Decreto-legge
11 marzo 2002, n. 28 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2002, n. 91. Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi, nonché alla legge 24 marzo 2001, n. 89, in materia di equa riparazione.
Art. 1.
Modifiche all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, e alla tabella 1
01. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"3. La parte che per prima si costituisce in giudizio, o che deposita il ricorso introduttivo ovvero, nei procedimenti esecutivi, che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati e' tenuta all'anticipazione del pagamento del contributo di cui al comma 2. La parte che modifichi la domanda o proponga domanda riconvenzionale o formuli chiamata in causa o svolga intervento autonomo, cui consegua l'aumento del valore della causa, e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge.".
2. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, al secondo periodo, dopo le parole: "al pagamento", sono inserite le seguenti: ", anche in via provvisionale," e, in fine, sono aggiunte le parole: "ed e' prenotato a debito per essere recuperato nei confronti della parte obbligata al risarcimento del danno"
.3. Al comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero nell'atto di precetto. In caso di modifica della domanda che ne aumenti il valore, la parte e' tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al relativo pagamento integrativo, secondo gli importi ed i valori indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge. Ove non vi provveda, il giudice dichiara l'improcedibilita' della domanda. Alla fine del medesimo comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "La dichiarazione deve essere resa anche se la parte e' ammessa alla prenotazione a debito. Nel caso di esenzione, la ragione deve essere indicata nella dichiarazione. Nell'ipotesi in cui manchi la dichiarazione circa il valore del procedimento, la causa si presume del valore di cui allo scaglione della lettera g) del comma 1 della tabella 1 allegata alla presente legge.".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"5-bis. Entro trenta giorni dal momento in cui si determina il presupposto del pagamento del contributo o della integrazione ai sensi del comma 3, il funzionario addetto all'ufficio giudiziario, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo, notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra la dichiarazione resa e il corrispondente scaglione della tabella 1, avvertendo espressamente che, in caso di mancato pagamento entro il termine di un mese, si procedera' alla riscossione mediante ruolo con addebito degli interessi al saggio legale. L'invito puo' essere inviato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, puo' essere depositato presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario.".
5. Il comma 8 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
"8. Non sono soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti gia' esenti, senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo, o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonche' i procedimenti di rettificazione di stato civile, i procedimenti in materia tavolare, i procedimenti cautelari attivati in corso di causa, i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore ad euro 2.500 ed i procedimenti di regolamento di competenza e di giurisdizione. Non sono in ogni caso soggetti al contributo di cui al presente articolo i procedimenti, anche esecutivi, di opposizione e cautelari, in materia di assegni per il mantenimento per la prole, nonche' quelli comunque riguardanti la stessa e i procedimenti di cui al titolo II, capi I, II, III, IV, e V, del libro quarto del codice di procedura civile.".
6. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
6-
bis. Dopo il comma 11 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' aggiunto il seguente:6-
ter. Il comma 1 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:7. Dopo il comma 3 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
8. Il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' sostituito dal seguente:
9. Dopo il comma 4 della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"4-bis. Per i procedimenti di volontaria giurisdizione nonche' per i procedimenti speciali di cui al libro quarto, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile, e' dovuto il contributo indicato alla lettera b) del comma 1 della presente tabella.".
10. Dopo il comma 5, della tabella 1, allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"5-bis. Per i procedimenti di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto e' pari a euro 103,30. Il contributo non e' dovuto per i procedimenti esecutivi per consegna e rilascio.".
11. Dopo il comma 5-bis della tabella 1 allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' inserito il seguente:
"5-ter. Per i procedimenti in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto e' pari a euro 103,30.".
Art. 2.
Modifiche alla legge 24 marzo 2001, n. 89
1. Dopo l'articolo 5 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis (Gratuita' del procedimento). - 1. Il procedimento di cui all'articolo 3 e' esente dal pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il procedimento iscritto prima del 13 marzo 2002 e' esente dall'imposta di bollo, dai diritti di cancelleria e dai diritti di chiamata di causa dell'ufficiale giudiziario.".
Art. 3.
Modifiche all'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile
1. Nell'articolo 71 delle norme di attuazione del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, le parole: "l'indicazione delle parti," sono sostituite dalle seguenti: "l'indicazione delle parti, nonche' le generalita' ed il codice fiscale ove attribuito della parte che iscrive la causa a ruolo,".
Art. 4.
Norma transitoria
1. Per i procedimenti iscritti a ruolo dal 1 marzo 2002 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fatti salvi gli atti compiuti e non si fa luogo a rimborso, a ripetizioni o a integrazioni di quanto pagato.
Art. 5.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.