NOTIFICAZIONE
DEL RICORSO GIURISDIZIONALE
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Il ricorso
deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati
ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi |
art. 21, comma 1, primo periodo, L. 1034/1971; |
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Il rinnovo o
l'integrazione della notificazione in caso di errore scusabile |
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La decadenza
in caso di mancata osservanza dei termini e dei modi prescritti |
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Come si
esegue la notificazione |
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I mezzi per
l'effettuazione delle notifiche anche per via telematica o telefax |
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La notificazione
dell'atto amministrativo |
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Quando la
notificazione dell'atto si ha per avvenuta |
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La notificazione
con deposito nella casa comunale |
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La
notificazione in caso di residenza, domicilio, dimora sconosciuti |
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La
notificazione fuori dal territorio dello stato |
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La
notificazione ai militari |
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La notificazione
alla pubblica amministrazione, agli enti,, agli incapaci |
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La
notificazione per pubblici proclami |
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La
perentorietà del termine |
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Da quando
decorrono i termini previsti per ricorsi |
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I soggetti
destinatari e termini per la notifica |
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La decorrenza
del termine per i soggetti che non sono direttamente contemplati nell'atto:
la pubblicazione |
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Notificazione
del ricorso all’amministrazione resistente |
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V. anche CONTROINTERESSATO, V. anche ERRORE SCUSABILE V. anche INTEGRAZIONE
DEL CONTRADDITTORIO V. anche OPERAZIONI
ELETTORALI V. anche TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO GIURISDIZIONALE. |
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