RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

 

 

In caso di interruzione     

art.24, comma 2; L. 1034/1971;

L'applicabilità al giudizio d'appello delle norme sull'interruzione e riassunzione del processo

art. 29, comma 4, L. 1034/1971;

La riassunzione del giudizio davanti al TAR a seguito di annullamento con rinvio da parte del Consiglio di Stato: fissazione d’ufficio dell’udienza pubblica; deposito di atti, documenti e memorie

art. 35, comma 4, L. 1034/1971;