TESTO DEL DECRETO-LEGGE 11 novembre 2002, n. 251 (in G.U. n. 265 del 12-11-2002), COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 10 gennaio 2003, n. 1 (in G.U. n. 8 dell'11-1-2003), recante: "Misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia".

Capo I

Abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche

(Soppresso)

Capo II

Disposizioni in tema di magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura

Art. 5.

1. (( Al fine di assicurare il necessario supporto tecnico all'attività del Governo in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, il numero massimo dei magistrati che possono essere collocati fuori dal ruolo organico della magistratura per essere destinati al Ministero della giustizia, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è elevato da 50 a 62 unità fino al 30 giugno 2004.))

2. I posti che si renderanno disponibili per effetto del temporaneo collocamento fuori ruolo ai sensi del comma 1 potranno essere coperti nell'invarianza dell'attuale organico della magistratura.

Capo III – omissis -

Capo IV

Modifiche urgenti per garantire il funzionamento della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di appello di Napoli.

Art. 7.

1. L'articolo 17 del decreto-legge luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, convertito dalla legge 24 agosto 1921, n. 1290, come modificato dall'articolo 1 della legge 6 giugno 1935, n. 1131, è sostituito dal seguente:

"Art. 17. - 1. Per la esecuzione delle opere contemplate nel presente decreto e nella legge 11 luglio 1918, n. 913, e per tutte quelle da eseguirsi nel comune di Napoli con i benefici degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, quando fra il proprietario o l'espropriante non si sia amichevolmente concordata l'indennità di espropriazione, la determinazione della indennità stessa è devoluta ad una Giunta speciale da costituirsi presso la Corte di appello di Napoli, composta da un magistrato della medesima corte di appello, presidente, e da due ingegneri, particolarmente esperti in materia, nominati dal Presidente della Corte di appello di Napoli.

2. Sono nominati, con le modalità di cui al comma 1, un presidente e due membri supplenti che surrogano i titolari in caso di assenza o di impedimento.

3. I componenti durano in carica un biennio e possono essere riconfermati."

Capo V

Norme finali

Art. 8.

1. (( Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del presente decreto, valutati in 103.433 euro per l'anno 2002 ed in 827.464 euro annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.))

2. (( Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))

3. ((Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente decreto, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.))

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.