Legge 11 marzo 1953, n. 87. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 marzo 1953, n. 62.

 

STRALCIO

Capo II - Questioni di legittimità costituzionale

Art. 23. 1. Nel corso di un giudizio dinanzi ad una autorità giurisdizionale una delle parti o il Pubblico Ministero possono sollevare questione di legittimità costituzionale mediante apposita istanza, indicando:

a) le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, viziate da illegittimità costituzionale;

b) le disposizioni della Costituzione o delle leggi costituzionali, che si assumono violate.

2. L'autorità giurisdizionale, qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale o non ritenga che la questione sollevata sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti i termini ed i motivi della istanza con cui fu sollevata la questione, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

3. La questione di legittimità costituzionale può essere sollevata, di ufficio, dall'autorità giurisdizionale davanti alla quale verte il giudizio con ordinanza contenente le indicazioni previste alle lettere a) e b) del primo comma e le disposizioni di cui al comma precedente.

4. L'autorità giurisdizionale ordina che a cura della Cancelleria l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia notificata, quando non se ne sia data lettura nel pubblico dibattimento, alle parti in causa ed al Pubblico Ministero quando il suo intervento sia obbligatorio, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri od al Presidente della Giunta regionale a seconda che sia in questione una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione. L'ordinanza viene comunicata dal cancelliere anche ai Presidenti delle due Camere del Parlamento o al Presidente del Consiglio regionale interessato.

 

Art. 24. 1. L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata.

L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo.

 

Art. 25. 1. Il Presidente della Corte costituzionale, appena è pervenuta alla Corte l'ordinanza con la quale l'autorità giurisdizionale promuove il giudizio di legittimità costituzionale, ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quando occorra, nel «Bollettino Ufficiale» delle Regioni interessate.

2. Entro venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai sensi dell'art. 23, le parti possono esaminare gli atti depositati nella Cancelleria e presentare le loro deduzioni.

3. Entro lo stesso termine, il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente della Giunta regionale possono intervenire in giudizio e presentare le loro deduzioni.

 

Art. 26. 1. Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente il Presidente della Corte nomina un giudice per la istruzione e la relazione e convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la discussione.

2. Qualora non si costituisca alcuna parte o in caso di manifesta infondatezza la Corte può decidere in camera di consiglio.

3. Le sentenze devono essere depositate in Cancelleria nel termine di venti giorni dalla decisione.

 

Art. 27. 1. La Corte costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso relativo a questioni di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge, dichiara, nei limiti dell'impugnazione, quali sono le disposizioni legislative illegittime. Essa dichiara altresì, quali sono le altre disposizioni legislative, la cui illegittimità deriva come conseguenza dalla decisione adottata.

 

Art. 28. 1. Il controllo di legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento.

 

Art. 29. 1. La sentenza con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge o l'ordinanza con la quale è dichiarata la manifesta infondatezza dell'eccezione di incostituzionalità, vengono trasmesse, entro due giorni dal loro deposito in Cancelleria, unitamente agli atti, all'autorità giurisdizionale, che ha promosso il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.

 

Art. 30. 1. La sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato o di una Regione, entro due giorni dal suo deposito in Cancelleria, è trasmessa, di ufficio, al Ministro di grazia e giustizia od al Presidente della Giunta regionale affinché si proceda immediatamente e, comunque, non oltre il decimo giorno, alla pubblicazione del dispositivo della decisione nelle medesime forme stabilite per la pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.

2. La sentenza, entro due giorni dalla data del deposito viene, altresì, comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario adottino i provvedimenti di loro competenza.

3. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

4. Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali.

 

Art. 31. 1. La questione della legittimità costituzionale di una legge di una Regione può, a norma dell'ultimo comma dell'art. 127 della Costituzione, essere promossa entro il termine di quindici giorni dalla data in cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha ricevuto comunicazione dal Presidente della Giunta regionale che la legge è stata per la seconda volta approvata dal Consiglio regionale.

2. La questione è sollevata, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, dal Presidente del Consiglio mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine previsto dal comma precedente, al Presidente della Giunta regionale.

3. Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dalla notificazione.

 

Art. 32. 1. La questione della legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge dello Stato può essere promossa dalla Regione che ritiene dalla legge o dall'atto invasa la sfera della competenza assegnata alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi costituzionali.

2. La questione di legittimità, previa deliberazione della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto impugnati.

3. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

Art. 33. 1. La questione di legittimità costituzionale di una legge o di un atto avente forza di legge di una Regione può essere, a norma dell'art. 2, secondo comma, della L. cost. 9 febbraio 1948, n. 1, promossa da un'altra Regione che ritenga da quella legge invasa la sfera della sua competenza.

2. La questione, previa deliberazione della Giunta regionale, promossa dal Presidente della Giunta mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge, al Presidente della Giunta della Regione di cui si impugna la legge ed al Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il ricorso deve essere depositato nella Cancelleria della Corte costituzionale entro il termine di dieci giorni dall'ultima notificazione.

 

Art. 34. 1. I ricorsi che promuovono le questioni di legittimità costituzionale, a norma degli artt. 31, 32 e 33 devono contenere le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23.

2. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni contenute negli artt. 23, 25 e 26.

 

Art. 35. 1. Quando il Governo promuove davanti alle Camere la questione del contrasto di una legge approvata da un Consiglio regionale con gli interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, la Regione interessata può promuovere la decisione della competenza, preveduta dall'art. 127 della Costituzione, mediante ricorso diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento entro quindici giorni dalla data alla quale il Governo ha promosso la questione davanti le Camere.

2. Si osservano, per quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32.

 

Art. 36. 1. Le disposizioni del presente capo, come pure quelle dell'art. 20, si osservano anche, per quanto applicabili nei casi di impugnazione previsti dagli artt. 82 e 83 della L. cost. 28 febbraio 1948, n. 5, concernente lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

2. Quanto vi è disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata una delle due Province nella Regione.