FISSAZIONE DELL'UDIENZA

 

 

La domanda di fissazione dell'udienza         

art. 40, comma 1, r.d. 1054/1924;

La discussione del ricorso deve essere richiesta entro il termine di due anni dal deposito del ricorso

art. 23, comma 1, L. 1034/1971;

L'annotazione della domanda del segretario

art. 51, comma 1, primo periodo, r.d. 642/1907;

La presentazione del fascicolo al presidente, nomina del relatore e fissazione dell'udienza     

art. 51, comma 1, secondo periodo, r.d. 642/1907;

La dichiarazione di urgenza del ricorso

art. 51, comma 2, r.d. 642/1907;

La determinazione del giorno dell’udienza

art. 53, comma 1, r.d. 642/1907;

I ricorsi urgenti hanno la precedenza          

art. 53, comma 2, r.d. 642/1907;

Il decreto del presidente di fissazione di udienza

art. 23, comma 2, L. 1034/1971;

La notifica del decreto di fissazione

art. 23, comma 3, L. 1034/1971;

L'avviso d’udienza alle parti

art. 54, r.d. 642/1907;

L'istanza di fissazione d'udienza deve essere rinnovata dopo l'esecuzione dell'istruttoria   

art.23, comma 6, L. 1034/1971;

art. 35, r.d. 642/1907;

In caso di rinvio del Consiglio di Stato, il giudizio prosegue innanzi al TAR, con fissazione d’ufficio dell’udienza pubblica

art. 35, comma 4, L. 1034/1971;

 

 

V. anche PERENZIONE

V. anche UDIENZA DI DISCUSSIONE