NOTIFICAZIONE DEL RICORSO GIURISDIZIONALE

 

 

Il ricorso deve essere notificato all’organo che ha emesso l’atto impugnato e ai controinteressati ai quali l’atto direttamente si riferisce, o almeno ad alcuno tra essi

art. 21, comma 1, primo periodo, L. 1034/1971;

art. 36, comma 2, r.d. 1054/1924;

art. 7, r.d. 642/1907;

Il rinnovo o l'integrazione della notificazione in caso di errore scusabile

art. 36, comma 2, r.d. 1054/1924;

art. 34, comma 2, L. 1034/1971;

La decadenza in caso di mancata osservanza dei termini e dei modi prescritti

art. 37, comma 5, r.d. 1054/1924;

Come si esegue la notificazione     

art. 8, r.d. 642/1907;

 

 

I mezzi per l'effettuazione delle notifiche anche per via telematica o telefax

art. 12, L. 2005/2000;

La notificazione dell'atto amministrativo    

art. 3, r.d. 642/1907;

Quando la notificazione dell'atto si ha per avvenuta

art. 4, r.d. 642/1907;

La notificazione con deposito nella casa comunale    

art. 9, r.d. 642/1907;

La notificazione in caso di residenza, domicilio, dimora sconosciuti

 

La notificazione fuori dal territorio dello stato

art. 10, r.d. 642/1907;

art. 11, r.d. 642/1907;

La notificazione ai militari

art. 12, r.d. 642/1907;

La notificazione alla pubblica amministrazione, agli enti,, agli incapaci

art. 13, r.d. 642/1907

La notificazione per pubblici proclami         

art. 14, r.d. 642/1907;

art. 16, primo periodo, r.d. 642/1907;

La perentorietà del termine

art. 36, comma 5, r.d. 1054/1924;

Da quando decorrono i termini previsti per ricorsi

art. 1, r.d. 642/1907;

I soggetti destinatari e termini per la notifica

art. 21, comma 1, L. 1034/1971;

La decorrenza del termine per i soggetti che non sono direttamente contemplati nell'atto: la pubblicazione

art. 2, r.d. 642/1907;

art. 21, comma 1, L. 1034/1971;

Notificazione del ricorso all’amministrazione resistente       

art. 10, comma 3, L. 103/1969;

art. 11, r.d. 1611/1933;

art. 52, r.d. 1611/1933

 

V. anche CONTROINTERESSATO,

V. anche ERRORE SCUSABILE

V. anche INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

V. anche OPERAZIONI ELETTORALI

V. anche TERMINE PER LA NOTIFICA DEL RICORSO GIURISDIZIONALE.