Corso di formazione per magistrati amministrativi
Il risarcimento del danno, con particolare riferimento alle tecniche di
liquidazione
***
Marco Rossetti
Accertamento
e liquidazione del danno
Roma, 1-12-2003
***
Sommario:
1. L’ “anarchia del dopo-principio”. - 2. Quali danni? - 3. A quale giudice? -
3.1. E la Costituzione? - 3.2. La pregiudiziale amministrativa. - 3.3. Le
posizioni della dottrina. - 3.4. Le posizioni della giurisprudenza. - 4. Le
regole della liquidazione. - 5. Il nesso causale. - 6. La liquidazione del
danno. - 6.1. Danni passati e rivalutazione. - 6.2. Danni futuri e sconto. - 6.3. Capitalizzazione. - 6.4. Il
ritardato adempimento. - 7. Fatto illecito della p.a. e “caducazione” del
contratto. - 7.1. Gli obblighi di restituzione. - 7.2. Il sinallagma tra le reciproche obbligazioni restitutorie. -
8. Il danno da perdita di chance.
1. L’ “anarchia del dopo principio”.
Non
è azzardato affermare che due atti normativi ed una sentenza hanno avuto,
sull’assetto del contenzioso tra cittadini e pubblica amministrazione[1],
e con particolare riferimento al risarcimento del danno, la stessa
rivoluzionaria incidenza che il fuoco, la ruota e l’alfabeto hanno avuto nella
storia dell’umanità. Sto parlando, come si intende, del d. lgs. 31.3.1998 n.
80, della l. 21.7.2000 n. 205, e della sentenza Cass., sez. un., 22-07-1999, n.
500[2].
Il
“combinato disposto” di questi atti normativi e giudiziari ha determinato il
passaggio da un sistema nel quale:
(a)
la lesione di interessi legittimi era irrisarcibile[3];
(b)
la giurisdizione sulle domande risarcitorie di diritti soggettivi lesi dalla
p.a. spettava al giudice ordinario (salve le ben circoscritte ipotesi di
giurisdizione esclusiva);
ad
un nuovo sistema, nel quale per contro:
(a)
la lesione di interessi legittimi è risarcibile;
(b)
la giurisdizione sulle domande risarcitorie proposte nei confronti della p.a. è
concentrata quasi interamente dinanzi al giudice amministrativo.
Il
ribaltamento del sistema non è stato tuttavia indolore[4]:
abbandonati i vecchi princìpi, sia sul piano processuale (riparto di
giurisdizione), sia su quello sostanziale (accertamento e liquidazione del
danno), l’impressione è che, da un lato, le riforme legislative non siano state
del tutto coerenti con i fini divisati, e non siano riuscite a sostituire al
vecchio sistema un quadro organico e coerente, determinando così l’insorgere di
una serqua di problemi interpretativi e contrasti giurisprudenziali; dall’altro
lato, che l’attribuzione al giudice amministrativo della aestimatio e della taxatio
del danno abbia comportato, per una sorta di forza inerziale, l’applicazione
alla materia in questione di princìpi, orientamenti e prassi messi a punto con
riferimento al diverso giudizio di annullamento.
Tutto
ciò ha comportato due ordini di conseguenze nocive.
Da
un lato, l’oggettiva ambiguità del dato normativo ha determinato il formarsi,
sulle medesime questioni (ad esempio, la pregiudizialità o meno
dell’annullamento dell’atto amministrativo rispetto alla domanda risarcitoria),
non già di due, ma talora di una mezza dozzina di orientamenti diversi,
ovviamente favorendo il moltiplicarsi delle liti.
D’altro
canto, il polarizzarsi dell’attenzione su questioni oggettivamente rilevanti
(come la richiamata “questione della pregiudizialità amministrativa”), ha fatto
sì che altre questioni, forse meno centrali ma altrettanto rilevanti per la
tutela del danneggiato, siano state trascurate dalla “nuova” giurisprudenza
amministrativa in materia risarcitoria e dalla dottrina amministrativista:
penso al computo del danno da ritardato adempimento dell’obbligazione
risarcitoria, al rapporto tra onere della prova e facoltà del giudice di
disporre una consulenza tecnica d’ufficio, all’accertamento del nesso causale
tra omissione e danno ed al relativo giudizio controfattuale.
Insomma,
le riforme del 1998-2000, introducendo il nuovo principio del riparto di
giurisdizione “per materie”, ed affidando al giudice amministrativo la
cognizione delle domande risarcitorie, tanto nell’ambito giurisdizione
esclusiva, quanto nell'ambito della giurisdizione di legittimità, hanno per ciò
solo ingenerato quella che un illustre autore, con riferimento ad altra
vicenda, definì l’ “anarchia del dopo-principio”[5]:
cioè la frammentazione delle opinioni della giurisprudenza che, chiamata a
maneggiare un nuovo assetto normativo, tende in qualche caso a forgiare nuovi
strumenti operativi, e talaltra ad applicare al nuovo quadro vecchie
concezioni. Mi sembra particolarmente icastico, per definire l’atteggiamento
della giurisprudenza amministrativa in tema di risarcimento del danno, un
aforisma di Henri Bergson, secondo cui l’uomo “non riesce a comprendere il nuovo se non dopo che ha tutto tentato per
riportarlo all'antico”[6].
Il
presente scritto, ben lungi dal proporre soluzioni o ricostruzioni, si propone
più semplicemente una ricognizione del diritto vivente, con stretto riferimento
al tema della liquidazione del danno da fatto illecito, allorché autore del
danno sia stata la pubblica amministrazione. La ricognizione ruoterà attorno a
tre interrogativi: quando, dinanzi a quale giudice, e come debba liquidarsi il
danno causato dalla p.a..
2. Quali danni?
La
pubblica amministrazione, vuoi attraverso la propria attività provvedimentale,
vuoi attraverso comportamenti materiali, può recare danni alla sfera giuridica
dei privati, persone fisiche o giuridiche. Non esistono tipologie di danni che
siano ontologicamente inconcepibili rispetto all’attività della p.a.: così,
l’imperita condotta di guida di un pubblico impiegato, la quale causi un sinistro
stradale con danni alle persone, obbligherà la p.a. a risarcire un danno
biologico; l’illegittima occupazione di un fondo privato, seguita dalla sua
irreversibile trasformazione, obbligherà la p.a. a risarcire un danno
patrimoniale; la negligente condotta del medico dipendente di un ospedale
pubblico, la quale determini la morte di un paziente, obbligherà la p.a. a
risarcire un danno morale ai congiunti della vittima.
Queste
osservazioni, apparentemente banali, mi occorrono per introdurre un concetto
assai meno banale, e dalla cui condivisione o meno discendono a cascata
conseguenze assai diverse tra loro.
Il
concetto è il seguente: i “tipi” di danno risarcibile, ovvero i fenotipi di
pregiudizio, possono essere classificati unicamente in base agli effetti, non
in base alla causa. E’ la “materia” su cui il pregiudizio incide che ne
influenza la risarcibilità, e seleziona le regole da applicare per la aestimatio. Ha dunque un senso
distinguere tra danno biologico, danno morale, danno patrimoniale, in quanto
ciascuno di essi ubbidirà a regole risarcitorie diverse. Non ha senso, ai fini
del risarcimento, distinguere tra danno da lesione di un diritto soggettivo e
danno da lesione di un interesse
legittimo, così come non ha senso distinguere tra danno da lesione di un
diritto relativo e danno da lesione di un diritto assoluto. Gli uni e gli altri
in tanto obbligheranno l’offensore a risarcire la vittima, in quanto il primo
abbia arrecato alla seconda un pregiudizio il quale, ontologicamente, non può
che incidere o sull’integrità psicofisica, o sull’integrità patrimoniale,
ovvero sulla tranquillità morale di quest’ultima: altri ambiti dell’umana
esistenza non vi sono, nei quali una condotta non iure possa riverberare conseguenze pregiudizievoli.
Questa
tesi, in verità, non è unanimemente condivisa: soprattutto negli ultimi anni,
infatti, si è venuto sviluppando un nutrito orientamento sia dottrinario, sia
giurisprudenziale, secondo il quale esisterebbero danni in re ipsa, ovvero pregiudizi risarcibili sulla base della sola
dimostrazione della lesione dell’interesse protetto, a prescindere da qualsiasi
prova circa le conseguenze pregiudizievoli della lesione. E’, quella in esame,
la tesi del c.d. danno-evento, il
quale - al contrario del danno-conseguenza
- si identifica col vulnus alla
situazione giuridica protetta, e non richiede per essere liquidato altra prova
che quella dell’esistenza della lesione[7].
Chi condivide questa tesi ritiene, in particolare, che sia configurabile un
danno risarcibile ex se ogni qual
volta la condotta illecita abbia inciso su un diritto costituzionalmente
protetto[8].
La tesi del danno-evento, consistente nella lesione di un diritto
costituzionalmente protetto, risarcibile ex
se anche in assenza di prova del pregiudizio, in quanto quest’ultimo
sarebbe in re ipsa e si
identificherebbe con la lesione del diritto, si sovrappone parzialmente, ma non
coincide del tutto, con la tesi (di matrice dottrinaria) che propugna la
risarcibilità del danno da modificazione in
peius della qualità della vita, o danno esistenziale[9].
E l’una e l’altra vengono sovente invocate proprio nei confronti della p.a., al
fine di pretendere compensazioni in denaro a fronte di atti amministrativi che,
pur non avendo nuociuto alla sfera patrimoniale del destinatario, l’hanno
costretto ad una attività indesiderata altrimenti evitabile (presentazione di
istanze o ricorsi, attese nei pubblici uffici, e via dicendo[10]).
Alla
tesi del danno in re ipsa, benché
talora sontuosamente argomentata, possono tuttavia muoversi numerose eccezioni,
tra le quali due difficilmente superabili:
(a)
i pregiudizi “esistenziali”, non avendo alcun contenuto patrimoniale, in nulla
si distinguono dal danno morale vero e proprio, sicché la tesi che ne sostiene
la risarcibilità perviene ad una vera e propria interpretatio abrogans
dell’art. 2059 c.c., operazione certamente non consentita all’interprete;
(b)
la tesi in esame ingenera una palese iniquità: nei casi in cui il pregiudizio
“esistenziale” scaturisce da una condotta che costituisce reato, la vittima
percepisce due risarcimenti per lo stesso pregiudizio (uno a titolo di danno
morale, l’altro a titolo di danno “da lesione del diritto costituzionalmente
protetto”, ovvero a titolo di danno esistenziale)[11].
Del
resto, nella stessa giurisprudenza di legittimità è dato cogliere un evidente
iato tra le affermazioni di principio, relative alla immediata risarcibilità
del danno-evento consistito nella lesione d’un diritto costituzionalmente
protetto, e l’accertamento in concreto del pregiudizio. Tale iato è
particolarmente evidente nella motivazione di Cass., sez. lav., 03-07-2001, n.
9009, in Lavoro e prev. oggi, 2001, 1396, nella quale da un lato si afferma -
in astratto - la risarcibilità dei pregiudizi “esistenziali”. anche al d fuori
del limite di cui all’art. 2059 c.c., qualora derivino da lesione di diritti
costituzionalmente protetti; dall’altro, però, si afferma che il risarcimento
del danno in esame esige sempre l’allegazione e la prova del “pregiudizio
concreto subito”[12].
Dalla
condivisione di quanto sin qui esposto, e cioè che l’eziologia del danno può
essere la più varia, ma la sua fenomenologia non sfugge alla tripartizione tra
danni biologici, patrimoniali e morali, discendono tre rilevanti conseguenza in
tema di tutela risarcitoria nei confronti della p.a..
(A)
La prima conseguenza è che, ai fini della quantificazione del risarcimento,
nulla rileva se il pregiudizio discenda dalla lesione di un diritto soggettivo,
ovvero da quella di un interesse legittimo. La diversa eziologia del
pregiudizio lamentato dal danneggiato può rilevare a molteplici fini, come ad
esempio l’accertamento della colpa o quello della sussistenza di cause di
giustificazione, ma non già ai fini della quantificazione del risarcimento.
Quest’ultimo andrà sempre liquidato iuxta
alligata et probata, ovvero misurando, per usare le parole della Corte
costituzionale, “la diminuzione o
privazione di un valore [patrimoniale o] personale (...) alla quale il
risarcimento deve essere (equitativamente) commisurato”[13].
(B)
La seconda conseguenza è che il danno, derivi esso da una lesione di
diritti soggettivi o di interessi legittimi, non può mai ritenersi in re ipsa. E ciò non soltanto nel
caso di lesione di interessi pretensivi[14],
ma anche nell’ipotesi di lesione di interessi oppositivi: l’accertata illiceità
della condotta della p.a. non comporta, di per sé, l’esistenza di un danno da
risarcire, il quale vi sarà soltanto ove il titolare dell’interesse leso deduca
e dimostri - anche attraverso presunzioni semplici - una effettiva deminutio patrimonii[15].
Conclusione, quest’ultima, la quale consente tra l’altro di superare le
incertezze correlate alla esatta qualificazione come “pretensivo” od
“oppositivo” dell’interesse leso, posto che in ambedue i casi il danneggiato
dovrà allegare e provare il pregiudizio patito.
(C)
La terza conseguenza è che il diritto al risarcimento, quale che sia il mezzo
col quale sia stato arrecato il danno, e quale che sia la situazione giuridica
(diritto o interesse) incisa da tale condotta, rappresenta l’oggetto di una
obbligazione civile, della quale il danneggiato è creditore, e debitore il
danneggiante: costituisce, dunque, un vero e proprio diritto soggettivo
perfetto.
Su
tale questione, in verità, si registra il dissenso di parte della dottrina
(amministrativista), la quale ritiene che il diritto al risarcimento del danno,
causato dalla lesione di un interesse legittimo, non sia un vero e proprio
diritto sostanziale, ma rappresenti un mero “diritto strumentale”, cioè una
potestà di azione consequenziale alla lesione di un interesse legittimo, e
vòlta a garantire una adeguata tutela di quest’ultimo[16].
Da tale ricostruzione si fa discendere l’ovvia conseguenza che la giurisdizione
a conoscere del danno da lesione di interessi legittimi spetti al giudice amministrativo.
Questa
tesi tuttavia non appare condivisibile.
Essa,
infatti - tutta volta alla soluzione del problema del riparto di giurisdizione
- oblitera alcuni princìpi fondamentalissimi del diritto civile,
nell’elaborazione datane dalla S.C..
E’
opportuno ricordare, a questo riguardo, che nel nostro ordinamento, pur dopo le
riforme del 1998-2000, nessuna norma prevede espressamente la risarcibilità
della lesione di interessi legittimi. Se questa è possibile, lo si deve
unicamente alla lettura che dell’art. 2043 c.c. ha dato la Corte di cassazione.
Secondo questa interpretazione, è “danno ingiusto”, ex art. 2043 c.c.,
qualsiasi lesione di interessi che siano rilevanti per l’ordinamento, in quanto
“l’art. 2043 c.c. non limita, nemmeno in
senso letterale, la nascita dell’obbligazione risarcitoria alle sole posizioni
di diritto soggettivo: la norma prevede solo la necessità che il danno sia
ingiusto, locuzione da intendere (...) nel senso più ampio, in consonanza al
principio solidaristico. Anche la lesione dell’interesse legittimo dà luogo ad
un pregiudizio rientrante nella clausola generale di ingiustizia del danno,
salvo verificarne la risarcibilità in concreto”[17].
Non
saprei dire se la risarcibilità degli interessi legittimi poteva essere
affermata percorrendo altre strade, ma un fatto è certo: una volta scelto di
garantire la risarcibilità degli interessi attraverso la (re)interpretazione
dell’art. 2043 c.c., al danno da lesione degli interessi legittimi dovrà essere
applicato per intero lo “statuto” previsto da tale norma[18],
e quindi concludere che:
(a)
la lesione dell’interesse legittimo, nel concorso degli altri requisiti
previsti dalla legge, costituisce un fatto illecito;
(b)
da tale fatto illecito, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1173 e 2043
c.c., scaturisce una obbligazione civile;
(c)
tale obbligazione ha ad oggetto un vero e proprio diritto (il diritto al
risarcimento), il quale ha contenuto patrimoniale e può essere ceduto,
permutato, opposto in compensazione, donato, trasferito o legato iure successionis.
Un
interesse legittimo, per contro, è inconcepibile che possa essere donato o
trasferito od opposto in compensazione: e già tale osservazione dà la misura
della distanza che separa la pretesa risarcitoria dalla situazione sostanziale
lesa.
La
tesi qui in contestazione, insomma, di fatto finisce per non tenere in conto
alcuno il disposto degli artt. 1173 e 2043 c.c.: oblitera, cioè, lo stesso
fondamento logico della risarcibilità della lesione di interessi legittimi[19].
3. A quale giudice?
Allorché
da una condotta illegittima o illecita della p.a. derivi un pregiudizio per il
cittadino, la pretesa risarcitoria di quest’ultimo potrà essere azionata
dinanzi a giudici diversi, a seconda delle ipotesi. Il quadro normativo che
disciplina il riparto di tali ipotesi risulta:
(a)
dai commi 3 e 4 dell’art. 7 l. 6.12.1971 n. 1034, come modificati dall’art. 7,
comma 1, lettera c, l. 21.7.2000 n. 205, secondo cui “il tribunale amministrativo regionale, nell'ambito della sua
giurisdizione, conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale
risarcimento del danno, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica,
e agli altri diritti patrimoniali consequenziali. Restano riservate
all'autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo
stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità
di stare in giudizio, e la risoluzione dell'incidente di falso”;
(b)
dall’art. 35, comma 1, d. lgs. 31.3.1998 n. 80, il quale stabilisce che “il giudice amministrativo, nelle
controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, dispone, anche
attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno
ingiusto”.
Queste
disposizioni, tuttavia, hanno sollevato molti dubbi in dottrina. La giurisdizione
in tema di risarcimento del danno, infatti, è stata dal legislatore
“agganciata” alla giurisdizione del giudice amministrativo, sia essa di
legittimità od esclusiva[20].
Ciò vuol dire che, stando alla lettera della norma, in tutti i casi in cui si
afferma che il danno è stato causato o concausato da un amministrativo, la
giurisdizione spetterà al giudice amministrativo. La giurisdizione spetterà al
g.a. anche nei casi in cui il danno sia arrecato da una mera condotta
materiale, se questa pertiene alla materia urbanistica o edilizia (art. 34,
comma 1, d. lgs. 80/98).
Se,
invece, il danno è stato arrecato da una condotta materiale imputabile alla
p.a., e non è causalmente connesso ad alcun provvedimento amministrativo, la
giurisdizione spetterà al giudice ordinario, quand’anche la condotta fonte di
danno pertenga alla materia dei servizi pubblici (così dovendosi intendere la
proposizione con cui si chiude la lettera (e) del comma 2 dell’art. 33 d. lgs.
80/98, secondo cui restano affidata alle giurisdizione del giudice ordinario
“le controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o
a cose”[21]).
In
sintesi, dunque, il giudice competente a conoscere dei danni causati dalla p.a.
sarà il giudice amministrativo nei
seguenti casi:
(a)
danno arrecato da un provvedimento amministrativo (tanto nelle ipotesi in cui
l’atto pertenga ad una materia riservata alla giurisdizione esclusiva del g.a.,
quanto nelle ipotesi in cui pertenga ad una materia soggetta alla giurisdizione
di mera legittimità);
(b)
danno arrecato da un comportamento materiale, se questo pertiene ad una materia
per la quale sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e
salve le eccezioni di cui si dirà sub
(c).
Dei
danni causati dalla p.a. conoscerà, invece, il
giudice ordinario nei seguenti casi:
(c)
danno arrecato da un comportamento materiale, relativo ad una materia per la
quale non sussiste la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
(d)
danno arrecato da un comportamento materiale, quand’anche pertinente alla
materia dei pubblici servizi (materia per la quale sussista la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo), se la controversia è “meramente
risarcitoria”, vale a dire relativa ad un danno non causato da un atto
amministrativo.
In
quest’ultima categoria, peraltro, qualche autore ha ritenuto ricompresa la
controversia avente ad oggetto il danno causato dal ritardo col quale la p.a.
ha provveduto (legittimamente) su un’istanza del privato[22].
3.1. E la Costituzione?
E’
dunque evidente che, nel sistema sopra riassunto, tutte le pretese risarcitorie
scaturenti dall’attività provvedimentale della p.a. sono state concentrate
dinanzi al giudice amministrativo, anche quando questi non sia dotato di
giurisdizione esclusiva.
Questo
assetto della materia, tuttavia, è stato ritenuto di dubbia legittimità
costituzionale, con riferimento all’art. 103 cost.. Si è osservato, infatti,
che quest’ultimo precetto individua nel giudice ordinario il giudice dei
diritti, e consente che questi possano essere esaminati dal giudice
amministrativo solo “in particolari materie” (art. 103, comma primo, cost.): di
qui, si afferma, l’illegittimità di una norma che, per contro, trasferisce in
blocco al giudice amministrativo tutte le controversie risarcitorie (e cioè,
per quanto si è detto, controversie su diritti) scaturenti dall’attività
provvedimentale della p.a.[23].
Sebbene
l’art. 7 l. 1034/71, per questo motivo, non sia stato sinora formalmente
oggetto di dubbi di legittimità costituzionale, la questione è stata ripetutamente
sollevata, proprio con riferimento al profilo segnalato dalla dottrina e sopra
ricordato[24],
in relazione all’art. 33 d. lgs. 80/’98, cit., e pertanto - ove venisse accolta
- la sentenza del giudice delle leggi non potrebbe non riverberare effetti
anche sull’art. 7 l. 1034/71. Tale questione, in particolare, già sollevata dal
tribunale di Roma e dichiarata manifestamente inammissibile dalla Corte
costituzionale[25],
è stata di recente riproposta dallo stesso tribunale, ed è tuttora sub iudice. Secondo il giudice
rimettente, il legislatore costituente avrebbe concepito, con l’art. 103 cost.,
un sistema nel quale la regola è che il giudice amministrativo conosca dei soli
interessi legittimi, mentre l’eccezione è che a lui sia devoluta la cognizione di
diritti soggettivi, in poche e ben circoscritte materie. Ne consegue che,
avendo il legislatore (sia col d. lgs. 80/’98, cit., sia con la l. 205/’00,
cit.) completamente capovolto tale sistema, e trasformato il g.a. in un vero e
proprio giudice esclusivo della p.a., anche nei casi in cui questa abbia agito more privatorum, non è manifestamente
infondata, con riferimento agli artt. 3, 24, 25, 100, 102, 103, 111 e 113
cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, commi 1 e 2,
lett. (b) ed (e), d. lgs. 31.3.1998 n. 80, come modificato dall’art. 7 l.
21.7.2000 n. 205, nella parte in cui ha devoluto al giudice amministrativo,
nella materia dei servizi pubblici, la giurisdizione su diritti soggettivi[26].
Per
cercare di salvare sia gli artt. 33 e 34 d. lgs. 80/98, sia l’art. 7 l.
1034/71, da tali dubbi di legittimità costituzionale, la dottrina ha seguito
varie strade.
(A)
Secondo un primo orientamento, la pretesa al risarcimento del danno da lesione
di un interesse legittimo non avrebbe ad oggetto un diritto soggettivo. Essa
non sarebbe, come già detto al § precedente, che un “diritto strumentale”
rispetto alla tutela dell’interesse legittimo. Sicché non sarebbe affatto vero
che al giudice amministrativo sarebbe stata trasferita per intero la giurisdizione
in tema di diritto soggettivi a contenuto risarcitorio, e l’art. 103 cost.
resterebbe inviolato[27].
Tale argomento è stato già esaminato in precedenza, e basterà qui richiamare le
obiezioni sopra riassunte.
(B) Per un secondo orientamento, il trasferimento al
giudice amministrativo di qualsiasi controversia risarcitoria scaturente dalla
lesione di interessi legittimi non violerebbe l’art. 103 cost., in quanto
attraverso l’art. 7, comma 3, l. 1034/71, il legislatore avrebbe introdotto una
nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva[28].
A questo orientamento, tuttavia, è stato agevole replicare che l’art. 103 cost.
prevede la possibilità di attribuire al giudice amministrativo la cognizione di
diritti soggettivi in “particolari materie”, ma il risarcimento del danno non è
una “materia” in senso proprio: l’obbligo risarcitorio può infatti scaturire da
atti e fatti diversissimi, da un eccesso di velocità ad un provvedimento
amministrativo concessorio[29].
(C) Un terzo orientamento, poi, esclude qualsiasi profilo
di illegittimità costituzionale dell’art. 7 l. 1034/71, interpretando
restrittivamente la norma costituzionale. Secondo tale orientamento, l’art. 103
cost. sarebbe una norma residuale, applicabile soltanto là dove il legislatore
non disponga diversamente[30].
A questa tesi potrebbe forse replicarsi che appare irriguardoso interpretare le
norme della Costituzione con la stessa disinvolta elasticità con cui si
potrebbero affrontare le norme di una circolare prefettizia. La lettera
dell’art. 103 cost. non potrebbe essere più limpida nel consentire
l’attribuzione al giudice amministrativo della giurisdizione esclusiva solo “per
particolari materie”.
(D) Per un quarto orientamento, infine, l’unica possibilità
di salvare l’art. 7, comma 3, l. 1034/71, da sospetti di illegittimità
costituzionale è quella di ritenere che, in tema di risarcimento del danno da
lesione di interessi legittimi, sia configurabile una giurisdizione concorrente
del giudice ordinario e di quello amministrativo[31]:
ma la tesi della giurisdizione concorrente appare difficilmente conciliabile col
principio del giudice naturale.
3.2. La pregiudiziale amministrativa.
Problema strettamente connesso, ma non del tutto
sovrapponibile, a quello dell’individuazione del giudice fornito di
giurisdizione rispetto alla domanda risarcitoria, è quello della necessità della
previa - o contestuale - impugnazione dell’atto amministrativo asseritamente
produttivo di danno, per potere formulare la suddetta domanda. Tale questione ha
visto dividersi sia la dottrina che - in misura minore - la giurisprudenza, e
perciò appare opportuno dar conto delle varie posizioni.
3.3. Le posizioni della dottrina.
Le varie posizioni dottrinarie, sia pure con qualche
forzatura, sono accorpabili intorno a tre orientamenti principali.
(A) Un primo orientamento è assolutamente contrario alla
possibilità di domandare il risarcimento nei confronti della p.a., se
previamente non si è provveduto a rimuovere l’atto amministrativo asseritamente
fonte di danno. Questa conclusione, tuttavia, viene sostenuta con varie
motivazioni:
(-) l’irrisarcibilità, ex art. 1227, comma primo, c.c., di
un danno che il destinatario, omettendo l’impugnazione dell’atto amministrativo,
finirebbe per causare a se medesimo[32].
A questa tesi può obiettarsi sia che il nesso causale, in tema di illecito
aquiliano, è disciplinato dall’art. 40 c.p., alla stregua del quale la “causa”
del danno è pur sempre l’atto amministrativo, in quanto fatto di per sé idoneo a
produrlo; sia che la tradizionale e consolidata lettura che la giurisprudenza ha
dato dell’art. 1227 c.c. porta ad escludere che il danneggiato abbia un onere di
attivarsi immediatamente per elidere od attenuare le conseguenze del fatto
illecito[33];
(-) l’impossibilità che oggetto del giudizio amministrativo
sia un quid
diverso dall’annullamento dell’atto, e da questo indipendente[34].
A questa tesi è facile replicare che essa non costituisce null’altro che una petitio principii,
la quale pretende di fissare in astratto la natura del giudizio, e quindi
ricavarne le conseguenze concrete; in realtà, invece, nulla vieta al legislatore
di rimodellare la tradizionale struttura del giudizio amministrativo, e proprio
la presenza nell’ordinamento dell’art. 7 l. 1034/71 impone all’interprete di
verificare se tale norma abbia comportato un superamento della tradizionale
concezione del giudizio amministrativo come processo d’impugnazione[35];
(-) l’impossibilità di considerare “ingiusto” un danno
arrecato da un atto amministrativo che, in quanto divenuto inoppugnabile,
produce effetti optimo iure, e non può più essere rimosso[36];
(-) la circostanza che l’interesse legittimo è strettamente
connesso all’interesse pubblico, la cui certezza e definitività sarebbe
gravemente vulnerata dalla possibilità di domandare il risarcimento senza
impugnare l’atto[37];
(-) la circostanza che la domanda di risarcimento sia
“accessoria” rispetto a quella di annullamento, con la
conseguenza che la prima non può essere proposta se non è proponibile la
seconda[38].
A tutte e tre le posizioni esposte da ultimo si è replicato
che esse stanno e cadono col presupposto concettuale sul quale si fondano, e
cioè che la tutela risarcitoria dell’interesse legittimo non possa prescindere
dalla cura dell’interesse pubblico, e quindi dall’annullamento dell’atto
amministrativo viziato. A questa impostazione può tuttavia osservarsi, da un
lato, che anche nel caso di autonoma proponibilità della domanda di risarcimento
nulla vieta alla p.a. di preservare comunque l’interesse pubblico, scegliendo in
piena autonomia se tenere fermo o revocare in sede di autotutela l’atto fonte di
danno[39]; dall’altro, che il diritto al risarcimento del danno,
proprio in quanto diritto soggettivo perfetto, non può essere sacrificato
all’interesse pubblico.
(B) Per un secondo e - a quanto sembra - prevalente
orientamento, invece, tra annullamento dell’atto e domanda di risarcimento non
esiste alcuna pregiudizialità, né logica né giuridica. La pregiudizialità non è
infatti prevista da alcuna norma di legge, ed anzi il nuovo testo dell’art. 295
c.p.c. ha drasticamente ridotto le ipotesi di pregiudizialità. Inoltre si
osserva che l’eventuale sopravvenuta inoppugnabilità dell’atto non ne sana
l’illegittimità, tanto è vero che lo stesso può essere revocato dalla p.a., in
sede di autotutela[40],
e che l’annullamento dell’atto illegittimo opera su un piano diverso
dall’accertamento del danno, sicché non potrebbe esservi alcun contrasto di
giudicati - ad esempio - tra una sentenza di condanna al risarcimento del danno
ed un’altra di rigetto dell’impugnazione dell’atto perché tardiva[41].
Si aggiunge, altresì, che una volta ammesso che la lesione di un interesse
legittimo costituisce un danno ingiusto ai sensi dell’art. 2043 c.c., l’atto
lesivo non è che il “mezzo” attraverso il quale è stata recata la lesione, e
pertanto la sua sopravvivenza o meno è ininfluente ai fini dell’accoglimento
ella domanda risarcitoria[42].
Quanto, poi, al preteso “aggiramento” dei termini decadenziali di impugnazione
degli atti amministrativi, che sarebbe consentito dal superamento della
pregiudiziale amministrativo, si osserva che tale rischio non sussiste in iure, in quanto
la condanna al risarcimento, previo accertamento incidentale della illegittimità
dell’atto, lascia fermo l’assetto di interessi come realizzato dalla stessa p.a.
attraverso l’atto amministrativo[43].
L’orientamento in esame ammette perciò la possibilità di
domandare, anche dinanzi al giudice amministrativo, il risarcimento del danno da
lesione di interessi, quand’anche sia spirato il termine d’impugnazione del
provvedimento.
(C) Va segnalato, infine, un orientamento che potremmo
definire “intermedio”, il quale ammette la proponibilità in via autonoma della
domanda di risarcimento, anche senza previa impugnazione dell’atto
amministrativo, ma a condizione che essa sia proposta prima della scadenza del
termine per impugnarlo: in questo caso, il giudice (anche amministrativo) potrà
conoscere incidentalmente dell’atto illegittimo, al solo fine di disapplicarlo[44].
3.4. Le posizioni della giurisprudenza.
Le divisioni dottrinarie di cui si è sommariamente dato
conto al § precedente hanno toccato solo marginalmente la giurisprudenza, la
quale si è schierata massicciamente in favore della permanenza della
pregiudiziale amministrativa, salva l’ipotesi in cui l’impugnazione non fosse
materialmente possibile, perché il danno derivi da un mero comportamento della
p.a. (come ad esempio nel caso di occupazione de facto del fondo
altrui, con irreversibile trasformazione dell’area, mai legittimata da alcun
provvedimento di occupazione né di espropriazione[45]).
Secondo l’opinione assolutamente prevalente tra le
decisioni edite dei TAR, la domanda risarcitoria non potrebbe prescindere dalla
contestuale (o comunque tempestiva) domanda di annullamento dell’atto
amministrativo, perché altrimenti si eluderebbe il termine perentorio per
l’impugnazione degli atti illegittimi, con conseguente incertezza del diritto e
dell’azione amministrativa[46].
In qualche caso, comunque, il rigetto della pretesa risarcitoria proposta in via
autonoma è stato motivato in base al rilievo che l’illegittimità del
provvedimento amministrativo è uno degli “elementi costitutivi dell’illecito
causativo del danno, sicché l’interessato non può far valere la pretesa al
risarcimento allorché egli non abbia esercitato i mezzi di tutela offerti
dall’ordinamento che gli avrebbero consentito di ottenere la reintegrazione in
forma specifica”[47].
In applicazione di questi princìpi è stata ritenuta, tra l’altro, la
pregiudizialità tra l’impugnazione degli atti di gara e la domanda di
risarcimento del danno causato dall’illegittima aggiudicazione dell’appalto[48],
e ciò quand’anche l’opera oggetto dell’appalto sia stata interamente
realizzata[49].
Si aggiunge, talora, che la possibilità di domandare il
risarcimento col solo limite temporale del decorso del termine di prescrizione
(5 anni, ex art. 2947 c.c.) renderebbe “aleatoria” l’attività amministrativa, a
causa di illegittimità “sempre possibili e, se si vuole, anche probabili”[50].
Quest’ultima posizione della giurisprudenza tradisce,
probabilmente, la ragione profonda - e forse inconsapevole - che induce molti
giudici ad assumere un atteggiamento di “chiusura” nei confronti delle
domanda risarcitorie formulate nei confronti della p.a.: il passaggio non
graduale e “morbido”, ma repentino e brutale, da un sistema di sostanziale
irresponsabilità della p.a. ad un altro di responsabilità piena, ha reso quanto
mai attuale la felice intuizione del Busnelli, secondo il quale il superamento
del “muro” di irrisarcibilità degli interessi legittimi avrebbe fatto sorgere la
necessità di creare una “rete” di contenimento contro il dilagare delle domande
risarcitorie[51].
Deve comunque aggiungersi che l’illustre autore, allorché parlava di “rete di
contenimento”, pensava a meccanismi sostanziali (ad esempio, la distinzione tra
interessi pretensivi ed oppositivi), e non certo a meccanismi processuali, quali
l’introduzione di una pregiudiziale.
La necessità del previo annullamento dell’atto
amministrativo, quale condizione per domandare il risarcimento del danno da
quello causato, è stata di recente ribadita dall’adunanza plenaria del Consiglio
di Stato, mentre la giurisprudenza di legittimità, su tale questione, si è
divisa.
Il massimo organo della giustizia amministrativa ha
stabilito che la domanda di risarcimento del danno da lesione di interessi
legittimi causata da un atto amministrativo non può essere proposta in via
autonoma, se non si è proceduto alla tempestiva
impugnazione dell’atto fonte di danno (Cons. Stato, Ad. plen., 26.3.2003, in
Dir. e giust., 2003, fasc. 15, 65). A sostegno di tale conclusione, il Consiglio
di Stato ha richiamato sinanche ad litteram la motivazione di Cons. di Stato, VI,
18.6.2002 n. 3338, in Urb. e appalti, 2002, 1329, nella parte in cui vi si
afferma che “una volta concentrata presso il giudice amministrativo la
tutela impugnatoria dell'atto illegittimo e quella risarcitoria conseguente, non
è possibile l'accertamento incidentale da parte del giudice amministrativo della
illegittimità dell'atto non impugnato nei termini decadenziali al solo fine di
un giudizio risarcitorio e che l'azione di risarcimento del danno può essere
proposta sia unitamente all'azione di annullamento che in via autonoma, ma che è
ammissibile solo a condizione che sia impugnato tempestivamente il provvedimento
illegittimo e che sia coltivato con successo il relativo giudizio di
annullamento, in quanto al giudice amministrativo non è dato di poter
disapplicare atti amministrativi non regolamentari”.
In seno alla giurisprudenza di legittimità, invece, come
già accennato, sono ravvisabili due diversi
orientamenti.
(A) Secondo un primo orientamento, inaugurato da Cass. sez.
un. 500/’99, cit., in tema di responsabilità aquiliana derivante da un
provvedimento
illegittimo
della
pubblica amministrazione, non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità
necessaria tra
il giudizio di annullamento dell'atto stesso dinanzi al giudice amministrativo, ed il giudizio di
risarcimento dinanzi al giudice ordinario, posto che sono risarcibili da
parte di quest'ultimo - ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. - tutte le lesioni ad
interessi ritenuti
rilevanti
per
l'ordinamento, siano esse afferenti ad un interesse legittimo o ad un diritto soggettivo.
Tale orientamento è stato di recente ribadito da Cass.
16.5.2003 n. 7630, inedita, nella cui motivazione si afferma espressamente che
“la necessaria
pregiudizialità del giudizio di annullamento non ha ragione di coesistere con il
nuovo orientamento che esclude, in tema di responsabilità aquiliana, la
necessità del requisito della violazione di un diritto soggettivo, essendo
sufficiente anche la lesione di un interesse legittimo (...), e stante il
disposto dell'art. 29 d. lgs. 80/1998, che ha conferito al giudice ordinario il
potere di disapplicare, in via incidentale, gli atti amministrativi presupposti,
se illegittimi.
Vero è che la giurisprudenza ebbe ad affermare, nel
passato, la citata pregiudizialità, ma ciò era allora necessitato dal superato
orientamento che limitava l'applicazione del principio del neminem laedere alla
sola ipotesi della violazione di un diritto soggettivo”.
(B) Per un secondo e diverso orientamento, invece, pur dopo
la decisione di Cass. S.U. 500/99 sussisterebbe la permanente
necessità del previo annullamento dell’atto amministrativo, rispetto
all’introduzione della domanda risarcitoria.
Infatti, Chiamata a decidere sulla domanda di risarcimento
del danno derivato dalla illegittima esclusione da una cooperativa (con
provvedimento assunto dalla p.a.), senza che fosse stato tempestivamente
impugnato il provvedimento di esclusione, la S.C. ha operato un distinguo:
(a) quando l’atto amministrativo non è causa del danno, ma
“mero antecedente” di esso, il giudice ordinario può disapplicarlo, quand’anche
non impugnato;
(b) quando, invece, il danno derivi proprio dall’atto
amministrativo, la previa impugnazione di esso è condizione necessaria per
domandare il risarcimento del danno: e ciò non solo perché altrimenti verrebbe
minato il “principio fondamentale di certezza delle situazioni giuridiche di
diritto pubblico”, ma soprattutto perché non può ritenersi “ingiusto” il danno
causato da un atto che, in quanto non rimosso, legittimamente produce i propri
effetti (Cass. 27.3.2003 n. 4538, in Dir. e giust., 2003, fasc. 17, 21).
4. Le regole della liquidazione.
Si è già detto, in precedenza, che secondo l’orientamento
oggi prevalente la responsabilità della p.a. derivante dall’adozione di atti
amministrativi viziati, e lesivi di interessi legittimi, costituisce una ipotesi
di responsabilità aquiliana, disciplinata dall’art. 2043 cod. civ..
Se così è, ne consegue che alla responsabilità della
pubblica amministrazione debba applicarsi l'intero "statuto" della
responsabilità extracontrattuale e dunque, in tema di liquidazione del danno, il
disposto dell'articolo 2056 cod. civ..
Tale norma detta due regole fondamentali. Quella di cui al
secondo comma autorizza il giudice a liquidare il danno da lucro cessante con
“equo apprezzamento delle circostanze del caso", e su essa ci si soffermerà più
innanzi.
Quella di cui al primo comma estende al risarcimento del
danno da fatto illecito le regole dettate in tema di risarcimento del danno da
inadempimento contrattuale, per quanto attiene all'accertamento del nesso
causale, alla liquidazione del danno e al concorso di colpa della vittima (artt.
1223, 1226, 1227 c.c.).
Di tali regole occorre ora occuparsi brevemente.
Ovviamente, attesi i limiti del presente lavoro, l'attenzione sarà incentrata
sulle questioni più rilevanti o controverse suddette regole hanno dato luogo
nella loro applicazione concreta.
5. Il nesso causale.
Qualsiasi operazione di liquidazione del danno non può che
prendere le mosse dall'accertamento della sua derivazione causale rispetto alla
condotta che si assume illecita.
Tuttavia, in tema di illeciti aquiliani, diverse sono le
regole che presiedono all'accertamento del nesso eziologico.
Secondo l'orientamento ormai consolidato del giudice di
legittimità, nella responsabilità extracontrattuale occorre distinguere due
diversi nessi causali:
(a) il primo, tra condotta illecita e danno, disciplinato
dagli artt. 40 e 41 codice penale (c.d. “causalità materiale");
(b) il secondo, tra danno e conseguenze pregiudizievoli per
la vittima, disciplinato dall'articolo 1223 cod. civ. (c.d. “causalità
giuridica").
Le regole che disciplinano il nesso di causalità materiale
tra condotta e fatto illecito ubbidiscono al principio della condicio sine qua non. Ciò vuol dire che la responsabilità dell'autore del fatto
materiale sussisterà ogniqualvolta egli abbia apportato un contributo purchessia
alla produzione dell'evento dannoso, quand’anche assai modesto: e quindi anche
se alla realizzazione del fatto dannoso abbia concorso la condotta di altre
persone, ovvero abbia concorso il caso fortuito o un evento naturale[52].
Ovviamente, nel caso in cui la condotta di più persone
abbia concorso causalmente alla produzione dell’evento dannoso, la misura del
regresso interno tra i coobligati, ex art. 2055 c.c., andrà valutata in base
all’entità delle colpe, e non in base all’entità dei contributi causali.
Regole parzialmente diverse sono quelle che regolano invece
il nesso di causalità giuridica, tra l'evento di danno e le conseguenze
pregiudizievoli che da esso sono derivate (art. 1223 c.c.). In questo caso trova
applciazione il principio secondo cui sono risarcibili soltanto i pregiudizi che
costituiscano conseguenza "immediata e diretta" del fatto illecito. Tale
espressione è interpretata dal giudice di legittimità, secondo una massima ormai
divenuta tralatizia, nel senso che “il criterio in base al quale sono risarcibili i danni
conseguiti dal fatto illecito (...) deve intendersi, ai fini della sussistenza
del nesso di causalità, in modo da comprendere nel risarcimento i danni
indiretti e mediati, che si presentino come effetto normale, secondo il
principio della c.d. regolarità causale (...).
Pertanto un evento dannoso è da
considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del
secondo (cd. teoria della condicio sine qua non): ma nel contempo non è
sufficiente tale relazione causale per determinare una causalità
giuridicamente rilevante, dovendosi, all’interno delle serie causali così
determinate, dare rilievo a quelle soltanto che, nel momento in cui si produce
l’evento causante non appaiono del tutto
inverosimili (cd. teoria della causalità adeguata o della regolarità causale
(...)”[53].
Una applicazione paradigmatica di tali princìpi si può
ravvisare, a titolo di esempio, nel caso (oggetto di una recente ed importante
decisione della Suprema Corte[54])
di indebita imposizione di vincoli di inedificabilità su un fondo privato,
annullati in sede giurisdizionale, e tuttavia legittimamente e validamente
reiterati a distanza di diversi anni.
In questi casi, ove il proprietario lamenti la lesione di
una situazione di interesse non già “finale” (la perduta possibilità di
edificare), ma “intermedia” (la perduta possibilità di vendere il fondo prima
che mutasse la sua destinazione urbanistica) ai fini del risarcimento del danno
lamentato dal proprietario occorrerà valutare:
(a) se l'illegittima imposizione di vincoli di
inedificabilità sia stata “causa” della mancata vendita, ai sensi degli artt. 40
e 41 c.p. (e così, ad esempio, se il fondo aveva un suo mercato, oppure se le
caratteristiche ne rendevano verosimile o addirittura probabile la
commerciabilità: è evidente, infatti, che un fondo caratterizzato da
scoscendimenti o paludi ben difficilmente sarebbe potuto essere venduto);
(b) se e quale danno sia derivato dalla mancata vendita, ai
sensi dell'articolo 1223 cod. civ. (e così, ad esempio, tale danno potrà
ravvisarsi soltanto ove si possa ragionevolmente ritenere che il presumibile
prezzo di vendita dell'immobile, rivalutato dal momento della commissione del
fatto illecito al momento della decisione, sia superiore al valore attuale del
fondo).
Un'altra ipotesi di scuola nella quale sembra possibile
distinguere in vitro tra causalità materiale e causalità giuridica è quella del
diniego illegittimo di autorizzazione a sottoporsi a cure sanitarie all'estero a
spese del servizio sanitario nazionale. In una controversia di questo tipo, il
Giudice chiamato a provvedere sulla domanda di risarcimento del danno, una volta
accertata la illegittimità del diniego, dovrà poi:
(a) stabilire se l'illegittimo rifiuto sia stato "causa",
ex articolo 40 codice penale, di un peggioramento della salute dell'assistito
(ad esempio, perché le cure che avrebbe potuto ottenere all'estero avrebbero
attenuato gli esiti della malattia);
(b) stabilire, ex art. 1223 c.c., se il peggioramento delle
condizioni di salute abbia a sua volta prodotto ulteriori pregiudizi (biologici,
morali, patrimoniali).
Particolare delicatezza riveste l'accertamento del nesso
causale (materiale) nell'ipotesi di fatti illeciti
consistiti in una omissione. In questi casi, infatti, il giudice è chiamato
a svolgere un delicato giudizio prognostico, e stabilire se, qualora il
danneggiante avesse effettivamente tenuto la condotta omessa, il danno si
sarebbe verificato o meno.
Questa valutazione prende il nome di "giudizio
controfattuale", e non deve essere compiuta sulla base
di leggi statistiche o probabilistiche. Così, ad esempio, ove esistesse una
statistica in base alla quale una certa condotta, se tenuta, in sei casi su
dieci consentirebbe di evitare un certo danno, il giudice non potrete sulla base
di questa sola motivazione ritenere accertato il nesso causale tra omissione e
danno. Quel che invece rileva, ai fini di tale accertamento, è - secondo le parole
della cassazione - la “probabilità logica" che la condotta omessa, se tenuta,
avrebbe impedito il verificarsi del danno. Non, dunque, meri calcoli statistici
debbono presiedere all'accertamento del nesso causale nei delicta per omissionem commissa, ma l'accertamento di una "alto grado di credibilità
razionale dell'ipotesi formulata sullo specifico fatto da provare”[55].
Si pensi, ad es., alla pretesa risarcitoria
dell’imprenditore il quale lamenti che la p.a. gli abbia illegittimamente
rifiutato un contributo previsto in favore dell'imprenditoria giovanile,
determinandone lo stato di insolvenza ed il conseguente fallimento, con
dispersione dell'azienda.
In questi casi, l'accoglimento della domanda risarcitoria
sarà subordinato al seguente accertamento: stabilire se, qualora l'imprenditore
avesse ottenuto il contributo negatogli dalla pubblica amministrazione, avrebbe
potuto "con alto grado di credibilità razionale" soddisfare i creditori ed
evitare il fallimento.
6. La liquidazione del danno.
Regola fondamentale in tema di risarcimento del danno
aquiliano è quella della integralità e neutralità della riparazione: ciò vuol
dire che, a risarcimento avvenuto, il danneggiato deve trovarsi nella identica
posizione in cui si trovava prima del danno, ovvero in una posizione
equipollente (quanti ea res erit, tantam pecuniam condemnato).
Questa regola è espressa dall'art. 1223 c.c., il quale
stabilisce che il risarcimento del danno deve comprendere così la perdita subita
dal creditore, come il mancato guadagno. Le due categorie di danno vengono
tradizionalmente definite "danno emergente" e "lucro
cessante". Queste, tuttavia, non si identificano con la distinzione tra danni passati e danni futuri.
Il danno emergente si distingue dal lucro cessante perché
il primo tipo di danno sottrae, distrugge o riduce beni od utilità già esistenti
nel patrimonio del danneggiato. Il secondo tipo di danno, invece, lascia
inalterato il patrimonio dei debitore, ma gli impedisce di conseguire utilità
che certamente avrebbe conseguito in assenza dell'evento dannoso.
Il lucro cessante non è dunque un danno futuro: od almeno,
futuro in questo tipo di danno è soltanto l'incremento patrimoniale atteso dal
danneggiato, se tale incremento viene riguardato con riferimento al momento dei
verificarsi dell'evento dannoso.
Analogamente, il danno emergente non è un danno passato, in
quanto esso può prodursi anche nel futuro: l'esempio classico è quello di chi,
in seguito ad una illegittima occupazione temporanea del proprio fondo, non
ancora liberato al momento della sentenza di annullamento del provvedimento di
occupazione, sarà costretto a sostenere delle spese per la riduzione in pristino
dei luoghi.
Dunque il danno emergente ed il lucro cessante si
distinguono per la natura dei beni che colpiscono (rispettivamente, presenti o
futuri); il danno presente e quello futuro si distinguono per il momento in cui
si verificano, individuato non con riferimento alla condotta illecita, ma con
riferimento alla liquidazione. E' presente, quindi, il danno già verificatosi al
momento della aestimatio (sia essa volontaria o giudiziale); è futuro
il danno non ancora verificatosi in tale momento.
Si potrà dunque avere:
(-) un danno emergente passato (ad esempio, le maggiori spese
mediche sostenute all’estero in conseguenza dell’illegittimo diniego di
rifusione da parte del s.s.n.);
(-) un danno emergente futuro (ad esempio, le spese che il
proprietario dovrà sostenere in futuro per la rimozione delle opere erette dalla
p.a. in seguito all’imposizione di una servitù illegittima);
(-) un lucro cessante passato (ad esempio, i fitti perduti del
fondo illegittimamente occupato, per il periodo che va dall’occupazione
illegittima al momento della liquidazione);
(-) un lucro cessante futuro (ad esempio, i fitti che saranno
perduti, in caso di illegittima occupazione del fondo, fino al momento in cui la
pubblica amministrazione, dando esecuzione alla sentenza di annullamento, non
sgombrerà il fondo stesso).
Questa tetrapartizione non è mero esercizio accademico, ma
è fondamentale a vari fini. Infatti:
(a) la liquidazione del danno da
ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria è dovuta solo per i
danni passati (siano essi danno emergente o lucro cessante), e non per quelli
futuri;
(b) la liquidazione di un danno che si produrrà nel futuro
(sia esso danno emergente o lucro cessante) deve essere scontata (e cioè rapportata all’attualità con una
opportuna operazione di riduzione, in quanto plus dat qui cito
dat); al contrario, la liquidazione di un danno passato deve essere di attualizzata con un coefficiente di rivalutazione;
(c) la liquidazione del lucro cessante, sia esso passato o
futuro, ove causato da atto illecito deve essere sempre compiuta con equo
apprezzamento delle circostanze del caso (art. 2056 co. Il c.c.); tale equa
valutazione non è invece utilizzabile nella liquidazione del danno emergente, il
quale - anche se futuro - andrà sempre liquidato juxta alligata et
probata, e cioè con rigorosa valutazione delle prove (salva, ovviamente,
l'applicazione dell'art. 1226 c.c. ove ne ricorrano i presupposti).
E' opportuno infine ricordare, per concludere sulla
distinzione tra danno passato e danno futuro, che per potere provvedere al
risarcimento del danno futuro, ossia del danno non ancora verificatosi al
momento della liquidazione, è in ogni caso necessario che risulti provata o
comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile, perché possa essere
valutato dal giudice in via equitativa, non essendo sufficiente la dimostrazione
di un danno solo potenziale o possibile[56].
6.1. Danni passati e rivalutazione.
Se il danno si è verificato - come è la norma - in un
momento anteriore rispetto a quello della liquidazione, quest’ultima può
avvenire secondo due modalità:
(a) o liquidando il pregiudizio in moneta attuale,
vale a dire pari al valore della perdita patita dalla vittima calcolato al
momento in cui avviene la liquidazione;
(b) ovvero calcolando il danno al momento in cui esso si è
verificato, e quindi attualizzando il relativo importo.
L’attualizzazione o rivalutazione è l’operazione matematica
che consente di ottenere il valore attuale di un euro pagabile in un qualsiasi
momento passato. Essa si ottiene moltiplicando l’importo del credito
risarcitorio per un coefficiente di rivalutazione. Il più noto ed usato di
tali coefficienti è quello basato sull’ “Indice Nazionale dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai ed impiegati” (c.d. FOI), calcolato dall’Istat
(scaricabile anche dal sito web http://www.istat.it/DATI/Rivalutazi/coefficienti.html).
6.2. Danni futuri e sconto.
Se il danno si produrrà in un momento futuro rispetto a
quello della liquidazione, la somma dovuta a titolo di risarcimento va scontata, cioè
ridotta al fine di tenere conto dell’anticipato pagamento rispetto al momento di
insorgenza del danno.
Lo sconto dei crediti futuri è l’operazione matematica
consistente nel rendere attuale una somma di denaro che avrebbe dovuto essere
pagata in un tempo futuro. Esso deve avvenire secondo la seguente formula
matematica:

dove S è lo sconto, ovvero la somma da decurtare a causa dei
pagamento attuale; C è il capitale liquidato; r è il tasso percentuale di sconto
(pari al tasso d'inflazione); t è il tempo.
Cosi, per fare un esempio, se l'impresa illegittimamente
esclusa da una gara ha perduto la possibilità di stipulare un vantaggioso affare
con un terzo (in quanto le risorse aziendali erano state tutte impegnate per
partecipare alla gara dalla quale è stata illegittimamente esclusa), il
danneggiato ha perduto la possibilità - poniamo - di realizzare in futuro un
utile di £ 5.000.000, che però sarebbe stato incassato soltanto fra un anno. In
questo caso, ipotizzando un tasso d’inflazione del 2%, lo sconto da applicare
è:


e dunque il credito risarcitorio sarà pari a £
4.900.000.
Ovviamente, se l'anticipo è inferiore all'anno, la lettera
t nella formula che precede andrà sostituita con la frazione di mesi che si
intende calcolare (ad esempio, 3/12 per un ritardo di 3 mesi).
6.3. Capitalizzazione.
La capitalizzazione è l’operazione matematica consistente
nel trasformare il valore di una rendita in un valore capitale.
Alla capitalizzazione si ricorre in tutti i casi in cui, in
conseguenza del fatto illecito, il danneggiato ha perduto un emolumento che gli
sarebbe stato corrisposto in futuro con cadenza periodica (redditi da lavoro,
fitti, pigioni). È il caso, ad esempio, del danno patito dalla persona
ingiustamente esclusa da un concorso, che non potrà più sostenere in futuro per
raggiunti limiti di età[57].
Il pregiudizio patito dal danneggiato, in questo caso, è pari alla
capitalizzazione dei redditi perduti, eventualmente detratto l'ammontare del
reddito cui potrà comunque aspirare in considerazione del proprio profilo
professionale.
La capitalizzazione si effettua moltiplicando l’importo
annuale del reddito perduto per un coefficiente di
capitalizzazione, secondo la formula:
dove D è il danno che occorre liquidare; R è la quota
annuale di reddito perduto, k è il coefficiente di capitalizzazione.
Non esiste tuttavia un solo, ma numerosi coefficienti di
capitalizzazione. Essi si differenziano sia per il saggio di interesse in base
al quale sono calcolati (così, si potrà avere una capitalizzazione al 3%, al 4%,
5%, e via dicendo), sia in base al tipo di rendita al cui calcolo sono
preordinati.
I più usati nella liquidazione del danno aquiliano
sono:
(a) il coefficiente per la costituzione delle
rendite vitalizie;
(b) il coefficiente per la costituzione delle
rendite temporanee;
(c) il coefficiente di minorazione per la capitalizzazione
anticipata.
Il coefficiente per la costituzione
delle rendite vitalizie si usa per calcolare il valore della rendita di n euro, pagabili
per tutta la vita dell’avente diritto.
Esso, pertanto, varia in funzione dell’età del danneggiato
al momento della
liquidazione.
I coefficienti più usati dalla giurisprudenza di merito
sono quelli contenuti nella tabella allegata al r.d. 9.10.1922 n. 1403,
calcolati in base ad un tasso di interesse del 4,50%.
Per la liquidazione del danno, occorre individuare il
coefficiente corrispondente all’età del danneggiato al momento della
liquidazione. Il coefficiente così individuato andrà moltiplicato per il reddito
(o quella parte di esso) perduto dal danneggiato. Il risultato sarà il valore
capitale di un rendita vitalizia i cui ratei annui siano corrispondenti alla
aliquota di reddito perduta dal danneggiato.
Esempio [1]
Per liquidare il danno patrimoniale subìto da una persona
di 35 anni, la quale per effetto di una lesione della salute ha perso il 30% del
proprio reddito, pari a € 40.000 netti annui, occorre procedere nel seguente
modo: 40.000 x 30% x 17,268, uguale a € 207.216 (su tale somma dovrà poi
applicarsi la percentuale di riduzione corrispondente allo scarto tra vita
fisica e vita lavorativa, variabile a seconda del caso concreto).
Il coefficiente per la costituzione
delle rendite temporanee serve per ottenere il valore della rendita di n euro, pagabili
non già per tutta la vita dell’avente diritto, ma per n anni.
Questo coefficiente serve a liquidare il danno patrimoniale
da perdita di un reddito (od altra utilità) che abbia carattere periodico, ma
limitato nel tempo. Ad esso si può ricorrere, ad esempio, per liquidare il danno
patrimoniale patito da una impresa che, ingiustamente esclusa da una gara non
ripetibile[58],
ha perduto la possibilità di ottenere l’aggiudicazione di un appalto per
forniture pluriennale che gli avrebbe consentito un guadagno di n
euro l’anno.
Il criterio di applicazione è analogo a quello già visto
con riferimento alla costituzione delle rendite vitalizie. Scelto il tasso
percentuale in base al quale si vuole effettuare la capitalizzazione (si ricordi
che minore è il tasso, più vantaggiosa è la liquidazione per il danneggiato),
occorre individuare il coefficiente corrispondente al periodo di tempo per il
quale il reddito sarà perduto, e moltiplicarlo per l’ammontare dell’utilità
perduta.
Esempio [2]
Occorre liquidare il danno patrimoniale subìto dall’impresa
Alfa per la perduta possibilità di ottenere l'aggiudicazione di un appalto di
fornitura, che gli avrebbe reso un reddito di € 12.000 annui per 5 anni. Scelto
un saggio di capitalizzazione del 4,5%, nell'apposita tabella si individuerà il
corrispondente coefficiente di capitalizzazione per la durata di anni 5, pari a
4,389.Si dovrà, a questo punto, moltiplicare il reddito perduto per il suddetto
coefficiente, e quindi il danno sarà pari a 12.000 x 4,389, ovvero € 52.668.
Infine, il coefficiente di
minorazione per la capitalizzazione anticipata serve per liquidare tutti i
danni futuri, che si verificheranno fra n anni. Attraverso l'impiego di tale coefficiente, si
ottiene un valore attuale di una lira pagabile dopo n anni.
Una volta liquidato il danno attraverso il consueto metodo
di capitalizzazione, il risultato dovrà essere ridotto, moltiplicandolo per il
coefficiente corrispondente al numero di anni intercorrenti tra il momento della
liquidazione ed il momento presumibile in cui si produrrà il danno.
Esempio [3]
Occorre liquidare lo stesso danno patrimoniale indicato
all’esempio [2], ma con la particolarità che l’appalto ingiustamente non
aggiudicato all’impresa danneggiata avrebbe avuto inizio soltanto tra 2 anni. In
questo caso occorre:
(a) capitalizzare il reddito perduto, secondo i criteri già
indicati all’esempio [2];
(b) moltiplicare il risultato per il coefficiente di
minorazione, individuato sull’apposita tabella, corrispondente al
numero di anni (2) che separano il momento della liquidazione da quello in cui
avrebbe avuto inizio per il danneggiato la corresponsione del reddito. Il
risultato sarà dunque pari a € 52.338 x 0,917, uguale a 47.993,94.
6.4. Il ritardato adempimento.
Il ritardato adempimento di una obbligazione causa al
creditore un danno, consistente nella perduta disponibilità della somma (o
dell’altra utilità dovuta) nel periodo tra la scadenza dell’obbligazione e
l’effettivo adempimento.
I criteri di liquidazione del danno da ritardato
adempimento hanno costituito una delle questioni più tormentate della
responsabilità civile. Oggi tuttavia tale questione può ritenersi assestata su
princìpi sufficientemente chiari e condivisi sul piano teorico, e razionalmente
equi sul piano pratico.
Per esaminare tali princìpi, è opportuno distinguere tra
obbligazioni di valuta (quelle che hanno ad oggetto ab
origine una somma di denaro determinata) ed obbligazioni di valore.
(A) Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta
(ad es., la restituzione dell’indebito), il debitore è tenuto a
corrispondere, sulla somma dovuta e dal giorno della mora, gli interessi legali,
nella misura stabilita dall’art. 1224, 1° co., c.c. (a meno che, ovviamente, il
contratto o la legge non prevedano una diversa misura per gli interessi
moratori), salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, ai sensi del 2°
comma dell’art. 1224 c.c..
Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, la liquidazione del maggior
danno ex art.
1224, 2° co., c.c., elide la liquidazione degli interessi legali. Questi,
infatti, rappresentano una liquidazione del danno effettuata ex ante e
forfettariamente dal legislatore, e quindi la liquidazione di un danno presunto.
Qualora, per contro, il creditore dimostri che il danno reale è stato
superiore, e non è perciò ristorato dal solo pagamento degli interessi
legali, il danneggiato avrà diritto al risarcimento di questo danno nella
sua interezza, danno che non si aggiunge, ma si sostituisce alla liquidazione
degli interessi legali[59].
Nelle obbligazioni di valuta, di norma il "maggior danno"
ex art. 1224, 2° co., c.c., è rappresentato dalla svalutazione monetaria, la
quale - deprezzando il denaro - ne riduce il potere di acquisto. In tema di
prova del maggior danno da inadempimento delle obbligazioni di valuta,
attualmente la giurisprudenza ammette largamente il ricorso al fatto notorio
(art. 115 c.p.c.) ed alle presunzioni semplici (art. 2727 c.c.), tenendo conto
della qualità soggettiva del creditore[60].
Di recente, tuttavia, la S.C. sembra avere modificato il
proprio tradizionale orientamento, limitando fortemente la possibilità, per il
giudice, di liquidare il maggior danno ex art. 1224, 2° co., c.c., facendo
ricorso a fatti notori e prove presuntive. Ha infatti affermato Cass.,
16-5-2000, n. 6327, che il riconoscimento, in favore del creditore, oltre agli
interessi, del maggior danno differenziale derivato dall'impossibilità di
disporre della somma durante il periodo di mora, va ammesso nei limiti in cui il
creditore medesimo deduca e dimostri che un pagamento
tempestivo lo avrebbe messo in grado di evitare o ridurre quegli effetti
economici depauperativi che l'inflazione produce a carico di tutti i possessori
di danaro. Tuttavia, ha aggiunto la Corte, il ricorso a elementi presuntivi e a
fatti notori (che, comunque, non esonera il creditore dall’onere di allegazione
e prova) non deve ritenersi consentito in ordine al quantum, a causa
della forte riduzione delle dinamiche inflazionistiche. Resta, comunque, escluso
tout court il
ricorso ad elementi presuntivi e a dati di comune esperienza che si traduca
nell'applicazione di parametri fissi, quali quelli evincibili dagli indici Istat
o dal tasso corrente degli interessi bancari[61].
Quando, pertanto, il creditore chiede la condanna del
debitore moroso al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, 2° co., c.c.,
egli ha l’onere di allegare e dimostrare che, se il debitore avrebbe
tempestivamente adempiuto, egli avrebbe potuto investire la somma ricevuta, e
ricavarne un lucro che lo avrebbe messo al riparo dai fenomeni inflazionistici.
In sintesi, dunque, l’attuale diritto vivente, in materia
di danni da inadempimento di obbligazioni di valuta, si fonda sui seguenti
principi:
(a) il danno da ritardo è liquidato nella forma degli
interessi legali;
(b) il danno ulteriore ex art. 1224, 2° co., c.c., deve
essere allegato e provato dal creditore;
(c) la liquidazione del danno ulteriore ex art. 1224, 2°
co., c.c., si sostituisce e non si aggiunge a quella degli interessi legali.
(B) Nel caso, invece, di ritardato adempimento di una obbligazione di valore (tale è l’obbligo di risarcire
il danno), non trovano applicazione né l’art. 1277 c.c., né l’art. 1224 c.c.[62].
Ovviamente, ciò non vuol dire che il ritardo
nell’adempimento di un’obbligazione di valore sia senza conseguenze per il
debitore, ma semplicemente che cambia il criterio di liquidazione del danno da
ritardo.
Per determinare le conseguenze del ritardato adempimento di
una obbligazione di valore, la prima operazione da compiere è quella di
trasformare in valore monetario attuale l’importo accertato con riferimento alla
data dell’illecito (taxatio), a meno che, ovviamente, il giudice non
ritenga di liquidare il danno direttamente in moneta attuale o, come si suol
dire, “all’attualità”). Questa operazione avviene attualizzando la
somma dovuta, cioè moltiplicando il credito, calcolato con riferimento la
momento di insorgenza, per un coefficiente di rivalutazione (normalmente quello
elaborato mensilmente dall’ISTAT, attualmente denominato “FOI”).
Ove la liquidazione del danno avvenga in sede giudiziale,
l’operazione di rivalutazione va compiuta d’ufficio, anche
in assenza di una espressa domanda in tale senso, in quanto la rivalutazione non
rappresenta un accessorio del credito (al pari, ad esempio, degli interessi
legali per le obbligazioni di valuta), ma costituisce una componente intrinseca
del danno, e per l'esattezza il danno causato dal decorso del tempo[63].
Una volta attualizzata la somma dovuta dal debitore moroso,
tuttavia, non è detto che il creditore non abbia null’altro da pretendere.
Infatti, qualora il debitore di un’obbligazione di valore ritardi l’adempimento,
il creditore può subire un nocumento ulteriore rispetto a quello rappresentato
dal deprezzamento della moneta. Il creditore infatti, non disponendo
tempestivamente della somma dovutagli, perde la possibilità di effettuare
investimenti e di ricavare così un lucro finanziario.
La liquidazione di questo tipo di danno aveva dato vita ad
un acceso contrasto giurisprudenziale, oggi sanato dall’intervento delle Sezioni
Unite, le quali hanno stabilito che:
(a) al creditore di un’obbligazione di valore spetta il
risarcimento del danno ulteriore causato dal ritardo nell’adempimento;
(b) tale danno può essere liquidato in via equitativa e
presuntiva, anche facendo ricorso al metodo degli interessi;
(c) gli interessi sub (b), tuttavia, non possono essere computati sulla
somma rivalutata;
(d) il saggio degli interessi da applicare non deve
necessariamente essere quello legale[64].
Successivamente all’intervento delle Sezioni Unite, i
principi appena esposti sono divenuti jus receptum nella giurisprudenza di legittimità[65].
Per liquidare il danno da ritardato adempimento di una
obbligazione di valore occorre dunque:
(a) determinare la base di calcolo su cui computare gli
“interessi”, base di calcolo che non può mai essere pari alla somma originaria
rivalutata all’attualità, ma che deve essere pari al coacervo del credito
originario via via rivalutato anno per anno, oppure in base ad un indice di
rivalutazione medio;
(b) applicare sulla somma così determinata un saggio di
interessi equitativamente scelto dal giudice, in funzione dell’entità e della
vetustà del credito.
Se la liquidazione avviene in sede giudiziale, dal momento
del deposito della sentenza, l’obbligazione dell’assicuratore si trasforma in
obbligazione di valuta, e produce interessi legali dalla data della
liquidazione fino al pagamento, secondo i princìpi già esaminati in precedenza[66].
Così ad es., se si intende liquidare un danno aquiliano
patito dalla vittima nel 2000 e ammontante - all’epoca - a 100 euro, si
dovrà:
(a) rivalutare il danno ad oggi, e quindi moltiplicare il
credito espresso in moneta del 2000 per il coefficiente FOI elaborato dall’Istat
e relativo a tale anno (1,0758; il credito attuale è dunque pari a € 107,58);
(b) scegliere il saggio da interessi in base al quale
calcolare il lucro cessante causato dalla perduta disponibilità della somma di
denaro, nelle more tra il fatto illecito e la liquidazione (poniamo che si
scelga il saggio del 4%, in considerazione dell'entità del credito e dell'atto
qualifica imprenditoriale del creditore, le quali gli avrebbero consentito
investimenti particolarmente remunerativi);
(c) applicare il saggio di interessi sub (b) ad una base
di calcolo rappresentata dalla media aritmetica tra il valore del credito
all'epoca del danno, ed il valore del credito rivalutato ad oggi [e quindi
(100+107,58)/2, ovvero € 103,79*4%; il 4% di tale base di calcolo è pari a €
4,15];
(d) sommare il lucro cessante (4,15) al capitale rivalutato
(107,58); il credito totale è dunque pari a €
111,73. Su tale somma, poi, saranno dovuti interessi legali dalla data della
decisione.
Alla luce di quanto sin qui esposto, emerge dunque la
palese erroneità della formula, pure largamente usata dalla giurisprudenza, in
virtù della quale si condanna il danneggiante a risarcire il danno liquidato in
sentenza, “oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo”. Al di
là della scorrettezza grammaticale[67],
tale formula appare - per quanto già detto - inesatta per due motivi:
(a) sia perché gli interessi non si calcolano mai sulla
somma rivalutata nelle obbligazioni di valore, mentre nelle obbligazioni di
valuta della rivalutazione è dovuta solo se essa supera gli interessi legali, ed
in questo caso si sostituisce ad essi;
(b) sia perché, in ogni caso, dal momento della
liquidazione giudiziale al momento dell'effettivo pagamento del credito
risarcitorio si converte in una obbligazione di valuta, e produce ex lege interessi
nella misura legale.
7. Fatto illecito della p.a. e “caducazione” del contratto.
Problemi particolari, in tema di aestimatio del danno, possono sorgere allorché la condotta illecita
"interferisca" in qualche modo con un contratto, ovvero quando la condotta
illecita sia consistita proprio nella stipula di un contratto.
Limitando, per di motivi di spazio, l'esame all'attività
della pubblica amministrazione, viene in rilievo in particolar modo l'ipotesi in
cui, in seguito alla allo svolgimento di una procedura ad evidenza pubblica ed
all'aggiudicazione di un contratto, gli atti di gara o la stessa aggiudicazione
vengano annullati in sede giurisdizionale.
È noto come, su tale questione, si registri un contrasto
tra la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale in questi casi il
contratto sarebbe annullabile, ma la relativa azione potrebbe essere proposta
soltanto della pubblica amministrazione (e la giurisdizione spetterebbe al
giudice ordinario); e le più recenti tendenze della giurisprudenza
amministrativa, secondo la quale l'annullamento degli atti di gara comporterebbe
la "caducazione automatica" del contratto, la quale potrebbe essere invocata non
solo dalla p.a., ma anche dal privato (e la giurisdizione spetterebbe al giudice
amministrativo)[68].
Quale che sia la soluzione che si preferisca in merito a
tale questione, v’è tuttavia da osservare che sia la tesi dell'annullabilità,
sia quella della caducazione automatica, comportano il venir meno degli effetti
del contratto con efficacia ex tunc.
Il venir meno degli effetti del contratto con efficacia
retroattiva, a sua volta, pone due ordini di problemi per ciò che attiene al
risarcimento del danno, e cioè:
(a) nei confronti dell'aggiudicatario, la pubblica
amministrazione è obbligata alla restituzione delle prestazioni eventualmente
ricevute medio tempore;
(b) nei confronti del partecipante escluso o pretermesso,
la pubblica amministrazione è obbligata al risarcimento del danno.
Esaminiamo partitamente queste due ipotesi.
7.1. Gli obblighi di restituzione.
Nel caso di annullamento del contratto, così come nel caso
di nullità o di risoluzione, obblighi restitutori possono sorgere anche a carico
della parte non inadempiente (nel caso di risoluzione), ovvero della parte che
non ha dato causa alla nullità o all’annullamento.
Tanto la nullità quanto l’annullamento o la risoluzione,
infatti, travolgono il contratto con efficacia ex tunc[69], sicché le obbligazioni eseguite per effetto di esso
divengono sine causa, e debbono essere restituite.
Gli obblighi restitutori scaturenti dalle vicende
“demolitrici” del contratto non vanno confusi con l’obbligo di risarcire il
danno.
Le azioni di risoluzione e di nullità da un lato, e quella
di risarcimento dall’altro, hanno presupposti e finalità diverse.
Nel caso di risoluzione o nullità del contratto, infatti,
viene meno la causa delle reciproche attribuzioni patrimoniali. L’azione di
restituzione dunque non serve a risarcire, ma a recuperare quanto non dovuto, e
costituisce una ordinaria azione di indebito ex art. 2033 c.c.., in quanto
finalizzata a recuperare un pagamento od una prestazione non giustificati da
alcuna causa[70].
Tuttavia le norme sull’indebito, come noto, distinguono tra
possessore di buona e di mala fede, stabilendo che il primo è tenuto alla
restituzione dei frutti dalla data della domanda giudiziale, il secondo dalla
data della traditio (ovvero dal momento in cui ha acquistato la
disponibilità della cosa).
Tale distinzione sullo stato soggettivo della parte tenuta
alla restituzione è concordemente ritenuta applicabile, da dottrina e
giurisprudenza, all’ipotesi di nullità del contratto. In tal caso, viene
ritenuto in buona fede il contraente che ignorava la causa di nullità del
contratto; in mala fede chi ne era a conoscenza. Solo quest’ultimo, pertanto, è
tenuto alla restituzione dei frutti dalla data della traditio[71].
La distinzione tra buona e mala fede non è invece ritenuta
rilevante, dal giudice di legittimità, nel caso di risoluzione del contratto per
inadempimento (art. 1453 c.c.).
L’obbligo di restituzione dei frutti viene infatti
qualificato non come un obbligo risarcitorio, ma come un obbligo restitutorio.
Di conseguenza, tale obbligo prescinde del tutto dall’inadempimento e dalla
colpa (che in materia di possesso viene fatta consistere nella mala fede, ex
art. 1184 c.c.). Ciò vuol dire che il soggetto tenuto a restituire la
res, sia stato o non sia stato responsabile della risoluzione;
sia stato o non sia stato colpevolmente inadempiente, sarà in ogni caso tenuto
alla restituzione dei frutti percetti, a far data dal momento in cui ha avuto la
disponibilità della cosa[72].
Si noti come la Corte precisi espressamente che l’obbligo
della restituzione sussiste “indipendentemente dall'eventuale inadempienza” del
soggetto tenuto alla restituzione. Ciò vuol dire che, se tenuto alla
restituzione è il soggetto non inadempiente, egli non potrà trattenere i frutti
percetti fino alla domanda di restituzione (scilicet, di risoluzione), ma dovrà restituire anche quelli[73].
Problemi particolari possono sorgere quando l’obbligo di
restituzione ha ad oggetto una cosa determinata, suscettibile di sfruttamento
remunerativo, oppure una somma di denaro.
Nel primo caso, occorre ricordare che:
(a) se al momento della restituzione la cosa ha perso
valore, il tradens (e cioè l’avente diritto alla restituzione) non può
pretendere il maggior valore che aveva la cosa al momento della traditio, ove
sia stato proprio lui, col proprio inadempimento, a determinare la risoluzione
del contratto[74].
Così, ad esempio, se la gara per la fornitura di un bene è annullata perché
l’aggiudicatario ha corrotto la commissione aggiudicatrice, questi non potrà poi
pretendere la rivalutazione del bene medio tempore fornito alla p.a.;
(b) l’equivalente pecuniario dell’uso o del godimento della
cosa che deve essere restituita, relativo al periodo compreso tra la consegna ed
il rilascio, costituisce frutto del godimento del bene, e non un danno da lucro
cessante, e di conseguenza rappresenta l’oggetto di un’obbligazione
restitutoria, e non di un’obbligazione risarcitoria; di conseguenza, esso va
restituito con decorrenza dalla data della traditio, senza che
rilevi la buona o la mala fede dell’accipiens[75].
Così, annullata la gara per la concessione di sfruttamento di una rete di
distribuzione, l’ex aggiudicatario è tenuto al pagamento dell’equo compenso per
il godimento della cosa, con decorrenza dalla presa in consegna, anche se era
del tutto ignaro dei motivi che hanno causato l’annnullamento
dell'aggiudicazione.
Nel caso in cui la restituzione abbia ad oggetto una somma di denaro, la relativa obbligazione ha natura di valuta, e non di valore, con quanto ne consegue
per quanto attiene al computo del danno da ritardato adempimento (sul quale si
veda il § 6.4). Per giungere a tale conclusione, dopo aspri contrasti, è stato
necessario l’intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno stabilito che
l’obbligo di risarcire sorge dalla commissione di un
illecito (contrattuale od extracontrattuale); l’obbligo di restituire sorge
invece dal venir meno della causa che sorreggeva
l’attribuzione patrimoniale. Pertanto l’obbligo di restituire non costituisce
una forma di risarcimento, ma una forma di ripetizione dell’indebito, ex art.
2033 c.c., con la conseguenza che la misura di esso non varia per il contraente
fedele rispetto a quello inadempiente[76].
7.2. Il sinallagma tra le reciproche obbligazioni
restitutorie.
Può talora accadere che la parte tenuta alla restituzione
scaturita dalla “caducazione” del contratto si sottragga a tale obbligo. In
questi casi è controverso se la controparte, qualora sia anch’essa tenuta a
restituire la prestazione ricevuta, possa rifiutare di adempiere l’obbligo
restitutorio sino a che l’altra non abbia adempiuto il proprio.
Parte della giurisprudenza propende per la soluzione
affermativa, ritenendo:
(a) che possa esistere un “collegamento” (non meglio
precisato) tra le obbligazioni restitutorie;
(b) che sia ammissibile una sorta di exceptio inadimpleti
contractus, con riferimento ad obbligazioni non contrattuali, quali ad esempio
l’obbligo di restituire l’indebito[77].
Altra parte della dottrina, invece, ritiene che tra le
contrapposte obbligazioni restitutorie non sussiste alcuna reciproca condizione
né alcun sinallagma, ed affermare il contrario equivarrebbe a perpetuare la
inammissibile tesi che ravvisa nella risoluzione un contratto risolutorio
sinallagmatico[78].
Quest’ultima tesi sembra essere stata condivisa, almeno implicitamente, da Cass.
11-11-1992, n. 12121, in Foro it. Rep., 1992, Indebito, 11, la
quale ha espressamente affermato che “il mezzo di autotutela, predisposto mediante l'eccezione
d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c., è applicabile ai contratti con
prestazioni corrispettive e (…) non ai casi diversi ed analoghi, esso non può
pertanto essere invocato nella fattispecie, in cui le obbligazioni delle parti
discendono dal principio dell'indebito oggettivo, generalmente posto dall'art.
2033 c.c.”
8. Il danno da perdita di chance.
L'atto illegittimo della pubblica amministrazione può
determinare non solo una deminutio patrimonii immediata per il danneggiato, ma
può causare altresì lo sfumare di utilità non ancora entrate nel suo patrimonio,
e che tuttavia non era neppur certo vi sarebbero entrate. È il caso, come noto,
della illegittima esclusione da una gara o da un pubblico concorso, ovvero
dell'annullamento degli atti di una procedura di evidenza pubblica, la quale per
la situazione di fatto, o per legge, non possa essere seguita
dall'aggiudicazione al secondo classificato.
Questo tipo di pregiudizio viene solitamente designato con
l’espressione “perdita di chances”, che può pertanto definirsi come la perdita di
un’utilità non solo futura, ma anche eventuale.
Si coglie già in queste battute il vero nodo irrisolto del
danno da perdita di chance: perché un danno sia risarcibile, non è
necessario che esso sia attuale, ben potendo risarcirsi anche il danno futuro.
E’ necessario, però, che esso sia certo, vale a dire o già verificatosi, o
ragionevolmente prevedibile secondo le facoltà umane. Il danno da perdita di chance si presenta
invece, per definizione, come un danno futuro ed incerto, ciò che ha indotto
qualche autore a dubitare della sua risarcibilità.
Per superare questo ostacolo concettuale alla risarcibilità
del danno in esame, dottrina e giurisprudenza hanno seguito strade diverse.
(A) Secondo parte della dottrina, la chance costituisce
la possibilità, la speranza, di conseguire un risultato favorevole. Essa dunque
è ben distinta dal risultato favorevole cui mira. Una occasione propizia
dapprima si
presenta, e poi deve essere colta. Tuttavia il fatto stesso di avere
un'occasione favorevole costituisce un vantaggio patrimoniale, ben distinto dal
vantaggio patrimoniale conseguibile se l'occasione favorevole fosse sfruttata
appieno.
La chance, pertanto, secondo la teoria in esame ha essa stessa un valore patrimoniale. La perdita di chance quindi
produce un danno che consiste non nella perdita del risultato utile finale, il
quale era soltanto sperato, ma nella perdita della possibilità,
dell'opportunità, della speranza, di conseguire quel risultato sperato, perdita
che è attuale e concreta. In altri termini, la possibilità di ottenere un
risultato sperato costituisce una ricchezza, suscettibile di valutazione
patrimoniale, e facente parte del patrimonio dell'individuo. Di conseguenza, la
perdita della possibilità di ottenere il risultato sperato costituisce un danno
emergente, ben distinto dalla perdita del risultato sperato[79].
Quale conseguenza di tale impostazione, la liquidazione del
danno da perdita di chance avviene riducendo equitativamente il vantaggio patrimoniale che
il danneggiato avrebbe ottenuto se la chance fosse stata arrisa da successo.
La tesi che ravvisa nella perdita di chance una ipotesi
di danno emergente presenta l’indubbio vantaggio di semplificare l'opera del
giudice, e quindi di facilitare la soluzione delle controversie. Infatti secondo
questa tesi, una volta accertato che la chance esisteva e che è andata perduta, il giudice
dovrebbe affermare senz'altro l'esistenza del danno, senza preoccuparsi di
motivare sulla certezza dello stesso: appunto perché una chance, per
definizione, non può essere "certa".
Questo è il motivo pel quale alcuni autori hanno ritenuto
che l'adozione, da parte della giurisprudenza, della tesi della perdita di chance come danno
in sé, non sia stata che uno stratagemma per "ammantare" della qualifica di diritto
soggettivo una situazione giuridica che diritto soggettivo non era, e per
conferire così rilevanza giuridica ad una lesione altrimenti irrisarcibile.
Nondimeno, la tesi che ravvisa nella perdita di chance una ipotesi
di danno emergente va incontro a numerose obiezioni, ed infatti risulta
scarsissimamente condivisa, al di fuori delle controversie di lavoro.
Queste obiezioni possono essere sintetizzate come
segue.
(a) In primo luogo, è stato osservato che quando si parla
di perdita di una chance si designa un pregiudizio che non può essere distinto dal danno finale, cioè dalla
perdita del risultato sperato. Sopprimere una chance vuol dire
infatti impedire il processo formativo vòlto all’acquisizione di una utilità
futura, quando questo è ancora in fase di svolgimento. Pertanto affermare la
risarcibilità della perdita di chance in sé non costituisce che un escamotage per
ammettere la risarcibilità di un danno il cui nesso causale rispetto alla
condotta illecita non è certo, ma solo probabile;
(b) in secondo luogo, si è osservato che una chance non può
essere considerata un bene suscettibile di valutazione patrimoniale. Essa non ha
utilità in sé, ma è utile se ed in quanto viene realizzata;
(c) infine, si è rilevato come, ammettendo che la "speranza” in
quanto tale sia un bene autonomo e la sua lesione costituisca un danno
risarcibile, dovrebbe di conseguenza ammettersi che la lesione di qualsiasi
speranza, anche infinitesima, andrebbe risarcita. Una chance "ricca"
andrà risarcita in modo ricco, una chance "scarsa" andrà risarcita in modo scarso; una chance infinitesima
andrà risarcita in modo infinitesimo.
Tuttavia questa conclusione è scartata proprio da
quell’orientamento il quale considera la perdita di chance un’ipotesi
di danno emergente, il quale ricorre - come già detto - al criterio della selezione delle chances, ammettendo al risarcimento solo quelle
"ragionevolmente fondate", oppure "statisticamente probabili", oppure
"moralmente verosimili"[80].
Ma questa soluzione, oltre che onerare il giudice del
gravoso compito di distinguere tra la speranza fallace e la speranza fondata, è
in patente contraddizione con le premesse da cui muove
l’orientamento di cui si discorre.
Se la chance è un bene suscettibile di valutazione economica,
essa resta tale sia che abbia molte, sia che abbia poche possibilità di
successo. In altri termini, sostenere che la chance è un bene
patrimoniale in sé, ma che esso va risarcito solo quando sia "ragionevolmente
fondata", equivarrebbe a dire che - ad esempio - la lesione della salute è un
danno in sé, ma va risarcita solo quando essa superi un certo grado di
invalidità permanente .
(B) Accanto all’orientamento che ravvisa nella perdita di chance una ipotesi
di danno emergente, ne esiste un secondo, il quale mostra di considerare e
valutare la perdita di chance alla stregua di una ordinaria ipotesi di lucro
cessante.
E’ quanto emerge, ad esempio, dalla fattispecie decisa da
Cass. 25.9.98 n. 9598, in Danno e resp., 1999, 534. In quel caso, uno studente
di ballo aveva allegato di essere stato costretto, in seguito alle lesioni
subìte in un sinistro stradale, ad abbandonare la scuola, ed aveva domandato il
risarcimento del danno da perdita di chances occupazionali come ballerino. La corte,
confermando la decisione di merito che aveva rigettatola domanda per difetto di
prova d’un valido nesso causale, ha osservato:
(a) da un lato, che il danno patrimoniale futuro da perdita
di chances è senz’altro risarcibile;
(b) dall’altro lato, però, che tale danno è risarcibile
purché:
(b’) sia accertata l’esistenza d’un valido nesso causale
tra le lesioni e la perdita dell’opportunità favorevole;
(b’’) la chance perduta doveva essere assistita da una
“ragionevole probabilità” di verificarsi;
(b’’’) la suddetta ragionevole probabilità deve desumersi
da elementi certi ed oggettivi.
Orbene, le tre circostanze alle quali la Corte subordina la
risarcibilità del danno da perdita di chance coincidono esattamente con le
condizioni usualmente richieste dalla Corte stessa per la risarcibilità del
danno futuro da lucro cessante, per il quale la Corte esige che risulti provata
o comunque incontestata l'esistenza di un danno risarcibile, perché possa essere
valutato dal giudice in via equitativa, non essendo sufficiente la dimostrazione
di un danno solo potenziale o possibile[81].
Il che vuol dire che questo secondo orientamento, mutato nomine,
assoggetta il danno da lucro cessante e quello da perdita di chance alle
medesime regole.
[1] : Tale sintagma è qui
utilizzato nel suo senso più ampio ed omnicomprensivo di enti territoriali, enti
pubblici non territoriali ed organismi di diritto pubblico.
[2]: In Danno e
resp., 1999, 965, con note di CARBONE, MONATERI, PALMIERI, PARDOLESI, PONZANELLI
e ROPPO, La
cassazione riconosce la risarcibilità degli interessi legittimi; la
sentenza, per la sua importanza, è stata pubblicata da moltissime riviste: la si
può leggere anche in Contratti, 1999, 869, con nota di MOSCARINI, La risarcibilità degli
interessi legittimi: un problema tuttora aperto; Urbanistica e appalti,
1999, 1067, con nota di PROTTO, E’ crollato il muro della irrisarcibilità delle lesioni di
interessi legittimi: una svolta epocale?; Corriere giur., 1999, 1367, con
nota di DI MAJO, Il
risarcimento degli interessi «non più solo legittimi», e di MARICONDA, «Si fa questione d'un
diritto civile...»; in Gius, 1999, 2760, con nota di BERRUTI; in Foro it.,
1999, I, 2487, con nota di PALMIERI e PARDOLESI, ed ivi, 1999, I, 3201, con note
di CARANTA, La
pubblica amministrazione nell'età della responsabilità, FRACCHIA, Dalla negazione della
risarcibilità degli interessi legittimi all'affermazione della risarcibilità di
quelli giuridicamente rilevanti: la svolta della suprema corte lascia aperti
alcuni interrogativi, ROMANO, Sono risarcibili; ma perché devono essere interessi
legittimi?, SCODITTI, L'interesse legittimo e il costituzionalismo - Conseguenze
della svolta giurisprudenziale in materia risarcitoria; in Giust. civ.,
1999, I, 2261, con nota di MORELLI, Le fortune di un obiter: crolla il muro virtuale della
irrisarcibilità degli interessi legittimi); in Giornale dir. amm., 1999,
832, con nota di TORCHIA; in Nuovo dir., 1999, 691, con nota di FINUCCI; in
Trib. amm. reg., 1999, II, 225, con nota di BONANNI; in Arch. civ., 1999, 1107;
in Mass. giur. lav., 1999, 1272; in Rass. giur. energia elettrica, 1999, 433; in
Nuove autonomie, 1999, 563, con nota di SCAGLIONE; in Gazzetta giur., 1999,
fasc. 35, 42; in Guida al dir., 1999, fasc. 31, 36, con nota di MEZZACAPO,
CARUSO, DE PAOLA, ed ivi, 1999, fasc. 31, 36, con nota di FINOCCHIARO; in Dir. e
pratica società, 1999, fasc. 21, 65; in Ammicon nota di it., 1999, 1399; in Dir.
pubbl., 1999, 463, con nota di ORSI BATTAGLINI, MARZUOLI; in Rass. amm. sic.,
1999, 9.
Lo stesso
principio è stato affermato dalla sentenza “gemella” Cass. civ., sez. Unite,
22-07-1999, n. 501, inedita.
[3] : Sia pure
con alcune eccezioni: una delle più rilevanti era quella prevista dall’art. 12 .
19.2.1992 n. 142 (legge comunitaria per il 1991), il quale disponeva che i
soggetti i quali avessero subìto una lesione a causa di atti compiuti in
violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di
forniture o delle relative norme interne di recepimento, potevano chiedere
all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno. La norma è stata
ora abrogata dall’art. 35, comma 5, d. lgs. 31.3.198 n. 80. E’ noto, altresì,
come il principio della irrisarcibilità degli interessi legittimi fosse nei
fatti attenuati da quel consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui
l’annullamento dell’atto amministrativo illegittimo che aveva prodotto l’
“affievolimento” del diritto trasformandolo in interesse legittimo, facendo
riespandere quest’ultimo alla dignità di diritto soggettivo, rendeva possibile
il promovimento dell’azione risarcitoria dinanzi al giudice ordinario: ex permultis, in
tal senso, si vedano Cass., sez. I, 01-09-1997, n. 8297, in Danno e resp., 1998,
57, con nota di BENEDETTI; Cass., sez. un., 19-03-1997, n. 2436, in Giust. civ.,
1997, I, 2785, con nota di APICELLA; Cass., sez. un., 10-04-1995, n. 4129, in
Appalti urbanistica edilizia, 1996, 594; Cass., sez. un., 03-08-1993, n. 8545,
in Foro it. Rep. 1993, Edilizia e urbanistica, n. 536; Cass., sez. un.,
11-03-1992, n. 2957, in Riv. giur. edilizia, 1993, I, 789; Cass., 04-10-1990, n.
9792, in Foro it. Rep. 1990, Edilizia e urbanistica, n. 518; Cass., 01-03-1989, n.
1137, in Giust. civ., 1989, I, 832.
[4] : Hanno
parlato di “scardinamento” del sistema precedente Romano, Giurisdizione ordinaria
e giurisdizione amministrativa dopo la l. n. 205 del 2000, in Dir. proc.
ammin., 2001, 602; Francario, Inapplicabilità del provvedimento amministrativo ed azione
risarcitoria, in Dir. amm., 2001, 29.
[5] : Si tratta di un concetto
coniato e più volte utilizzato da Francesco Donato Busnelli, per indicare la
ridda di contrasti giurisprudenziali in tema di liquidazione del danno alla
salute, insorti una volta che venne definitivamente ammessa dalla Corte
costituzionale l’autonoma risarcibilità di tale pregiudizio. Per una sintesi del
concetto si veda, da ultimo, Busnelli, Il danno alla salute: un’esperienza italiana; un modello
per l’Europa?, in Bargagna e Busnelli (a cura di), La valutazione del
danno alla salute, Padova, 2001, 4.
[6] : Sono debitore della
citazione a La Torre, Echi dell’antico dibattito sul contratto di
assicurazione, in Assicurazioni, 1995, I, 491.
[7] : La tesi del danno evento
venne elaborata dalla corte costituzionale per giustificare la risarcibilità ex se del danno
biologico, al di là del limite imposto dall’art. 2059 c.c. (Corte cost.,
14-07-1986, n. 184, in Foro it., 1986, I, 2053, con nota di PONZANELLI, La corte
costituzionale, il danno non patrimoniale e il danno alla salute);
successivamente tale impostazione venne utilizzata dalla Cassazione per
giustificare la risarcibilità ex se di altri tipi di danni, quale ad esempio quello
alla reputazione (si veda in particolare Cass., sez. III, 10-05-2001, n. 6507,
in Dir. e giustizia, 2001, fasc. 22, 15, con nota di ROSSETTI, Risarcita la lesione
della reputazione senza prova del danno patrimoniale).
[8] : La giurisprudenza, sul
punto, è assai copiosa: per quella di legittimità, si rinvia alle motivazioni di
Cass. 6507/01, cit. alla nota precedente, e Cass., sez. I, 07-06-2000, n. 7713,
in Famiglia e dir., 2001, 159, con nota di DOGLIOTTI, La famiglia e l’«altro»
diritto: responsabilità civile, danno biologico, danno esistenziale, ed ivi,
2001, 189 (solo massima), con nota di BONA, Violazione dei doveri
genitoriali e coniugali: una nuova frontiera della responsabilità civile? (;
la sentenza può leggersi anche in Foro it., 2001, I, 187, con nota di D’ADDA, Il c.d. danno
esistenziale e la prova del pregiudizio, ed in Resp. civ., 2000, 923, con
nota di ZIVIZ, Continua il cammino del danno esistenziale. Nella
giurisprudenza di merito che ha condiviso la tesi in esame, a ben vedere, la
tesi del danno da lesione di diritti costituzionalmente protetti, risarcibile ex se, viene
solitamente utilizzata per aggirare con grande disinvoltura il limite alla
risarcibilità del danno morale, imposto dall’art. 2059 c.c.: in tal senso si
vedano, a mero titolo di paradigma di una giurisprudenza piuttosto diffusa,
Trib. Milano, 15-06-2000, in Resp. civ., 2001, 461, con nota di FAVILLI, Danno non patrimoniale
e «danni esistenziali»; Trib. Treviso, 25-11-1998, in Danno e resp., 2000,
68, con nota di CASO, Danno per lesione del rapporto parentale: tra esigenze di
giustizia e caos risarcitorio, nonché in Riv. giur. circolaz. e trasp.,
2000, 143, con nota di Rossetti, Si può monetizzare la perdita di un affetto?; Trib.
Torino, 08-08-1995, in Resp. civ., 1996, 282, con nota di ZIVIZ, Quale futuro per il
danno dei congiunti?.
[9] : Impossibile, oltre che
ultroneo, sarebbe dare conto con esaustività in questa sede delle ragioni
addotte pro e contro la tesi del danno esistenziale. Sia consentito dunque
rinviare, per l’esame dell’ “impianto” di questa teoria, agli scritti di Ziviz,
Alla scoperta dal
danno esistenziale, in Contr. e impresa, 1994, 864; Monateri, Alle soglie di una
nuova categoria risarcitoria: il danno esistenziale, in Danno e resp. 1999,
8; Cendon, Non di
sola salute vive l’uomo, in Studi Rescigno, V, Milano 1999, 138-139; Cendon, Esistere o non
esistere, in Cendon (a cura di), Trattato breve dei nuovi danni, Padova 2001, 2 e ss.).
Per una serrata critica alla tesi del danno esistenziale, si vedano invece
PECCENINI, Danni
riflessi e danno esistenziale, in Contratto e impr., 2000, 1101; ROSSETTI ,
Il danno
esistenziale tra l’art. 2043 e l’art. 2059 del codice civile, in Resp. civ.,
2001, 809; PONZANELLI, Sei ragioni per escludere il risarcimento del danno
esistenziale, in Danno e resp., 2000, 693; PEDRAZZI, La nuova stagione del
danno non patrimoniale oltre le duplicazioni risarcitorie, in Danno e resp.,
2002, 994.
[10] : Si vedano, in tal senso,
Giudice di pace Bologna, 08-02-2001, in Giudice di pace, 2001, 192, nonché in
Danno e resp., 2001, 981, con nota di BONA e CASTELNUOVO, Pubblica
amministrazione, pretese del cittadino e danno esistenziale, nonché in Giur.
it., 2001, 536, con nota di Greca, A proposito del danno esistenziale provocato dal rifiuto
della Pubblica Amministrazione di annullare d’ufficio i propri provvedimenti
illegittimi, il quale ha condannato al risarcimento del danno esistenziale
un Comune il quale aveva omesso di revocare una sanzione amministrativa
chiaramente irrogata per errore; nonché Trib. Bologna 20.1.2003, in Dir. e
giust. 2003, fasc. 16, 46, con nota di Rossetti, Interessi pretensivi e
risarcimento, il quale ha condannato una Università a risarcire il danno
patito da uno studente cui era stato immotivatamente ridotto il voto di laurea
rispetto a quello risultante dalla media degli esami. In argomento si veda anche
Viola, La tutela
risarcitoria del diritto di accesso ed il danno esistenziale, in Giust.
amm., 2003, 310, ma va rilevato come quest’ultimo scritto mostra di ritenere
quel che non è, definendo il danno esistenziale come ammesso e condiviso “dalla
prevalente dottrina” (p. 318).
[11] : Per una più diffusa analisi
sul punto, si vedano Navarretta, Art. 2059 c.c. e valori costituzionali: dal limite del
reato alla soglia della tolleranza, in Danno e resp., 2002, 865, e Rossetti,
Il danno civilmente
rilevante: tipologie, accertamento, liquidazione, in Resp. civ., 2002,
***.
Ovviamente, ritenere erronea la tesi del danno esistenziale non vuol dire
ammettere la condivisibilità della scelta operata dal legislatore con la
limitazione risarcitoria di cui all’art. 2059 c.c., e, soprattutto, la
conformità a costituzione di tale norma.
[12] : Si veda anche Cass. 5.11.2002 n. 15449, in Dir. e
giust., 2002, fasc. 41, 22, ma specialmente 25, con nota di Didone, Legge Pinto, il danno
non è in re ipsa, ove espressamente si afferma che il c.d. danno
esistenziale non è che una componente del danno morale.
E’ singolare osservare che l’attacco più duro alla tesi del
danno in re ipsa
è venuto proprio da chi l’aveva creato, e cioè dalla Corte costituzionale:
ed infatti nella motivazione di Corte cost. 27.10.1994 n. 372, in Giust. civ.,
1994, I, 3029 (sentenza con la quale la Consulta ha sostanzialmente “rimangiato”
quanto affermato nel 1986 con la sentenza 184/86, cit. supra, nota 9), si legge:
“là dove qualifica
come «presunto» [il danno alla salute], identificandolo col fatto (illecito)
lesivo della salute, [la sentenza n. 184/86] intende dire che la prova della
lesione è, in re ipsa, prova dell'esistenza del danno (atteso che da una seria
lesione dell'integrità fisio-psichica difficilmente si può guarire in modo
perfetto), non già che questa prova sia sufficiente ai fini del risarcimento. E'
sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la
dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello
indicato dall'art. 1223 c.c., costituita dalla diminuzione o privazione di un
valore personale (non patrimoniale), alla quale il risarcimento deve essere
(equitativamente) commisurato”.
[13] : Così Corte cost. 27.10.1994
n. 372, in Giust. civ., 1994, I, 3029.
[14] : Così TAR Toscana 27.10.2000
n. 2212, in Urb. e appalti, 2001, 432, con nota di Masi, Interessi legittimi
pretensivi e risarcimento: il giudice amministrativo alla ricerca del “bene
della vita”.
[15] : Da ultimo, in tal senso,
appare di grande rilievo la motivazione di Cass. 10.1.2003 n. 157, in Dir. e
giust., 2003, fasc. 6, 38, con nota di Abbamonte, Atti illegittimi della
p.a., verso una responsabilità “da contatto”. Nella motivazione di tale
decisione si afferma, in più luoghi, che “la tutela risarcitoria dell’interesse oppositivo è
riconoscibile purché un danno vi sia” (p. 49), e che “l’astratta
risarcibilità [della lesione] lascia aperte le questioni (...) in ordine alla valutazione
delle prove” sull’esistenza del danno (p. 50). Va comunque sottolineato
come, nella medesima sentenza, la S.C. abbia ritenuto che il danno da lesione
dell’interesse positivo possa consistere non solo in un vulnus alla
posizione “finale” del diritto dominicale, quale lo ius aedificandi, ma
anche in un pregiudizio a posizioni “intermedie”, quali lo ius vendendi ad un
certo prezzo.
Nello stesso
senso si pronunciato anche il consiglio di Stato, il quale ha affermato che “il
risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante
dell'annullamento giurisdizionale, ma richiede ia positiva verifica di
tutti i requisiti previsti dalla legge e ciò è garanzia di un corretto
contenimento delle domande risarcitorie: oltre alla lesione della
situazione soggettiva di interesse tutelata dall'ordinamento (il "danno
ingiusto"), è indispensabile che sia accertata la colpa (o il dolo)
dell'amministrazione, che sia accertata l'esistenza di un danno al
patrimonio, che sussista un nesso causale tra l'illecito ed il danno
subito” (Cons. Stato, sez. IV, 14.6.2001 n. 3169, in Giust. amm.,
2001, 784, ma
specialmente 793).
Contra, invece, si è
pronunciato TAR Puglia, 18.4.2002 n. 1569, in Giust. amm., 2002, 625, secondo
cui la lesione di un interesse oppositivo implica ex
se la lesione di un bene della vita, e comporta
“automaticamente” la produzione di un danno ingiusto.
[16] : Giachetti, La risarcibilità degli
interessi legittimi è in coltivazione, in Cons. Stato, 1999, 1599; CIRILLO,
Il danno da
illegittimità dell’azione amministrativa e il giudizio risarcitorio - Profili
sostanziali e processuali, Padova 2001, 307-308; CARANTA, Attività amministrativa
ed illecito aquiliano - La responsabilità della pubblica amministrazione dopo la
l. 21 luglio 2000, n. 205, Milano 2001; Caringella, Il nuovo processo
amministrativo - Dopo la l. 21 luglio 2000, n. 205, Milano 2001, 596-597.
Quest’ultimo Autore assimila il “diritto strumentale” al risarcimento del danno
da lesione di interessi, ad esempio, all’azione di risoluzione (art. 1453 c.c.)
o di annullamento (art. 1441 c.c.): l’accostamento tuttavia non convince, sol
che si consideri che tanto la domanda di risoluzione, quanto quella di
annullamento, sono cumulabili con quella di risarcimento.
[17] : Cass. 10.1.2003 n. 157,
cit., p. 67.
[18] : Lo stesso Consiglio di Stato
ha affermato, senza mezzi termini, che allo stato attuale della legislazione “la responsabilità
dell’amministrazione, conseguente all’adozione di provvedimenti illegittimi, resta saldamente inserita nel sistema dell’illecito
delineato dagli artt. 2043 e ss. del codice civile”; più oltre, nella
stessa decisione, si legge che “la responsabilità della p.a., correlata all’adozione di
atti amministrativi illegittimi (...), va costruita secondo le regole comuni stabilite dal diritto delle
obbligazioni” (Cons. Stato, sez. V, 6.8.2001, n. 4239, in Urb. e
appalti, 2001, 1211, con nota di Passoni, Responsabilità per “contatto” e risarcimento per lesione di
interessi legittimi).
[19] : Nello stesso senso del
testo, SCOCA, Per
un’amministrazione responsabile, in Giur. costit., 1999, 4045; nonché, sia
pure in modo sintetico, Scognamiglio, Giurisdizione esclusiva e risarcimento del danno, in
Dir. proc. amm., 2001, 1065, ma specialmente 1079.
[20] : Anche sotto questo profilo,
quindi appare corretta l’osservazione secondo cui sarebbe venuta meno ogni
distinzione tra giurisdizione esclusiva e giurisdizione di legittimità: infatti
i poteri del giudice e le forme processuale finiscono per coincidere nei due
casi (Scognamiglio, Giurisdizione esclusiva e risarcimento del danno, in
Dir. proc. amm., 2001, 1073.
[21] : Tale espressione è in verità
assai curiosa, posto che davvero non si comprende quali altri danni siano
concepibili, se non a persone o a cose. Si potrebbe pensare al danno ad animali,
ma il legislatore dovrebbe spiegarci perché ha inteso affidare alla
giurisdizione del TAR il danno - ad esempio - da investimento di un cane o di un
gatto da parte di un veicolo pubblico. Per una approfondita interpretazione
dell’art. 33 cit., si veda da ultimo Cass. sez. un. 2.5.2003 n. 6719, in Urb. e
appalti, 2003, 1163, con nota di Giovagnoli, Riparto di
giurisdizione in materia di servizi pubblici: i rapporti individuali di utenza e
le controversie meramente risarcitorie.
[22] : Vacirca, Appunti sul
risarcimento del danno nella giurisdizione amministrativa di legittimità, in
Giust. civ., 2001, II, 347; ovviamente resta ferma la giurisdizione del g.a. per
i danni causati non già dal mero ritardo, ma dal silenzio-rifiuto, assimilato
per fictio iuris
ad un vero e proprio provvedimento. Contra, però, si veda TAR Emilia Romagna-Parma,
25.11.2002 n. 852, in Giust. amm., 2002, 1421, secondo cui il risarcimento del
danno da “ritardato provvedimento” è subordinato alla preventiva o almeno
contestuale impugnazione del silenzio, ritualmente formatosi in seguito ad
apposita diffida.
[23] : Scoca, Giustizia
amministrativa, Torino 2003, 82-83.
[24] : Il d. lgs. 80/98 è stato
oggetto di ben 251 censure di illegittimità costituzionale, una delle quali
accolta, e 37 delle quali ancora pendenti. Non tutte le censure, tuttavia, hanno
assunto a parametro di legittimità costituzionale l’art. 103 cost.. In molti
casi, la questione di legittimità viene fondato sul dubbio di un eccesso di
delega dell’art. 34 d. lgs. 80/98 rispetto alla legge delega, nella parte in cui
ha attribuito al giudice amministrativo la giurisdizione su diritti soggettivi
nella materie urbanistica: in tal senso, si vedano Trib. Bassano del Grappa,
23.7.2001, in Gazz. uff. 21.8.2002 n. 33; Trib. Verona 15.12.2001, in Gazz. uff.
13.2.2002 n. 7; Trib. Vicenza 23.11.2001, in Gazz. uff. 6.3.2002 n. 10; Cass.
[ord.], sez. un., 11-12-2001, n. 15641, in Foro it. Rep. 2001, Edilizia e
urbanistica, n. 117; Trib. Modena 13.2.2002, in Gazz. uff. 2.5.2002 n. 18;
Cass. 21.10.2002 n. 14870, inedita.
[25] : Trib. Roma (ord.) 16.11.2000, in Giurispr. romana, 2001,
43, con riferimento all’art. 34 d. lgs. 31.3.1998 n. 80. In quel caso, la
Consulta ha ritenuto la questione manifestamente inammissibile, sul presupposto
che dalla motivazione dell’ordinanza non sarebbe stato chiaro se il tribunale
avesse inteso sospettare di illegittimità costituzionale l’art. 34 d. lgs. 80/98
nel testo anteriore, ovvero in quello successivo alle modifiche apportate dalla
l. 202/00 (Corte cost. (ord.) 16-04-2002 n. 122, in Foro it., 2002, I, 1266).
[26] : Trib. Roma (ord.) 31.7.2002,
in Giurispr. romana, 2002, 406.
[27] : Si vedano gli autori citati
supra, nota 18;
a questi può, forse, aggiungersi Satta, Giurisdizione esclusiva, in Enc. del dir., Milano 2000,
Agg. V, 593, secondo cui l’attribuzione alla giurisdizione del giudice
amministrativo la cognizione delle domande risarcitorie non avrebbe fatto altro
che “anticipare” al giudizio di cognizione l’esame di domande quanto il giudice
sarebbe stato chiamato a fare in sede di ottemperanza.
[28] : Varrone, Giurisdizione
amministrativa e tutela risarcitoria, in Cerulli Irelli (a cura di), Verso il nuovo processo
amministrativo - Commento alla l. 21 luglio 2000, n. 205, Torino 2001, 36.
In giurisprudenza, la tesi è stata condivisa da Cons. giust. amm. sic. 14.6.2001
n. 296, in Giust. amm., 2001, 709; in tale occasione, il consesso isolano era
presieduto da un giudice omonimo dell’autore citato poc’anzi; non saprei, dire,
tuttavia, se si tratti o meno della stessa persona.
[29] : Scoca, Giustizia
amministrativa, Torino 2003, 83; Scognamiglio, Giurisdizione esclusiva
e risarcimento del danno, in Dir. proc. amm., 2001, 1079-1080.
[30] : Sassani, La giurisdizione
esclusiva, in Cassese (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, Milano 2001, 3568;
Pajno, La nuova
giurisdizione del giudice amministrativo, in Cassese (a cura di), Trattato di diritto
amministrativo, Appendice al t. IV, 80.
[31] : Scognamiglio, Giurisdizione esclusiva
e risarcimento del danno, in Dir. proc. amm., 2001, 1085.
[32] : Scognamiglio, , Giurisdizione esclusiva
e risarcimento del danno, in Dir. proc. amm., 2001, 1090.
[33] : Ex multis, si
vedano App. Lecce, 09-05-1983, in Corti Bari, Lecce e Potenza, 1984, 33; Pret.
Catania, 19-01-1996, in Banca, borsa ecc., 1997, II, 225.
[34] : Cirillo, Il danno da
illegittimità dell’azione amministrativa e il giudizio risarcitorio - Profili
sostanziali e processuali, Padova 2001, 313 e ss..
[35] : Concezione che, più che
tradizionale, è definita “obsoleta” da Caranta, Il ritorno
dell’irresponsabilità, in Urb. e appalti, 2001, 675.
[36] : Falcon, Il giudice amministrativo tra
giurisdizione di legittimità e giurisdizione di spettanza, in La tutela dell'interesse
al
provvedimento, Trento, 2001, 239.
[37] Moscarini, Risarcibilità degli
interessi legittimi e termine di decadenza, in Dir. proc. amm., 2001, 7; si
vedano anche, nello stesso senso, Moscarini,
Risarcibilità
degli interessi legittimi e termini di decadenza, in Giur it.,
2000, I, 1 ss.; Ruoppolo, Tutela aquiliana dell'interesse, in Dir.
proc. amm., 2001, 717; BARBIERI, Considerazioni sul processo amministrativo e sulla
tutela risarcitoria degli interessi legittimi, in Dir.
proc. amm.. 2000, 389.
[38] : MONTESANO, I giudizi sulle responsabilità per danni e sulle
illegittimità della pubblica amministrazione, in Dir proc. amm., 2001, 583.
[39] Interlandi, Azione di annullamento
ed azione risarcitoria: le regola della pregiudizialità esiste ancora? Alcune
riflessioni su una sentenza “a passo di gambero”, in Dir. proc. amm., 2002,
128.
[40] : Caranta, Il ritorno
dell’irresponsabilità, in Urb. e appalti, 2001, 675.
[41] : Caringella, Il nuovo processo
amministrativo - Dopo la l. 21 luglio 2000, n. 205, Milano 2001, 606 e ss.,
secondo il quale peraltro la necessità del previo annullamento dell’atto
illegittimo permarrebbe in tutti i casi in cui il danneggiato intenda domandare
il risarcimento in forma specifica, con la condanna della p.a. ad un facere; Valaguzza,
Riflessioni
sull’onere di impugnativa del provvedimento illegittimo in un petitum risarcitorio, in
Dir. proc. amm., 2001, 1122 e ss..
[42] : Polidori e
Fruscione, La tutela
risarcitoria degli interessi legittimi dopo la l. n. 205 del 2000: verso la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sul risarcimento del
danno?, in Giust. civ., 2001, II, 303..
[43] : Lopilato, Pregiudiziale
amministrativa e risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi:
unione perfetta o intollerabile convivenza?, in Urb. e appalti, 2001, 1134,
ma specialmente 1141 e ss..
[44] : Francario, Inapplicabilità del
provvedimento amministrativo d azione risarcitoria, in Dir. amm., 2002,
23.
[45] : TAR Sicilia-Palermo,
7.10.2002, in Urb. e appalti, 2002, 1475.
[46] : Cfr. ex multis, TAR
Campania-Napoli 27.3.2002 n. 1651, in Urb. e appalti, 2002, 724; T.a.r.
Campania, sez. I, 08-02-2001, n. 603, in Urbanistica e appalti, 2001, 666, con
nota di CARANTA, nonché in Giur. it., 2001, 1747; TAR Campania-Napoli 21.2.2001
n. 810, in Foro amm., 2001; TAR Campania-Napoli, 29.5.2002 n. 3177, in Urb. e
appalti, 2002, 1212; TAR Sicilia-Palermo, 1.10.2001, n. 1444, in Urb. e appalti,
2002, 114; TAR Toscana 27.10.2000 n. 2212, in Urb. e appalti, 2001, 432. A
questo filone può aggiungersi TAR Friuli-Venezia Giulia 23.4.2001 n. 179, in
Giust. amm., 2001, 603, il quale ha escluso la possibilità di domandare,
contestualmente all’annullamento dell’atto, la condanna generica della p.a. al
risarcimento del danno “da liquidare in separata sede”, e ciò sul presupposto
che l’azione di risarcimento dinanzi al giudice amministrativo “è ammessa purché
segua alla pronuncia di annullamento”.
[47] : C. Stato, sez. IV,
22-03-2001, n. 1684, in Arch. giur. oo. pp., 2001, 361, nonché in Foro amm.,
2001, 400.
[48] : Cons. di Stato, ad. plen.,
29.1.2003 n. 1, in Giust. amm., 2003, 119.
[49] : Cons. di Stato, VI,
18.6.2002 n. 3338, in Urb. e appalti, 2002, 1329, ma specialmente 1330 e
ss..
[50] : Così TAR Campania-Napoli,
27.3.2002 n. 1651, in Giust. amm., 2002, 623.
[51] : Busnelli, Lesione di interessi
legittimi: dal “muro di sbarramento” alla “rete di contenimento”, in Danno e
resp., 1997, 269, ma specialmente 274 e ss..
[52] : Cfr. Cass., sez. III,
10-12-1996, n. 10987, in Foro it. Rep. 1996, Responsabilità civile, n. 82; Cass.,
24-02-1987, n. 1937,
in Arch. circolaz., 1987, 471.
[53]: Cass., sez. III, 23-04-1998, n. 4186, in Danno e resp.,
1998, 686, con nota di DE MARZO, nonché in Gius, 1998, 2065.
[54] : Cass. 10.1.2003 n. 157, in
Dir. e giust., 2003, fasc. 6, 38.
[55] : Cass. sez. un. pen.
11.9.2002 n. 30328, in Dir e giust., 2003, fasc. 35, 21, la quale ha composto il
precedente contrasto di giurisprudenza. Si badi che il dictum delle
Sezioni Unite penali, avendo ad oggetto la norma (art. 40 c.p.) che disciplina
anche la causalità materiale nell’illecito civile, non potrà non trovare
applicazione anche con riferimento a quest’ultimo.
[56] : Ex multis, Cass. 1-6-1993, n. 6109, in
Foro it. Rep., 1993, Danni civili, 56.
[57] : Ovviamente, il risarcimento
di questo tipo di danno presuppone l'accertamento che il candidato, onde avesse
sostenuto il concorso, sarebbe riuscito verosimilmente vincitore. Su questo tipo
di danno, talora definito danno da perdita di chance, si veda più ampiamente
infra, paragrafo 8.
[58] : Ad. es., perché la legge
esclude il risarcimento in forma specifica: si pensi al disposto dell’art. 14,
comma 2, l. 20.8.2002 n. 190, alla stregua del quale “la sospensione o
l'annullamento giurisdizionale della aggiudicazione di prestazioni pertinenti
alle infrastrutture non determina la risoluzione del contratto eventualmente già
stipulato dai soggetti aggiudicatori; in tale caso il risarcimento degli
interessi o diritti lesi avviene per equivalente, con esclusione della
reintegrazione in forma specifica”. Ovviamente, resta tutto da valutare la
conformità a costituzione di una simile previsione normativa.
[59] : Cfr., ex plurimis, Cass.,
7-8-1990, n. 7967, in Foro it. Rep., 1990, Danni civili, n. 267; Cass., 16-12-1994, n. 10796, in
Giur. it., 1995,
I, 1, 1696; Cass., 14-3-1995, n. 2930, in Foro it. Rep., 1995, Danni civili, n.
292; Cass., 18-2-2000, n. 1834; Cass., 10-5-2000, n. 5988; Cass., 26-9-2000, n.
12758.
[60] : Si veda la “storica”
decisione resa da Cass., 4-7-1979, n. 3776, in Giust. civ., 1979, I, 1546;
Cass., 5-4-1986, n. 2368, in Foro it., 1986, I, 1265, con note di PARDOLESI, Le Sezioni Unite su
debiti di valuta ed inflazione: orgoglio (teorico) e pregiudizio
(economico), e di AMATUCCI, Svalutazione monetaria, preoccupazioni della Cassazione e
princìpi non ancora enunciati in materia di computo di interessi; Cass.,
3-5-1986, n. 3004, in Giust. civ., 1986, I, 1833; Cass., 1-7-1992, n. 8094, in
Giust. civ., 1993, I, 2485, con nota di PANELLA, L’incidenza della
svalutazione monetaria nei debiti di valuta; Cass., 4-5-1994, n. 4321,
ivi, 1994, I, 2143; Cass., 15-1-2000, n. 409.
[61] : Nello stesso senso, Cass.,
22-2-2000, n. 1997; Cass., 9-6-1999, n. 5678, in Foro it. Rep., 1999, Danni
civili, n. 317.
[62] : Ex plurimis, Cass.
12-6-1998 n. 5908, in Foro it. Rep., 1998, Danni civili, 335;
Cass. 26-11-1997 n. 11857, in Foro it. Rep., 1997, Danni civili, 304;
Cass. 7-12-1994 n. 10493, in Foro pad., 1995, I, 161; Cass. 19-7-1982 n. 4214,
in Giust. civ., 1983, I, 531; Cass. 11-4-1981 n. 2164, in Foro it. Rep., 1981,
Danni civili,
130.
[63] : Cass. 18-12-1998 n. 12686,
in Foro it. Rep., 1998, Danni civili, 318; Cass. 2-12-1998 n. 12234, in Foro
it. Rep., 1998, Danni civili, 300; Cass. 6-11-98 n. 11190, in Foro it.
Rep., 1998, Danni
civili, 319; Cass. 24-8-1998 n. 8364, in Foro it. Rep., 1998, Danni civili, 297;
Cass. 25-9-1997 n. 9396, in Foro it. Rep., 1997, Danni civili, 306;
Cass. 27-3-1997 n. 2745, in Foro it. Rep., 1997, Danni civili, 323;
Cass. 1-12-1992, n. 12839, in Foro it., 1994, I, 2227; Cass. 19-11-1983 n. 6897,
AC, 1984, 528; Cass. 12-4-1983, n. 2571, in Foro it. Rep., 1983, Danni civili, 222;
Cass. 13-2-1982, n. 900, in Foro it. Rep., 1982, Appello civile,
44.
[64] : Pr tutti e quattro questi
princìpi, si veda Cass., 17-2-1995 n. 1712, in Foro it., 1995, I, 1470; in
Corriere giur., 1995, 462; Gius, 1995, 427; AC, 1995, 667; in Giust. civ., 1995,
I, 1495; in Assicurazioni, 1995, II, 2, 81; in Resp. civ. prev., 1995, 533; in
Riv. giur. circ. trasp., 1996, 108.
[65] : Nello stesso senso si vedano,
tra le più recenti, Cass. 26-4-1999 n. 4156; Cass. 18-2-1999 n. 1372, inedita;
Cass. 20-1-1999 n. 490; Cass. 20-1-1999 n. 489, inedita; Cass. 12-1-1999 n. 256;
Cass. 22-12-1998 n. 12788; Cass. 28-11-1998 n. 12089; Cass. 23.11.1998 n. 11860,
inedita; Cass. 24-7-1998 n. 7298).
[66] : Cass. 21-4-1998 n. 4030, in
Arch. circolaz., 1998, 774; Cass. 6-11-1996 n. 9648, in Foro it. Rep., 1996, Interessi, 5; Cass.
17-5-1995 n. 5412, in Foro it. Rep., 1995, Danni civili, 314;
Cass. 7-4-1988 n. 2737, in Resp. civ. prev., 1989, 327; Cass. 14-12-1985 n.
6336, in Arch. circolaz., 1986, 280,
[67] : “Soddisfo”, infatti, è prima
persona singolare del presente indicativo del verbo “soddisfare”, e non un
sostantivo.
[68] : Così, da ultimo, Cons. di
Stato, VI, 5.5.2003 n. 2332, in Urb, e appalti, 2003, 918, con nota di
Montedoro, I
rapporti fra evidenza pubblica e contratto di appalto.
[69] : Cfr. Cass., sez. II,
11-02-1998, n. 1395, in Giur. it., 1999, 271.
[70] : Cass., sez. II, 04-02-2000,
n. 1252; Cass., sez. II, 13-04-1995, n. 4268, in Foro it. Rep. 1995, Indebito, n. 10;
così Sacco-De Nova, Il contratto, Torino 1993, 636; Luminoso, Obbligazioni
restitutorie e risarcimento del danno nella risoluzione per inadempimento,
in Giur. comm., 1990, 421.
[71] : Ex multis, Cass.,
sez. II, 27-12-1994, n. 11177, in Foro it. Rep. 1994, Indebito, n.
11.
[72] : Cass. 20-5-1997, n. 4465, in
Foro it. Rep. 1997, Contratto in genere, 56; Cass., 5-4-1990, n. 2802, in Foro
it. Rep. 1990, Contratto in genere, 377.
[73] : In questo senso, in
dottrina, si vedano Auletta, La risoluzione per inadempimento, Milano 1942, 288
e seguenti; Mirabelli, Dei contratti in generale, Torino 1958, 498; Dalmartello,
Risoluzione del contratto, in Noviss. dig., XVI, Torino, 1969, 145; contra,
invece, nel senso che la distinzione tra buona e mala fede rilevi anche nel caso
di risoluzione del contratto, si sono espressi Sacco, cit., 637; Scalfi,
Risoluzione del contratto - diritto civile, in Enc. giur., XXVII, Roma 1991,
8.
[74] : Cass. 22.11.1974 n. 3782,
inedita.
[75] : Cass. 20.5.1997 n. 4465, in
Foro it. Rep., 1997, Contratto in genere, 55,
[76] : Cass. 4.12.1992 n. 12942, in
Foro it., 1993, I, 401.
[77] : Cass. 23.4.1980 n. 2678, in
Banca, borsa e titoli, 1981, II, 145; Cass. 27.3.1962 n. 623, inedita; Trib.
Roma, 20-10-1982, in Foro pad., 1982, I, 293; Trib. Roma, 3-12-1982, in Giur.
it., 1983, I, 2, 741; queste conclusioni sono condivise anche da autorevole
dottrina, la quale ritiene estensibile per analogia l’art. 1460 c.c. alle
ipotesi di risoluzione giudiziale, in virtù del “perfetto parallelismo”
esistente tra gli effetti obbligatori derivanti dalla sentenza di risoluzione e
quelli del contratto risolto: così Bigliazzi-Geri, Della risoluzione per
inadempimento, Bologna-Roma 1988, 17; Rossi, L’exceptio inadimpleti
contractus negli obblighi di restituzione nascenti da sentenza di risoluzione
del contratto, in Dir. e giur., 1995, 190, ma specialmente 196-197.
[78] : Sacco, op. ult. cit., 1993,
638; nello stesso senso, Pret. Roma, 20-7-1994, in Dir e giur., 1995, 190, e
Pret. Roma 10.1.1995, in Dir e giur., 1995, 190,
[79] : Cass. 1-4-87 n. 3139, in
Foro it., 1987, I, 2073; nello stesso senso, si vedano anche Cass. 29.4.93 n.
5026, GI, 1993, I, 1, 234; Cass. 7.3.91 n. 2368, FI, 1991, I, 1793; Cass.
12-10-88 n. 5494, FI, 1989, I, 1330; Cass. 24-1-92 n. 781, in Foro it. Rep.,
1992, Lavoro
(rapporto), 836; Cass. 19.12.85, FI, 1986, I, 383, tutte relative a
fattispecie di esclusione di lavoratori dipendenti dalla partecipazione a
concorsi interni.
L’orientamento della sezione lavoro della Corte di
cassazione, come è ovvio, ha indirizzato la giurisprudenza del lavoro di merito,
la quale in larga parte ha fatto il proprio il principio secondo cui la perdita
di chance costituisce una ipotesi di danno emergente; principio, tuttavia,
sempre affermato con riferimento ad illegittime esclusioni da prove concorsuali
(Pret. Roma
30-4-1986, in Nuovo dir., 1986, 989; Pret. Palermo 17-9-1988, in Temi sic, 1989,
302; Pret. Palermo 28-11-1991, in Temi sic., 1991, 557; Pret. Roma 16-3-93, DL,
1994, II, 36; contra, però, si veda Pret. Ascoli Piceno 23-3-93, FI,
1994, I, 1826, secondo cui non può essere accolta la domanda di risarcimento per
la perdita di chance, avanzata da concorrenti che si ritengano
ingiustamente pretermessi da un concorso, qualora non provino che nell'ipotesi
di osservanza dei criteri di valutazione, l'esito della valutazione sarebbe
stato loro favorevole).
[80] : Cass. 22.4.93 n. 4725, in
Foro it. Rep., 1993, Lavoro (rapporto), 750; Cass. 2.12.96 n. 10748, in Foro
it. Rep., 1996, Lavoro (rapporto), 764).
[81] : Ex multis, Cass.
1-6-93 n. 6109, in Foro it. Rep., 1993, Danni civili, 56.