Decreto del Presidente della Repubblica 6
ottobre 1993, n. 418. Regolamento recante norme sugli incarichi dei magistrati amministrativi,
ai sensi dell'Art.58, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 ottobre 1993, n. 246.
1. Il
presente regolamento disciplina gli incarichi, di cui al comma 2 dell'art.58
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non compresi nei compiti e nei
doveri d'ufficio dei magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, in seguito unitariamente denominati magistrati
amministrativi, facendo salve le attività che costituiscono espressione delle
libertà e dei diritti fondamentali garantiti dalla costituzione.
2. In
ogni caso, il magistrato ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in
modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, e al prestigio
dell'ordine cui appartiene.
1. I magistrati amministrativi non possono ricoprire
cariche, ne' svolgere incarichi, di cui all'art.1
del presente regolamento, se non nei casi espressamente previsti da leggi dello
stato o dal presente regolamento.
2. Gli incarichi non possono essere conferiti ne'
autorizzati quando l'espletamento degli stessi, tenuto anche conto delle
circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole
per l'indipendenza e l’imparzialità del magistrato, o per il prestigio e
l'immagine della magistratura amministrativa.
3. Ai fini del conferimento o dell'autorizzazione, il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, sulla base di criteri
oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il
suo fondamento normativo, la compatibilità con l’attività d'istituto, anche
sotto il profilo della durata dell'incarico medesimo e dell'impegno richiesto,
il numero complessivo dei magistrati amministrativi utilizzati
dall'amministrazione richiedente, l'adeguatezza dell'incarico alla
qualificazione ed al prestigio del magistrato, il numero e la qualità degli
incarichi espletati dal magistrato interessato nell'ultimo quinquennio, avendo
speciale riguardo agl'incarichi in corso di svolgimento, nonché all’opportunità
che l'incarico venga espletato, in relazione all'eventuale pregiudizio che
possa derivarne, anche di fatto, al prestigio e all'immagine del magistrato, a
tal fine tenendo particolare conto delle situazioni locali.
4. I predetti criteri devono assicurare, inoltre, un'equa
ripartizione degli incarichi fra tutti i magistrati, tenendo conto, altresì,
della professionalità, della qualifica rivestita, dell’anzianità posseduta,
dell'impegno nello svolgimento nell’attività d'istituto, dell’entità dei
proventi percepiti per incarichi almeno nell'ultimo quinquennio e della
rilevanza complessiva degli incarichi stessi.
1. Gli incarichi sono attribuiti dal Consiglio di
presidenza della giustizia amministrativa.
2. Le amministrazioni che intendono conferire un incarico
ad un magistrato amministrativo formulano richiesta non nominativa al Consiglio
di presidenza, indicando il tipo d'incarico e la sua durata, la fonte normativa
o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonché il compenso, ove
previsto.
3. Sono consentiti ai magistrati amministrativi:
incarichi
presso la presidenza della repubblica, il parlamento, la corte costituzionale,
la presidenza del consiglio dei ministri, i ministeri, altri organi di
rilevanza costituzionale;
b) cariche e incarichi presso autorità amministrative
indipendenti, ovvero presso soggetti, enti e istituzioni, che svolgono compiti
di alta amministrazione e di garanzia;
c)
incarichi presso enti e organismi internazionali o sovranazionali;
d)
incarichi di insegnamento di livello universitario o postuniversitario, ovvero
incarichi di analoga rilevanza presso pubbliche amministrazioni;
e) incarichi
di studio, di ricerca, e di collaborazione scientifica o culturale;
f)
funzioni di giudice unico o di componente di collegi giudicanti nell'ambito
della giustizia sportiva;
g)
funzioni di presidente di collegi arbitrali in controversie in cui almeno una
delle parti sia un soggetto pubblico;
h)
incarichi previsti da leggi dello stato o dal presente regolamento, con
specifico riferimento a magistrati amministrativi in genere, salvo quanto
previsto dall'art.2;
i)
altri incarichi previsti da leggi dello stato o dal presente regolamento, il
cui conferimento a magistrati amministrativi sia giustificato da particolari e
motivate esigenze di imparzialità o garanzia;
l)
incarichi di temporanea o straordinaria sostituzione di organi elettivi degli
enti locali e degli organi ordinari di amministrazione di enti pubblici, con
funzione di garanzia.
4. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti anche su
indicazione nominativa dell'amministrazione richiedente, in base a motivate
ragioni, previo consenso del magistrato interessato. la chiamata nominativa e'
comunque esclusa per gli incarichi di presidenza di collegi arbitrali, salvo
che la designazione provenga dal presidente del tribunale civile ovvero da
concorde indicazione delle parti o degli altri arbitri, per gli incarichi in
commissioni di concorso, commissioni di disciplina e similari.
5. Nei casi di particolare e motivata urgenza, gli
incarichi di cui al comma 3 possono essere attribuiti con decreto
motivato del presidente del Consiglio di Stato e sono sottoposti all'esame del
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, per la ratifica, nella
prima seduta utile.
6. Fatte salve le incompatibilità espressamente sancite da
norme di legge, sono vietati ai magistrati amministrativi:
a)
incarichi di consulenza o collaborazione svolte in favore di soggetti privati;
b)
incarichi di consulenza, conferiti da amministrazioni od enti pubblici, che
consistano in prestazioni riconducibili ad attività libero-professionali;
c)
partecipazione a commissioni di collaudo;
d)
partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a
procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;
e)
partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani,
programmi, interventi, finanziamenti;
f)
partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di
gestione, esclusi i casi di cui al comma
3, lettera b), ed esclusa la partecipazione gratuita a
organi di enti con finalità culturali, scientifiche, sportive, di beneficenza,
di volontariato, o altri organismi con finalità non di lucro;
g) partecipazione
a collegi sindacali o di revisori dei conti, salvi i casi espressamente
previsti da leggi dello stato, quelli di cui al comma 3, lettera b), ed esclusa la
partecipazione gratuita ad organi di enti con finalità culturali, scientifiche,
sportive, di beneficenza, di volontariato, o altri organismi con finalità non
di lucro.
1. I
magistrati amministrativi possono svolgere un solo incarico che comporti
attività di carattere continuativo.
2. Ai
fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1 non si tiene conto
degli incarichi di partecipazione ad organi giurisdizionali, degli incarichi di
insegnamento, di studio e di ricerca, e degli incarichi di collaborazione
istituzionale che non importino comunque un rilevante impegno di lavoro.
1. Per
gli incarichi per i quali sia prevista da leggi dello stato la designazione ad
opera del presidente del tribunale amministrativo regionale o del Consiglio di
giustizia amministrativa della regione siciliana o di enti territoriali o di
altri enti pubblici operanti nella regione, ovvero di amministrazioni anche
statali che agiscono nell'ambito della regione ove ha sede l'ufficio di
appartenenza del magistrato, e comunque per gli incarichi da svolgere presso i
suddetti enti, l'autorizzazione del Consiglio di presidenza e' deliberata avuto
riguardo, oltre che ai criteri e principi generali di cui al presente
regolamento, nonché agli ulteriori criteri di massima da esso stesso
eventualmente fissati, agli speciali problemi che si possono porre in concreto
in relazione allo svolgimento della funzione giurisdizionale nel medesimo
ambito territoriale.
1. Tutti gli incarichi sono comunicati, secondo le
disposizioni emanate dal Consiglio di presidenza, rispettivamente: dai
magistrati del Consiglio di Stato al presidente del Consiglio di Stato e al
presidente della sezione di appartenenza; dai magistrati dei tribunali
amministrativi regionali al presidente del tribunale amministrativo nonché,
dandosene il caso, a quello della sezione staccata e a quello della sezione
interna.
2. Il presidente del Consiglio di Stato, i presidenti
della sezione del Consiglio di Stato, quelli dei tribunali amministrativi
regionali e delle loro sezioni tengono conto delle suddette comunicazioni per
le valutazioni di opportunità inerenti alla ripartizione dei magistrati fra le
sezioni di una stessa sede, alla composizione dei collegi ed all'assegnazione
degli affari, ferme in ogni caso le regole in materia di astensione
obbligatoria.
1.
Presso il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e' tenuto un
elenco nominativo, aggiornato sino al mese precedente, di tutti gli incarichi,
conferiti o autorizzati, e dei relativi compensi. di tale elenco possono
prendere visione tutti i magistrati amministrativi, con le modalità previste
dal consiglio medesimo e, in ogni caso, con obbligo di riservatezza.
2. Chi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e del decreto del Presidente della Repubblica 27
giugno 1992, n. 352, può prendere visione, secondo i criteri e le modalità
stabilite dal Consiglio di presidenza medesimo, dei dati risultanti in elenco.
3. E' in ogni caso pubblico l'elenco degli incarichi in
corso di svolgimento con la sola indicazione degli estremi del conferimento o
dell'autorizzazione.
1. Al
fine di assicurare l'equa ripartizione dei compensi spettanti ai magistrati
amministrativi, il Consiglio di presidenza promuove le iniziative occorrenti
alla costituzione di un fondo di perequazione, ed eventualmente con finalità
previdenziali, costituito da quote degli emolumenti percepiti per la
partecipazione a collegi arbitrali.
1. Il Consiglio di presidenza, fermo quanto disposto dall'art.29 della
legge 27 aprile 1982, n. 186, determina criteri integrativi per il
collocamento fuori ruolo dei magistrati amministrativi, anche al fine di
evitare il cumulo degli incarichi.
2. Le
cariche ricoperte presso autorità indipendenti o di alta amministrazione e
garanzia, e gli incarichi di segretario generale presso la Presidenza della
repubblica, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Corte costituzionale,
di capo dipartimento presso la Presidenza del consiglio dei ministri e di capo
di gabinetto presso i ministeri, di direttore della scuola superiore della
pubblica amministrazione determinano il collocamento fuori ruolo. E' altresì
collocato fuori ruolo il magistrato che sia autorizzato dal Consiglio di
presidenza a svolgere attività di insegnamento, studio e ricerca, ai sensi
dell'art.17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
1. Le
disposizioni del presente regolamento non si applicano agli incarichi conferiti
o autorizzati prima della sua entrata in vigore.