Legge 14 ottobre 1957, n. 1203. Ratifica ed esecuzione dei
seguenti accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) omissis;
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c)
omissis, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1957, n. 317.
STRALCIO
Art. 177. 1. La Corte di giustizia è competente
a pronunciarsi, in via pregiudiziale:
a) sull'interpretazione del presente
Trattato;
b) sulla validità e l'interpretazione
degli atti compiuti dalle istituzioni della Comunità;
c) sull'interpretazione degli statuti
degli organismi creati con atto del Consiglio, salvo contrarie disposizioni
degli statuti stessi.
2. Quando una questione del genere è
sollevata davanti a una giurisdizione di uno degli Stati membri, tale giurisdizione
può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su
questo punto, domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla
questione.
3. Quando una questione del genere è
sollevata in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale,
avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di
diritto interno, tale giurisdizione è tenuta a rivolgersi alla Corte di
giustizia.