Sul rapporto tra sanzioni e divieto di porto d'armi in relazione agli illeciti in materia venatoria e sul termine per la riproposizione motivi assorbiti
Sul rapporto tra sanzioni e divieto di porto d'armi in relazione agli illeciti in materia venatoria e sul termine per la riproposizione motivi assorbiti
Sul rapporto tra sanzioni e divieto di porto d'armi in relazione agli illeciti in materia venatoria e sul termine per la riproposizione motivi assorbiti
Caccia e protezione della fauna – Sanzioni amministrative – Divieto porto d'armi – Rapporti
L’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’art. 32 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (sospensione o revoca della licenza di fucile per uso caccia) quale possibile conseguenza di condanne penali per reati previsti dalla medesima legge, non esaurisce le reazioni dell’ordinamento a fronte del fatto illecito, non essendo precluso all’autorità di pubblica sicurezza l’esercizio del generale potere di vietare la licenza di porto d’armi di cui all’articolo 39 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, in ragione del rapporto di specialità tra le sanzioni amministrative previste dall'indicata previsione normativa e il generale potere discrezionale riconosciuto all’amministrazione di vietare la licenza di porto d’armi e dell’autonomia e della diversa portata delle due previsioni, la prima afferente a sanzioni necessariamente ricollegate a uno specifico fatto illecito, la seconda implicante una generale valutazione sul pericolo di abuso delle armi in connessione con l’inesistenza di un diritto soggettivo a portarle. (1).
Il Consiglio di Stato sulla base di tale motivazione ha dunque riformato la sentenza di prime cure che aveva per contro ritenuto che la sanzione prevista dall’art. 32 della l. n. 157/1992 esaurisse la reazione dell’ordinamento al fatto penalmente previsto, non essendo consentito all’amministrazione, nell’esercizio dei propri poteri discrezionali, oltrepassare tale previsione applicando una diversa normativa di carattere più generale, comportante la revoca o la sospensione del porto d’armi al compimento di fatti riconducibili all’art. 30 della l. n. 157/1992 , ma senza motivare con riferimento alla sussistenza degli ulteriori presupposti di cui all’art. 32 cit.
Giustizia amministrativa – Appello – Riproposizione motivi assorbiti – Termine
La fondatezza dell’appello impone l’esame dei motivi di censura del ricorso assorbiti in primo grado, la cui riproposizione da parte dell’appellato deve considerarsi tempestiva avendo riguardo all'osservanza del termine di cui all’articolo 101, comma 2, c.p.a., non rilevando che la costituzione dell'appellato sia avvenuta con atto precedente. (2).
Atto amministrativo – Motivazione – Procedimento – Osservazioni
Ai fini del rispetto delle norme di cui agli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’amministrazione non è tenuta a una puntuale e analitica confutazione di ogni singola osservazione svolta dall’interessato, essendo sufficiente una motivazione sintetica da cui emerga che le stesse sono state prese in esame e motivatamente disattese. (3).
(1) Conformi: Cons. Stato, sez. III, 21 dicembre 2022, n. 11189; 1 settembre 2022, n. 7657
(2) Conformi: Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2023, n. 5203
(3) Conformi: Giurisprudenza costante; ex multis Cons. Stato, sez. V, 30 ottobre 2018, n. 6173; sez. IV, 3 ottobre 2014, n. 4967.
Anno di pubblicazione:
2026
Materia:
CACCIA e protezione della fauna
Tipologia:
Focus di giurisprudenza e pareri