Decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1997, n. 71) convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale 24 maggio 1997, n. 119). Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.
STRALCIO
Art. 19. Norme sul processo amministrativo.[1]
1. Nei giudizi davanti ai tribunali
amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto
provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione
e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica
utilità, ivi comprese le procedure di occupazione ed espropriazione delle aree
ad esse destinate, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo[2].
2. Il tribunale amministrativo regionale,
chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, può definire
immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata. Le
medesime disposizioni si applicano davanti al Consiglio di Stato in caso di
domanda di sospensione della sentenza appellata[3].
3. Tutti i termini processuali sono ridotti
della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni
dalla data dell'udienza con deposito in cancelleria[4].
4. Nel caso di concessione del provvedimento
cautelare, l'udienza di discussione del merito della causa deve essere
celebrata entro sessanta giorni.
5. Con la sentenza che definisce il giudizio
amministrativo il giudice pronuncia specificamente sulle spese del processo
cautelare.
6. La parte interessata ha facoltà di
proporre appello contro la sentenza pronunciata dal tribunale amministrativo
regionale subito dopo la pubblicazione del dispositivo, con riserva dei motivi,
che dovranno essere proposti entro trenta giorni dalla notificazione della
sentenza. Anche in caso di appello immediato si applica l'articolo 33 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.
[1] Tale articolo è stato abrogato dall’art. 4, comma 2, L. 202/2000.
[2] Tale comma è stato così modificato dalla legge di
conversione 23 maggio 1997, n. 135.
[3] Tale comma è stato così modificato dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.
[4] Tale comma è stato così modificato dalla legge di conversione 23 maggio 1997, n. 135.