DEPOSITO DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

 

 

L'obbligo dell'amministrazione di depositare il provvedimento impugnato e degli atti e documenti su cui si fonda, di quelli citati e quelli ritenuti utili al giudizio

art. 21, comma 4, L. 1034/1971;

La comunicazione alle parti costituite della produzione del provvedimento impugnato, nonché degli atti e dei documenti in base ai quali l’atto è stato emanato

art. 21, comma 5, L.1034/1971;

L'ordine di esibizione da parte del presidente o magistrato delegato

art. 21, comma 6, L.1034/1971;

L'ordine di esibizione nei confronti di soggetti diversi            

art. 21, comma 7, prima parte, L.1034/1971;

L'anticipazione delle spese dalla parte che ha proposto istanza per l'acquisizione dei documenti

art. 21, comma 7, seconda parte, L.1034/1971;