Decreto
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1995,
n. 580. Regolamento recante adeguamento alla disciplina prevista dall'art.2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, dell'organizzazione e del funzionamento delle
strutture amministrative del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1996, n. 25.
1. Le
disposizioni del presente regolamento sono dirette a disciplinare l'organizzazione
ed il funzionamento delle strutture amministrative del Consiglio di Stato e
degli altri organi di giustizia amministrativa al fine di adeguarli alla
disciplina contenuta nell'art.2 della legge 23 ottobre 1992, n.421.
2. Per "altri organi di giustizia
amministrativa" si intendono il Consiglio di giustizia amministrativa per
la Regione siciliana; i tribunali amministrativi regionali, il tribunale
regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige, e la sezione
autonoma per la provincia di Bolzano di quest'ultimo tribunale.
1. Gli
uffici amministrativi del Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia
amministrativa sono ordinati secondo i seguenti criteri:
a)
articolazione degli uffici per funzioni omogenee;
b)
collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione
interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e
statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art.24 della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
c)
trasparenza, attraverso l'istituzione di un'apposita struttura per
l'informazione ai cittadini e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un
unico dipendente pubblico della responsabilità complessiva dello stesso, nel
rispetto della legge 7
agosto 1990, n. 241;
d)
armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici al pubblico
con le esigenze di funzionamento degli uffici giudiziari e con gli orari degli
uffici degli organi di giustizia amministrativa dei Paesi dell'Unione europea,
nonché con quelli degli uffici pubblici e privati.
2. Gli uffici amministrativi del Consiglio di Stato e
degli altri organi di giustizia amministrativa sono organizzati in modo da
garantire parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro; curano la formazione e
l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali;
individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale,
purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei
dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei
dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto
1991, n. 266.
1. Il presidente del Consiglio di Stato, oltre ai compiti
attribuitigli dalla legge
27 aprile 1982, n. 186, e da altre leggi e regolamenti, ai sensi
dell'art. 27 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni:
a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare,
indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione
amministrativa e per la gestione delle spese;
b) verifica la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa alle direttive generali impartite;
c) assegna, sentito il consiglio di presidenza della
giustizia amministrativa, ai presidenti dei tribunali amministrativi regionali,
gli stanziamenti all'uopo destinati, per le spese relative al funzionamento
delle rispettive sedi;
d) verifica la coerenza della gestione della spesa con la
ripartizione dei fondi di cui alla lettera c);
e) per particolari motivi di necessità ed urgenza, può
avocare gli atti di competenza del segretario generale.
1. I
presidenti degli altri organi di giustizia amministrativa esercitano le
seguenti funzioni:
a) curano l'attuazione, nell'ambito delle rispettive unità
organizzative, degli obiettivi individuati e dei progetti definiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera a),
emanando le ulteriori conseguenti direttive per l'azione amministrativa;
b) definiscono, nell'ambito delle direttive emanate dal
presidente del Consiglio di Stato, gli obiettivi da realizzare indicandone la
priorità ed emanando le conseguenti direttive per l'azione amministrativa delle
rispettive unità organizzative;
c) esercitano i poteri di spesa di cui all'art. 53 della
legge 27 aprile 1982, n. 186, nei limiti degli stanziamenti di bilancio
indicati all'art. 3. comma 1, lettera c), del presente regolamento;
d) possono delegare ai presidenti di sezioni staccate, ai
segretari generali e agli altri dirigenti, fissandone i limiti di valore o di
materia, l'adozione di atti o di categorie di atti non attribuiti ai medesimi
direttamente da leggi;
e) effettuano la verifica della rispondenza dei risultati
della gestione amministrativa alle direttive impartite.
1. Il consiglio di presidenza esercita le attribuzioni di
cui alla legge 27
aprile 1982, n. 186, e quelle conferitegli da leggi e regolamenti.
2. Il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa, su richiesta del presidente del Consiglio di Stato, svolge
funzioni consultive in ordine alle materie di cui all'art.3,
comma 1, lettera a).
3. Il consiglio di presidenza si avvale della segreteria
del consiglio di presidenza di cui all'art. 14, comma 1, lettera
a).
1. Il consiglio di amministrazione di cui all'art. 38 della legge 27 aprile 1982, n. 186, svolge le attribuzioni conferitegli da
leggi o regolamenti vigenti, e si avvale dell'ufficio affari generali
dell'archivio generale e del personale.
1. Presso il Consiglio di Stato operano: la commissione di
disciplina, la commissione di vigilanza per gli archivi, la commissione di
vigilanza per la biblioteca,[1]
la commissione per l'informatica ed il comitato per le pari opportunità. I
predetti organi sono presieduti da magistrati del Consiglio di Stato. La
composizione della commissione di disciplina resta stabilita dall'art.39 della legge 27 aprile 1982, n. 186.
2. Presso il Consiglio di Stato possono essere istituite con
decreto del presidente del Consiglio di Stato, commissioni presiedute da un
magistrato del Consiglio di Stato e composte da almeno due dirigenti del
Consiglio di Stato, con compiti propositivi o consultivi degli organi di
vertice su specifiche materie.
3. Le attività di segreteria delle commissioni di cui ai
commi 1 e 2 sono svolte dagli uffici di cui all'art.14 comma 1, lettera a), competenti per
materia.
1. Il
segretario generale, oltre ai compiti attribuitigli dalla legge 27 aprile 1982, n.
186, e da leggi e regolamenti, esercita le seguenti funzioni:
a) formula, se richiesto dal presidente del Consiglio di
Stato, proposte e schemi per l'emanazione degli atti di competenza del
presidente stesso, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive
e di iniziative legislative e regolamentari o di atti di competenza di altri
organi;
b) cura l'attuazione delle direttive e dei programmi
emanati dal presidente del Consiglio di Stato per la realizzazione dei
programmi definiti, e a tal fine adotta progetti la cui gestione è attribuita
ai dirigenti indicando le risorse occorrenti alla realizzazione di ciascun
progetto;
c) esercita i poteri di spesa e definisce i limiti di
valore che i dirigenti possono impegnare;
d) determina, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli
uffici, secondo i princìpi di cui al titolo I del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, definendo, in particolare,
l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione
dell'orario contrattuale di lavoro per la struttura organizzativa, previo
eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art.45, comma 8, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, secondo le modalità di cui all'art.10 dello stesso decreto
legislativo n. 29 del 1993;
e) adotta, ferme restando le competenze del consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa, gli atti di gestione del personale
amministrativo e provvede all'attribuzione dei trattamenti economici accessori
spettanti al personale, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi per
il personale previsti dall'art.2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
f) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di
conciliare e transigere;
g) coordina le attività dei responsabili dei procedimenti
individuati in base alla legge
7 agosto 1990, n. 241;
h) verifica e controlla le attività dei dirigenti, anche
con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;
i) richiede direttamente pareri e valutazioni agli organi
consultivi e tecnici dell'amministrazione e fornisce risposte ai rilievi degli
organi di controllo sugli atti di competenza;
l) propone l'adozione delle misure di cui all'art.20,
comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nei confronti dei dirigenti. Delle attività di cui ai punti i) e
l), il segretario generale informa preventivamente il presidente.
2. Il segretario
generale è coadiuvato da due consiglieri di Stato, nominati dal presidente del
Consiglio di Stato, con funzioni di vice segretario generale[2],
e da altri magistrati, ai quali possono essere delegate, salvo diversa
disposizione di legge o di regolamento, specifiche attribuzioni, ed è altresì
coadiuvato, per la gestione delle risorse umane, dal dirigente capo del
personale.
1. Il
dirigente con funzioni di capo del personale amministrativo del Consiglio di
Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa, oltre alle attribuzioni
di cui all'art.37 della legge 27 aprile 1982, n.
186,
esercita tutti gli altri compiti attinenti al suo ufficio demandatigli dal
segretario generale anche su direttiva del presidente.
1. Ai
dirigenti con funzioni di segretario generale degli altri organi di giustizia
amministrativa[3], oltre alle
funzioni di cui
all'art.37, primo comma della
legge 27 aprile 1982, n. 186, competono anche, secondo quanto previsto
dall'art.17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, le seguenti attribuzioni:
a) sovraintendono all'andamento di tutti gli uffici che
compongono la struttura amministrativa;
b) provvedono all'organizzazione degli uffici, alla
gestione del personale e dei beni strumentali, nonché alla gestione delle
risorse finanziarie di cui all'art.4,
comma 1, lettera c);
c) esercitano oltre ai poteri
direttamente attribuiti per legge, i poteri delegati dai presidenti dei tribunali
amministrativi regionali, entro i limiti di valore o di materia da questi
fissati con atto generale;
d) svolgono funzioni di indirizzo di coordinamento e di
vigilanza sugli uffici sottordinati nell'ambito delle strutture alle quali sono
preposti;
e) provvedono all'adeguamento dell'orario di servizio e di
apertura degli uffici al pubblico, nonché all'articolazione dell'orario
contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali
di cui all'art.45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, e secondo le modalità di cui all'art.10 di detto
decreto legislativo;
f) svolgono, negli organi di giustizia amministrativa
sopra indicati, non articolati in sezioni, le funzioni di dirigente della segreteria
giurisdizionale.
1. Ai dirigenti preposti agli uffici del Consiglio di
Stato e degli altri organi di giustizia amministrativa, competono, nell'ambito
delle direttive impartite dai rispettivi presidenti, d'intesa con i segretari
generali:
a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, dei
suddetti uffici;
b) la direzione e il coordinamento dei sistemi
informatico-statistici e del relativo personale;
c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di
competenza, nonché dei poteri inerenti alla realizzazione dei progetti adottati
dal segretario generale del Consiglio di Stato e alle direttive dei presidenti
degli altri organi di giustizia amministrativa;
d) la verifica periodica del carico di lavoro e della
produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni
sindacali di cui all'art.45, comma 8, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'art.10 di detto
decreto legislativo; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo
dipendente e l'adozione delle iniziative relative alla gestione del personale
ivi comprese, in caso di insufficiente rendimento o in situazione di esubero,
le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio
o per il collocamento in mobilità;
e) l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, per
quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;
f) l'individuazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e
la verifica, anche su richiesta dei terzi interessati, del rispetto dei termini
e degli altri adempimenti inerenti allo svolgimento dei predetti procedimenti;
g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli
atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le
richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione;
h) la formulazione di proposte al segretario generale del
Consiglio di Stato dirigente generale in ordine anche all'adozione di progetti
e ai criteri generali di organizzazione degli uffici.
2. Gli atti di competenza dirigenziale non sono soggetti
ad avocazione da parte dei rispettivi presidenti ovvero del segretario generale
del Consiglio di Stato se non per particolari motivi di necessità o urgenza,
specificamente indicati nel provvedimento di avocazione.
3. I dirigenti sono responsabili del risultato
dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, dell'attuazione delle
direttive ad essi impartite, della gestione del personale e delle risorse
finanziarie e strumentali ad essi assegnate. All'inizio di ogni anno essi
presentano al segretario generale del Consiglio di Stato una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente.
1. E' istituito, ai sensi dell'art.20 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, un nucleo di
valutazione con il compito di verificare mediante valutazioni comparative dei
costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse, nonché
l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
2. Il nucleo, nominato con decreto del presidente del
Consiglio di Stato, è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio di
Stato, ed è composto da un presidente di tribunale amministrativo regionale e
da un consigliere di Stato, da un consigliere amministrativo regionale e da due
dirigenti, di cui uno in servizio presso i tribunali amministrativi regionali.
Il nucleo dura in carica tre anni.
1. E'
istituito presso il Consiglio di Stato, nell'ambito dell'articolazione di cui all'art.14, l'ufficio
per le relazioni con il pubblico, al fine di garantire, anche mediante
l'utilizzo di tecnologie informatiche, la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n.
241.
2. I presidenti degli altri organi di giustizia
amministrativa istituiscono, sentiti i segretari generali, analoghe strutture
in relazione alle rispettive esigenze o, in mancanza, individuano, in un
dipendente di qualifica funzionale non inferiore alla settima, il responsabile
per le relazioni con il pubblico.
1. La struttura amministrativa del Consiglio di Stato e
dei tribunali amministrativi regionali è articolata nei seguenti uffici di
livello dirigenziale, cui sono preposti funzionari di pari qualifica:
a) presso il Consiglio di Stato:
--Ufficio
servizi della presidenza;
--Ufficio
servizi del consiglio di presidenza;
--Ufficio
affari generali, dell'archivio generale e del personale;
--Ufficio
gestione bilancio e del trattamento economico;
--Ufficio
servizio biblioteca, studi e documentazione e massimario e ruolo generale;
--Ufficio
organizzazione e relazioni con il pubblico - servizio ricevimento ricorsi;
--Ufficio
servizi per l'automazione e l'informatica;
--Ufficio
affari consultivi - I sezione;
--Ufficio
affari consultivi - II sezione;
--Ufficio
affari consultivi - III sezione;
--Ufficio
affari giurisdizionali - IV sezione,
--Ufficio
affari giurisdizionali - V sezione;
--Ufficio
affari giurisdizionali - VI sezione.
Con decreto
del presidente del Consiglio di Stato sono individuati, tra quelli che
precedono, gli uffici di supporto all'attività dell'adunanza generale,
dell'adunanza plenaria e delle commissioni speciali;
b)
presso i tribunali amministrativi regionali: le segreterie generali; le
segreterie delle sezioni staccate; le segreterie delle sezioni in cui è
articolato il TAR per il Lazio con sede in Roma.
2. Gli uffici di cui al comma 1, lettera a), possono
essere articolati in servizi con decreto del presidente del Consiglio di Stato
che ne definisce i compiti.
3. Alle dirette dipendenze del
presidente del Consiglio di Stato, del segretario generale, dei presidenti dei
tribunali amministrativi regionali e del dirigente con funzioni di capo del
personale operano i rispettivi uffici di segreteria particolare.
4. Con decreto del presidente del Consiglio di Stato
possono, altresì, essere istituiti i seguenti uffici di livello non
dirigenziale:
a)
nell'ambito dell'ufficio di presidenza, il servizio cerimoniale e il servizio
rapporti comunitari e internazionali;
b)
nell'ambito del segretariato generale, il servizio rapporti con gli organi
costituzionali, il servizio attività sociale e l'ufficio stampa.
1. E' istituito
l'ufficio studi e documentazione del Consiglio di Stato. L'ufficio cura
l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto pubblico,
con riferimento, altresì, all'ordinamento dell'Unione europea e con particolare
riguardo all'organizzazione dello Stato e delle altre pubbliche
amministrazioni, anche in vista del miglioramento della normativa legislativa e
regolamentare ed al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art.58 del
regolamento approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; cura
il raccordo con gli uffici legislativi delle amministrazioni e con i servizi
competenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; assicura la
divulgazione dell'attività, anche mediante pubblicazioni e riviste; promuove
convegni e altre iniziative culturali anche a carattere periodico; favorisce lo
sviluppo delle relazioni culturali internazionali nel campo degli studi
pubblicistici, anche con l'ausilio di tecnologie informatiche e telematiche;
fornisce elementi al presidente del Consiglio di Stato per la segnalazione ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ed al
Presidente del Consiglio dei Ministri delle lacune normative e delle opportune
iniziative conseguenti, nonché per una relazione sull'attuazione della
giustizia amministrativa; a tal fine verifica l'adeguamento
dell'amministrazione ai pareri resi dal Consiglio di Stato.
2. L'ufficio è diretto da un magistrato del Consiglio di
Stato. Ad esso sono addetti in numero complessivamente non superiore a sette
unità, magistrati amministrativi. Allo stesso ufficio possono essere addetti,
in numero non superiore a dieci unità, magistrati ordinari e contabili,
avvocati dello Stato, docenti e ricercatori universitari, dirigenti e
funzionari di amministrazioni statali con qualifica non inferiore all'ottava e
con comprovate esperienze nel campo dell'attività legislativa, funzionari
parlamentari. In tal caso, l'assegnazione avviene senza alcun onere per il
Consiglio di Stato, per un periodo predeterminato non superiore al biennio, non
immediatamente rinnovabile, con il consenso dell'interessato, secondo le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti, e, quanto ai magistrati ordinari
e contabili ed agli avvocati dello Stato, su designazione degli organi di
autogoverno.
3. Sono altresì assegnati all'ufficio, per un periodo di
un anno, i primi tre classificati nella graduatoria, per ogni anno, dei corsi
di accesso alla carriera dirigenziale dello Stato svolti dalla Scuola superiore
della pubblica amministrazione. L'assegnazione è subordinata al consenso
dell'interessato e all'assenso dell'amministrazione di destinazione, che ne
sopporta l'onere economico.
4. Con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato
possono, altresì, essere associati all'ufficio di cui al comma 1, per lo studio di specifici problemi,
esperti di particolare valore ed esperienza, a norma del regolamento emanato
con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 338.
1. Presso il Consiglio di Stato è
istituito l'ufficio del massimario e del ruolo, diretto da un magistrato del
Consiglio di Stato.
2. L'ufficio, cui sono addetti magistrati amministrativi
in numero non superiore a sette, svolge le seguenti funzioni:
a)
cura la classificazione dei ricorsi ripartiti per sezioni e compila il foglio
di classificazione, mantenendo i necessari rapporti con l'ufficio di presidenza
di ciascuna sezione;
b)
cura lo studio preliminare dei ricorsi e degli affari consultivi al fine di
individuare le questioni giuridiche di particolare rilevanza, con i relativi
riferimenti giurisprudenziali;
c)
esamina le ordinanze di rimessione degli incidenti di legittimità
costituzionale e le relative decisioni della Corte costituzionale al fine di
informarne i magistrati;
d)
esamina le decisioni e i pareri pronunciati dalle sezioni, per estrarne, in
forma di massima, i principi giuridici enunciati, curando i rapporti con il
C.E.D. della Corte suprema di cassazione;
e)
individua, per i ricorsi pendenti, la prospettazione di questioni similari o
analoghe allo scopo di consentire che, nella formazione dei ruoli di udienza,
esse vengano sottoposte, possibilmente, alla decisione dello stesso collegio
per garantire la maggiore uniformità di indirizzi interpretativi;
f)
attende alla ricerca dei dati bibliografici al fine di costituire uno schedario
elettronico per fornire ai magistrati e agli operatori del diritto i dati più
aggiornati in materia.
3. Presso ciascun tribunale amministrativo regionale può
essere costituito un ufficio con funzioni analoghe a quello di cui ai commi
1 e 2,
retto da un magistrato dello stesso tribunale.
1. Alla nomina dei direttori e dei magistrati
amministrativi addetti agli uffici di cui all'art.15 ed all'art.16, commi
1 e 2,
ed all'assegnazione di magistrati amministrativi agli stessi uffici, nonché
alla nomina degli altri addetti provvede il presidente del Consiglio di Stato,
sentito, per i magistrati amministrativi regionali, il consiglio di presidenza
della giustizia amministrativa.
2. Il magistrato preposto all'ufficio di cui all'art.16, comma 3, è nominato dal presidente del tribunale
amministrativo regionale.
1. La dotazione della pianta
organica di cui alla legge
27 aprile 1982, n. 186, sarà sottoposta a verifica entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Per corrispondere
alle esigenze di funzionamento degli uffici, potranno essere previsti profili
professionali ulteriori rispetto a quelli previsti nel decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, da ricoprirsi con appositi concorsi
pubblici. Le variazioni della pianta organica sono disposte con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Presidente del Consiglio
di Stato, d'intesa con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica.
Qualora la definizione della pianta organica comporti maggiori oneri
finanziari, si provvede con legge.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, da
adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, su proposta del segretario generale, sentito il capo del
personale, sono individuati i compiti e gli adempimenti di competenza degli
uffici di cui all'art.14, comma
1, lettera a), e art. 14, commi 2 e 3, e stabiliti, sulla base delle
rispettive comprovate esigenze funzionali di lavoro, i contingenti di personale
necessari.
3. Analogamente, i presidenti degli altri organi di
giustizia amministrativa, entro lo stesso termine di cui al comma 1, con proprio
decreto, sentiti i segretari generali, provvederanno ad individuare le funzioni
e gli adempimenti di competenza delle rispettive strutture amministrative,
proponendo al presidente del Consiglio di Stato i contingenti di personale da
adibire alle suddette strutture sulla base delle rispettive esigenze
funzionali.
4. Analogamente a quanto previsto per il personale di
magistratura, si provvederà a disciplinare la materia del conferimento degli
incarichi al personale amministrativo per un'equa distribuzione degli stessi e
la costituzione di forme complementari di previdenza come previsto dall'art.3
del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
[2] Tale parte
del comma è da ritenersi tacitamente abrogata dall'art. 4 della L. 186/1982,
come sostituito dall'art. 17, L. 205/2000.