Margherita Poto
La CONSOB e la vigilanza sul
mercato mobiliare
in
corso di pubblicazione su Giur. It.
1. Premessa: dalla
nozione di mercato a quella di “conglomerato finanziario”. 2. Sugli standards di comportamento degli intermediari
finanziari: in particolare il principio di trasparenza. 3.
La CONSOB 4. La Banca d’Italia: cenni in tema di vigilanza
prudenziale 5. Conclusioni
1.
Premessa: dalla nozione di mercato a quella di “conglomerato finanziario”
L’analisi delle problematiche in tema di vigilanza necessita di una breve premessa metodologica, al fine di tracciare le coordinate cartesiane entro cui collocare l’attività e le funzioni delle autorità di controllo del settore finanziario. In particolare, nello studio dell’operato delle medesime, è possibile utilizzare, alla stregua delle partiture d’orchestra, diversi piani di lettura: un primo piano per così dire “spaziale”, connesso alla collocazione “topografica” dell’attività delle authorities; lo stesso tema può altresì essere inquadrato in una prospettiva più concettuale, riconducendo le funzioni delle amministrazioni indipendenti al monitoraggio della trasparenza del mercato, quale principio informatore del settore bancario, creditizio ed assicurativo.
Quanto al primo aspetto, occorre sin da subito rilevare come la nozione di mercato finanziario, in uno con la delimitazione dei confini entro i quali deve essere esercitata la vigilanza, ha subìto un progressivo ridimensionamento, cui ha fatto seguito una più puntuale definizione dei settori entro i quali le amministrazioni indipendenti sono tenute ad operare.
Lo studio della regolamentazione del sistema finanziario richiede, pertanto, una riflessione preliminare in ordine alla nozione di mercato regolamentato, inteso quale luogo in cui l’offerta di risorse finanziarie degli investitori incontra la domanda di finanziamento delle imprese[1] .
In via esemplificativa, è possibile distinguere, tra i modelli di mercato più diffusi, tre tipologie classificatorie: il cosiddetto mercato diretto, in cui le parti contraenti negoziano direttamente le condizioni che regolano lo scambio di capitali; il mercato aperto, in cui la negoziazione di capitali si svolge mediante strumenti standardizzati e secondo regole e condizioni prefissate; ed, infine, il mercato dei cambi, formato dall’insieme delle negoziazioni di valute estere che le banche ed altri operatori finanziari scambiano costantemente.
A sua volta, all’interno del concetto di mercato aperto, è possibile distinguere tra mercato monetario, costituito dall’insieme delle negoziazioni di capitali a breve distanza e mercato finanziario, concernente le negoziazioni di capitale a media e a lunga scadenza.
L’incontro della domanda e dell’offerta tra i soggetti che operano nel sistema finanziario è favorito dalla categoria degli intermediari, tra cui è possibile annoverare i cosiddetti intermediari bancari, ossia le banche, la cui attività consiste nel raccogliere presso il pubblico “depositi o altri fondi rimborsabili”, e gli intermediari non bancari (compagnie di assicurazione e istituti previdenziali, società di leasing e factoring, società di gestione di fondi comuni di investimento, società di intermediazione mobiliare, Merchant Banks).
La disciplina comunitaria ha apportato un notevole contributo alla regolamentazione delle dinamiche finanziarie. In particolare, la direttiva n. 93/22 CEE del 10 maggio 1993[2] , relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori immobiliari, ha dettato le linee guida necessarie ai
fini della individuazione delle tipologie
di mercati regolamentati e dei requisiti idonei ad assicurarne il buon
funzionamento. Come la dottrina ha opportunamente chiarito, il sintagma
“mercati regolamentati”, adoperato nella direttiva n. 93/22, non è nuovo al
diritto comunitario dell’intermediazione mobiliare: evocato per la prima volta
dalla direttiva n. 79/279 del 5 marzo
E, del resto, nella filigrana delle direttive in materia finanziaria, è possibile rintracciare le finalità che il diritto comunitario si propone di perseguire. Si pensi, per fare un esempio, al disposto della direttiva 2002/87/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, che riconosce espressamente la necessità di elaborare adeguate forme di vigilanza sui conglomerati finanziari[4].
Presupposto indispensabile per assicurare detta vigilanza è la determinazione dei confini entro i quali le autorità preposte devono operare.
Proprio nella prospettiva di circoscrivere in maniera più pregnante il sistema dei controlli, la nozione di “mercato regolamentato” viene affiancata a quella di “conglomerato finanziario”: “Per essere efficace, la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario dovrebbe essere esercitata su tutti i conglomerati di questo genere con attività finanziarie intersettoriali significative”. All’art. 4 vengono poi enumerati i criteri per l’individuazione di un conglomerato finanziario, così confermando l’opzione verso un sistema che non è più impostato in termini di vigilanza sul mercato lato sensu inteso, bensì su specifici e definiti settori dello stesso, rappresentati dai gruppi di enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese di investimento, che appunto fanno parte di un conglomerato finanziario[5].
Sin da ora, sembra opportuno rimarcare la decisa svolta verso un sistema in cui le autorità cooperano e si coordinano in modo molto più continuativo rispetto al passato. Si pensi al riguardo, alla previsione, contenuta nell’art. 27, con cui viene modificato il testo della direttiva n. 93/22: “Le autorità competenti rilevanti […] si consultano reciprocamente al momento di valutare l’idoneità degli azionisti e la reputazione e l’esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un’altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all’idoneità degli azionisti e alla reputazione e all’esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altra autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un’autorizzazione che per l’ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio”.
L’introduzione della vigilanza supplementare costituisce pertanto una prima tappa del piano di azione elaborato dalla Commissione Europea per garantire solidità agli strumenti di vigilanza sui gruppi finanziari facenti parte di un conglomerato finanziario. Ulteriori tappe di avvicinamento verso un sistema sempre più orientato a favorire lo scambio ed il coordinamento tra autorità di vigilanza sono segnate da due decisioni della Commissione del 5 novembre 2003, con cui vengono istituiti il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria ed il comitato bancario europeo. [6]
L’elemento unificante dei due provvedimenti risiede proprio nella riferibilità ad un medesimo campo di azione sul quale tanto il comitato bancario europeo quanto il comitato delle autorità europee di vigilanza sono tenuti ad operare, coordinandosi ambedue nel controllo sull’attività di differenti conglomerati finanziari.
Una volta definito il raggio di azione delle autorità di vigilanza, è necessario vagliarne l’attività alla luce di quello che può considerarsi il metro di valutazione che le stesse sono tenute ad adottare allorquando debbano sottoporre a controllo il comportamento degli operatori finanziari in tutte le manifestazioni dell’attività d’impresa[7].
Tanto il settore dell’intermediazione finanziaria, quanto quello bancario ed assicurativo sono interessati da importanti interventi normativi, concernenti la trasparenza dei contratti e delle operazioni finanziarie lato sensu intese[8].
Nel settore bancario, è opportuno menzionare la direttiva 2000/12/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[9], in cui la tutela del cliente è esaminata sotto il profilo della stabilità della banca. In particolare, il titolo V è interamente dedicato alla individuazione dei principi e degli strumenti tecnici della cosiddetta “vigilanza prudenziale”[10],
vale a dire dell’attività che le autorità competenti degli Stati membri devono esercitare sugli enti creditizi, al fine di verificare la corretta applicazione delle norme sulla trasparenza. Anche in questo caso, in maniera del tutto analoga rispetto a quanto previsto dalla direttiva in materia di vigilanza sui conglomerati finanziari, lo scopo è quello di favorire il coordinamento tra le varie autorità, così da agevolare lo scambio di informazioni tra i soggetti operanti sul mercato. In particolare, il 5° comma dell’art. 30 richiede che si attui il più ampio “scambio di informazioni, all’interno di uno Stato membro, tra le varie autorità preposte alla vigilanza, nonché, nei rapporti tra più Stati membri, tra le rispettive autorità competenti e le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, […] tra le autorità competenti e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari”.
Nell’attività di controllo sulla trasparenza delle operazioni finanziarie, le autorità godono anche di ampi poteri sanzionatori: all’uopo, la direttiva demanda ai singoli Stati membri il compito di prevedere le sanzioni da irrogare nei confronti degli enti creditizi, o dei dirigenti responsabilità “che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari, o amministrative in materia di controllo o di esercizio dell’attività” (art. 32).
Nel nostro ordinamento, i primi provvedimenti in materia di trasparenza risalgono all’inizio degli anni Novanta: si pensi alla L. 17 febbraio 1992 n. 154 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ed alla L. 19 febbraio 1992, n. 142, contenente regole sul credito al consumo e al T.U. bancario (D. Lgs. 1° dicembre 1993, n. 385), a cui si debbono aggiungere importanti deliberazioni del Cicr e della Banca d’Italia.[11]
L’attenzione del legislatore alla problematiche derivanti dalla necessità di un coordinamento, anche a livello normativo, con gli altri paesi dell’Unione Europea, ha portato alla emanazione di ulteriori provvedimenti, volti a regolare compiutamente il settore dell’economia, in particolare quello creditizi: per tutti, si pensi al Testo Unico per l’intermediazione finanziaria, approvato con D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd Riforma Draghi), destinato a sistematizzare la disciplina del governo societario delle società quotate e a garantire una maggiore trasparenza nei mercati finanziari[12].
Il significato ed il ruolo della trasparenza nei mercati mobiliari ha assunto pertanto connotazioni differenti a seconda dei settori nei quali le fonti normative sono andate ad incidere: è necessario al riguardo procedere alla ricognizione delle funzioni ascritte ai principali organi incaricati di assicurarne il corretto funzionamento.
La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali istituito con legge 7 giugno 1974, n. 216. Attualmente è una persona giuridica di diritto pubblico, che gode di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge[13].
Le sue funzioni si sono con il tempo ampliate. Nata come organo di controllo della Borsa e delle società quotate, essa è progressivamente divenuta organo di controllo dell’intero mercato mobiliare, dei soggetti che sullo stesso operano e di ogni operazione di sollecitazione del pubblico risparmio attraverso l’emissione ed il collocamento di strumenti finanziari. Per quanto più propriamente attiene all’informazione societaria, la Consob riveste un ruolo centrale per assicurare un’adeguata e veritiera informazione del mercato mobiliare sugli eventi di rilievo che riguardano la vita delle società quotate.
Un indubbio passo avanti nelle definizione dei compiti e delle funzioni esercitate dalla Consob è stato attuato con l’entrata in vigore del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza, di seguito t.u.f.), che ha contribuito alla edificazione di un sistema delle autorità titolari di poteri di controllo sul settore finanziario (in particolare, della Banca d’Italia e della Consob). Il decreto legislativo n. 58/1998 ha infatti segnato la scomparsa della concezione della riferibilità politica, con la diretta conseguenza che l’indipendenza degli organi amministrativi di controllo del mercato finanziario assurge ora a criterio consolidato cui rapportarsi nei casi in cui sorgano esigenze di vigilanza del sistema creditizio[14].
Hanno orientato in tal senso le indicazioni provenienti dal processo di integrazione comunitaria, nelle quali il rinnovamento degli apparati organizzativi nazionali appare preordinato al riconoscimento di uno status di indipendenza delle banche centrali, a loro volta parti integranti di un organismo transnazionale avente carattere indipendente (il SEBC).
E proprio l’obiettivo di definire un sistema economico moderno, in grado di favorire l’incontro della domanda e dell’offerta d’investimento, ha indotto il legislatore del 1998 ad ampliare l’ambito delle Amministrazioni coinvolte nella funzione di controllo, dettando al contempo regole che conferiscono carattere peculiare all’organizzazione dell’azione amministrativa.
In buona sostanza, il T.u.f. ha contribuito a chiarire la sfera di competenze rispettivamente spettanti alla Banca d’Italia ed alla Consob, secondo un criterio funzionale, in base al quale a ciascuna sono stati assegnati poteri di intervento correlati a specifici obiettivi.
In tale contesto, la
individuazione delle finalità cui è preordinata la vigilanza costituisce il
presupposto per la specificazione delle competenze della Consob e della Banca
d’Italia: trasparenza e correttezza dei comportamenti per la prima, sana e
corretta gestione per
Autorità, che lasciano alla concorrenza tra gli operatori il compito di determinare gli assetti strutturali del sistema.
In breve, l’attività della Consob è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza ed alla trasparenza del mercato. Qualora si volessero brevemente enumerare le competenze di tale organo di vigilanza, anche alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 58/1998, si potrebbero individuare quattro tratti salienti dell’attività che lo connota.
a) Innanzitutto, come si è accennato, la Consob è investita del potere di regolamentazione dei servizi di investimento da parte degli intermediari, nonché degli obblighi informativi delle società quotate e delle offerte al pubblico degli strumenti finanziari[16].
In particolare, l’art. 6, 2° comma, del T.u.f. individua i confini del potere normativo riconosciuto alla Consob, sentita la Banca d’Italia, nei confronti dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento e alla gestione su base collettiva: il potere d’intervento regolamentare si estende tanto verso l’organizzazione interna dell’intermediario quanto verso i rapporti esterni della clientela.
Come la stessa dottrina ha sottolineato e come del resto si evince dall’analisi della normativa previgente al decreto legislativo n. 58/1998[17], “il potere regolamentare riconosciuto alla Consob non costituisce né una novità sotto il profilo della fonte del diritto adottata, né
sotto il profilo della delineazione di nuove tipologie negoziali soggette a regimi specifici di formazione del consenso o di responsabilità contrattuale”[18].
Tanto il T.u.f. quanto le numerose discipline regolamentari che lo integrano costituiscono quindi il coronamento di un processo di innovazione della disciplina dei mercati mobiliari che ha avuto il suo inizio con la legge n. 216/1974.
Da tale momento, infatti, due fenomeni innovativi si cominciano a registrare nell’ordinamento del mercato mobiliare italiano: la considerazione dell’investimento in titolo mobiliari come adesione all’offerta di soggetti diversi dalla tradizionale figura dell’agente di cambio e, quel che in questa sede maggiormente interessa, la presenza centrale di una autorità di controllo destinata ad assumere la fisionomia e i poteri delle corrispondenti autorità già istituite negli ordinamenti dei paesi caratterizzati da un’ampia estensione delle contrattazioni mobiliari[19].
Un esempio della potestà regolamentare riconosciuta in capo alla Consob è rappresentato dal regolamento sugli intermediari finanziari approvato con deliberazione n. 11522 del 1° luglio 1998[20].
Esso è strutturato in cinque libri: fonti normative e definizioni; autorizzazioni alle SIM ed ingresso in Italia di imprese di investimento extracomunitarie; prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio; promozione e collocazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari; attività dei promotori finanziari.
Per quanto più direttamente attiene alle finalità istituzionali della vigilanza della Consob, e cioè a dire la tutela dell’integrità del mercato mobiliare e l’interesse degli investitori, nell’art. 26 del suddetto regolamento è contenuto il quadro di riferimento che consente di valutare la correttezza del comportamento degli intermediari nelle singole fattispecie negoziali.
E’ indubbia l’importanza che nella fissazione degli standards di corrispondenza rispetto a tali regole generali rivestono tanto l’autorità di vigilanza quanto l’elaborazione giurisprudenziale. Il profilo funzionale e regolamentare dell’intermediario nel sistema del mercato mobiliare può essere delineato tenendo presenti tre parametri di valutazione: finalizzazione della sua attività al miglior risultato economico ottenibile in base alla valutazione del livello di rischio prescelto dall’investitore; indipendenza; rispetto delle regole di funzionamento del mercato[21].
b) Alla Consob è altresì ascrivibile una funzione per così dire autorizzatoria, stante la sua competenza ad autorizzare la pubblicazione dei prospetti informativi in caso di offerte pubbliche di vendita e dei documenti di acquisto, in caso di offerte pubbliche di acquisto.
Siffatto potere si estende altresì al controllo sull’esercizio di attività di gestione accentrata degli strumenti finanziari ed alla vigilanza in ordine alla iscrizione agli albi.
Al riguardo, la giurisprudenza
amministrativa ha precisato che “le prescrizioni con le quali la Consob, in sede di
autorizzazione alla pubblicazione del prospetto, dispone o esclude
l’integrazione o la modifica del prospetto medesimo, imponendo, in caso di
discordanza e quale condizione per l’autorizzazione, l’inserimento della propria
qualificazione di rapporti, fatti, atti e comportamenti degli emittenti in
relazione alla disciplina del mercato e dei rapporti societari, hanno una
funzione di orientamento del mercato che non si esaurisce nella fase della
sollecitazione e della quotazione dei titoli, ma è destinata a proiettarsi nel
futuro”. Ancora, “tenuto conto che la trasparenza è in funzione della
garanzia della parità delle armi tra i soggetti del mercato, la qualificazione,
fatta dalla Consob nell’esercizio dei poteri di vigilanza, di fatti e
rapporti che accadono e si instaurano sul mercato […] trascende il concreto e
l’occasionale per costituire una regola alla quale
c) Alle predette funzioni, occorre aggiungere un più generale potere di vigilanza ispettiva sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza delle negoziazioni, nonché sulla trasparenza e sulla correttezza degli intermediari e dei promotori finanziari.
Ai sensi dell’art. 10 T.u.f., infatti, è riconosciuto tanto alla Banca d’Italia, quanto alla Consob, il potere di effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti, per le materie di rispettiva competenza. Parimenti, esse possono richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro comunitario, di effettuare ispezioni ed accertamenti presso succursali di Sim e di banche, stabilite sul territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità per le verifiche (art. 10, 3° comma del citato decreto)[23].
d) Essa è altresì investita di ampi poteri sanzionatori nei confronti dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, potendo accertare eventuali andamenti anomali delle contrattazioni sui titoli quotati e compiere ogni altro atto di verifica riguardo alle possibili violazioni di norma in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di aggiotaggio sugli strumenti finanziari. Siffatti poteri sanzionatori possono essere esercitati anche nei confronti dei promotori finanziari.
Il primo comma dell’art.. 55, T.u.f. disciplina, infatti, il potere di sospensione dell’esercizio dell’attività nel caso venga accertato il duplice presupposto della necessità ed urgenza da un lato e della sussistenza di “elementi gravi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob”. Ad avviso della dottrina, l’introduzione di tale presupposto, che non figurava nel sistema precedente, sottolinea la delicatezza del potere discrezionale che la Consob è chiamata ad esercitare nel bilanciamento di interessi contrapposti[24].
All’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’attività di intermediazione ed alle esigenze di tutela dei clienti nei confronti di gravi violazioni a loro danno si contrapporrebbe infatti il diritto allo svolgimento dell’attività professionale del singolo promotore finanziario. Sulla natura vincolata dell’attività posta è orientata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, con una recente sentenza a Sezioni Unite, ha affermato la competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere delle opposizioni alle sanzioni inflitte dalla Consob ai promotori finanziari sulla base di due ordini di considerazioni: in primo luogo viene affermato il carattere di specialità delle disposizioni contenute nell’art. 195, 4° comma, del T.u.f. rispetto all’art. 33 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la materia dei “pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito”), laddove demanda alla Corte d’Appello la cognizione delle controversie relative alle opposizioni ai provvedimenti sanzionatori irrogati dalla Consob[25].
La seconda argomentazione si fonda proprio sul rilievo relativo alla natura vincolata dell’attività sanzionatoria, poiché la concreta applicazione delle sanzioni deve avvenire sulla base di criteri (art. 11 del T.u.f.) e secondo regole procedurali che escludono ogni possibilità di valutazione discrezionale, a differenza dell’attività di vigilanza, le cui modalità di esercizio non sono rigidamente predeterminate, ma sono demandate all’apprezzamento delle autorità, in base a quanto disposto dall’art. 5 T.u.f[26].
In conclusione, non si può non convenire con chi afferma la necessità di rileggere il termine di vigilanza alla luce dei mutamenti del rapporto Stato-mercato: in tal senso, emerge con tutta evidenza “il diminuito tasso di discrezionalità delle attività amministrative della CONSOB, nonché l’ampio ricorso della Commissione alla discrezionalità tecnica”[27]
4. La Banca d’Italia: cenni in tema di vigilanza
prudenziale
I poteri della Banca d’Italia sono stati completamente ridefiniti nel Testo unico in materia bancaria, approvato con D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che, nel ridisegnare le funzioni del quadro autoritativo di vertice del sistema bancario, articolato su una diarchia politico-tecnica tra CICR e Banca d’Italia, ha dedicato particolare attenzione ai poteri in capo a quest’ultima, quale organo di vigilanza creditizia. Come la stessa dottrina ha sottolineato, le modifiche recate al sistema di vigilanza bancaria tengono conto dei profondi mutamenti che hanno interessato il mercato nel quale operano gli intermediari finanziari.
In particolare, la formulazione dell’art. 5 del t.u.b., prevedendo che le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza ad esse attribuiti, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza ed alla competitività del sistema” segna la cesura rispetto all’impostazione della precedente legge del 1936.
Il testo unico, infatti, superando l’antica concezione che si limitava ad offrire alle autorità di vigilanza gli strumenti da utilizzare, senza precisare in maniera puntuale gli obiettivi da perseguire, ha tracciato le linee guida dell’azione di vigilanza, raccordandola a finalità di carattere generale (stabilità, efficienza, e competitività del sistema finanziario), saldando in questo modo le norme in materia creditizia ai principi fondanti l’attività amministrativa contenuti nella L. 241 del 1990[28].
Le disposizioni dell’art. 5, che si caratterizza per la sua valenza in certo senso programmatica, devono essere coordinate con il Titolo III del testo unico, in cui i poteri di vigilanza vengono puntualmente precisati. In particolare, la vigilanza si esplica in quattro modi: con il controllo degli statuti (art. 56)[29], a mezzo della tema di vigilanza informativa (art. 51), con la vigilanza ispettiva (art. 54), ed, infine, attraverso la vigilanza regolamentare (art. 53)[30].
Come la stessa giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato, la normativa che regola il sistema bancario impone, pertanto, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo[31].
Il dovere primario dei soggetti che operano nel sistema bancario, informato alla tutela dell'interesse pubblico collegato alla raccolta del risparmio ed alla erogazione del credito (come si desume appunto dall’art. 5 del t.u.b.) consiste appunto in una corretta erogazione del medesimo, nel rispetto non soltanto delle ragioni dell’utenza, ma di quelle delle altre imprese inserite nel sistema, con privilegio per le comunicazioni e le informazioni reciproche”[32].
La valorizzazione del profilo prudenziale dell’attività di vigilanza segna il mutamento nella tecnica di esercizio del controllo creditizio, giacché si passa da un sistema incardinato sulla verifica dei singoli mutamenti della gestione bancaria, con pregnante utilizzazione dello strumento amministrativo dell’autorizzazione, ad una propensione generalizzata verso l’autonomia operativa dei soggetti vigilati.
In questo senso, la dottrina ha segnalato il pericolo di un ritorno ad un’ampia discrezionalità nell’attività di vigilanza, in contrasto con i principi e la normativa comunitaria, “che imponevano (e impongono) un modello di regolamentazione del credito abbastanza preciso, un modello nel quale da un lato il diritto di impresa si ponga come espressione di libertà e di autonomia e, dall’altro, il controllo amministrativo –bancaria e specificamente dell’esigenza di stabilità-sia circoscritto e soprattutto individuato e descritto dalla legge”[33].
Al di là delle osservazioni critiche che possono muoversi in ordine all’eccessiva genericità del sintagma “sana e prudente gestione” in relazione al criterio che deve informare l’attività di vigilanza, è indubbio che esso costituisce l’unico parametro specifico per verificare la correttezza dell’operato della banca[34].
Occorre infine ricordare che i
poteri della Banca d’Italia hanno ricevuto una ulteriore regolamentazione con
l’approvazione del più volte citato Testo unico dell’intermediazione
finanziaria: in particolare, dopo avere puntualmente disciplinato i diversi
profili di coordinamento tra le autorità preposte alla vigilanza,
Da ultimo, occorre rammentare che, con delibera del 3 febbraio 2004, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge a tutela del risparmio (“Provvedimenti per la tutela del risparmio”), con il preciso intento di riordinare il sistema finanziario in vista del raggiungimento di tre principali obiettivi: il conseguimento della stabilità della struttura finanziaria nel suo complesso; la tutela dei principi di trasparenza e correttezza; il mantenimento di un adeguato livello di competitività dei mercati, favorendo il meccanismo della libera concorrenza.
A tale riguardo, essendo tre gli obiettivi dell’intervento pubblico, ad essi corrispondono tre principali autorità: la Banca d’Italia, che deve essere l’unica responsabile della stabilità del sistema, monitorando l’operato degli intermediari finanziari, ed alla quale restano comunque attribuiti i poteri e le competenze previsti dal decreto legislativo n. 385 del 1993 (art. 2, 5° comma).
Un’altra istituzione, che nel disegno di legge viene definita Autorità per i Mercati Finanziari, le cui funzioni sostanzialmente prendono il posto di quelle della CONSOB, è responsabile della correttezza e della trasparenza delle operazioni finanziarie. In particolare, ai sensi dell’art. 2, 1° comma del disegno di legge essa “esercita i propri poteri al fine di assicurare la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l’osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza”.
Infine, per la tutela dell’assetto concorrenziale del mercato, la competenza è mantenuta in capo all’attuale Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la cui attività dovrà essere coordinata ed integrata a quella della Banca d’Italia e dell’Autorità per i Mercati Finanziari (art. 29 del disegno di legge).
[1] Sul
punto si rinvia a A. SEGNI, I mercati e i valori mobiliari,
[2] In GUCE dell’11 giugno
1993, n. 141/27.
[3] Oltre
alle direttive citate, in materia finanziaria vanno annoverate: dir. n. 80/390
del 17 marzo 1980, come modificata dalla dir. n. 87/345 del 4 luglio 1987 nonché
dalla dir. 90/211 del 23 aprile 1990 (sul coordinamento delle condizioni di
redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l’ammissione
di valori mobiliari alla quotazione ufficiale; dir. 82/121 del 20 febbraio 1982
(sulle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società
quotate in borsa); dir. n. 85/611 del 20 dicembre 1985 (sul coordinamento delle
leggi e delle regolamentazioni amministrative in materia di organismi di
investimento collettivo); dir. n. 88/627 del 17 dicembre 1988 (sugli obblighi di
comunicazione relativi agli acquisti o alle cessioni di partecipazioni rilevanti
in società quotate in borsa); dir. n. 89/928 del 17 luglio 1989 (sul
coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del
prospetto da pubblicare in caso di offerta al pubblico di valori mobiliari). I
ripetuti interventi del legislatore comunitario in subiecta materia
testimoniano l’intenzione di sviluppare una politica diretta a rimuovere gli
ostacoli frapposti ad una piena realizzazione della libertà di prestazione di
servizi di cui all’art. 49 (ex art. 59) del Trattato CE, nonché ad assicurare
effettività al principio della libera circolazione dei capitali (art. 56, ex
art. 73B). Un processo, questo, che è tuttora in fieri, come
testimoniano le numerose direttive recentemente emanate: dir. n. 71/03 del 4
novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o
l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, in GUCE del 31 dicembre
[4] Fra le
disposizioni di maggior rilievo del provvedimento si segnalano, oltre alla
definizione dei conglomerati finanziari e, di conseguenza, del campo di
applicazione della direttiva, in base ai criteri riferiti alla composizione e
alla natura dell’attività svolta: il possesso, da parte dei conglomerati
finanziari di mezzi propri di importo corrispondente a determinati requisiti di
adeguatezza patrimoniale; l’esercizio di una vigilanza supplementare sulle
concentrazioni dei rischi e sulle operazioni infragruppo; la creazione,
nell’ambito dei conglomerati finanziari, di adeguati meccanismi di controllo
interno e di idonee procedure di gestione del rischio; la nomina di un
coordinatore, tra le Autorità competenti degli Stati membri interessati,
responsabile del coordinamento e dell’esercizio della vigilanza supplementare
sulle imprese appartenenti a ciascun conglomerato finanziario. La direttiva
dovrà essere recepita dagli Stati membri entro l’11 agosto 2004 ed essere
applicata al controllo del bilancio dell’esercizio entro il 1° gennaio 2005.
[5] Sulla
definizione ed individuazione della nozione di conglomerato finanziario si era
espressa anche
[6] Rispettivamente in GUUE, 7 gennaio
[7] Sul
concetto di trasparenza vedi ALPA, Quando il segno diventa
comando: la “trasparenza” dei contratti bancari, assicurativi e
dell’intermediazione finanziaria, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, 465, che osserva
come, con riguardo alla sollecitazione al pubblico risparmio, la Corte di
Cassazione abbia richiamato la normativa in materia come diretta a tutelare “la trasparenza del
mercato dei valori mobiliari” (sent. del 10 dicembre 1996, n.
[8] Sul
punto si veda BUONOCORE, Contratti del
consumatore e contratti d’impresa, in Riv. dir. civ., 1995, I, 26, secondo cui la “trasparenza è concetto
che ha ormai assunto una valenza tecnico-giuridica precisa […] e che secondo una
espressiva definizione implica l’indicazione non equivoca dei punti fondamentali
e dei termini dell’accordo, dei suoi effetti giuridici e dei plausibili esiti
economici”. Per quanto riguarda il settore dei contratti, ALPA, in Quando il segno diventa
comando cit., 467 distingue tre diverse accezioni del principio di
trasparenza: l’accezione originaria, che risale alla metà degli anni Ottanta, in
occasione della presentazione di alcuni progetti di legge sul credito al consumo
e sulla disciplina dei rapporti tra banche e clientela, nonché in occasione
della diffusione della circolare dell’Abi del 25 ottobre 1988, contenente il
testo di un “accordo interbancario per la pubblicità e la trasparenza delle
condizioni praticate alla clientela” e un regolamento contenente regole di
autodisciplina per la banche aderenti. Un seconda accezione del termine
riguarderebbe la fase della trattativa, la fase della formazione del contratto e
la fase della redazione del contratto: di qui la problematica sulla asimmetria
dell’informazione che si registra tra il professionista e il consumatore, o tra
il professionista a cui si riconosce una posizione dominante e il professionista
per così dire “debole”. Infine, ed è quel che qui maggiormente interessa, una
accezione più connotata e specifica, che riguarda i settori del mercato
finanziario, come risulta dalla nuova disciplina dell’attività bancaria e
dell’intermediazione finanziaria. Sul concetto di trasparenza si rinvia altresì
a DI MAJO, Trasparenza e squilibrio nelle clausole vessatorie, in
Corriere giur.,
2000, 527.
[9] Pubblicata in GUCE, L. 126 del 26 maggio 2000, 1.
[10] Il
sistema di vigilanza prudenziale è pertanto impostato in un’ottica di
valorizzazione della natura imprenditoriale dell’attività esercitata, sulla
preventiva determinazione, da parte delle autorità di controllo, di parametri
economico-gestionali ritenuti significativi dalla sana e prudente gestione
dell’intermediario e sul successivo costante riscontro del rispetto di
tali parametri da parte dell’intermediario stesso. Tale radicale mutamento di
prospettiva dell’azione di vigilanza ha implicato, dal punto di vista dei
soggetti deputati ai controlli, un’accresciuta necessità di disporre in tempi
rapidi di attendibili e accurate informazioni sull’andametno del singolo
operatore e, conseguentemente, a livello aggregato, sul mercato nel suo insieme.
Sul punto vedi diffusamente ALPA
ZATTI, Commento all’art. 8 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n.
[11] ALPA, Quando il segno diventa
comando cit., 473, cui si rinvia altresì per i copiosi riferimenti
bibliografici; NIGRO, La legge sulla
trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note
introduttive, in Dir. Banc., 1992, I, 422; PORZIO, L’accordo interbancario
sulla trasparenza, ivi, 1990, I, 374. Anche l’Abi ha provveduto a redigere
un codice di autodisciplina che riguarda i rapporti delle banche con i clienti e
ad istituire un Ombusdman bancario, a cui vengono demandate dalla
banche le controversie dei clienti disposti a rimettersi a tale organismo: vedi
ALPA, La
riformulazione delle condizioni generali dei contratti delle banche, in Contratti, 1996,
5.
[12] Ulteriori disposizioni in materia di trasparenza sono state
introdotte, con riferimento al settore assicurativo, dal D. Lgs. 4 agosto 1999,
n. 343. Tale decreto va considerato in connessione con il D. Lgs. 415/96 (cd
decreto Eurosim), che intervenne nella materia dei mercati finanziari e le cui
norma sono state successivamente rifuse nel T.t sull’intermediazione
finanziaria, da un lato, e con il parallelo D. Lgs. n. 333/1999, che ha
riformato, integrandolo, il T.U. bancario approvato con D. Lgs. n. 385/1993.
Tutte queste norme derivano dall’obbligo di attuazione della direttiva 95/26 CE
del 29 giugno 1995, nota come direttiva post BCCI, resasi necessaria per il rafforzamento della
vigilanza prudenziale delle imprese finanziarie, dopo l’esperienza della
liquidazione della Bank of Credit and Commerce. Vedi, per i riferimenti
essenziali, CORVESE, Note introduttive,
II, ne La nuova
disciplina dell’impresa di assicurazione sulla vita in attuazione della terza
direttiva, in Commentario a cura di PARTESOTTI e
RICOLFI, Padova, 2000, 14. Sul punto si veda diffusamente
PARTESOTTI, Il rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore
assicurativo, ne Le nuove leggi civili, 2001, 957. Anche la materia
bancaria e creditizia è stata interessata da recenti modificazioni sul versante
della tutela della trasparenza: con D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 sono state
apportate disposizioni integrative e correttive del D. Lgs n. 385/1993. Per
un’attenta analisi della normativa, v. SANTARONI, Integrazioni e
modifiche al T.U. in materia bancaria e creditizia, ivi, 2000, 493.
[13] Sulla
genesi ed inquadramento della CONSOB nella disciplina del mercato mobiliare si
vedano CAPRIGLIONE e MONTEDORO, voce “Società e borsa
(Commissione nazionale per le)”, Aggiornamento Enc.
Dir., VI, 2002, cui si rinvia per gli ampi richiami bibliografici.
[14] In
generale, sul tema relativo alla gestione collettiva del risparmio, si veda
MIOLA, La gestione collettiva del risparmio, in Banca borsa e titoli di credito, 2001, 299.
[15] L’art.
5 del T.u.f., rubricato “Finalità e destinatari della vigilanza” dispone infatti
che “la
vigilanza […] ha
per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente
gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e
alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema
finanziario”.
[16] La
potestà regolamentare della Consob era già riconosciuta in base alla L. 7 giugno
1974, n. 216. Si rinvia al riguardo a Cons. di Stato, Sez. VI, 3 aprile 2003, n.
[17] Il
potere regolamentare della Consob risale infatti all’introduzione dell’art. 18
ter della legge
n. 216/1974 (regolamento n. 1739/1985 della Consob). Tale potere regolamentare
ha avuto una ulteriore estensione con l’emanazione della legge n. 1/1991, in
base al quale è stato emesso il regolamento n. 5387/1991 della Consob, ed è
stato confermato da tutta la normativa successiva che ha modificato le
disposizioni legislative sul mercato mobiliare.
[18] BISOGNI, Il regolamento Consob
sugli intermediari finanziari (Norme di comportamento e ricadute civilistiche
sui contenuti e sulla validità dei contratti di investimento finanziario),
ne Le nuove
leggi civili commentate, 1999, 922.
[19] BISOGNI, Il regolamento
Consob cit., 923. GAETA, La gestione individuale
dei portafogli di investimento. La discrezionalità del gestore e
l’autorizzazione del cliente, in Giur. It., 2001, 2332 nonché COSTI, Il mercato
mobiliare, Torino, 2000, 137.
[20] Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 165, suppl. ord. n. 125, del 17
luglio 1998.
[21] BISOGNI, op. ult. cit., 925,
che sottolinea come gli altri requisiti-regole di comportamento, indicati
nell’art. 26, siano strumentali alla realizzazione in concreto di tale profilo:
“in particolare, la
qualificazione professionale è strumentale (così come la tempestività nella
esecuzione degli ordini) alla realizzazione del miglior risultato
dell’investimento ma anche alla corretta rappresentazione all’investitore delle
potenzialità del rischio dell’investimento stesso”. L’autore riconosce
altresì che la coerenza alle regole ed ai principi del testo unico, l’astensione
da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore in danno di un
altro sono i sintomi di un atteggiamento improntato al rispetto delle regole del
mercato.
[22] Si
tratta della pronuncia sul caso Pirelli- Olimpia, che traeva origine da
un’o.p.a. che
[23] I
poteri ispettivi in capo alla Consob incontrano il limite del segreto d’ufficio,
in conformità a quanto previsto dall’art. 4, decreto legislativo n. 58/1998: sul
punto, il
[24] ALPA –
ZATTI, sub art.
55, Commentario
breve al codice civile, Leggi complementari, Padova, 2000. Di diverso avviso è
la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il potere sanzionatorio in capo
alla Consob è espressione di attività vincolata: Cass. Civ., Sez. un., 23
gennaio 2004, n. 1235, di prossima pubblicazione in Giur. It., 2004,
secondo cui “la
competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni alle sanzioni inflitte
della Consob ai promotori finanziari spetta, ai sensi dell’art. 195 D. Lgs. 24
febbraio 1998, n. 58, all’autorità giudiziaria ordinaria, stante la natura
vincolata dell’attività sanzionatoria, che non può essere assimilata a quella di
vigilanza, le cui modalità di esercizio non sono rigidamente prederminate”.
L’iter
argomentativo seguito dal giudice di legittimità s’incardina su due
considerazioni: in primo luogo, viene affermato il carattere di specialità delle
disposizioni contenute nell’art. 195, 4° comma, del citato decreto (Testo unico
delle disposizioni in materia finanziaria) rispetto all’art. 33 del D. Lgs. 31
marzo 1998, n. 80 (che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo la materia dei “pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla
vigilanza sul credito”), laddove demanda alla Corte d’Appello la cognizione
delle controversie relative alle opposizioni ai provvedimenti sanzionatori
irrogati dalla Consob. Inoltre, le due norme vengono dichiarate perfettamente
compatibili, sulla base della considerazione per cui l’attività di vigilanza sul
credito, in ordine alla quale viene affermata la giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo, è diversa da quella esercita dagli intermediari
finanziari, nei cui confronti furono erogate le sanzioni. La seconda
argomentazione si fonda sul rilievo relativo alla natura vincolata dell’attività
sanzionatoria, giacché la concreta applicazione delle sanzioni deve avvenire
sulla base di criteri (art. 11 del T.u.f.) e secondo regole procedurali che
escludono ogni possibilità di valutazione discrezionale.
A differenza dell’attività di vigilanza, le cui modalità di
esercizio non sono rigidamente predeterminate, ma sono demandate
all’apprezzamento delle autorità, in base a quanto disposto dall’art. 5, 1°
comma, del T.u.f. (“La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente
parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e
prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli
investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del
sistema finanziario”), si è in presenza di un’attività
vincolata. A ciò si aggiunga il recente intervento legislativo di cui all’art.
1, 2° comma, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sulla disciplina delle controversie
in materia societaria, bancaria e finanziaria, che, dopo aver dichiarato che
restano ferme le norme sulla giurisdizione, ha espressamente statuito che “spettano esclusivamente
alla corte d’appello” tutte le controversie di cui al decreto legislativo n.
58 del 1998, così ribadendo, ad avviso della Corte di Cassazione in modo
inequivocabile, la giurisdizione del giudice ordinario (Sul punto si veda anche
Cass. civ., Sez. un., 11 febbraio 2003, n. 1992, secondo cui “ la competenza
giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte dalla Consob ai
promotori finanziari appartiene all’autorità giudiziaria ordinaria, quale che
sia la natura della sanzione in concreto irrogata e, quindi anche nel caso di
sanzione di tipo interdittivo, atteso che l’art. 196 del D. Lgs. 58 del 1998 […]
stabilisce che la scelta della sanzione applicabile deve essere effettuata in
“base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva”,
dunque sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di
discrezionalità amministrativa”, in Giust. Civ.
[25] Cass.
civ., Sez. Un., 23 gennaio 2004, n. 1235 di prossima pubblicazione in Giur. it., 2004. La
pronuncia ha sanato un contrasto giurisprudenziale che vedeva giustapposti
diversi orientamenti. La prevalente giurisprudenza, muovendo dal disposto
dell’art. 196, 3° comma, t.u.f., affermava la sussistenza della giurisdizione
del giudice ordinario considerando che, così come tutte le sanzioni irrogate
dall’autorità di controllo nei riguardi dei promotori finanziari sono sottoposte
ad un unico procedimento amministrativo nella fase dell’accertamento e della
contestazione, le stesse devono essere anche soggette ad un unico procedimento
giurisdizionale nella fase del successivo controllo devoluto all’organo
giudiziario. In questo senso si è espressa Cass. civ., Sez. un., 11 luglio 2001,
n.
[26] A ciò
si aggiunga il recente intervento legislativo di cui all’art. 1, 2° comma , D.
Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sulla disciplina delle controversie in materia
societaria, bancaria e finanziaria, secondo cui spettano esclusivamente alla
corte d’appello tutte le controversie di cui al decreto legislativo n. 58 del
1998, così ribadendo la giurisdizione del giudice ordinario. Sul punto si veda
anche Cass. civ., Sez. un., 11 febbraio 2003, n.
[27] CAPRIGLIONE, MONTEDORO, Società e borsa cit., 1043, che
osservano altresì come da tali nuovi poteri derivi “una
cultura del risparmio orientata alla prudenza ed alla mediazione piuttosto che
all’azzardo[…]e, del resto, nel contemperamento tra esigenze di riforma e
disciplina del ruolo e poteri della CONSOB, si pone l’alternativa tra “prefigurare l’esperibilità di un percorso che conduca
l’azione della Commissione dalla tutela della correttezza informativa alla
tutela della stabilità o, all’opposto, all’impraticabilità di regole troppo
penetranti a tutela degli investitori (con conseguente mantenimento dell’attuale
fisionomia dei poteri della Commissione).
[28] Una
delle ipotesi in cui è maggiormente evidente il collegamento tra l’attività di
vigilanza ed i principi in materia di procedimento amministrativo è
rappresentata dall’art. 7 del t.u.b., recante disposizioni in tema di segreto
d’ufficio e limiti al diritto di accesso. La giurisprudenza amministrativa ha al
riguardo precisato che ai sensi del citato art. 7, coordinato con l’art. 24
della L. 7 agosto 1990, n. 241, non sussiste diritto di accesso alle notizie,
alle informazioni e ai dati di cui la Banca d’Italia sia in possesso in ragione
della sua attività di vigilanza e, pertanto, il diniego di accesso non necessita
di specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo al segreto d’ufficio:
Cons. di St., Sez. VI, 17 giugno 1998, n.
[29] Sulla
natura del controllo degli statuti, vedi T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 ottobre 1998,
n.
[30] In
giurisprudenza, T.A.R. Sicilia, Sez. II, 22 luglio 1998, n. 1318; T.A.R.
Sicilia, Sez. II, 22 luglio 1998, n. 1573; Cons. di giustizia amm. reg. sic., 7
aprile 1999, n. 143; Cons. di Stato, 5 giugno 1998, n. 936 cit. e T.A.R. Lazio,
Sez. I, 9 novembre 1998, n. 3140 tutte pubblicate in Banca borsa tit. cred., II, 343, con nota di DE TROIA,
Segreto (d’ufficio) inerente l’attività di vigilanza e
diritto di accesso; un equilibrio possibile, concordano nel ritenere che lo
svolgimento di attività di vigilanza è riscontrabile in tutti quei casi in cui
la Banca d’Italia esercita poteri informativi, ispettivi e di controllo. In
particolare, si legge nella seconda pronuncia: “l’attività di vigilanza è definita dal titolo III della
legge (artt. da
[31] Cass.
civ., Sez. I, 7 giugno 1999, n.
[32] La
Corte di cassazione, con la sentenza n. 5562 del 1999 citata ha tuttavia
precisato che “l’adozione di cautele, tuttavia, non si può estendere sino
all’accertamento ed al sindacato dei rapporti interni tra il mandatario, che
chiede l’accesso al credito o garantisce l’accesso al credito di altri, ed i
suoi mandanti, che hanno consentito la costituzione in pegno dei titoli per loro
conto acquistati dal mandatario”.
[33] NIGRO,
La nuova legge bancaria, in Dir. banca e mer. fin., 1993, I, 504.
[34] Osserva
INZITARI, ne La responsabilità della banca, in Banca borsa titoli di credito, 2001, 266: “siffatto criterio enunciato attraverso un sapiente
equilibrio di aggettivi, se da un lato indica la necessità che l’attività del
banchiere sia rivolta verso la ricerca della redditività e della profittabilità,
indica anche che questa non debba pregiudicare la razionalità, la plausibilità
logica e la coerenza con i valori di protezione del mercato e dei terzi. Allo
stesso modo la prudenza della gestione non può certo significare eliminazione
del rischio che inevitabilmente si accompagna ad ogni attività imprenditoriale,
ma sicuramente vuole escludere l’ammissibilità di quei comportamenti che
antepongono a regole di prudenza diffusamente riconosciute, iniziative di
rischio che inevitabilmente si accompagna ad ogni attività imprenditoriale, ma
sicuramente vuole escludere la ammissibilità di quei comportamenti che
antepongono a regole di prudenza diffusamente
riconosciute, iniziative di rischio che possono essere pregiudizievoli per la
banca e/o per i terzi”.
[35] Sulla
riforma Draghi si vedano contributi di SALAFIA, D.Lgs.
58/1998. Dal riordinamento dei mercati finanziari alla nuova disciplina delle
quotate; DI CHIO, D. Lgs. 58/1998. Gli intermediari:
il sistema di vigilanza e l’esercizio dei servizi di investimento; ALPA e
GAGGERO, D. Lgs. 58/1998. Profili di tutela del
risparmiatore; LENER e GALANTE, D. Lgs. 58/1998.
Prime riflessioni sulle società di gestione del risparmio; CARRIERO, D. Lgs. 58/1998. I mercati e la gestione accentrata di
strumenti finanziari; ANELLO e RIZZINI BISINELLI, D.
Lgs 58/1998. Sollecitazione all’investimento e offerta pubblica di acquisto,
tutti pubblicati in Società, 1998, 501. Occorre
tuttavia ricordare che già antecedentemente alla riforma Draghi, che ha
contribuito a disciplinare i poteri di Bankitalia e Consob alla luce delle
direttive c 93/22/CEE e 93/6/CEE, entrambi gli organi hanno emanato, in
attuazione del D. Lgs. n. 415/1996 (cd Decreto Eurosim) due regolamenti
sull’attività di intermediazione mobiliare, che sostituendo la vecchia
normativa, hanno completato il processo di adeguamento alla disciplina
comunitaria. In particolare, le norme dettate dalla Banca d’Italia riguardano
l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle SIM e
delle banche che operano nel settore dell’intermediazione mobiliare, le
partecipazioni detenibili dalle Sim, nonché la disciplina degli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107, D. Lgs. 385/1993, che
intendono prestare servizi di investimento: Reg. Banca d’Italia, 30 settembre
1997 – Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio