
CONSIGLIO DI
STATO
Segretariato Generale della
Giustizia Amministrativa
Ufficio stampa
COMUNICATO STAMPA N. 191
Sono
pubblicate, in data odierna, le sentenze con le quali la Sezione VI:
1) respinge il ricorso in appello proposto da RTI s.p.a. contro
Centro Europa 7 s.r.l. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II,
n. 9325/04 del 16 settembre 2004 ritenendo la persistenza del dovere del
Ministero di rideterminarsi motivatamente sull’istanza di Centro Europa intesa alla attribuzione delle frequenze di
cui al d. m. 28 luglio 1999, anche in applicazione della sentenza della Corte
di giustizia del 31 gennaio 2008;
2) non definitivamente pronunciando e tenuto conto di quanto
sub 1):
-
in parte respinge
il ricorso in appello proposto da Centro Europa 7 s.r.l. per l’annullamento
della sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 9315/04 del 16 settembre 2004,
affermando la inammissibilità, in sede di giudizio
risarcitorio, di una domanda di condanna dell’Amministrazione ad un “facere” specifico:
-
in parte ritiene
inammissibile la domanda di risarcimento per equivalente, il cui esame di
merito subordina, peraltro, all’esercizio, da parte dell’Amministrazione, del dovere affermato sub 1), nonché al
deposito di documenti entro il 15 ottobre 2008, rinviando le parti alla
successiva udienza del 16 dicembre 2008;
3) respinge in parte il ricorso in appello n. 9258/07 proposto da
Centro Europa 7 s.r.l. per l’annullamento della sentenza TAR Lazio, Sezione II,
n. 7147 del 27 luglio 2007, ritenendo infondata la pretesa, relativamente
all’emittente 7 plus, di essere destinataria di un provvedimento concessorio e, nei confronti di Rete A, della pretesa
all’annullamento della conseguita autorizzazione.
Dichiara correlativamente inammissibili gli appelli n.
10103/07 e n. 804/08 proposti da Centro Europa 7s.r.l.;
4) dichiara inammissibili i ricorsi in appello n. 2862/07
proposto da RTI s.p.a. e, in opposizione di terzo, n. 9527/07 proposto da
Centro Europa 7 s.r.l. per la riforma della sentenza TAR Lazio Sezione III ter, n.13415/06, che ha accolto il ricorso di Rete A
avverso i motivi delle determinazioni ministeriali di rigetto delle sue istanze
intese all’assegnazione di frequenze utili a completare la copertura della sua
rete nazionale;
5) respinge il ricorso in appello proposto da Centro Europa 7
contro ministero delle Comunicazioni ed RTI s.p.a. per l’annullamento della
sentenza TAR Lazio, Sezione II, n. 9319/04, sentenza che aveva dichiarato
inammissibile ed irricevibile il ricorso di I grado inteso all’annullamento
dell’autorizzazione (d. m. 28 luglio 1999) a proseguire, con Rete 4, l’attività
di radiodiffusione televisiva privata in ambito nazionale.
Roma,
31 maggio 2008