Legge 3 aprile 1979, n. 103. Modifiche dell'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 aprile 1979, n. 99.
Art.
1. Gli avvocati e procuratori dello Stato si distinguono in:
avvocato generale dello Stato;
avvocati dello Stato;
procuratori dello Stato.
Il ruolo organico degli avvocati e
procuratori dello Stato è stabilito in conformità della tabella A allegata alla
presente legge.
La tabella di equiparazione degli
avvocati e procuratori dello Stato ai magistrati dell'ordine giudiziario,
allegato B al testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, è
sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
Le qualifiche di vice avvocato
generale, sostituto avvocato generale, vice avvocato, sostituto avvocato,
procuratore capo, sostituto procuratore e procuratore aggiunto sono soppresse.
Art.
2. Nella qualifica di procuratore dello Stato sono istituite
quattro classi di stipendio.
La prima classe è attribuita con la
nomina a procuratore dello Stato dei vincitori del concorso pubblico.
La seconda classe è attribuita, secondo
il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato
che abbiano una anzianità effettiva di due anni nella prima classe.
La terza classe è attribuita, secondo
il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato
che abbiano una anzianità effettiva di tre anni nella seconda classe.
La quarta classe è attribuita, secondo
il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, ai procuratori dello Stato
che abbiano una anzianità effettiva di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio
superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha
effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui
ai commi precedenti.
Art.
3. Nella qualifica di avvocato dello Stato sono istituite quattro
classi di stipendio.
La prima classe è attribuita con la
nomina ad avvocato dello Stato.
La seconda classe è attribuita, secondo
il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato
che abbiano una anzianità di tre anni nella prima classe.
La terza classe è attribuita, secondo
il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, agli avvocati dello Stato
che abbiano una anzianità di cinque anni nella seconda classe[1].
La quarta classe è attribuita, secondo
il turno di anzianità e previo giudizio favorevole, gli avvocati dello Stato
che abbiano una anzianità di otto anni nella terza classe.
Il passaggio alla classe di stipendio
superiore è disposto con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha
effetti giuridici ed economici dal giorno del compimento dell'anzianità di cui
ai commi precedenti.
È soppresso per gli avvocati dello
Stato il rapporto informativo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 2
marzo 1948, n. 155.
Art.
4. La nomina ad avvocato dello Stato è conferita a seguito di
concorso per esame teorico e pratico, al quale possono partecipare, purché non
abbiano superato il 45° anno di età;
1) i procuratori dello stato con almeno
due anni di effettivo servizio;
2) i magistrati dell'ordine giudiziario
che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario ed i magistrati della
giustizia militare di qualifica equiparata;
3) i magistrati amministrativi;
4) gli avvocati iscritti all'albo da
almeno un anno;
5) i dipendenti dello Stato
appartenenti ai ruoli delle carriere direttive con almeno cinque anni di
effettivo servizio, i quali abbiano superato l'esame di abilitazione all'esercizio
della professione di procuratore legale;
6) i professori universitari di materie
giuridiche di ruolo o stabilizzati e gli assistenti universitari di materie
giuridiche, appartenenti al ruolo ad esaurimento, che abbiano superato gli
esami di abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale;
7) i dipendenti di ruolo delle regioni,
degli enti locali, degli enti pubblici a carattere nazionale, assunti mediante
pubblici concorsi e con almeno cinque anni di effettivo servizio nella carriera
direttiva o professionale legale, che abbiano superato l'esame di abilitazione
all'esercizio della professione di procuratore legale.
L'articolo 31 del testo unico approvato
con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, è abrogato.
Il termine «procuratore legale» deve
intendersi sostituito con il termine «avvocato» per effetto del disposto
dell'art. 3, L. 24 febbraio 1997, n. 27, riportata alla voce Avvocato e
procuratore, in seguito alla soppressione dell'albo dei procuratori legali
stabilita dalla stessa legge.
Art.
5.
Per ogni tre posti che si rendono vacanti nella qualifica di avvocato dello
Stato, un posto viene accantonato per essere conferito previo giudizio di
promovibilità e secondo l'ordine di merito, determinato dal consiglio di cui
all'articolo 21 della presente legge, ai procuratori dello Stato i quali alla
data del provvedimento che indice lo scrutinio abbiano conseguito una anzianità
di otto anni nella qualifica.
Gli altri posti di avvocato dello Stato,
sono conferiti mediante concorso per esame, ai sensi dell'articolo 4 della
presente legge.
Qualora, alla data di emanazione del
provvedimento di cui al primo comma, il numero dei posti accantonati per il
conferimento mediante giudizio di promovibilità risulti superiore al numero dei
procuratori aventi titolo a parteciparvi, i posti eccedenti sono considerati
disponibili per il conferimento mediante concorso per esame.
Art.
6. Al terzo comma, lettera a), dell'articolo 1 del decreto
legislativo 2 marzo 1948, n. 155, dopo le parole: «procedura civile» sono
aggiunte le altre: «diritto del lavoro, legislazione sociale, diritto regionale
e diritto delle Comunità europee».
Art.
7.[2]
Art.
8. L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato
generale dello Stato, da avvocati e procuratori dello Stato.
Le avvocature distrettuali dello Stato
sono costituite dall'avvocato distrettuale dello Stato, da avvocati e da
procuratori dello Stato.
I procuratori dello Stato possono
assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al
secondo comma dell'articolo
1
del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
È abrogato l'articolo 19 del testo
unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
Art.
9. 1. L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla
rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte
costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque
pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai
collegi arbitrali con sede in Roma, nonché nei procedimenti innanzi a collegi
internazionali o comunitari.
2. Le avvocature distrettuali
provvedono alla rappresentanza e difesa in giudizio delle amministrazioni nelle
rispettive circoscrizioni.
3. Gli avvocati ed i procuratori dello
Stato possono essere incaricati della rappresentanza e difesa delle
amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro
ufficio, su proposta dell'avvocato distrettuale e previo parere del comitato
consultivo.
4. Salva la facoltà dell'Avvocatura
generale dello Stato di rendere consultazione sulle questioni di massima in
qualsiasi materia, l'avvocatura distrettuale dello Stato provvede alla consulenza
nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.
Art. 10. 1. Le funzioni dell'Avvocatura dello
Stato nei riguardi dell'amministrazione statale sono estese alle regioni a
statuto ordinario che decidano di avvalersene con deliberazione del consiglio
regionale pubblicarsi per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e
nel Bollettino ufficiale della regione.
2. Dal quindicesimo giorno successivo
all'ultima delle due pubblicazioni, si applicano nei confronti
dell'amministrazione regionale, che ha adottato la deliberazione di cui al
precedente comma, le disposizioni del testo unico e del regolamento approvati,
rispettivamente, con regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611 e 1612, e
successive modificazioni, nonché gli articoli 25 e 144 del codice di procedura
civile.
3. L'articolo 1 della
legge 25 marzo 1958, n. 260, si applica
anche nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato ed ai tribunali amministrativi
regionali.
4. Le disposizioni dei commi precedenti
non si applicano nei giudizi in cui sono parte l'Amministrazione dello Stato e
l'amministrazione regionale, accettuato il caso di litisconsorzio attivo. In
caso di litisconsorzio passivo, qualora non vi sia conflitto di interessi tra
Stato e regione, questa può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello
Stato.
5. Le regioni che abbiano adottato la
deliberazione di cui al primo comma, possono tuttavia, in particolari casi e
con provvedimento motivato, avvalersi di avvocati del libero Foro.
6. Qualora la regione abbia adottato la
deliberazione di cui al primo comma, l'Avvocatura dello Stato assuma la
rappresentanza e difesa delle province, dei comuni, dei loro consorzi e degli
altri enti per le controversie relative alle funzioni delegate o subdelegate,
quando questi ne facciano richiesta.
Art.
11.[3]
Art.
12. Le divergenze che insorgono tra il competente ufficio
dell'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni interessate, circa la
instaurazione di un giudizio o la resistenza nel medesimo, sono risolte dal
Ministro competente con determinazione non delegabile.
Le divergenze di cui al primo comma che
insorgano tra l'Avvocatura dello Stato e le amministrazioni regionali, ovvero
le altre amministrazioni pubbliche non statali o gli enti pubblici, sono definite
con la determinazione degli organi delle regioni o delle predette
amministrazioni ed enti, competenti a norma dei rispettivi statuti.
Art.
13. Nei procedimenti di cui all'articolo 101 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti
difesi a norma dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30
ottobre 1933, n. 1611, sono rappresentati dinanzi ai giudici allegati da propri
funzionari, che siano per tali riconosciuti, salvo che non debba procedersi
alla istruzione della causa.
Nei procedimenti di cui agli articoli
2016 e seguenti del codice civile, le amministrazioni indicate nel comma
precedente sono rappresentate da propri funzionari che siano per tali
riconosciuti, salvo il caso di opposizione da parte del detentore.
Nei giudizi in materia di pensioni le
amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, nei casi in
cui non ritengano di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato,
possono delegare un proprio funzionario a sostenere, anche oralmente, nel corso
del giudizio, la loro posizione.
Nessun compenso particolare può essere
corrisposto ai funzionari che abbiano svolto le attività di cui ai precedenti
commi.
Art.
14. In tutti i giudizi e procedimenti civili, penali o
amministrativi, eccettuati quelli regolati dal decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, nei quali sia parte, anche non costituita,
un'amministrazione dello Stato, ovvero una regione, un'amministrazione pubblica
non statale o un ente, che abbiano affidato all'Avvocatura dello Stato la
rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio, all'atto della
pubblicazione di ogni sentenza od a seguito della pronunzia di ogni ordinanza
deve essere depositata una copia autenticata in carta libera a disposizione
dell'Avvocatura dello Stato.
A tali adempimenti provvede il
cancelliere o il segretario dirigente della cancelleria o segreteria
dell'organo giurisdizionale presso cui la sentenza è pubblicata o l'ordinanza è
depositata.
Art. 15.[4]
Art.
16. L'avvocato generale dello Stato è coadiuvato, nell'esercizio
delle sue funzioni, da nove avvocati dello Stato che abbiano conseguita
l'ultima classe di stipendio, con l'incarico di vice avvocato generale dello
Stato.
Tale incarico è conferito con decreto
del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio
degli avvocati e procuratori.
Con le stesse modalità è disposta la
cessazione dall'incarico.
Art.
17. Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato assiste
l'avvocato generale nell'esercizio delle sue funzioni, cura il funzionamento
degli uffici e dei servizi, soprintende agli affari amministrativi e di
carattere riservato ed esercita le funzioni di capo del personale, a norma
dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n.
748, nei confronti del personale di cui alla legge 5 aprile 1964, n. 284.
L'incarico di segretario generale è
conferito ad un avvocato dello Stato che abbia conseguito almcno la terza
classe di stipendio, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su
proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli
avvocati e procuratori dello Stato.
L'incarico, salvo provvedimento
motivato di revoca, cessa al compimento di cinque anni dal conferimento ed è
rinnovabile una sola volta per un altro periodo di cinque anni.
In caso di assenza o di impedimento, il
segretario generale è sostituito con provvedimento dell'avvocato generale dello
Stato ad un altro avvocato incaricato di esercitarne temporaneamente le
funzioni.
Art.
18. L'avvocato distrettuale dello Stato:
vigila e soprintende, nell'ambito
dell'avvocatura distrettuale, all'espletamento delle funzioni di istituto ed
alla organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi;
assegna agli avvocati e procuratori in
servizio presso l'avvocatura distrettuale gli affari contenziosi consultivi, in
base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo;
assicura il coordinamento e l'unità di
indirizzo dell'attività contenziosa e consultiva dell'avvocatura distrettuale,
promuovendo l'esame e la decisione collegiale delle questioni giuridiche di
maggiore rilievo, nonché l'informazione e collaborazione reciproca tra gli avvocati
e procuratori;
determina le direttive inerenti alla
trattazione degli affari contenziosi;
riferisce all'avvocato generale dello
Stato sull'attività svolta dall'avvocatura distrettuale, segnalando le
controversie più importanti nonché le eventuali carenze legislative ed i
problemi interpretativi che emergono nel corso dell'attività di istituto;
riferisce al presidente della giunta
regionale per gli affari trattati nell'interesse della regione, anche
presentando apposite relazioni e segnalando le controversie più importanti
nonché le eventuali carenze legislative.
L'incarico di avvocato distrettuale
dello Stato è conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentito il consiglio degli avvocati
e procuratori dello Stato, ad avvocati dello Stato che abbiano almeno
conseguito la terza classe di stipendio e maturati in essa cinque anni di
servizio.
Con le stesse modalità è disposta la
cessazione dall'incarico.
L'avvocato distrettuale che cessa
dall'incarico può chiedere di essere associato all'Avvocatura generale dello
Stato.
Art.
19. Gli avvocati e procuratori dello Stato:
trattano gli affari contenziosi e
consultivi loro assegnati;
in caso di divergenza di opinioni nella
trattazione di detti affari con l'avvocato generale, con i vice avvocati
generali o con l'avvocato distrettuale, possono chiedere, presentando relazione
scritta, la pronuncia del comitato consultivo e, se questa è contraria al loro
avviso, di essere sostituiti nella trattazione dell'affare per cui è sorta la
divergenza di opinioni;
possono essere sostituiti nella
trattazione degli affari loro affidati in caso di assenza, impedimento o
giustificata ragione; quando ricorrano gravi motivi possono essere sostituiti,
con provvedimento motivato, dall'avvocato generale o dall'avvocato distrettuale
dello Stato. Avverso tale provvedimento può essere proposto ricorso entro
trenta giorni al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato.
I procuratori dello Stato provvedono
anche al servizio di procura per la cause trattate dagli avvocati e dagli altri
procuratori dello Stato, secondo le disposizioni dei dirigenti degli uffici,
cui sono addetti.
Art.
20.[5]
Art.
21. È istituito il consiglio degli avvocati e procuratori dello
Stato, che è composto:
a) dall'avvocato generale dello Stato,
che lo presiede;
b) da due avvocati dello Stato, con
incarico di vice avvocato generale, più anziani nell'incarico;
c) da due avvocati dello Stato, con
incarico di avvocato distrettuale, più anziani nell'incarico;
d) da quattro componenti, di cui almeno
un procuratore dello Stato, eletti da tutti gli avvocati e procuratori dello
Stato riuniti in un unico collegio, secondo le norme dell'articolo 22 della
presente legge.
In caso di impedimento o di assenza o
quando il consiglio debba esprimere parere sui provvedimenti che li concernono,
i componenti di cui alle lettere b) e c) sono sostituiti dagli avvocati che li
seguono in ordine di anzianità nell'incarico, i componenti di cui alla lettera
d) dai supplenti eletti contestualmente secondo l'ordine di elezione.
Il segretario generale dell'Avvocatura
dello Stato interviene alle sedute del consiglio senza diritto di voto.
I componenti eletti durano in carica
tre anni, non sono immediatamente rieleggibili né possono essere loro
conferiti, finché sono in carica, incarichi direttivi.
Le funzioni di segretario del consiglio
sono espletate dal più giovane dei componenti.
Le funzioni di relatore per ciascun
affare in trattazione presso il consiglio sono esercitate da uno dei suoi
componenti designato di volta in volta dall'avvocato generale.
Il consiglio non può validamente
deliberare se non sono presenti sei dei nove membri che lo compongono; le
deliberazioni del consiglio sono adottate col voto favorevole della maggioranza
dei suoi componenti salvo i casi previsti nelle lettere c), d), e), g) e h),
dell'articolo 23, per i quali è richiesto il voto favorevole di almeno sei
componenti il consiglio.
Sono abrogati gli articoli 25 e 26 del
testo unico approvato con regio decreto 10 ottobre 1933, n. 1611, e successive
modificazioni.
Art.
22. Per l'elezione dei componenti del consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato di cui alla lettera d) dell'articolo 21, è istituito un
unico ufficio elettorale presso l'Avvocatura generale dello Stato, composto da
un vice avvocato generale dello Stato, che lo presiede, designato dall'avvocato
generale dello Stato, nonché da due avvocati dello Stato alla seconda classe di
stipendio in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Le elezioni sono indette con decreto
dell'avvocato generale dello Stato. La votazione ha luogo in un giorno festivo
dalle ore 9 alle ore 21.
Il voto è personale, diretto e segreto.
Ciascun elettore ha facoltà di votare per non più di due avvocati ed un
procuratore dello Stato quali componenti effettivi e di due avvocati e un
procuratore dello Stato quali componenti supplenti.
Le schede, preventivamente
controfirmate dai componenti dell'ufficio elettorale, devono essere
riconsegnate chiuse dall'elettore.
L'ufficio elettorale provvede
immediatamente a decidere, a maggioranza, sulle contestazioni sorte durante le
operazioni di voto e sulla validità dei voti espressi.
Delle contestazioni e delle decisioni
relative è dato atto nel verbale delle operazioni elettorali. I reclami
relativi alle operazioni elettorali sono presentati entro quindici giorni al
consiglio in carica, che decide definitivamente nei successivi quindici giorni.
Con decreto dell'avvocato generale
dello Stato vengono nominati, nell'ordine, secondo i voti riportati da
ciascuno, i quattro componenti effettivi ed i quattro componenti supplenti.
In caso di parità di voti, sono
nominati i più anziani nel ruolo.
I componenti eletti, che cessano dalla
carica del corso del triennio, sono sostituiti, con decreto dell'avvocato
generale dello Stato, dai componenti supplenti.
Art.
23. Il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, oltre ad
esercitare le attribuzioni della commissione permanente per gli avvocati e
procuratori dello Stato previste dai regi decreti 30 ottobre 1933, numeri 1611
e 1612, e successive modificazioni, provvede:
a) ad esprimere parere sulla
distruzione degli avvocati e dei procuratori dello Stato tra l'Avvocatura
generale e le avvocature distrettuali sulla base di criteri da esso
predeterminati;
b) ad esprimere parere sulla
assegnazione degli avvocati e dei procuratori di prima nomina ai vari uffici ed
in ordine ad ogni domanda o proposta di trasferimento;
c) a formulare i giudizi di cui agli
articoli 2, 3 e 5 della presente legge ed a riesaminare dopo due anni i giudizi
sfavorevoli;
d) a decidere i ricorsi proposti dagli
avvocati e procuratori dello Stato contro i provvedimenti di cui all'articolo
19 della presente legge;
e) ad esprimere parere sul conferimento
degli incarichi di vice avvocato generale dello Stato, di avvocato distrettuale
dello Stato e di segretario generale, a norma degli articoli 16, 17 della
presente legge, nonché sul collocamento fuori ruolo degli avvocati dello Stato;
f) ad esprimere parere sul conferimento
agli avvocati e procuratori dello Stato di qualsiasi tipo di incarico;
g) ad esercitare le funzioni della
commissione di disciplina nei confronti degli avvocati e procuratori dello
Stato a norma dell'articolo 24 della presente legge;
h) a designare gli avvocati dello Stato
che debbono far parte del comitato consultivo.
Gli atti del consiglio sono pubblici e
gli avvocati e procuratori dello Stato possono prenderne visione ed estrarne
copia.
Il consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato ed il consiglio permanente per il personale di cui agli
articoli 8 della legge 22 maggio 1960, n. 520, e 32 della legge 5 aprile 1964,
n. 284, riuniti in seduta congiunta, costituiscono il consiglio di
amministrazione dell'Avvocatura dello Stato.
Il consiglio di amministrazione
dell'Avvocatura dello Stato provvede:
a) ad esprimere pareri ed a formulare
proposte sulla organizzazione e sullo svolgimento dei servizi;
b) a fissare i criteri per la
ripartizione, tra i vari uffici dell'Avvocatura dello Stato, delle somme stanziate
in bilancio per ogni capitolo di spesa;
c) ad esercitare le altre attribuzioni
previste dall'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, fatta eccezione per quelle
riservate rispettivamente al consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato
dalla presente legge ed al comitato permanente per il personasizioni di cui al
comma precedente.
Art.
24. La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico degli
avvocati e procuratori dello Stato è attribuita al consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato.
Agli avvocati ed ai procuratori dello
Stato si applicano le disposizioni del titolo VII del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sostituendosi
alla «commissione di disciplina» e al «consiglio di amministrazione», il
consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato e al «capo ufficio»
l'avvocato generale dello Stato ed al «Ministro» il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Agli avvocati dello Stato che abbiamo
conseguito la terza classe di stipendio si applicano l'articolo 78, ultimo
comma, e l'articolo 123 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Art.
25. È istituito il comitato consultivo, composto dall'avvocato
generale dello Stato, che lo presiede, e da sei avvocati dello Stato, designati
dal consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato, i quali abbiano
conseguito almeno la terza classe di stipendio, non ricoprano l'incarico di
segretario generale e non siano componenti del consiglio degli avvocati e
procuratori dello Stato.
La detta composizione del comitato
viene integrata con la partecipazione di due avvocati dello Stato designati
dall'avvocato generale in relazione alle materie da trattare e, quando ne
ricorrano i presupposti, con la partecipazione dell'avvocato o procuratore
dello Stato incaricato della trattazione dell'affare in esame.
L'incarico di componente del comitato
consultivo è attribuito con decreto dell'avvocato generale dello Stato ed ha
durata biennale.
Le deliberazioni del comitato
consultivo sono adottate con la maggioranza dei suoi componenti in caso di
parità di voti prevale il voto del presidente.
In caso di impedimento o di assenza
l'avvocato generale è sostituito dal vice avvocato generale più anziano
nell'incarico.
Art.
26. Il comitato consultivo è sentito dall'avvocato generale quando
si tratti di questioni di massima o di particolare rilevanza, nonché in merito
alle direttive interne di carattere generale per il coordinamento nella
trattazione degli affari contenziosi e consultivi.
Il comitato consultivo altresì:
a) dirime, sentiti gli interessati, le
divergenze di opinione che insorgono nella trattazione degli affari contenziosi
e consultivi fra avvocati che esercitano funzioni direttive, ed avvocati, cui
sono assegnati gli affari stessi;
b) stabilisce i criteri di massima per
l'assegnazione degli affari contenziosi e consultivi agli avvocati ed ai
procuratori dello Stato.
È sempre facoltà dell'avvocato generale
disporre che pareri richiesti all'Avvocatura generale siano resi dal comitato
consultivo.
Su richiesta dell'avvocato generale,
quando siano necessarie particolari cognizioni tecniche, il comitato consultivo
può essere integrato da funzionari dello Stato o di enti pubblici, che
partecipano alla seduta senza diritto di voto.
I pareri sono sottoscritti dal
presidente del comitato consultivo e dal relatore.
Art.
27.[6]
Art.
28. Gli impegni e gli obblighi di spesa relativi all'Avvocatura
dello Stato, nei limiti dei fondi assegnati in bilancio, come pure i mandati di
pagamento sono emessi e firmati dall'avvocato generale dello Stato.
Resta ferma la competenza della
ragioneria centrale del Ministero del tesoro.
Art.
29. I vice avvocati generali, i sostituti avvocati generali, i vice
avvocati e i sostituti avvocati dello Stato in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge sono collocati nella qualifica di avvocato dello
Stato prevista dall'articolo 1, mantenendo la posizione di ruolo conseguita
nella qualifica di provenienza.
I procuratori, i sostituti procuratori
e i procuratori aggiunti dello Stato in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge sono collocati nella qualifica di procuratore dello Stato
prevista dall'articolo 1 della presente legge, mantenendo la posizione di ruolo
conseguita nella qualifica di provenienza.
I procuratori capo dello Stato in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati nel
ruolo di seguito agli avvocati dello Stato alla seconda classe di stipendio,
conservando ai soli effetti economici l'anzianità maturata nella predetta
qualifica.[7]
Agli avvocati e procuratori dello Stato
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuite
la classe di stipendio e l'anzianità corrispondenti all'anzianità di ruolo
complessivamente maturata nelle soppresse qualifiche[8].
I sostituti avvocati generali dello
Stato in servizio presso l'Avvocatura generale dello Stato alla data di entrata
in vigore della presente legge possono essere trasferiti nelle avvocature
distrettuali solo con il loro consenso.
In sede di prima applicazione della
presente legge le funzioni di cui all'articolo 16 sono esplicate dagli avvocati
dello Stato che alla data di entrata in vigore della legge stessa rivestano la
soppressa qualifica di vice avvocato generale dello Stato.
Art.
30. Gli avvocati dello Stato alla prima, seconda, terza e quarta
classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente a quello
spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di sostituto avvocato, vice
avvocato, sostituto avvocato generale e vice avvocato generale dello Stato.
I procuratori dello Stato alla prima,
seconda, terza e quarta classe di stipendio hanno il trattamento economico corrispondente
a quello spettante rispettivamente alle soppresse qualifiche di procuratore
aggiunto, sostituto procuratore, procuratore capo e procuratore capo con
quattro anni di anzianità.
Tutte le disposizioni di legge e di
regolamento attualmente vigenti che a qualsiasi effetto contemplano le
qualifiche soppresse con la presente legge debbono intendersi riferite agli
avvocati ed ai procuratori dello Stato che abbiano conseguito almeno la classe
di stipendio corrispondente.
Art.
31. La prima elezione per la composizione del consiglio degli
avvocati e procuratori dello Stato deve essere indetta dall'avvocato generale,
a norma del secondo comma dell'articolo 22, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art.
32. I posti lasciati liberi dagli avvocati e procuratori dello Stato
collocati a riposo in applicazione dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1970,
n. 336, e successive modificazioni, non sono portati in diminuzione nella
qualifica iniziale del relativo ruolo.
Art.
33. Le assegnazioni del personale dei ruoli unici a norma
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
618, sono disposte con precedenza per le esigenze dell'Avvocatura dello Stato
fino ad un contingente di 190 unità, anche oltre il limite degli organici.
Art.
34. La misura del concorso delle regioni, che abbiano adottato la
deliberazione di cui all'articolo 10, nelle spese sostenute dallo Stato per il
potenziamento degli organici e dei servizi dell'Avvocatura dello Stato in relazione
all'esercizio della consulenza e del patrocinio in favore delle regioni, è
determinata, a partire dall'esercizio finanziario 1980, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e
con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentita la
commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970,
n. 281.
Fino a quando non sarà emanato il
provvedimento di cui al precedente comma, le regioni concorrono nelle spese per
trasferte e per prestazioni straordinarie del personale di cui alla legge 5
aprile 1964, n. 284, che si rendano necessarie per l'espletamento delle
funzioni dell'Avvocatura dello Stato nell'interesse delle regioni.
La liquidazione delle spese di cui al
comma precedente è deliberata dalla giunta regionale, d'intesa con l'avvocato
distrettuale dello Stato.
Art.
35. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente
del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sarà emanato il
regolamento di esecuzione della presente legge.
Art.
36. La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1979.
All'onere derivante dalla sua
applicazione, valutato per l'anno 1979 in lire 250 milioni, si fa fronte
mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato a
provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella A
omissis
[1] Tale comma è stato così modificato dall'art. 1, della legge 3 gennaio 1991, n. 3.
[2] Tale articolo sostituisce l'art. 18, del regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
[3] Aggiunge tre commi all'art. 43, del regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
[4] Tale articolo sostituisce l'art. 15, del regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
[5] Tale articolo sostituisce l'ultimo comma dell'art. 1, D.Lgt. 8 marzo 1945, n. 102.
[6] Tale articolo modifica l'art. 21, del regio-decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
[7] V. la sentenza della Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-10 marzo 1988, n. 269.
[8] V. la sentenza della Corte costituzionale, con sentenza 25 febbraio-10 marzo 1988, n. 269.