Decreto del Presidente della Repubblica 6
aprile 1984, n. 426. Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione
Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo
regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale. 8 agosto 1984, n. 217.
1. Il tribunale regionale di giustizia
amministrativa istituito con l'art. 90 dello statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, approvato con D.P.R. 31 agosto
1972, n. 670, ha sede a
Trento. La sua circoscrizione comprende la provincia di Trento.
2. Ad esso sono assegnati sei magistrati, di cui uno con
la qualifica di presidente e cinque con la qualifica di consigliere di
tribunale amministrativo regionale.
3. Due di questi, scelti tra gli appartenenti alle
categorie di cui al successivo art. 2, sono designati dal consiglio provinciale di Trento e sono nominati con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e su parere del
consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Essi durano in carica
nove anni e non possono essere nuovamente designati. Gli stessi non possono
essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova applicazione il
disposto dell'art. 19 della legge 27 aprile 1982, n. 186. Per il periodo
di durata in carica ai predetti due magistrati si applicano le norme sullo
stato giuridico e sul trattamento economico dei magistrati amministrativi
regionali.[1]
4. Il collegio giudicante è composto del presidente e di
due consiglieri, dei quali uno tra quelli nominati ai sensi del precedente
terzo comma. Le funzioni di presidente sono svolte in ogni caso da un
magistrato di carriera.
5. Per l'assolvimento delle funzioni del tribunale
regionale di giustizia amministrativa di Trento i
posti della tabella
A, allegata alla legge 27 aprile
1982, n. 186,
sono aumentati di tre unità della qualifica di consigliere di tribunale
amministrativo regionale.
Art.2. 1. La sezione autonoma per la provincia di Bolzano del
tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, istituita con l'art. 90 dello statuto, ha sede in
Bolzano. La sua circoscrizione comprende la provincia di Bolzano.
2. Ad essa sono assegnati otto magistrati con la qualifica
di consigliere di tribunale amministrativo regionale, dei quali quattro
appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro appartenenti al gruppo
linguistico tedesco.
3. I magistrati della sezione autonoma sono per la metà
nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
parere del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e con
l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano limitatamente all'appartenente
al gruppo di lingua tedesca, e per l'altra metà sono nominati dal consiglio
provinciale di Bolzano e con decreto del Presidente della Repubblica. Essi
debbono essere scelti tra gli appartenenti ad una delle seguenti categorie:
a)
professori ordinari od associati in materie giuridiche nelle università[2];
b)
magistrati dell'ordine giudiziario od equiparati[3];
c) impiegati muniti di laurea in giurisprudenza, assunti
mediante concorso pubblico appartenenti ai ruoli amministrativi dello Stato,
della regione, della provincia di Bolzano, dei comuni o di altri enti pubblici
locali della provincia stessa, con qualifica non inferiore a dirigente od
equiparata[4];
d) professori di materie giuridiche negli istituti tecnici
con almeno quindici anni di insegnamento di ruolo[5];
e)
avvocati iscritti nell'albo degli avvocati e che abbiano effettivamente
esercitato la professione per almeno sette anni; agli stessi in caso di nomina
a consigliere sono estese le norme previdenziali di cui al quarto comma
dell'art. 22 della legge 20 settembre 1980, numero 576;
f)
laureati in giurisprudenza che abbiano fatto parte per almeno due legislature
del Parlamento nazionale, eletti nella regione Trentino-alto Adige, o del
consiglio della medesima regione.
4. Gli appartenenti alle categorie di cui alle precedenti
lettere a), b), c) e d) possono essere nominati anche se in posizione di
quiescenza, fermi restando i requisiti di cui al primo comma del successivo art. 5.[6]
5. In
sede di prima applicazione del presente decreto si prescinde dal requisito del
concorso pubblico, di cui alla lettera
c) del precedente terzo comma, per coloro che
abbiano maturato una anzianità di almeno dieci anni di effettivo servizio nella
qualifica di dirigente o equiparata.[7]
Art.3. 1. Il tribunale regionale di giustizia amministrativa di
Trento decide sui ricorsi contro atti e provvedimenti emessi:
1)
dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di
Trento, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata
al territorio della provincia di Bolzano;
2)
dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di
Trento, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.
2. La sezione autonoma di Bolzano, oltre che nelle materie
attribuite dallo statuto alla sua competenza inderogabile, decide sui ricorsi
contro atti e provvedimenti emessi:
1)
dagli organi della pubblica amministrazione, aventi sede nella provincia di
Bolzano, con esclusione degli atti e provvedimenti la cui efficacia è limitata
al territorio della provincia di Trento;
2)
dagli organi della pubblica amministrazione, non aventi sede nella provincia di
Bolzano, la cui efficacia è limitata al territorio della provincia medesima.
3. I conflitti di competenza tra il tribunale regionale di
giustizia amministrativa di Trento e la sezione autonoma di Bolzano sono decisi
dal Consiglio di Stato.
4. Ferma restando la competenza prevista nell'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 dicembre
1971, n. 1034,
per gli atti aventi efficacia sull'intero territorio della regione
Trentino-Alto Adige la competenza del tribunale regionale di giustizia
amministrativa di Trento ovvero della sezione autonoma di Bolzano si determina
sulla base della prevalenza degli effetti dell'atto o provvedimento nell'ambito
del territorio dell'una o dell'altra provincia.
5. Il ricorso proposto contro atti o provvedimenti aventi
efficacia nell'intero territorio regionale deve essere notificato ai presidenti
della giunta provinciale di Trento e di Bolzano, che, al pari degli altri
soggetti cui il ricorso stesso è notificato e di ogni altro interveniente,
possono eccepire l'incompetenza del giudice adito con riferimento al criterio
della prevalenza dell'efficacia dell'atto.
6. Il presidente del tribunale o della sezione autonoma
investito del ricorso, previa pronuncia sull'eventuale domanda di sospensiva
del provvedimento impugnato, sospende il giudizio dandone comunicazione alle
parti e trasmette tempestivamente il fascicolo al Consiglio di Stato, che
decide non oltre trenta giorni dal ricevimento degli atti.
7. Le parti possono presentare memorie illustrative entro
dieci giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.
8. La decisione del Consiglio di Stato e il relativo
fascicolo sono trasmessi entro i successivi dieci giorni dalla pronuncia alla
segreteria dell'organo giurisdizionale dichiarato competente, che ne dà
comunicazione alle parti costituite.
9. La segreteria del Consiglio
di Stato dà notizia della trasmissione del fascicolo all'organo giurisdizionale
che aveva disposto la sospensione del giudizio, qualora lo stesso non sia stato
dichiarato competente a conoscere il merito del ricorso.
art.4.
1. I quattro magistrati della sezione autonoma di Bolzano,
nominati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e su parere del
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, debbono appartenere
rispettivamente due al gruppo linguistico italiano e due al gruppo linguistico
tedesco.
2. I
quattro magistrati, nominati dal consiglio provinciale di Bolzano e con decreto
del Presidente della Repubblica, debbono appartenere rispettivamente due al
gruppo linguistico tedesco e due al gruppo linguistico italiano. Il consiglio
provinciale provvede su conforme proposta dei consiglieri provinciali dei
rispettivi gruppi linguistici.
3. I
magistrati della sezione autonoma di Bolzano sono collocati in un ruolo
speciale di magistrati di carriera di otto unità che viene aggiunto alla tabella A, allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, recante la seguente dizione: «Ruolo
speciale dei consiglieri della sezione autonoma di Bolzano»[8].
Art.5. 1. Per la nomina dei magistrati della sezione autonoma
di Bolzano costituisce requisito la conoscenza della lingua italiana e di
quella tedesca, accertata a termini delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752[9],
e successive modificazioni. Costituisce altresì requisito per la nomina l'età
non inferiore a 40 anni[10]
e non superiore a 70 anni.
2. I magistrati della sezione autonoma di Bolzano non
possono essere trasferiti ad altra sede e nei loro confronti non trova
applicazione il disposto dell'art. 19
della legge 27 aprile 1982, n.
186.
3. Salvo quanto diversamente disposto nel precedente
comma, ai predetti magistrati si applicano le norme sullo stato giuridico e sul
trattamento economico dei magistrati amministrativi regionali; gli eventuali
provvedimenti di rimozione, sospensione o collocamento a riposo anticipato,
sono adottati, limitatamente ai magistrati di nomina del consiglio provinciale
di Bolzano, previa intesa.[11]
Art.6. 1. Il presidente della sezione autonoma di Bolzano è
nominato, ai sensi dell'articolo 91 dello statuto, tra i magistrati che ne fanno parte, con
decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, alternandosi ogni due anni, un componente di lingua
italiana e uno di lingua tedesca designato dai magistrati del relativo gruppo
linguistico[12].
2. In caso di mancanza o di impedimento, il presidente
della sezione è sostituito dal componente più anziano appartenente allo stesso
gruppo linguistico.
3. Il presidente della sezione autonoma di Bolzano esercita i poteri
e le funzioni previsti dalla normativa vigente per i presidenti di tribunale
regionale amministrativo.
Art.7. 1. La sezione autonoma di Bolzano decide con
l'intervento di quattro componenti, appartenenti per la metà a ciascuno dei
gruppi linguistici italiano e tedesco.
2. Le
decisioni della sezione autonoma di Bolzano sono assunte a maggioranza dei voti
dei componenti del collegio, con il voto determinante del presidente in caso di
parità di voti, salvo che, a termine dell'art. 91, ultimo
comma dello
statuto,
per i procedimenti concernenti i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi ritenuti
lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici, proposti dai
consiglieri regionali provinciali o comunali ai sensi dell'art. 92 dello statuto stesso, nonché per la procedura di approvazione dei
bilanci regionali e provinciali di cui all'art. 84 del ripetuto statuto.
3. Nelle materie di competenza della sezione autonoma di
Bolzano non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Art.8.
1. Sulla procedura di cui all'art. 84 dello statuto la sezione autonoma di
Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.
Art.9. 1. Sui ricorsi avverso provvedimenti ritenuti lesivi del
principio di parità tra i gruppi linguistici proposti ai sensi dell'art. 92 dello statuto, la sezione autonoma di Bolzano adotta,
senza il voto determinante del presidente a termini dell'ultimo comma dell'art.
91 dello statuto stesso, atti non soggetti ad alcun gravame. Qualora non sia
raggiunta la maggioranza dei voti dei componenti, la sezione ne dà atto nella
decisione ed il ricorso si intende respinto.
2. Ai
sensi dell'art. 92
dello statuto, il ricorso può essere proposto dal consigliere regionale,
provinciale o comunale nel caso che la lesione del principio di parità tra i
gruppi linguistici sia stata preventivamente riconosciuta dalla maggioranza del
gruppo linguistico consigliare che si ritiene leso. Con il ricorso deve essere
depositato l'atto da cui risulti l'adesione della maggioranza del gruppo
linguistico, con firma autografa dei consiglieri.
3.
Avviso dell'avvenuta proposizione del ricorso da parte del consigliere
regionale, provinciale o comunale, deve essere pubblicato nel primo Bollettino
ufficiale utile della regione.
4. Il
cittadino, che si ritiene direttamente leso dal provvedimento già impugnato ai
sensi del primo comma ed al quale il provvedimento non sia stato direttamente
comunicato, può, entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel
Bollettino ufficiale regionale, proporre ricorso ovvero sottoscrivere il
ricorso del consigliere, adducendo vizi di legittimità; in tali casi si applica
la disciplina prevista dal precedente art.
7.
5. Nel
caso in cui contro lo stesso provvedimento, oltre al ricorso del consigliere
proposto a termine dell'art.
92 dello statuto, venga proposto ricorso dal cittadino interessato,
la sezione autonoma di Bolzano - senza procedere alla riunione dei due ricorsi
- decide prima il ricorso presentato dal cittadino.
6. Sui
ricorsi proposti ai sensi del primo e del terzo comma dell'art. 9 del decreto
del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 58, la sezione autonoma di
Bolzano decide con lodo arbitrale non soggetto ad alcuna impugnativa.
Art.10.
1. I ricorsi previsti dal precedente art.
9 sono di competenza inderogabile della sezione autonoma di Bolzano.
2.
Qualora il presidente della sezione autonoma di Bolzano ritenga che la
definizione dei ricorsi proposti a termini del disposto di cui all'art. 92 dello
statuto possa avere influenza su ricorsi pendenti avanti il
tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, ne trasmette copia
alla segretaria del tribunale stesso.
3. Il
tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento, con ordinanza,
sospende il giudizio in corso, ove ritenga pregiudiziale la definizione del
ricorso proposto a mente del disposto di cui al citato art. 92 rispetto a quello pendente innanzi a sé.
4.
Della sospensione del giudizio è data comunicazione, a cura della segreteria,
alla sezione autonoma di Bolzano, la quale trasmette alla segreteria del
tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento il provvedimento che
definisce il ricorso pregiudiziale.
5.
Della intervenuta definizione del ricorso proposto ai sensi dell'art. 92 è data comunicazione, con lettera
raccomandata, alle parti costituite nel procedimento sospeso. Entro sei mesi
dalla data di ricevimento della comunicazione il giudizio può essere riassunto
con le modalità indicate nella legge 6 dicembre
1971, n. 1034,
e successive modificazioni.
Art.11.
1. L'insediamento del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento
e della sezione autonoma di Bolzano ha luogo entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, nel giorno fissato con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da pubblicarsi almeno quindici giorni prima nella Gazzetta Ufficiale.
Art.12. 1. Presso il tribunale regionale di giustizia
amministrativa di Trento nonché presso la sezione autonoma di Bolzano è
costituito un ufficio di segreteria ai sensi dell'art. 18 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, diretto da un segretario generale.
2. Per
la copertura del posto di segretario generale può essere chiamato un
funzionario in possesso della qualifica di dirigente appartenente ai ruoli
dello Stato, della regione o delle province autonome. La nomina è conferita dal
Commissario del Governo competente su proposta del presidente del tribunale
regionale di giustizia amministrativa d'intesa col Presidente del Consiglio di
Stato[13].
3. Per il personale dell'ufficio del tribunale regionale
di giustizia amministrativa di Trento la dotazione organica delle tabelle allegate alla legge 27 aprile 1982, n. 186, è aumentata delle unità di personale
previste nella allegata tabella A, che costituisce la dotazione organica
dell'ufficio del tribunale di giustizia amministrativa di Trento[14].
4. Per il personale dell'ufficio della sezione autonoma di
Bolzano di cui al primo comma è istituito il ruolo locale sulla base degli
organici stabiliti nella allegata tabella B, ai sensi dell'art. 89 dello
statuto e delle relative norme di attuazione.
5. I provvedimenti relativi al personale del ruolo locale
istituito ai sensi del quarto comma sono emanati dal Commissario del Governo
per la provincia di Bolzano e sono soggetti al controllo della ragioneria
provinciale dello Stato di Bolzano[15].
6. Le modifiche della tabella B relativa alla dotazione
organica del personale dell'ufficio della sezione autonoma di Bolzano, vengono
effettuate osservando le procedure previste dall'articolo 107 dello statuto di
autonomia in deroga al decreto legislativo 11 luglio 1996, n. 445[16].
Art.13.
1. Tutti i ricorsi di competenza del tribunale regionale di giustizia
amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano, proposti e
giacenti presso la segreteria del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e
per i quali non sia stata presentata domanda di fissazione di udienza, sono
trasmessi d'ufficio alle segreterie del tribunale o della sezione autonoma,
secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla data di
insediamento dei predetti uffici.
2. Le
segreterie stesse danno notizia della ricezione degli atti alle parti
costituite.
3. Le
parti che vi abbiano interesse, entro il termine perentorio di sessanta giorni
dalla ricezione dell'avviso delle segreterie, devono richiedere al presidente
del tribunale ovvero a quello della sezione autonoma la fissazione dell'udienza
di trattazione.
4. I
ricorsi notificati prima della data di insediamento del tribunale e della
sezione autonoma, ancorché diretti al Consiglio di Stato, e non ancora
depositati a tale data presso la segreteria del Consiglio di Stato, devono
essere depositati presso le segreterie del tribunale regionale di giustizia
amministrativa di Trento o della sezione autonoma di Bolzano, a seconda della rispettiva
competenza.
Art.14. 1. Per gli effetti di cui all'art. 93 dello statuto,
sono nominati due consiglieri di Stato, appartenenti al gruppo di lingua
tedesca della provincia di Bolzano, scelti tra le categorie di cui al n. 2 dell'art. 19
della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonché al
precedente art. 2.
2. La
nomina è disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, con l'assenso del consiglio provinciale di Bolzano. Per la nomina è
richiesto altresì il parere del consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa.
3.
Costituisce requisito per la nomina la conoscenza della lingua italiana e di
quella tedesca accertata ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. La relativa attestazione
comporta l'estensione ai predetti consiglieri di Stato della norma di cui alla
legge 13 agosto 1980, n. 454, e successive modificazioni, sull'attribuzione
dell'indennità speciale di seconda lingua[17].
4.
L'assegnazione dei predetti consiglieri alle sezioni consultive e
giurisdizionali del Consiglio di Stato è disposta, all'inizio di ogni anno, con
il decreto previsto dall'articolo
12, primo comma, del testo
unico 26 giugno 1924, n. 1054[18].
5. Uno
dei consiglieri di Stato appartenenti al gruppo di lingua tedesca della
provincia di Bolzano, nominati ai sensi dell'articolo 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, deve far parte del collegio
della sezione di cui all'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio
1997, n. 127, quando questa è investita di atti
riguardanti la provincia di Bolzano. Resta fermo il disposto di cui all'articolo 43,
secondo comma, del regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054[19].
6. I
ricorsi contro le decisioni della sezione autonoma di Bolzano vengono
attribuiti per la trattazione alle sezioni del Consiglio di Stato alle quali
sono assegnati i predetti consiglieri; del collegio giudicante sui predetti
ricorsi deve far parte almeno uno di essi.
7. Ai
predetti consiglieri di lingua tedesca, sempreché risiedano in provincia di
Bolzano, non si applica il disposto dell'art. 26 della legge
27 aprile 1982, n. 186.
8. Ai
fini della nomina dei consiglieri di Stato di cui al presente articolo la
dotazione organica del ruolo dei consiglieri di Stato, di cui alla tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, numero 186, è aumentata di
due unità.
Art.15.
1. Per il primo funzionamento degli uffici di segreteria del tribunale
regionale di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di
Bolzano, il commissario del Governo nella provincia di Trento ed il commissario
del Governo nella provincia di Bolzano provvedono, per la parte di rispettiva
competenza, alla copertura provvisoria dei posti, per la durata massima di
quattro anni, scegliendo il personale tra i dipendenti di ruolo dello Stato,
nonché tra i dipendenti di ruolo della regione, delle province autonome e dei
comuni delle province interessate, previa intesa con il presidente della
regione per i dipendenti della regione, con i presidenti delle province
autonome per i dipendenti delle rispettive province e con i sindaci dei comuni
per i dipendenti dei singoli comuni. Il personale predetto è collocato in
posizione di comando.
2. Al
personale dell'ufficio di segreteria della sezione autonoma di Bolzano si
applicano le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.
3. Per
la copertura della dotazione organica dell'ufficio del tribunale regionale di
giustizia amministrativa di Trento, di cui alla allegata tabella A, si provvede
mediante procedure di mobilità cui sono ammessi i dipendenti in servizio presso
gli uffici statali aventi sede nel territorio della regione Trentino-Alto Adige
nonché i dipendenti in servizio presso la regione Trentino-Alto Adige, la
provincia autonoma di Trento e gli enti locali aventi sede nella medesima
regione, ovvero mediante pubblici concorsi. Il Commissario del Governo per la
provincia di Trento provvede all'espletamento delle predette procedure di
mobilità nonché dei predetti concorsi su proposta del presidente del tribunale
regionale di giustizia amministrativa di Trento, d'intesa con il Presidente del
Consiglio di Stato[20].
Art.16. 1. Per il funzionamento del tribunale regionale di
giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per lo
svolgimento dei giudizi innanzi ai predetti organi si applicano, salvo quanto
disposto nei precedenti articoli, le disposizioni delle leggi 6 dicembre 1971,
n. 1034 e 27
aprile 1982, n. 186.
Art.17.
1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con i
normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2.
Fino a quando non sarà diversamente stabilito con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, le spese per il funzionamento del tribunale regionale
di giustizia amministrativa di Trento e della sezione autonoma di Bolzano,
comprese quelle relative al personale di segreteria appartenente ai ruoli
regionali, provinciali e comunali, nonché quelle per i locali, il loro
arredamento e la loro manutenzione, sono a carico dello Stato e sono sostenute,
in deroga a quanto disposto dall'art. 53 della legge
27 aprile 1982, n. 186, dai commissari
del Governo nelle province di Trento e di Bolzano, con i fondi loro accreditati
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri mediante aperture di credito.
Art.18.
1. È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con le norme del
presente decreto.
Art.19.
1. La disciplina della materia e delle procedure di cui al combinato disposto
dell'art. 19, terzo comma, dello statuto e dell'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, è subordinata
all'approvazione di apposita norma di attuazione.
Art.19-bis. 1. Ai magistrati della sezione autonoma di Bolzano di
cui all'art. 2 del
presente decreto, nonché ai consiglieri di Stato di cui all'art. 14 del decreto stesso, si applicano le
norme relative alla ricongiunzione e al riscatto dei periodi assicurativi,
nonché al computo dei servizi, stabilite per i dipendenti civili dello Stato.
2. Ai
consiglieri scelti tra gli appartenenti alla categoria di cui alla lettera e) dell'art. 2 si
applica il disposto di cui al precedente comma, sempreché essi non si siano
avvalsi delle facoltà di cui all'art. 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576.
3. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai consiglieri di
cui al terzo comma dell'art. 1 del
presente decreto[21].
Tabelle[22]
[1] Tale comma così modificato dall'art. 1, d.P.R. 17
dicembre 1987, n. 554.
[2] Tale lettera è stata così modificata dall'art. 2, d.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554.
[3] Tale lettera è stata così modificata dall'art. 2, d.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554.
[4] Tale lettera è stata così modificata dall'art. 2, d.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554.
[6] Comma aggiunto dall'art. 2 del d.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554.
[7] Comma aggiunto dall'art. 3 del d.P.R. 17 dicembre 1987, n. 554.
[8] Tale articolo è stato così sostituito dall'art. 2,
d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161.
[9] Il d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, reca "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego " ed è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1976, n. 304.
[10] Il limite di età è stato modificato dall'art. 3, d.lgs.. 20 aprile 1999, n. 161.In precedenza era di 50 anni.
[11] Il comma è stato così modificato dall'art. 3, d.lgs..
20 aprile 1999, n. 161.
[12] Il comma è la risultante dell'art. 4, d.P.R. 17
dicembre 1987, n. 554 e poi dell'art. 4, del d.. lgs. 20 aprile 1999, n. 161.
[13] Il comma è stato così sostituito dall'art. 5, d.lgs.
20 aprile 1999, n. 161.
[14] Il comma è stato così sostituito dall'art. 5, d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161.
[15] Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161.
[16] Il comma è stato aggiunto dall'art. 5, d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161.
[17] Gli attuali commi 3, 4 e 5 sostituiscono l'originario
comma 3 (art. 6, d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161).
[18] Gli attuali commi 3, 4 e 5 sostituiscono l'originario comma 3 (art. 6, d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161).
[19] Gli attuali commi 3, 4 e 5 sostituiscono l'originario comma 3 (art. 6, d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161).
[20] Il comma è stato aggiunto dall'art. 7, d.lgs. 20 aprile 1999, n. 161.
[21] L'articolo è stato aggiunto dall'art. 5, d.P.R. 17
dicembre 1987, n. 554.
[22] Le tabelle sono state modificate da quelle allegate
al d.lgs. 6 luglio 1993, n. 291, nonché dal D.P.C.M. 28 aprile 1997, e dall'art. 9, d.lgs. 20 aprile 1999, n.
161.