Legge 20 marzo 1865, n. 2248. Legge sul contenzioso
amministrativo (All. E), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 1865.
Art.
1. 1. Tribunali speciali attualmente investiti della giurisdizione
del contenzioso amministrativo, tanto in materia civile, quanto in materia
penale, sono aboliti e le controversie ad essi attribuite dalle diverse leggi
in vigore saranno d'ora in poi devolute alla giurisdizione ordinaria, od
all'autorità amministrativa, secondo le norme dichiarate dalla presente legge.
Art. 2. 1. Sono devolute alla giurisdizione
ordinaria tutte le cause per contravvenzioni e tutte le materie nelle quali si
faccia questione d'un diritto civile o politico, comunque vi possa essere
interessata la pubblica amministrazione, e ancorché siano emanati provvedimenti
del potere esecutivo o dell'autorità amministrativa.
Art. 3. 1. Gli affari non compresi
nell'articolo precedente saranno attribuiti alle autorità amministrative, le
quali, ammesse le deduzioni e le osservazioni in iscritto delle parti interessate,
provvederanno con decreti motivati, previo parere dei consigli amministrativi
che pei diversi casi siano dalla legge stabiliti.
2. Contro tali decreti, che saranno
scritti in calce del parere egualmente motivato, è ammesso il ricorso in via
gerarchica in conformità delle leggi amministrative.
Art. 4. 1. Quando la contestazione cade sopra
un diritto che si pretende leso da un atto dell'autorità amministrativa, i
tribunali si limiteranno a conoscere degli effetti dell'atto stesso in
relazione all'oggetto dedotto in giudizio.
2. L'atto
amministrativo non potrà essere revocato o modificato se non sovra ricorso alle
competenti autorità amministrative, le quali si conformeranno al giudicato dei
Tribunali in quanto riguarda il caso deciso.
Art. 5. 1. In questo, come in ogni altro caso,
le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti
generali e locali in quanto siano conformi alle leggi.
Art.
6. 1. Sono escluse dalla competenza delle autorità giudiziarie le
questioni relative all'estimo catastale ed al riparto di quota e tutte le altre
sulle imposte dirette sino a che non abbia avuto luogo la pubblicazione dei
ruoli.
2. In ogni controversia d'imposte gli
atti d'opposizione per essere ammissibili in giudizio dovranno accompagnarsi
dal certificato di pagamento dell'imposta, eccetto il caso che si tratti di
domanda di supplemento.
3. Nelle controversie relative alle
imposte così dirette, come indirette, la giurisdizione ordinaria sarà sempre
esercitata in prima istanza dai Tribunali di circondario, ed in seconda istanza
dalle Corti d'appello.
Art.
7. 1. Allorché per grave necessità pubblica l'autorità
amministrativa debba senza indugio disporre della proprietà privata, od in
pendenza di un giudizio per la stessa ragione, procedere all'esecuzione
dell'atto delle cui conseguenze giuridiche si disputa, essa provvederà con
decreto motivato, sempre però senza pregiudizio dei diritti delle parti.
Art.
8. 1. Nelle controversie intorno a contratti di lavoro o
somministrazioni è riservata facoltà all'autorità amministrativa di provvedere
anche ad economia, pendente il giudizio, ai lavori ed alle somministrazioni
medesime, dichiarando l'urgenza con decreto motivato e senza pregiudizio dei
diritti delle parti.
Art.
9. 1. Sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto
alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione
interessata.
Art.
10. 1. Nelle controversie che si agitano dinanzi alle autorità
giudiziarie tra privati e pubbliche amministrazioni il giudizio sarà sempre
trattato colle forme ad udienza fissa.
Art.
11. 1. Il modo col quale saranno rappresentate ed assistite le
amministrazioni nei giudizi civili, e così anche il luogo e il modo della
citazione delle amministrazioni stesse, saranno determinati con regolamento da
approvarsi con decreto reale.
Art.12. 1. Con la
presente legge non viene fatta innovazione né alla giurisdizione della Corte
dei conti e del Consiglio di Stato in materia di contabilità e di pensioni, né
alle attribuzioni contenziose di altri corpi o collegi derivanti da leggi
speciali e diverse da quelle fin qui esercitate dai giudici ordinari del
contenzioso amministrativo.
Art.
13.[1]
Art.
14. 1. Le controversie devolute in forza della presente legge ai
Tribunali ordinari, le quali si trovino pendenti in primo grado di
giurisdizione, saranno portate, mediante citazione, dalla parte più diligente
avanti il Tribunale di circondario competente, e quelle che si trovino pendenti
in secondo grado, avanti la Corte d'appello.
2. Le controversie, non ancora
definitivamente decise, per le quali è esaurito il primo grado di
giurisdizione, in qualunque stato esse si trovino, ed ancorché siano
intervenuti gli avvisi che debbono precedere la sovrana provvisione, dove
questa sia per legge richiesta, saranno portate con le medesime norme, al
Tribunale o alla Corte di appello secondo le ordinarie regole di competenza,
senza bisogno di nuova procura, ed ammesse in tutti i casi nuove produzioni e
prove nel giudizio d'appello.
3. I conflitti di giurisdizione non
ancora decisi fra le autorità giudiziarie e i tribunali del contenzioso
amministrativo attualmente esistenti, per le materie devolute in forza della
presente legge ai Tribunali ordinari, si avranno come non elevati; e le
pronunziazioni anteriormente emanate sul merito dai Tribunali ordinari
produrranno il loro effetto, salva l'ammissione e la discussione dei legittimi
richiami.
4. Saranno date con decreto reale le
norme necessarie alla esecuzione di questo articolo, avuto riguardo alle
diverse legislazioni civili vigenti nelle varie Province del Regno.
Art.
15. 1. La presente legge andrà in vigore col 1° luglio 1865, col
quale giorno saranno soppresse sezioni del contenzioso amministrativo della
Gran Corte dei conti di Napoli e di Palermo, ed il Tribunale del contenzioso di
Parma.
Art.
16. 1. Sono temporaneamente mantenuti nelle Province napoletane e
siciliane i procedimenti riguardanti scioglimenti di promiscuità, divisione in
massa e suddivisione dei demani comunali, e quelli di reintegra per occupazione
o illegittima alienazione dei demani medesimi; ed i Prefetti continueranno ad
esercitare in conformità delle relative leggi in vigore tutte le attribuzioni
loro conferite per tali oggetti, udito soltanto l'avviso di funzionari aggiunti
con le norme da stabilirsi mediante decreto reale, il quale avviso terrà luogo
di quello del consiglio di Prefettura.
2. Il Governo avrà tuttavia facoltà di
confidare tali attribuzioni a speciali commissari ripartitori nelle Province in
cui ne riconosca il bisogno.
3. I richiami contro le ordinanze dei
Prefetti e dei Commissari ripartitori, che prima portavansi alla Corte dei
conti saranno di cognizione delle Corti d'appello con le forme del procedimento
sommario.
4. Le Corti d'appello potranno in ogni
caso ordinare la sospensione della esecuzione delle ordinanze impugnate.
5. Ai procedimenti vertenti saranno
applicate le norme dell'art. 14.
[1] Tale articolo (che estendeva a tutto il Regno la L. 20 novembre 1859, n. 3780, sui conflitti di attribuzione) è stato abrogato dall'art. 6, L. 31 marzo 1877, n. 3761.