CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE

 

 

 

Si ha quando l'amministrazione annulla o riforma l'atto impugnato in modo conforme alla istanza del ricorrente

art.23, comma 7, L. 1034/1971;

Il decreto del presidente o del magistrato delegato

art. 26, comma 7, primo periodo, L. 1034/1971;

Il deposito in segreteria del decreto

art. 26, comma 7, secondo periodo, L. 1034/1971;

L'opposizione al collegio

art. 26, comma 7, terzo periodo, L. 1034/1971;

La decisione del collegio con ordinanza

art. 26, comma 7, quarto periodo, L. 1034/1971;

La decisione in camera di consiglio

art. 27, comma 1, L. 1034/1971;

La condanna alle spese in caso di rigetto     

art. 26, comma 7, quinto periodo, L. 1034/1971;

Il deposito e la comunicazione dell'ordinanza

art. 26, comma 7, sesto periodo, L. 1034/1971;

Il ricorso in appello avverso l'ordinanza

art. 26, comma 7, settimo periodo, L. 1034/1971;

La riduzione dei termini in appello               

art. 26, comma 7, ottovo periodo, L. 1034/1971;