Legge 27 aprile 1982, n. 186. Ordinamento
della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario
del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale 29 aprile 1982, n. 117 suppl. ord.
1. Il Consiglio di Stato e' composto dal presidente del
Consiglio di Stato, da presidenti di sezione e da consiglieri di Stato, secondo
la tabella A allegata alla presente legge.
2. Il Consiglio di Stato si divide in sei sezioni: le
prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali.[1]
3. Ciascuna sezione consultiva e' composta da due
presidenti, di cui uno titolare, e da almeno nove consiglieri; ciascuna sezione
giurisdizionale e' composta da due presidenti, di cui uno titolare, e da almeno
dodici consiglieri.
4. Per le sezioni consultive del Consiglio di Stato le
deliberazioni sono valide se adottate con la presenza di almeno quattro
consiglieri; le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato pronunciano con
l'intervento di uno dei presidenti e di quattro consiglieri.
1. Il presidente del Consiglio di Stato all'inizio di ogni
anno, stabilisce la composizione delle sezioni consultive e delle sezioni
giurisdizionali sulla base dei criteri fissati dal consiglio di presidenza
anche per consentire l'avvicendamento dei magistrati fra le sezioni consultive
e le sezioni giurisdizionali, nonche' l'avvicendamento nell'ambito delle
sezioni consultive e delle sezioni giurisdizionali.
2. I presidenti delle sezioni giurisdizionali determinano,
all'inizio di ogni anno, il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni
trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, sulla base dei criteri
fissati dal consiglio di presidenza.
3. Qualora manchi in una
sezione consultiva o in una sezione giurisdizionale il numero dei consiglieri
necessario per deliberare, il presidente del Consiglio di Stato provvede alla
supplenza con consiglieri appartenenti rispettivamente ad altre sezioni
consultive o giurisdizionali.
1.
L'adunanza generale del Consiglio di Stato e' convocata dal presidente del
Consiglio di Stato, che la presiede[2],
ed e' composta da tutti i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato.
2. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario
generale del Consiglio di Stato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal
consigliere di Stato meno anziano nella qualifica fra i presenti.
1.
L’ufficio del segretariato generale è composto dal segretario generale nonchè,
con competenza per i rispettivi istituti, dal segretario delegato per il Consiglio
di Stato e dal segretario delegato per i tribunali amministrativi regionali.
2. Il segretario generale e i segretari delegati assistono
il presidente del Consiglio di Stato nell’esercizio delle sue funzioni e
svolgono, ciascuno per le proprie competenze, gli altri compiti previsti dalle
norme vigenti per il segretario generale del Consiglio
di Stato.
3. L’incarico di segretario generale è conferito ad un
consigliere di Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di
presidenza.
4. Gli incarichi di segretario delegato sono conferiti dal
presidente del Consiglio di Stato, sentito il consiglio di presidenza,
rispettivamente ad un consigliere di Stato e ad un consigliere di tribunale
amministrativo regionale.
5. Gli incarichi, salvo provvedimento motivato di revoca,
cessano al compimento di cinque anni dal conferimento e non sono rinnovabili.
6. In caso di assenza o di impedimento, i segretari sono
sostituiti, con provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro
magistrato incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni.
7. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente
articolo si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
1.
L'adunanza plenaria e' presieduta dal presidente del Consiglio di Stato ed e'
composta da dodici magistrati del Consiglio di Stato scelti dal consiglio di
presidenza in ragione di quattro per ciascuna delle sezioni giurisdizionali.
2. Con le medesime modalità sono designati i membri
supplenti, in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro
consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale.
3. In caso di assenza e di impedimento, il presidente del
Consiglio di Stato e' sostituito dal Presidente di sezione giurisdizionale più
anziano nella qualifica; gli altri componenti dell'adunanza plenaria, in caso
di assenza o di impedimento, sono sostituiti dal magistrato più anziano nella
qualifica della rispettiva sezione.
1. I tribunali amministrativi regionali sono composti da:
presidenti di tribunale, consiglieri, primi referendari e referendari, secondo
la tabella A
allegata alla presente legge.
2. Ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale
possono essere conferite le funzioni di Presidente di sezione secondo quanto
previsto al successivo comma quinto.
3. I tribunali amministrativi regionali possono essere
divisi in più sezioni, ciascuna composta da non meno di cinque magistrati.
4. Per l'istituzione di nuove sezioni staccate, in
aggiunta a quelle previste dall'articolo
1, commi terzo, quarto e quinto, della legge
6 dicembre 1971, n. 1034, si provvede
mediante legge.
5. Nei tribunali divisi in sezioni, il Presidente del
tribunale presiede la prima sezione; le altre sezioni, ivi comprese quelle
staccate, sono presiedute da un consigliere di tribunale amministrativo
regionale, al quale le funzioni di presidente di sezione sono conferite, con il
suo consenso, dal consiglio di presidenza, tenuto conto anche dell'ordine
risultante dal ruolo di anzianità. Tali funzioni cessano con il trasferimento
ad altra sede o a domanda. Le sezioni istituite nel tribunale amministrativo
regionale del Lazio sono presiedute da presidenti di tribunale amministrativo
regionale.
6. I tribunali amministrativi regionali e le sezioni
pronunciano con l'intervento del presidente e di due componenti.
7. Il presidente del tribunale amministrativo regionale,
all'inizio di ogni anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio
di ogni trimestre, la composizione dei collegi giudicanti, in base ai criteri
di massima stabiliti dal consiglio di presidenza.
8. Nei tribunali amministrativi regionali divisi in
sezioni, il presidente del tribunale, all'inizio di ogni anno, stabilisce la composizione
di ciascuna sezione in base a criteri fissati dal consiglio di presidenza per
assicurare l'avvicendamento dei magistrati tra le sezioni stesse.
9. Il presidente di ciascuna sezione, all'inizio di ogni
anno, stabilisce il calendario delle udienze e, all'inizio di ogni trimestre,
la composizione dei collegi giudicanti in base ai criteri di massima stabiliti
dal consiglio di presidenza.
10. In caso di assenza o di impedimento di magistrati, si
applica l'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 aprile 1973, n. 214.
11. In caso di assenza o di impedimento
del presidente del tribunale amministrativo regionale o del presidente della
sezione del tribunale amministrativo regionale, ovvero in caso di vacanza
temporanea, le funzioni di presidente sono esercitate dal magistrato che
ricopre la più elevata qualifica e, in caso di parità, dal più anziano nella
qualifica.
1. In
attesa del generale riordino dell’ordinamento della giustizia amministrativa
sulla base della unicità di accesso e di carriera, con esclusione di
automatismi collegati all’anzianità di servizio, il consiglio di presidenza è
costituito con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri. Esso ha sede in Roma, presso il
Consiglio di Stato, ed è composto:
a) dal presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
b) da quattro magistrati in servizio presso il Consiglio
di Stato;
c) da sei magistrati in servizio presso i tribunali
amministrativi regionali;
d) da quattro cittadini eletti, due
dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta
dei rispettivi componenti, tra i professori ordinari di università in materie
giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale;
e) da due magistrati in servizio presso il Consiglio di
Stato con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera b);
f) da due magistrati in servizio presso i tribunali
amministrativi regionali, con funzioni di supplenti dei componenti di cui alla lettera c).[5]
2. All’elezione dei componenti di cui alle lettere b) ed e) del
comma 1,
nonché di quelli di cui alle lettere c) e f) del medesimo comma, partecipano,
rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato e presso
i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di categoria, con voto
personale, segreto e diretto.[6]
3. I componenti elettivi durano in carica quattro anni e
non sono immediatamente rieleggibili.[7]
4. I membri eletti che nel corso del quadriennio perdono i
requisiti di eleggibilità o si dimettono, o cessano per qualsiasi causa dal
servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai tribunali amministrativi
regionali o viceversa, sono sostituiti, per il restante periodo, dai magistrati
appartenenti al corrispondente gruppo elettorale che seguono gli eletti per il
numero dei suffragi ottenuti.[8]
5. I componenti di cui al comma 1, lettera
d),
non possono esercitare alcuna attività suscettibile di interferire con le
funzioni del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali. Ad
essi si applica il disposto dell’articolo
12 della legge 13 aprile 1988, n. 117[9].[10]
6. I membri supplenti partecipano alle sedute del
consiglio di presidenza in caso di assenza o impedimento dei componenti
effettivi.[11]
7. Il vice presidente, eletto dal consiglio tra i
componenti di cui al comma 1,
lettera d), sostituisce il presidente ove questi sia assente o
impedito.[12]
8. In caso di parità prevale il voto del presidente».[13]
1. Non sono eleggibili al consiglio di presidenza i
magistrati che, al momento della indizione delle elezioni, non esercitino
funzioni istituzionali.
2. Non possono essere eletti componenti del consiglio di
presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i magistrati ai quali sia stata
inflitta, a seguito di giudizio disciplinare, una sanzione più grave
dell'ammonimento.
3. Sono tuttavia eleggibili, ed hanno altresì diritto al
voto, i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo
provvedimento siano trascorsi almeno tre anni e non sia intervenuta altra
sanzione disciplinare.
1. Per l'elezione dei componenti elettivi del consiglio di
presidenza e' istituito presso il Consiglio di Stato l'ufficio elettorale
nominato dal presidente del Consiglio di Stato e composto da un presidente di
sezione del consiglio stesso o da un presidente di tribunale amministrativo
regionale, che lo presiede, nonché dai due consiglieri più anziani nella
qualifica in servizio presso il Consiglio di Stato.
2. Le elezioni hanno luogo entro tre mesi dallo scadere
del precedente consiglio e sono indette con decreto del presidente del
Consiglio di Stato, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale almeno trenta
giorni prima della data stabilita. esse si svolgono in un giorno festivo dalle
ore 9 alle ore 21.
3. Ciascun elettore può votare per un numero di componenti
non superiore a quello da eleggere meno uno, oltre ai componenti supplenti; i
voti eventualmente espressi oltre tale numero sono nulli.
4. Le schede - distinte per ciascun gruppo elettorale devono
essere preventivamente controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, e
devono essere riconsegnate chiuse dall'elettore.
5. Ultimate le votazioni, l'ufficio elettorale procede
immediatamente allo spoglio delle schede e proclama eletti i magistrati che
nell'ambito di ciascun gruppo elettorale hanno riportato il maggior numero di
voti. a parità di voti, e' eletto il piu' anziano di eta'.
1. L'ufficio elettorale decide a maggioranza sulle
contestazioni sorte durante le operazioni di voto, nonché su quelle relative
alla validità delle schede, dandone atto nel verbale delle operazioni
elettorali.
2. I reclami relativi alla eleggibilità e alle operazioni
elettorali vanno indirizzati al consiglio di presidenza e debbono pervenire
alla segreteria di quest'ultimo entro il quindicesimo giorno successivo alla
proclamazione dei risultati. essi non hanno effetto sospensivo.
3. Il consiglio di presidenza decide sui reclami nella sua
prima adunanza.
1. Il consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile
il funzionamento, e' sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data
di scioglimento.
1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di
presidenza e' necessaria la presenza di almeno nove componenti.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza e a voto
palese; in caso di parità, prevale il voto del presidente.
3. Il consiglio delibera a scrutinio segreto sui
provvedimenti riguardanti persone e lo stato giuridico dei magistrati. Delibera
altresì a scrutinio segreto su richiesta di almeno quattro componenti presenti.
4. Il consiglio di presidenza e' convocato dal presidente
o, in sua assenza, dal vice presidente, anche su richiesta di almeno un terzo
dei suoi componenti.
1. Il
consiglio di presidenza:
1)
verifica i titoli di
ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti
alle elezioni;
2)
disciplina con regolamento
interno il funzionamento del consiglio;
3)
formula proposte per l'adeguamento
e lo ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti dei
tribunali amministrativi regionali;
4)
predispone elementi per la
redazione della relazione del presidente del Consiglio dei ministri di cui al
successivo articolo 31;
5)
stabilisce i criteri di
massima per la ripartizione degli affari consultivi e dei ricorsi
rispettivamente tra le sezioni consultive e tra quelle giurisdizionali del
Consiglio di Stato;
6)
stabilisce i criteri di
massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito dei tribunali divisi in
sezioni.
6-bis determina i criteri e le modalità per la fissazione
dei carichi di lavoro dei magistrati.[14]
1)
sulle assunzioni,
assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti, promozioni, conferimento di
uffici direttivi e su ogni altro provvedimento riguardante lo stato giuridico dei magistrati;
2)
sui provvedimenti
disciplinari riguardanti i magistrati;
3)
sul conferimento ai
magistrati stessi di incarichi estranei alle loro funzioni, in modo da
assicurare un'equa ripartizione sia degli incarichi, sia dei relativi compensi;
4) sulle piante organiche del personale di magistratura dei
tribunali amministrativi regionali e sulla eventuale divisione in sezioni dei
tribunali stessi;
5) sulla dispensa, in casi eccezionali e per motivate
ragioni, dalla osservanza dell'obbligo di cui al successivo articolo
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, sempre che la assegnazione di sede non sia avvenuta a domanda;
6) sulle piante organiche del personale di segreteria ed
ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali,
sentito il consiglio di amministrazione;
7) sui criteri per la formazione delle commissioni speciali;
8) sul collocamento fuori ruolo;
9)
su ogni altra materia ad
esso attribuita dalla legge.
3. I provvedimenti riguardanti lo stato giuridico dei
magistrati sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta del presidente del Consiglio dei ministri. I provvedimenti di cui ai
numeri 3, 5 e 7 sono adottati con decreto del presidente del
Consiglio di Stato; quelli di cui ai numeri 6 e 8 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
quelli di cui al n. 4,
nonché quelli di cui all'articolo
20, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
presidente del Consiglio dei ministri.
4. Ai magistrati di cui alla
presente legge si applica l'articolo 5 del
testo unico
26 giugno 1924, n. 1054 .
Il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale e' richiesto dal
consiglio di presidenza.
5. Il
consiglio di presidenza può disporre ispezioni sui servizi di segreteria del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, affidandone
l'incarico ad uno dei suoi componenti.
1. I
magistrati di cui alla presente legge si distinguono in:
1) presidente del Consiglio di Stato;
2)
presidenti di sezione del
Consiglio di Stato; presidenti di tribunale amministrativo regionale;
4)
consiglieri di tribunale
amministrativo regionale, primi referendari e referendari.
1. Sono magistrati con funzioni direttive quelli di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.
2. I magistrati di cui al n. 2 dell'articolo precedente esercitano le
loro funzioni presso il Consiglio di Stato o presso i tribunali amministrativi
regionali.
3. I magistrati di cui al n. 3 dell'articolo precedente esercitano
funzioni giurisdizionali o consultive presso il Consiglio di Stato.
4. I magistrati di cui al n. 4 dell'articolo precedente esercitano
funzioni giurisdizionali presso i tribunali amministrativi regionali.
5. I consiglieri di tribunale amministrativo regionale
esercitano, altresì, le funzioni di presidente delle sezioni staccate e di
quelle previste dall'articolo
6, secondo e quinto
comma, della presente legge.
1. I posti di referendario del ruolo dei magistrati
amministrativi sono conferiti in base a pubblico concorso per titoli ed esami,
al quale possono partecipare gli appartenenti alle categorie indicate nel primo
comma dell'articolo
14 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034,
che non abbiano superato il quarantacinquesimo anno di età.
2. Il concorso e' disciplinato dall'articolo 14
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , e dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 aprile
1973, n. 214.
3. La commissione esaminatrice e'
nominata con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentito il
consiglio di presidenza, ed e' composta da un presidente di sezione del Consiglio
di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un consigliere di Stato,
da un consigliere di tribunale amministrativo regionale e da due professori
universitari ordinari di materie giuridiche.
4. Le
funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dirigente del ruolo del
personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.
1. Le qualifiche di consigliere di tribunale
amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario sono rese
cumulative in un'unica dotazione organica.
2. I referendari, al compimento di quattro anni di
anzianità nella qualifica, conseguono la nomina a primo referendario, previo
giudizio di non demerito espresso dal consiglio di presidenza e secondo
l'ordine di precedenza risultante dal ruolo di anzianità.
3. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La nomina produce effetti giuridici ed economici dal
giorno in cui il magistrato ha maturato l’anzianità prescritta.
1. I primi referendari, al compimento di quattro anni di
anzianità' nella qualifica, conseguono la nomina a consigliere di tribunale
amministrativo regionale.
2. La nomina ha luogo previo giudizio di non demerito
espresso dal consiglio di presidenza, e secondo l'ordine di precedenza
risultante dal ruolo di anzianità.
3. Alla nomina si provvede con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. La nomina produce effetti giuridici ed economici dal
giorno in cui il magistrato ha maturato l’anzianità prescritta.
1. I
posti che si rendono vacanti nella qualifica di consigliere di Stato sono
conferiti:
1) in
ragione della meta', ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale che
ne facciano domanda e che abbiano almeno quattro anni di effettivo servizio
nella qualifica. La nomina ha luogo previo giudizio favorevole espresso dal
consiglio di presidenza a maggioranza dei suoi
componenti, fermo restando il disposto di cui all'articolo 12, primo comma, su proposta di
una commissione formata dai componenti di cui al n. 2 dell'articolo
7
e, tra i componenti di cui al n. 4
dello stesso articolo, da quello avente qualifica più elevata o, a
parità di qualifica, maggiore anzianità, in base alla valutazione dell’attività
giurisdizionale svolta e dei titoli, anche di carattere scientifico, presentati
nonché' dell’anzianità di servizio. I magistrati dichiarati idonei sono nominati consiglieri di Stato, conservando, agli effetti del
quarto comma dell'articolo 21,
l’anzianità' maturata nella qualifica di consigliere di tribunale
amministrativo regionale;
2) in ragione di un quarto, a professori universitari
ordinari di materie giuridiche o ad avvocati che abbiano almeno quindici anni
di servizio professionale e siano iscritti negli albi speciali per le
giurisdizioni superiori, o a dirigenti generali od equiparati dei ministeri,
degli organi costituzionali e delle altre
amministrazioni pubbliche nonché a magistrati con qualifica non inferiore a
quella di magistrato di corte d'appello o equiparata. La nomina ha luogo con
decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
Ministri, previo parere del consiglio di presidenza espresso come al precedente
n. 1, contenente valutazioni di piena idoneità all'esercizio delle funzioni di
consigliere di Stato sulla base dell’attività e degli
studi giuridico-amministrativi compiuti e delle doti attitudinali e di
carattere;
3) in ragione di un quarto, mediante concorso pubblico per
titoli ed esami teorico-pratici, al quale possono partecipare i magistrati dei tribunali amministrativi regionali con almeno un anno
di anzianità, i magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di
anzianità, i magistrati della Corte dei conti, nonché gli avvocati dello Stato
con almeno un anno di anzianità, i funzionari della carriera direttiva del
senato della repubblica e della camera dei deputati con almeno quattro anni di
anzianità', nonché i funzionari delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, e degli enti pubblici, con qualifica dirigenziale,
appartenenti a carriere per l'accesso alle quali sia richiesta la laurea in
giurisprudenza. Il concorso e' indetto dal presidente del Consiglio di Stato
nei primi quindici giorni del mese di gennaio. I vincitori del concorso
conseguono la nomina con decorrenza dal 31 dicembre dell'anno precedente a
quello in cui e' indetto il concorso stesso.
2. Con regolamento approvato dal Consiglio dei Ministri,
sentito il consiglio di presidenza, saranno stabilite le norme di attuazione e
le modalità di svolgimento del concorso. nelle more dell'entrata in vigore del
nuovo regolamento, si continuano ad applicare gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento 21 aprile 1942,
n. 444.
1. I
posti vacanti, che non siano coperti mediante le quote previste dall'articolo 19,
possono essere portati in aumento alle altre categorie, previa proposta del
consiglio di presidenza, salvo riassorbimento negli anni successivi.
1. I consiglieri di Stato e i
consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento di otto anni
di anzianità nelle rispettive qualifiche, conseguono la nomina alle qualifiche
di cui al n. 2 del precedente articolo 14
nei limiti dei posti disponibili, previo giudizio di idoneità espresso dal
consiglio di presidenza sulla base di criteri predeterminati che tengano conto
in ogni caso dell'attitudine all'ufficio direttivo e della anzianità di
servizio.
2. Sul conferimento delle funzioni e sulla assegnazione
degli uffici di cui al comma precedente provvede il consiglio di presidenza con
il consenso degli interessati. Per i posti rimasti scoperti si provvede d'ufficio.
3. Limitatamente ai posti di presidente di sezione del
Consiglio di Stato la nomina e' riservata a coloro che hanno prestato servizio
per almeno due anni presso il Consiglio di Stato.
4. Limitatamente al conferimento della qualifica di
presidente di tribunale amministrativo regionale viene computata l’anzianità
maturata nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale.
5. La nomina a presidente di
sezione del Consiglio di Stato e quella a presidente di tribunale
amministrativo regionale comportano l’obbligo, per il nominato, di permanere
nella sede di assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, salvo il
caso di trasferimento d’ufficio disposto in applicazione delle norme in
materia. Per lo stesso periodo non è consentito il collocamento fuori ruolo del
magistrato. La nomina può non essere disposta nei confronti di magistrati il
cui periodo di permanenza in servizio, fino al collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età, sia inferiore a tre anni dalla data di conferimento
dell’incarico.[15]
6. I consiglieri di Stato e i
consiglieri di tribunale amministrativo regionale, al compimento dell’anzianità
di otto anni nella qualifica, conseguono il trattamento economico inerente alla
qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive superiori.
7. Nei confronti dei consiglieri di Stato in servizio alla
data di entrata in vigore della presente legge, resta fermo, ai fini della
nomina alle qualifiche direttive, l'ordine di collocamento in ruolo esistente,
anche in applicazione dell'articolo 50,
terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, alla data medesima. I consiglieri di
Stato, che non siano in possesso dell’anzianità prescritta dal primo comma,
sono valutati, indipendentemente dall’anzianità
predetta, prima dei consiglieri che li seguono nel ruolo.
8. I magistrati del Consiglio di Stato e i magistrati dei
tribunali amministrativi regionali possono rinunciare al turno di conferimento delle
funzioni direttive previste dal secondo comma del presente articolo; il
conferimento delle funzioni può essere disposto nei turni successivi, fermo il
limite dei posti disponibili, con il consenso degli interessati e con
collocamento in ruolo nella stessa posizione che avrebbero occupato in mancanza
di rinuncia.
1. Il
presidente del Consiglio di Stato e' nominato tra i magistrati che abbiano
effettivamente esercitato per almeno cinque anni funzioni direttive, con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
sentito il parere del consiglio di presidenza. [16]
2. In caso di vacanza del posto le funzioni del presidente
del Consiglio di Stato sono esercitate dal presidente di sezione del Consiglio
di Stato più anziano nella qualifica.
3. La nomina del presidente
del Consiglio di Stato ha luogo entro e non oltre trenta giorni dalla vacanza
del posto.
1. La
tabella A allegata alla
presente legge
sostituisce la tabella organica del personale di magistratura del Consiglio di
Stato, allegata alla legge
21 dicembre 1950, n. 1018, e modificata dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché quella di cui all'articolo
12, lettera c, della suddetta legge n. 1034.
2. Nel ruolo del personale di
magistratura sono collocati, secondo l'ordine seguente:
1)
nella qualifica di
presidente del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di Stato;
2)
nelle qualifiche di
presidente di sezione del Consiglio di Stato ed equiparate, i magistrati del
Consiglio di Stato con qualifica di presidente di sezione;
3)
nella qualifica di
consigliere di Stato, anche in soprannumero, i consiglieri, i primi referendari
e i referendari del Consiglio di Stato. i predetti primi referendari e
referendari sono nominati consiglieri di Stato a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge;
4)
nella qualifica di
consigliere di tribunale amministrativo regionale, i consiglieri di tribunale
amministrativo regionale;
5)
nelle qualifiche di primo
referendario e di referendario, i primi referendari e i referendari dei
tribunali amministrativi regionali.
3. I collocamenti in ruolo di cui al comma precedente sono effettuati sulla base dell'ordine di
iscrizione nei ruoli di provenienza e col riconoscimento delle anzianità di
carriera e di qualifica acquisite.
4. Ai magistrati dei tribunali amministrativi regionali
che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già conseguito
la qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale continua ad
applicarsi la disposizione di cui all’articolo
17 della legge 6 dicembre 1971,
n. 1034.
5. Salvo quanto previsto nel quarto comma del precedente
articolo 21
i primi referendari e i referendari dei tribunali amministrativi regionali in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge conservano
all'atto della nomina a consigliere di Stato l’anzianità acquisita nella
qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, nel limite di
cinque anni, fatta salva la valutazione degli effetti economici, e prendono
posto nel ruolo secondo la predetta anzianità.
6. Ai primi referendari, ai referendari del Consiglio di
Stato ed ai consiglieri di Stato in possesso di tale qualifica alla data
dell'entrata in vigore della presente legge, che sarebbero superati nel ruolo
dai primi referendari e dai referendari dei tribunali amministrativi regionali
per effetto dell'abbreviazione del periodo di anzianità prevista dagli articoli
17, 18 e 50 della presente legge, e' riconosciuta
l'anticipazione della data della nomina, ai soli effetti giuridici, sufficiente
e necessaria ad evitare il predetto superamento. In nessun caso, pero', i
referendari e i primi referendari del Consiglio di Stato, nominati consiglieri
ai sensi del secondo comma, n.
3, del presente articolo, possono conseguire la nomina alle
qualifiche direttive se non abbiano effettivamente svolto funzioni di istituto
per almeno otto anni complessivi. Tale anticipazione della nomina non comporta
il superamento in ruolo dei consiglieri di tribunale amministrativo regionale
in possesso di tale qualifica alla data di entrata in vigore della presente
legge.
7. Per i consiglieri di tribunale amministrativo regionale
pervenuti a tale qualifica a norma dell'articolo 16, secondo comma,
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 , la retrodatazione della nomina prevista dall'articolo 51, primo
comma, della presente legge non comporta
anteposizione in ruolo rispetto ai consiglieri di Stato che alla data di
entrata in vigore della presente legge godevano di una maggiore anzianità nella
qualifica. A tal fine la data della nomina di questi ultimi e' anticipata, ai
soli effetti giuridici, nella misura necessaria e sufficiente ad evitare che i
predetti consiglieri di tribunale amministrativo regionale li superino nel
ruolo.
1. I
magistrati amministrativi non possono essere dispensati o sospesi dal servizio
ne' destinati ad altra sede o funzione se non a seguito di deliberazione del
consiglio di presidenza, adottata o con il loro consenso o per i motivi
stabiliti dalla legge.
1. I trasferimenti d'ufficio possono essere disposti esclusivamente
nelle ipotesi e con i criteri stabiliti dalla legge.
2. Qualora un tribunale amministrativo regionale non possa
funzionare per mancanza del numero di magistrati necessari a formare il
collegio giudicante, il consiglio di presidenza provvede mediante invio in
missione, con il loro consenso, di magistrati che prestano servizio presso
altro tribunale. In difetto si provvede d'ufficio nell'ambito dei tribunali più
vicini, seguendo il criterio della minore anzianità nella qualifica.
3. I
magistrati di cui al precedente comma continuano a prestare servizio presso il
tribunale di provenienza ed hanno diritto per tutta la durata dell'incarico
alla indennità di missione intera.
1. I
magistrati amministrativi hanno l'obbligo di risiedere stabilmente in un comune
della regione ove ha sede l'ufficio presso il quale esercitano le loro
funzioni.
1. Si applicano
ai magistrati amministrativi le disposizioni previste per i magistrati ordinari
in materia di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
1. Ai
magistrati amministrativi si applicano, anche per quanto riguarda l'esercizio
di compiti diversi da quelli istituzionali e l'accettazione di incarichi di
qualsiasi specie, le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste per
i magistrati ordinari.
2. E' abrogato l'articolo 6 del regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054,
e successive modificazioni.
1. Il
collocamento fuori ruolo può essere disposto soltanto per i magistrati che
abbiano svolto funzioni di istituto per almeno quattro anni.
2. Fermo restando il disposto di cui al quinto comma dell'articolo 2 della
legge 21 dicembre 1950, n. 1018, la permanenza
fuori ruolo non può avere durata superiore a tre anni consecutivi e non e'
consentito, dopo il triennio un nuovo collocamento fuori ruolo se non dopo due
anni di effettivo esercizio delle funzioni di istituto.
3. E' consentito il collocamento fuori ruolo solo per lo
svolgimento di funzioni giuridico-amministrative presso le amministrazioni
dello Stato, ovvero enti od organismi internazionali ai sensi della legge 27
luglio 1962, n. 1114[17].
4. In nessun caso e' consentito il collocamento fuori
ruolo di magistrati oltre le 20 unita'.
1. Si
applicano ai magistrati amministrativi le norme di legge previste per i
magistrati ordinari in materia di trattamento economico onnicomprensivo, di
prima sistemazione e di trasferimento, nonché di indennità di missione.
1. Il
presidente del Consiglio dei ministri esercita l'alta sorveglianza su tutti gli
uffici e su tutti i magistrati e riferisce annualmente al Parlamento con una
relazione sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi
conferiti a norma del terzo comma del precedente articolo
29.
2. Il presidente del Consiglio di Stato esercita la
vigilanza su tutti gli uffici e su tutti i magistrati.
3. I magistrati con funzioni direttive esercitano la
vigilanza sugli uffici cui sono preposti e sui magistrati che ne fanno parte.
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge
si applicano ai magistrati le norme previste per i magistrati ordinari in
materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento.
1. Il procedimento disciplinare e' promosso dal presidente
del Consiglio dei ministri o dal presidente del Consiglio di Stato.
2. Il consiglio di presidenza, nel termine di 10 giorni
dal ricevimento della richiesta di apertura di procedimento disciplinare,
affida ad una commissione, composta da tre dei suoi componenti, l'incarico di
procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro 30 giorni.
3. Sulla base delle risultanze emerse, il consiglio di
presidenza provvede a contestare i fatti al magistrato con invito a presentare
entro 30 giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, ove non ritenga
di archiviare gli atti, incarica la commissione prevista dal secondo comma di
procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro 90 giorni con
deposito dei relativi atti presso la segreteria del consiglio di presidenza. Di
tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'interessato.
1. Il
presidente del Consiglio di Stato, trascorso comunque il termine di cui
all'ultimo comma dell'articolo precedente, fissa la data della discussione
dinanzi al consiglio di presidenza con decreto da notificarsi almeno quaranta
giorni prima all'interessato, il quale può' prendere visione ed estrarre copia
degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della
discussione.
2.
Nella seduta fissata per la trattazione, il componente della commissione di cui
al secondo comma dell'articolo precedente, più anziano nella qualifica, svolge
la relazione. il magistrato inquisito ha per ultimo la parola ed ha facoltà di
farsi assistere da altro magistrato.
1. Per le esigenze di funzionamento del Consiglio di
Stato, del consiglio di amministrazione di cui al successivo articolo 38, della
segreteria del consiglio di presidenza di cui al precedente articolo 7 e dei tribunali amministrativi
regionali, i ruoli organici del personale dirigente, direttivo, di concetto,
esecutivo, di dattilografia, ausiliario e ausiliario tecnico sono stabiliti
dalle tabelle B, C, D, E, F, E G, allegate alla presente legge, in sostituzione
di quelle allegate al decreto del Presidente del Consiglio di ministri 4
febbraio 1971, e successive modificazioni, nonché al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.[18]
2. Le assegnazioni ed i trasferimenti di sede sono
disposti dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di
presidenza.
1. Per quanto non diversamente disposto dalla presente
legge, i ruoli e le attribuzioni del personale di segreteria ed ausiliario del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali restano stabiliti
dalla legge 10 aprile 1964, n. 193, dal decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e
successive modificazioni.
2. Il presidente del Consiglio di Stato ed i presidenti
dei tribunali amministrativi regionali provvedono, sentiti i rispettivi
segretari generali, ad assegnare il personale ai vari servizi e ad impartire le
istruzioni necessarie al loro funzionamento.
3. Possono, inoltre, con proprio decreto, affidare ad
impiegati del ruolo esecutivo il compito di notificare nelle forme di rito gli
avvisi di segreteria. tale incarico non da' titolo ad attribuzione di speciali
compensi salvo rimborso spese.
1. Il
direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato e i segretari generali dei
tribunali amministrativi regionali dirigono i servizi di segreteria,
rispettivamente, del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi
regionali. Essi promuovono i provvedimenti che reputano opportuni al buon
andamento dei rispettivi uffici.
2. Per ricoprire l'incarico di direttore capo di
segreteria del Consiglio di Stato e di segretario generale dei tribunali
amministrativi regionali con sezione staccata possono essere chiamati solo
funzionari dirigenti in possesso della qualifica di dirigente superiore.
3. In caso di assenza o impedimento dell'impiegato con
qualifica di dirigente, o in caso di vacanza temporanea del posto, le funzioni
di segretario generale dei tribunali amministrativi regionali sono esercitate
dall'impiegato presente nell'ufficio che ricopre la più elevata qualifica e, in
caso di parità, che abbia maggiore anzianità nella qualifica stessa.
4. Al direttore capo di segreteria del Consiglio di Stato
sono inoltre affidate le funzioni di capo del personale previste dall'articolo
10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.[19]
1. Il consiglio di
amministrazione per il personale, di cui al presente titolo, e' presieduto da
un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale
amministrativo regionale ed e' composto dal segretario generale del Consiglio
di Stato, da tre consiglieri di Stato, da tre consiglieri di tribunale
amministrativo regionale designati dal consiglio di presidenza, dal direttore
capo di segreteria del Consiglio di Stato e da quattro rappresentanti eletti
dal personale con le modalità previste dal regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive
modificazioni.
2. Il consiglio di amministrazione e' nominato ogni due
anni con decreto del presidente del Consiglio di Stato.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di
segreteria, in servizio presso il Consiglio di Stato.
4. Agli uffici di segreteria del consiglio di presidenza e
del consiglio di amministrazione e' addetto il personale di cui alle annesse
tabelle, nei limiti ivi stabiliti.
1. La commissione di disciplina e' costituita all'inizio
di ogni biennio con decreto del presidente del Consiglio di Stato, sentito il
consiglio di amministrazione.
2. La commissione e' composta da un presidente di sezione
del Consiglio di Stato o da un presidente di tribunale amministrativo regionale
e da due primi dirigenti del ruolo del personale di segreteria di cui uno in
servizio presso i tribunali amministrativi regionali.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
del ruolo direttivo con profilo professionale non inferiore a direttore di
segreteria.
1. Il
personale appartenente ai ruoli del Consiglio di Stato ed il personale in
servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in vigore della
presente legge e' inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 35.
2. I
dipendenti che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino
servizio, a qualsiasi titolo, da almeno sei mesi presso i tribunali
amministrativi regionali possono chiedere di essere inquadrati nei ruoli
previsti dall'articolo 35.
3. Il
personale in servizio da almeno quattro anni presso la presidenza del Consiglio
dei Ministri, addetto alla trattazione di affari relativi al funzionamento dei
tribunali amministrativi regionali, può chiedere, con le modalità stabilite dal
presente articolo, di essere inquadrato nei ruoli organici previsti dall'articolo 35. si
applicano al personale cosi' inquadrato le disposizioni di cui al titolo III, capo II e al titolo IV, capo
II,
della presente legge.
4. Per
gli inquadramenti di cui ai commi precedenti si applicano i criteri previsti
dal successivo articolo 42.
5. La domanda di inquadramento deve essere presentata,
entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, al presidente del tribunale, che la trasmette alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, corredata di una relazione sull’attività
svolta dal richiedente, dello stato di servizio rilasciato dall'amministrazione
di provenienza e di ogni altro documento utile ai fini dell'inquadramento.
1. All'inquadramento
di cui all'articolo
precedente provvede una commissione nominata dal
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del Consiglio di
Stato.
2. La
commissione e' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da
un presidente di tribunale amministrativo regionale, che la presiede, da due
consiglieri di Stato, da due consiglieri di tribunale amministrativo regionale
e da due impiegati in servizio presso il Consiglio di Stato con qualifica non
inferiore a primo dirigente.
3. Le
funzioni di segretario sono svolte da un impiegato in servizio presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, con profilo professionale non inferiore
a direttore di segreteria o equiparato.
1. La
commissione, acquisiti i fascicoli dei dipendenti, unitamente alle domande ed
alle relazioni indicate dall'articolo
40, compie le operazioni di inquadramento in base ai seguenti
criteri:
1.
determina la qualifica
funzionale e il ruolo di inquadramento, tenendo conto della corrispondente
posizione formale acquisita da ciascun dipendente nell'amministrazione di
provenienza;
2.
determina l’anzianità
complessiva di ciascun dipendente, computando il servizio svolto presso il
tribunale, quello reso presso l'amministrazione di provenienza e quello reso
presso altri enti ed uffici nell'ambito di un rapporto di pubblico impiego
valutando:
a)
per intero, l’anzianità
maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica funzionale di
inquadramento;
b)
per meta', e per non più di
quattro anni, quella maturata in qualifiche corrispondenti alla qualifica
funzionale immediatamente inferiore;
3. stabilisce la posizione che lo stesso dipendente avrebbe
conseguito con la predetta anzianità in relazione ai tempi ordinari di
permanenza nei vari profili professionali nello stesso ruolo, previsti dalle
norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato;
4.
computa, agli effetti del
calcolo, l’anzianità ad anni e le frazioni superiori a sei mesi come anno
intero;
5.
attribuisce tre aumenti
periodici non riassorbibili.
2. Il
personale non di ruolo e' collocato nel profilo professionale iniziale del
ruolo corrispondente alla posizione acquisita nell'amministrazione di
provenienza, conservando a tutti gli effetti l’anzianità in essa maturata.
3.
L’inquadramento disciplinato nel presente articolo e' disposto, ove occorra,
anche in soprannumero nei profili professionali dei ruoli previsti nelle
tabelle allegate alla presente legge.
4. I
posti in soprannumero previsti dal presente articolo sono riassorbiti con le
prime corrispondenti vacanze successive alla data di entrata in vigore della
presente legge.
1. Il
personale che abbia conseguito la nomina a dirigente presso una amministrazione
dello Stato, compresa quella di segretario comunale generale di prima o di
seconda classe, e' inquadrato nel ruolo del personale dirigente, di cui alla
tabella b allegata alla presente legge.
2. Il
personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui all'articolo 60 del
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, viene
inquadrato nella qualifica di primo dirigente, nei limiti dei posti disponibili
dopo l'applicazione del comma precedente.
1. Il
personale che al momento dell'entrata in vigore della presente legge svolge le
funzioni di segretario generale del tribunale amministrativo regionale o di
direttore di segreteria di sezione di tribunale amministrativo regionale o di
incaricato della direzione dell’ufficio che tratta gli affari relativi al
funzionamento dei tribunali amministrativi regionali può chiedere, con le
modalità indicate nell'articolo 40 , di essere inquadrato anche in
soprannumero nel profilo professionale di direttore capo aggiunto di segreteria
all'ultima classe di stipendio e continua a svolgere le funzioni di cui e'
incaricato.
2. Il
personale inquadrato a norma del precedente comma può, inoltre, conseguire la
qualifica di primo dirigente mediante superamento di apposito concorso per
titoli, integrato da esame-colloquio, al quale potranno partecipare i
dipendenti che abbiano complessivamente almeno dieci anni di effettivo servizio
nel ruolo direttivo, ivi compreso il servizio prestato presso gli uffici di cui
al primo e al settimo comma del presente articolo, il quale va valutato ad ogni
effetto di legge come proprio di detto ruolo.
3. Ai
fini del raggiungimento di detta anzianità si valuta per intero il servizio
prestato nel ruolo direttivo e per meta' quello prestato nel ruolo di concetto.
4. Le
materie sulle quali verterà l'esame-colloquio saranno indicate nei relativi
bandi di concorso.
5. Il
primo concorso sarà bandito entro il termine massimo di tre mesi dall'entrata
in vigore della presente legge.
6. La
commissione giudicatrice e' nominata con le modalità di cui all'articolo 41.
7. I benefici previsti dal presente articolo si applicano
anche al personale in servizio presso il Consiglio di Stato che alla data di
entrata in vigore della presente legge dirige il servizio di segreteria di
ciascuna sezione o di ufficio equiparato del Consiglio di Stato oppure riveste
il profilo professionale di direttore di segreteria con almeno quattro anni di
anzianità nella qualifica.
8. Il
conseguimento della qualifica di primo dirigente disciplinato nel presente
articolo può aver luogo sino alla concorrenza della dotazione organica
stabilita nella tabella b.
9. Nei
tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, per la
copertura dei posti in organico che rimarranno scoperti nella carriera
dirigenziale a seguito della applicazione delle norme di cui ai commi secondo e
settimo del presente articolo, si applica la disciplina prevista dalla legge 30
settembre 1978, n. 583 .
1.
L'inquadramento e' disposto sulla base degli atti trasmessi dalla commissione
con decreto del presidente del Consiglio dei ministri ed ha effetto economico
dalla data di entrata in vigore della presente legge ed effetto giuridico
dall'1 gennaio 1978.
2. Il
personale e' iscritto nel ruolo secondo la qualifica funzionale attribuita in
sede di inquadramento. nell'ambito della stessa qualifica funzionale, la
iscrizione e' effettuata secondo l'ordine di anzianità riconosciuto in sede di
inquadramento. in caso di parità prevale il criterio della maggiore anzianità
di età.
3. I
dipendenti inquadrati ai sensi delle norme precedenti sono dispensati dal
sostenere il periodo di prova.
1.
Nella prima applicazione della presente legge il personale di ruolo
appartenente ad amministrazioni dello Stato, esclusi i dirigenti, può chiedere,
con le modalità previste dall'articolo
40 di essere inquadrato nella qualifica funzionale del profilo
professionale corrispondente alle mansioni esercitate qualora tale qualifica
sia superiore a quella spettante gli ai sensi del primo comma dell'articolo 4
della legge 11 luglio 1980, n. 312 , se:
a)
sia in possesso del titolo
di studio necessario per l'accesso a tale qualifica ovvero sia in possesso del
requisito stabilito dall'articolo 16, secondo comma, o dall'articolo 21 o
dall'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970,
n. 1077;
b)
abbia lodevolmente
esercitato presso il Consiglio di Stato ovvero presso i tribunali
amministrativi regionali, o presso l'ufficio che tratta gli affari relativi al
funzionamento dei tribunali amministrativi regionali, per almeno un anno,
mansioni proprie della qualifica superiore.
2. Lo
stesso inquadramento può essere richiesto, previo superamento di apposito
esame-colloquio, dal personale che sia in possesso di uno soltanto dei
requisiti di cui ai numeri 1 e 2.
3.
L'esame e' sostenuto presso la commissione di cui all'articolo 41 . per i programmi di esame si
applicano le norme in vigore per il personale del Consiglio di Stato.
4. Il
personale proveniente dagli enti locali può chiedere l'inquadramento nella
qualifica superiore come previsto nel primo e nel secondo comma del presente
articolo, qualora non abbia già usufruito di analogo beneficio presso l'ente di
provenienza.
5.
L'inquadramento disciplinato nel presente articolo e' disposto con i criteri
stabiliti dal terzo e
quarto comma dell'articolo 42 della presente legge.
6. Il
personale di cui al presente articolo prende posto nelle rispettive qualifiche
dopo il personale di ruolo inquadrato ai sensi dei precedenti articoli e senza
pregiudizio di esso.
1. Al
personale in servizio presso il Consiglio di Stato alla data di entrata in
vigore della presente legge si applicano le norme degli articoli 42 e seguenti. la domanda deve essere
presentata nel termine previsto dall'articolo 40 ultimo comma, al presidente del
Consiglio di Stato, che la trasmette alla presidenza del Consiglio dei Ministri
corredata di una relazione sull’attività svolta dal richiedente, dello stato di
servizio e di ogni altro documento utile.
2. Il
personale inquadrato ai sensi del
primo comma dell'articolo 40 non può essere assegnato in servizio ai
tribunali amministrativi regionali se non in base a domanda.
3. I
funzionari dirigenti del Consiglio di Stato sono inquadrati ad ogni effetto
dalla data del conseguimento della qualifica.
1. Effettuati gli inquadramenti ed i passaggi di ruolo
previsti dagli articoli 40,
43, 44 e 46, si provvede alla
copertura dei posti rimasti scoperti mediante personale appartenente ai ruoli
speciali degli impiegati ed operai dello Stato, previsti dall'articolo
24-quinquies della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
2. Successivamente alla applicazione di quanto disposto
dal comma precedente, la presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del
presidente del Consiglio di Stato, provvede a bandire pubblici concorsi per
esami al profilo professionale iniziale di ciascun ruolo per il numero di posti
rimasti disponibili nello stesso profilo professionale.
1. Per lo stato giuridico ed il trattamento economico del
personale di cui al presente titolo, si applicano, per quanto non diversamente
disposto, le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
sono soppressi i consigli di presidenza del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali, rispettivamente previsti dall'articolo 35
del regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, e dall'articolo 49
della legge 6 dicembre 1971, n.
1034.
2. Entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente del
Consiglio di Stato indice la prima elezione del consiglio di presidenza di cui
al precedente articolo 7
. I reclami relativi alla predetta operazione elettorale sono decisi in via
definitiva dall'ufficio elettorale.
3. Entro
90 giorni dal suo insediamento il consiglio di presidenza provvede ad adeguare
alle disposizioni della presente legge la composizione delle sezioni del
Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.
4. Nulla e' innovato per quanto concerne la composizione
organica, secondo le vigenti disposizioni, del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana.
5. I
consiglieri di Stato che, non avendo conseguito la nomina a presidente di
sezione o qualifiche equiparate, cessano dal presiedere un tribunale
amministrativo regionale sono destinati al Consiglio di Stato, anche in
soprannumero rispetto ai posti indicati nella tabella a allegata alla presente
legge.
6. I
presidenti di sezione del Consiglio di Stato che alla data di entrata in vigore
della presente legge esercitano o hanno esercitato le funzioni di presidente
presso un tribunale amministrativo regionale, possono, conservando la posizione
di stato, essere destinati o mantenuti, con il loro consenso, nella funzione
stessa. alla cessazione da tale funzione sono destinati al Consiglio di Stato
con l'applicazione della disposizione di cui al comma precedente.
7.
Fermo restando lo ordine di ruolo risultante dal precedente articolo 23.
8.
Nella prima attuazione della presente legge e comunque per un periodo non
superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della stessa, le anzianità
stabilite negli articoli 17,
18 e 19, n. 1,
limitatamente ai posti di organico effettivamente vacanti, sono ridotte alla
meta'.
9. I
consiglieri di tribunali amministrativi regionali, trasferiti nel ruolo dei
consiglieri di Stato ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
possono, a domanda, da presentarsi nel termine perentorio di tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, riassumere la qualifica di
consigliere di tribunale amministrativo regionale.
10. I
predetti magistrati vanno ad occupare la posizione di ruolo che avrebbero avuto
nella qualifica di consigliere di tribunale amministrativo regionale, se non
fossero stati trasferiti nel ruolo dei consiglieri di Stato.
11. I
posti di consiglieri di Stato, conseguentemente resisi vacanti, sono riservati
ai consiglieri di tribunale amministrativo regionale.
1. Per
coloro che hanno già maturato le anzianità previste dagli articoli 17, 18 e 21, le relative nomine sono conferite, agli
effetti giuridici, al compimento di dette anzianità e, agli effetti economici,
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le
nomine agli uffici direttivi superiori conseguite anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge sono retrodatate, ai soli effetti
giuridici, al compimento della anzianità prevista dal precedente articolo 21. resta
comunque ferma, ad ogni effetto, la collocazione nel ruolo di anzianità alla
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Ai
fini dell'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive
modificazioni ed integrazioni, l'attribuzione del trattamento inerente alla
qualifica di magistrato di cassazione con funzioni direttive equivale al pieno
possesso di tale qualifica.
1. Per
un periodo di tre anni dalla entrata in vigore della presente legge sono estese
al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi regionali le disposizioni
relative alla assunzione temporanea di personale a norma del decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, da destinare esclusivamente
a mansioni di dattilografia.
2.
All'assunzione provvedono, nei limiti dei posti vacanti presso il Consiglio di
Stato ed i singoli tribunali amministrativi regionali, i rispettivi presidenti.
3. Il
personale in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, che non
abbia presentato la domanda di inquadramento prevista dal precedente articolo
40, e' gradualmente restituito alla amministrazione o ente di provenienza in
relazione alle esigenze di servizio e, comunque, non oltre il termine di due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Nei
confronti del personale che gode di un trattamento economico superiore rispetto
a quello risultante dopo l'inquadramento, si applica il disposto di cui
all'articolo 12, commi terzo e quarto, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, e successive modificazioni.
5. Le
norme e i benefici della presente legge si applicano anche agli impiegati di
cui ai precedenti articoli
35 e seguenti in servizio alla data dell'1 gennaio 1980 e collocati
a riposo anteriormente alla entrata in vigore della
legge medesima.
6. Gli
impiegati inquadrati ai sensi dei precedenti articoli nella carriera direttiva
e dirigenziale possono chiedere il riscatto degli anni di studio universitario.
7. Ai
soli fini dell'applicazione del disposto di cui al precedente articolo 44, l'effettivo
svolgimento delle funzioni di cui al primo ed al settimo comma del medesimo articolo per un
periodo non inferiore a quattro anni equivale per gli interessati al pieno
possesso di tali funzioni al momento della entrata in vigore della presente
legge.
1. Gli impegni e gli ordini di spesa relativi ai tribunali
amministrativi regionali, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, nonché i
mandati di pagamento, sono emessi e firmati dai rispettivi presidenti.
1. A
decorrere dall’anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa provvede all’autonoma gestione delle spese relative al Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo
iscritto in apposita unità previsionale di base denominata “Consiglio di Stato
e tribunali amministrativi regionali“, nell’ambito del centro di responsabilità
“Tesoro“ dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il
rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.[21]
2. Il consiglio di presidenza della giustizia
amministrativa disciplina l’organizzazione, il funzionamento e la gestione
delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali».[22]
1. Ai
fini economici la presente legge ha effetto dal giorno della sua entrata in
vigore.
1. Le sentenze del Consiglio di Stato e dei tribunali
amministrativi regionali sono sottoscritte dal presidente e dall'estensore.
2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella
segreteria. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza, vi
appone la data e la firma ed entro 5 giorni ne da' comunicazione alle parti costituite.
3. Le sentenze debbono essere redatte non oltre il
quarantacinquesimo giorno da quello della decisione della causa. [24]
1.
L'ordinamento e la disciplina degli organi di giustizia amministrativa nella regione Trentino-Alto Adige sono
regolati dal titolo IX del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e relative norme di attuazione.
1.
L'onere derivante dalla attuazione della presente legge e' valutato in lire
13.000 milioni in ragione d'anno. alla spesa relativa all'anno 1982, valutata
in lire 7.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
2. Il
Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le
occorrenti variazioni di bilancio.
3. E'
abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge o con essa
incompatibile.
Tabella A[25]
Ruolo del personale di magistratura
|
Presidente del Consiglio di
Stato |
1 |
1 |
|
Presidenti di sezione del
Consiglio di Stato[26] |
18 |
37 |
|
Presidenti di Tribunale
amministrativo regionale |
22 |
|
|
Consiglieri di Stato |
82 |
72 |
|
Consiglieri di Tribunale
amministrativo regionale |
310+ 60 referendari
L.205/2000 |
|
|
Primi referendari |
||
|
Referendari |
||
Totale 493
ruolo del personale dirigente.[27]
Tabella C
ruolo del personale direttivo[28]
Tabella D
ruolo del personale di concetto[29]
Tabella E
ruolo del personale esecutivo[30]
Tabella F
ruolo del personale di dattilografia[31]
Tabella G
ruolo del personale ausiliario[32]
[1] V. l'art. 17,
comma 28, L. 127/1997, con il quale è
stata istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli
schemi di atti normativi
[3] Il precedente art. 4 è stato sostituito dall'attuale con l'art. 17, L. 205/2000.
Si riporta il precedente art. 4.
"Il
segretario generale del Consiglio di Stato assiste il presidente del Consiglio
di Stato nell'esercizio delle sue funzioni e svolge gli altri compiti previsti
dalla legge.
L'incarico di
segretario generale e' conferito ad un consigliere di Stato, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio
di Stato sentito il consiglio di presidenza.
L'incarico,
salvo provvedimento motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal
conferimento e non e' rinnovabile.
In caso di
assenza o di impedimento, il segretario generale e' sostituito, con
provvedimento del presidente del Consiglio di Stato, da altro magistrato
incaricato di esercitarne temporaneamente le funzioni."
[4] L'art. 18, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito il precedente art. 7 con l'attuale.
Si riporta il precedente:
" Il
consiglio di presidenza e' costituito con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Esso ha sede
in Roma presso il Consiglio di Stato ed e' composto:
1. dal
presidente del Consiglio di Stato, che lo presiede;
2. dai due
presidenti di sezione del Consiglio di Stato più anziani nella qualifica in
servizio presso il Consiglio di Stato;
3. da quattro
magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato;
4. da sei magistrati
in servizio presso i tribunali amministrativi regionali di cui almeno due con
qualifica non inferiore a consigliere di tribunale amministrativo regionale;
5. da due
magistrati in servizio presso il Consiglio di Stato con funzioni
6. di supplenti
dei componenti di cui al precedente n. 3;
7. da due
magistrati in servizio presso i tribunali amministrativi regionali, di cui
almeno uno con qualifica di consigliere, con funzioni di supplenti dei
componenti di cui al precedente n. 4.
All'elezione
dei componenti di cui ai numeri 3 e 5, nonché di quelli di cui ai numeri 4 e 6
partecipano, rispettivamente, i magistrati in servizio presso il Consiglio di
Stato e presso i tribunali amministrativi regionali, senza distinzione di
categoria, con voto personale, segreto e diretto.
I componenti
elettivi durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili.
I membri
eletti che nel corso del triennio perdono i requisiti di eleggibilità o cessano
per qualsiasi causa dal servizio oppure passano dal Consiglio di Stato ai
tribunali amministrativi regionali o viceversa, sono sostituiti, per il
restante periodo, dai magistrati appartenenti al corrispondente gruppo
elettorale che seguono gli eletti per il numero dei suffragi ottenuti.
I membri
supplenti partecipano alle sedute del consiglio di presidenza in caso di
assenza o impedimento dei componenti eletti effettivi. I membri di diritto di
cui al precedente n. 2 sono sostituiti, in caso di assenza o impedimento, dai
presidenti di sezione in servizio presso il Consiglio di Stato che seguono
nell'ordine di anzianità.
Le funzioni
di vicepresidente sono attribuite al componente con qualifica più elevata o, in
caso di parità, al più anziano nella qualifica tra i magistrati di cui al
precedente n. 2. il vicepresidente sostituisce il presidente ove questi sia
assente o impedito."
[5] L'art. 18, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito il precedente art. 7 con l'attuale.
[6] L'art. 18, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito il precedente art. 7 con l'attuale.
[7] L'art. 18, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito il precedente art. 7 con l'attuale.
[8] L'art. 18, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito il precedente art. 7 con l'attuale.
[9] Si riporta l'articolo richiamato:
"Art. 12. Stato giuridico ed economico dei
componenti non magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti.
1. Per lo stato giuridico dei componenti non
magistrati del consiglio di presidenza della Corte dei conti si osservano in
quanto applicabili le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1958, n. 195, e
successive modificazioni. Il trattamento economico di tali componenti è
stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, avuto riguardo
alle incompatibilità, ai carichi di lavoro ed all'indennità dei componenti del
Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento."
[10] L'art. 18, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito il precedente art. 7 con l'attuale.
[11] L'art. 18, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito il precedente art. 7 con l'attuale.
[12] L'art. 18, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito il precedente art. 7 con l'attuale.
[13] L'art. 18, comma 1, L. 205/2000 ha sostituito il precedente art. 7 con l'attuale.
[14] Il n.6 bis è stato introdotto dall'art. 19, L. 205/2000.
[15] L'attuale comma 5 è stato introdotto dall'art. 13, comma 1, L. 205/2000.
[16] V. anche art. 1, comma 2, r.d. 1054/1924;
[17] La legge 27 luglio 1962, n. 1114, reca
"Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali
autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad
esercitare funzioni presso Stati esteri".
[18] V. ora la rideterminazione delle dotazioni organiche
delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili
professionali di cui al d.P.C.M. 28
aprile 1997.
[19] V. anche art. 9 e 10, d.P.R. 580/1995.
[20] L'art. 53 bis è stato introdotto dall'art. 20, L. 205/2000.
[21] L'art. 53 bis è stato introdotto dall'art. 20, L. 205/2000.
[22] L'art. 53 bis è stato introdotto dall'art. 20, L. 205/2000.
[25] La tabella ricomprende anche gli aumenti previsti dall'art. 14, L. 205/2000.
[26] Oltre ai posti per il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, previsti dal d.P.R. 5 aprile 1978, n. 204.
[27] V. ora la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di cui al d.P.C.M. 28 aprile 1997.
[28] V. ora la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di cui al d.P.C.M. 28 aprile 1997.
[29] V. ora la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di cui al d.P.C.M. 28 aprile 1997.
[30] V. ora la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di cui al d.P.C.M. 28 aprile 1997.
[31] V. ora la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di cui al d.P.C.M. 28 aprile 1997.
[32] V. ora la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali di cui al d.P.C.M. 28 aprile 1997.