CARMINE VOLPE

(consigliere di Stato)

BANDI DI GARA E INVITI ALLA GARA*

 

SOMMARIO: 1. Premessa. 2. Il bando di gara: nozione e natura giuridica. 3. L’invito alla gara: nozione e natura giuridica. 4. Disciplina: a) in genere. 5. Segue: b) i settori speciali (ex esclusi). 6. Il contenuto dei bandi di gara nei pubblici incanti e nelle procedure così dette aperte. 7. Il contenuto dei bandi di gara nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, così dette ristrette, e nella trattativa privata, così detta procedura negoziata. 8. Il contenuto dei bandi di gara nelle concessioni e nell’affidamento unitario a contraente generale 9. Gli avvisi di gara negli appalti pubblici di lavori di importo soggetto alla normativa comunitaria: la direttiva 2001/78/CE del 13 settembre 2001 e il d.lvo 9 aprile 2003, n. 67. - 10. Disciplina comune in ambito di contenuto dei bandi. 11. Il contenuto degli inviti alla gara: a) in genere. – 12. Segue: b) il mancato invito alla gara. 13. Il contenuto eventuale dei bandi e degli inviti alla gara. 14. – I bandi tipo secondo l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. 15. La possibilità di invitare i concorrenti a fornire integrazioni o chiarimenti. 16. La pubblicità: a) in genere. 17. Segue: b) la normativa precedente alla vigenza del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554. 18. Segue: c) in particolare: la disciplina di cui all’art. 7 della l. 2 febbraio 1973, n. 14 (modificato dall’art. 36 della l. 3 gennaio 1978, n. 1, dall’art. 7 della l. 8 ottobre 1984, n. 687, e dall’art. 7 della l. 17 febbraio 1987, n. 80). 19. Segue: d) la disciplina introdotta dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554. 20. Segue: e) novità apportate dalla l. 1° agosto 2002, n. 166 (così detta legge Merloni quater) e regole comuni. 21. Segue: f) l’informatizzazione delle gare. 22. L’interpretazione delle clausole dei bandi di gara e degli inviti alla gara. 23. Certificazioni amministrative e semplificazione. 24. L’impugnativa dei bandi di gara e degli inviti alla gara: a) introduzione. 25. Segue: b) legittimazione ad agire. - 26. Segue: c) immediata lesività. - 27. Segue: d) cenni sul rito. - 28. Segue: e) nell’ipotesi di gare indette da soggetti privati. - 29. Segue: f) la disapplicazione delle clausole del bando di gara. 30. Segue: g) la sospensione e l’annullamento dei bandi e degli inviti alla gara. 31. Segue: h) la tutela risarcitoria. 32. Problematiche in tema di diritto transitorio. - 33. Considerazioni finali.

 

1. PREMESSA

Il bando di gara e l’invito a partecipare alle gare così dette ristrette (licitazione privata e appalto concorso) rientrano nell’ambito degli atti amministrativi preventivi, con i quali l’amministrazione regola la sua attività nella materia contrattuale. Con essi l’attività dell’amministrazione si esteriorizza e viene portata a conoscenza dei terzi; caratteristiche queste che differenziano il bando di gara e l’invito da tutti gli atti posti in essere nella fase anteriore alla deliberazione di contrattare (ad esempio, redazione del progetto dell’opera, del progetto di contratto e dei capitolati)[1].

Con il bando e con l’invito si apre il procedimento diretto alla scelta del soggetto con cui l’amministrazione intende procedere alla stipula del contratto. Con essi l’amministrazione dà inizio alla fase di contatto con la platea dei possibili contraenti, stabilisce le regole del procedimento di scelta al fine di garantire la par condicio dei concorrenti e l’efficacia massima della gara, e sollecita gli interessati a formulare le proprie offerte.

 

2. IL BANDO DI GARA: NOZIONE E NATURA GIURIDICA

Il procedimento con cui l’amministrazione rende noti al pubblico l’oggetto e le condizioni del contratto che intende concludere, esamina le offerte presentate dai soggetti concorrenti e sceglie come contraente il concorrente che ha prodotto l’offerta migliore si chiama asta pubblica; nell’ambito della materia dei lavori pubblici tale procedimento viene denominato pubblico incanto. Il bando di gara è l’atto con cui si inizia il procedimento dei pubblici incanti ed in tale veste configura un provvedimento amministrativo preparatorio[2]. Esso è redatto dall’ufficio competente – ora dal responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 7 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché dell’art. 8 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 – in base alla deliberazione a contrattare ed all’autorizzazione a dare esecuzione ad essa[3].

L’avviso, inizialmente previsto nelle procedure così dette ristrette, riveste la medesima natura giuridica del bando e se ne differenzia solo per i contenuti minimi previsti (v. quanto disposto dal d.p.c. 10 gennaio 1991, n. 55 in tema di contenuto dei bandi e degli avvisi di gara). In seguito, anche in tali procedure, l’atto iniziale del procedimento ha acquisito la denominazione di bando.

Il bando di gara rappresenta un atto giuridico di natura complessa. Secondo parte della dottrina[4] esso “presenta un aspetto interno ed un aspetto esterno. Sotto l’aspetto interno è un atto riproduttivo ed integrativo della deliberazione di contrattare: riproduce il progetto di contratto ... rendendolo schema di contratto: lo integra con le sue clausole di attuazione che eventualmente fossero state omesse (per esempio tempi di consegna, clausole tributarie, clausole sulle documentazioni) ...”. Oltre che riproduttivo e integrativo, il bando di gara rende conoscibile la deliberazione di contrattare o lo schema di contratto, sia che si tratti di asta pubblica (attraverso le misure di pubblicità obbligatorie e facoltative), sia che si tratti di licitazione privata (attraverso le comunicazioni)[5].

Il bando di gara costituisce sempre una dichiarazione di volontà e in quanto tale rientra tra i provvedimenti amministrativi generali a contenuto prescrittivo[6]. Il bando si rivolge, infatti, a destinatari non determinabili a priori ma solo a posteriori in sede di esecuzione dell’atto, e fissa quelle che sono le regole da rispettare nel successivo procedimento di scelta del contraente. Secondo la giurisprudenza si tratta di atto che porta a conoscenza degli interessati la volontà dell’amministrazione di procedere all’aggiudicazione di lavori[7]; funzione che trova realizzazione con la necessaria pubblicazione del bando stesso.

A differenza dei capitolati generali, i bandi non hanno natura normativa poiché mancano del carattere dell’astrattezza, non essendo volti alla disciplina generale e astratta di un numero indeterminato di situazioni, e di quello della novità, non avendo capacità di innovare al diritto oggettivo. Il bando di gara, infatti, opera nei confronti di una pluralità di soggetti per una sola volta, in occasione dell’indizione e dello svolgimento di una singola gara. Natura normativa potrebbe avere soltanto il così detto “bando tipo”, che è quello predisposto da un’amministrazione (centrale o regionale) per conformare i bandi da emanare da parte di altre amministrazioni, periferiche o locali rispetto alla prima; ma sempre sulla base di una legge che espressamente consenta l’emanazione di bandi tipo.

Si è soliti dire che il bando costituisce la lex specialis della gara[8]. Si tratta di espressione solo figurativa che non esprime la natura giuridica dello stesso, in quanto viene adoperata per descrivere il carattere autoritativo delle regole con esso stabilite e per sottolineare la necessità della loro osservanza – sia da parte dell’amministrazione che le ha poste[9] sia da parte di coloro a cui sono dirette – nel successivo sviluppo della procedura[10]. Diversamente dai capitolati generali, i quali, anche se ritenuti atti contrattuali, determinano più propriamente le regole del rapporto contrattuale, il bando disciplina il procedimento di contrattazione e presuppone già concluso il ciclo degli adempimenti volti alla determinazione del contenuto del futuro contratto[11].

Di qui anche la diversità con i capitolati speciali che vengono regolati fondamentalmente dal diritto privato. Le distinzioni sono nette pure se spesso nella pratica i confini divengono labili, dato che qualche volta i capitolati contengono clausole concernenti le forme da seguire nelle gare e il bando comprende indicazioni rientranti nel contenuto proprio della materia contrattuale.

Non avendo carattere normativo, soprattutto a causa della mancanza della ripetitività, provvedendo con effetto istantaneo ed una tantum nei confronti di una pluralità di soggetti, anche indeterminati, i bandi di gara si differenziano pure dai regolamenti. La natura di atto generale del bando comporta comunque alcune peculiarità, riguardo alla disciplina ordinaria del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi fissata dalla l. 7 agosto 1990, n. 241. In particolare:

a) non si richiede la motivazione (art. 3, comma 2)[12];

b) non devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere (art. 3, comma 4)[13];

c) non si applicano le disposizioni, in tema di partecipazione al procedimento amministrativo, contenute nel capo III della l. 7 agosto 1990, n. 241 (art. 13, comma 1, della stessa)[14];

d) non è consentito l’accesso agli atti preparatori nel corso della sua formazione (art. 24, comma 6)[15].

Il bando, da un punto di vista civilistico, svolge anche un certo ruolo nell’ambito di una ricostruzione del negozio giuridico come fattispecie a formazione progressiva, avendo natura e funzione di “invitatio ad offerendum” alle condizioni indicate e nei confronti di tutti i soggetti che hanno i requisiti prescritti[16]. Non può essere, invece, considerato una proposta, intesa quale atto prenegoziale tipico della fase di formazione del contratto; ciò poiché esso tende a provocare le offerte, ossia le proposte, da parte dei soggetti che intendono divenire contraenti dell’amministrazione[17]. Anche per la ragione che della proposta contrattuale il bando non ne ha la completezza, con riguardo agli elementi essenziali del futuro contratto, mancando la determinazione del prezzo, che viene definito solo a seguito della scelta dell’offerta. Né il bando è revocabile ad nutum, essendo la revoca sottoposta ai consueti limiti dell’esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione; a differenza della proposta contrattuale che è revocabile sino a quando l’accettazione giunge a conoscenza del proponente[18].

La giurisprudenza ritiene che, nei contratti di diritto privato stipulati da un ente pubblico, la volontà negoziale debba essere tratta unicamente dalle pattuizioni intercorse tra le parti contraenti e risultanti dal contratto interpretato secondo i canoni di ermeneutica stabiliti dagli artt. 1362 c.c. e ss., senza che possa farsi ricorso alle deliberazioni dei competenti organi dell’ente, le quali hanno rilevanza solo ai fini del procedimento formativo della volontà di uno dei contraenti[19].

Tra le diverse tesi dottrinarie sulla natura giuridica del bando di gara, da una parte tese ad evidenziare il tratto negoziale e dall’altra a definire la portata amministrativa, appare preferibile quella che, sulla base della funzione propria del bando, vi scorge la natura di atto amministrativo volto a dare inizio e a regolare una fase procedimentale; fase il cui esito non consiste nella conclusione del contratto bensì in un momento più a monte, rappresentato dall’accertamento dell’offerta più conveniente tra quelle presentate all’amministrazione[20]. Aspetto, per il bando, ancora più evidente nell’ipotesi di procedura di licitazione privata, laddove esso mira unicamente a provocare le richieste di partecipazione alla gara ma non ancora la partecipazione, che avverrà solo a seguito della ricezione della lettera di invito. È vero che nel bando si mira anche a determinare il contenuto contrattuale, ma tale determinazione è insita nella natura tipica del bando e fissa la lex specialis, ossia l’oggetto della procedura concorsuale. Si tratta in sostanza di una mera pubblicità delle condizioni alle quali l’amministrazione è disposta a contrarre[21].

 

3. L’INVITO ALLA GARA: NOZIONE E NATURA GIURIDICA

La lettera di invito è tipica delle procedure di gara così dette ristrette (licitazione privata e appalto concorso). Si inserisce, infatti, nell’ambito di quel subprocedimento in cui i concorrenti presentano le domande di partecipazione, l’amministrazione sceglie i soggetti da invitare ed invia ai prescelti gli inviti a partecipare[22]. Essa si caratterizza dei contenuti, allo stesso tempo, del provvedimento amministrativo e dell’atto negoziale, e ha chiara natura giuridica di invito a offrire. In tal caso il meccanismo attraverso il quale si esterna la scelta preventiva dell’amministrazione si caratterizza, rispetto al bando di gara, dall’intuitus personae[23].

La lettera di invito è assimilabile sotto il profilo strutturale e funzionale al bando di gara. Quest’ultimo però ha una propria autonomia, poiché assolve alla funzione di fornire legale conoscenza della possibilità di concorrere all’aggiudicazione di un determinato lavoro; con il che deve comprendere tutti gli elementi utili, agli eventuali soggetti interessati, per valutare l’opportunità di prendere parte alla gara[24]. A differenza del bando, inoltre, l’invito si indirizza a soggetti determinati e, in quanto atto recettizio[25], non determina alcun effetto se non giunge a conoscenza dei destinatari. Il bando invece è di per sé conoscibile da parte di tutti dal momento della pubblicazione[26].

Nelle procedure ristrette cambia la stessa funzione dell’avviso di gara, che non tende più a provocare direttamente le offerte da parte di un numero indeterminato di soggetti, ma a far conoscere alla stazione appaltante la sfera dei soggetti interessati tra cui operare, attraverso l’invito, la scelta preliminare dei futuri partecipanti[27].

Per il resto, data l’identità di natura giuridica, si rimanda a quanto precedentemente svolto in materia di bando di gara.

 

4. DISCIPLINA: A) IN GENERE

La disciplina dei bandi di gara e degli inviti si è evoluta dal tronco generale rappresentato dalla normativa disposta dal r.d. 18 novembre 1923, n. 2240, contenente “nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato” (legge di contabilità) e dal r.d. 23 maggio 1924, n. 827 – con cui è stato approvato il “regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato” (reg. di contabilità)[28]. Ad essa, infatti, rinviavano l’art. 325 della l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. F (“legge sulle opere pubbliche”) e, relativamente agli enti pubblici territoriali, gli artt. 87 e 140 del r.d. 3 marzo 1934, n. 383 (dal titolo “approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale”). Il cit. art. 325 è stato abrogato dall’art. 231 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, con cui è stato approvato il “regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”.

La legge ed il reg. di contabilità di Stato hanno previsto l’avviso di gara o il bando di gara solo quando la scelta del contraente venga fatta a seguito di pubblico incanto (art. 63 del reg. cont.); nel sistema della licitazione, della trattativa privata e dell’appalto concorso non era previsto l’avviso d’asta. La licitazione privata, come anche l’appalto concorso, rappresentano una gara ristretta, alla quale vengono invitate solo le ditte scelte dall’amministrazione in considerazione dei loro particolari requisiti di idoneità tecnica. A differenza dell’asta pubblica, alla quale possono partecipare tutti coloro i quali dimostrino nei modi previsti la loro idoneità, alla licitazione privata e all’appalto concorso prendono parte solo i soggetti che l’amministrazione abbia invitato alla gara, in quanto ritenuti preventivamente idonei per l’oggetto della stessa[29].

Una prima deroga alle norme generali di contabilità si è avuta con l’art. 7 della l. 2 febbraio 1973, n. 14 – modificato dall’art. 36 della l. 3 gennaio 1978, n. 1, dall’art. 7 della l. 8 ottobre 1984, n. 687, e dall’art. 7 della l. 17 febbraio 1987, n. 80 – il quale ha prescritto la pubblicazione di un preventivo avviso di gara prima di esperire le licitazioni private[30]. Tuttavia, l’art. 6 della l. 2 febbraio 1973, n. 14 ha espressamente disposto che, per i procedimenti relativi alle licitazioni private, si applicano le norme del titolo II, capo III, del reg. cont., e successive modifiche, in quanto compatibili, e quindi quelle dagli artt. 63 a 92. Gli artt. 6 e 7 della l. 2 febbraio 1973, n. 14 sono stati poi abrogati dall’art. 231 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.

Successivamente, per i lavori di importo superiore a un milione di unità di conto europee[31], la l. 8 agosto 1977, n. 584[32] ha previsto, all’art. 9, la pubblicazione di un bando di gara, qualunque sia il sistema di aggiudicazione (pubblico incanto, licitazione o appalto concorso).

La vigenza della l. 8 agosto 1977, n. 584 è poi cessata a decorrere dall’11 gennaio 1992, ossia dalla data di entrata in vigore del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406, per effetto dell’art. 36 dello stesso, “salvo che per le procedure per le quali il bando di gara è stato pubblicato o l’offerta è stata presentata anteriormente alla suddetta data”. Il decreto ha disciplinato “l’affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di ecu, IVA esclusa, da parte di una amministrazione aggiudicatrice”. Intendendo per questa “lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, gli altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti” (art. 1 del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406).

Le disposizioni del d.lvo cit. vanno applicate anche da parte di enti e soggetti diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici – ad esempio dai così detti organismi pubblici, dai soggetti privati sovvenzionati, dai concessionari, in ambito di edilizia residenziale pubblica (artt. 2, 3, 4 e 7 del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406) – e, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblicità degli appalti e delle concessioni e di contenuto del bando, dovranno essere rispettate dalle leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario nelle materie di competenza. Gli artt. 1, 2, 3, 4 e 7 del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406 sono stati abrogati dall’art. 231 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554[33].

La normativa del d.lvo cit. andava coordinata con quella prescritta dalla direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, come modificata dalla direttiva 52/97/CEE del 13 ottobre 1997, le quali, non essendo state recepite dallo Stato italiano nei termini prescritti e contenendo prescrizioni dettagliate ed incondizionate, sono immediatamente operative nell’ordinamento interno. Le direttive contengono comunque norme in gran parte ripetitive di quelle di cui alla direttiva 89/440/CEE recepita dal d.lvo cit..

La normativa aveva previsto due grandi settori: da una parte gli appalti di importo inferiore a cinque milioni di ecu, così detti sotto soglia, per i quali si applicavano le disposizioni di cui alla legge di contabilità di Stato ed alla l. 2 febbraio 1973, n. 14. Dall’altra, gli appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ecu, così detti sopra soglia, ai quali si applicavano le norme comunitarie e quelle del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché, in parte, quelle della l. 2 febbraio 1973, n. 14[34]. Solo in via transitoria, per le procedure il cui bando di gara è stato pubblicato o l’offerta è stata presentata anteriormente all’11 gennaio 1992 (data di entrata in vigore del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406), e con riguardo agli appalti di lavori pubblici di importo superiore ad un milione di ecu, continuavano ad applicarsi le disposizioni di cui alla l. 8 agosto 1977, n. 584[35].

Il d.p.c. 10 gennaio 1991, n. 55, dal titolo “regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avviso di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l’esecuzione delle opere pubbliche”, con riguardo ai bandi di gara, ha effettuato una tripartizione degli appalti: di importo pari o superiore a cinque milioni di ecu, di importo pari o superiore al milione di ecu ed inferiore a cinque milioni di ecu, e di importo inferiore al milione di ecu[36]. Il regolamento, dall’entrata in vigore del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406, non è più applicabile agli appalti del primo tipo, se non in alcuni casi espressamente richiamati da quest’ultimo decreto (ad esempio, gli artt. 20 e 21 in tema di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica, e 27 in ambito di scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto; articoli tutti abrogati dall’art. 231 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)[37].

Qualunque sia l’entità dei lavori si applicano anche le disposizioni della l. 19 marzo 1990, n. 55, nonché quelle della l. 11 febbraio 1994, n. 109 (così detta legge Merloni), come modificata dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 giugno 1995, n. 216 (così detta legge Merloni bis), dalla l. 18 novembre 1998, n. 415 (così detta legge Merloni ter) e dalla l. 1° agosto 2002, n. 166 (così detta legge Merloni quater)[38].

Quest’ultima legge (“disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”, anche detta collegato infrastrutture) contiene - accanto a numerose disposizioni puntuali in tema di edilizia agevolata, occupazioni d’urgenza ed espropriazioni, trasporti locali ed interventi aeroportuali, reti di telecomunicazioni ed interventi per le zone terremotate - un lungo e complesso articolo (il 7) rivolto a modificare ed integrare varie disposizioni della l. 11 febbraio 1994, n. 109. Spirito della riforma (nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici si preannuncia già la legge Merloni quinquies: art. 7, comma 1, della l. 1° agosto 2002, n. 166), è stato quello di abbandonare ogni eccesso di rigore e di ripristinare elementi di flessibilità.

Le disposizioni della legge Merloni - che si applicano, con alcune esclusioni, anche a numerosi soggetti privati (v. l’art. 2 della stessa)[39] - innovando il sistema di qualificazione per l’esecuzione dei lavori pubblici, hanno rimesso all’emanazione di un regolamento la previsione dei requisiti di ordine generale, e di quelli tecnico-organizzativi ed economico-finanziari – in modo conforme alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione – che devono essere posseduti per potere conseguire l’affidamento di lavori pubblici e che devono essere attestati da organismi di diritto privato (art. 8 della legge Merloni). Il regolamento è stato approvato con il d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 (entrato in vigore il giorno successivo la sua pubblicazione sulla G.U., avvenuta in data 29 febbraio 2000) e ha disciplinato il sistema unico di qualificazione di cui al detto art. 8. L’attestazione di qualificazione rilasciata ai sensi del regolamento costituisce, ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici, condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria; ad eccezione solo degli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro (laddove la sussistenza dei requisiti è accertata dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dalla normativa), di quelli di importo a base di gara superiore a euro 20.658.276 (per i quali si richiede anche la realizzazione, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di una cifra di affari ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta o indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di gara) e delle imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione europea (art. 1, commi 2 e 3, del cit. decreto)[40].

Le regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e Bolzano sono tenute ad adeguare la loro legislazione ai principi desumibili dalle disposizioni della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (v. però quanto detto di seguito con riguardo alla riforma del titolo V della parte seconda della Cost.).

In attuazione dell’art. 3 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che ha demandato al Governo la potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici nelle materie e secondo le modalità indicate nello stesso articolo, è stato emanato il d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, con cui è stato approvato il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici[41]. Tale regolamento ha disposto (all’art. 231) l’abrogazione di numerose norme, tra cui la l. 2 febbraio 1973, n. 14 e, pressoché interamente, il d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406.

Con riguardo alle grandi opere pubbliche, in attuazione della l. 21 dicembre 2001, n. 443 (così detta legge obiettivo), è stato emanato il d.lvo 20 agosto 2002, n. 190, che ha dettato una disciplina specifica per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale, anche in deroga alla legge Merloni (instaurando così un regime speciale in materia di lavori pubblici)[42]. Il decreto ha apportato numerosissime deroghe alla legge Merloni, restringendo in modo rilevante il campo di applicazione delle nuove regole generali appena approvate, e ha previsto (all’art. 15) che il Governo modifichi ed integri il regolamento attuativo della legge Merloni, approvato con d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, al fine di introdurre le disposizioni necessarie alla migliore realizzazione delle grandi infrastrutture[43].

Nel contesto si è poi inserita la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ad opera della l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che ha disegnato una nuova ripartizione delle competenze legislative (e regolamentari) tra Stato e regioni, comportando varie problematiche in tema di conformità con le nuove norme costituzionali dei successivi interventi legislativi sui lavori pubblici [44], anche con riguardo alla legge obiettivo[45].

La Corte Costituzionale, con la sentenza 1 ottobre 2003, n. 303[46], ha sostanzialmente stabilito, anche se con alcune eccezioni, la conformità al dettato costituzionale della così detta legge obiettivo e del decreto legislativo di attuazione. Essa, inoltre, con la sentenza 1 ottobre 2003, n. 302[47], ha ritenuto l’incostituzionalità dei d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34 e 21 dicembre 1999, n. 554, nella parte in cui dispongono la propria applicabilità alle regioni, anche a statuto speciale, e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per non essere le stesse comprese fra i destinatari dei regolamenti.

In conclusione, può ritenersi che, nell’ambito della disciplina dei bandi e degli inviti negli appalti di lavori pubblici, l’applicazione delle norme di contabilità di Stato sia andata sempre di più scemando, passando da una situazione di esclusività ad una posizione residuale e pressoché marginale, data l’operatività, al momento attuale, di tutta una disciplina di carattere specialistico (avendo provenienza comunitaria) soprattutto per gli appalti così detti sopra soglia; disciplina che aveva finito per rendere residuale quella generale della contabilità di Stato.

 

5. SEGUE: B) I SETTORI SPECIALI (EX ESCLUSI)

Con l’accezione “settori speciali” (in passato chiamati “settori esclusi” perché non erano disciplinati da alcuna direttiva) si fa riferimento alle materie dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica, dello sfruttamento di area geografica per la prospezione esclusiva, della ricerca esclusiva e della coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone o altri combustibili solidi, dei trasporti e delle telecomunicazioni. Il regime speciale non riguarda i settori in quanto tali, ma i soggetti operanti nei settori stessi.

In tale ambito gli appalti di lavori (ma anche quelli di forniture e di servizi), da aggiudicare da parte delle pubbliche amministrazioni, delle imprese pubbliche e dei soggetti privati che si avvalgono di diritti speciali o esclusivi, sono disciplinati, se di importo pari o superiore a cinque milioni di euro (o al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP[48], per gli appalti indetti dagli enti aggiudicatori che esercitano attività concernenti la produzione, trasporto o distribuzione di acqua potabile, la produzione, trasporto o distribuzione di elettricità, il settore dei servizi urbani di ferrovie, tranvie, filobus o autobus, il settore delle attrezzature aeroportuali e quello delle attrezzature per porti marittimi, porti fluviali o altri terminali), dal d.lvo 17 marzo 1995, n. 158, come modificato dal d.lvo 25 novembre 1999, n. 525. Le disposizioni fissate per gli stessi ricalcano grosso modo quelle già poste dal d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406.

Gli appalti di lavori che non sono strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori o che, pure essendo funzionali a detti scopi, riguardano opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei medesimi settori (individuati con il d.p.c. 5 agosto 1997, n. 517), e comunque gli appalti di lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sono disciplinati, con alcune esclusioni, dalle disposizioni della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (art. 2, comma 4, della stessa)[49].

 

6. IL CONTENUTO DEI BANDI DI GARA NEI PUBBLICI INCANTI E NELLE PROCEDURE COSÌ DETTE APERTE

Nel contenuto del bando di gara possono distinguersi due parti: l’una di natura sostanziale, con cui si rendono noti l’oggetto del contratto e le sue condizioni, e l’altra concernente le modalità di svolgimento della gara[50]. Ogni bando deve comunque avere un contenuto minimo, costituito:

a) dall’indicazione del contratto e del suo contenuto;

b) dalle modalità di gara, dalle qualificazioni richieste ai partecipanti, dalle esibizioni documentali necessarie per partecipare, dalle cauzioni pretese e da ogni altro tipo di obbligo preliminare imposto agli aspiranti concorrenti;

c) dalla formula di aggiudicazione[51].

I bandi di gara negli appalti pubblici di lavori nelle procedure aperte sono redatti secondo lo schema di cui all’all. L al d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 (art. 80, comma 11, del decreto). Essi devono indicare[52]:

1) dati identificativi dell’amministrazione aggiudicatrice;

2) procedura di aggiudicazione prescelta e forma del contratto oggetto della gara;

3) luogo di esecuzione; natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera; in caso di opera o di appalto suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei medesimi e possibilità di presentare offerta per uno o più lotti o per l’insieme; indicazione delle eventuali opere scorporabili con il relativo importo; indicazioni relative alla finalità dell’opera o dell’appalto quando lo stesso comporti anche l’elaborazione di progetti;

4) termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, se possibile, termine ultimo per l’avvio dei lavori;

5) nome e indirizzo del servizio presso cui possono chiedersi i capitolati d’oneri e i documenti complementari, nonché, eventualmente, l’ammontare e le modalità di pagamento della somma necessaria per ottenere tali documenti;

6) termine di ricezione delle offerte, indirizzo a cui devono trasmettersi e lingua o lingue in cui debbono redigersi[53];

7) soggetti eventualmente ammessi ad assistere all’apertura delle offerte, nonché data, ora e luogo di detta apertura;

8) eventuali indicazioni relative alla cauzione ed alle garanzie richieste[54];

9) modalità essenziali di finanziamento e pagamento;

10) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto;

11) condizioni minime di carattere economico e tecnico che l’imprenditore deve soddisfare[55];

12) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta[56];

13) criteri da utilizzare per l’aggiudicazione dell’appalto;

14) eventuale divieto di varianti;

15) altre informazioni[57];

16) data di pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella G.U.C.E. o menzione della sua mancata pubblicazione;

17) data di spedizione del bando di gara;

18) data di ricevimento del bando di gara da parte dell’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee;

19) eventuali indicazioni sulla circostanza che l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo[58];

20) giorni ed ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori (art. 90, comma 4, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554).

Nei pubblici incanti relativi a lavori di importo inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP[59], il termine di ricezione delle offerte non può essere stabilito in misura inferiore alla metà di quello fissato per le gare di rilevanza comunitaria (ventisei giorni, ai sensi dell’art. 79, comma 10, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554). Comunque, nell’ipotesi di ricorso a procedure di urgenza, in presenza di circostanze oggettive e non addebitabili a fatto proprio dell’amministrazione, le relative motivazioni vanno indicate espressamente nel bando di gara (art. 3 del d.p.c. 10 gennaio 1991, n. 55).

In caso di appalti di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, il detto termine non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità (art. 79, comma 3, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554). Il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventidue giorni nell’ipotesi in cui la comunicazione di preinformazione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del bando (art. 79, comma 8, e 80, comma 1, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)[60].

Comunque, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati qualora le offerte possono essere redatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d’oneri, oppure quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri ed i documenti non possono essere forniti nei termini (art. 79, commi 4 e 7, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)[61].

Il contenuto dei bandi del concorso di idee e nei concorsi di progettazione è definito, rispettivamente, dagli artt. 57 e 58, nonché 59 e 60 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, i quali stabiliscono anche che il termine di presentazione delle proposte non può essere inferiore, rispettivamente, a sessanta e a novanta giorni dalla pubblicazione del bando. Per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, nonché di quelli concernenti la redazione dei progetti e le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 di DSP (130.000 di DSP per i Ministeri), qualora la stazione appaltante ricorra alla procedura del pubblico incanto, il bando di gara deve avere il contenuto specificato dall’art. 69 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554. Si tratta di tutte ipotesi di appalti pubblici di servizi; v. le disposizioni di cui all’art. 17, commi 10, 11 e 12, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni[62].

Per gli appalti pubblici di lavori nei settori speciali (ex esclusi) il contenuto dei bandi è prescritto dall’all. XII, lett. A, del d.lvo 17 marzo 1995, n. 158 (art. 11 dello stesso), che si ispira alle previsioni del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406.

Alla pubblicazione degli avvisi di gara relativi a tutti gli appalti pubblici di lavori di importo soggetto alla normativa comunitaria si applicano ora le disposizioni del d.lvo 9 aprile 2003, n. 67, del quale si tratta al § 9.

 

7. IL CONTENUTO DEI BANDI DI GARA NELLE PROCEDURE DI LICITAZIONE E DI APPALTO CONCORSO, COSÌ DETTE RISTRETTE, E NELLA TRATTATIVA PRIVATA, COSÌ DETTA PROCEDURA NEGOZIATA

Nelle gare per licitazione privata ed appalto concorso, così dette procedure ristrette, i bandi di gara negli appalti pubblici di lavori sono redatti secondo lo schema di cui all’all. M al d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 (art. 80, comma 11, del decreto)[63]. Il contenuto è il seguente:

1) dati identificativi dell’amministrazione aggiudicatrice;

2) procedura di aggiudicazione prescelta: eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata; forma del contratto oggetto del bando;

3) luogo di esecuzione; natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell’opera; se l’opera o l’appalto è suddiviso in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti e possibilità di presentare offerte per uno o più lotti o per l’insieme; indicazioni relative alla finalità dell’opera o dell’appalto quando quest’ultimo comporti anche l’elaborazione di progetti;

4) termine ultimo per il completamento dei lavori o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio dei lavori;

5) eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto;

6) data limite di ricevimento delle domande di partecipazione, indirizzo cui devono essere trasmesse, e lingua o lingue in cui devono essere redatte[64]. Tale termine, per appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (attualmente corrispondente a euro 6.242.028,00), non può essere inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità; le domande di partecipazione possono essere inoltrate mediante lettera, telegramma, telescritto, telecopia o telefono, ma, se inoltrate con mezzo diverso dalla lettera, devono comunque essere confermate con lettera spedita entro il termine di ricezione delle domande stesse (art. 79, comma 1, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)[65]. Per i lavori di importo inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, sia in ipotesi di licitazione privata che di appalto concorso, il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando (art. 79, comma 9, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554);

7) termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte;

8) eventualmente, cauzione e garanzie richieste[66];

9) modalità essenziali di finanziamento e di pagamento;

10) indicazioni riguardanti la situazione propria di imprenditore, nonché le condizioni minime di carattere economico e tecnico che quest’ultimo deve soddisfare[67];

11) criteri utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto se non figurino nell’invito a presentare offerte;

12) eventuale divieto di varianti;

13) altre informazioni;

14) data di pubblicazione dell’avviso di preinformazione nella G.U.C.E. o menzione della sua mancata pubblicazione;

15) data di spedizione del bando di gara;

16) data di ricevimento del bando di gara da parte dell’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee;

17) eventuale indicazione della circostanza che l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo[68].

La precedente normativa prevedeva l’avviso di gara quale atto iniziale della procedura di gara ristretta. Sostanzialmente, tranne che per i contenuti minimi previsti, non vi era differenza tra l’avviso ed il bando di gara, in quanto entrambi hanno svolto la medesima funzione di far conoscere all’amministrazione, in via preventiva, il numero e la qualità delle imprese intenzionate a partecipare e, allo stesso tempo, di rendere noti l’oggetto e le condizioni del contratto che si intende stipulare, nonché le altre clausole necessarie. Si tratta di atti con i quali viene iniziato il procedimento di licitazione privata del quale costituiscono la lex specialis della gara, vincolante i soggetti partecipanti e la stessa stazione appaltante. Sia l’avviso che il bando, quindi, hanno identica natura giuridica.

Nell’ipotesi di ricorso a procedure di urgenza, in presenza di circostanze oggettive e non addebitabili a fatto proprio dell’amministrazione, le relative motivazioni vanno indicate espressamente nel bando di gara (art. 3 del d.p.c. 10 gennaio 1991, n. 55).

L’art. 81 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 consente alla stazione appaltante, in caso di licitazione privata, di stabilire termini ristretti, se per ragioni di urgenza non sia possibile osservare i termini di cui al precedente art. 79. Può essere in tal modo stabilito un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla G.U. successiva alla pubblicazione sulla G.U.C.E. per gli appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, ovvero, per gli appalti di importo inferiore, dalla data di pubblicazione del bando. Le domande sono trasmesse per le vie più rapide possibili e, se inviate mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono, vanno confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine medesimo.

Carattere peculiare riveste la mancata prescrizione (all’all. M al d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554), prevista invece per le procedure aperte, dell’indicazione di coloro che sono ammessi ad assistere all’apertura dei plichi contenenti le offerte. Il che non esclude che anche nelle procedure ristrette, ai sensi del d.p.r. cit., l’apertura dei plichi possa avvenire in seduta comunicata ai concorrenti ed in presenza di questi. Nel bando, comunque, devono essere indicati tutti quegli elementi, anche se implicanti valutazioni discrezionali, rilevanti per la scelta delle imprese da invitare tra quelle che aspirano alla partecipazione[69].

Nelle procedure negoziate, ossia nella trattativa privata previa pubblicazione del bando – prevista obbligatoriamente per l’affidamento di lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento, nonché negli appalti di importo complessivo non superiore a 300.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla l. 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e qualora l’importo stimato è superiore a 40.000 euro (art. 24, commi 1, lett. b e c, e 5-bis, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni) – il bando, oltre alle indicazioni di cui all’all. M del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 con esclusione di quelle prescritte ai n. 7) e 11) riguardanti specificamente l’invito a presentare offerte, deve contenere: le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione delle capacità minime di carattere economico e tecnico dei partecipanti, il nome e l’indirizzo dei fornitori già prescelti dall’amministrazione aggiudicatrice e le date delle precedenti pubblicazioni nella G.U.C.E. (all. N del d.p.r. cit.)[70].

Ai sensi del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406, se l’amministrazione intende avvalersi delle deroghe alle specificazioni tecniche elencate all’art. 11, comma 1, del decreto stesso, si devono indicare i motivi, sempre che sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella G.U.C.E. (comma 2 del medesimo art. 11).

Per gli appalti pubblici di lavori nei settori speciali (ex esclusi) il contenuto dei bandi è prescritto dall’all. XII, lett. B e C, del d.lvo 17 marzo 1995, n. 158 (art. 11 dello stesso), rispettivamente, per le procedure ristrette e negoziate.

Il contenuto dei bandi nei concorsi di progettazione, nel caso in cui questi, in presenza di particolari ragioni, sono aggiudicati mediante licitazione privata, è definito dagli artt. 59 e 60 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 ed il termine di presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a novanta giorni dalla pubblicazione del bando. In caso di affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, nonché di quelli concernenti la redazione dei progetti e le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 di DSP, da aggiudicare solo mediante licitazione privata, il contenuto del bando di gara e della domanda di partecipazione è definito dall’art. 63 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554. Per i servizi di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 di DSP, i bandi devono avere il contenuto indicato dall’art. 67 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554. Per i Ministeri anziché 200.000 DSP si considerano 130.000 DSP. In tutte tali ipotesi si verte nell’ambito degli appalti pubblici di servizi; v. le disposizioni di cui all’art. 17, commi 10, 11 e 12, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni[71].

Alla pubblicazione degli avvisi di gara relativi a tutti gli appalti pubblici di lavori di importo soggetto alla normativa comunitaria si applicano ora le disposizioni del d.lvo 9 aprile 2003, n. 67, del quale si tratta al § 9.

 

8. IL CONTENUTO DEI BANDI DI GARA NELLE CONCESSIONI E NELL’AFFIDAMENTO UNITARIO A CONTRAENTE GENERALE

Per le concessioni valgono gli stessi discorsi che si sono fatti per gli appalti, dato che la legislazione è già da tempo pervenuta all’equiparazione tra essi[72]. Ai sensi dell’art. 19 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 (così detta legge Merloni), come modificata dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 giugno 1995, n. 216 (così detta legge Merloni bis), dalla l. 18 novembre 1998, n. 415 (così detta legge Merloni ter) e dalla l. 1° agosto 2002, n. 166 (così detta legge Merloni quater), l’unico tipo di concessione ormai consentito è quella di costruzione e gestione (comma 2) – comprensiva, dopo l’entrata in vigore della legge Merloni ter, anche di attività di progettazione – ossia quella in cui la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente (pure se non completamente, essendo prevista la corresponsione di un prezzo) nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Già in tal senso era stato disposto dal d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406, seppure con riguardo ai lavori di importo pari o superiore a cinque milioni di ecu.

L’affidamento della concessione di lavori pubblici avviene mediante licitazione privata[73] e seguendo, come criterio di aggiudicazione, quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 84 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554). Il bando di gara, quindi, va redatto secondo lo schema generale previsto per le procedure ristrette (all. M al d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554); deve contenere i normali dati identificativi sul soggetto concedente e sulla concessione, la data di invio all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità e la data di ricezione da parte dello stesso ufficio[74], i criteri di scelta del concessionario, le condizioni di partecipazione richieste[75], il termine e le modalità per la presentazione delle candidature, nonché, eventualmente, il termine entro cui il concedente spedirà gli inviti.

Con riguardo alla pubblicazione degli avvisi di gara per i lavori di importo soggetto alla normativa comunitaria, v. ora le disposizioni del d.lvo 9 aprile 2003, n. 67, del quale si tratta al § 9.

L’art. 85 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 prescrive ulteriori indicazioni da includere nel bando. Questo deve specificare le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell’investimento. Deve poi indicare, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto almeno di livello preliminare:

a) l’eventuale prezzo massimo che l’amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;

b) l’eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;

c) l’eventuale canone da versare all’amministrazione aggiudicatrice;

d) eventualmente, a scelta dell'amministrazione aggiudicatrice, la percentuale in appalti, corrispondente minimo al 30% del valore globale dei lavori oggetto della concessione, che il concessionario di lavori pubblici deve affidare a terzi, o l’invito ai candidati concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (e dell’art. 7, comma 3, lett. a, del d.lvo 20 agosto 2002, n. 190, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale);

e) il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;

f) la durata massima della concessione;

g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;

h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all’utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;

i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto (il contenuto dello schema di contratto è indicato dall’art. 86 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554);

l) la facoltà o l’obbligo per il concessionario di costituire la società di progetto prevista dall’art. 37-quinquies della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Il bando può altresì prevedere la facoltà, per i concorrenti, di inserire nell’offerta la proposta di eventuali varianti al progetto a base di gara, indicando quali parti dell’opera e del lavoro sia possibile variare e a quali condizioni.

Per lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (attualmente corrispondente a euro 6.242.028,00), il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla spedizione del bando alla G.U.C.E., mentre quello di ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantacinque giorni dalla data di invio dell’invito scritto (artt. 84, comma 2, e 79, commi 1 e 3, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554).

Nell’affidamento unitario a contraente generale, che costituisce, oltre alla concessione di costruzione e gestione, l’ulteriore modalità di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale - ai sensi dell’art. 6 del d.lvo 20 agosto 2002, n. 190 e in deroga a quanto previsto dall’art. 19 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni - il bando deve determinare “la quota di valore dell'opera che deve essere realizzata dal contraente generale con anticipazione di risorse proprie ed i tempi ed i modi di pagamento del prezzo” (art. 9, comma 12, del decreto cit.). Il bando, inoltre, “in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare”, può indicare “il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta”; qualora le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano nel bando di gara “i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi predefiniti” (art. 10, comma 3, del decreto cit.).

 

9. GLI AVVISI DI GARA NEGLI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI DI IMPORTO SOGGETTO ALLA NORMATIVA COMUNITARIA: LA DIRETTIVA 2001/78/CE DEL 13 SETTEMBRE 2001 E IL D.LVO 9 APRILE 2003, N. 67

La direttiva 2001/78/CE del 13 settembre 2001 ha modificato (oltre che per gli appalti di servizi e forniture) alcuni allegati alla direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 (che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori), già modificata dalla direttiva 97/52/CEE del 13 ottobre 1997, e alla direttiva 93/38/CEE del 14 giugno 1993 (che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni; così detti settori speciali, ex esclusi), già modificata dalla direttiva 98/4/CE del 16 febbraio 1998[76].

La direttiva 2001/78/CE, a decorrere al 1° maggio 2002, ha modificato ed integrato l’intero sistema dei modelli dei bandi di gara e degli avvisi di appalti riportati negli allegati delle precedenti direttive; sostituendo gli allegati IV, V e VI della direttiva 93/37/CEE e quelli XII-XV, XVII e XVIII della direttiva 93/38/CEE. Al fine di migliorare la qualità dei bandi e degli avvisi pubblicati e di favorire l’apertura del mercato, l’efficienza e la trasparenza delle procedure, si è introdotta una nuova modulistica, proiettata verso la gestione on line delle gare per l’affidamento degli appalti pubblici.

Con riguardo agli appalti di lavori, sono stati sostituiti:

a) l’“avviso di preinformazione” con un “avviso indicativo”;

b) i modelli di bando delle procedure aperte, delle procedure ristrette e delle procedure negoziate con un unico modello di “bando di gara d’appalto”;

c) l’avviso degli appalti aggiudicati;

d) il modello di bando di gara per la concessione di lavori pubblici;

e) il modello di bando di gara degli appalti che devono essere aggiudicati dal concessionario.

Relativamente agli appalti nei settori speciali, sono stati sostituiti:

a) i modelli di bandi delle procedure aperte, delle procedure ristrette e delle procedure negoziate con un unico modello di “bando di gara d’appalto settori speciali”;

b) l’“avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione” con il modello “sistema di qualificazione settori speciali”;

c) i tre avvisi informativi periodici con due modelli di “avviso indicativo periodico settori speciali” (senza e con indicazione di gara);

d) l’ avviso relativo agli appalti aggiudicati;

e) il bando di concorso di progettazione;

f) l’avviso “risultati dei concorsi di progettazione” con un avviso “risultati di un concorso di progettazione”.

La direttiva 2001/78/CE è stata attuata dal d.lvo 9 aprile 2003, n. 67 (in vigore dal 29 aprile 2003), il quale si riferisce alla pubblicazione degli avvisi di gara da parte dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di quelli di cui all’art. 2, comma 1, del d.lvo 17 marzo 1995, n. 158 nei settori speciali, e riguarda i lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (attualmente corrispondente a euro 6.242.028,00), nonché agli importi indicati dall’art. 9 di quest’ultimo decreto per i settori speciali.

L’art. 3 del d.lvo 9 aprile 2003, n. 67, per gli appalti pubblici rientranti nel proprio ambito di applicazione, ha prescritto l’utilizzazione dei modelli di formulari contenuti negli allegati al decreto stesso, e ha disposto la fine dell’utilizzazione degli allegati I-L-M-N-O del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 e degli allegati n. XII, XIII, XIV e XV del d.lvo 17 marzo 1995, 158.

 

10. DISCIPLINA COMUNE IN AMBITO DI CONTENUTO DEI BANDI

Ai sensi dell’art. 21 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 (così detta legge Merloni), come modificata dal d.l. 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla l. 2 giugno 1995, n. 216 (così detta legge Merloni bis), dalla l. 18 novembre 1998, n. 415 (così detta legge Merloni ter) e dalla l. 1° agosto 2002, n. 166 (così detta legge Merloni quater), deve essere indicato il prezzo posto a base di gara, sia in caso di pubblico incanto che di licitazione privata. Tale indicazione dovrà essere contenuta nel bando come anche nella lettera di invito[77]. Nel periodo transitorio di introduzione dell’euro (1º gennaio 1999-31 dicembre 2001) doveva essere precisato il valore in lire e in euro di tutti gli importi, presunti o reali; l’obbligo fa carico alle amministrazioni aggiudicatrici relativamente a tutti gli atti del procedimento di gara (ai sensi dell’art. 2 del d.p.r. 21 gennaio 1999, n. 22[78]).

Qualunque sia l’entità dei lavori da aggiudicare, nel bando di gara deve essere indicata la categoria prevalente[79] con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch’esse con il relativo importo (art. 18, comma 3, della l. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 231 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)[80]. È richiesta, in particolare, la qualificazione nella sola categoria di opere generali, che rappresenta la categoria prevalente e che identifica la categoria dei lavori da appaltare. Per i lavori in cui assume carattere prevalente una lavorazione specializzata, nel bando deve essere richiesta la qualificazione nella relativa categoria specializzata[81]; nello stesso vanno anche indicate le lavorazioni scorporabili ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale (art. 74, comma 2, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554).

Così che il bando di gara, ai sensi degli artt. 73 e 74 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, e dell’art. 30 del d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34, deve indicare:

a) l’importo complessivo dell’opera o del lavoro oggetto dell’appalto;

b) la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente;

c) tutte le parti, appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l’opera o il lavoro con i relativi importi e categorie, che, a scelta del contraente, sono subappaltabili o affidabili a cottimo, oppure scorporabili. Tali parti sono quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell’importo complessivo dell’opera o lavoro ovvero di importo superiore a 150.000 euro[82];

d) le lavorazioni scorporabili ai fini della costituzione delle associazioni.

Il bando di gara deve stabilire altresì il giorno e l’ora in cui l’autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio (art. 90, comma 6, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554), nonché deve indicare il nome del responsabile del procedimento (art. 80, comma 10, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)[83].

Di rilievo alcune previsioni degli artt. 3 e 4 del d.p.c. 10 gennaio 1991, n. 55, le quali, per evitare discriminazioni nell’accesso alle gare, individuano determinati limiti a carico dei bandi, tra cui:

a) il divieto di richiedere certificati con termini di validità ridotti rispetto a quelli di ordinaria vigenza[84];

b) l’obbligo di fissare termini adeguati, quando la presentazione dell’offerta richieda adempimenti preliminari particolarmente complessi per ragioni tecniche;

c) l’obbligo di indicare le motivazioni per il ricorso a procedure d’urgenza, sempre che tali motivazioni non siano collegate a ragioni d’urgenza addebitabili a fatto proprio dell’amministrazione;

d) l’obbligo di indicare che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee o in consorzi[85].

Ai sensi dell’art. 47 del d.p.r. 16 luglio 1962, n. 1063 (come sostituito dall’art. 16 della l. 10 dicembre 1981, n. 741)[86], ed in deroga a quanto disposto dai precedenti artt. 43 e ss., solo con apposita clausola inserita nel bando o nell’invito alla gara, oltre che nel contratto in caso di trattativa privata, poteva essere esclusa la competenza arbitrale. La disposizione è stata ritenuta incostituzionale dalla Corte Costituzionale, nella parte in cui non prevedeva, per ciascuno dei contraenti, la possibilità di derogare alla competenza arbitrale[87]. La norma, infatti, nel disporre che la competenza arbitrale poteva essere derogata solo con una clausola inserita nel bando o nell’invito – quindi ad iniziativa esclusiva dell’amministrazione – finiva con il rendere obbligatorio l’arbitrato; in contrasto con il principio secondo cui solo a seguito di concorde e specifica volontà delle parti, liberamente formatasi, possono consentirsi deroghe alla regola della statualità della giurisdizione.

Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento, o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, dell’originario appaltatore, di interpellare il secondo classificato, al fine di stipulare con lo stesso un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. Si ritiene che tali condizioni siano quelle offerte dal secondo classificato. Anche perché se il secondo classificato fallisce può essere interpellato il terzo classificato, ma il nuovo contratto sarà stipulato alle condizioni offerte dal secondo classificato (art. 10, comma 1-ter, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, così come aggiunto dalla l. 18 novembre 1998, n. 415)[88].

Il bando di gara può prevedere, in sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell’appalto, il trasferimento all’appaltatore della proprietà di beni immobili appartenenti all’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che essi siano stati indicati nel programma triennale dei lavori pubblici e non assolvano più a funzioni di interesse pubblico. In tale ipotesi deve essere indicato l’importo minimo del prezzo che l’offerente dovrà versare per l’acquisizione del bene ed il prezzo massimo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori. Il bando, inoltre, può stabilire che l’immissione nel possesso dell’immobile avvenga in un momento anteriore all’approvazione del certificato di collaudo dei lavori; anticipando così uno degli effetti connessi al trasferimento, che normalmente consegue alla detta approvazione. Fermo restando che il trasferimento della proprietà avviene con l’approvazione del certificato di collaudo dei lavori (art. 19, comma 5-ter, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, così come aggiunto dalla l. 18 novembre 1998, n. 415, e art. 83, comma 1, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554).

Particolare contenuto ha il bando di gara per l’affidamento di una concessione per la realizzazione e/o gestione di un’infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità, previsto dall’art. 37-quinquies della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Esso deve prescrivere la facoltà per l’aggiudicatario di costituire, dopo l’aggiudicazione, una società di progetto in forma di s.p.a. o di s.r.l., anche consortile, deve indicare l’ammontare minimo del capitale sociale della società e può stabilire l’obbligatorietà per l’aggiudicatario della costituzione della società. Questa, una volta costituita, diventa concessionaria a titolo originario e sostituisce l’aggiudicatario in tutti i rapporti con l’amministrazione concedente. Le stesse disposizioni si applicano anche alla gara, avente ad oggetto la proposta del promotore, di cui all’art. 37-quater della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

I bandi di gara devono indicare gli oneri relativi ai piani di sicurezza da redigere a cura dell’appaltatore o del concessionario (art. 31, comma 2, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni).

Particolare funzione è stata assolta dal bando di gara in ambito di applicazione dell’art. 12 della l. 3 gennaio 1978, n. 1, il quale prevedeva la possibilità per la stazione appaltante di affidare a trattativa privata l’appalto di lavori successivi, di progetti generali esecutivi, approvati e parzialmente finanziati, alla stessa impresa esecutrice del lotto precedente, per valore non superiore al doppio dell’importo iniziale di assegnazione del lotto precedente e a determinate condizioni (consistenza dei nuovi lavori nella ripetizione di opere simili, l’essere i lavori del lotto precedente ancora in corso, possesso da parte dell’impresa dei prescritti requisiti di idoneità per eseguire i nuovi lavori, mancato passaggio di tre anni dall’aggiudicazione dei lavori del lotto precedente). Tale facoltà, infatti, era esercitabile soltanto a condizione che fosse stata indicata nel bando relativo alla gara indetta per l’affidamento del primo lotto[89]. La disposizione – la quale già aveva solo un significato storico per effetto degli artt. 20, comma 3, e 24 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che, elencando le sole ipotesi (di carattere eccezionale) nelle quali è ammesso l’affidamento a trattativa privata, non consentono più tale possibilità – è stata abrogata dall’art. 231 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554.

La possibilità di affidare a trattativa privata i così detti lavori complementari è stata comunque reintrodotta nell’ordinamento dalla legge Merloni quater (art. 24, comma 7-bis, della l. 11 febbraio 1994, n. 109), sia pure in un’ipotesi circoscritta[90].

L’art. 18, comma 3-bis, della l. 19 marzo 1990, n. 55 impone all'amministrazione o all’ente appaltante di indicare nel bando di gara “che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”. La dottrina[91] osserva come l’omissione di tale indicazione non determina illegittimità del bando di gara, ma mera irregolarità, che “è destinata a mettere in seria difficoltà la stazione appaltante in sede esecutiva”.

Con riguardo all’art. 71, comma 2, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, la giurisprudenza sottolinea che la clausola del bando relativa alla dichiarazione di avvenuta presa visione dei luoghi di esecuzione dei lavori non costituisce una mera clausola di stile, da intendersi limitata allo stato apparente dei luoghi, ma presuppone che i rappresentanti dell’impresa si siano recati effettivamente a visionare lo stato dei luoghi[92].

 

11. IL CONTENUTO DEGLI INVITI ALLA GARA: A) IN GENERE

La stazione appaltante, ricevute le domande di partecipazione, invita, nella stessa data e per iscritto, i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. È l’invito, quindi, insieme alla necessaria fase di preselezione o di prequalificazione, a caratterizzare la licitazione privata e a differenziarla, quale procedura ristretta, da tutti gli altri sistemi di scelta del contraente[93]. Con l’invito alla gara si avvertono determinati soggetti della data e del luogo della licitazione, delle modalità di licitazione e dei termini essenziali del contratto.

L’art. 7 della l. 2 febbraio 1973, n. 14 - modificato dall’art. 36 della l. 3 gennaio 1978, n. 1, dall’art. 7 della l. 8 ottobre 1984, n. 687, e dall’art. 7 della l. 17 febbraio 1987, n. 80[94] - non prescriveva il contenuto né la forma dell’invito alla gara, a differenza di quanto stabilito dal d.p.c. 10 gennaio 1991, n. 55 per gli appalti di importo inferiore al milione di ecu, e dal d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406 per gli appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ecu (art. 14, comma 2)[95].

Il contenuto della lettera di invito è attualmente definito dall’art. 79, comma 2, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554. Essa deve contenere:

a) l’indirizzo dell’ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché l’importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

b) il termine di ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui esse vanno redatte;

c) gli estremi del bando di gara;

d) i criteri di aggiudicazione dell’appalto, se non figurano nel bando di gara[96].

In caso di lavori di importo inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (attualmente corrispondente a euro 6.242.028,00), per la licitazione privata il termine di ricezione delle offerte non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti, mentre per l’appalto concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta giorni (art. 79, comma 10, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554).

In caso di appalti di lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP il termine di ricezione delle offerte, per la licitazione privata, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito scritto e, per l’appalto concorso, tale termine non può essere inferiore ad ottanta giorni (art. 79, comma 3, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554). Il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a ventisei giorni per la licitazione privata ed a cinquanta giorni per l’appalto concorso, nell’ipotesi in cui la comunicazione di preinformazione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea è stata inviata almeno cinquantadue giorni prima e, comunque, non più di dodici mesi prima della data di invio del bando (artt. 79, comma 8, e 80, comma 1, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554). In caso di licitazione privata, se per ragioni di urgenza non sia possibile osservare i termini di cui all’art. 79 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, la stazione appaltate può stabilire un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell’invito (art. 81, comma 1, lett. b, del decreto cit.).

Comunque, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati qualora le offerte possano essere redatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d’oneri, oppure quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri ed i documenti non possono essere forniti nei termini (art. 79, commi 4 e 7, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)[97].

Per gli appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ecu disponeva specificamente l’art. 14, comma 2, del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406[98], secondo cui l’amministrazione aggiudicatrice, ricevute le domande di partecipazione, invita simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti, in base alle indicazioni del bando di gara, a presentare le offerte, e la lettera di invito deve contenere[99]:

a) l’indirizzo dell’ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri e i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché l’importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

b) il termine di ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte[100];

c) gli estremi del bando di gara;

d) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili, fornite dal candidato nella domanda di partecipazione, sulla capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli artt. 20 e 21 del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406[101];

e) i criteri di aggiudicazione dell’appalto, se non figurano nel bando di gara[102].

Il contenuto appare più ristretto di quanto prescritto dall’art. 12, comma 2, dell’abrogata l. 8 agosto 1977, n. 584, il quale, rinviando alle lett. i) e j) del precedente art. 11, aveva prescritto che la lettera di invito dovesse specificare anche le indicazioni relative alla cauzione e ad ogni altra forma di garanzia richiesta, nonché le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con riferimento alla normativa che le prescrive.

Nel caso di licitazione privata da aggiudicare con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, alla lettera di invito deve essere allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dell’opera o dei lavori (art. 90, comma 1, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)[103].

L’invito, che deve avere necessariamente forma scritta, può essere trasmesso per le vie più rapide possibili (artt. 79, comma 2, e 81, comma 3, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554).

Ai sensi del comma 7 dell’art. 7 della l. 2 febbraio 1973, n. 14 (modificato dall’art. 36 della l. 3 gennaio 1978, n. 1, dall’art. 7 della l. 8 ottobre 1984, n. 687, e dall’art. 7 della l. 17 febbraio 1987, n. 80), gli inviti dovevano essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell’avviso e, scaduto tale termine, la stazione appaltante era tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione. La previsione aveva la finalità di accelerare la procedura di aggiudicazione[104]. L’art. 7 della l. 2 febbraio 1973, n. 14 è stato abrogato dall’art. 231 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554. Nessun termine massimo era, invece, previsto espressamente per la diramazione degli inviti con riguardo agli appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ecu, da parte del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406.

Il termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte, secondo lo schema di cui all’all. M al d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 (v. però le disposizioni del d.lvo 9 aprile 2003, n. 67, del quale si tratta al § 9), dovrà comunque essere prescritto dal bando di gara ed avrà solo carattere ordinatorio. È evidente che l’amministrazione dovrà garantire un congruo intervallo temporale tra la ricezione dell’invito ed il giorno fissato per lo svolgimento della gara. Dal che consegue l’illegittimità del comportamento dell’amministrazione, la quale fa pervenire l’invito ad alcuni soggetti il giorno prima di quello fissato per lo svolgimento della gara, data l’opportunità, nel pubblico interesse, di porre i concorrenti in grado di partecipare dopo avere avuto il tempo necessario per esaminare le condizioni della licitazione, e di presentare un’offerta meditata[105].

Nell’ipotesi di affidamento a trattativa privata mediante gara informale (obbligatorio ex art. 24, commi 1, lett. b e c, 5 e 5-bis, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e facoltativo in altri casi ex art. 78, comma 4, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554), alla stessa debbono essere invitati almeno quindici concorrenti (cinque se si ricorre a tale procedura senza esservi obbligati), sempre se vi sia un tale numero di soggetti qualificati per i lavori oggetto dell’appalto (art. 24, commi 5 e 5-bis, della legge cit.). In tal caso l’invito va rivolto ad imprese individuate sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato, e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. Il contenuto dell’invito a presentare le offerte oggetto della negoziazione, da spedire contemporaneamente, non è prescritto dalla normativa, che si limita a richiedere l’indicazione degli elementi essenziali della prestazione richiesta (art. 78 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554).

Di interesse i rapporti, con riguardo al contenuto, tra bando e invito alla gara.

A partire dalla l. 8 agosto 1977, n. 584, che ha posposto l’invito al bando di gara, concepito (quest’ultimo) come atto introduttivo di ogni procedura di scelta del contraente (ad eccezione della trattativa privata) contemplata dalla legge stessa, si sono avute alcune novità. In caso di procedure ristrette, il bando di gara non deve presentare tutte le indicazioni richieste in ipotesi di asta pubblica; le notizie relative al reperimento dei capitolati e alla disciplina delle offerte trovavano, invece, collocazione nell’invito. Per l’art. 12, comma 2, della l. 8 agosto 1977, n. 584, infatti, gli inviti dovevano contenere quelle indicazioni relative al procedimento di gara, prescritte dall’art. 11 per il bando nei pubblici incanti, il riferimento al bando di gara e l’indicazione dei documenti ulteriori che il concorrente è tenuto a produrre, a completamento delle informazioni fornite e a riprova della mancanza di cause di esclusione. Inoltre, in nessun atto (bando o invito), attinente alla licitazione privata, trovano posto le indicazioni prescritte per i bandi di asta pubblica in ordine all’apertura delle offerte e all’individuazione dei soggetti ammessi ad assistere alla licitazione, nonché per quanto riguarda il termine di irrevocabilità delle offerte stesse.

Il d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 ha recepito tale situazione normativa (art. 79, comma 2, e all. M), limitando il contenuto della lettera di invito, rispetto a quello prescritto per il bando, a quegli elementi strettamente necessari alla formulazione e alla presentazione delle offerte da parte dei soggetti invitati.

Nel caso di licitazione privata da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi da valutare e la loro importanza dovevano essere specificati in sede di bando di gara, mentre i criteri di attribuzione del punteggio relativo a ciascun elemento di valutazione andavano disciplinati nella lettera di invito (e mai successivamente)[106]. A seguito della l. 11 febbraio 1994, n. 109 (art. 21), e successive modificazioni, i pesi ed i punteggi da assegnare ai vari elementi di valutazione previsti dalla legge stessa devono essere indicati nel bando di gara (art. 91 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)[107].

La lettera di invito potrà contenere, quindi, la richiesta di documenti, nonché varie prescrizioni e adempimenti a carico delle ditte invitate, anche a pena di esclusione dalla gara e in aggiunta a quanto previsto dalle disposizioni normative in tema di lavori pubblici, dalle clausole del capitolato generale e di quelle inserite di volta in volta nel capitolato speciale e nell’avviso o nel bando di gara[108]. In particolare, l’amministrazione può inserire nella lettera di invito ulteriori precisazioni o specificazioni finalizzate a puntualizzare e a precisare le regole del bando[109]. È evidente però che la lettera di invito, se non approvata contestualmente al bando, non può discostarsi dallo stesso[110]; anche se la regolamentazione della gara si desume dall’insieme delle disposizioni ricavabili sia dal bando che dalla lettera di invito, non sussistendo un rapporto di gerarchia tra gli stessi[111]. La giurisprudenza ha, inoltre, affermato la necessità che venga comunque rispettato il principio della par condicio dei concorrenti e che quanto richiesto sia pertinente rispetto al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di gara e di consentire la scelta migliore nell’interesse pubblico, senza gravare eccessivamente i concorrenti[112].

Le clausole contenute nell’invito alla gara hanno lo scopo di disciplinare la scelta del contraente; una volta avvenuta quest’ultima le stesse esauriscono ogni funzione, non potendo integrare il contenuto del contratto. Esse, quindi, tendono al regolare svolgimento della gara e sono poste nell’interesse dell’ente appaltante il quale è vincolato al loro rispetto, dovendo procedere all’esclusione dalla gara del concorrente che non vi si è attenuto, qualora l’osservanza di quelle prescrizioni sia espressamente stabilita a pena di esclusione o comunque le stesse siano inderogabili[113].

In sede di formazione dell’elenco delle ditte da invitare, deve valutarsi l’idoneità dei concorrenti con riguardo ai requisiti richiesti ed alla natura dei lavori da appaltare. Tale valutazione può essere censurata in sede di legittimità solo per manifesta illogicità o contraddittorietà[114]. Al riguardo la giurisprudenza ha precisato che il giudizio preliminare di idoneità del privato concorrente al contratto da concludersi va esercitato, dalla stazione appaltante, al momento in cui si procede all’invito, e deve essere svolto sulla base di notizie e conoscenze dirette dell’amministrazione reperite da altre fonti[115].

La gara di prequalificazione ha una funzione diversa dalla gara vera e propria. La prima, anche se finalizzata alla seconda, ha l’obiettivo diretto ed immediato di fornire alla stazione appaltante elementi di giudizio ed attestazioni di disponibilità, ed esaurisce la propria funzione con l’informazione della stazione stessa. La funzione della prequalificazione attiene quindi alla conoscenza della disponibilità del mercato e non costituisce giudizio sulla capacità tecnica e finanziaria dei candidati; giudizio che è riservato alla fase del vero e proprio procedimento concorsuale di gara[116].

Una particolare procedura di licitazione privata, così detta semplificata, è prevista, dall’art. 23 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla l. 18 novembre 1998, n. 415 e dalla l. 1° agosto 2002, n. 166, per gli appalti di importo inferiore a 750.000 euro, ai quali le stazioni appaltanti hanno la facoltà di invitare a presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a rotazione tra quelli che abbiano presentato apposita domanda secondo le modalità indicate dal comma 1-ter, e qualora in tale numero vi siano soggetti qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell’appalto. Non c’è pubblicazione del bando[117] e l’invito deve essere inoltrato ai concorrenti nel rispetto dell’ordine in cui sono stati inseriti nel previsto elenco. Tali concorrenti possono ricevere ulteriori inviti solo dopo che la stazione appaltante ha invitato tutti i soggetti dell’elenco, in possesso dei requisiti di qualificazione necessari per l’affidamento dei lavori cui si riferisce l’invito (art. 77 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554).

A parte la licitazione privata semplificata, la l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, disponendo all’art. 23, comma 1, che alla licitazione privata “sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando”, ha avvicinato siffatta modalità di scelta del contraente alle procedure così dette aperte[118].

Con riguardo al contenuto della lettera di invito nell’affidamento dei servizi, attinenti all’architettura e all’ingegneria, nonché di quelli concernenti la redazione dei progetti e le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di importo inferiore al controvalore in euro di 200.000 di DSP e di quelli di importo pari o superiore al controvalore in euro di 200.000 di DSP, dispongono, rispettivamente, gli artt. 63 e 67 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554. Per i Ministeri si considerano 130.000 DSP anziché 200.000. Si tratta di ipotesi di appalti pubblici di servizi; v. le disposizioni di cui all’art. 17, commi 10, 11 e 12, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni[119].

L’invito alla gara previsto nelle concessioni di cui alla l. 17 febbraio 1987, n. 80 non ha più carattere attuale[120]. Egualmente è a dirsi per la segnalazione di interesse alla gara di cui all’art. 5 della medesima legge[121].

 

12. SEGUE: B) IL MANCATO INVITO ALLA GARA

Ai sensi dell’art. 7, comma 7, della l. 2 febbraio 1973, n. 14 (modificato dall’art. 36 della l. 3 gennaio 1978, n. 1, dall’art. 7 della l. 8 ottobre 1984, n. 687, e dall’art. 7 della l. 17 febbraio 1987, n. 80), la richiesta di invito ad una gara di licitazione privata non vincola la stazione appaltante[122]. Il che voleva dire che sulla domanda di essere invitati l’amministrazione aveva un autonomo potere di valutazione e di scelta, sindacabile dal giudice amministrativo, nell’ambito di tutti coloro che hanno presentato la domanda[123].

Con riguardo all’indicazione del termine entro cui chiedere di essere invitati alla gara, parte della giurisprudenza, ritenendo che tale termine fosse fissato nell’interesse degli imprenditori, ha considerato possibile per il soggetto appaltante prendere in considerazione anche le domande pervenute dopo la scadenza del termine suddetto[124]. Tale giurisprudenza non appare condivisibile sulla base di esigenze di tutela della par condicio tra i concorrenti e di rispetto, da parte dell’amministrazione medesima, delle regole della gara.

La dottrina e la giurisprudenza hanno affermato che l’attività di scelta della stazione appaltante, anche se rimane di carattere discrezionale, deve rispondere ai consueti criteri di buona amministrazione ed efficienza, essendo necessaria un’istruttoria amministrativa coerente e razionale (ovvero ispirata a criteri oggettivi, quali, ad esempio, la capacità tecnica, l’idoneità finanziaria o l’organizzazione aziendale delle imprese). Non essendo senza limiti né insindacabile il potere di ammettere o meno le ditte alla gara, l’eventuale esclusione della ditta non invitata deve essere motivata in modo congruo[125].

La necessità di motivazione del mancato invito dell’impresa che abbia chiesto di partecipare, anche se ispirato a indiscutibili ragioni di giustizia, potrebbe d’altra parte ostacolare la celerità e la speditezza del procedimento di licitazione. Spesso nella pratica accade che le imprese, le quali hanno chiesto di partecipare, sono in numero molto rilevante, mentre quelle invitate ne rappresentano solo una minima parte. Ne consegue che la necessità di indicare per ogni impresa i motivi del non invito potrebbe comportare un aggravio all’attività della stazione appaltante[126]. Tuttavia, a seguito dell’entrata in vigore della l. 7 agosto 1990, n. 241 (legge sul procedimento amministrativo) e del disposto dell’art. 3 della stessa, sulla necessità della motivazione, da assolvere anche in modo sintetico, ormai non vi è più dubbio alcuno.

Con riguardo agli appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ecu, disciplinati dal d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406, il potere discrezionale della stazione appaltante, diretto alla selezione delle ditte da invitare, era già stato circoscritto in limiti più ristretti. Il decreto, disciplinando in modo puntuale le condizioni per la partecipazione alle gare, i termini per la ricezione delle domande di partecipazione con la documentazione da allegare, nonché i requisiti che le imprese devono possedere e la disciplina per il loro accertamento, ha comportato una notevole restrizione del potere discrezionale della stazione appaltante di ammettere o escludere ditte dalle procedure di gare ristrette. In particolare, ai sensi dell’art. 27 del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406, l’invito alla gara doveva avvenire sulla base degli elementi da indicare nella domanda di partecipazione, quali l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 18, l’esistenza delle condizioni minime di carattere economico e tecnico di cui agli artt. 19, 20 e 21, nonché dell’intera situazione dei concorrenti[127]. Tali elementi hanno individuato e nello stesso tempo limitato il potere discrezionale (che per questo non diviene vincolato) di non invitare ditte che ne hanno fatto richiesta: il provvedimento in tal senso deve essere scritto e dare conto della mancanza delle suddette circostanze in forza di una valutazione autonoma della stazione appaltante[128].

Un notevole impulso alla trasparenza è venuto dall’art. 8, comma 1, della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, come modificato dall’art. 3 della direttiva 52/97/CEE del 13 ottobre 1997. La norma dispone che l’amministrazione aggiudicatrice deve comunicare, ad ogni candidato o offerente respinto che lo richieda, entro quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta, e, ad ogni offerente che abbia fatto un’offerta selezionabile, le caratteristiche ed i vantaggi relativi all’offerta selezionata, nonché il nome dell’offerente cui è stato aggiudicato l’appalto; a meno che la diffusione di tali notizie non ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi legittimi interessi commerciali di particolari imprese, o possa compromettere la concorrenza leale tra gli imprenditori. Il principio enucleato dalla norma comunitaria ha trovato piena e generale applicazione con l’art. 76 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, che impone alla stazione appaltante di comunicare ad ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che ne faccia richiesta, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, i motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e quelli della scelta dell’offerta vincente; sempre che non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell’impresa[129].

La l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ha previsto, all’art. 29, comma 1, lett. f), che, con il regolamento da emanare ai sensi dell’art. 3, sia imposto ai soggetti aggiudicatori, prima della stipula del contratto o della concessione, di pubblicare, nelle stesse forme richieste per la gara, l’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore, e numerose altre notizie.

Le imprese che abbiano chiesto di essere invitate alla gara sono titolari di una posizione di interesse giuridicamente protetto a che il soggetto appaltante usi correttamente il potere di scelta e dia ragione dei motivi del mancato invito[130]. Potranno essere impugnati sia il provvedimento di esclusione dall’invito che l’invito di altre imprese, ed anche l’implicito provvedimento di non invito costituito dalla mancata inclusione della ditta richiedente nell’elenco delle imprese da ammettere alla gara. Il soggetto non invitato alla gara avrà altresì interesse ad impugnare, sempre subordinatamente al mancato invito, la successiva aggiudicazione, in quanto l’eventuale annullamento del primo atto, risolvendosi in un’illegittimità del procedimento, comporterà necessariamente la caducazione del secondo, per illegittimità derivata, quale atto finale della procedura. L’accoglimento dell’impugnativa del mancato invito richiede, infatti, la revisione della posizione dell’istante, con la possibilità per lo stesso di divenire concorrente e potenziale aggiudicatario dell’appalto[131].

Ai sensi dei principi affermati in giurisprudenza, può ritenersi che la stazione appaltante conservi il potere discrezionale di esclusione dalle gare di licitazione privata (ai sensi dell’art. 68 del reg. cont., richiamato dall’art. 6 della l. 2 febbraio 1973, n. 14[132]) e che esso non sia senza limiti, dovendo estrinsecarsi per mezzo di una congrua motivazione sull’inosservanza di prescrizioni poste dalla legge, dall’avviso o dal bando[133]. Ciò in teoria, poiché in pratica, dato che le condizioni di carattere tecnico ed economico, poste nei bandi dall’amministrazione, determinano i requisiti di idoneità delle imprese, se queste ultime ne siano in possesso devono, su richiesta, essere invitate. In altri termini, alla stazione appaltante non resta altro potere che quello inerente il controllo dell’idoneità delle imprese mediante il confronto, pressoché meccanico, tra i requisiti richiesti dal bando e quelli provati dalle imprese attraverso i documenti allegati alla richiesta di invito[134]. Un’impresa, comunque, non può essere sospesa da tutti gli inviti a gare di appalto indette da un’amministrazione[135].

A partire dall’entrata in vigore della l. 2 febbraio 1973, n. 14, l’amministrazione non ha più il potere di invitare direttamente imprese di propria fiducia, in mancanza di una loro domanda di partecipazione[136]. Il che vale anche per l’appalto concorso. Relativamente agli appalti sottoposti al regime del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406, l’art. 27 della stessa disponeva[137] che “l’amministrazione aggiudicatrice ... sceglie i soggetti da invitare per la presentazione di un’offerta...”. Sia il tenore della norma che la ratio delle disposizioni comunitarie, emanate a garanzia della par condicio delle ditte appartenenti agli Stati comunitari, impongono la suddetta soluzione. Egualmente è a dirsi per gli appalti di importo sotto soglia. Non può, infatti, consentirsi che la stazione appaltante inviti imprese di propria fiducia, in mancanza di una loro domanda di partecipazione, differenziandole rispetto a quelle che hanno presentato domanda e sottraendole alla fase di prequalificazione, in violazione dei principi della parità di concorrenza, nonché della trasparenza dell’attività pubblica (entrambi sanciti dalla l. 2 febbraio 1973, n. 14)[138].

Ogni eventuale ulteriore dubbio è stato fugato dall’art. 23, comma 1, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ai sensi del quale, alla licitazione privata “sono invitati tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando”.

La disposizione da ultimo citata ha comportato il venire meno della discrezionalità della stazione appaltante nel diramare gli inviti nella licitazione privata relativamente ai lavori di importo pari o superiore a 750.000 euro; ciò in quanto l’attività della stazione appaltante si riduce alla verifica della presentazione della domanda di partecipazione e della sussistenza dei requisiti di qualificazione prescritti[139]. Tale discrezionalità si è anche molto ristretta nella licitazione privata per lavori di importo inferiore a 750.000 euro (così detta semplificata: art. 23, commi 1-bis e 1-ter, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e art. 77 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554), in cui la stazione appaltante può limitare gli inviti ma in applicazione di soli criteri di mero avvicendamento nell’ambito di un elenco previamente formato.

E’ venuta meno anche la discrezionalità circa le imprese da invitare nell’appalto concorso - che, fino al d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, era rimasta piena, nel rispetto dei principi di parità di trattamento, razionalità e logicità - dato che, una volta ricevute le domande di partecipazione, la stazione appaltante invita per iscritto a presentare le offerte “i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara” (art. 79, comma 2, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)[140].

 

13. IL CONTENUTO EVENTUALE DEI BANDI E DEGLI INVITI ALLA GARA

Sia i bandi di gara che gli inviti a offrire possono contenere ulteriori prescrizioni o clausole, di ordine formale o sostanziale, rispetto a quelle previste dalla legge (e non si tratta solo di normativa nel settore dei lavori pubblici ma anche di norme emanate in ambiti diversi). I requisiti aggiuntivi devono comunque essere ragionevoli, non illogici, non in contrasto con norme primarie e pertinenti con riguardo al fine di garantire la maggiore serietà del procedimento di gara e di consentire la scelta dell’offerta più rispondente all’interesse pubblico; né devono ledere il principio della par condicio dei concorrenti[141]. Così che non è consentito inserire nei bandi clausole che siano eccessivamente discriminatorie della partecipazione alla gara.

L’amministrazione deve osservare anche l’ulteriore principio di non aggravare il procedimento (affermato dall’art. 1, comma 2, della l. 7 agosto 1990, n. 241); il che significa stabilire prescrizioni di gara che richiedano ai concorrenti adempimenti ragionevoli pure se diversi rispetto alla normativa di settore[142].

Interesse dell’amministrazione non è solo quello alla più ampia partecipazione possibile alla gara, ma anche la maggiore presenza di concorrenti qualitativamente qualificati, ossia in grado di effettuare il lavoro richiesto. Così che, nell’ipotesi di bando di gara indetta per la realizzazione di opere speciali, non è irragionevole richiedere alle ditte partecipanti speciali referenze tecniche[143]. Quanto richiesto, in applicazione del principio di economicità dell’azione amministrativa, espresso dall’art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241, deve essere rispondente alle finalità che l’amministrazione intende prefiggersi; i certificati da produrre, quindi, devono essere utili in relazione ai fatti e alle circostanze che dagli stessi possono essere attestati[144].

L’amministrazione, in sostanza, ha il potere di integrare, tramite il bando di gara, gli aspetti non oggetto di specifica ed esaustiva regolamentazione ed i requisiti di ammissione alle procedure di evidenza pubblica. Ma deve in ogni caso raccordarsi, con carattere di proporzionalità e di adeguatezza, alla tipologia ed all'oggetto della prestazione per la quale è stata indetta la gara; secondo modalità che non devono tradursi in un’indebita limitazione dell’accesso delle imprese interessate presenti sul mercato[145].

La giurisprudenza, in tema di legittimità delle clausole che escludono dalla partecipazione le imprese che si trovino tra di loro in rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c., era divisa. Da una parte si riteneva l’illegittimità di tali clausole, sul presupposto che il detto rapporto non costituisse elemento idoneo a determinare pericolo di effettiva interferenza fra distinti soggetti ovvero di condizionamenti ed accordi fra gli stessi, con pregiudizio per le esigenze di correttezza e trasparenza della gara[146]. Dall’altra, come effetto dei principi di par condicio dei concorrenti e della segretezza delle offerte, si affermava che, in caso di pluralità di concorrenti, le diverse offerte dovessero fare riferimento a centri di interessi distinti. Ciò in quanto il collegamento tra due società partecipanti alla medesima gara poteva alterare la media finale delle offerte, poiché la sola possibilità di conoscenza dell’offerta presentata da altro concorrente consentiva di aggirare i principi della par condicio a danno dell’effettività della concorrenza e della segretezza delle offerte[147].

Il dissidio non era di facile soluzione anche perché all’amministrazione non è semplice l’individuazione di situazioni di collegamento, che presupporrebbe un’attività di accertamento sulla composizione di tutte le società partecipanti alla gara, con il conseguente aggravio del procedimento. Tra l’altro si trattava di garantire due principi degni di eguale considerazione; quali quello della massima partecipazione alle gare pubbliche e della segretezza dell’offerta. Il che spiegava il contrasto esistente in giurisprudenza.

Il problema è comunque stato risolto a livello legislativo dall’art. 10, comma 1-bis, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, secondo cui “non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 c.c.”, il quale definisce le nozioni di società controllate e società collegate[148].

Non può richiedersi la presentazione di documentazione in bollo[149] a pena di esclusione dalla gara. L’amministrazione, riscontrata l’irregolarità formale, è tenuta solo a trasmettere il documento all’ufficio del registro per la dovuta regolarizzazione, non potendo applicare criteri di eccessivo rigore formale[150].

Con riguardo al modulo GAP si è ritenuto che, anche se nello stesso non si rinviene più la parte da compilarsi a cura dell’impresa partecipante alla gara, ma solo la parte riservata all’impresa aggiudicataria, l’ente appaltante possa richiedere anticipatamente a tutte le imprese partecipanti (quali potenziali aggiudicatarie) la presentazione del detto modulo – debitamente compilato – per necessità di concentrazione e speditezza della procedura di gara; anche in funzione dell’obbligo di immediata trasmissione alla competente autorità dei dati relativi all’impresa aggiudicataria[151].

Il bando, in una gara comunitaria di licitazione privata, non può fissare il criterio di preferire, nella scelta delle imprese da invitare, quelle aventi sede in una determinata zona, poiché tale criterio contrasta con le direttive comunitarie in materia di libertà di stabilimento[152]. Né è consentito inserire in un bando di gara (per una concessione di lavori pubblici) una clausola che prevede l’obbligo (del concessionario) di assumere preferibilmente personale locale. La clausola contrasta con l’art. 7 del trattato CEE il quale, vietando “ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità”, ricomprende qualsiasi forma di discriminazione sia pure indiretta, quale quella attuata con la richiesta di qualità o con l’imposizione di oneri che possano essere più facilmente o difficilmente assolti dalle imprese di una determinata nazionalità[153].

In applicazione degli artt. 12 e 13 della l. 8 agosto 1977, n. 584, è stato ritenuto che l’esibizione del certificato del casellario giudiziale non sia l’unico mezzo per provare l’idoneità morale del concorrente ai pubblici incanti, potendosi richiedere, nel bando o nella lettera di invito, altro mezzo idoneo a tale scopo, quale una dichiarazione sostitutiva successivamente verificata d’ufficio[154].

In tema di raggruppamenti temporanei di imprese, i bandi e gli inviti possono richiedere l’esibizione, da parte dell’impresa capogruppo, del contratto di mandato collettivo speciale, con rappresentanza, stipulato tra l’impresa mandataria capogruppo e le imprese mandanti. Il dato normativo (prima contenuto negli artt. 22, comma 1, e 23, comma 8, del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406[155]) si rinviene nell’art. 95, comma 5, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554; secondo cui, “il mandato conferito all’impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata” e “la procura relativa è conferita al legale rappresentante dell’impresa capogruppo”. È sorto il problema se, in applicazione della detta normativa e dell’art. 1392 c.c., secondo cui “la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere”, il mandato con rappresentanza possa essere conferito con scrittura privata autenticata o lo debba essere solo con atto pubblico, dato che il contratto di appalto va stipulato in forma pubblica amministrativa o per atto pubblico notarile[156]. La giurisprudenza in un primo tempo ha ritenuto sufficiente la forma della scrittura privata autenticata – sulla base del dato testuale degli artt. 20 e 22 della l. 8 agosto 1977, n. 584, di identico tenore di quello degli artt. 22 e 23 del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406 – ritenendo conseguentemente illegittima la lettera di invito alla licitazione privata nella parte in cui si prescrive, a pena di esclusione dalla gara, il conferimento del mandato all’impresa capogruppo mediante atto pubblico notarile[157]. Successivamente, pur propendendo per il rispetto da parte dei bandi delle forme previste a pena di nullità dal c.c., la giurisprudenza ha ritenuto legittima l’ammissione di un raggruppamento temporaneo di imprese il cui atto costitutivo, contenente il mandato e la procura speciale, era stato redatto mediante scrittura privata con firma autenticata. Ciò però sul diverso presupposto della piena conformità a quanto prescritto dal bando, che nella specie aveva previsto, per le imprese riunite, l’onere per l’impresa capogruppo di presentare “il contratto di mandato collettivo speciale, con rappresentanza, stipulato tra l’impresa mandataria capogruppo e le imprese mandanti, risultante da atto pubblico o da scrittura privata autentica”[158].

L’art. 13, comma 5, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ha consentito, a date condizioni, la presentazione di offerte, da parte di imprese, con l’impegno a costituire i raggruppamenti o i consorzi in caso di aggiudicazione. Ne consegue che il detto mandato non può più essere ritenuto (dal bando o dall’invito) condizione necessaria per partecipare alla gara; a pena di illegittimità della clausola relativa.

Non è possibile, da parte della stazione appaltante, richiedere integrazioni che costituiscano o rappresentino un doppione di documentazioni già presentate, e che, comportando un peso eccessivo per i concorrenti, siano inutili o vessatorie[159].

Il bando e la lettera d’invito possono prescrivere la stipulazione di un formale contratto dopo l’aggiudicazione e far slittare a questo ulteriore momento l’insorgere del vincolo negoziale. In tal modo non opera la disposizione di cui all’art. 16, comma 4, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, secondo cui “i processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto”[160].

Le clausole eventuali, anche se non richieste dalla legge, rivestono identico valore giuridico delle altre; esse, quindi, vincolano l’amministrazione ed i concorrenti nei limiti indicati e, se illegittime, possono provocare l’illegittimità dell’intera procedura[161].

 

14. I BANDI TIPO SECONDO L’AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha definito le “tipologie di bandi di gara per l’affidamento di lavori pubblici. (Licitazione privata e pubblico incanto)”[162]. L’Autorità, in attuazione dell’art. 4, comma 16, lett. g), della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, secondo cui, tra i compiti della sezione centrale dell’Osservatorio dei lavori pubblici (costituito alle dipendenze della stessa), rientra la “formazione di archivi di settore ... e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione delle amministrazioni interessate”, ha elaborato modelli di bandi di gara che possono servire da linee-guida per le stazioni appaltanti nella gestione della fase dell’affidamento.

Sono stati predisposti due modelli per ognuna delle procedure del pubblico incanto e della licitazione privata; uno per gli appalti di importo superiore a 150.000 euro e l’altro per quelli di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dato che questi ultimi sono al di fuori del sistema unico di qualificazione. Con riguardo ai primi, essendo le modalità e le procedure per la qualificazione analoghe sopra e sotto la soglia del controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (attualmente corrispondente a euro 6.242.028,00), per ogni procedura è stato elaborato un unico modello di bando di gara, da adattare, a cura delle stazioni appaltanti, alle diverse soglie di importo relativamente ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi ed alla valutazione delle offerte anomale.

Gli schemi di bando per pubblico incanto sono accompagnati da un disciplinare di gara contenente norme integrative del bando, relativamente alle modalità di partecipazione alla gara stessa e di presentazione dell’offerta, nonché alle procedure di aggiudicazione. Gli schemi per la licitazione privata sono corredati dalla lettera di invito contenente le medesime indicazioni previste dal disciplinare di gara, adattate al diverso sistema di affidamento.

A tutti i modelli sono allegati fac-simili di dichiarazione del possesso dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e fac-simili di dichiarazione da presentare a corredo dell’offerta.

L’Autorità ha predisposto anche due tabelle: nella A sono indicati i diversi contenuti dei bandi che sono ipotizzabili alla luce delle disposizioni di cui alla l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ed al d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, e nella tabella B sono indicate, per tutte le categorie generali e specializzate, le diverse prescrizioni che si applicano ad esse[163].

L’Autorità, per i modelli di bando relativi agli appalti di importo superiore a 150.000 euro, si è riferita agli all. L e M al d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, mentre, con riguardo agli appalti di importo pari o inferiore a 150.000 euro, ha considerato il regime semplificato per gli stessi previsto – in tema di requisiti di partecipazione – dall’art. 28 del d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34. Si rimanda a quanto esposto ai § 6 e 7 e, per lo specifico, ai contenuti delle dette tipologie unitarie di bandi.

Le modifiche legislative intervenute successivamente, tra cui particolare rilievo ha assunto il d.lvo 9 aprile 2003, n. 67 in tema di pubblicazione degli avvisi di gara, hanno reso le suddette tipologie in alcune parti non più conformi alle norme vigenti. Così che l’Autorità si accinge a predisporre nuove tipologie unitarie, contenute, a differenza delle precedenti, in un unico modello[164].

I bandi tipo predisposti dall’Autorità non hanno valore vincolante; valore che può trovare legittimazione solo in una norma di legge. Essi, quindi, sono suscettibili di diversa interpretazione, da parte delle stazioni appaltanti, dei concorrenti e del giudice. Non costituiscono parametro di legittimità delle procedure di gara di appalto, ma possono essere riferimento e criterio guida per le stazioni appaltanti; senza esonerarle tuttavia da responsabilità, in ipotesi di compimento di atti illegittimi pur se conformi alle previsioni dei bandi tipo[165].

 

15. LA POSSIBILITÀ DI INVITARE I CONCORRENTI A FORNIRE INTEGRAZIONI O CHIARIMENTI

L’art. 21, comma 3, del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406[166] ha previsto che l’amministrazione aggiudicatrice può invitare i concorrenti a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della sussistenza dei requisiti prescritti dal titolo IV, che sono soprattutto quelli in tema di capacità economica e finanziaria, e tecnica. La disposizione, che trovava il suo antecedente nell’art. 18, comma ult., della l. 8 agosto 1977, n. 584, riguardava soltanto gli appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ecu[167].

La giurisprudenza ha ritenuto che l’invito a regolarizzare la documentazione prodotta nella gara costituisca un istituto di carattere generale, il quale, nella sua applicazione concreta, incontra solo il limite del rispetto della par condicio delle imprese partecipanti e quello di non modificare il contenuto della documentazione presentata. La sua ratio va individuata, infatti, nell’esigenza, di pubblico interesse, di assicurare la massima partecipazione alla gara e di evitare che tale esigenza possa essere compromessa da carenze di ordine meramente formale nella documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione[168]. La posizione della giurisprudenza rappresenta concreta applicazione dei principi di economicità e di efficacia dell’attività amministrativa, sanciti dall’art. 1 della l. 7 agosto 1990, n. 241 sul procedimento amministrativo, oltre che dell’art. 6, lett. b), della stessa, che ha attribuito al responsabile di ogni tipo di procedimento il potere di “chiedere il rilascio di dichiarazioni, e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete”, di “esperire accertamenti tecnici ed ispezioni”, e di “ordinare esibizioni documentali”[169].

L’amministrazione non ha l’obbligo di invitare i concorrenti a regolarizzare la documentazione esibita, ma ha solo la facoltà, nell’ambito dei propri poteri discrezionali, di rivolgere tale invito se lo ritiene confacente all’irregolarità riscontrata ed ai tempi del procedimento[170]. Si tratta di una potestà discrezionale che va esercitata quando sussistono fondati elementi che la documentazione sia da ritenere verosimilmente idonea[171] ed in presenza di clausole del bando di incerta interpretazione[172]. Il caso più frequente sarà quello delle offerte irregolari, che sono quelle viziate da difformità minime rispetto a quanto previsto dal bando o dalla lettera di invito[173].

Il mancato esercizio della facoltà è sindacabile in relazione alla peculiare situazione (tipo di irregolarità riscontrata, tempi del procedimento, livello già raggiunto di partecipazione alla gara)[174]. È chiaro però che l’amministrazione non potrà invitare alla regolarizzazione, dovendo provvedere all’esclusione, nell’ipotesi di inosservanza di prescrizioni poste espressamente a pena di esclusione o di regole stabilite a garanzia dell’essenzialità e della regolarità della gara. La tendenza evolutiva appare qualche volta orientata nel senso di una forzatura del sistema, ammettendo la facoltà dell’amministrazione di invitare le imprese a completare o a chiarire certificati, documenti o dichiarazioni presentati, quale correttivo all’eccessivo rigore delle forme, anche nei casi in cui il bando le prescriva a pena di esclusione. Ciò sempre che la regolarizzazione non attenga al contenuto del documento ma si riferisca alla garanzia della sua provenienza[175]. Non è consentito, tuttavia, supplire a carenze della documentazione prodotta, addebitabili solo alla ditta concorrente o a documenti che non esistono in quanto non prodotti[176]; se così non fosse, la discrezionalità dell’amministrazione verrebbe a porsi in contrasto con il principio della par condicio tra i concorrenti[177].

La giurisprudenza ha comunque ribadito che il potere dell’amministrazione appaltante di invitare i privati alla regolarizzazione della documentazione prodotta in sede di gara non può essere esercitato in presenza di una prescrizione chiara del bando e della pacifica inosservanza di questa da parte di un concorrente. In tale ipotesi l’invito alla regolarizzazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio e si tradurrebbe in un’inammissibile sanatoria (su iniziativa dell’amministrazione) di documentazione carente o irregolare; in favore di un concorrente che ha negligentemente omesso di presentare, nei termini o con le modalità prescritte dalla lex specialis, un’istanza conforme al regolamento di gara[178].

L’interpretazione giurisprudenziale ha trovato forza anche nella disposizione dell’art. 26, comma 3, della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, secondo cui l’imprenditore può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento, considerato idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, solo se non è in grado di dare le referenze chieste per una ragione giustificata.

 

16. LA PUBBLICITÀ: A) IN GENERE

L’argomento bandi di gara ed inviti alle gare negli appalti di opere pubbliche va inquadrato anche nell’ambito più generale della pubblicità[179]. Con tali atti, infatti, si tende a far conoscere l’intenzione della stazione appaltante di concludere un contratto di appalto e, allo stesso tempo, si pongono le regole della gara e si dà inizio ad un sistema finalizzato all’acquisizione delle offerte.

Allo svolgimento delle gare nella materia dei lavori pubblici sovrintendono tre principi fondamentali: quelli della concorrenza tra gli imprenditori, della parità di trattamento dei concorrenti e della continuità della gara (per cui la stessa deve svolgersi senza interruzioni). L’osservanza di questi principi tende ad assicurare alla stazione appaltante il prezzo più congruo (che non è sempre il più basso) e a garantirla da interventi estranei o da favoritismi. Con il sistema della pubblicità delle gare si attuano i primi principi predetti; la pubblicità, infatti, consente la massima divulgazione della gara al fine di evitare che alla stessa possano partecipare solo pochi “intimi”, cercando, invece, di realizzare quella concorrenza tra gli imprenditori la quale garantisce alla stazione appaltante la scelta del miglior contraente. Allo stesso modo la pubblicità, rendendo trasparente l’attività dell’amministrazione (in applicazione dei principi di buon andamento e di imparzialità di cui all’art. 97 Cost.[180]), costituisce uno dei mezzi per conseguire la parità di trattamento dei concorrenti. L’esigenza della più ampia diffusione della volontà dell’amministrazione deve essere però contemperata con quella di rendere più celeri (nel pubblico interesse) le procedure inerenti l’esecuzione di opere pubbliche.

Le forme di pubblicità degli appalti e delle concessioni sono state ridisciplinate dal d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 (artt. 80 e 84), regolamento governativo di delegificazione emanato in attuazione degli artt. 3 e 29 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dalla l. 18 novembre 1998, n. 415[181]. Il regolamento, secondo la legge, deve disciplinare le forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, considerando anche i nuovi strumenti forniti dalla tecnica quali l’informazione televisiva e la trasmissione telematica, nonché le procedure di accesso a tali atti. Con riguardo ai bandi ed agli avvisi di gara, esso si deve attenere ai seguenti principi:

a) per i lavori di importo superiore a cinque milioni di euro (appalti di rilievo comunitario), prevedere l’obbligo dell’invio all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità;

b) per i lavori di importo superiore a un milione di euro (appalti di rilevanza nazionale), prevedere forme unificate di pubblicità a livello nazionale;

c) per i lavori di importo inferiore a un milione di euro (appalti di rilevanza locale), prevedere forme di pubblicità semplificata a livello regionale e provinciale;

d) prevedere l’indicazione del responsabile del procedimento (in applicazione degli artt. 4 e 5 della l. 7 agosto 1990, n. 241)[182].

Con lo stesso regolamento, inoltre, si devono disciplinare, conformemente alla normativa comunitaria ed in modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, i tempi ed i contenuti degli inviti, e prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del contratto o della concessione, provvedano, con le medesime modalità di pubblicazione prescritte per la gara, alla pubblicazione dell’elenco degli invitati e dei partecipanti alla gara, del vincitore o del prescelto, oltre che di varie altre notizie sull’intera procedura[183].

Regole particolari, a fini di informatizzazione delle gare, sono state dettate, a decorrere dal 1 gennaio 2001, dall’art. 24 della l. 24 novembre 2000, n. 340, ed alcune novità sono state apportate dalla l. 1° agosto 2002, n. 166 (così detta legge Merloni quater).

 

17. SEGUE: B) LA NORMATIVA PRECEDENTE ALLA VIGENZA DEL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Il bando di gara è assoggettato per sua natura a forme più o meno solenni di pubblicità. Esso deve essere pubblicato, a cura dell’ufficio presso il quale si dovrà stipulare il contratto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’incanto e per la successiva aggiudicazione, che devono cadere sempre in un giorno feriale (artt. 63 e 64 del reg. cont.). Tale termine può essere ridotto fino a cinque giorni, da parte della stessa autorità che deve emanare il decreto di approvazione del contratto, per motivate ragioni da indicare nel decreto medesimo (art. 64 del reg. cont.).

La pubblicazione si effettua mediante affissione e inserzione, secondo le forme ed i luoghi indicati dettagliatamente all’art. 66 del reg. cont.. L’affissione va fatta nel comune ove si trova il bene oggetto del futuro contratto o dove si debbono fare i lavori, sulla porta dell’ufficio nel quale saranno tenuti gli incanti e negli altri luoghi destinati all’affissione degli atti pubblici. L’amministrazione ha la facoltà di effettuare la formalità anche in altri luoghi. Qualsiasi autorità locale, se richiesta, è obbligata a far eseguire gratuitamente la pubblicazione o l’affissione di cui trattasi.

Le formalità di inserzione variano in rapporto all’ammontare della base d’asta. Quando il prezzo base d’asta raggiunga la somma di lire 50.000.000 l’inserzione si effettua nel foglio degli annunzi legali della provincia dove l’asta sarà tenuta. Se il detto prezzo raggiunga le lire 200.000.000 l’inserzione si effettua anche nella G.U.[184]. Per queste ultime gare è prevista la facoltà di pubblicazione in altri comuni.

La pubblicazione deve precedere la gara di almeno quindici giorni, ma il termine è aumentato di un giorno nel caso di inserzione nella G.U..

Si tratta di pubblicità obbligatoria dato che non deve mancare mai con quei minimi indicati. È tuttavia in facoltà dell’amministrazione dare alla pubblicazione maggiore estensione di quella minima obbligatoria; è la così detta pubblicità facoltativa. Il che potrà essere effettuato dagli enti locali, anche a livello generale, nell’ambito dell’adozione degli statuti e dei regolamenti[185].

Per gli enti pubblici di cui alla l. 20 marzo 1975, n. 70, le forme di pubblicità sono stabilite negli artt. 55 e 60 del reg. approvato con d.p.r. 16 dicembre 1979, n. 696. Per le gare di licitazione privata, nei contratti di appalto non soggetti a vincoli comunitari, vale anche la disciplina contenuta nell’art. 7 della l. 2 febbraio 1973, n. 14 (modificato dall’art. 36 della l. 3 gennaio 1978, n. 1, dall’art. 7 della l. 8 ottobre 1984, n. 687, e dall’art. 7 della l. 17 febbraio 1987, n. 80).

Per gli appalti di importo superiore ad un milione di unità di conto europee erano già previste alcune formalità di pubblicazione aggiuntive a quelle prescritte in ambito nazionale. L’art. 9 della l. 8 agosto 1977, n. 584 disponeva, al comma 2, per qualsiasi sistema di aggiudicazione, l’invio del bando di gara all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della G.U.C.E. per la sua pubblicazione sulla stessa. L’invio era facoltativo per gli appalti di valore compreso tra 500 e 1.000 milioni di lire; in questo caso, però, il bando doveva essere conforme alle disposizioni di cui agli artt. 10, 11 e 12 della l. 8 agosto 1977, n. 584 (art. 9, comma 3, della stessa). Il comma 4 disponeva poi la soggezione del bando di gara alle forme di pubblicità previste dai commi 1 e 2 dell’art. 7 della l. 2 febbraio 1973, n. 14; prescrivendo così l’estensione di norme originariamente previste per la sola licitazione privata anche ai pubblici incanti ed agli appalti concorso.

L’art. 12 del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ecu, che l’amministrazione o i concessionari di lavori pubblici intendano attribuire mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o trattativa privata previa pubblicazione del bando, nonché per gli affidamenti di concessioni di lavori pubblici di cui all’art. 4, comma 2, del medesimo decreto (concessioni di costruzione e gestione), prevede l’invio del bando stesso “senza indugio e con i mezzi più idonei” all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee e consente anche, nel caso di procedura accelerata (per ragioni di urgenza) di cui all’art. 15, l’invio degli avvisi e dei bandi per telescritto, telegramma o telecopia (art. 12, comma 6)[186]. La normativa va coordinata con quella prescritta dalla direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, la quale in gran parte è ripetitiva di quella di cui alla direttiva 89/440/CEE recepita dal d.lvo cit.[187].

L’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità pubblica i bandi di gara al più tardi dodici giorni dopo la loro spedizione e, nel caso di procedura accelerata, il termine è ridotto a cinque giorni (art. 11, comma 10, della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993). L’invio del bando di gara agli uffici della Comunità ha carattere obbligatorio; la sua mancanza configura un vizio del procedimento non solo formale ma attinente ad un prerequisito essenziale, a garanzia dei principi di trasparenza e concorrenzialità nell’affidamento di lavori nell’ambito del mercato comunitario[188]. L’invio deve precedere qualsiasi forma di pubblicità in Italia, considerato che solo in questo modo può essere assicurato un pari livello di informazione sul piano nazionale e su quello comunitario[189]; deve ritenersi, invece, facoltativo nel limite massimo di cinque milioni di ecu[190].

L’art. 12 del d.lvo cit. prescrive, inoltre, al comma 7, che la pubblicazione dei bandi e degli avvisi, sulla G.U. o sulla stampa, deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal cit. art. 7, commi 1 e 2, della l. 2 febbraio 1973, n. 14, entro nove giorni dal loro invio all’ufficio delle pubblicazioni delle Comunità Europee. Il termine è stato considerato di carattere perentorio da parte della giurisprudenza[191]. La legge, tuttavia, non prevede alcuna sanzione per la sua inosservanza, così che appare più corretto attribuire al termine carattere sollecitatorio. La ratio della disposizione può essere individuata nella necessità di tutelare sia le imprese estere comunitarie, evitando che le imprese nazionali possano anticipatamente conoscere i contenuti della gara, sia queste ultime, che devono essere comunque informate al più presto[192].

La pubblicazione sulla G.U. non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate all’ufficio delle pubblicazioni delle Comunità. Vi deve essere perfetta identità del testo pubblicato in entrambe le modalità prescritte. Qualora accada che il bando nazionale impone, ai fini della partecipazione alla gara, adempimenti ulteriori rispetto a quelli del bando europeo, trova applicazione quest’ultimo. In caso di contrasto il testo pubblicato sulla G.U.C.E. è l’unico facente fede, anche perché il testo pubblicato sulla G.U. non può contenere prescrizioni diverse[193]. Può accadere, però, che il contenuto di un bando europeo non sia stato pubblicato per esteso sulla G.U.C.E., poiché, in virtù di regole proprie dell’amministrazione che gestisce la pubblicazione comunitaria, non sia possibile pubblicare bandi di dimensioni eccedenti un certo numero di parole; così che si invitano gli interessati a richiederlo nel testo integrale o a consultare la G.U.. In tal caso il bando europeo deve ritenersi comprensivo di tutte le ulteriori prescrizioni indicate nel testo oggetto della pubblicazione in Italia[194].

L’art. 12, comma 7, del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406 dispone che la pubblicazione rechi menzione della data di spedizione all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità e non debba contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate all’anzidetto ufficio, nonché che l’amministrazione ed i concessionari siano in grado di provare la data di spedizione. Le disposizioni comunitarie, per gli appalti sopra soglia, prevedono, inoltre, che le amministrazioni aggiudicatrici rendano note, mediante un avviso indicativo, le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori che intendono attribuire (art. 11 della direttiva 93/37/CEE, che richiama l’all. IV, lett. A). Si tratta della così detta preinformazione, la cui comunicazione non costituisce atto autonomamente impugnabile, in quanto inidoneo a ledere posizioni soggettive e ad arrecare danno alle imprese interessate a partecipare alla futura gara o ad impedire che questa sia bandita[195].

Con riguardo all’invito a offrire esso si sottrae a forme solenni di pubblicità.

 

18. SEGUE: C) IN PARTICOLARE: LA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 7 DELLA L. 2 FEBBRAIO 1973, N. 14 (MODIFICATO DALL’ART. 36 DELLA L. 3 GENNAIO 1978, N. 1, DALL’ART. 7 DELLA L. 8 OTTOBRE 1984, N. 687, E DALL’ART. 7 DELLA L. 17 FEBBRAIO 1987, N. 80)

Il sistema di pubblicità dell’avviso di gara (nell’appalto di opere pubbliche mediante licitazione privata) previsto dall’art. 7 della l. 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, può essere così sintetizzato:

a) pubblicazione nel foglio delle inserzioni della G.U., se l’importo dei lavori da appaltare è pari o superiore a un milione di ecu;

b) pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se l’importo dei lavori da appaltare è inferiore a un milione di ecu ma pari almeno a 500.000 ecu;

c) pubblicazione, in entrambe le ipotesi sub a) e b), anche per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede il soggetto appaltante;

d) pubblicazione nell’albo pretorio del comune ove ha sede la stazione appaltante qualora l’importo dei lavori oggetto della gara sia inferiore a 500.000 ecu[196].

Indipendentemente dall’importo dei lavori da appaltare viene prevista la pubblicazione nel foglio delle inserzioni della G.U. nel caso in cui la gara venga indetta direttamente (con esclusione quindi dell’ipotesi di lavori dati in concessione dalle amministrazioni indicate) dagli organi centrali dello Stato e dell’A.N.A.S., nonché dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.

In presenza di motivi di necessità ed urgenza – la cui esistenza dovrà essere debitamente comprovata – e con riguardo alle gare il cui importo sia non superiore a un milione di ecu e non inferiore a 500.000 ecu, la pubblicità può effettuarsi in appositi albi della stazione appaltante. Le ipotesi, da individuare a discrezione dell’organo deliberante del soggetto appaltante, al momento dell’approvazione del progetto dell’opera da eseguire, sussistono qualora occorre evitare uno stato di pericolo o di danno che sia attuale e non futuro, nonché concreto e non meramente ipotetico[197].

Non si fa luogo a pubblicazione qualora questa possa apparire contrastante con le finalità per le quali i lavori vadano eseguiti (art. 7, comma 5, della l. 2 febbraio 1973, n. 14). In questo caso, in genere riconducibile alle opere coperte da segreto militare, per le quali c’è il contrario interesse dell’amministrazione a che non venga data diffusione alla pubblica volontà (considerato anche l’esiguo numero delle imprese specializzate all’esecuzione dei lavori), occorrerà una formale manifestazione di volontà, in tal senso, al momento dell’approvazione del progetto; questa dovrà porre in rilievo le particolari caratteristiche dell’opera. L’art. 33 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 consente comunque di derogare alle disposizioni sulla pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici per le opere dichiarate indifferibili e urgenti e destinate ad attività[198] delle forze armate o dei corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nelle ipotesi in cui sono richieste misure speciali di sicurezza e di segretezza o per esigenze di protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato (v. anche l’art. 82 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554).

In conclusione può dirsi che si verifica una tripartizione di sistemi di pubblicità, del seguente tipo: ridotta (per gli appalti di importo minore), normale ed urgente. Come già notato al § precedente, l’art. 7 della l. 2 febbraio 1973, n. 14, e successive modificazioni, va coordinato alla disciplina della pubblicità degli appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ecu, i quali ricadono nelle disposizioni del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406 (v. l’art. 12 dello stesso), e con le disposizioni della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993[199].

 

19. SEGUE: D) LA DISCIPLINA INTRODOTTA DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Ai sensi del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, agli appalti ed alle concessioni di costruzione e gestione di lavori pubblici (art. 84) si applicano le forme di pubblicità di cui all’art. 80.

Relativamente ai lavori pubblici di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP (attualmente corrispondente a euro 6.242.028,00), è prevista innanzitutto la comunicazione di preinformazione, all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea, delle caratteristiche essenziali contenute nei programmi. Deve essere osservato lo schema di preinformazione all. I al detto decreto[200]. Nell’ipotesi in cui non si osserva tale obbligo di preinformazione alla stazione appaltante è inibita l’applicazione dei consentiti termini ridotti.

La disciplina in tema di pubblicità è la seguente.

a) Lavori di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP.

Gli avvisi ed i bandi vanno inviati all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea e devono essere pubblicati anche sulla G.U., nonché, dopo dodici giorni dall’invio al detto ufficio, per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La pubblicazione deve indicare la data di spedizione (che va provata da parte delle stazioni appaltanti) e non deve contenere informazioni diverse da quelle comunicate[201].

b) Lavori di importo pari o superiore ad un milione di euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP.

Gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul foglio delle inserzioni della G.U. e, per estratto, con le modalità di cui alla lett. a)[202].

c) Lavori di importo compreso tra 500.000 e 1.000.000 di euro.

Gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei principali quotidiani aventi diffusione nella provincia dove si eseguono i lavori.

d) Lavori di importo inferiore a 500.000 euro.

La pubblicazione può essere effettuata soltanto nell’Albo pretorio del comune dove si eseguono i lavori[203] e nell’Albo della stazione appaltante.

Il d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554 ha previsto anche il contenuto minimo degli estratti degli avvisi e dei bandi di gara, consistente nella tipologia delle commesse, nell’importo dei lavori, nella località di esecuzione, nella data di pubblicazione sulla G.U., nella data di presentazione dell’offerta e nella domanda di partecipazione della gara, nonché nell’indirizzo dell’ufficio dove potere acquisire le informazioni necessarie. Ha fissato, inoltre, anche le definizioni di quotidiani nazionali, regionali e provinciali (art. 80, comma 9).

Con riguardo alle problematiche sulla disciplina introdotta dal detto decreto, in gran parte ripetitiva di normativa preesistente, si rimanda ai due § precedenti. Non ha più carattere attuale, invece, la disciplina della pubblicità nell’affidamento in concessione ai sensi della l. 17 febbraio 1987, n. 80[204].

 

20. SEGUE: E) NOVITA’ APPORTATE DALLA L. 1° AGOSTO 2002, N. 166 (COSI’ DETTA LEGGE MERLONI QUATER) E REGOLE COMUNI

La l. 1° agosto 2002, n. 166 (così detta legge Merloni quater) ha modificato in parte l’art. 29, comma 1, della l. 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, in tema di pubblicità, comportando la perfetta identità rispetto a quanto già previsto in ambito di soglie dall’art. 80, commi 2, 3 e 4, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554. Ne consegue che l’attuale disciplina in tema di pubblicità è quella esposta alle lett. da a) a d) del § precedente, a cui si rimanda.

I modi di pubblicità che si sono esaminati costituiscono i minimi obbligatori ed inderogabili (pubblicità obbligatoria) da osservarsi a pena di illegittimità. All’adozione degli stessi la stazione appaltante non ha alcuna discrezionalità se non in pochi casi ed entro margini molto ristretti (ad esempio, circa il numero o i tipi dei quotidiani su cui effettuare la pubblicità, e nei lavori di importo inferiore a 500.000 euro). La giurisprudenza ha ribadito la tassatività delle suddette forme di pubblicità, ritenendo, in caso di omissioni al riguardo, l’illegittimità dell’intera procedura, nonché dell’aggiudicazione quale atto conclusivo della stessa[205].

Una volta che l’amministrazione abbia ritenuto di pubblicizzare una gara di appalto utilizzando le ulteriori forme di pubblicità facoltativa, previste dall’art. 80 del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, il termine per l’eventuale impugnazione del bando decorre dalla data di compimento delle forme di pubblicità effettivamente disposte e non da quella del compimento delle sole forme di pubblicità obbligatoria[206].

È sempre possibile che l’ente appaltante, a sua discrezionalità, attribuisca alla pubblicità una maggiore estensione (pubblicità facoltativa) anche in considerazione della natura e dell’importanza dei lavori da appaltare. Al proposito l’art. 17 della direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993 consente, alle amministrazioni aggiudicatrici, di far pubblicare nella G.U.C.E. bandi di gara concernenti appalti di lavori pubblici non soggetti alla pubblicità obbligatoria prevista dalla direttiva stessa. È comunque in facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità, anche telematica (art. 80, comma 6, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554)[207].

Le spese necessarie per la pubblicazione del bando e dell’avviso di gara, nonché quelle occorrenti per la pubblicazione degli estratti sono state poste a carico dell’amministrazione già per effetto dell’art. 8 della l. 8 ottobre 1984, n. 687. In tal modo il legislatore era intervenuto ponendo fine all’uso, invalso tra qualche amministrazione ed ente pubblico, di porre a carico dell’aggiudicatario le spese necessarie all’effettuazione delle forme di pubblicità. Attualmente dispone l’art. 29, comma 2, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, secondo cui “le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione”, che, a seguito della modifica apportata dalla l. 1° agosto 2002, n. 166 (così detta legge Merloni quater), è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui allo stesso articolo tramite il responsabile del procedimento di cui all'art. 80, comma 10, del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554; “il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione”[208].

Le disposizioni della l. l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per concorrere, si applicano, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della stessa, anche ai concessionari di lavori pubblici, “secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”. Mentre, per i lavori eseguiti direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi della citata direttiva 93/37/CEE, “si applicano le sole norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici”.

 

21. SEGUE: F) L’INFORMATIZZAZIONE DELLE GARE

L’art. 24 della l. 24 novembre 2000, n. 340, a fini di informatizzazione delle gare, ha dettato particolari disposizioni.

Si è previsto che tutti i bandi e gli avvisi di gara devono essere pubblicati su uno o più siti informatici individuati con d.p.c., secondo modalità applicative definite dallo stesso decreto. Ciò, a decorrere dal 1 gennaio 2001, per le amministrazioni pubbliche, e, dal 30 giugno 2001, per le società concessionarie di lavori e servizi pubblici, per le società, le aziende speciali e i consorzi che gestiscono servizi pubblici, nonché per gli altri soggetti obbligati all’osservanza della normativa nazionale e comunitaria sulle procedure di affidamento degli appalti pubblici.

La detta pubblicazione informatica, a decorrere dal 1 luglio 2001 e con riguardo ai bandi ed agli avvisi di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria, sostituisce ogni altra forma di pubblicazione prevista da norme di legge o di regolamento; fatta salva la normativa di origine comunitaria e gli obblighi di pubblicazione sui giornali quotidiani o periodici previsti dalle leggi vigenti (art. 24, comma 3, della l. 24 novembre 2000, n. 340).

Il d.p.c. non è stato ancora emanato, ma il Ministero dei lavori pubblici ha adottato il d.m. 6 aprile 2001, n. 20, dal titolo “individuazione del sito Internet www.llpp.it per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale, nonché dei siti Internet predisposti dalle regioni e province autonome per la pubblicazione di bandi ed avvisi di gara delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della L. n. 109/1994”. L’art. 1 del d.m. cit. ha previsto che, in attesa dell'emanazione del d.p.c., “a decorrere dal 1 maggio 2001, le stazioni appaltanti di ambito statale e/o di interesse nazionale pubblicano sul sito internet www.llpp.it i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza”, e che le amministrazioni di cui all'art. 2, comma 2, della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le quali realizzano opere di interesse regionale (ossia, come da premessa al decreto, “tutti i lavori realizzati sul territorio delle regioni ad esclusione di quelli strumentali allo svolgimento dei compiti e delle funzioni mantenute allo Stato, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59”), “pubblicano sugli appositi siti internet, predisposti ed attivati dalle regioni e dalle province autonome, i bandi e gli avvisi di gara di loro competenza”.

Il d.m. appare di dubbia legittimità, non essendo stato previsto dalla legge il potere alla sua emanazione, e, comunque, in mancanza delle modalità applicative dettate dal previsto d.p.c., la disciplina di cui all’art. 24 della l. 24 novembre 2000, n. 340 rimane inapplicabile. Ne consegue che, fino a quando non venga emanato il d.p.c., la pubblicazione on line dei bandi e degli avvisi di gara può essere omessa e l’eventuale pubblicazione in Internet, in applicazione del d.m. cit., non può ritenersi sostitutiva delle altre forme di pubblicità prescritte dalla normativa vigente[209].

L’art 1, comma 3, del d.lvo 9 aprile 2003, n. 67 (dal titolo “attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all’impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d’appalto pubbliche”[210]), con riguardo agli appalti pubblici considerati dallo stesso, ha previsto che le proprie disposizioni si applicano anche alle pubblicazioni effettuate sui siti informatici ai sensi dell'art. 24 della l. 24 novembre 2000, n. 340.

 

22. L’INTERPRETAZIONE DELLE CLAUSOLE DEI BANDI DI GARA E DEGLI INVITI ALLA GARA

Nell’interpretazione delle clausole di un bando di gara e della lettera di invito si applicano i principi e le norme comuni a tutti gli atti consistenti in manifestazioni di volontà e quindi ai provvedimenti amministrativi[211]. Si applicano, in primo luogo, le disposizioni civilistiche in tema di interpretazione dei contratti comunemente ritenute estensibili agli atti amministrativi: art. 1362 c.c. (valutazione del comportamento complessivo delle parti), art. 1363 c.c. (interpretazione secondo buona fede; norma a sua volta applicativa del principio di tutela dell’affidamento dei terzi), art. 1367 c.c. (conservazione degli effetti dell’atto), art. 1369 c.c. (interpretazione conforme alla natura dell’atto)[212]. Non è consentita, invece, l’applicabilità dell’art. 1370 c.c. (interpretazione contro l’autore della clausola), che viene esclusa da parte della giurisprudenza, dato che, in considerazione di esigenze di tutela dell’interesse pubblico, al cui perseguimento deve sempre essere finalizzata l’attività dell’amministrazione, nel dubbio la conclusione non può essere comunque a favore del concorrente[213]. Parte della dottrina ritiene invece diversamente[214].

Secondo le norme citate, alle previsioni del bando non possono essere attribuiti contenuti ulteriori e diversi rispetto a quelli risultanti dal tenore letterale dello stesso[215]. Va ricercata, inoltre, la ratio della disposizione oscura; deve essere preferita l’interpretazione che possa dare un senso rispetto a quelle che non ne danno alcuno; la singola clausola va valutata alla luce dell’intera serie di disposizioni; relativamente alle clausole concernenti il possesso di requisiti soggettivi per l’ammissione alla gara, va individuata l’effettiva volontà dell’amministrazione, ricercando le esigenze che la clausola stessa deve soddisfare ed entro i limiti della normale diligenza che si richiede ai partecipanti alla gara[216].

Vi sono poi tutta una serie di principi interpretativi che sono stati elaborati dalla giurisprudenza amministrativa con specifico riguardo alla materia dei bandi e degli inviti alle gare e alle procedure concorsuali.

In caso di clausole equivoche deve preferirsi l’interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara (piuttosto che quella che l’ostacoli), e quella che sia meno favorevole alle formalità inutili[217]. Ciò in vista del favore della partecipazione del maggior numero possibile di concorrenti alle pubbliche gare, al fine di ottenere le prestazioni richieste ad un prezzo quanto più vantaggioso, in termini qualitativi e quantitativi, per l’amministrazione[218]. Così che, in presenza di una formulazione poco chiara, va preferita l’ammissione rispetto all’esclusione dell’offerta che si trovi in una posizione equivoca[219]. Ma la giurisprudenza tendenzialmente ritiene che il principio della massima partecipazione alla gara si applichi solo in presenza di regole dubbie, in quanto all’inosservanza di specifiche e chiare clausole del bando o della lettera di invito, poste a pena di esclusione, consegue l’esclusione dei concorrenti dall’appalto[220].

Il richiamo generico ad ulteriori disposizioni non può comportare l’esclusione dell’offerta che non vi si attiene[221]. Non ogni disposizione che disciplina le forme dell’incanto nell’interesse dell’amministrazione ha natura inderogabile e cogente, ma solo quelle per le quali è espressamente previsto che la violazione rende nulla la gara o che attengono a profili essenziali per il proficuo svolgimento della gara stessa[222]. A meno che non sia espressamente previsto, le prescrizioni sulle formalità e sulle modalità di presentazione delle offerte rilevano ai fini dell’esclusione dalla gara solo quando rispondono ad un particolare interesse dell’amministrazione; ossia siano dirette al corretto svolgimento della gara e garantiscano la par condicio tra i concorrenti in vista della migliore scelta del contraente[223]. Nel caso in cui l’inosservanza di una prescrizione sia insuscettibile di incidere sulla scelta del concorrente, essa si risolve in una mera irregolarità, non idonea a giustificare l’esclusione dalla gara né ad inficiare le relative operazioni[224].

La mancanza della previsione della sanzione dell’esclusione non impedisce all’interprete di qualificare la prescrizione sprovvista di quella pena come essenziale al fine della regolarità della procedura e di giudicarla, quindi, soggetta a quel grave regime sanzionatorio, quando risulti preordinata a soddisfare un rilevante interesse pubblico. Ma tale possibilità ermeneutica è consentita nei soli casi in cui le conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo in questione non siano espressamente previste e disciplinate nel bando[225].

I documenti relativi alla dimostrazione della capacità economico-finanziaria e tecnica non sono elementi la cui mancanza o incompletezza determina di per sé l’esclusione dalla gara, ma essi, insieme ad altri elementi, concorrono a stabilire se il soggetto concorrente sia complessivamente in possesso dei requisiti per potere correttamente e seriamente assumere l’impegno contrattuale e portare a buon esito i lavori. Ne consegue che l’esclusione stessa, in mancanza di espressa comminatoria nel bando, può aver luogo solo qualora la mancanza di alcuni dati richiesti non consenta di valutare adeguatamente la detta capacità[226].

Qualora il bando o la lettera di invito prevedono espressamente l’esclusione dalla gara per inosservanza o errata applicazione di modalità procedurali, è preclusa ogni valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante e non è consentito al giudice amministrativo il sindacato sulla rilevanza dell’inadempimento[227]. La possibilità di una valutazione discrezionale, da parte della stazione appaltante e del giudice, sulla validità e completezza dell’offerta, deve essere limitata alla sola ipotesi in cui le prescrizioni della gara non siano previste a pena di esclusione[228]; la disamina della legittimità della gara deve però essere condotta, non solo in coerenza con l’esegesi della clausola violata, ma anche in attuazione del principio del favor partecipationis[229].

Altrimenti vige il principio dell’imperatività del provvedimento amministrativo ed il criterio teleologico recede di fronte al criterio formale[230]. Così che se viene prodotto un certificato diverso, ma non equipollente, rispetto a quello richiesto dal bando di gara a pena di esclusione, non può che provvedersi all’esclusione dalla gara[231]. Se così non fosse, consentendosi, invece, la rimozione in sede interpretativa del limite ai poteri valutativi dell’amministrazione, costituito dall’espressa previsione, nel bando o nella lettera di invito, dell’esclusione quale conseguenza sanzionatoria per il mancato rispetto di alcune clausole, verrebbe pregiudicato sia l’interesse delle imprese di concorrere ad una gara in posizione di effettiva par condicio, sia l’interesse della stazione appaltante a contrattare con chi risulti il migliore offerente sulla base di criteri oggettivi, predeterminati e cogenti[232].

La comminatoria di esclusione dal procedimento può essere operata solo con riferimento a specifici requisiti o formalità espressamente indicati, poiché, in ragione della gravità ed automaticità delle conseguenze derivanti dalla loro omissione o violazione, occorre che l’amministrazione abbia effettuato un’esplicita valutazione, assumendo il requisito o la formalità come essenziale nell’economia della procedura concorsuale[233]. Se però la previsione del bando di gara o della lettera di invito sia di carattere onnicomprensivo e generale, disponendo che l’inosservanza di qualsiasi prescrizione in esso contenuta comporti l’esclusione, la stessa non può essere intesa in senso così rigoroso da portare all’esclusione dalla gara per ogni irregolarità dell’istanza o della documentazione; cui tuttavia non sia dato, secondo alcun ragionevole profilo, collegare possibilità di rilevanza sulla scelta futura dell’amministrazione[234].

Egualmente, in caso di esclusione prevista a causa della sola mancanza dei documenti o delle dichiarazioni prescritti, l’ipotesi va differenziata da quella dell’incompletezza o dell’imperfezione documentale che non giustifica l’esclusione ed apre, semmai, la strada alla possibilità di integrazioni successive. A tale evenienza spesso suppliscono i bandi di gara, prevedendo espressamente l’esclusione in caso di “mancanza, incompletezza o imperfezione” di qualcuno dei documenti richiesti[235]. Nell’ipotesi in cui il bando di gara consente che più attestazioni o dichiarazioni, concettualmente e funzionalmente indipendenti, siano contenute in un unico atto, è necessario comunque che le varie dichiarazioni sussistano tutte distintamente e chiaramente, a pena di esclusione[236].

La tendenza è nel senso di non ammettere “implicite” cause di esclusione dalle gare, per inosservanza di adempimenti non prescritti a pena di esclusione, e, in caso di dubbio, di attenuare il rigore formale delle singole prescrizioni dei bandi e degli inviti[237]. Anche se qualche volta la giurisprudenza, sulla base di un’interpretazione sistematica della normativa di settore, ritiene diversamente[238]. È il solito dilemma tra il principio della più ampia partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici e quello del rispetto delle formalità e delle modalità di gara; princìpi egualmente posti nell’interesse della stazione appaltante ma, in genere, confliggenti tra loro. Non potrà comunque escludersi un’impresa dalla gara sulla base delle risultanze di un documento non richiesto dal bando, anche se spontaneamente prodotto dalla stessa[239]. Tuttavia, la portata vincolante delle prescrizioni contenute nel bando o nella lettera d’invito di una gara d’appalto, che comminano la sanzione dell’esclusione, esige che alle prescrizioni stesse sia data puntuale esecuzione nel corso della procedura, senza che in capo all’organo amministrativo, al quale compete l’attuazione delle regole stabilite nel bando o nella lettera d’invito, residui alcun margine di discrezionalità sul rispetto della disciplina del procedimento; che, quindi, non può essere in alcun modo disattesa[240].

Può accadere che il bando di gara si richiami alle disposizioni del capitolato speciale d’oneri, il quale, a differenza del primo, che ha come funzione propria quella di disciplinare il procedimento di gara, svolge il diverso compito di predeterminare l’assetto negoziale degli interessi della stazione appaltante e dell’impresa aggiudicatrice. La distinzione dovrebbe essere tenuta ben ferma anche dalle amministrazioni, ma nella pratica è frequente l’ipotesi di capitolati speciali, allegati ai bandi o alle lettere di invito o richiamati dagli stessi, che contengono disposizioni sulle modalità di presentazione delle offerte. Le clausole del bando o della lettera di invito non rivestono carattere prevalente ed assorbente rispetto a quelle del capitolato speciale. Così che le disposizioni degli uni e dell’altro devono interpretarsi nel contesto di un rapporto di complementarità e non di prevalenza[241]. Tale principio può operare nel caso in cui il richiamo sia esplicito ed incondizionato, nel senso di rendere evidente la volontà dell’amministrazione di applicare le disposizioni del capitolato anche alla gara. Ma in ipotesi di mero e generico richiamo del bando al capitolato, la diversità di funzione di cui si è detto e la natura di lex specialis del bando non consentono di applicare le clausole del capitolato contrastanti con quelle del bando[242].

L’eventuale interpretazione, da parte dell’amministrazione, di una prescrizione del bando o della lettera di invito, dato il suo carattere non autentico, altrimenti riservato all’interpretazione consentita al legislatore con riguardo alle leggi, non è in grado di vincolare il giudice; così come in qualsiasi caso di interpretazione degli atti amministrativi compiuta dallo stesso soggetto che li ha emanati[243].

 

23. CERTIFICAZIONI AMMINISTRATIVE E SEMPLIFICAZIONE

La l. 15 maggio 1997, n. 127, come modificata dalla l. 16 giugno 1998, n. 191, ed il regolamento di attuazione, approvato con d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403, hanno sensibilmente innovato in materia di documentazione amministrativa. Le finalità perseguite sono state quelle di ridurre gli adempimenti per i cittadini e le imprese, di estendere i casi in cui si possa ricorrere alle dichiarazioni sostitutive, di eliminare o, quanto meno, di ridurre al minimo il ricorso alla certificazione, di rendere effettiva e più semplice l’acquisizione d’ufficio (già prevista dall’art. 18 della l. 7 agosto 1990, n. 241) di documenti in possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni[244].

Il d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 403 è stato abrogato dall'art. 77 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 444 e dall’art. 77 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (t.u. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che ne hanno trasfuso le relative disposizioni.

Si è dato il massimo impulso all’applicazione dell’istituto dell’autocertificazione (art. 46 del t.u. cit.), la quale sostituisce, salvo specifiche disposizioni di legge (art. 47 del t.u. cit.), qualsiasi tipo di certificato che il cittadino debba esibire ad una pubblica amministrazione. Il ricorso all’autocertificazione, in ambito di attestazioni di stati, fatti e qualità personali, diviene uno dei principi cui deve adeguarsi l’azione della pubblica amministrazione, oltre quello di acquisire autonomamente dati o notizie relativi al cittadino senza richiedere al medesimo l’apposito certificato. È stata soppressa la necessità dell’autenticazione della sottoscrizione di istanze e di dichiarazioni, anche sostitutive di atto di notorietà, da produrre alla pubblica amministrazione, qualora la sottoscrizione venga apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 del t.u. cit.)[245]. Sono previste facilitazioni in ambito di autenticazione delle copie di documenti (art. 18 del t.u. cit.). Se l’interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare gli strumenti in tema di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atto di notorietà, i certificati relativi a stati, fatti o qualità personali risultanti da albi o da pubblici registri, tenuti o conservati da una pubblica amministrazione, devono essere acquisiti d’ufficio dall’amministrazione, su indicazione, da parte dell’interessato, della specifica amministrazione che conserva l’albo o il registro (art. 43, comma 5, del t.u. cit.). Si è consentito di trasmettere documenti tramite fax o con altro mezzo telematico o informatico (si pensi ad esempio alla posta elettronica) idoneo ad accertare la fonte di provenienza del documento (art. 43, comma 6, del t.u. cit.)[246]. Si è prescritto che le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni, attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni, hanno validità illimitata; altrimenti valgono, se non diversamente stabilito da altre disposizioni, almeno sei mesi dal loro rilascio (art. 1, comma 1, del t.u. cit.). Si è regolata l’attività di controllo dell’amministrazione sulle dichiarazioni sostitutive (artt. 71 e 72 del t.u. cit.).

Con particolare riguardo ai procedimenti relativi all’affidamento di appalti pubblici di lavori, sono comprovabili con dichiarazioni sostitutive delle normali certificazioni:

a) l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione (il che già avveniva per effetto dell’art. 2 della l. 4 gennaio 1968, n. 15);

b) la qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche (art. 46, comma 1, lett. u, del t.u. cit.);

c) il non aver riportato condanne penali e il non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa[247], oltre che il non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali (art. 46, comma 1, del t.u. cit.);

d) l’inesistenza, a carico del concorrente, di procedure concorsuali in corso[248].

Sono, inoltre, autocertificabili i vari requisiti di capacità giuridica, economica e tecnica necessari per concorrere alla gara. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 del t.u. cit. sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47, comma 3, del t.u. cit.)[249].

Le disposizioni di cui si è detto non riguardano solo i rapporti con la pubblica amministrazione ma anche quelli con i concessionari ed i gestori dei pubblici servizi. Esse devono essere osservate pure in ambito di procedure di gara per l’affidamento di appalti pubblici di lavori. Il rifiuto dell’applicazione della normativa di semplificazione viene sanzionato, dal t.u. cit. (art. 74, comma 2), come violazione dei doveri di ufficio; ma l’inosservanza della normativa comporta anche l’illegittimità delle disposizioni dei bandi e degli inviti ad essa non conformi. Di qui la massima attenzione da parte delle stazioni appaltanti nella redazione dei bandi e degli inviti in ambito di prescrizioni relative a dichiarazioni e certificazioni; bandi ed inviti che, anche se devono interpretarsi, entro i limiti consentiti, in modo conforme alla esposta normativa di semplificazione, sono illegittimi se contrari alla nuova normativa e ai principi dalla stessa affermati[250].

Gli strumenti di semplificazione delle disposizioni del t.u. cit. possono essere utilizzati anche nei rapporti tra privati che vi consentono (art. 2 del t.u. cit.). Si è in tal modo generalizzato il ricorso all’autocertificazione e alle dichiarazioni sostitutive[251].

Le singole amministrazioni devono predisporre i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare (art. 48, comma 2, del t.u. cit.)[252].

In sede di partecipazione alle gare, le imprese possono produrre l’attestazione, rilasciata da una società organismo di attestazione (SOA) autorizzata, in copia fotostatica sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata da copia del documento di identità dello stesso[253]. In tema di licitazione privata semplificata (art. 23 della l. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni), la l. 1° agosto 2002, n. 166 (così detta legge Merloni quater), modificando il comma 1-ter, ha previsto che la domanda per essere iscritti nell’elenco delle imprese, tra cui scegliere quelle da invitare alla licitazione, non sia più corredata dal certificato di iscrizione all’ANC, ma da sola autocertificazione, ai sensi della vigente normativa, in cui si attesta però anche il possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al d.p.r. 25 gennaio 2000, n. 34[254].

Novità di rilievo in materia di documentazione amministrativa, sempre nel solco della più ampia semplificazione, sono state recentemente apportate. La l. 16 gennaio 2003, n. 3, dal titolo “disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, all’art. 15, comma 1, lett. b), ha aggiunto l’art. 77-bis al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, prevedendo che “le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorché regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78”. Si è così risolto il problema dell’autocertificabilità dei dati del casellario giudiziale e del rispetto delle norme della l. 12 marzo 1999, n. 68, sul diritto al lavoro dei disabili, nelle procedure pubbliche di appalto. Si è permesso in generale alle imprese di presentare, nelle procedure di gara di appalto, dichiarazioni sostitutive al posto di ogni certificazione o attestazione, anche se regolate da norme speciali[255].

L’art. 15, comma 1, lett. a), della l. 16 gennaio 2003, n. 3 ha anche aggiunto l’art. 19-bis al d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, ampliando ulteriormente la portata delle dichiarazioni sostitutive, poiché permette di riportare in calce alla copia la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione.

A seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3 del d.lvo 12 febbraio 1993, n. 39, i certificati rilasciati con sistemi informatici o telematici non hanno più bisogno per essere validi della sottoscrizione dell’impiegato addetto, bastando l’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile[256]. Così che, a condizione che il certificato sia di sicura provenienza (ad esempio, con l’intestazione dell’amministrazione che l’ha rilasciato), esso non potrà non essere considerato valido dalla stazione appaltante qualora manchi la sottoscrizione dell’addetto al rilascio[257].

 

24. L’IMPUGNATIVA DEI BANDI DI GARA E DEGLI INVITI ALLA GARA: A) INTRODUZIONE

Come tutti i provvedimenti amministrativi anche i bandi e gli inviti alla gara devono essere conformi a legge[258]. I vizi configurabili sono quelli della violazione di legge, dell’incompetenza, rientrante anch’essa nel genus della violazione di legge, e dell’eccesso di potere, vizio strettamente correlato all’esercizio di potere discrezionale, di cui il bando è pur sempre manifestazione.

L’impugnativa dei bandi e degli inviti alla gara comporta l’esame di problematiche relative all’interpretazione ed alla concreta applicazione delle clausole della gara, di quelle inerenti al mancato invito, e, più in generale, a tutti i comportamenti dell’amministrazione nel corso della prequalificazione che danno luogo all’esclusione o all’ammissione di un determinato soggetto[259]. Tutte queste problematiche sono state già in parte affrontate nei § precedenti ai quali si rimanda.

 

25. SEGUE: B) LEGITTIMAZIONE AD AGIRE

Sono legittimati all’impugnazione coloro che hanno chiesto di partecipare o di essere invitati, i quali sono titolari di un interesse giuridicamente qualificato ad impugnare sia il provvedimento contenente la decisione di non invitarli che lo stesso bando di gara, qualora contenga clausole preclusive alla loro partecipazione[260]. Per radicare l’interesse al ricorso contro il bando occorre, quindi, avere presentato la domanda di partecipazione alla gara, senza di cui l’eventuale accoglimento del gravame non arrecherebbe all’interessato alcun vantaggio. Anche perché la situazione soggettiva dell’interessato, soltanto con la domanda di partecipazione alla gara acquista quella posizione differenziata che qualifica l’interesse legittimo dalla situazione generale di tutti gli altri soggetti operanti nel campo dei lavori pubblici[261]. Pure se il ricorso dell’impresa è indirizzato a rimuovere quelle clausole del bando che precludono la partecipazione alla gara, la stessa, se non ha presentato la domanda di partecipazione, non può essere legittimata, malgrado rappresenti un potenziale aspirante sprovvisto proprio di quel contestato requisito richiesto dal bando[262]. Sarà, quindi, inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto contro un bando ove il ricorrente non abbia presentato domanda di partecipazione, né al momento della proposizione del ricorso (non essendo ancora trascorsi i termini prescritti dal bando), né successivamente ed entro i termini previsti.

Parte della giurisprudenza, nell’ipotesi in cui il ricorso dell’impresa tende a rimuovere le clausole del bando che precludono la partecipazione alla gara, è orientata in maniera diversa. In questo caso l’impresa, se non ha presentato la domanda di partecipazione, rappresenta un potenziale aspirante sprovvisto proprio di quel contestato requisito richiesto dal bando. Si consente così che le clausole del bando relative ai requisiti di partecipazione, di per sé preclusive dell’accesso alla gara, possano essere impugnate anche in difetto della domanda di partecipazione o di presentazione dell’offerta; che non sono più necessarie ai fini dell’ammissibilità del ricorso proposto avverso il bando[263].

L’orientamento è da assecondare, poiché, diversamente opinando, si verrebbe a richiedere un onere del tutto formalistico e pleonastico a carico di chi non è ammesso alla partecipazione in forza di una clausola la cui legittimità viene contestata dal medesimo; in contrasto a principi di effettività della tutela giurisdizionale. Egualmente, la contestazione sul metodo di gara prescelto (o sulla mancata effettuazione di una gara) può essere mossa anche da colui il quale non abbia partecipato alla gara, purché operante nel relativo settore economico[264].

La legittimazione spetta anche alle associazioni di categoria nel caso in cui agiscono, oltre che per far valere gli interessi delle associazioni stesse quali enti giuridici, a difesa di interessi collettivi della categoria, in vista del raggiungimento dei quali l’associazione medesima si è costituita (ad esempio, ricorso proposto da un collegio di costruttori avverso una clausola di un bando ritenuta lesiva di interessi dell’intera categoria)[265].

 

26. SEGUE: C) IMMEDIATA LESIVITA’

Data la natura di atti generali e preliminari del procedimento concorsuale, il bando di gara e la lettera di invito, generalmente, non sono di per sé idonei a ledere direttamente gli interessi dei soggetti partecipanti. È invece l’attuazione delle prescrizioni e delle clausole contenute negli stessi (si pensi ad esempio a quelle che individuano i criteri che saranno adottati per l’aggiudicazione), da parte degli atti emessi dalla stazione appaltante nel corso del procedimento di gara, che provoca la lesione della sfera giuridica soggettiva. Conseguentemente, essi sono impugnabili solo, eventualmente, con il provvedimento finale di aggiudicazione dell’appalto, a meno che non comportino un arresto definitivo del procedimento; ipotesi, quest’ultima, che si verifica qualora venga impedita la partecipazione alla gara. In questo modo i vizi del bando devono essere dedotti in ambito di impugnativa dello stesso congiuntamente agli atti applicativi. Naturalmente, la partecipazione alla gara non rappresenta acquiescenza alle modalità di espletamento della stessa[266].

Possono esistere, tuttavia, prescrizioni del bando di gara che incidono direttamente sulle posizioni dei concorrenti; per cui esse devono essere impugnate nel termine di decadenza, decorrente dal momento della loro conoscenza o possibilità di conoscenza (coincidente con la pubblicazione del bando) senza attendere il conseguente atto di esclusione o di aggiudicazione. L’onere di autonoma impugnativa del bando sorge solo se esso sia suscettibile di arrecare lesione diretta ed immediata nei confronti dei soggetti interessati[267]; occorre però che il requisito prescritto costituisca elemento assolutamente obiettivo e che gli interessati siano in grado di percepire immediatamente la portata lesiva della clausola che prescrive il requisito medesimo[268]. Diversamente, il ricorso proposto avverso il bando deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse (attuale e concreto).

L’onere di immediata impugnazione degli atti relativi alla fissazione delle regole della gara sussiste certamente quando il bando o la lettera di invito contengono prescrizioni dirette a precludere la stessa partecipazione dell’interessato al procedimento concorsuale[269]. Il che costituisce espressione di uno dei principi del sistema di giustizia amministrativa; in sede di impugnazione di un provvedimento non sono più contestabili i vizi di un atto presupposto, ove questo, pur impugnabile di per sé, non sia stato utilmente contestato. Principio valido per il bando, in ogni ipotesi di procedura concorsuale, ed anche per i regolamenti[270]. Qualora la lesione della sfera giuridica dei concorrenti derivi direttamente dalle clausole del bando che prescrivono determinati requisiti di ammissione, essi hanno l’onere di impugnare immediatamente dette clausole, poiché è con il bando che si produce la lesione del loro interesse a partecipare al concorso, e non con il provvedimento di esclusione, che è atto meramente conseguenziale e totalmente vincolato nel contenuto; rispetto al quale l’organo amministrativo preposto all’adozione dei provvedimenti conseguenti non ha alcun margine di discrezionalità.

Parte della giurisprudenza aveva però richiesto l’immediata impugnazione della clausola del bando, prima della presentazione dell’offerta, da parte dell’impresa la quale ritenesse illogica la clausola stessa, sul presupposto dell’immediata lesività della prescrizione, di per sé ostativa alla formulazione dell’offerta sulla base di elementi prevedibili e non aleatori[271]. Eguale onere impugnatorio era stato ritenuto sussistere a carico dell’impresa partecipante ad una gara qualora essa contestasse, sotto il profilo della non conformità a legge o dell’irragionevolezza, i criteri fissati dal bando – o dalla lettera di invito – per la scelta del contraente ovvero il modus procedendi da esso previsto per il funzionamento della commissione giudicatrice e da quelli faccia discendere, in via immediata e diretta, sia l’illegittimità dell’aggiudicazione in favore di altra impresa concorrente sia il pregiudizio sofferto[272]. In tali ipotesi si era ritenuto che le prescrizioni del bando non ostacolassero la partecipazione, attenendo ad un criterio di valutazione dell’offerta; criterio che si assume illogico, illegittimo o irragionevole. La lesione si faceva dipendere dalla denunciata impossibilità, per le imprese concorrenti, di formulare un’offerta consapevole in conseguenza dell’asserita aleatorietà del criterio selettivo previsto dal bando e, comunque, dalla lesività delle clausole stesse che si manifesta già nel momento in cui sono assunte come regole dall’amministrazione[273].

Tale giurisprudenza tendeva ad allargare le ipotesi di impugnabilità immediata dei bandi di gara; il che andava a favore di esigenze di celerità nello svolgimento delle gare e di certezza delle situazioni giuridiche, ma a discapito di quelle, egualmente rilevanti, di tutela delle posizioni soggettive. L’immediata lesività delle clausole del bando appare, invece, doversi restringere ai casi in cui le stesse impediscono o limitano la partecipazione. Al di fuori di tali ipotesi, è nel momento in cui viene data applicazione alla clausola che la stessa può essere contestata. Anche perché l’impresa ricorrente potrebbe poi conseguire l’aggiudicazione della gara oppure l’amministrazione potrebbe non applicare mai la clausola contestata, o applicarla in maniera diversa da quella supposta; con rilevanti conseguenze in ambito di sussistenza dell’interesse al ricorso[274].

Il contrasto è stato risolto recentemente dall’adunanza plenaria del Consiglio di Stato[275], secondo cui i bandi di gara e di concorso e le lettere di invito:

a) vanno impugnati, di regola, unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, dal momento che sono questi ultimi ad identificare in concreto il soggetto leso dal provvedimento ed a rendere attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell’interessato, in quanto, a fronte della clausola illegittima del bando di gara o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non è ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, non conoscendo se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà in un esito negativo della sua partecipazione alla procedura concorsuale, e quindi in un’effettiva lesione della situazione soggettiva, che solo da tale esito può derivare;

b) di norma, devono essere impugnati immediatamente in ordine alle clausole che prescrivono i requisiti di ammissione o di partecipazione alla procedura selettiva, poiché esse normalmente manifestano subito, per i soggetti interessati, la loro lesività ed operano immediatamente la lesione della situazione soggettiva degli aspiranti che hanno chiesto di partecipare alla procedura;

c) devono essere considerati immediatamente impugnabili allorché contengano clausole impeditive dell’ammissione dell’interessato alla selezione; con la conseguenza che la partecipazione alla gara e la presentazione della domanda non costituiscono acquiescenza e non impediscono la proposizione di un eventuale gravame;

d) non devono essere impugnati immediatamente: né con riguardo alle clausole vincolanti per l’amministrazione o per i concorrenti, poiché la natura e la struttura della clausola non escludono che la lesione dell’interesse predetto si determini solo con la mancata aggiudicazione o, comunque, con l’arresto procedimentale; né relativamente alle clausole che definiscono gli oneri formali ed oggettivi di partecipazione, poiché esse non agiscono in modo diverso dalle ordinarie clausole del bando, impugnabili insieme all’atto applicativo.

L’adunanza plenaria ha nella specie ritenuto che non si debba impugnare immediatamente la clausola del bando di gara concernente l’esclusione automatica delle offerte che presentano una data percentuale di ribasso superiore alla media delle percentuali delle offerte ammesse, attenendo alla valutazione automatica dell’anomalia dell’offerta e non ai requisiti di partecipazione, e che sia sufficiente l’impugnazione contestuale dell’esclusione del ricorrente dalla gara, dell’aggiudicazione alla controinteressata, del bando e della lettera di invito.

 

27. SEGUE: D) CENNI SUL RITO

L’art. 19 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 1997, n. 135, dal titolo “norme sul processo amministrativo”, ha apportato importanti novità nella materia. La norma ha previsto che, “nei giudizi davanti ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Stato aventi ad oggetto provvedimenti relativi a procedure di affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse e provvedimenti di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità” (comma 1), il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda di sospensione, o in caso di appello, sulla domanda di sospensione della sentenza gravata, “può definire immediatamente il giudizio nel merito, con motivazione in forma abbreviata” (comma 2), e che “tutti i termini processuali sono ridotti della metà ed il dispositivo della sentenza è pubblicato entro sette giorni dalla data dell’udienza con deposito in cancelleria” (comma 3)[276]. La disposizione, secondo la giurisprudenza, dato il suo carattere eccezionale ed il riferimento espresso a specifici provvedimenti, non poteva trovare applicazione nel caso di impugnazione di un bando di gara, per il quale, quindi, i termini di ricorso non subivano alcuna diminuzione[277].

Siffatta interpretazione non era esente da perplessità, dato che non consentiva di ridurre ad unità la materia dei lavori pubblici, escludendovi tutta una serie di atti, quali i bandi e gli inviti alla gara, che costituiscono i provvedimenti iniziali, oltre che le regole, dei procedimenti di scelta del contraente a cui affidare i lavori; diversa era l’intenzione del legislatore, connessa alla ratio acceleratoria della nuova disciplina. Il problema chiaramente rilevava solo nell’ipotesi di impugnabilità immediata del bando di gara, dato che, nel giudizio instaurato con l’impugnazione congiunta del bando e dei provvedimenti di esclusione o di aggiudicazione, l’art. 19 cit. trovava piena operatività. In mancanza di un intervento chiarificatore del legislatore, si era auspicata, in via di interpretazione sistematica, una conclusione positiva anche nei confronti del bando di gara[278].

Ogni dubbio è stato fugato dall’art. 4 della l. 21 luglio 2000, n. 205, il quale, dopo l’art. 23 della l. 6 dicembre 1971, n. 1034, ha inserito l’art. 23-bis, il cui comma 1, lett. b), prevede norme speciali espressamente per “i provvedimenti relativi alle procedure di aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche ... ivi compresi i bandi di gara”. Si tratta della riduzione alla metà dei termini processuali, esclusi quelli per la proposizione del ricorso, e di norme particolari in ambito di giudizi cautelari e di merito.

L’art. 19 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla l. 23 maggio 1997, n. 135, è stato abrogato dall’art. 4 della l. 21 luglio 2000, n. 205, che ne ha recepito quasi interamente il contenuto[279].

 

28. SEGUE: E) NELL’IPOTESI DI GARE INDETTE DA SOGGETTI PRIVATI

Qualora l’imprenditore privato, aspirante al conferimento in appalto dei lavori di costruzione di un’opera pubblica, impugni il bando con cui l’amministrazione abbia indetto la gara (nella specie denunciando l’inadeguatezza dei termini accordati per la partecipazione alla gara medesima)[280], la relativa domanda spetta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, tenendo conto che le citate norme sono rivolte a tutelare in via preminente esigenze pubblicistiche, e solo in via mediata quelle degli aspiranti all’appalto. Ne consegue che le posizioni di questi ultimi, rispetto all’osservanza delle norme stesse, hanno natura e consistenza di interessi legittimi (non di diritti soggettivi né di interessi di mero fatto). Il principio è stato affermato anche quando la gara sia bandita dalla società concessionaria della pubblica amministrazione, pure se limitatamente alla realizzazione dell’opera, sulla considerazione che gli atti del concessionario, quando siano rivolti all’esercizio delle pubbliche funzioni trasferite dalla concedente, hanno carattere di atti amministrativi, ancorché provenienti da un organo indiretto dell’amministrazione, e sono quindi soggetti ai rimedi giurisdizionali apprestati per questi atti[281]. Così che, sia le controversie relative alle concessioni così dette di pubbliche funzioni (quali le concessioni di costruzione ed esercizio di opera pubblica), che quelle di sola costruzione sono state ritenute riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente preclusione, anche in presenza di diritti soggettivi, della giurisdizione arbitrale[282].

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ritenuto, diversamente, che, nell’ipotesi di gara bandita, per la conclusione di un appalto di lavori pubblici, da parte di una società per azioni la quale non sia concessionaria dell’amministrazione, anche se abbia capitale pubblico di maggioranza o a totale partecipazione pubblica, oppure sia stata costituita ad iniziativa di un ente pubblico, gli atti di gara debbano essere impugnati innanzi al giudice ordinario[283]. Ciò in quanto l’insussistenza di una concessione comporta la mancanza dell’esercizio di pubbliche funzioni da parte del soggetto concessionario.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha dato adito a tutta una serie di critiche da parte della dottrina, incentrate soprattutto sull’inesattezza giuridica della tesi dell’“organo indiretto” – data la difficoltà di concepire, nella concessione di opera pubblica, un passaggio di pubbliche funzioni dal concedente al concessionario, e l’impossibilità di esercizio di pubbliche funzioni da parte di soggetti privati senza la previa previsione di una legge – e sull’esigenza di far confluire innanzi ad un solo giudice la contestazione degli atti di una gara indetta per la realizzazione di un’opera pubblica[284].

Recentemente la problematica ha trovato soluzione unitaria, a favore della giurisdizione del giudice amministrativo, sia da parte della giurisprudenza che ad opera del legislatore.

Il Consiglio di Stato ha dapprima affermato che i soggetti privati i quali aggiudicano gare di appalto di opere pubbliche – ove presentino le caratteristiche richieste dalla disciplina comunitaria e dalla legislazione interna di adeguamento, limitatamente agli atti della serie procedimentale di evidenza pubblica – sono pubbliche amministrazioni in senso soggettivo, come tali deputati all’esercizio di potestà pubbliche capaci di sortire un effetto di affievolimento nei confronti delle posizioni dei partecipanti alla gara. Con la conseguenza che rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto gli atti di una gara indetta da una società per azioni a partecipazione pubblica per l’aggiudicazione di lavori di costruzione, secondo il sistema della licitazione privata ai sensi del d.lvo 19 dicembre 1991, n. 406[285]. Ha poi ritenuto che tutte le controversie relative a gare di appalto sottoposte alle regole dell’evidenza pubblica, ancorché la stazione appaltante sia un soggetto privato, rientrino nella giurisdizione del giudice amministrativo; ciò sempre per il motivo che i soggetti privati, laddove operino come amministrazioni aggiudicatrici, devono qualificarsi pubbliche amministrazioni in senso soggettivo[286].

Anche la Corte di Cassazione si è orientata nel medesimo senso, ritenendo l’attribuzione delle dette controversie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo[287].

L’art. 33 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 80 – al comma 2, lett. e) – ha devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie “aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale”. La disposizione – che si applica a partire dal 1º luglio 1998 e che, quindi, esclude i giudizi pendenti prima di quella gara – a rigore ed in conformità della norma di delega contenuta nell’art. 11, comma 4, lett. g), della l. 5 marzo 1997, n. 59, si dovrebbe riferire alle sole procedure indette dai soggetti gestori di pubblici servizi. La tendenza è stata comunque nel senso di un’interpretazione estensiva che consenta di ricondurre ad unità tutto il sistema, evitando soluzioni che diano luogo a duplicità di giudici devoluti alla conoscenza di identiche questioni[288].

La Corte Costituzionale, con la sentenza 17 luglio 2000, n. 292[289], ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 33 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 80 nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nell’intero ambito della materia dei servizi pubblici, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno; eccedendo, in tal modo, dai limiti consentiti dall’art. 11, comma 4, lett. g), della l. 15 marzo 1997, n. 59.

La norma sulla giurisdizione contenuta nell’art. 7 della l. 21 luglio 2000, n. 205[290], dal titolo “modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80”, ha inteso rimediare alla detta sentenza della Corte Costituzionale, eliminando i problemi conseguenti all’eccesso di delega. Il legislatore, novando integralmente la fonte degli artt. 33, 34 e 35 del d.lvo 31 marzo 1998, n. 80, ha disposto una sorta di interpretazione autentica di quanto operato dal precedente decreto legislativo, svincolata dai limiti della delega. Il contenuto dell’art. 33 del cit. d.lvo è stato sostituito – dall’art. 7, comma 1, lett. a), della l. 21 luglio 2000, n. 205 – riproducendolo pressoché integralmente con poche novità: l’aggiunta della parola “vigilanza” al comma 1; la soppressione della lett. c) al comma 2; l’aggiunta delle parole “o a cose” nella lett. e) (ex lett. f) al comma 2.

L’art. 33, comma 2, lett. d), del d.lvo 31 marzo 1998, n. 80 – come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. a), della l. 21 luglio 2000, n. 205 – riproduce il contenuto della precedente lett. e).

La problematica se la norma debba trovare applicazione solo nelle procedure indette ed espletate da soggetti preposti alla gestione di servizi pubblici, o a tutte quelle sottoposte al rispetto delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale, indipendentemente dalla qualificazione del soggetto che le indice, è stata superata per effetto dell’art. 6 della l. 21 luglio 2000, n. 205; il quale, conformemente a recente giurisprudenza, sia del Consiglio di Stato che della Corte di Cassazione – con una tecnica di “legiferazione” di principi giurisprudenziali – demanda alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da soggetti comunque tenuti all’applicazione della normativa comunitaria o al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica. Al riguardo la giurisprudenza, proseguendo nella tendenza evolutiva di tipo estensivo, ritiene che, ai sensi del cit. art. 6, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sussista anche in caso di gara di appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria, per il solo fatto che la procedura di gara sia stata indetta con le regole dell’evidenza pubblica da un soggetto tenuto in generale al rispetto di siffatte regole; anche se nel caso specifico non sussista in concreto il vincolo comunitario all’utilizzo dell’evidenza pubblica[291].

 

29. SEGUE: F) LA DISAPPLICAZIONE DELLE CLAUSOLE DEL BANDO DI GARA

Si è già visto al § 2 come il bando di gara si differenzia dal regolamento. Tale premessa comporta come conseguenza che non è consentito al giudice, e tanto meno all’amministrazione, disapplicare le disposizioni di un bando di gara se contrarie a norme di legge o di regolamento. Ciò sia in quanto la disapplicazione, nell’ambito della giurisdizione generale di legittimità, è possibile solo con riguardo ad atti normativi, sia poiché la pubblica amministrazione non può non applicare un atto amministrativo autoritativo, a meno che non lo annulli, esercitando un potere discrezionale nella sussistenza dei presupposti di legge, e fino a quando esso non sia annullato dal giudice amministrativo[292].

Le regole fissate nel bando devono essere applicate dall’amministrazione, anche se illegittime o divenute non conformi allo jus superveniens[293]. In particolare, il richiamo operato dal bando ad una determinata norma, come regola per il futuro agire dell’amministrazione, ha carattere materiale e non dinamico. La norma, fatta propria dalla stazione appaltante come regola del procedimento di gara, diviene indifferente ai mutamenti successivamente intervenuti a livello normativo, anche se aventi decorrenza retroattiva, ossia dal momento dell’emanazione dell’atto che vi ha dato applicazione[294]. In tale ipotesi, come in genere in ogni caso di bando o di invito illegittimi, sarà in facoltà dell’amministrazione provvedere all’annullamento della gara e, semmai, alla conseguente rinnovazione[295]; ed è evidente che l’interesse pubblico all’annullamento sarà più o meno rilevante a seconda dello stato iniziale o avanzato del procedimento e dell’esigenza di considerare l’eventuale affidamento dei terzi.

Parte della giurisprudenza dei TAR ha ritenuto, invece, che il giudice amministrativo possa disapplicare le disposizioni del bando di gara, o di qualsiasi altro atto normativo di regolamentazione della gara, quale ad esempio il capitolato speciale, contrastanti con norme sovraordinate[296]. Si è partiti dal presupposto che il bando o gli altri atti di gara, allorquando contengano prescrizioni afferenti la fase di scelta del contraente, rivestono natura normativa, anche se hanno rilevanza ed effetti limitati al solo ordinamento interno della pubblica amministrazione che li ha emanati; così che, prescindendo dalla loro impugnazione e, a maggior ragione, dalla tempestività della stessa, si è affermato che il giudice li possa disapplicare se confliggenti con norma di rango superiore.

Tale giurisprudenza non appare condivisibile sulla base dell’erroneità del presupposto di partenza sul quale si fonda. Non costituendo né il bando di gara né il capitolato speciale un atto normativo, mancando del carattere della ripetitività, la disapplicazione non può operare nei confronti delle prescrizioni degli stessi; qualora queste siano illegittime si applicano invece gli ordinari strumenti demolitori, previa la necessaria impugnazione del bando e del capitolato, da soli o insieme all’atto applicativo.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha fatto proprie le considerazioni critiche da ultimo esposte, ribadendo che la disapplicazione opera solo in presenza di posizioni di diritto soggettivo e che il bando di gara non rappresenta un atto normativo[297]. Esso, se non impugnato nei termini di decadenza, non può essere disapplicato dal giudice amministrativo nemmeno se è in contrasto con una norma comunitaria; situazione che dà luogo pur sempre all’illegittimità dell’atto, e quindi alla sua annullabilità previa impugnativa nei termini, ma non alla nullità[298].

Il TAR Lombardia, Milano, Sez. III[299], ha comunque rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione sulla possibilità, per il giudice amministrativo, di disapplicare un bando di gara in contrasto con il diritto comunitario. La Corte di Giustizia[300], riformulando la questione, ha interpretato la direttiva 89/665/CEE del 21 dicembre 1989 nel senso che essa, una volta accertato che un'autorità aggiudicatrice con il suo comportamento ha reso impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico comunitario a un cittadino dell'Unione leso da una decisione di tale autorità, obbliga i giudici nazionali competenti a dichiarare ricevibili i motivi di diritto basati sull'incompatibilità del bando di gara con il diritto comunitario, dedotti a sostegno di un'impugnazione proposta contro la detta decisione; ricorrendo, se del caso, alla possibilità prevista dal diritto nazionale di disapplicare le norme decadenziali in forza delle quali, decorso il termine per impugnare il bando di gara, non è più possibile dolersi del contrasto fra clausola del bando e diritto comunitario[301].

In tal modo, attraverso una disapplicazione normativa mirata (legge sul termine per ricorrere), si apre la strada, nella sostanza, alla disapplicazione provvedimentale; seppure limitata all’ipotesi del contrasto dell’atto con la normativa comunitaria e nel caso di comportamento elusivo o scorretto dell’amministrazione, in considerazione di esigenze di tutela degli affidamenti creati dalla stessa.

 

30. SEGUE: G) LA SOSPENSIONE E L’ANNULLAMENTO DEI BANDI E DEGLI INVITI ALLA GARA

In ambito cautelare sarà difficile conseguire, da parte del giudice amministrativo, la sospensione di un bando o di un invito alla gara. Trattandosi di atti a carattere generale, essi in genere non sono di per sé produttivi di “pregiudizio grave ed irreparabile” o dell’“estrema gravità ed urgenza”, i quali invece conseguono all’applicazione che ne fa la successiva attività della stazione appaltante; ad esempio, in ipotesi di esclusione dalla gara in attuazione di clausole del bando o della lettera di invito[302].

L’accertata illegittimità della clausola del bando ed il suo conseguente annullamento, da parte del giudice amministrativo, comporta l’illegittimità derivata e l’annullamento del provvedimento applicativo (esclusione del ricorrente o aggiudicazione a favore di altro soggetto). È necessaria comunque sempre l’impugnazione del bando, senza della quale al giudice non sarà permesso di esaminarlo e, conseguentemente, il ricorso dovrà essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse. Egualmente sarà inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto, per vizi del bando, contro di esso congiuntamente al provvedimento di esclusione, nel caso in cui non si sia impugnato anche il successivo provvedimento di aggiudicazione ed il gravame non sia stato notificato all’aggiudicatario, in quanto controinteressato[303]. L’illegittimità dell’esclusione, rispetto all’aggiudicazione, ha effetto invalidante e non caducante, nel senso che l’accertata illegittimità del primo atto non comporta automaticamente, se non impugnato, la caducazione del secondo.

Recentemente la giurisprudenza ha ritenuto che l’annullamento del provvedimento col quale è stata indetta la gara abbia, invece, effetto caducante nei confronti dell’aggiudicazione emessa all’esito dell’espletamento della gara stessa[304].

Una volta disposto, da parte del giudice, l’annullamento dell’intero bando, la stazione appaltante deve ripetere la gara, ma, se si tratta di annullamento parziale, ad esempio relativamente ad una singola clausola del bando, l’amministrazione è tenuta a rinnovare il procedimento soltanto a partire dall’applicazione della clausola stessa, con salvezza di tutta l’attività pregressa svolta. Se però viene annullata una prescrizione del bando attinente ai requisiti di partecipazione, l’annullamento, ampliando potenzialmente la possibilità di partecipare alla procedura, travolge necessariamente il procedimento svoltosi sulla base dell’annullata disposizione[305].

Eguali principi si applicano in caso di annullamento (totale o parziale) in via di autotutela, da parte dell’amministrazione appaltante, del bando o della lettera di invito. Annullamento che potrà essere disposto dall’amministrazione anche a seguito dell’intervenuta sospensione, ad opera del giudice in sede cautelare, di una clausola di bando impugnata da un’impresa esclusa; ripubblicando così il bando emendato dalla clausola illegittima e rinnovando integralmente la procedura[306].

 

31. SEGUE: H) LA TUTELA RISARCITORIA

La l. 21 luglio 2000, n. 205 ha aperto la strada al risarcimento dei danni, per equivalente e in forma specifica, a seguito della lesione di posizioni di interesse legittimo per l’illegittimo esercizio della funzione pubblica, quale forma di tutela cumulativa o alternativa a quella annullatoria[307]. Ed è evidente che, una volta che il bando di gara e la lettera di invito stabiliscono quelle che sono le “regole” da osservare nel corso di tutto il procedimento di scelta del contraente, l’illegittimità delle regole provoca l’illegittimità degli stessi oltre che di tutti gli atti applicativi delle regole.

La violazione delle regole o la loro illegittimità comporta, in capo all’amministrazione e verso tutti i soggetti che partecipano alla gara, una responsabilità contrattuale “da contatto sociale qualificato”; il che equivale alla parziale assimilazione fra la responsabilità conseguente all’adozione di atti amministrativi illegittimi e quella contrattuale[308]. In tal modo la responsabilità dell’amministrazione a seguito della lesione di interessi legittimi viene parzialmente disancorata dallo schema dell’illecito extracontrattuale, di cui all’art. 2043 c.c., in cui era stata inizialmente racchiusa dalla giurisprudenza[309].

L’accertamento dell’illegittimità delle prescrizioni, previa impugnativa nei termini di decadenza del bando di gara e della lettera di invito, è condizione necessaria ma non sufficiente per avere accesso alla tutela risarcitoria[310]. Al fine di stabilire se il comportamento dell’amministrazione sia tale da comportare il risarcimento del danno ad esso conseguente, è necessario procedere alla positiva verifica di tutti i requisiti previsti dalla legge; quali la sussistenza della lesione di una situazione soggettiva di interesse tutelata dall’ordinamento (il danno ingiusto), la colpa o il dolo dell’amministrazione, l’esistenza di un danno patrimoniale, ed il nesso di causalità tra l’illecito e il danno subito. Tuttavia, ai fini dell’individuazione della colpa in sede di domanda di risarcimento per danno ingiusto, se la violazione delle regole da parte della pubblica amministrazione è l’effetto di un errore scusabile, non è possibile configurare il requisito della colpa; se, invece, la violazione appare grave e matura in un contesto nel quale all’indirizzo dell’amministrazione sono formulati addebiti ragionevoli, specie sul piano della diligenza e della perizia, il requisito della colpa può dirsi sussistente[311].

L’integrale esecuzione dell’appalto oggetto di una gara non fa venire meno, in capo al soggetto partecipante non aggiudicatario, l’interesse a ricorrere contro gli atti della procedura concorsuale (dei quali si è chiesto solo l’annullamento), proprio in relazione alla proponibilità di un eventuale giudizio risarcitorio volto a ristorare il ricorrente dal pregiudizio patito per effetto dell’illegittimità[312].

 

32. PROBLEMATICHE IN TEMA DI DIRITTO TRANSITORIO

La legittimità dell’atto amministrativo deve essere valutata in relazione alle norme vigenti al tempo in cui è stato adottato e nessuna influenza hanno su di esso le modificazioni di fatto e di diritto che siano intervenute successivamente[313].

È principio riconosciuto, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, quello secondo cui la nuova normativa non può applicarsi ai rapporti precedentemente sorti e già esauriti o a quelli ancora in vita se le nuove norme incidono sul fatto che ha generato i rapporti stessi. Applicando il principio al procedimento di gara nel campo dei lavori pubblici – procedimento amministrativo costituito da varie fasi distinte – ne consegue che ciascuna fase resta disciplinata dalla normativa vigente al momento in cui è stato posto in essere il relativo atto iniziale[314].

L’atto iniziale della fase del procedimento di gara è costituito dalla formulazione del bando di gara e, in particolare, dalla sua pubblicazione. È con riguardo a tale momento che va definita la normativa applicabile da parte del bando; normativa che, se cambia successivamente, in corso del procedimento di gara, non ha influenza alcuna sulla legittimità del bando. Questo determina la lex specialis della gara e, in quanto tale, le sue prescrizioni devono essere applicate anche se divenute non più conformi a normativa sopravvenuta[315]. Ma nel caso in cui, successivamente all’adozione del bando e prima della sua pubblicazione, intervengono nuove disposizioni di legge (ad esempio ampliative dei requisiti di partecipazione), le nuove disposizioni vanno applicate immediatamente, con il conseguente obbligo dell’amministrazione di adeguare il contenuto del bando[316].

Relativamente alle disposizioni del d.p.r. 21 dicembre 1999, n. 554, quelle che attengono alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l’aggiudicazione si applicano ai bandi pubblicati dopo la loro entrata in vigore. Se non diversamente disposto, le ulteriori disposizioni del regolamento, diverse da quelle che disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante e da quelle che riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto, non si applicano alle situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente (art. 232 del cit. decreto dal titolo “disposizioni transitorie”)[31