Legge 11 marzo 1953, n. 87. Norme sulla costituzione e sul
funzionamento della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
14 marzo 1953, n. 62.
STRALCIO
Capo
II - Questioni di legittimità costituzionale
Art. 23. 1. Nel corso di un giudizio dinanzi ad
una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono
sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza,
indicando:
a) le disposizioni della legge o
dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da
illegittimità costituzionale;
b) le disposizioni della Costituzione o
delle leggi costituzionali, che si assumono violate.
2. L'autorità giurisdizionale, qualora
il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della
questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione
sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti
i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone
l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il
giudizio in corso.
3. La questione di legittimità
costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale
davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni
previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma
precedente.
4. L'autorità giurisdizionale ordina
che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico
dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo
intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od
al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o
un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene
comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento
o al Presidente del Consiglio regionale interessato.
Art.
24. 1. L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità
costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere
adeguatamente motivata.
L'eccezione può essere riproposta
all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.
Art. 25. 1. Il Presidente della Corte costituzionale,
appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità
giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel «Bollettino
Ufficiale» delle Regioni interessate.
2. Entro venti giorni dall'avvenuta
notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli
atti depositati nella Cancelleria e presentare le loro deduzioni.
3. Entro lo stesso termine, il
Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Giunta regionale
possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.
Art. 26. 1. Trascorso il termine indicato
nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per la
istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte
per la discussione.
2. Qualora non si costituisca alcuna
parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di
consiglio.
3. Le sentenze devono essere depositate
in Cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.
Art.
27. 1. La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un
ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un
atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono
le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le
altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza
dalla decisione adottata.
Art.
28. 1. Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una
legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura
politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.
Art.
29. 1. La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla
questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente
forza di legge o l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta
infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due
giorni dal loro deposito in Cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità
giurisdizionale, che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della
Corte.
Art.
30. 1. La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di
una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione,
entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al
Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché
si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla
pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite
per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.
2. La sentenza, entro due giorni dalla
data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli
regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i
provvedimenti di loro competenza.
3. Le norme dichiarate incostituzionali
non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della
decisione.
4. Quando in applicazione della norma
dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di
condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.
Art. 31. 1. La questione della legittimità
costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma
dell'art. 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici
giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha ricevuto
comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la
seconda volta approvata dal Consiglio regionale.
2. La questione è sollevata, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio mediante
ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine
previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.
3. Il ricorso deve essere depositato
nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni
dalla notificazione.
Art. 32. 1. La questione della legittimità
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può
essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la
sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da
leggi costituzionali.
2. La questione di legittimità, previa
deliberazione della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta
mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente
del Consiglio dei ministri entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.
3. Si applica l'ultimo comma
dell'articolo precedente.
Art. 33. 1. La questione di legittimità
costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione
può essere, a norma dell'art. 2, secondo comma, della L. cost. 9 febbraio 1948,
n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera
della sua competenza.
2. La questione, previa deliberazione
della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso
diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta
giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della
Regione di cui si impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei ministri.
3. Il ricorso deve essere depositato
nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni
dall'ultima notificazione.
Art.
34. 1. I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità
costituzionale, a norma degli artt.
31, 32 e 33 devono contenere le
indicazioni di cui al primo comma dell'art.
23.
2. Si osservano, per quanto
applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 23, 25 e 26.
Art.
35. 1. Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione
del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata può
promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'art. 127 della
Costituzione, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato
al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso
la questione davanti le Camere.
2. Si osservano, per quanto
applicabili, le disposizioni dell'art.
32.
Art.
36. 1. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art.
20, si osservano anche, per quanto applicabili nei casi di impugnazione
previsti dagli artt. 82 e 83 della L. cost. 28 febbraio 1948, n. 5, concernente
lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
2. Quanto vi è disposto riguardo alla
Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi
quando sia interessata una delle due Province nella Regione.