AVVOCATURA DELLO STATO

 

 

In genere

r.d. 1611/1933;

L. 103/1979;

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, spettano alla Avvocatura dello Stato

art. 1, comma 1, r.d. 1611/1933;

Le amministrazione dello Stato possono richiedere l'assistenza di avvocati del libero foro solo per ragioni assolutamente eccezionali

art. 5, comma 2, r.d. 1611/1933;

Anche le regioni a statuto ordinario possono avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, a determinate condizioni

art. 10, L. 103/1979;

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa anche di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, a determinate condizioni

art. 43, r.d. 1611/1933;

Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi senza bisogno di mandato

art. 1, comma 2, r.d. 1611/1933;

Notificazione del ricorso all’amministrazione resistente       

art. 10, comma 3, L. 103/1969;

art. 11, r.d. 1611/1933;

 art. 52, r.d. 1611/1933