Legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) omissis; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) omissis, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317.

 

STRALCIO

Art. 177. 1. La Corte di giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale:

a) sull'interpretazione del presente Trattato;

b) sulla validità e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità;

c) sull'interpretazione degli statuti degli organismi creati con atto del Consiglio, salvo contrarie disposizioni degli statuti stessi.

2. Quando una questione del genere è sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione.

3. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di giustizia.