Legge 21 luglio 2000, n. 205, Disposizioni
in materia di giustizia amministrativa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173
del 26 luglio 2000
Art. 1. Disposizioni sul
processo amministrativo
1.All’articolo 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, i commi dal primo
al quinto sono sostituiti dai seguenti:
omissis
2. Il terzo comma dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato,
approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni,
è sostituito dal seguente:
omissis
3. All’articolo 23 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
omissis
4. All’articolo 38 del
regio decreto 17 agosto
1907, n. 642, le parole: «entro due giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni».
1.Dopo l’articolo 21
della legge 6
dicembre 1971, n. 1034, è inserito il seguente:
omissis
Art. 3. Disposizioni
generali sul processo cautelare
1.Il settimo comma dell’articolo 21 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
è sostituito dai seguenti:
omissis
2.All’articolo 28 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo il
secondo comma è inserito il seguente:
omissis
3. Per l’impugnazione delle ordinanze già emanate alla
data di entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni
decorre da quest’ultima data, sempre che ciò non comporti riapertura o
prolungamento del termine previsto dalla normativa anteriore.
4. Nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano allegati
danni gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione dell’atto, la sospensione
dell’atto medesimo. La sospensione è disposta con atto motivato del Ministero
competente ai sensi dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre
1971, n. 1199, su conforme parere del Consiglio di Stato.
1.Dopo l’articolo
23 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, è inserito il
seguente:
omissis
2. Sono abrogati l’articolo 19 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e il comma 27
dell’articolo 1 della legge
31 luglio 1997, n. 249.
3. Nei giudizi ai sensi dell’articolo 25, commi
5 e seguenti, della legge 7
agosto 1990, n. 241, il ricorrente
può stare in giudizio personalmente senza l’assistenza del difensore.
L’amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente,
purchè in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante
legale dell’ente.
1. In
materia di ricorsi pensionistici, civili, militari e di guerra la Corte dei
conti, in primo grado, giudica in composizione monocratica, attraverso un
magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per
territorio, in funzione di giudice unico. In sede cautelare la Corte giudica
sempre in composizione collegiale.
2.
Innanzi al giudice unico delle pensioni si applicano gli articoli 420, 421,
429, 430 e 431 del codice di procedura civile.
3. Nel
caso in cui il ricorrente risulti deceduto il giudice dichiara interrotto il
giudizio e dispone la comunicazione agli eredi ovvero la pubblicazione del relativo
avviso nella Gazzetta Ufficiale, contenente i dati anagrafici del ricorrente,
il numero del ricorso e l’avvertenza che il giudizio deve essere riassunto
entro il termine di novanta giorni a pena di estinzione. Gli avvisi sono
pubblicati gratuitamente. Se nessuno degli eredi provvede a riassumere il
giudizio entro novanta giorni dalla pubblicazione del suddetto avviso il
giudizio è dichiarato estinto.
1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di
lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta
del contraente o del socio, all’applicazione della normativa comunitaria ovvero
al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa
statale o regionale.
2. Le controversie concernenti diritti soggettivi devolute
alla giurisdizione del giudice amministrativo possono essere risolte mediante
arbitrato rituale di diritto.
Art. 7. Modifiche al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 80
1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
l’articolo 33 è sostituito dal seguente:
–«Art. 33. – 1.
Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla
vigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al servizio
farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla
legge 14 novembre 1995, n. 481.
2.
Tali controversie sono, in particolare, quelle:
a)
concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di
pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società
di capitali anche di trasformazione urbana;
b) tra
le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici
servizi;
c) in
materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici
servizi;
d)
aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori,
servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle
norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
e)
riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura
patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle
rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione,
con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle
controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a
cose e delle controversie in materia di invalidità.
3.
All’articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono
soppresse le parole: “o di servizi“»;
b)
l’articolo 34 è sostituito dal seguente:
«Art. 34. – 1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i
provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti
alle stesse equiparati in materia urbanistica ed edilizia.
2.
Agli effetti del presente decreto, la materia urbanistica concerne tutti gli
aspetti dell’uso del territorio.
3. Nulla è innovato in ordine:
a)
alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b)
alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la
determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione
di atti di natura espropriativa o ablativa»;
c)
l’articolo 35 è sostituito dal seguente:
«Art. 35. – 1. Il giudice amministrativo,
nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice
amministrativo può stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione
pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore
dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le
parti non giungono ad un accordo, con il ricorso previsto dall’articolo 27,
primo comma, numero 4), del testo unico approvato con regio decreto 26 giugno
1924, n. 1054, può essere chiesta la determinazione della
somma dovuta.
3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al
comma 1, può disporre l’assunzione dei mezzi di prova previsti dal codice di
procedura civile, nonchè della consulenza tecnica d’ufficio, esclusi
l’interrogatorio formale e il giuramento. L’assunzione dei mezzi di prova e
l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio sono disciplinati, ove
occorra, nel regolamento di cui al regio decreto
17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del
processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione
del giudizio.
4. Il primo periodo del
terzo comma dell’articolo 7
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
è sostituito dal seguente:
omissis
5.
Sono abrogati l’articolo 13 della legge
19 febbraio 1992, n. 142,
e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle
controversie sul risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti
amministrativi.
1. Nelle controversie devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di
natura patrimoniale, si applica il capo I del titolo I del libro IV del codice
di procedura civile. Per
l’ingiunzione è competente il presidente o un magistrato da lui delegato.
L’opposizione si propone con ricorso.
2. Nelle controversie devolute alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetti diritti soggettivi di
natura patrimoniale, il tribunale amministrativo regionale, su istanza di
parte, dispone in via provvisionale, con ordinanza provvisoriamente esecutiva,
la condanna al pagamento di somme di denaro quando, in ordine al credito
azionato, ricorrono i presupposti di cui agli articoli 186-bis e 186-ter
del codice di procedura civile.
3. Al fine di cui al comma 2, il presidente del tribunale amministrativo
regionale, ovvero il presidente della sezione interna o della sezione
distaccata, fissa su istanza di parte la discussione nella prima camera di
consiglio utile, e quando ciò non sia possibile, entro un termine di trenta
giorni successivo al deposito del ricorso o dell’istanza di parte se separata.
4. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2
si applica anche al giudizio innanzi al Consiglio di Stato in sede di appello.
1.All’articolo 26 della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, l’ultimo comma è sostituito dai seguenti:
omissis
2. A cura della segreteria è notificato alle parti
costituite, dopo il decorso di dieci anni dalla data di deposito dei ricorsi,
apposito avviso in virtù del quale è fatto onere alle parti ricorrenti di
presentare nuova istanza di fissazione dell’udienza con la firma delle parti
entro sei mesi dalla data di notifica dell’avviso medesimo. I ricorsi per i
quali non sia stata presentata nuova domanda di fissazione vengono, dopo il
decorso infruttuoso del termine assegnato, dichiarati perenti con le modalità
di cui all’ultimo comma
dell’articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Le
disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata e la perenzione dei
ricorsi ultradecennali, previste nei commi 1 e 2, si applicano anche ai giudizi
innanzi alla Corte dei conti in materia di ricorsi pensionistici, civili,
militari e di guerra.
4. Il quinto comma dell’articolo
31 della legge 6
dicembre 1971, n. 1034,
è sostituito dal seguente:
omissis
1. All’articolo 33
della legge 6 dicembre
1971, n. 1034,
è aggiunto il seguente comma:
omissis
2. La
disposizione di cui al comma 1 si applica anche nel giudizio innanzi alle
sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti per l’esecuzione delle
sentenze emesse dalle sezioni medesime e non sospese dalle sezioni
giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti; per l’esecuzione
delle sentenze emesse da queste ultime provvedono le stesse sezioni
giurisdizionali centrali d’appello della Corte dei conti.
3. Ad
eccezione di quanto disposto dall’articolo 105, primo comma, del regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti, approvato con regio
decreto 13 agosto 1933, n. 1038, la disposizione di cui al comma 1 si applica
anche nei giudizi innanzi alle sezioni giurisdizionali centrali d’appello della
Corte dei conti. È abrogato l’articolo 105, secondo comma, del citato
regolamento approvato con regio decreto n. 1038 del 1933.
Art. 11. Rinvio delle
controversie al tribunale amministrativo regionale
1. Il quarto comma
dell’articolo 35 della legge 6 dicembre 1971, n.
1034, è sostituito dal seguente:
omissis
Art. 12. Mezzi per
l’effettuazione delle notifiche
1. Il
presidente del tribunale può disporre che la notifica del ricorso o di
provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per
via telematica o telefax, ai sensi dell’articolo
151 del codice di procedura
civile.
Art. 13. Obbligo di
permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di
Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali)
1.All’articolo 21 della legge
27 aprile 1982, n. 186, dopo il quarto comma, è inserito il
seguente:
omissis
Art. 14. Aumento dell’organico dei
magistrati e del personale amministrativo
1. A
decorrere dal 1º gennaio 2001, nella tabella
A allegata alla legge 27 aprile
1982, n. 186, il numero dei presidenti di sezione del
Consiglio di Stato è aumentato di tre unità, quello dei consiglieri di Stato di
dieci unità, quello dei referendari dei tribunali amministrativi regionali di
sessanta unità.
2. A decorrere
dalla stessa data di cui al comma 1, la dotazione organica del personale
amministrativo del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
è aumentata nella misura complessiva di quaranta unità, da ripartire tra le
sedi interessate dagli aumenti di cui al medesimo comma 1.
3. Per
le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 16.600
milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 15. Pubblicità dei
pareri del Consiglio di Stato
1. I
pareri del Consiglio di Stato sono pubblici e recano l’indicazione del
presidente del collegio e dell’estensore.
Art. 16. Integrazione
dell’istruttoria mediante consulenza tecnica
1. Al primo comma
dell’articolo 44 del testo unico delle leggi sul Consiglio di
Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive
modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero disporre consulenza
tecnica».
Art. 17. Ufficio del
segretariato generale della giustizia amministrativa
1. L’articolo 4 della legge 27 aprile 1982,
n. 186, è sostituito
dal seguente:
omissis
Art. 18. Modificazione della
composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
1.L’articolo 7 della legge 27 aprile 1982, n. 186, è sostituito dal seguente:
omissis
2.In
sede di prima applicazione, i componenti di cui all’articolo 7, comma
1, lettera d), della legge 27 aprile 1982,
n. 186, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, entrano a far parte del consiglio di presidenza in carica alla data
di entrata in vigore della presente legge. Il mandato cessa alla scadenza del
consiglio stesso.
3. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in
quanto compatibili, al consiglio di presidenza della Corte dei conti le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per
le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 470 milioni
annue per l’anno 2000 e di lire 940 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 19. Carichi di lavoro
dei magistrati
1. Al
primo comma dell’articolo
13 della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo il numero 6) è aggiunto il seguente:
omissis
Art. 20. Autonomia
finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
1.Alla
legge 27
aprile 1982, n. 186, dopo
l’articolo 53 è inserito il
seguente:
omissis
1. La
disposizione contenuta nel comma 1 dell’articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei
magistrati amministrativi di cui alla legge 27
aprile 1982, n. 186, nonchè dei magistrati della Corte dei
conti.
1.
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, valutato in lire 470
milioni per l’anno 2000 ed in lire 17.540 milioni annue a decorrere dal 2001,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2000-2002, nell’ambito dell’unità previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 470 milioni per l’anno 2000,
l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 15.800 milioni per gli anni 2001 e
2002, l’accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica; quanto a lire 31 milioni ed a lire 1.740 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2001 e 2002, l’accantonamento relativo al
Ministero della giustizia; quanto a lire 639 milioni per l’anno 2001
l’accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione;
quanto a lire 1.070 milioni per l’anno 2001 l’accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
2. Il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.