CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

 

 

La disciplina costituzionale: il Consiglio di Stato come organo di tutela della giustizia nell'amministrazione

art. 100. comma 1, Cost.;

Il Consiglio di Stato ha giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi

art. 103, comma 1, Cost.;

L'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

art. 111, comma 6, Cost.;

La tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione

art. 113, comma 1, Cost.;

La tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti

art. 113, comma 2, Cost.;

La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione

art. 113, comma 3, Cost.;

La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali

art. 108, comma 2, Cost.

La composizione delle sezioni giurisdizionali

art. 1, comma 3, secondo periodo, L. 1034/1971;

Il quorum per la validità delle udienze

art. 1, comma 4, secondo periodo, L. 1034/1971;

Il calendario delle udienze e la composizione dei collegi         

art.2, comma 2, L. 186/1982;

Il riparto dei ricorsi tra le sezioni

art. 9, comma 2, secondo periodo, r.d. 1054/1971;

 

 

V. anche APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO

 V. anche ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO

V. anche ANNULLAMENTO CON RINVIO

V. anche ANNULLAMENTO SENZA RINVIO

V. anche GIURISDIZIONE

V. anche RIASSUNZIONE DEL PROCESSO

V. anche RICORSO INCIDENTALE