CONSIGLIO DI STATO

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa

Ufficio stampa

 

COMUNICATO STAMPA N. 191

 

 

 

Sono pubblicate, in data odierna, le sentenze con le quali la Sezione VI:

1)     respinge il ricorso in appello proposto da RTI s.p.a. contro Centro Europa 7 s.r.l. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 9325/04 del 16 settembre 2004 ritenendo la persistenza del dovere del Ministero di rideterminarsi motivatamente sull’istanza di Centro Europa  intesa alla attribuzione delle frequenze di cui al d. m. 28 luglio 1999, anche in applicazione della sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2008;

2)      non definitivamente pronunciando e tenuto conto di quanto sub 1):

-         in parte respinge il ricorso in appello proposto da Centro Europa 7 s.r.l. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 9315/04 del 16 settembre 2004, affermando la inammissibilità, in sede di giudizio risarcitorio, di una domanda di condanna dell’Amministrazione ad un “facere” specifico:

-         in parte ritiene inammissibile la domanda di risarcimento per equivalente, il cui esame di merito subordina, peraltro, all’esercizio, da parte dell’Amministrazione, del dovere affermato sub 1), nonché al deposito di documenti entro il 15 ottobre 2008, rinviando le parti alla successiva udienza del 16 dicembre 2008;

3)     respinge in parte il ricorso in appello n. 9258/07 proposto da Centro Europa 7 s.r.l. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 7147 del 27 luglio 2007, ritenendo infondata la pretesa, relativamente all’emittente 7 plus, di essere destinataria di un provvedimento concessorio e, nei confronti di Rete A, della pretesa all’annullamento della conseguita autorizzazione.

 

Dichiara correlativamente inammissibili gli appelli n. 10103/07 e n. 804/08 proposti da Centro Europa 7s.r.l.;

 

4)     dichiara inammissibili i ricorsi in appello n. 2862/07 proposto da RTI s.p.a. e, in opposizione di terzo, n. 9527/07 proposto da Centro Europa 7 s.r.l. per la riforma della sentenza TAR Lazio Sezione III ter, n.13415/06, che ha accolto il ricorso di Rete A avverso i motivi delle determinazioni ministeriali di rigetto delle sue istanze intese all’assegnazione di frequenze utili a completare la copertura della sua rete nazionale;

5)     respinge il ricorso in appello proposto da Centro Europa 7 contro ministero delle Comunicazioni ed RTI s.p.a. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 9319/04, sentenza che aveva dichiarato inammissibile ed irricevibile il ricorso di I grado inteso all’annullamento dell’autorizzazione (d. m. 28 luglio 1999) a proseguire, con Rete 4, l’attività di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale.

 

Roma, 31 maggio 2008