
Decreto n. 23
Consiglio
di Presidenza della Giustizia Amministrativa
- Il Presidente -
VISTO
l’articolo 100, ultimo comma della Costituzione;
VISTO
il R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, di approvazione del Testo Unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTA
la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, di istituzione dei Tribunali amministrativi
regionali;
VISTA
la legge 27 aprile 1982, n. 186;
VISTO
il d.P.R. 25 novembre 1995, n. 580, che disciplina l’organizzazione e il
funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali;
VISTO
l’articolo 20 della legge 21 luglio 2000, n. 205, secondo il quale il Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l’organizzazione, il
funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali;
VISTA
la legge 3 aprile 1997, n. 94;
VISTO
il Decreto Legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
VISTE
le delibere assunte nelle sedute del Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa in data 17 gennaio 2003 e 28 febbraio 2003.
E M A N A
Il seguente
regolamento:
AUTONOMIA FINANZIARIA E BILANCIO DI PREVISIONE
Art. 1
Autonomia
finanziaria
1. Il Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa provvede all’autonoma gestione
delle spese relative al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi
regionali.
2. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
disciplina l’organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali in base alle norme
del presente regolamento, emanando altresì le opportune direttive generali e
verificando la rispondenza dei risultati alle direttive generali impartite.
Art. 2
1.
L’esercizio finanziario ha la durata di
un anno e coincide con l’anno solare.
2. La gestione finanziaria si svolge in base
al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza. Il
relativo progetto è predisposto dall’ufficio del segretariato generale della
giustizia amministrativa, su proposta del segretario generale e dei segretari
delegati, ciascuno per la parte di competenza, unitamente ad una relazione
illustrativa comprendente la programmazione triennale della spesa, in base agli
indirizzi di massima forniti dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa. Entro il 15 luglio di ciascun anno il segretario generale ed i
segretari delegati illustrano al Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa il progetto di
bilancio predisposto dal loro ufficio.
3. Il
progetto è trasmesso, entro il 31 ottobre, al Consiglio di presidenza per
l’esercizio dei suoi poteri deliberativi.
4. Entro il 31
dicembre il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa approva
definitivamente il bilancio preventivo, che viene trasmesso a cura del
presidente del Consiglio di presidenza ai presidenti della Camera dei Deputati
e del Senato della Repubblica, nonché, per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, al ministero della giustizia.
5. In
caso di mancata approvazione entro il termine del 31 dicembre, previa
deliberazione del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il
presidente del Consiglio stesso autorizza con proprio decreto l’esercizio
provvisorio nei limiti previsti per il bilancio dello Stato.
Art. 3
Struttura del
bilancio di previsione
1.
Il bilancio di previsione, suddiviso in tre distinti centri
di responsabilità, uno per il Consiglio di Stato, uno per i Tribunali
amministrativi regionali e l’altro per le spese comuni, la cui titolarità è
attribuita rispettivamente al segretario delegato per il Consiglio di Stato, al
segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali, ed al segretario
generale, espone le entrate e le spese per il funzionamento rispettivamente del
Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, e delle attività comuni, in coerenza con i principi
contenuti nella legge 3 aprile 1997 n. 94 e con i criteri fissati dal decreto
legislativo 7 agosto 1997 n. 279, anche per quanto concerne la progressiva
introduzione della contabilità economica. Il segretario generale convoca
periodiche riunioni di coordinamento con i segretari delegati per l’esame
collegiale dell’andamento della spesa e per lo studio di ipotesi
programmatorie.
2.
Le spese non possono superare, nel loro complessivo importo,
i limiti delle entrate.
3.
Le entrate sono costituite dall’importo del fondo
annualmente iscritto nello stato di previsione del ministero dell’economia e
delle finanze Sono altresì iscritte, quali poste di entrata del bilancio di
previsione, le somme di parte corrente non impegnate nel corso dell’esercizio
precedente a quello di riferimento. Le entrate, comprese in un unico titolo,
sono ripartite secondo l’oggetto in capitoli, recanti una specifica
denominazione, e sono classificate secondo le seguenti categorie:
- Cat. I: Entrate provenienti dal bilancio
dello Stato;
- Cat. II: Entrate eventuali;
- Cat. III: Avanzo di amministrazione presunto
al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio di
previsione.
4.
Le spese sono ripartite in tre unità previsionali di base come definite dall’articolo 1, primo comma,
del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279, corrispondenti ai suddetti tre centri
di responsabilità. Le spese sono
altresì ripartite, ai sensi
dell’articolo 4 della legge 3 aprile 1997, n. 94 – ai fini della gestione e
rendicontazione – in capitoli, secondo l’oggetto, il contenuto economico e
funzionale della spesa, nonché secondo il carattere giuridicamente obbligatorio
o discrezionale della spesa medesima.
5.
Le spese sono riaggregate per funzioni obiettivo indicate in
apposito allegato al bilancio di previsione.
6.
Ai fini del contenimento dei costi di amministrazione e per
evitare duplicazioni di strutture gestionali, le spese strumentali comuni a più
centri di responsabilità sono gestite dal segretario generale
7.
In apposito capitolo è iscritto il fondo di riserva per un
importo non superiore al 4 per cento delle spese correnti.
8.
Confluisce nel fondo di riserva anche l’eventuale differenza
tra l’importo complessivo delle economie accertate in sede di conto finanziario
nell’esercizio precedente e quello indicato quale posta di entrata nel bilancio
di previsione relativamente alle somme non impegnate.
Art. 4
Requisiti del bilancio
1. Le entrate
devono essere iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione e di
altre eventuali spese ad esse connesse.
2. Le spese
devono essere iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle
correlative entrate.
3. Non è
consentita alcuna gestione di fondi al di fuori del bilancio, salvo quelle
espressamente previste da particolari disposizioni di legge.
Art. 5
Variazioni di bilancio
1. Le variazioni
di bilancio, compresi i prelevamenti dal fondo di riserva, sono disposte con
delibera del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa su proposta
del segretario generale sentiti i segretari
delegati, per quanto di rispettiva competenza.
2. In caso di urgenza il presidente del Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa può disporre variazioni
compensative nell'ambito dello stesso centro di responsabilità salvo
informarne, per la ratifica, il Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa nelle prima riunione utile.
3. Le delibere di variazione di bilancio
sono allegate al rendiconto finanziario dell’esercizio al quale si riferiscono.
4. Nessuna variazione
di bilancio può essere effettuata dopo il termine dell'esercizio.
Capo II
CONTO FINANZIARIO ED INVENTARIO DEI BENI PATRIMONIALI
Art. 6
Conto finanziario
1.
I risultati della gestione dell’esercizio finanziario sono
riassunti e dimostrati nel conto finanziario.
2.
Il conto finanziario dimostra i risultati della gestione
finanziaria per l’entrata e per la spesa, distintamente per capitoli secondo la
struttura divisa in tre centri di responsabilità adottata per il bilancio di
previsione e in armonia con i principi di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 7 agosto 1997 n. 279.
3.
Il conto finanziario espone:
a)
le previsioni iniziali, le eventuali variazioni e le
previsioni definitive;
b)
le entrate di competenza dell’anno, accertate, riscosse e
rimaste da riscuotere;
c)
le spese di competenza dell’anno, impegnate, pagate e
rimaste da pagare;
d)
la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi
precedenti;
e)
le somme incassate dalla Tesoreria Centrale e quelle pagate
per ciascun capitolo di bilancio distintamente in conto competenza e in conto
dei residui;
f)
il conto totale dei residui attivi e passivi che si rinviano
all’esercizio successivo;
g)
le eventuali economie di gestione;
h)
i residui perenti.
Art. 7
Allegati al conto finanziario
1. Al conto
finanziario sono allegati i prospetti indicanti:
a)
il risultato finanziario della gestione del bilancio con il
fondo di cassa all’inizio dell’esercizio, le riscossioni e i pagamenti ed il
fondo di cassa alla fine dell’esercizio stesso;
b)
il risultato amministrativo della gestione con il fondo di
cassa finale, le somme rimaste da riscuotere e da pagare, per competenza e
residui, alla fine dell’esercizio;
c)
le variazioni apportate nel corso dell’esercizio agli
stanziamenti dei capitoli, classificate a seconda che derivino da provvedimenti
emanati in conseguenza di leggi generali, disposizioni particolari o da
prelevamenti dal fondo di riserva o da storni da capitolo a capitolo;
d)
elenco dei residui perenti, distinti per capitolo.
Art. 8
Conto generale del patrimonio
1. Il conto generale del patrimonio, suddiviso
tra beni patrimoniali relativi al Consiglio di Stato e beni patrimoniali
relativi ai Tribunali amministrativi regionali, predisposto dall’Ufficio
centrale di bilancio e di ragioneria, è redatto in armonia a quanto previsto
dall’articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 1997 n. 279.
2.
All’inventario dei beni patrimoniali è allegato il prospetto
indicante la dimostrazione dei punti di concordanza tra il conto finanziario e
la consistenza dei beni patrimoniali.
Art. 9
Approvazione del conto finanziario
1. Lo schema del
conto finanziario, unitamente alla relazione illustrativa, è predisposto a cura
dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria sulla base delle scritture
contabili da esso tenute.
2. Il predetto
Ufficio, accerta la completa ed esatta esecuzione degli adempimenti contabili e
riscontra che i dati rilevati dalle proprie scritture corrispondono con quelli
relativi agli incassi e ai pagamenti eseguiti dalla Tesoreria Centrale e dalle
Sezioni di Tesoreria.
3. Entro il 31
maggio successivo l’ufficio del segretariato generale della giustizia
amministrativa trasmette al Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa lo schema del conto, unitamente alla relazione.
4. Il conto è
approvato con delibera del Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa.
5. Entro il 30
giugno successivo, il conto finanziario è trasmesso, a cura del segretario
generale, ai presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della
Repubblica, nonché, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, al ministero
della giustizia.
Capo III
GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE
Art. 10
Accertamento,
riscossione e versamento delle entrate
1.
Per la riscossione delle entrate eventuali del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è istituito un apposito conto
corrente postale intestato alla Tesoreria Centrale.
2.
Gli uffici che accertano il diritto alla riscossione di
somme a qualsiasi titolo dovute invitano i debitori a provvedere al relativo
versamento sul conto corrente postale di cui al primo comma.
3.
Entro i primi cinque giorni di ogni mese, gli uffici di cui
al secondo comma trasmettono all’Ufficio centrale di bilancio e ragioneria
copia degli inviti di versamento e copia delle ricevute di versamento pervenute
nel mese precedente dal servizio postale.
4. Il centro
compartimentale per i servizi di bancoposta trasmette all’Ufficio centrale di
bilancio e ragioneria la documentazione riguardante il suindicato conto
corrente postale (estratti conto, bollettini di versamento e certificati di
accreditamento) ed alla Tesoreria Centrale una copia dell’estratto conto
giornaliero. La Tesoreria Centrale preleva periodicamente, su richiesta
dell'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, le somme affluite sul conto
corrente postale, curandone il versamento al conto corrente di cui al primo
comma del successivo articolo 19 e trasmette la relativa quietanza all’Ufficio
centrale di bilancio e ragioneria.
5. Per la
determinazione del diritto connesso al rilascio di copie di atti giudiziali, si
applicano le disposizioni di cui alle leggi 21 febbraio 1989, n. 99, e 10
ottobre 1996, n. 525, e successive modificazioni ed integrazioni.
6. Al diritto
connesso al rilascio di copie di atti o documenti amministrativi richieste in
applicazione della legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 25, si applicano le
disposizioni del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, secondo quanto previsto dalla
direttiva 19 marzo 1993 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7. La riscossione
dei diritti di cui ai precedenti commi avviene mediante apposizione sulle copie
di apposite marche da bollo, fornite dal richiedente ed annullate a cura
dell’ufficio competente al rilascio.
Art. 11
Disciplina delle spese
1. Le spese da
sostenersi in applicazione di norme di legge e regolamentari o di contratti di
utenza con aziende erogatrici di beni e servizi sono effettuate senza necessità
di specifiche autorizzazioni.
2. Le spese
diverse da quelle indicate nel comma precedente formano oggetto di apposito
atto autorizzativo emanato dall'ordinatore di spesa.
Art. 12
Fasi
della spesa
1.
La gestione delle spese segue le
seguenti fasi:
a)
assunzione degli impegni;
b)
liquidazione;
c)
ordinazione e pagamento.
2. Alle procedure di spesa e contabili si
applicano, in quanto compatibili con le norme del presente regolamento, le
disposizioni di cui al d.P.R. 20 aprile 1994, n. 367.
1. Gli
atti comportanti spesa a carico del bilancio del Consiglio di Stato e dei
Tribunali amministrativi regionali devono essere trasmessi, unitamente ai
provvedimenti che autorizzano la spesa, all’Ufficio centrale di bilancio e
ragioneria, affinché provveda alla registrazione dell’impegno previa verifica
della regolarità della documentazione, della esatta imputazione e
dell’esistenza dei fondi sui pertinenti capitoli di bilancio.
2.
I provvedimenti di assunzione degli impegni di spesa devono
contenere le seguenti indicazioni:
a) l’oggetto
della spesa;
b) le modalità di
esecuzione della spesa;
c) l’importo
previsto;
d) il capitolo al
quale la spesa va imputata e, in caso di spese pluriennali, gli anni di
riferimento;
e) l’indicazione
del creditore.
3. L’Ufficio
centrale di bilancio e ragioneria formula sugli atti non ritenuti regolari le
necessarie osservazioni, dandone comunicazione agli ordinatori della spesa, di
cui agli articoli 4 ed 8 del d.P.R. 25 novembre 1995, n. 580.
4. L’Ufficio
centrale di bilancio e ragioneria non può comunque dar corso agli atti che
comportino spesa eccedente lo stanziamento di bilancio ovvero che siano da
imputare ai residui piuttosto che alla competenza e viceversa.
5. Gli uffici
competenti devono comunicare all’Ufficio centrale di bilancio e ragioneria,
oltre agli atti di cui al primo comma, ogni altro provvedimento dal quale
possano derivare impegni di spesa. L’Ufficio centrale di bilancio e ragioneria
annota nelle sue scritture gli impegni in corso di assunzione, denominati
impegni provvisori, compresi i piani di ripartizione previsti dall’articolo16.
primo comma, del presente regolamento.
Gli uffici del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali tengono in
evidenza, ciascuno per la parte di competenza, gli impegni di spesa provvisori
e definitivi. L’Ufficio centrale di bilancio e ragioneria rileva detti impegni
in modo cronologico, distintamente per capitoli e, ove esistano, per articoli,
utilizzando eventuali procedure automatizzate.
Art. 14
Liquidazione delle spese
La
liquidazione delle spese, consistente nella determinazione dell’esatto importo
da pagare e nell’individuazione del soggetto creditore del Consiglio di Stato e
dei Tribunali amministrativi regionali, è effettuata dagli ordinatori di spesa,
previo accertamento della regolarità
della fornitura o della prestazione e della rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite.
All’atto di liquidazione è allegata la documentazione relativa al collaudo o
all’accertamento della regolare esecuzione della prestazione, secondo quanto
previsto dalle disposizioni in materia.
Art. 15
Ordinazione e pagamento delle spese
1.
L’ordinazione delle spese avviene a cura dei responsabili di
cui all’articolo precedente con l’emissione di un ordine di pagare, che deve
indicare:
a)
l’esercizio cui si riferisce la spesa;
b)
l’impegno cui si riferisce la spesa ed il relativo capitolo;
c)
oggetto della spesa e la legge dalla quale essa consegue;
d)
il numero d’ordine progressivo per esercizio e per capitolo
di bilancio;
e)
l’indicazione del creditore e il relativo codice fiscale o
partita IVA;
f)
l’importo netto da pagare in cifre e in lettere;
g)
la modalità di estinzione del titolo di spesa;
h)
la data di emissione;
i)
la tesoreria assegnataria e la zona di intervento;
j)
l’elencazione sommaria dei documenti giustificativi
allegati;
k)
la data di esigibilità.
2. Gli ordini di pagare e gli allegati documenti
giustificativi della spesa, devono essere inoltrati all’Ufficio centrale di
bilancio e ragioneria che, previa verifica della regolarità amministrativa e
contabile della spesa, provvederà a controfirmarli, a trattenere agli atti i
documenti giustificativi della spesa e ad immettere i dati nel Sistema
Informativo Integrato della Ragioneria Generale dello Stato ai fini
dell’emissione dei mandati informatici di pagamento da assegnare alle tesorerie
provinciali territorialmente competenti secondo quanto previsto dall’articolo 19
per i pagamenti a favore di terzi.
3. L’Ufficio centrale di bilancio e ragioneria segnala agli
ordinatori della spesa, nonché, in ogni caso, al segretario generale ed ai
segretari delegati per le spese di rispettiva competenza, eventuali irregolarità
amministrative o contabili prima di immettere i dati nel Sistema Informativo
Integrato della Ragioneria Generale dello Stato ai fini dell’emissione dei
mandati informatici.
4. Ai documenti sostitutivi dei mandati informatici di cui
all’articolo 16, comma 8, del d.P.R.20 aprile 1994, n. 367, sono estese, in
quanto applicabili, le disposizioni del regolamento per la contabilità generale
dello Stato riguardanti il furto, lo smarrimento o la distruzione degli ordini
di pagare nonché quelle riguardanti il pagamento con atti di procura; in
quest’ultimo caso va comunque indicata una sola persona fisica abilitata a
quietanzare. Ai mandati informatici sono altresì applicabili le norme dello
stesso regolamento concernenti il trasporto dei titoli rimasti insoluti al
termine dell’esercizio di emissione.
Spese per il funzionamento dei Tribunali amministrativi
regionali
1. Il segretario delegato per i Tribunali amministrativi
regionali, sentiti i presidenti dei Tribunali amministrativi regionali ed i
presidenti delle sezioni staccate, in relazione alle disponibilità finanziarie
previste sui pertinenti capitoli di spesa, formula al Consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa la proposta di piano annuale per la ripartizione
dei fondi per le spese di funzionamento dei Tribunali medesimi e delle sezioni staccate;
di tale proposta il segretario delegato per i TT.AA.RR. informa gli altri
componenti dell’ufficio del segretariato della giustizia amministrativa. Con
propria deliberazione il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
approva detto piano annuale di ripartizione dei fondi. I presidenti delle
Sezioni staccate sono delegati quali ordinatori di spesa in relazione ai fondi
assegnati, salvo l’esercizio da parte del presidente del T.A.R. del potere di
avocazione con provvedimento congruamente motivato.
2.
Il piano è trasmesso dal segretario delegato per i
Tribunali amministrativi regionali all’Ufficio centrale di bilancio e di
ragioneria per le previste annotazioni contabili.
3.
Il piano di ripartizione dei fondi di cui al comma 1 è, in
base alle disponibilità finanziarie, sottoposto a revisione quadrimestrale, al
fine di corrispondere ad eventuali diverse esigenze di spesa.
Art. 17
Accertamento dei residui attivi e passivi
1.
La determinazione delle somme accertate e non riscosse e
delle somme impegnate e non pagate, da iscriversi, rispettivamente, come residui
attivi e passivi nel conto consuntivo, è curata dall’Ufficio centrale di
bilancio e ragioneria sulla base di dettagliati elenchi delle singole partite
trasmessi dagli uffici che hanno accertato le entrate e disposto le spese.
2.
I cassieri di cui all’articolo 20, entro il 10 gennaio di
ogni anno, nell’ambito del fondo di cassa loro assegnato, comunicano all’Ufficio
centrale di bilancio e ragioneria l’importo dei fondi non pagati entro il 31
dicembre dell’anno precedente.
3.
Dopo il 31 dicembre, non è più possibile impegnare somme
sulle disponibilità dell’esercizio precedente.
Art. 18
Gestione dei residui
1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono
trasferiti ai corrispondenti capitoli dell’esercizio successivo, separatamente
dalla competenza del medesimo.
2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia
stato eliminato dal bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito,
con decreto del presidente del Consiglio di Stato, su proposta dell’ufficio del
segretariato generale della giustizia amministrativa, previa delibera del
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, un capitolo
aggiunto.
3. Per la determinazione dei periodi di conservazione dei
residui relativi alle spese correnti ed a quelle in conto capitale si applicano
le disposizioni della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello
Stato.
4.
Le somme eliminate per perenzione amministrativa possono
essere riprodotte in bilancio, nel rispetto dei termini di prescrizione, con
riassegnazione alla competenza dei pertinenti capitoli degli esercizi
successivi, mediante prelevamento dal fondo di riserva, quando afferiscano ad
importi per i quali sia stato assunto l’obbligo di pagare per contratto ovvero
in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti.
5.
In nessun caso può iscriversi fra i residui alcuna somma in
entrata o in uscita che non sia compresa fra le competenze degli esercizi
anteriori.
6.
I residui attivi e passivi devono risultare da scritture,
distinti per esercizio di provenienza.
Art. 19
1. Per il pagamento delle spese da effettuarsi a favore dei
creditori del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, si
applicano le disposizioni contenute negli articoli 576 e seguenti del
Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato. A tale scopo, il fondo
stanziato per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali sull’apposita unità previsionale di base dello stato di
previsione della spesa del ministero dell’economia e delle finanze è trasferito
al conto corrente intestato alla Giustizia Amministrativa, aperto presso la
Tesoreria Centrale dello Stato.
2. Ai fini del riconoscimento alla Banca d’Italia dei
pagamenti effettuati dalla Tesoreria Centrale dello Stato e dalle sezioni di
Tesoreria Provinciale, l’Ufficio centrale di bilancio e ragioneria accerta
mensilmente, attraverso le informazioni disponibili nel Sistema Informativo
della Ragioneria Generale dello Stato, i mandati informatici estinti.
3. Il responsabile dell’Ufficio centrale di bilancio e
ragioneria, dopo aver annotato nelle proprie scritture i titoli estinti, ne dà
formale comunicazione al ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento
della Ragioneria Generale dello Stato – affinché questo ne disponga il rimborso
alla Banca d’Italia mediante prelevamenti dal conto corrente di cui al comma
1.
4. Per i mandati informatici che le banche o le Poste non
hanno potuto accreditare sui conti correnti bancari o postali dei creditori
ovvero per quelli commutati in vaglia cambiari che non è stato possibile
recapitare ai creditori, si applicano le disposizioni ci cui all’articolo 544
bis delle Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro. L’Ufficio centrale di
bilancio e ragioneria riceve dalle tesorerie le quietanze di trasferimento fondi
emesse per l’accreditamento degli importi sul conto corrente n. 20353 presso la
Tesoreria Centrale intestato al ministero dell’economia e delle finanze –
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale per la
Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (I.Ge.P.A.).
5. Per la ripetizione dei pagamenti di cui al precedente comma
l’Ufficio centrale di bilancio e ragioneria trasmette al ministero dell’economia
e delle finanze – I.Ge.P.A. la richiesta di prelevamento dal conto corrente n.
20353 contenente l’indicazione delle complete generalità del beneficiario a
favore del quale deve esser disposto il pagamento nonché le modalità con le
quali detto pagamento deve essere effettuato.
Art. 20
Gestione fondo di cassa
1. Gli ordinatori della spesa, (Segretario generale,
Segretario delegato per il Consiglio di Stato, Segretario delegato per i
Tribunali amministrativi regionali, presidenti dei Tribunali amministrativi
regionali e presidenti di Sezioni staccate) ciascuno per la parte di competenza,
possono delegare ai cassieri, nominati ai sensi del successivo comma 2, la
gestione delle minute spese, costituendo presso gli stessi un fondo di cassa mediante prelievo
dai pertinenti capitoli di bilancio dei fondi disponibili. Può essere altresì
delegata la gestione
degli anticipi di missione debitamente autorizzati.
2. Per quanto attiene alla nomina, alla durata, alle
attribuzioni ed alle specifiche responsabilità dei cassieri del Consiglio di
Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, si applicano le disposizioni del
presente regolamento e quelle contenute nel regolamento approvato con il d.P.R.
30 novembre 1979, n. 718, e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto
compatibili con il principio dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e
dei Tribunali amministrativi regionali.
3.
La provvista dei fondi è effettuata, per ogni capitolo di
bilancio, mediante ordini di pagamento emessi a favore dei cassieri dagli
ordinatori di spesa. I fondi a disposizione dei cassieri debbono essere
contenuti nei limiti strettamente necessari alle esigenze mensili.
4.
I cassieri compilano un registro di cassa per tutte le
operazioni di entrata e uscita dal quale risultino, giornalmente, il fondo di
cassa esistente all’inizio delle operazioni, i prelievi per i pagamenti eseguiti
nella giornata, il fondo di cassa esistente alla chiusura giornaliera, un
registro dei valori e dei titoli in deposito.
5.
I cassieri sono tenuti alla presentazione di un conto
trimestrale della gestione dei fondi al Direttore dell’Ufficio centrale di
bilancio e ragioneria. Al termine dell’esercizio finanziario presentano agli
ordinatori di spesa una relazione sulla gestione complessiva di loro
competenza.
Art. 21
1.
Il Direttore dell’Ufficio centrale di bilancio e
ragioneria, nell’espletamento dei suoi compiti di vigilanza sui cassieri, può disporre senza preavviso
verifiche sui valori contenuti nelle casse e sulle relative scritture contabili.
Dispone, altresì, apposita verifica ogni qualvolta avvenga il passaggio di
gestione.
2.
Le verifiche, oltre alla constatazione del denaro esistente
al momento della verifica stessa, devono estendersi ai valori e titoli di
qualsiasi genere comunque affidati ai cassieri.
3. Di ciascuna verifica è redatto un processo verbale in tre
originali, dei quali uno è tenuto dai cassieri, uno è conservato dal Direttore
dell’Ufficio centrale di bilancio e ragioneria e l’altro è trasmesso agli
ordinatori della spesa.
4. Nel caso di verifica per passaggio di gestione è redatto un
quarto esemplare da consegnare al cassiere subentrante.
5. I cassieri sono tenuti a fornire in sede di verifica tutti
i documenti ed i chiarimenti richiesti, nonché a dichiarare che non esistono
altre gestioni oltre quelle risultanti dalla verifica stessa.
Capo IV
GESTIONE DEL PATRIMONIO
Art. 22
Consegnatari
1.
I consegnatari ed i vice consegnatari sono nominati dal
segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di
competenza, e sono scelti tra il personale in possesso di adeguata preparazione
in campo amministrativo e contabile. Per i Tribunali amministrativi regionali e
le sezioni staccate essi sono proposti dai rispettivi segretari generali.
2.
Ai consegnatari è affidata:
a) la conservazione e la distribuzione degli oggetti di
cancelleria, degli stampati, registri e carte di qualunque specie;
b) la conservazione, la distribuzione e la manutenzione di
mobili ed arredi d’ufficio, delle collezioni ufficiali di leggi e decreto, di
pubblicazioni ufficiali, non ufficiali, di utensili, di macchine ed attrezzature
d’ufficio e quant’altro costituisca la dotazione degli uffici, magazzini,
tipografie, laboratori, officine e centri elaborazione dati.
Art. 23
Inventario e classificazione dei beni
1.
Le scritture patrimoniali devono consentire la
dimostrazione della consistenza del patrimonio, all’inizio dell’esercizio
finanziario le variazioni intervenute nel corso dell’anno per effetto della
gestione del bilancio o per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio
alla chiusura dell'esercizio.
2.
I beni mobili sono registrati a cura dei consegnatari in
inventari con l’indicazione della natura e la specie, il titolo di acquisizione,
la quantità o il numero dei beni mobili la localizzazione e il valore. Sono
esclusi i beni di consumo, quelli di valore minimo (ed i materiali di impiego
delle officine e dei laboratori), per i quali si provvede comunque a
registrazione secondo le modalità dell’articolo 25.
3.
L’inventario del patrimonio librario è tenuto a cura del
responsabile della Biblioteca del Consiglio di Stato nonché dei responsabili
delle biblioteche dei Tribunali amministrativi regionali. Al termine di ciascun
esercizio i responsabili delle biblioteche trasmettono ai consegnatari dei
rispettivi Istituti il prospetto contenente le variazioni intervenute nel corso
dell'esercizio alla consistenza del patrimonio librario.
4.
Il valore iniziale dei beni mobili è determinato dal prezzo
di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di beni pervenuti per
altra causa.
5.
L’inventario viene costantemente aggiornato e chiuso al
termine di ciascun esercizio finanziario. Esso viene redatto in originale e
copia. I consegnatari trasmettono, all'Ufficio centrale di bilancio e
ragioneria, entro il 5 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il
prospetto di tutte le variazioni della consistenza patrimoniale per la redazione
della situazione finale. L'Ufficio centrale di bilancio e ragioneria trasmette i
valori complessivi all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero
dell’economia e delle finanze per il successivo inserimento nel conto
patrimoniale dello Stato.
6.
L’inventario è sottoposto a revisione quinquennale secondo
la ricognizione fisica dei beni registrati.
7.
Per le iscrizioni in inventario dei beni mobili e per le
relative operazioni di scarico è utilizzato un apposito bollettario dei buoni di
carico e scarico.
Art. 24
Messa fuori uso, alienazione e permuta dei beni mobili
1.
La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori
uso, perdita, cessione o altri motivi è disposta, su richiesta del
consegnatario, con deliberazione di apposita commissione tecnica, nominata, per
i rispettivi istituti, dal segretario generale e dai segretari delegati. Per i
Tribunali amministrativi regionali e le sezioni staccate, i componenti della commissione sono
proposti dai segretari generali. Ove necessario, la commissione è integrata da
tecnici di altre amministrazioni dello Stato, nei casi previsti da apposite
norme. I componenti durano in carica un triennio e non possono essere
immediatamente confermati.
2.
La delibera di cui al comma 1 accerta anche l’eventuale
obbligo di reintegro o di risarcimento dei danni dei responsabili ed è portata a
conoscenza dei consegnatari al fine della redazione del verbale di scarico e
dell’aggiornamento delle scritture patrimoniali.
3.
Non sono consentite cessioni a titolo gratuito o a valore
simbolico a persone fisiche; le cessioni a titolo gratuito o a valore simbolico
effettuate nei confronti di enti morali sono eseguite nel rispetto delle vigenti
norme di contabilità pubblica.
4.
Per la vendita dei beni dichiarati fuori uso sono
applicabili, in quanto compatibili, le disposizioni della legge e del
regolamento di contabilità generale dello Stato.
Art. 25
Contabilità degli oggetti di consumo
1.
I consegnatari tengono su apposito registro la contabilità
degli oggetti di consumo e provvedono alla loro presa in carico in base agli
ordini di acquisto ed ai documenti di consegna dei fornitori.
2.
Il carico è determinato dai documenti delle forniture e lo
scarico dalle dichiarazioni degli uffici che hanno ricevuto i beni.
Art. 26
Vigilanza sull’attività dei consegnatari
1. Il direttore dell’Ufficio centrale di bilancio e
ragioneria assicura la vigilanza sui consegnatari. A tale scopo può disporre
senza preavviso verifiche sulla corrispondenza dei registri con la consistenza
dei materiali con contestuale ricognizione dei beni e del materiale di consumo.
Dispone, altresì, apposita verifica nei casi di cambiamento del
consegnatario.
2.
I risultati delle verifiche sono esposti in appositi
verbali redatti con le stesse modalità previste al precedente art. 21 per le
verifiche sulla gestione di cassa.
Art. 27
Norma di rinvio
Per quanto non previsto nei precedenti articoli del Capo IV
si applicano le disposizioni del d.P.R. 30 novembre 1979, n. 718, in quanto
compatibili con il principio dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e
dei Tribunali amministrativi regionali.
Capo V
ATTIVITA’ NEGOZIALE
Art. 28
Procedure di acquisizione di beni e servizi
1. Ai lavori, agli acquisti, alle
alienazioni, alle permute, alle forniture, alle locazioni, comprese quelle
finanziarie e ai servizi in genere si provvede mediante contratti da stipularsi
secondo le norme del presente regolamento, salvi i casi disciplinati dalla
normativa comunitaria e da quella nazionale di recepimento.
2. I contratti devono avere termine e
durata certi e non possono prevedere il tacito rinnovo alla scadenza.
3.
Nei contratti devono essere previste adeguate penalità per
inadempienza e ritardi nell’esecuzione dei lavori e delle prestazioni
convenute.
4.
A garanzia dell’esecuzione dei contratti, le imprese devono
prestare idonea cauzione, ovvero rendere fideiussione, nella misura del cinque
per cento dell’importo contrattuale.
Art. 29
Stipula dei contratti
1.
Gli ordinatori della spesa, ciascuno per la parte di
competenza, individuano i dirigenti preposti alla stipula dei contratti e
provvedono mediante apposito atto, all’approvazione dei medesimi.
2.
Per i contratti stipulati con procedura aperta e procedura
ristretta è sempre richiesta la forma pubblica amministrativa. I medesimi
contratti sono soggetti alle formalità fiscali previste per gli atti pubblici.
3.
I contratti stipulati con procedura negoziata possono
essere formati anche mediante scrittura privata o scambio di lettere
commerciali. In tal caso è nella facoltà del responsabile che ha stipulato
l’atto richiederne l’iscrizione in repertorio, con l’osservanza delle prescritte
formalità fiscali.
Art. 30
Procedure contrattuali
1.
Le procedure contrattuali possono essere “aperte” (pubblico
incanto), “ristrette” (licitazione privata e appalto concorso) e “negoziate”
(trattativa privata).
2.
Le gare si svolgono, preferibilmente, secondo la procedura
“ristretta”, salvo che per i contratti attivi nei quali è richiesta la procedura
“aperta”.
3.
Per i lavori che richiedono la progettazione o il controllo
dell’esecuzione da parte di specifiche figure professionali di cui il Consiglio
di Stato e i Tribunali amministrativi regionali non dispongono nell’ambito della
propria organizzazione, il relativo incarico è conferito anche a professionalità
estranee all’Amministrazione, dal dirigente responsabile delle acquisizioni, che
ne stabilisce il compenso, sulla base delle corrispondenti tariffe
professionali.
4.
L'eventuale ricorso a procedure telematiche di acquisto per
l'approvvigionamento di beni e servizi avviene nel rispetto delle norme
contenute nell'apposito regolamento approvato con d.P.R. 4 aprile 2002 n.
101.
Art. 31
Procedura “aperta”
Nella procedura “aperta” tutti i soggetti interessati
possono presentare l’offerta. Se si tratta di contratti passivi i concorrenti
dovranno contestualmente documentare di essere in possesso dei requisiti
richiesti dal bando di gara.
Art. 32
Procedura “ristretta”
1. Nella procedura
“ristretta” sono individuate, anche mediante apposita preselezione, le imprese
che per capacità tecnica ed economico-finanziaria sono in grado di assicurare
l’esecuzione delle forniture e prestazioni richieste dal Consiglio di Stato e
dai Tribunali amministrativi regionali.
2 Ai concorrenti
selezionati sarà trasmesso il capitolato tecnico e lo schema di contratto che
regolerà il rapporto, con l’invito a presentare, entro un termine prestabilito,
la relativa offerta.
3. Per il regolare
svolgimento della procedura ristretta è necessaria l’acquisizione di almeno due
offerte valide.
Art. 33
Criteri di aggiudicazione
Nel bando di gara, in relazione alla natura delle
prestazioni di servizi e forniture di beni, sono specificati alternativamente i
seguenti criteri di aggiudicazione:
a)
il prezzo più basso;
b)
l’offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa
ove si ritenga opportuno considerare, per la valutazione delle offerte, elementi
ulteriori rispetto al solo prezzo;
c)
il prezzo più alto nei casi di contratti attivi.
Art. 34
Procedura “negoziata”
1. Si provvede con la procedura “negoziata” nei seguenti
casi:
a)
quando, a seguito di esperimento di gara, per qualsiasi
motivo l’aggiudicazione non abbia avuto luogo;
b)
per la fornitura di beni, per la prestazione di servizi,
ivi compresi quelli del settore informatico e per l’esecuzione di lavori che una
sola impresa può fornire o eseguire con i requisiti tecnici e il grado di
perfezione richiesti;
c)
quando l’acquisto riguardi beni la cui produzione è
garantita da privativa industriale;
d)
per la locazione di immobili o di beni mobili da utilizzare
per particolari esigenze funzionali;
e)
quando all’acquisto di beni o servizi si debba provvedere
con urgenza tale da non consentire il ricorso alla procedura ristretta ovvero
con particolari modalità imposte da motivi di sicurezza. Tali circostanze devono
essere indicate con idonea motivazione nelle premesse del contratto o nel
decreto di approvazione dello stesso;
f)
per l’affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a
persone o imprese aventi alta competenza tecnica o scientifica.
2. Nei casi indicati nelle lettere a) e f) del comma 1 è
necessario, salvo situazioni eccezionali, effettuare una indagine di mercato che
consenta l’acquisizione di almeno tre preventivi.
Art. 35
Ufficiale rogante
1. I contratti ed i processi verbali di aggiudicazione
definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono ricevuti da un
funzionario di qualifica non inferiore alla settima nominato ufficiale rogante
dal segretario generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di
competenza, su proposta dei dirigenti amministrativi per quanto di rispettiva
competenza.
2. L’ufficiale rogante è
tenuto all’osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove
applicabili. E’ tenuto, in caso di contratti stipulati in forma pubblica
amministrativa ovvero mediante scrittura privata autenticata, a verificare
l’identità, la legittimazione dei contraenti e l’assolvimento degli oneri
fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico e a rilasciare copie
autentiche degli atti ricevuti.
Art. 36
Servizi in economia
1. Il ricorso alla procedura in economia per l’acquisizione
di beni, servizi ed esecuzione dei lavori, può essere attuato nei seguenti casi
e fino all’importo massimo di 130.000 euro, con esclusione dell'IVA:
a) per spese per lavori di riparazione,
adattamento e manutenzione dei locali demaniali e in locazione, nonché dei
relativi impianti, infissi e manufatti;
b)
per spese di rappresentanza e per spese da effettuarsi per
l’organizzazione di visite di Stato, incontri al vertice, convegni, conferenze,
incontri di studio ed altre manifestazioni nazionali ed internazionali;
c)
per spese per lavori di traduzione ed interpretariato;
d) per spese per acquisto o noleggio di apparecchiature
elettroniche, informatiche e relativa manutenzione e riparazione;
e) per spese relative al funzionamento degli uffici;
f) per spese relative alla divulgazione dei bandi di concorso
a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
g) per spese di acquisto e rilegatura di libri, riviste,
giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie
di informazioni;
h)
per spese di riparazione, manutenzione, noleggio di
automezzi; acquisto di materiale di ricambio ed accessori; provviste di
carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;
i) per spese relative a lavori di stampa, tipografia,
litografia, qualora ragioni di urgenza lo richiedano;
j) per spese relative a spedizioni, imballaggi, magazzinaggio
e facchinaggio;
k)
per spese postali, telefoniche e telegrafiche;
l) per spese di pulizia, illuminazione e riscaldamento dei
locali adibiti a sede degli uffici del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali;
m) per spese di acquisto o noleggio, manutenzione e
riparazione di mobili e suppellettili per ufficio;
n)
per spese per lo svolgimento di corsi di formazione e
perfezionamento del personale;
o) per spese riguardanti studi, indagini e rilevazioni;
p) per spese minute, non previste nei precedenti paragrafi,
fino all’importo di 5.200 euro, al netto dell’IVA;
q) in caso di scioglimento di un precedente rapporto
contrattuale, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la
fornitura, il servizio o l’opera nel termine previsto dal contratto;
r) ove si renda necessario il completamento, non previsto da
contratti in corso, qualora non sia possibile imporne l’esecuzione;
s)
in presenza di eventi oggettivamente imprevedibili ed
urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose
nonché a danno della salute pubblica.
Art. 37
Modalità per l’esecuzione dei lavori e provviste
1.
Per l’esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi
di cui all’articolo 36, ove non ricorrano le ipotesi di cui al disposto
dell’articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n.488 e dell’articolo58 legge 23
dicembre 2000, n. 388, devono acquisirsi almeno tre preventivi di persone o
imprese. E’ consentito, tuttavia, il ricorso ad una sola persona o impresa nei
casi di specialità o di urgenza del lavoro, della provvista e del servizio
ovvero quando l’importo della spesa non superi 10.500 euro, IVA compresa. E’
consentito, altresì il ricorso ad una sola persona o impresa quando il costo del
bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato.
2.
Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente
approssimazione la quantità della provvista dei lavori o dei servizi da ordinare
nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all’anno
finanziario, sulla base di una indagine di mercato che consenta l’acquisizione
di almeno tre preventivi, potrà procedersi a singole ordinazioni, man mano che
il fabbisogno si verifichi, con la persona o impresa che ha presentato il
preventivo più conveniente, sempre che il limite globale di spesa, per il
periodo di tempo considerato, non superi l’importo di 52.000 euro, al netto
dell’IVA.
3.
I preventivi di cui ai commi precedenti dovranno contenere
le condizioni di esecuzione dei lavori, dei servizi e delle provviste, i
relativi prezzi, le modalità di pagamento, l’obbligo dell’assuntore di
uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la
facoltà – per l’amministrazione – di provvedere all’esecuzione dei lavori, dei
servizi e delle provviste a rischio e pericolo dell’assuntore e di rescindere
l’obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui l’assuntore stesso
venga meno agli obblighi contratti ovvero alle norme legislative e regolamentari
vigenti. I preventivi suddetti possono essere richiesti dall’amministrazione
anche sulla base dei progetti esecutivi.
4.
La scelta del contraente avviene in base all’offerta più
vantaggiosa secondo i criteri indicati nella lettera d’invito.
5.
L’ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è
effettuata, mediante lettera o atto contrattuale in forma privata, dal dirigente
responsabile ed è immediatamente esecutiva.
6.
Per quanto non previsto nel presente regolamento e per
quanto riguarda la procedura del cottimo fiduciario, si applicano le norme del
regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia, approvato
con d.P.R. 20 agosto 2001, n. 384.
Art. 38
Congruità dei prezzi
L’accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle
ditte fornitrici è effettuato, attraverso elementi di riscontro dei prezzi
correnti di mercato risultanti anche dalle indagini di mercato, dagli ordinatori
della spesa. Qualora la spesa superi i 26.000 euro, al netto dell'IVA,
l'accertamento sulla congruità dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici è
effettuato mediante il ricorso alle strutture tecniche esterne
previste dalle
vigenti disposizioni per le amministrazioni statali non provviste di organi
tecnici.
Art. 39
Collaudi e verifiche
1.
I lavori e le forniture sono soggetti a collaudo anche
parziale o in corso d’opera.
2.
Il collaudo è effettuato, in forma individuale o
collegiale, da personale in servizio presso il Consiglio di Stato e i Tribunali
amministrativi regionali nonché da personale estraneo all’Amministrazione
comunque in possesso della competenza necessaria, designato dal segretario
generale e dai segretari delegati, ciascuno per la parte di competenza.. Può farsi ricorso
ad organi tecnici di altre Amministrazioni o ad estranei nel caso di forniture
di beni particolarmente complessi. Le commissioni di aggiudicazione o di
collaudo, in caso di contratti aventi ad oggetto beni e servizi che attengono
allo svolgimento dell’attività istituzionale e abbiano un elevato contenuto
tecnico possono essere coadiuvate ove del caso da magistrati amministrativi,
nominati dal segretario generale.
3.
Il collaudo non potrà, comunque, essere effettuato da chi
abbia progettato, diretto o sorvegliato i lavori, ovvero abbia partecipato
all’aggiudicazione dei lavori o forniture ed alla stipula del contratto.
4.
Per i lavori e le forniture di importo inferiore a 26.000
euro, al netto dell’IVA, l’atto di collaudo può essere sostituito da un
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal dirigente responsabile
dell’ordinazione dei lavori e delle forniture. Per importi compresi tra 26.000 e
52.000 euro, al netto dell’IVA, l’atto di collaudo può essere sostituito da un
certificato di regolare esecuzione rilasciato da una commissione all’uopo
nominata.
5.
Per i lavori eseguiti in economia, fino all’importo massimo
di 5.200 euro al netto dell’IVA, il certificato di regolare esecuzione può
essere emesso dal personale addetto a seguire l’esecuzione dei lavori
stessi.
Art. 40
Antimafia
Ai rapporti disciplinati dal presente decreto si applicano
le vigenti disposizioni in materia di antimafia.
Art. 41
Le disposizioni relative all’attività contrattuale del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali si applicano
all’acquisto di beni e servizi non previsti nelle convenzioni e contratti quadro
di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive
modificazioni ed integrazioni e fatte salve le disposizioni di cui alla legge 12
febbraio 1993, n. 39.
1.
E’ istituito presso il Consiglio di Stato l’Ufficio
centrale di bilancio e ragioneria, a cui è preposto un dirigente. Il predetto
ufficio cura gli adempimenti di natura contabile connessi con la gestione del
bilancio e con le attività amministrative del Consiglio di Stato e dei Tribunali
amministrativi regionali.
2.
All’Ufficio centrale di bilancio e ragioneria debbono esser
comunicati gli atti che possono avere, direttamente o indirettamente, riflessi
finanziari e patrimoniali.
3.
Per l’assolvimento dei compiti previsti dal primo comma,
all’Ufficio centrale di bilancio e ragioneria competono le seguenti
attribuzioni:
a)
tenere le scritture contabili, economiche e finanziarie,
relative alla gestione;
b)
predisporre il rendiconto finanziario e la relativa
relazione illustrativa;
c)
esercitare il controllo sugli atti di impegno e sui titoli
di spesa emessi dagli ordinatori della spese, apponendovi il visto di riscontro
contabile;
d)
accertare i pagamenti effettuati dalle sezioni di Tesoreria
Provinciale dello Stato ai fini di cui all’articolo 19, secondo comma, del
presente regolamento;
e)
compilare trimestralmente la situazione riassuntiva degli
accertamenti di entrata e degli impegni di spesa, nonché la situazione dei
residui attivi e passivi;
f)
curare i rapporti con le sezioni di Tesoreria
Provinciale;
g)
vigilare sulla regolarità contabile delle gestioni dei
consegnatari e dei cassieri;
h)
effettuare le verifiche, previste dagli articoli 21 e 26
del presente regolamento, sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari;
i)
esaminare i rendiconti prodotti dal cassiere del Consiglio
di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.
Scritture contabili dell’Ufficio centrale di bilancio e
ragioneria
1.
L’Ufficio centrale di bilancio e ragioneria tiene le
scritture cronologiche e sistematiche necessarie affinché risultino in ogni loro
particolare aspetto gli effetti degli atti amministrativi, sia in relazione alla
gestione di competenza e di cassa, sia in relazione alla consistenza
patrimoniale ed alle sue variazioni.
2.
Le scritture, tenute mediante un sistema informatizzato,
debbono rilevare:
a)
i movimenti cronologici di cassa riferiti al bilancio del
Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;
b)
gli accertamenti e gli impegni, distinti per capitolo,
delle entrate e delle spese in modo cronologico;
c)
le riscossioni ed i pagamenti, distinti per capitolo, delle
entrate e delle spese;
d)
le ritenute di ogni tipo operate sui pagamenti, distinte
per capitoli;
e)
nel conto dei residui, distinti per capitoli ed esercizio
di provenienza, la consistenza all’inizio dell’esercizio, le somme riscosse e
pagate, le somme rimaste da riscuotere e da pagare.
I provvedimenti riguardanti il trattamento economico del
personale di magistratura sono adottati dal segretario delegato per il Consiglio
di Stato e dal segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali,
ciascuno per il personale appartenente ai rispettivi istituti di competenza.
Gli Uffici amministrativi possono rimettere al Segretariato
Generale della Giustizia Amministrativa eventuali questioni relative ad
interpretazione di norme di legge, di regolamento o di contratto. Il Consiglio
di presidenza della giustizia amministrativa, su iniziativa del Segretariato
Generale della Giustizia Amministrativa, può emanare direttive su questioni
interpretative che investono situazioni di carattere generale.
1.
Per quanto non previsto dal presente regolamento,
l’attività amministrativo-contabile dovrà essere comunque svolta nel rispetto
dei principi generali di contabilità pubblica.
2.
L’Ufficio centrale di bilancio e ragioneria, a decorrere
dal 1° gennaio 2001, sostituisce l’Ufficio centrale del bilancio del ministero
dell’economia e delle finanze presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e
i Dipartimenti Provinciali del
Tesoro – Ragionerie Provinciali dello Stato e svolge le funzioni di controllo
interno di regolarità amministrativa e contabile espletate dallo stesso Ufficio
centrale del bilancio ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
286.
3.
E’ abrogato il regolamento concernente la disciplina
dell’autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi
regionali deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
nelle sedute del 21 giugno e del 5 luglio 2001 e pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 215 del 15 settembre 2001.
Entrata in vigore
1.
Il regolamento che forma oggetto della presente deliberazione entra in
vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. La presente deliberazione sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Così deliberato dal Consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa nelle sedute del 17 gennaio 2003 e del 28 febbraio 2003.
Roma, 28 marzo 2003
IL PRESIDENTE
(Alberto de Roberto)
Ufficio centrale di bilancio e ragioneria
Annotato nelle scritture al n.° 16
Roma, 04/04/2003