Margherita Poto

La CONSOB e la vigilanza sul mercato mobiliare

in corso di pubblicazione su Giur. It.

1. Premessa: dalla nozione di mercato a quella di “conglomerato finanziario”. 2. Sugli standards di comportamento degli intermediari finanziari: in particolare il principio di trasparenza. 3. La CONSOB 4. La Banca d’Italia: cenni in tema di vigilanza prudenziale 5. Conclusioni

 

1. Premessa: dalla nozione di mercato a quella di “conglomerato finanziario”

L’analisi delle problematiche in tema di vigilanza necessita di una breve premessa metodologica, al fine di tracciare le coordinate cartesiane entro cui collocare l’attività e le funzioni delle autorità di controllo del settore finanziario. In particolare, nello studio dell’operato delle medesime, è possibile utilizzare, alla stregua delle partiture d’orchestra, diversi piani di lettura: un primo piano per così dire “spaziale”, connesso alla collocazione “topografica” dell’attività delle authorities; lo stesso tema può altresì essere inquadrato in una prospettiva più concettuale, riconducendo le funzioni delle amministrazioni indipendenti al monitoraggio della trasparenza del mercato, quale principio informatore del settore bancario, creditizio ed assicurativo.

Quanto al primo aspetto, occorre sin da subito rilevare come la nozione di mercato finanziario, in uno con la delimitazione dei confini entro i quali deve essere esercitata la vigilanza, ha subìto un progressivo ridimensionamento, cui ha fatto seguito una più puntuale definizione dei settori entro i quali le amministrazioni indipendenti sono tenute ad operare.

Lo studio della regolamentazione del sistema finanziario richiede, pertanto, una riflessione preliminare in ordine alla nozione di mercato regolamentato, inteso quale luogo in cui l’offerta di risorse finanziarie degli investitori incontra la domanda di finanziamento delle imprese[1] .

 

In via esemplificativa, è possibile distinguere, tra i modelli di mercato più diffusi, tre tipologie classificatorie: il cosiddetto mercato diretto, in cui le parti contraenti negoziano direttamente le condizioni che regolano lo scambio di capitali; il mercato aperto, in cui la negoziazione di capitali si svolge mediante strumenti standardizzati e secondo regole e condizioni prefissate; ed, infine, il mercato dei cambi, formato dall’insieme delle negoziazioni di valute estere che le banche ed altri operatori finanziari scambiano costantemente.

A sua volta, all’interno del concetto di mercato aperto, è possibile distinguere tra mercato monetario, costituito dall’insieme delle negoziazioni di capitali a breve distanza e mercato finanziario, concernente le negoziazioni di capitale a media e a lunga scadenza.

L’incontro della domanda e dell’offerta tra i soggetti che operano nel sistema finanziario è favorito dalla categoria degli intermediari, tra cui è possibile annoverare i cosiddetti intermediari bancari, ossia le banche, la cui attività consiste nel raccogliere presso il pubblico “depositi o altri fondi rimborsabili”, e gli intermediari non bancari (compagnie di assicurazione e istituti previdenziali, società di leasing e factoring, società di gestione di fondi comuni di investimento, società di intermediazione mobiliare, Merchant Banks).

La disciplina comunitaria ha apportato un notevole contributo alla regolamentazione delle dinamiche finanziarie. In particolare, la direttiva  n. 93/22 CEE del 10 maggio 1993[2] , relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori immobiliari, ha dettato le linee guida necessarie ai

 

fini della individuazione delle tipologie di mercati regolamentati e dei requisiti idonei ad assicurarne il buon funzionamento. Come la dottrina ha opportunamente chiarito, il sintagma “mercati regolamentati”, adoperato nella direttiva n. 93/22, non è nuovo al diritto comunitario dell’intermediazione mobiliare: evocato per la prima volta dalla direttiva n. 79/279 del 5 marzo 1979 in tema di ammissione alle quotazioni di borsa, è stato successivamente adottato dalla direttiva n. 89/952 del 13 novembre 1989, in materia di insider trading, allo scopo di delimitarne l’ambito applicativo[3].

 

E, del resto, nella filigrana delle direttive in materia finanziaria, è possibile rintracciare le finalità  che il diritto comunitario si propone di perseguire. Si pensi, per fare un esempio, al disposto della direttiva 2002/87/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, che riconosce espressamente la necessità di elaborare adeguate forme di vigilanza sui conglomerati finanziari[4]. 

 

Presupposto indispensabile per assicurare detta vigilanza è la determinazione dei confini entro i quali le autorità preposte devono operare.

Proprio nella prospettiva di circoscrivere in maniera più pregnante il sistema dei controlli, la nozione di “mercato regolamentato” viene affiancata a quella di “conglomerato finanziario”: “Per essere efficace, la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario dovrebbe essere esercitata su tutti i conglomerati di questo genere con attività finanziarie intersettoriali significative”. All’art. 4 vengono poi enumerati i criteri per l’individuazione di un conglomerato finanziario, così confermando l’opzione verso un sistema che non è più impostato in termini di vigilanza sul mercato lato sensu inteso, bensì su specifici e definiti settori dello stesso, rappresentati dai gruppi di enti creditizi, imprese di assicurazione e imprese di investimento, che appunto fanno parte di un conglomerato finanziario[5].

 

Sin da ora, sembra opportuno rimarcare la decisa svolta verso un sistema in cui le autorità cooperano e si coordinano in modo molto più continuativo rispetto al passato. Si pensi al riguardo, alla previsione, contenuta nell’art. 27, con cui viene modificato il testo della direttiva n. 93/22: “Le autorità competenti rilevanti […] si consultano reciprocamente al momento di valutare l’idoneità degli azionisti e la reputazione e l’esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un’altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all’idoneità degli azionisti e alla reputazione e all’esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altra autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un’autorizzazione che per l’ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio”.

L’introduzione della vigilanza supplementare costituisce pertanto una prima tappa del piano di azione elaborato dalla Commissione Europea per garantire solidità agli strumenti di vigilanza sui gruppi finanziari facenti parte di un conglomerato finanziario. Ulteriori tappe di avvicinamento verso un sistema sempre più orientato a favorire lo scambio ed il coordinamento tra autorità di vigilanza sono segnate da  due decisioni della Commissione del 5 novembre 2003, con cui vengono istituiti il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria ed il comitato bancario europeo. [6]

 

L’elemento unificante dei due provvedimenti risiede proprio nella riferibilità ad un medesimo campo di azione sul quale tanto il comitato bancario europeo quanto il comitato delle autorità europee di vigilanza sono tenuti ad operare, coordinandosi ambedue nel controllo sull’attività di differenti conglomerati finanziari.

 

2. Sugli standards di comportamento degli intermediari finanziari: in particolare il principio di trasparenza

Una volta definito il raggio di azione delle autorità di vigilanza, è necessario vagliarne l’attività alla luce di quello che può considerarsi il metro di valutazione che le stesse sono tenute ad adottare allorquando debbano sottoporre a controllo il comportamento degli operatori finanziari in tutte le manifestazioni dell’attività d’impresa[7].

 

Tanto il settore dell’intermediazione finanziaria, quanto quello bancario ed assicurativo sono interessati da importanti interventi normativi, concernenti la trasparenza dei contratti e delle operazioni finanziarie lato sensu intese[8].

 

Nel settore bancario, è opportuno menzionare la direttiva 2000/12/CE relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio[9], in cui la tutela del cliente è esaminata sotto il profilo della stabilità della banca. In particolare, il titolo V è interamente dedicato alla individuazione dei principi e degli strumenti tecnici della cosiddetta “vigilanza prudenziale”[10],

 

 vale a dire dell’attività che le autorità competenti degli Stati membri devono esercitare sugli enti creditizi, al fine di verificare la corretta applicazione delle norme sulla trasparenza. Anche in questo caso, in maniera del tutto analoga rispetto a quanto previsto dalla direttiva in materia di vigilanza sui conglomerati finanziari, lo scopo è quello di favorire il coordinamento tra le varie autorità, così da agevolare lo scambio di informazioni tra i soggetti operanti sul mercato. In particolare, il 5° comma dell’art. 30 richiede che si attui il più ampio “scambio di informazioni, all’interno di uno Stato membro, tra le varie autorità preposte alla vigilanza, nonché, nei rapporti tra più Stati membri, tra le rispettive autorità competenti e le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altre istituzioni finanziarie e sulle compagnie di assicurazione, […] tra le autorità competenti e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari”.

Nell’attività di controllo sulla trasparenza delle operazioni finanziarie, le autorità godono anche di ampi poteri sanzionatori: all’uopo, la direttiva demanda ai singoli Stati membri il compito di prevedere le sanzioni da irrogare nei confronti degli enti creditizi, o dei dirigenti responsabilità “che si sono resi colpevoli di infrazioni alle disposizioni legislative, regolamentari, o amministrative in materia di controllo o di esercizio dell’attività” (art. 32).

Nel nostro ordinamento, i primi provvedimenti in materia di trasparenza risalgono all’inizio degli anni Novanta: si pensi alla L. 17 febbraio 1992 n. 154 sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari ed alla L. 19 febbraio 1992, n. 142, contenente regole sul credito al consumo e al T.U. bancario (D. Lgs. 1° dicembre 1993, n. 385), a cui si debbono aggiungere importanti deliberazioni del Cicr e della Banca d’Italia.[11]

 

L’attenzione del legislatore alla problematiche derivanti dalla necessità di un coordinamento, anche a livello normativo, con gli altri paesi dell’Unione Europea, ha portato alla emanazione di ulteriori provvedimenti, volti a regolare compiutamente il settore dell’economia, in particolare quello creditizi: per tutti, si pensi al Testo Unico per l’intermediazione finanziaria, approvato con D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (cd Riforma Draghi), destinato a sistematizzare la disciplina del governo societario delle società quotate e a garantire una maggiore trasparenza nei mercati finanziari[12].

 

Il significato ed il ruolo della trasparenza nei mercati mobiliari ha assunto pertanto connotazioni differenti a seconda dei settori nei quali le fonti normative sono andate ad incidere: è necessario al riguardo procedere alla ricognizione delle funzioni ascritte ai principali organi incaricati di assicurarne il corretto funzionamento.

 

3. La CONSOB

La Consob (Commissione nazionale per le società e la borsa) è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali istituito con legge 7 giugno 1974, n. 216. Attualmente è una persona giuridica di diritto pubblico, che gode di piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge[13].

 

Le sue funzioni si sono con il tempo ampliate. Nata come organo di controllo della Borsa e delle società quotate, essa è progressivamente divenuta organo di controllo dell’intero mercato mobiliare, dei soggetti che sullo stesso operano e di ogni operazione di sollecitazione del pubblico risparmio attraverso l’emissione ed il collocamento di strumenti finanziari. Per quanto più propriamente attiene all’informazione societaria, la Consob riveste un ruolo centrale per assicurare un’adeguata e veritiera informazione del mercato mobiliare sugli eventi di rilievo che riguardano la vita delle società quotate.

Un indubbio passo avanti nelle definizione dei compiti e delle funzioni esercitate dalla Consob è stato attuato con l’entrata in vigore del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della Finanza, di seguito t.u.f.), che ha contribuito alla edificazione di un sistema delle autorità titolari di poteri di controllo sul settore finanziario (in particolare, della Banca d’Italia e della Consob). Il decreto legislativo n. 58/1998 ha infatti segnato la scomparsa della concezione della riferibilità politica, con la diretta conseguenza che l’indipendenza degli organi amministrativi di controllo del mercato finanziario assurge ora a criterio consolidato cui rapportarsi nei casi in cui sorgano esigenze di vigilanza del sistema creditizio[14].

 

Hanno orientato in tal senso le indicazioni provenienti dal processo di integrazione comunitaria, nelle quali il rinnovamento degli apparati organizzativi nazionali appare preordinato al riconoscimento di uno status di indipendenza delle banche centrali, a loro volta parti integranti di un organismo transnazionale avente carattere indipendente (il SEBC).

E proprio l’obiettivo di definire un sistema economico moderno, in grado di favorire l’incontro della domanda e dell’offerta d’investimento, ha indotto il legislatore del 1998 ad ampliare l’ambito delle Amministrazioni coinvolte nella funzione di controllo, dettando al contempo regole che conferiscono carattere peculiare all’organizzazione dell’azione amministrativa.

In buona sostanza, il T.u.f. ha contribuito a chiarire la sfera di competenze rispettivamente spettanti alla Banca d’Italia ed alla Consob, secondo un criterio funzionale, in base al quale a ciascuna sono stati assegnati poteri di intervento correlati a specifici obiettivi.

In tale contesto, la individuazione delle finalità cui è preordinata la vigilanza costituisce il presupposto per la specificazione delle competenze della Consob e della Banca d’Italia: trasparenza e correttezza dei comportamenti per la prima, sana e corretta gestione per la seconda. Fa da sfondo a tale ricostruzione la logica concorrenziale sottesa all’azione di vigilanza, quale risulta dall’espresso richiamo alla competitività ed al buon funzionamento del sistema finanziario[15], l’una e l’altro indicativi di una posizione sostanzialmente neutrale delle

 

Autorità, che lasciano alla concorrenza tra gli operatori il compito di determinare gli assetti strutturali del sistema.

In breve, l’attività della Consob è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza ed alla trasparenza del mercato. Qualora si volessero brevemente enumerare le competenze di tale organo di vigilanza, anche alla luce delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 58/1998, si potrebbero individuare quattro tratti salienti dell’attività che lo connota.

a) Innanzitutto, come si è accennato, la Consob è investita del potere di regolamentazione dei servizi di investimento da parte degli intermediari, nonché degli obblighi informativi delle società quotate e delle offerte al pubblico degli strumenti finanziari[16].

 

In particolare, l’art. 6, 2° comma, del T.u.f. individua i confini del potere normativo riconosciuto alla Consob, sentita la Banca d’Italia, nei confronti dei soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento e alla gestione su base collettiva: il potere d’intervento regolamentare si estende  tanto verso l’organizzazione interna dell’intermediario quanto verso i rapporti esterni della clientela.

Come la stessa dottrina ha sottolineato e come del resto si evince dall’analisi della normativa previgente al decreto legislativo n. 58/1998[17], “il potere regolamentare riconosciuto alla Consob non costituisce né una novità sotto il profilo della fonte del diritto adottata, né

 

sotto il profilo della delineazione di nuove tipologie negoziali soggette a regimi specifici di formazione del consenso o di responsabilità contrattuale[18].

 

Tanto il T.u.f. quanto le numerose discipline regolamentari che lo integrano costituiscono quindi il coronamento di un processo di innovazione della disciplina dei mercati mobiliari che ha avuto il suo inizio con la legge n. 216/1974.

Da tale momento, infatti, due fenomeni innovativi si cominciano a registrare nell’ordinamento del mercato mobiliare italiano: la considerazione dell’investimento in titolo mobiliari come adesione all’offerta di soggetti diversi dalla tradizionale figura dell’agente di cambio e, quel che in questa sede maggiormente interessa, la presenza centrale di una autorità di controllo destinata ad assumere la fisionomia e i poteri delle corrispondenti autorità già istituite negli ordinamenti dei paesi caratterizzati da un’ampia estensione delle contrattazioni mobiliari[19].

 

Un esempio della potestà regolamentare riconosciuta in capo alla Consob è rappresentato dal regolamento sugli intermediari finanziari approvato con deliberazione n. 11522 del 1° luglio 1998[20].

 

Esso è strutturato in cinque libri: fonti normative e definizioni; autorizzazioni alle SIM ed ingresso in Italia di imprese di investimento extracomunitarie; prestazione dei servizi di investimento e del servizio di gestione collettiva del risparmio; promozione e collocazione a distanza di servizi di investimento e di prodotti finanziari; attività dei promotori finanziari.

Per quanto più direttamente attiene alle finalità istituzionali della vigilanza della Consob, e cioè a dire la tutela dell’integrità del mercato mobiliare e l’interesse degli investitori, nell’art. 26 del suddetto regolamento è contenuto il quadro di riferimento che consente di valutare la correttezza del comportamento degli intermediari nelle singole fattispecie negoziali.

E’ indubbia l’importanza che nella fissazione degli standards di corrispondenza rispetto a tali regole generali rivestono tanto l’autorità di vigilanza quanto l’elaborazione giurisprudenziale. Il profilo funzionale e regolamentare dell’intermediario nel sistema del mercato mobiliare può essere delineato tenendo presenti tre parametri di valutazione: finalizzazione della sua attività al miglior risultato economico ottenibile in base alla valutazione del livello di rischio prescelto dall’investitore; indipendenza; rispetto delle regole di funzionamento del mercato[21].

 

 b) Alla Consob è altresì ascrivibile una funzione per così dire autorizzatoria, stante la sua competenza ad autorizzare la pubblicazione dei prospetti informativi in caso di offerte pubbliche di vendita e dei documenti di acquisto, in caso di offerte pubbliche di acquisto.

Siffatto potere si estende altresì al controllo sull’esercizio di attività di gestione accentrata degli strumenti finanziari ed alla vigilanza in ordine alla iscrizione agli albi.

Al riguardo, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che “le prescrizioni con le quali la Consob, in sede di autorizzazione alla pubblicazione del prospetto, dispone o esclude l’integrazione o la modifica del prospetto medesimo, imponendo, in caso di discordanza e quale condizione per l’autorizzazione, l’inserimento della propria qualificazione di rapporti, fatti, atti e comportamenti degli emittenti in relazione alla disciplina del mercato e dei rapporti societari, hanno una funzione di orientamento del mercato che non si esaurisce nella fase della sollecitazione e della quotazione dei titoli, ma è destinata a proiettarsi nel futuro”. Ancora, “tenuto conto che la trasparenza è in funzione della garanzia della parità delle armi tra i soggetti del mercato, la qualificazione, fatta dalla Consob nell’esercizio dei poteri di vigilanza, di fatti e rapporti che accadono e si instaurano sul mercato […] trascende il concreto e l’occasionale per costituire una regola alla quale la stessa Consob si deve attenere e nella quale possono giustificatamente riporre affidamento sia gli operatori strettamente interessati sia tutti gli altri soggetti del mercato[22].

 

c) Alle predette funzioni, occorre aggiungere un più generale potere di vigilanza ispettiva sulle società di gestione dei mercati e sulla trasparenza delle negoziazioni, nonché sulla trasparenza e sulla correttezza degli intermediari e dei promotori finanziari.

Ai sensi dell’art. 10 T.u.f., infatti, è riconosciuto tanto alla Banca d’Italia, quanto alla Consob, il potere di effettuare ispezioni e richiedere l’esibizione di documenti, per le materie di rispettiva competenza. Parimenti, esse possono richiedere alle autorità competenti di uno Stato membro comunitario, di effettuare ispezioni ed accertamenti presso succursali di Sim e di banche, stabilite sul territorio di detto Stato, ovvero concordare altre modalità per le verifiche (art. 10, 3° comma del citato decreto)[23].

 

d) Essa è altresì investita di ampi poteri sanzionatori nei confronti dei soggetti sottoposti alla sua vigilanza, potendo accertare eventuali andamenti anomali delle contrattazioni sui titoli quotati e compiere ogni altro atto di verifica riguardo alle possibili violazioni di norma in materia di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e di aggiotaggio sugli strumenti finanziari. Siffatti poteri sanzionatori possono essere esercitati anche nei confronti dei promotori finanziari.

Il primo comma dell’art.. 55, T.u.f. disciplina, infatti, il potere di sospensione dell’esercizio dell’attività nel caso venga accertato il duplice presupposto della necessità ed urgenza da un lato e della sussistenza di “elementi gravi che facciano presumere l’esistenza di gravi violazioni di legge ovvero di disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob”. Ad avviso della dottrina, l’introduzione di tale presupposto, che non figurava nel sistema precedente, sottolinea la delicatezza del potere discrezionale che la Consob è chiamata ad esercitare nel bilanciamento di interessi contrapposti[24].

 

All’interesse pubblico al corretto svolgimento dell’attività di intermediazione ed alle esigenze di tutela dei clienti nei confronti di gravi violazioni a loro danno si contrapporrebbe infatti il diritto allo svolgimento dell’attività professionale del singolo promotore finanziario. Sulla natura vincolata dell’attività posta è orientata la giurisprudenza della Corte di Cassazione, che, con una recente sentenza a Sezioni Unite, ha affermato la competenza giurisdizionale dell’autorità giudiziaria ordinaria a conoscere delle opposizioni alle sanzioni inflitte dalla Consob ai promotori finanziari sulla base di due ordini di considerazioni: in primo luogo viene affermato il carattere di specialità delle disposizioni contenute nell’art. 195, 4° comma, del T.u.f. rispetto all’art. 33 del D. Lgs.  31 marzo 1998, n. 80 (che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la materia dei “pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito”), laddove demanda alla Corte d’Appello la cognizione delle controversie relative alle opposizioni ai provvedimenti sanzionatori irrogati dalla Consob[25].

 

 

La seconda argomentazione si fonda proprio sul rilievo relativo alla natura vincolata dell’attività sanzionatoria, poiché la concreta applicazione delle sanzioni deve avvenire sulla base di criteri (art. 11 del T.u.f.) e secondo regole procedurali che escludono ogni possibilità di valutazione discrezionale, a differenza dell’attività di vigilanza, le cui modalità di esercizio non sono rigidamente predeterminate, ma sono demandate all’apprezzamento delle autorità, in base a quanto disposto dall’art. 5 T.u.f[26].

 

 

In conclusione, non si può non convenire con chi afferma la necessità di rileggere il termine di vigilanza alla luce dei mutamenti del rapporto Stato-mercato: in tal senso, emerge con tutta evidenza “il diminuito tasso di discrezionalità delle attività amministrative della CONSOB, nonché l’ampio ricorso della Commissione alla discrezionalità tecnica”[27]

 

4. La Banca d’Italia: cenni in tema di vigilanza prudenziale

I poteri della Banca d’Italia sono stati completamente ridefiniti nel Testo unico in materia bancaria, approvato con D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che, nel ridisegnare le funzioni del quadro autoritativo di vertice del sistema bancario, articolato su una diarchia politico-tecnica tra CICR e Banca d’Italia, ha dedicato particolare attenzione ai poteri in capo a quest’ultima, quale organo di vigilanza creditizia. Come la stessa dottrina ha sottolineato, le modifiche recate al sistema di vigilanza bancaria tengono conto dei profondi mutamenti che hanno interessato il mercato nel quale operano gli intermediari finanziari.

In particolare, la formulazione dell’art. 5 del t.u.b., prevedendo che le autorità creditizie esercitano i poteri di vigilanza ad esse attribuiti, avendo riguardo alla sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, alla stabilità complessiva, all’efficienza ed alla competitività del sistema” segna la cesura rispetto all’impostazione della precedente legge del 1936.

Il testo unico, infatti, superando l’antica concezione che si limitava ad offrire alle autorità di vigilanza gli strumenti da utilizzare, senza precisare in maniera puntuale gli obiettivi da perseguire, ha tracciato le linee guida dell’azione di vigilanza, raccordandola a finalità di carattere generale (stabilità, efficienza, e competitività del sistema finanziario), saldando in questo modo le norme in materia creditizia ai principi fondanti l’attività amministrativa contenuti nella L. 241 del 1990[28].

 

Le disposizioni dell’art. 5, che si caratterizza per la sua valenza in certo senso programmatica, devono essere coordinate con il Titolo III del testo unico, in cui i poteri di vigilanza vengono puntualmente precisati. In particolare, la vigilanza si esplica in quattro modi: con il controllo degli statuti (art. 56)[29], a mezzo della tema di vigilanza informativa (art. 51), con la vigilanza ispettiva (art. 54), ed, infine, attraverso la  vigilanza regolamentare (art. 53)[30].

 

Come la stessa giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni precisato, la normativa che regola il sistema bancario impone, pertanto, a tutela del sistema stesso e dei soggetti che vi sono inseriti, comportamenti in parte tipizzati, in parte enucleabili caso per caso, la cui violazione può costituire culpa in omittendo[31].

 

Il dovere primario dei soggetti che operano nel sistema bancario, informato alla tutela dell'interesse pubblico collegato alla raccolta del risparmio ed alla erogazione del credito (come si desume appunto dall’art. 5 del t.u.b.) consiste appunto in una corretta erogazione del medesimo, nel rispetto non soltanto delle ragioni dell’utenza, ma di quelle delle altre imprese inserite nel sistema, con privilegio per le comunicazioni e le informazioni reciproche”[32].

 

La valorizzazione del profilo prudenziale dell’attività di vigilanza segna il mutamento nella tecnica di esercizio del controllo creditizio, giacché si passa da un sistema incardinato sulla verifica dei singoli mutamenti della gestione bancaria, con pregnante utilizzazione dello strumento amministrativo dell’autorizzazione, ad una propensione generalizzata verso l’autonomia operativa dei soggetti vigilati.

In questo senso, la dottrina ha segnalato il pericolo di un ritorno ad un’ampia discrezionalità nell’attività di vigilanza, in contrasto con i principi e la normativa comunitaria, “che imponevano (e impongono) un modello di regolamentazione del credito abbastanza preciso, un modello nel quale da un lato il diritto di impresa si ponga come espressione di libertà e di autonomia e, dall’altro, il controllo amministrativo –bancaria e specificamente dell’esigenza di stabilità-sia circoscritto e soprattutto individuato e descritto dalla legge[33].

 

Al di là delle osservazioni critiche che possono muoversi in ordine all’eccessiva genericità del sintagma “sana e prudente gestione” in relazione al criterio che deve informare l’attività di vigilanza, è indubbio che esso costituisce l’unico parametro specifico per verificare la correttezza dell’operato della banca[34].

 

Occorre infine ricordare che i poteri della Banca d’Italia hanno ricevuto una ulteriore regolamentazione con l’approvazione del più volte citato Testo unico dell’intermediazione finanziaria: in particolare, dopo avere puntualmente disciplinato i diversi profili di coordinamento tra le autorità preposte alla vigilanza, la Parte II del suddetto decreto è interamente dedicata alla disciplina dei poteri spettanti alla Banca d’Italia, non diversamente da quanto stabilito per la Consob. In tal modo, spetta quindi alla Banca d’Italia una potestà regolamentare (art. 6), ispettiva (art. 10), informativa (art. 8), oltre ad estesi poteri in ordine alla vigilanza sulle società finanziarie preposte alla gestione del risparmio[35].

 

 

5. Conclusioni

Da ultimo, occorre rammentare che, con delibera del 3 febbraio 2004, il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge a tutela del risparmio (“Provvedimenti per la tutela del risparmio”), con il preciso intento di riordinare il sistema finanziario in vista del raggiungimento di tre principali obiettivi: il conseguimento della stabilità della struttura finanziaria nel suo complesso; la tutela dei principi di trasparenza e correttezza; il mantenimento di un adeguato livello di competitività dei mercati, favorendo il meccanismo della libera concorrenza.

A tale riguardo, essendo tre gli obiettivi dell’intervento pubblico, ad essi corrispondono tre principali autorità: la Banca d’Italia, che deve essere l’unica responsabile della stabilità del sistema, monitorando l’operato degli intermediari finanziari, ed alla quale restano comunque attribuiti i poteri e le competenze previsti dal decreto legislativo n. 385 del 1993 (art. 2, 5° comma).

Un’altra istituzione, che nel disegno di legge viene definita Autorità per i Mercati Finanziari, le cui funzioni sostanzialmente prendono il posto di quelle della CONSOB, è responsabile della correttezza e della trasparenza delle operazioni finanziarie. In particolare, ai sensi dell’art. 2, 1° comma del disegno di legge essa “esercita i propri poteri al fine di assicurare la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l’osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza”.

Infine, per la tutela dell’assetto concorrenziale del mercato, la competenza è mantenuta in capo all’attuale Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la cui attività dovrà essere coordinata ed integrata a quella della Banca d’Italia e dell’Autorità per i Mercati Finanziari (art. 29 del disegno di legge).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Sul punto si rinvia a A. SEGNI, I mercati e i valori mobiliari, 2187, in CASSESE (a cura di), Diritto amministrativo speciale, III, Finanza pubblica e privata. La disciplina dell’economia, Milano, 2003, che mette in luce la difficoltà d’individuare una nozione unitaria di “mercato degli strumenti finanziari”, che, se inteso letteralmente, esso può definirsi “il luogo ove si svolgono gli scambi degli strumenti finanziari” (costituiscono forme di mercato di strumenti finanziari il mercato della borsa, il mercato all’ingrosso dei titoli di Stato, i cd MTS, il mercato spontaneo tra operatori istituzionali, cd over-the counter, otc). L’Autore sottolinea che la definizione viene altresì utilizzata per identificare “l’insieme delle negoziazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, o ancor più spesso per riferirsi al settore delle attività economiche che si svolgono attorno al luogo, o ai luoghi, ove si svolgono le negoziazioni o che comunque ineriscono alle medesime”. A tali attività prendono parte investitori, operatori professionali, società emittenti, enti con funzioni organizzative dei mercati o prestatori di servizi connessi allo svolgimento delle negoziazioni. Sul punto vedi anche SCHLESINGER, I mercati “neri”, in Riv. dir. civ., 1999, I, 187; CASSESE, La nuova costituzione economica, Bari , 2000, 219; REGOLI, voce “Mercati finanziari in diritto comparato”, in Dig. disc. Priv., Sez. comm., vol. IX, Torino, 1993, cui si rinvia per ampia bibliografia; GUIZZI, voce “Mercato finanziario”, in Enc. Dir., Aggiornamento, V, 2002

[2] In GUCE dell’11 giugno 1993, n. 141/27.

[3] Oltre alle direttive citate, in materia finanziaria vanno annoverate: dir. n. 80/390 del 17 marzo 1980, come modificata dalla dir. n. 87/345 del 4 luglio 1987 nonché dalla dir. 90/211 del 23 aprile 1990 (sul coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l’ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale; dir. 82/121 del 20 febbraio 1982 (sulle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società quotate in borsa); dir. n. 85/611 del 20 dicembre 1985 (sul coordinamento delle leggi e delle regolamentazioni amministrative in materia di organismi di investimento collettivo); dir. n. 88/627 del 17 dicembre 1988 (sugli obblighi di comunicazione relativi agli acquisti o alle cessioni di partecipazioni rilevanti in società quotate in borsa); dir. n. 89/928 del 17 luglio 1989 (sul coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare in caso di offerta al pubblico di valori mobiliari). I ripetuti interventi del legislatore comunitario in subiecta materia testimoniano l’intenzione di sviluppare una politica diretta a rimuovere gli ostacoli frapposti ad una piena realizzazione della libertà di prestazione di servizi di cui all’art. 49 (ex art. 59) del Trattato CE, nonché ad assicurare effettività al principio della libera circolazione dei capitali (art. 56, ex art. 73B). Un processo, questo, che è tuttora in fieri, come testimoniano le numerose direttive recentemente emanate: dir. n. 71/03 del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, in GUCE  del 31 dicembre 2003, L. 345/64; dir. n. 87/2002 del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE  e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE  e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in GUUE, 11 febbraio 2003, L. 35/1. Tra i contributi dottrinali si segnalano AMTENBRINK, The Democratic Accountability of Central Banks. A Comparative Study of the European Central Bank, Oxford and Portland, Oregon, 1999; BROZZETTI, SANTORO, Le direttive comunitarie in materia bancaria e l’ordinamento italiano, Milano, 1990; COSTI, Mercati finanziari, Torino 2000; CONTI, La disciplina del mercato mobiliare: dal diritto della borsa al testo unico della Finanza, Padova, 2001

[4] Fra le disposizioni di maggior rilievo del provvedimento si segnalano, oltre alla definizione dei conglomerati finanziari e, di conseguenza, del campo di applicazione della direttiva, in base ai criteri riferiti alla composizione e alla natura dell’attività svolta: il possesso, da parte dei conglomerati finanziari di mezzi propri di importo corrispondente a determinati requisiti di adeguatezza patrimoniale; l’esercizio di una vigilanza supplementare sulle concentrazioni dei rischi e sulle operazioni infragruppo; la creazione, nell’ambito dei conglomerati finanziari, di adeguati meccanismi di controllo interno e di idonee procedure di gestione del rischio; la nomina di un coordinatore, tra le Autorità competenti degli Stati membri interessati, responsabile del coordinamento e dell’esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese appartenenti a ciascun conglomerato finanziario. La direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro l’11 agosto 2004 ed essere applicata al controllo del bilancio dell’esercizio entro il 1° gennaio 2005.

[5] Sulla definizione ed individuazione della nozione di conglomerato finanziario si era espressa anche la Banca Centrale Europea che, con parere del 13 settembre 2001, C271/10, in GUCE del 26 settembre 2001 aveva dichiarato: “in linea di principio, l’iniziativa per la segnalazione dell’esistenza di un conglomerato finanziario potrebbe essere di competenza dei soggetti che compongono tale agglomerato. D’altra parte, le autorità competenti possono essere responsabili di verificare se le imprese regolamentate compongono un conglomerato e di confermare la segnalazione fornita dalle imprese che lo compongono”. Nell’elencare, poi, le caratteristiche del conglomerato la BCE individua i seguenti requisiti: la presenza nel gruppo sia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione sia di almeno un’altra entità di un diverso settore finanziario; la presenza nel gruppo di almeno un’entità regolamentata (un ente creditizio o un’impresa di investimento o un’impresa di assicurazione); significative attività intersettoriali e la fornitura di servizi principalmente finanziari.

[6] Rispettivamente in GUUE, 7 gennaio 2004, L. 3/28 e ibidem, L. 3/36.

[7] Sul concetto di trasparenza vedi ALPA, Quando il segno diventa comando: la “trasparenza” dei contratti bancari, assicurativi e dell’intermediazione finanziaria, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2003, 465, che osserva come, con riguardo alla sollecitazione al pubblico risparmio, la Corte di Cassazione abbia richiamato la normativa in materia come diretta a tutelare “la trasparenza del mercato dei valori mobiliari” (sent. del 10 dicembre 1996, n. 10976, in Mass. Giust. Civ., 1999, 1703). In particolare, si riferiscono ai criteri di trasparenza dei contratti o delle operazioni bancarie. Sul punto si veda anche Cass. civ., Sez. I, 13 marzo 1996, n. 2103, in Foro It., 1997, I, 1939, con nota di NIVARRA, Di come la Suprema corte irrigidì “in articulo mortis” la sua giurisprudenza sulle clausole di rinvio agli usi e di qualche altra cosa ancora; Trib. Monza, 9 gennaio 1999, in Resp. civ. e prev., 1999, 780, con osservazioni di DIES, Clausole di franchigia nell’assicurazione privata infortuni e trasparenza contrattuale. L’Autore rileva altresì come la trasparenza, nel linguaggio degli organi comunitari, sia ormai di uso comune: “i documenti elaborati dalle Direzioni generali della Commissione europea in materia di securities, ad esempio, fanno riferimento alla trasparenza non tanto come un obiettivo da raggiungere nel mercato interno, ma come una espressione brachilogica che riassume in sé gli obblighi di disclosure degli emittenti e degli intermediari di prodotti finanziari. Il suo uso ha implicato elaborazioni teoriche e mediazioni in base alle quali di volta in volta è stato elevato a principio generale, a canone di comportamento dei privati e della pubblica amministrazione, a direttiva ordinante del mercato, in particolare del mercato finanziario,  a carico di redazione dei testi negoziali”.

[8] Sul punto si veda BUONOCORE, Contratti del consumatore e contratti d’impresa, in Riv. dir. civ., 1995, I, 26, secondo cui la “trasparenza è concetto che ha ormai assunto una valenza tecnico-giuridica precisa […] e che secondo una espressiva definizione implica l’indicazione non equivoca dei punti fondamentali e dei termini dell’accordo, dei suoi effetti giuridici e dei plausibili esiti economici”. Per quanto riguarda il settore dei contratti, ALPA, in Quando il segno diventa comando cit., 467 distingue tre diverse accezioni del principio di trasparenza: l’accezione originaria, che risale alla metà degli anni Ottanta, in occasione della presentazione di alcuni progetti di legge sul credito al consumo e sulla disciplina dei rapporti tra banche e clientela, nonché in occasione della diffusione della circolare dell’Abi del 25 ottobre 1988, contenente il testo di un “accordo interbancario per la pubblicità e la trasparenza delle condizioni praticate alla clientela” e un regolamento contenente regole di autodisciplina per la banche aderenti. Un seconda accezione del termine riguarderebbe la fase della trattativa, la fase della formazione del contratto e la fase della redazione del contratto: di qui la problematica sulla asimmetria dell’informazione che si registra tra il professionista e il consumatore, o tra il professionista a cui si riconosce una posizione dominante e il professionista per così dire “debole”. Infine, ed è quel che qui maggiormente interessa, una accezione più connotata e specifica, che riguarda i settori del mercato finanziario, come risulta dalla nuova disciplina dell’attività bancaria e dell’intermediazione finanziaria. Sul concetto di trasparenza si rinvia altresì a DI MAJO, Trasparenza e squilibrio nelle clausole vessatorie, in Corriere giur., 2000, 527.

[9] Pubblicata in GUCE, L. 126 del 26 maggio 2000, 1.

[10] Il sistema di vigilanza prudenziale è pertanto impostato in un’ottica di valorizzazione della natura imprenditoriale dell’attività esercitata, sulla preventiva determinazione, da parte delle autorità di controllo, di parametri economico-gestionali ritenuti significativi dalla sana e prudente gestione dell’intermediario e sul successivo costante riscontro  del rispetto di tali parametri da parte dell’intermediario stesso. Tale radicale mutamento di prospettiva dell’azione di vigilanza ha implicato, dal punto di vista dei soggetti deputati ai controlli, un’accresciuta necessità di disporre in tempi rapidi di attendibili e accurate informazioni sull’andametno del singolo operatore e, conseguentemente, a livello aggregato, sul mercato nel suo insieme. Sul punto vedi diffusamente ALPA ZATTI, Commento all’art. 8 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, in Commentario breve al codice civile, Leggi complementari, II, Milano, 2000.

[11] ALPA, Quando il segno diventa comando cit., 473, cui si rinvia altresì per i copiosi riferimenti bibliografici; NIGRO, La legge sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: note introduttive, in Dir. Banc., 1992, I, 422; PORZIO, L’accordo interbancario sulla trasparenza, ivi, 1990, I, 374. Anche l’Abi ha provveduto a redigere un codice di autodisciplina che riguarda i rapporti delle banche con i clienti e ad istituire un Ombusdman bancario, a cui vengono demandate dalla banche le controversie dei clienti disposti a rimettersi a tale organismo: vedi ALPA, La riformulazione delle condizioni generali dei contratti delle banche, in Contratti, 1996, 5.

[12] Ulteriori disposizioni in materia di trasparenza sono state introdotte, con riferimento al settore assicurativo, dal D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 343. Tale decreto va considerato in connessione con il D. Lgs. 415/96 (cd decreto Eurosim), che intervenne nella materia dei mercati finanziari e le cui norma sono state successivamente rifuse nel T.t sull’intermediazione finanziaria, da un lato, e con il parallelo D. Lgs. n. 333/1999, che ha riformato, integrandolo, il T.U. bancario approvato con D. Lgs. n. 385/1993. Tutte queste norme derivano dall’obbligo di attuazione della direttiva 95/26 CE del 29 giugno 1995, nota come direttiva post BCCI, resasi necessaria per il rafforzamento della vigilanza prudenziale delle imprese finanziarie, dopo l’esperienza della liquidazione della Bank of Credit and Commerce. Vedi, per i riferimenti essenziali, CORVESE, Note introduttive, II, ne La nuova disciplina dell’impresa di assicurazione sulla vita in attuazione della terza direttiva, in Commentario a cura di PARTESOTTI e RICOLFI, Padova, 2000, 14. Sul punto si veda diffusamente PARTESOTTI, Il rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo, ne Le nuove leggi civili, 2001, 957. Anche la materia bancaria e creditizia è stata interessata da recenti modificazioni sul versante della tutela della trasparenza: con D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 sono state apportate disposizioni integrative e correttive del D. Lgs n. 385/1993. Per un’attenta analisi della normativa, v. SANTARONI, Integrazioni e modifiche al T.U. in materia bancaria e creditizia, ivi, 2000, 493.

[13] Sulla genesi ed inquadramento della CONSOB nella disciplina del mercato mobiliare si vedano CAPRIGLIONE e MONTEDORO, voce “Società e borsa (Commissione nazionale per le)”, Aggiornamento Enc. Dir., VI, 2002, cui si rinvia per gli ampi richiami bibliografici.

[14] In generale, sul tema relativo alla gestione collettiva del risparmio, si veda MIOLA, La gestione collettiva del risparmio, in Banca borsa e titoli di credito, 2001, 299.

[15] L’art. 5 del T.u.f., rubricato “Finalità e destinatari della vigilanza” dispone infatti che “la vigilanza […] ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario”.

[16] La potestà regolamentare della Consob era già riconosciuta in base alla L. 7 giugno 1974, n. 216. Si rinvia al riguardo a Cons. di Stato, Sez. VI, 3 aprile 2003, n. 1717, in Foro Amm., CdS, 1346 (s.m.), nonché, per esteso in www.giustizia-amministrativa.it, secondo cui “alla Consob spetta una potestà regolamentare generale, connessa alla funzione di vigilanza che comprende la possibilità di dettare regole sulla procedure relative ai servizi prestati (tra cui sono compresi i servizi offerti dalle società che gestiscono i mercati non regolamentati) e sul comportamento che gli operatori del mercato debbono tenere nei confronti degli investitori”. I giudici di Palazzo Spada, nella pronuncia de qua, proseguono affermando che sia da disattendere  la tesi secondo cui la Consob “non sarebbe titolare del potere di dettare una disciplina, quantomeno a livello di fissazione di criteri di massima, che comprende, con riferimento alle procedure relative agli scambi sui mercati non regolamentati, anche indicazioni circa la formazione dei prezzi degli strumenti finanziari destinati allo scambio su detti mercati”.Cons. di Stato, Sez. VI, 25 marzo 1989, n. 280, in Cons. Stato, 1989, I, 362; in Foro Amm., 1989, 639, secondo cui “spetta alla Consob, tra l’altro, il potere di regolamentare l’organizzazione ed il funzionamento della Borsa…

[17] Il potere regolamentare della Consob risale infatti all’introduzione dell’art. 18 ter della legge n. 216/1974 (regolamento n. 1739/1985 della Consob). Tale potere regolamentare ha avuto una ulteriore estensione con l’emanazione della legge n. 1/1991, in base al quale è stato emesso il regolamento n. 5387/1991 della Consob, ed è stato confermato da tutta la normativa successiva che ha modificato le disposizioni legislative sul mercato mobiliare.

[18] BISOGNI, Il regolamento Consob sugli intermediari finanziari (Norme di comportamento e ricadute civilistiche sui contenuti e sulla validità dei contratti di investimento finanziario), ne Le nuove leggi civili commentate, 1999, 922.

[19] BISOGNI, Il regolamento Consob cit., 923. GAETA, La gestione individuale dei portafogli di investimento. La discrezionalità del gestore e l’autorizzazione del cliente, in Giur. It., 2001, 2332 nonché COSTI, Il mercato mobiliare, Torino, 2000, 137.

[20] Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 165, suppl. ord. n. 125, del 17 luglio 1998.

[21] BISOGNI, op. ult. cit., 925, che sottolinea come gli altri requisiti-regole di comportamento, indicati nell’art. 26, siano strumentali alla realizzazione in concreto di tale profilo: “in particolare, la qualificazione professionale è strumentale (così come la tempestività nella esecuzione degli ordini) alla realizzazione del miglior risultato dell’investimento ma anche alla corretta rappresentazione all’investitore delle potenzialità del rischio dell’investimento stesso”. L’autore riconosce altresì che la coerenza alle regole ed ai principi del testo unico, l’astensione da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore in danno di un altro sono i sintomi di un atteggiamento improntato al rispetto delle regole del mercato.

[22] Si tratta della pronuncia sul caso Pirelli- Olimpia, che traeva origine da un’o.p.a. che la Pirelli S.p.a. e le Edizioni Holding Sp.a. avevano lanciato alla società lussemburghese Bell S.A. per l’acquisizione di una partecipazione azionaria nel capitale sociale di Olivetti S.p.a.. Per tale procedura, la società Pirelli e le Edizioni Holding avevano costituito una società, l’Olimpia S.p.a., conferendovi una percentuale del rispettivo capitale sociale. Pochi mesi dopo, Olivetti presentò, ai sensi dell’art. 94 e dell’art. 113 D. Lgs. n. 58/1998, alla Consob un prospetto informativo relativo all’offerta in opzione di azioni ordinarie. La Consob, investita della questione, condizionò il rilascio del nulla osta alla pubblicazione del prospetto all’indicazione della situazione di controllo di Olivetti e Pirelli su Olimpia. Olivetti pubblicò il prospetto con le modifiche richieste dalla Commissione, ma successivamente presentò istanza di revisione della qualificazione dei rapporti partecipativi del gruppo. La Consob rigettò l’istanza di revisione: contro l’atto di rigetto ed il precedente provvedimento di approvazione condizionata  Oliveti, Pirelli ed Olimpia presentavano ricorso al T.a.r.: T.A.R. Lazio, Sez. I, 27 febbraio 2002, n. 3070, Le Società, 2002, 1025, con commento di RIZZINI BISINELLI, Validità e controllo di provvedimenti Consob; in Giornale dir. amm., 2003, 271, con commento di MASSACCESI, Il caso Pirelli – Olimpia.

[23] I poteri ispettivi in capo alla Consob incontrano il limite del segreto d’ufficio, in conformità a quanto previsto dall’art. 4, decreto legislativo n. 58/1998: sul punto, il Consiglio di Stato ha di recente statuito che  la preclusione all’esercizio del diritto di accesso alla documentazione acquisita dalla Consob nell’espletamento dell’attività di vigilanza, prevista, in quanto attività coperta da segreto d’ufficio, dall’art. 4, comma 10 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, opera anche nel caso in cui la documentazione stessa costituisca legittimamente oggetto di esercizio di scambio di informazioni con autorità competenti di altro stato della comunità europea”. Così Cons. di St., Sez. VI, 4 maggio 1999, n. 579, in Foro Amm., 1999, 1008, nonché in Cons. Stato, 1999, I, 905.

[24] ALPA – ZATTI, sub art. 55, Commentario breve al codice civile, Leggi complementari, Padova, 2000. Di diverso avviso è la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il potere sanzionatorio in capo alla Consob è espressione di attività vincolata: Cass. Civ., Sez. un., 23 gennaio 2004, n. 1235, di prossima pubblicazione in Giur. It., 2004, secondo cui “la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni alle sanzioni inflitte della Consob ai promotori finanziari spetta, ai sensi dell’art. 195 D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, all’autorità giudiziaria ordinaria, stante la natura vincolata dell’attività sanzionatoria, che non può essere assimilata a quella di vigilanza, le cui modalità di esercizio non sono rigidamente prederminate”. L’iter argomentativo seguito dal giudice di legittimità s’incardina su due considerazioni: in primo luogo, viene affermato il carattere di specialità delle disposizioni contenute nell’art. 195, 4° comma, del citato decreto (Testo unico delle disposizioni in materia finanziaria) rispetto all’art. 33 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la materia dei “pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito”), laddove demanda alla Corte d’Appello la cognizione delle controversie relative alle opposizioni ai provvedimenti sanzionatori irrogati dalla Consob. Inoltre, le due norme vengono dichiarate perfettamente compatibili, sulla base della considerazione per cui l’attività di vigilanza sul credito, in ordine alla quale viene affermata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, è diversa da quella esercita dagli intermediari finanziari, nei cui confronti furono erogate le sanzioni. La seconda argomentazione si fonda sul rilievo relativo alla natura vincolata dell’attività sanzionatoria, giacché la concreta applicazione delle sanzioni deve avvenire sulla base di criteri (art. 11 del T.u.f.) e secondo regole procedurali che escludono ogni possibilità di valutazione discrezionale. 

A differenza dell’attività di vigilanza, le cui modalità di esercizio non sono rigidamente predeterminate, ma sono demandate all’apprezzamento delle autorità, in base a quanto disposto dall’art. 5, 1° comma, del T.u.f. (“La vigilanza sulle attività disciplinate dalla presente parte ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti abilitati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità, alla competitività e al buon funzionamento del sistema finanziario”), si è in presenza di un’attività vincolata. A ciò si aggiunga il recente intervento legislativo di cui all’art. 1, 2° comma, D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sulla disciplina delle controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria, che, dopo aver dichiarato che restano ferme le norme sulla giurisdizione, ha espressamente statuito che “spettano esclusivamente alla corte d’appello” tutte le controversie di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, così ribadendo, ad avviso della Corte di Cassazione in modo inequivocabile, la giurisdizione del giudice ordinario (Sul punto si veda anche Cass. civ., Sez. un., 11 febbraio 2003, n. 1992, secondo cui “ la competenza giurisdizionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte  dalla Consob ai promotori finanziari appartiene all’autorità giudiziaria ordinaria, quale che sia la natura della sanzione in concreto irrogata e, quindi anche nel caso di sanzione di tipo interdittivo, atteso che l’art. 196 del D. Lgs. 58 del 1998 […] stabilisce che la scelta della sanzione applicabile deve essere effettuata in “base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva”, dunque sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa”, in Giust. Civ. Mass., 2003, 304; Id., Sez. I, 16 aprile 2003, n. 6013, in Rep. Giur. It., 2003, voce “Sanzioni amministrative e depenalizzazioni”; Id., Sez. un. 11 luglio 2001, n. 9383, in Giust. Civ., 2002, I, 433 e in Foro It., 2002, I, 2128; Id., Sez. I, 11 settembre 2001, n. 11595, in Rep. Giur. it., 2001, voce cit.; Id., Sez. III, 12 agosto 2000, n. 10796, in Giust. Civ., 2001, I, 416. Sul potere sanzionatorio della CONSOB, Cass. civ., Sez. I., 4 novembre 2003, n. 16498, in corso di pubblicazione su Giur. It., 2004; Id., Sez. trib., 25 maggio 2001, n. 7143, in Giust. Civ., 2002, 2885; Cass. civ., Sez. Un., 11 luglio 2001, n. 9383, ibidem, 433, in cui si afferma la giurisdizione del giudice ordinario in tema di opposizione a ordinanza-ingiunzione applicativa di sanzioni amministrative interdittive comminate dalla legge; App. Milano, 13 aprile 1999, in Società, 1999, 1342 con nota di PAGNONI, Attività di accertamento della CONSOB e termine di notifica delle infrazioni).

[25] Cass. civ., Sez. Un., 23 gennaio 2004, n. 1235 di prossima pubblicazione in Giur. it., 2004. La pronuncia ha sanato un contrasto giurisprudenziale che vedeva giustapposti diversi orientamenti. La prevalente giurisprudenza, muovendo dal disposto dell’art. 196, 3° comma, t.u.f., affermava la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario considerando che, così come tutte le sanzioni irrogate dall’autorità di controllo nei riguardi dei promotori finanziari sono sottoposte ad un unico procedimento amministrativo nella fase dell’accertamento e della contestazione, le stesse devono essere anche soggette ad un unico procedimento giurisdizionale nella fase del successivo controllo devoluto all’organo giudiziario. In questo senso si è espressa Cass. civ., Sez. un., 11 luglio 2001, n. 9383, in Foro It., I, con nota di DE MARI – SPADA, Orientamenti in tema di intermediari e promotori finanziari. Di avviso contrario era la giurisprudenza di primo grado, che affermava il difetto di giurisdizione del g.o. argomentando dal carattere disciplinare della sanzione applicata al promotore e dalla natura di provvedimento amministrativo dell’atto con cui la Consob dispone la radiazione dall’albo dei promotori finanziari: si veda Trib. Bologna, 8 luglio 2001, indedita. A complicare il quadro normativo e giurisprudenziale è intervenuto l’art. 7 della L. 21 luglio 2000, n. 205, che, nel riformulare l’art. 33 del decreto legislativo n. 80/1998 ha previsto la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti alla vigilanza sul credito sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare. Parte della dottrina, pertanto, aveva espresso il dubbio sulla possibilità di ricomprendere tra le controversie in materia di vigilanza sul mercato mobiliare anche quelle concernenti le opposizioni contro i provvedimenti sanzionatori: DE MARI – SPADA, Orientamenti cit., 2130, che richiamano, tra i sostenitori della possibile incidenza della disposizione citata sulla competenza relativa alle impugnazioni di sanzioni amministrative pecuniarie PATRONI GRIFFI, L’offerta fuori sede, in Intermediari finanziari mercati e società quotate, a cura di PATRONI GRIFFI, SANDULLI, SANTORO, Torino, 1999, 118. In giurisprudenza, Corte d’Appello Napoli, 5 luglio 2001 (decr.), in Foro It., 2001, 2129, secondo cui “in materia di opposizione al decreto ministeriale che irroga sanzioni amministrative pecuniarie agli esponenti degli intermediari finanziari non sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, essendo la materia rimessa alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo”, nonché, nell’ambito della giurisprudenza amministrativa, T.A.R. Lazio, Sez. I, 7 settembre 2001, n. 7236, in Foro it., 2002, III, 94 che, con riguardo alle opposizioni avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’art. 145 t.u.b. (decreto legislativo n. 385/1993) agli esponenti aziendali delle banche, ritiene sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo, ai sensi della L. 205/2000, con conseguente tacita abrogazione dell’art. 145 , 4° comma, T.u.b., in forza dell’osservazione per cui “la nozione di vigilanza…è inclusiva, oltre che degli specifici poteri istruttori, regolamentari, ispettivi e permissivi previsti, …del potere sanzionatorio che con essi si integra e forma un sistema, munendo la vigilanza di effettività”.

[26] A ciò si aggiunga il recente intervento legislativo di cui all’art. 1, 2° comma , D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, sulla disciplina delle controversie in materia societaria, bancaria e finanziaria, secondo cui spettano esclusivamente alla corte d’appello tutte le controversie di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, così ribadendo la giurisdizione del giudice ordinario. Sul punto si veda anche Cass. civ., Sez. un., 11 febbraio 2003, n. 1992, in Giust. Civ. Mass., 2003, 304, secondo cui “la competenza giurisdzionale a conoscere delle opposizioni avverso le sanzioni inflitte dalla Consob ai promotori finanziari appartiene all’autorità giudiziaria ordinaria, quale che sia la natura della sanzione in concreto irrogata e, quidni, anche nel caso di sanzioni di tipo interdittivo, atteso che l’art. 196 del D. Lgs. 58 del 1998 […] stabilisce che la scelta della sanzione applicabile deve essere effettuata in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell’eventuale recidiva, dunque sulla base di criteri che non possono ritenersi espressione di discrezionalità amministrativa”.

[27] CAPRIGLIONE, MONTEDORO, Società e borsa cit., 1043, che osservano altresì come da tali nuovi poteri derivi “una cultura del risparmio orientata alla prudenza ed alla mediazione piuttosto che all’azzardo[…]e, del resto, nel contemperamento tra esigenze di riforma e disciplina del ruolo e poteri della CONSOB, si pone l’alternativa tra “prefigurare l’esperibilità di un percorso che conduca l’azione della Commissione dalla tutela della correttezza informativa alla tutela della stabilità o, all’opposto, all’impraticabilità di regole troppo penetranti a tutela degli investitori (con conseguente mantenimento dell’attuale fisionomia dei poteri della Commissione).

[28] Una delle ipotesi in cui è maggiormente evidente il collegamento tra l’attività di vigilanza ed i principi in materia di procedimento amministrativo è rappresentata dall’art. 7 del t.u.b., recante disposizioni in tema di segreto d’ufficio e limiti al diritto di accesso. La giurisprudenza amministrativa ha al riguardo precisato che ai sensi del citato art. 7, coordinato con l’art. 24 della L. 7 agosto 1990, n. 241, non sussiste diritto di accesso alle notizie, alle informazioni e ai dati di cui la Banca d’Italia sia in possesso in ragione della sua attività di vigilanza e, pertanto, il diniego di accesso non necessita di specifica motivazione, essendo sufficiente il richiamo al segreto d’ufficio: Cons. di St., Sez. VI, 17 giugno 1998, n. 990, in Cons. Stato, 1998, I, 1033; Id., Sez. VI, 5 giugno 1998, n. 936, in Giust. civ., 1998, I, 2974. Di contrario avviso, nel senso della necessità di una congrua motivazione PARISIO, Potere discrezionale e controllo giudiziario, Milano, 1998, secondo cui “l’amministrazione cui è richiesto l’accesso dovrà essere molto attenta a evidenziare le opzioni ermeneutiche sulla base delle quali abbia sussunto una determinata fattispecie tra quelle elencate nell’art. 24 della l. n. 241 del 1990 ; pertanto, “il giudice amministrativo non potrà sindacare l’utilizzazione dei parametri usati per la sussunzione, ma solo se le scelte effettuate sono supportate da idonea motivazione”. Sulle ipotesi relative alla possibilità di esercitare il diritto di accesso sui documenti riconducibili all’esercizio della vigilanza informativa e ispettiva si veda anche: Cons. giust. amm. Sicilia, Sez. giurisd., 17 aprile 1999, n. 143, in Banca borsa titoli cred., 2000, II, 342, che riconosce, in capo ai diretti interessati l’accesso funzionale al diritto di difesa in giudizio, nonché, strumentalmente, ai documenti della Banca d’Italia, con il limite del contemperamento delle esigenze di riservatezza che coprono tali documenti.

[29] Sulla natura del controllo degli statuti, vedi T.A.R. Lazio, Sez. I, 3 ottobre 1998, n. 2787, in Banca borsa tit. cred., 2001, II, 229, con nota di SCALCIONE, Il potere di vigilanza sugli statuti delle banche: valutazione discrezionale e limiti, secondo cui “il potere discrezionale della Banca d’Italia nel controllo degli statuti conferito ai sensi dell’art. 56 t.u.b., pur essendo molto ampio, trova tuttavia un limite intrinseco derivante dalla natura stessa dell’atto oggetto di valutazione. Infatti, le modifiche allo statuto devono essere valutate in se stesse, indipendentemente dall’utilizzazione  che nella nuova normativa organizzativa possa essere fatta, dato che lo statuto ha la funzione di dare una stabile organizzazione alla banca”.

[30] In giurisprudenza, T.A.R. Sicilia, Sez. II, 22 luglio 1998, n. 1318; T.A.R. Sicilia, Sez. II, 22 luglio 1998, n. 1573; Cons. di giustizia amm. reg. sic., 7 aprile 1999, n. 143; Cons. di Stato, 5 giugno 1998, n. 936 cit. e T.A.R. Lazio, Sez. I, 9 novembre 1998, n. 3140 tutte pubblicate in Banca borsa tit. cred., II, 343, con nota di DE TROIA, Segreto (d’ufficio) inerente l’attività di vigilanza e diritto di accesso; un equilibrio possibile, concordano nel ritenere che lo svolgimento di attività di vigilanza è riscontrabile in tutti quei casi in cui la Banca d’Italia esercita poteri informativi, ispettivi e di controllo. In particolare, si legge nella seconda pronuncia: “l’attività di vigilanza è definita dal titolo III della legge (artt. da 51 a 69), che disciplina partitamene la vigilanza informativa, quella regolamentare e quella ispettiva; in particolare […], la vigilanza informativa consiste (art. 51) nell’obbligo delle banche d’inviare alla Banca d’Italia i bilanci e le segnalazioni periodiche da essa prescritte e ogni altro atto e documento da essa specificamente richiesto; la vigilanza ispettiva è definita, dall’art. 54, come potere della Banca d’Italia di “effettuare ispezioni presso le banche e richiedere da esse l’esibizione di documenti e gli atti che ritenga necessari”. Quanto al generale potere di ordinanza di cui all’art. 53 del t.u.b., si discute in dottrina sull’esistenza diun cd “potere di ordinanza”, ossia di una categoria dogmatica che ricomprenda taluni provvedimenti atipici adottabili dalla Banca d’Italia per espressa disposizione di legge in specifiche materie: v.SCALCIONE, Il potere di vigilanza sugli statuti delle banche: valutazione discrezionale e limiti cit., 238; MARUZZI, Vigilanza bancaria e poteri di ordinanza, in Banca borsa tit. cred., I, 1998, 735; CLEMENTE, sub art. 53, in Commentario al testo unico in materia bancaria e creditizia, a cura di CAPRIGLIONE, Padova, 1994, 277.

[31] Cass. civ., Sez. I, 7 giugno 1999, n. 5562, in Giust. civ. Mass., 1999, 1287; si veda anche Cass. civ., Sez. I,1 3 gennaio 1993, n. 343, in Vita not., 1995, 674.

[32] La Corte di cassazione, con la sentenza n. 5562 del 1999 citata ha tuttavia precisato che “l’adozione di cautele, tuttavia, non si può estendere sino all’accertamento ed al sindacato dei rapporti interni tra il mandatario, che chiede l’accesso al credito o garantisce l’accesso al credito di altri, ed i suoi mandanti, che hanno consentito la costituzione in pegno dei titoli per loro conto acquistati dal mandatario”.

[33] NIGRO, La nuova legge bancaria, in Dir. banca e mer. fin., 1993, I, 504.

[34] Osserva INZITARI, ne La responsabilità della banca, in Banca borsa titoli di credito, 2001, 266: “siffatto criterio enunciato attraverso un sapiente equilibrio di aggettivi, se da un lato indica la necessità che l’attività del banchiere sia rivolta verso la ricerca della redditività e della profittabilità, indica anche che questa non debba pregiudicare la razionalità, la plausibilità logica e la coerenza con i valori di protezione del mercato e dei terzi. Allo stesso modo la prudenza della gestione non può certo significare eliminazione del rischio che inevitabilmente si accompagna ad ogni attività imprenditoriale, ma sicuramente vuole escludere l’ammissibilità di quei comportamenti che antepongono a regole di prudenza diffusamente riconosciute, iniziative di rischio che inevitabilmente si accompagna ad ogni attività imprenditoriale, ma sicuramente vuole escludere la ammissibilità di quei comportamenti che antepongono a regole di prudenza diffusamente riconosciute, iniziative di rischio che possono essere pregiudizievoli per la banca e/o per i terzi”.

[35] Sulla riforma Draghi si vedano contributi di SALAFIA, D.Lgs. 58/1998. Dal riordinamento dei mercati finanziari alla nuova disciplina delle quotate; DI CHIO, D. Lgs. 58/1998. Gli intermediari: il sistema di vigilanza e l’esercizio dei servizi di investimento; ALPA e GAGGERO, D. Lgs. 58/1998. Profili di tutela del risparmiatore; LENER e GALANTE, D. Lgs. 58/1998. Prime riflessioni sulle società di gestione del risparmio; CARRIERO, D. Lgs. 58/1998. I mercati e la gestione accentrata di strumenti finanziari; ANELLO e RIZZINI BISINELLI, D. Lgs 58/1998. Sollecitazione all’investimento e offerta pubblica di acquisto, tutti pubblicati in Società, 1998, 501. Occorre tuttavia ricordare che già antecedentemente alla riforma Draghi, che ha contribuito a disciplinare i poteri di Bankitalia e Consob alla luce delle direttive c 93/22/CEE e 93/6/CEE, entrambi gli organi hanno emanato, in attuazione del D. Lgs. n. 415/1996 (cd Decreto Eurosim) due regolamenti sull’attività di intermediazione mobiliare, che sostituendo la vecchia normativa, hanno completato il processo di adeguamento alla disciplina comunitaria. In particolare, le norme dettate dalla Banca d’Italia riguardano l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni delle SIM e delle banche che operano nel settore dell’intermediazione mobiliare, le partecipazioni detenibili dalle Sim, nonché la disciplina degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ex art. 107, D. Lgs. 385/1993, che intendono prestare servizi di investimento: Reg. Banca d’Italia, 30 settembre 1997 – Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993, in Società, 1998, 97.