ANNULLAMENTO CON RINVIO

 

 

Il Consiglio di Stato annulla con rinvio se accoglie il ricorso per difetto di procedura o per vizio di forma della decisione di primo grado

art. 35, comma 1, L. 1034/1971;

Il Consiglio di Stato annulla con rinvio se accoglie il ricorso contro la sentenza con la quale il TAR abbia dichiarato la propria incompetenza

 

art. 35, comma 2, L. 1034/1971;

 

La riassunzione del giudizio davanti al TAR a seguito di annullamento con rinvio da parte del Consiglio di Stato: fissazione d’ufficio dell’udienza pubblica; deposito di atti, documenti e memorie

 

art. 35, comma 4, L. 1034/1971;