Decreto del
Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. Semplificazione dei procedimenti
in materia di ricorsi amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17
gennaio 1972, n. 13.
1.
Contro gli atti amministrativi non definitivi è ammesso ricorso in unica
istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, da
parte di chi vi abbia interesse.
2. Contro
gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di organi collegiali è
ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con
le modalità previsti dalla legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.
3. La
comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve
recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere
presentato.
1. Il
ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e
da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
2. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella
comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato direttamente o
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso,
l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la
data di spedizione vale quale data di presentazione.
3. I
ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da quello competente,
ma appartenenti alla medesima amministrazione, non sono soggetti a
dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio
all'organo competente.
1. D'ufficio
o su domanda del ricorrente proposta nello stesso ricorso o in successiva
istanza da presentarsi nei modi previsti dall'art 2, secondo comma, l'organo decidente
può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
1.
L'organo decidente, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica
il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla
base dell'atto impugnato.
2.
Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono
presentare all'organo cui è diretto deduzioni e documenti.
3.
L'organo decidente può disporre gli accertamenti che ritiene utili ai fini
della decisione del ricorso.
1.
L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo
dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al
ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede,
dichiara il ricorso improcedibile. Se riconosce infondato il ricorso, lo
respinge. Se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare
all'organo competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per
motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare
all'organo che lo ha emanato.
2. La
decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo o
all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri
interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o
mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
1. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di
presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la
decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il
provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale
competente, o quello straordinario al Presidente della Repubblica.
1. Nei
casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione è presentato all'organo
che ha emanato l'atto impugnato.
2. Per
quanto non espressamente previsto dalla legge, valgono, in quanto applicabili,
le norme contenute nel capo I del presente decreto.
1.
Contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia
interesse.[1]
2. Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso
giurisdizionale, non è ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso
interessato.[2]
1. Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi
giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato
o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
2. Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato
nei modi e con le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno
dei controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita notificazione
all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero competente, direttamente o
mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è inviato a
mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
3. L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette
immediatamente al Ministero competente, al quale riferisce.
4. Ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta
giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che
istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso
incidentale.
5. Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni
soltanto dei controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del
procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve essere
notificato e le modalità e i termini entro i quali il ricorrente deve
provvedere all'integrazione.
1. I controinteressati, entro il termine di sessanta
giorni dalla notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato
al ricorrente e all'organo che ha emanato l'atto impugnato, che il ricorso sia
deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il ricorrente, qualora intenda
insistere nel ricorso, deve depositare nella segreteria del giudice
amministrativo competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell'atto di opposizione, l'atto di costituzione in giudizio, dandone avviso
mediante notificazione all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai
controinteressati e il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme
del titolo III del
testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di procedura, approvato con regio decreto
17 agosto 1907, n. 642.[3]
2. Il collegio giudicante, qualora riconosca che il
ricorso è inammissibile in sede giurisdizionale, ma può essere deciso in sede
straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero competente per
l'istruzione dell'affare.
3. Il mancato esercizio della facoltà di scelta, prevista
dal primo comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali
sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi al
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di accoglimento del
Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di forma o di procedimento
propri del medesimo.[4]
1. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine
previsto dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero
competente, è trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi si
riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
2. Trascorso il detto termine, il ricorrente può
richiedere, con atto notificato al Ministero competente, se il ricorso sia
stato trasmesso al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di
mancata risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente può depositare
direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.
3. I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti
pubblici in materie per le quali manchi uno specifico collegamento con le
competenze di un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.
1. Il parere sul ricorso straordinario è espresso dalla
sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
2. La sezione o la commissione speciale, se rileva che il
punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a
contrasti giurisprudenziali, può rimettere il ricorso all'Adunanza generale.
3. Prima dell'espressione del parere il presidente del
Consiglio di Stato può deferire alla Adunanza generale qualunque ricorso che
renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare
importanza.
4. Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza
generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione
speciale, alla quale il ricorso è assegnato.
1. L'organo al quale è assegnato il ricorso, se riconosce
che l'istruttoria è incompleta o che i fatti affermati nell'atto impugnato sono
in contraddizione con i documenti, può richiedere al Ministero competente nuovi
chiarimenti o documenti ovvero ordinare al Ministero medesimo di disporre nuove
verificazioni, autorizzando le parti ad assistervi ed a produrre nuovi
documenti. Se il ricorso sia stato notificati ad alcuni soltanto dei
controinteressati, manda allo stesso Ministero di ordinare l'integrazione del
contraddittorio nei confronti degli altri secondo le modalità previste nell'art. 9, quinto comma.
Se l'istruttoria è completa e il contraddittorio è regolare, esprime parere:
a) per
la dichiarazione di inammissibilità, se riconosce che il ricorso non poteva
essere proposto, salva la facoltà dell'assegnazione di un breve termine per
presentare all'organo competente il ricorso proposto, per errore ritenuto
scusabile, contro atti non definitivi;
b) per
l'assegnazione al ricorrente di un termine per la regolarizzazione, se ravvisa
una irregolarità sanabile, e, se questi non vi provvede, per la dichiarazione
di improcedibilità del ricorso;
c) per
la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
d) per
accoglimento e la rimessione degli atti all'organo competente, se riconosce
fondato il ricorso per il motivo di incompetenza;
e) per
l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, se
riconosce fondato il ricorso per altri motivi di legittimità.
1. La decisione del ricorso straordinario è adottata con
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente.
Questi, ove intenda proporre una decisione difforme dal parere del Consiglio di
Stato, deve sottoporre l'affare alla deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Qualora il Ministro competente per l'istruttoria del
ricorso non intenda proporre al Consiglio dei Ministri una decisione difforme
dal parere del Consiglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere
conforme al parere predetto.
3. Qualora il decreto di decisione del ricorso
straordinario pronunci l'annullamento di atti amministrativi generali a
contenuto normativo, del decreto stesso deve essere data, a cura
dell'Amministrazione interessata, nel termine di trenta giorni dalla
emanazione, pubblicità nelle medesime forme di pubblicazione degli atti
annullati.
4. Nel caso di omissione da
parte dell'amministrazione, può provvedervi la parte interessata, ma le spese
sono a carico dell'amministrazione stessa.
1. I decreti del Presidente della Repubblica che decidono
i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi
previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
2. Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del
codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel
termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione
in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi
stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli
altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o
dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti.
3. Al ricorso per revocazione sono applicabili, le norme
contenute nel presente capo.
1. I
ricorsi previsti dall'art. 1, primo
comma, già esperibili in più gradi, continuano ad essere ammessi
secondo le norme anteriori, qualora siano stati proposti o il relativo termine
di proposizione sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. I
termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II, in corso alla data di entrata in vigore del
presente decreto, continuano a decorrere fino alla scadenza originariamente prevista,
se superiori ai trenta giorni sono prorogati fino ai trenta giorni se
inferiori.
3. La
norma dell'art. 12, primo comma,
si applica ai ricorsi straordinari trasmessi al Consiglio di Stato e sui quali
l'Adunanza generale non abbia ancora espresso il parere alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
1.
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o con esso
incompatibili.
[1] V. art. 7, comma 3, del d.P.R. 426/1984 per le materie di competenza della Sezione autonoma di Bolzano.
[3] V. sentenza della Corte costituzionale, 9-29 luglio
1982, n. 148.
[4] V. sentenza della Corte costituzionale, 9-29 luglio
1982, n. 148.
[5] V. anche art. 3, comma 4, della L. 205/2000 in tema di misure cautelari.