ESTINZIONE DEL GIUDIZIO

 

 

Decreto del presidente o del magistrato delegato                      

art. 26, comma 7, primo periodo, L. 1034/1971;

Deposito in segreteria del decreto

art. 26, comma 7, secondo periodo, L. 1034/1971;

Opposizione al Collegio   

art. 26, comma 7, terzo periodo, L. 1034/1971;

Decisione del collegio con ordinanza

art. 26, comma 7, quarto periodo, L. 1034/1971;

Condanna alle spese in caso di rigetto

art. 26, comma 7, quinto periodo, L. 1034/1971;

Deposito e comunicazione dell'ordinanza    

art. 26, comma 7, sesto periodo, L. 1034/1971;

Ricorso in appello avverso l'ordinanza

art. 26, comma 7, settimo periodo, L. 1034/1971;

Riduzione dei termini in appello    

art. 26, comma 7, ottovo periodo, L. 1034/1971;

A seguito di mancata interruzione per morte o perdita di capacitą di stare in giudizio           

art.24, comma 2; L. 1034/1971;

A seguito di perenzione   

art.25, L. 1034/1971;