CONSIGLIO DI STATO IN SEDE CONSULTIVA

 

 

La disciplina costituzionale: il Consiglio di Stato organo di consulenza giuridico-amministrativa

art. 100. comma 1, Cost.;

Gli atti per i quali il parere č obbligatorio:

 

Ų      L'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri e emanazione di testi unici             

art. 17, comma 25, lett. a,) L. 127/1997;

Ų      La decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica

art. 17, comma 25, lett. b), L. 127/1997;

Ų      Gli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni

art. 17, comma 25, lett. c), L. 127/1997;

Ų      L'annullamento d'ufficio 

art. 17, comma 26, secondo periodo, L. 127/1997;

L'abrogazione delle disposizioni che prevedono il parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria   

art. 17, comma 26, primo periodo, L. 127/1997;

I termini entro cui deve essere reso il parere

art. 17, comma 27, primo periodo, L. 127/1997;

Esigenze istruttorie e interruzione del termine

art. 17, comma 27, secondo periodo, L. 127/1997;

L'istituzione della sezione consultiva per l'esame degli schemi di atti normativi

art. 17, comma 28, primo periodo, L. 127/1997;

La competenza sugli schemi di atti normativi dell'Unione europea       

art. 17, comma 28, secondo periodo, L. 127/1997;

L'adunanza generale del Consiglio di Stato

art. 17, comma 28, terzo periodo, L. 127/1997;

Il parere facoltativo del Consiglio di Stato

art. 14, comma 1, n. 1), r.d. 1054/1924;

La formulazione di progetti di legge e regolamenti

art. 14, comma 1, n. 2), r.d. 1054/1924;

La pubblicitą dei pareri    

art. 15. L. 205/2000;

Il contenuto del parere     

art. 42, L. 444/1942;

L'opinione della minoranza

art. 43, L. 444/1942;

Il richiamo dell'atto al parere del Consiglio di Stato

art. 15, r.d. 1054/1924;

La composizione delle sezioni consultive                    

art. 1, comma 3, primo periodo, L. 1034/1971;

L'istituzione della sezione consultiva per l'esame degli schemi di atti normativi

art. 17, comma 28, L. 127/1997;

Il quorum strutturale       

art. 1, comma 4, L. 186/1982;

art. 51, comma 2, r.d. 444/1942

Il quorum funzionale        

art. 20, .r.d. 1054/1924;

L'intervento dei ministri o delega

art. 21, .r.d. 1054/1924;

L'esame da parte della sezione cui spetta la materia

art. 39, commi 1 1, e 3, L. 444/1942;

Materia che interessa piu' sezioni

art. 39, commi 2 e 3, L. 444/1942;

Gli adempimenti dei segretari di sezione    

art. 44, L. 444/1942;

Il verbale

art. 45 L. 444/1942;

Il verbale d'adunanza di due sezioni o di una commissione speciale

art. 46 L. 444/1942;

Le incompatibilitą

art. 49, comma 1, L. 444/1942;

La trasmissione al Ministro dei memoriali e documenti da parte degli interessati

art. 49, comma 2, primo periodo, L. 444/1942;

La richiesta all'amministrazione di notizie e documenti

art. 49, comma 2, secondo periodo, L. 444/1942;

L'ordine di votazione e votazione   

art. 50, r.d. 444/1942;

La trasmissione del parere

art. 53, r.d. 444/1942;

La delibera del Consiglio dei ministri

art. 54, r.d. 444/1942;

La relazione in caso di nuova comunicazione dello stesso affare

art. 55, r.d. 444/1942;

La comunicazione del parere ad altra amministrazione

art. 57, r.d. 444/1942;

I registri e i verbali

art. 59, r.d. 444/1942;

 

 

V. anche ADUNANZA GENERALE DEL CONSIGLIO DI STATO