Legge 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.
1.
L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da
criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità
previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti.
2. La
pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per
straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
1. Ove
il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere
iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo
mediante l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le
pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in
quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il
termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è
ad iniziativa di parte.
3.
Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il
termine è di trenta giorni.
4. Le
determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
1.
Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno
determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La
motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto
generale.
3. Se
le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione
richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima
deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche
l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni
atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità
cui è possibile ricorrere.
1. Ove
non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche
amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento
relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione
del provvedimento finale.
2. Le
disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto
previsto dai singoli ordinamenti.
1. Il
dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro
dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni
altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2.
Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è
considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla
unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3.
L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del
procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi
abbia interesse.
1. Il
responsabile del procedimento:
a)
valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di
legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di
provvedimento;
b)
accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo
necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento
dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e
la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
c)
propone l'indizione o, avendone la competenza, indìce le conferenze di servizi
di cui all'articolo 14;
d)
cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni previste dalle leggi
e dai regolamenti;
e)
adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette
gli atti all'organo competente per l'adozione.
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del
procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei
quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a
quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le
ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un
pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi
diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse
modalità, notizia dell'inizio del procedimento.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di
adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al
medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
1.
L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante
comunicazione personale.
2.
Nella comunicazione debbono essere indicati:
a)
l'amministrazione competente;
b)
l'oggetto del procedimento promosso;
c)
l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora
per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o
risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli
elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in
volta stabilite dall'amministrazione medesima.
4.
L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere
solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.
1.
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa
derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento.
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno
diritto:
a) di
prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare
memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove
siano pertinenti all'oggetto del procedimento.
1. In
accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente
può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel
perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di
determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei
casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis.
Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il
responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui
invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed
eventuali controinteressati[1].
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga
altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del
codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti
ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per
sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede
unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione
di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno
del privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione
ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
1. La
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni
stesse devono attenersi.
2.
L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve
risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo
comma 1.
1. Le
disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti
dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti
normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per
i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
2. Dette
disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali
restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano.
1.
Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione
procedente indìce di regola una conferenza di servizi.
2. La
conferenza stessa può essere indetta anche quando l'amministrazione procedente
debba acquisire intese, concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di
altre amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate
nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i
nullaosta e gli assensi richiesti[2].
2-bis.
Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che vi
partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente
procede ai sensi dei commi 3-bis e 4[3].
2-ter.
Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano anche quando l'attività
del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di
competenza di amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la conferenza
è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione preposta
alla tutela dell'interesse pubblico prevalente[4].
3. Si
considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la quale, regolarmente
convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite
rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà,
salvo che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio motivato
dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime
abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
3-bis.
Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso della
conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può
assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri
casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo,
o il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio
regionale consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è
esecutiva. In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni,
pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del
Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la
conferenza è sciolta[5].
4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del
procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla
tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere,
purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale
negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del procedimento al
Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri[6].
4-bis.
La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di
interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti
medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dalla
amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che
curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente a
concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri
connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra
amministrazione coinvolta[7].
Art. 14-bis.
1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio
nei casi in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione,
decisione o realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo
iniziale complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più
amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o
che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla
amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2.
Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera
adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di
servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di
comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento
ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali
complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti
della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate.
Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province[8].
Art. 14-ter.
1. La
conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o nel corso
dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto.
Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i
progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La
conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale, dal
Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo
compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383,
salvo il caso di opere che interessano il territorio di più regioni per il
quale l'intesa viene accertata dai competenti organi del Ministero dei lavori
pubblici[9].
Art. 14-quater.
1. Nei
procedimenti relativi ad opere per le quali sia intervenuta la valutazione di
impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le
disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383. Su
proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per
i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere
estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera
del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle categorie
individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per
l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento
finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura
del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto
ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati[10].
Art. 15.
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per
detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2,
3 e 5.
1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti
entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano
richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione
alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso[11].
2. In
caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza
che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere[12].
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano
in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei
cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una
sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni
dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni
interessate[13]
5.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è
comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli
organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza
per l'adozione dei pareri loro richiesti.
Art. 17.
1. Ove
per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per
l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le
valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non
provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione
stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il
responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad
altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati
di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti
universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in
caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte
alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini.
3. Nel
caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie
all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche
amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno
comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.
2.
Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in
documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra
pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio
all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3.
Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti,
gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra
pubblica amministrazione è tenuta a certificare.
1. In
tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata sia subordinato ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque
denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni
rilasciate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno
1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazioni, dalla L. 8 agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda
esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge,
senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino valutazioni
tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun limite o contingente
complessivo per il rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende
sostituito da una denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla
pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza dei presupposti e
dei requisiti di legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione
dell'esperimento di prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla
denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
di legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di
prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò
sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa[14].
1. Con
regolamento adottato ai sensi del comma 2 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una
autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di
consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività
privata, si considera accolta qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in
relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto
regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico interesse,
l'amministrazione competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente
formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i
vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai
fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1, il parere delle
Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato deve essere reso entro
sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
3.
Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole
analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.
1. Con
la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni
mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e
dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice
penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le
sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza
dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei
requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
1. Al
fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne
lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.
2. È
considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
3.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le
amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire
l'applicazione della disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo
27.
1. Il
diritto di accesso di cui all'articolo
22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle
aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici
servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di
vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto
previsto dall'articolo 24[15].
1. Il diritto
di accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di
segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il
Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti intesi
a disciplinare le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi
di esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza di
salvaguardare:
a) la
sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali;
b) la
politica monetaria e valutaria;
c)
l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della criminalità;
d) la
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli
interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la
cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3. Con
i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite norme particolari per
assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici
avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le
singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare, con uno o più
regolamenti da emanarsi entro i sei mesi successivi, le categorie di documenti
da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5.
Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L. 1° aprile 1981, n.
121, come modificato dall'articolo 26, L. 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle
relative norme di attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente vigente
che limiti l'accesso ai documenti amministrativi.
6. I
soggetti indicati nell'articolo
23 hanno facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino
a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli
atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo
diverse disposizioni di legge.
Art. 25.
1. Il
diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei
documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente
legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere
motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento
o che lo detiene stabilmente.
3. Il
rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e
nei limiti stabiliti dall'articolo
24 e debbono essere motivati.
4.
Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende
rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il
diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine
di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in
camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il
deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla
notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.[16]
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso
il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei
documenti richiesti.
Art. 26.
1.
Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle
relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai
singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e
ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli
obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si
determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per
l'applicazione di esse.
2.
Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della
Commissione di cui all'articolo
27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a
precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.
3. Con
la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di
accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
1. È
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi.
2. La
Commissione è nominata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri.
Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri ed è composta da sedici membri, dei quali due senatori e due
deputati designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra
il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di ruolo in materie
giuridico-amministrative e quattro fra i dirigenti dello Stato e degli altri
enti pubblici.
3. La
Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a
nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel
corso del triennio.
4. Gli
oneri per il funzionamento della Commissione sono a carico dello stato di
previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La
Commissione vigila affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità
dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati
dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza
dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al
Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi
legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia
del diritto di accesso di cui all'articolo
22.
6.
Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine
assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad
eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In
caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi
previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
Art. 28.
1[17].
1. Le
regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dalla presente
legge nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essa
contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali
disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse
non avranno legiferato in materia.
2.
Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni
a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
1. In tutti
i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o
attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei
testimoni è ridotto a due.
2. È
fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi
di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in
luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista
dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare
qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato.
Art. 31.
1. Le
norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla
data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.
[1] Tale comma è stato aggiunto dall'art. 39-quinquies,
del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163
[2] Tale comma è stato così sostituito dall'art. 2, L. 24
dicembre 1993, n. 537.
[3] Tale comma è stato aggiunto dall'art. 2, L. 24
dicembre 1993, n. 537 e sostituito dall'art. 17, comma 1, L. 15 maggio 1997, n.
127.
[4] Tale comma è stato aggiunto dall'art. 3-bis, del
decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163.
[5] L'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, ha aggiunto il comma
3-bis ed ha così sostituito il comma 4. Il medesimo art. 17 ha aggiunto gli
ultimi due periodi del comma 3-bis; tale testo è stato poi integrato dall'art.
2, L. 16 giugno 1998, n. 191.
[6] L'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, ha aggiunto il
comma 3-bis ed ha così sostituito il comma 4. Il medesimo art. 17 ha aggiunto
gli ultimi due periodi del comma 3-bis; tale testo è stato poi integrato
dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191.
[7] Tale comma è stato dall'art. 17, L. 15 maggio 1997,
n. 127.
[8] Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 17, L. 15
maggio 1997, n. 127.
[9] Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 17, L. 15
maggio 1997, n. 127.
[10] Tale articolo è stato aggiunto dall'art. 17, L. 15
maggio 1997, n. 127.
[11] Tale comma è stato così sostituito dall'art. 17,
comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.
[12] Tale comma è stato così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.
[13] Tale comma è stato così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.
[14] Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n.
537.
[15] Tale articolo è stato così sostituito dall'art. 4, L.
3 agosto 1999, n. 265.
[17] Ha sostituito l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3.