjahr:

2026

Sachbereich:

CONSIGLIO di presidenza della giustizia amministrativa

Typ:

Fokus Rechtsprechung u. Gutachten