Decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n.579. Regolamento
relativo agli articoli 1 e 4 del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n.1054, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 1973, n.579.
I
posti di consigliere, non riservati ai primi referendari ed ai referendari del
Consiglio di Stato e ai consiglieri amministrativi regionali ai sensi dell'art.17 della
legge 6 dicembre 1971, n.1034, possono essere conferiti a coloro
che, per l’attività o gli studi giuridico-amministrativi compiuti e per le doti
attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneità all'esercizio delle
funzioni di consigliere di Stato. [1]
Per la
nomina e' prescritto il parere del Consiglio di presidenza del Consiglio di
Stato, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei ministri.
La meta' dei posti disponibili nel ruolo dei
consiglieri di Stato e' riservata per la nomina da conferirsi ai primi
referendari ed ai referendari del Consiglio di Stato in servizio, nell'ordine
in cui i posti stessi si rendono disponibili.
In mancanza di primi referendari e di
referendari, i detti posti sono lasciati scoperti e considerati posti di
risulta per la nomina a referendario; tuttavia, su proposta del consiglio di
presidenza del Consiglio di Stato, possono essere coperti, in tutto o in parte,
con il sistema previsto dall'art.1.
Il Consiglio di presidenza del Consiglio di
Stato designa i primi referendari e referendari in possesso dei prescritti
requisiti per la nomina a consigliere.
I consiglieri di Stato sono nominati
presidenti di sezione tenendo anche conto dell’anzianità complessiva di
servizio presso il Consiglio di Stato e delle proposte del Consiglio di
presidenza del Consiglio di Stato.
[2] L'articolo è stato tacitamente abrogato dall'art. 19, L. 186/1982.
[3] L'articolo è stato tacitamente abrogato dall'art. 21, L. 186/1982.