DEPOSITO DEL RICORSO GIURISDIZIONALE

 

 

I termini per il deposito in segreteria

art. 21, comma 2, L. 1034/1971;

art. 18, comma 1, r.d. 642/1907;

art. 36, comma 4, r.d. 1054/1924;

La scadenza del termine

art. 18, comma 2, r.d. 642/1907;

Gli adempimenti del segretario

art. 18, comma 4, r.d. 642/1907;

La scadenza del termine per il deposito nel caso di più soggetti destinatari della notifica       

art. 18, comma 5, r.d. 642/1907;

La perentorietà del termine

art. 36, comma 5, r.d. 1054/1924;

La decadenza per mancato rispetto dei termini          

art. 37, comma 5, r.d. 1054/1924;

La notifica della esecuzione del deposito al ministero

art. 21 comma 1, r.d. 642/1907;

Le modalità della notifica 

art. 21, comma 2, r.d. 642/1907;

L'assegnazione di un termine da parte del presidente per l'effettuazione della notifica

art. 21, comma 3, r.d. 642/1907;

Decreto di abbreviazione dei termini per il deposito del ricorso

art. 38, comma 1, r.d. 1054/1924;

Forma del decreto di abbreviazione e notifica all'autorità e agli interessati

art. 20, r.d. 642/1907;

Decreto di proroga dei termini per il deposito del ricorso

art. 38, comma 2, r.d. 1054/1924;

Forma del decreto di proroga e notifica all'autorità e agli interessati

art. 20, r.d. 642/1907;

Abbreviazione o proroga del termine per la presentazione delle memorie e per la produzione dei documenti relativi al ricorso principale o incidentale

art. 38, comma 3, r.d. 1054/1924;

 

 

V. anche RICORSO INCIDENTALE, Deposito in segreteria