Maurizio Fiorilli
Avvocato
dello Stato
Le Regioni e le relazioni internazionali e comunitarie
1. Il mio contributo alla
informazione sulla riforma del Titolo V della Costituzione italiana si colloca
nel rapporto tra l’ordinamento nazionale e quello comunitario in relazione
all’adempimento degli obblighi che derivano dal Trattato.
In sintesi, i temi sono quello della competenza per la “
fase ascendente” e la “fase discendente” in materia comunitaria e quello degli
strumenti di sostituzione alle inadempienze delle Regioni agli obblighi
comunitari.
Le disposizioni costituzionali che assumono rilievo sono
gli articoli 117, relativo alla potestà normativa e alla competenza delle
Regioni e degli altri enti territoriali, e l’articolo 120, comma 2, che
disciplina il potere sostitutivo nei
confronti di Regioni, Città metropolitane , Province e Comuni.
2. L’articolo 117 ripartisce i
poteri legislativi ordinari tra lo Stato e le Regioni , prescrivendo che spetta
alla Regione la potestà legislativa in tutte le materie nelle quali la
Costituzione non preveda una potestà legislativa statale.
Lo Stato, in linea di principio, ha potestà legislativa
ordinaria solo nelle materie nelle quali tale potestà è espressamente
riconosciuta ad esso, mentre le Regioni
hanno potestà legislativa in tutte le rimanenti materie , in esclusiva o in
concorrenza con la legislazione statale.
Tuttavia , poiché la potestà legislativa ordinaria in
relazione alle parti maggiori dell’ordinamento giuridico ( diritto civile,
diritto penale, diritto processuale) spetta allo Stato, più precisamente si
dovrebbe dire che alle Regioni spetta la potestà legislativa residuale, ma solo
in relazione a quella che a sua volta potrebbe chiamarsi “ parte residua “
dell’ordinamento, cioè in relazione a quello che resta tolti (oltre alle
materie connesse alla sovranità) quelli che tradizionalmente ed ovunque sono i
grandi settori dell’ordinamento giuridico, costituiti dal diritto civile, dal
diritto penale e dal diritto processuale.
Inoltre, alcune delle “materie” assegnate in esclusiva
allo Stato sono, in realtà, clausole che autorizzano il legislatore statale ad
intervenire in qualunque materia per le finalità indicate dalla norma, ad
esempio, per fissare livelli minimi di prestazione a tutela dei diritti civili e
sociali.
Conclusivamente, si deve registrare in tema di potestà
legislativa una tripartizione. Da una parte stanno le materie ed in genere gli
oggetti, i compiti e le finalità in relazione ai quali la Costituzione ravvisa
un interesse nazionale conformato in modo da richiedere che il potere
legislativo sia esercitato dal solo legislatore nazionale; in una seconda
stanno le materie per le quali la Costituzione ravvisa un interesse regionale
intrecciato ad un interesse nazionale, che giustifica una competenza
legislativa statale di principio; nella terza stanno le altre materie, affidate
alla legislazione regionale. La competenza comunitaria si spalma su tutti e tre
i settori, e quindi l’indagine deve essere condotta unitariamente.
Nel recepimento della norma comunitaria, o comunque
nell’adempimento degli obblighi che
discendono dal Trattato, dovrà tenersi conto dell’assetto e del significato
delle attribuzioni di competenza legislativo, anche se non sussiste un esatto
parallelismo tra potere legislativo e potere amministrativo di esecuzione.
3. Sono di competenza esclusiva
dello Stato : a) le competenze collegate ai poteri sovrani e alla identità
statale : si tratta di materie che riguardano lo Stato, come soggetto di
diritto internazionale o, comunque, riguardano l’identificazione dei suoi
elementi essenziali, ed in particolare l’elemento personale (i rapporti
internazionali e comunitari, la politica di difesa, la moneta e il sistema valutario, i tributi e la contabilità, l’ordine pubblico e sicurezza, la politica
locale, i rapporti con le comunità religiose) ; b) le competenze relative ad
organismi statali e competenze relative agli enti locali ; c) le competenze
relative alle fondamentali materie costitutive dell’ordinamento giuridico
(codici e materie connesse, restano però da risolvere i problemi delle
interferenze con materie di competenza regionale); d) competenze collegate a compiti di garanzia del sistema
economico e dello Stato sociale ( tutela della concorrenza; perequazione delle
risorse finanziarie; livelli essenziali di prestazioni – si tratta di una
competenza trasversale per eccellenza; infatti, in virtù di essa la legge
statale può intervenire in qualunque materia, quando siano in gioco prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali, di cui debbono essere stabiliti livelli
da garantire a tutti in condizioni di uguaglianza- , tutela dell’ambiente).
4. In particolare, per quanto
concerne la competenza esclusiva in
materia di rapporti internazionali e
comunitari , si tratta della politica estera e dei rapporti dello Stato con
la Unione Europea , tale espressione viene assunta per indicare,
sinteticamente, l’insieme delle istituzioni comunitarie, e non nel senso
specifico proprio del diritto comunitario. La espressione “Stato” nella disposizione
si riferisce all’intero ordinamento inteso nella sua unità, e non allo Stato,
come soggetto giuridico, indicato nell’articolo 114; si vuol dire, insomma, che
in questo tipo di rapporti il
legislatore statale opera per la intera
“Repubblica”.
Prima della riforma costituzionale l’ordinamento italiano
era improntato al principio della attribuzione in via esclusiva allo Stato del
potere estero. La soggettività internazionale dello Stato è considerata una
componente essenziale della sovranità. Solo lo Stato può assumere obblighi
giuridici attraverso i trattati, solo lo Stato è responsabile delle
conseguenze di eventuali inadempimenti
o infrazioni agli obblighi assunti, e quindi solo lo Stato può emanare atti
diretti all’esecuzione dell’obbligo.
L’eventuale pertinenza dell’obbligo assunto a materia di
competenza di enti a soggettività interna non limita la competenza dello Stato
nell’esercizio del potere estero. La vigenza di questo principio ha comportato
una compressione alle competenze della Regione, che pure è ente
costituzionalmente garantito quanto all’esistenza e alla competenza . Le
Regioni non potevano assumere alcuna
iniziativa che interferisse con la politica estera del Governo e qualsiasi
impegno assunto dallo Stato con gli strumenti del diritto internazionale
comportava un limite tassativo per l’attività della regione, cui era negato
anche il potere di emanare atti rivolti all’adempimento dell’obbligo.
Anche la appartenenza dell’Italia alla Comunità europea
era ( e forse in parte resta ancora) rubricata come “rapporti internazionali” e
ad essa formalmente e sostanzialmente assimilata ai fini del relativo potere di
iniziativa e le conseguenti responsabilità o per inadempimento, con la
conseguenza che in proporzione all’aumento delle competenze comunitarie si è
avuta una compressione delle competenze regionali.
Il quadro stabilizzato prima della riforma costituzionale
può essere riassunto nei termini seguenti::
· Lo
Stato ha il monopolio della politica
estera.. La Regione, nell’ambito della propria competenza, può svolgere
all’estero attività promozionali ( per esempio, dei prodotti tipici,
dell’offerta turistica ecc.: il c.d. marketing territoriale) e attività di
rilievo internazionale ( ossia quelle attività di studio, di scambio di
informazioni, di collaborazione transfrontaliera, di proposta ed iniziativa
congiunte che però non comportino l’assunzione di impegni dai quali derivino
obblighi per lo Stato). L’attività estera della Regione è soggetta al principio
di leale collaborazione, cioè di previa informazione o previo assenso ( in
relazione alla rilevanza della programmata attività) del Governo.
· L’esecuzione
degli obblighi internazionali è attribuita allo Stato a livello nazionale,
Regioni ed enti locali possono, invece, dare esecuzione ai trattati nelle
materie di rispettiva competenza.
· E’
stata riconosciuta alla Regione una limitata possibilità di intervento nella
formazione delle politiche comunitarie e degli atti normativi. A parte la
presenza istituzionale a livello comunitario nel Comitato delle Regioni, dal
1994 è consentito alla Regione di intrattenere , senza obblighi di intesa o di
previa informazione, rapporti diretti con le istituzioni comunitarie e dal 1996
di aprire uffici di collegamento a Bruxelles e dal 1998 la Rappresentanza permanente
italiana a Bruxelles è integrata da quattro funzionari , designati dalla
Conferenza Stato-Regioni.. Le Regioni possono segnalare alla
Rappresentanza italiana affari di loro
interesse e poi sono coinvolte nella formazione della volontà italiana nella
elaborazione degli atti comunitari attraverso le “ sessioni comunitarie”
semestrali della Conferenza Stato-Regione.
· Quanto
alla fase discendente delle politiche comunitarie , dal 1998 è previsto che
tutte le Regioni possano ( e debbano) dare attuazione immediata alle direttive,
oltre che ai regolamenti comunitari, potendo scegliere se procedere per via
legislativa o per via amministrativa; salvo, comunque, l’obbligo di adeguare le
proprie norme alle successive leggi statali di attuazione secondo le regole
costituzionali. Proprio in relazione ad eventuali inadempienze delle Regioni
nell’attuazione degli obblighi comunitari, la Corte Costituzionale ha
riconosciuto allo Stato forti poteri di intervento in via preventiva,
attraverso la emanazione di atti di indirizzo e coordinamento e di norme
legislative di dettaglio con valore suppletivo; sia successivo, con l
‘attivazione del potere sostitutivo.
5. Con la formula della potestà
legislativa concorrente (articolo 117, comma 3) la Costituzione indica materie
in relazione alle quali assegna bensì potestà legislativa alle Regioni, me
nelle quali individua speciali esigenze di unitarietà da soddisfare mediante
una legislazione statale che tracci i principi fondamentali.
Tra le materie di competenza ripartita vi è quella dei
rapporti internazionali e con l’Unione Europea delle Regioni. Il parallelismo
con la competenza statale di cui alla lettera a) del comma 2 – peraltro con la
significativa esclusione della politica estera dalla competenza regionale – non
può nascondere la fondamentale diversità della posizione regionale.
La potestà legislativa regionale per quanto riguarda i
rapporti internazionali potrà riguardare da un lato gli aspetti organizzativi e
procedimentali della propria attività, dall’altro le norme eventualmente
necessarie per recepire
nell’ordinamento regionale il contenuto degli accordi stipulati , in conformità
a quanto disposto dal comma 9 dell’articolo 117, secondo il quale “ nelle
materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad
altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”. La
disciplina dei casi e delle forme di possibile conclusione di tali accordi
dovrebbe essere l’oggetto specifico delle norme di “principio” della legge
statale.
Analogamente , anche per la competenza legislativa in
materia di rapporti con l’Unione Europea si tradurrà principalmente in norme organizzative e procedimentali. La
mancata attribuzione di un potere
“comunitario” esclude, peraltro, che la Regione possa assumere direttamente obblighi con la Unione Europea che implichino l’esercizio di attività
normativa. Nei limiti in cui possono assumere direttamente obblighi giuridici
con la Unione Europea, peraltro, è da verificare se si estenda allo Stato la
responsabilità per l’inadempimento. La risposta , in via generale, sembra
essere positiva e, quindi, in presenza di un inadempimento della Regione, lo
Stato è legittimato ad agire in sostituzione della Regione inadempiente.
6. Complessivamente , per
quanto riguarda i rapporti con gli organismi comunitari , la riforma si colloca
su di una linea di continuità con ciò che la legislazione ordinaria e la
giurisprudenza precedenti avevano tracciato. E’ sistematico il rinvio alla
legge ordinaria per tutto ciò che riguardi la disciplina dei rapporti delle
Regioni con l’Unione Europea (art..117, comma 3) , la partecipazione delle
regioni alla fase ascendente e all’attuazione degli atti comunitari ( art. 117,
comma 5). Un disegno di legge del Governo propone alcune modifiche alla legge
n. 86/1999, che disciplina le modalità
di attuazione degli impegni comunitari, regolando i rapporti tra
Governo, Parlamento e Regioni, e promette di rafforzare il ruolo della Conferenza
Stato-Regioni nella “fase ascendente”,
prevedendo che in quella sede si raggiungano “posizioni comuni” circa i
progetti di atti comunitari che interessano le materie di competenza regionale.
Sui progetti di maggiore rilievo il Governo italiano dovrebbe, inoltre, porre
in sede comunitaria la “ riserva di esame” in
attesa di raggiungere l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, ma
il mancato raggiungimento della intesa non impedirebbe al Governo di procedere
da solo: in ciò si trova conferma della considerazione costituzionale dell’interesse
comunitario come interesse unitario. Il disegno di legge prevede, inoltre, che
le Regioni concorrano direttamente, nelle materie di loro competenza , alla
formazione degli atti comunitari, partecipando, nell’ambito della delegazione
del Governo, alle attività dei gruppi di lavoro e dei comitati del Consiglio e
della Commissione europea, secondo modalità da concordare in sde di Conferenza
Stato-Regioni, che devono comunque garantire la unitarietà della
rappresentazione della posizione italiana da parte del Capo delegazione
designato dal Governo. Nel testo approvato dal Senato si prevede che nelle
materie di competenza residuale delle Regioni, la designazione del Capo della
delegazione italiana sia frutto di una intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-Regione, e che “ sulla base
di un accordo di cooperazione “ tra Governo e Regioni si individuino “ i criteri per la individuazione delle materie”.
La disposizione è sufficientemente ambigua
da lasciare aperta la possibilità che il Capo della delegazione italiana
possa essere, in questi casi, un rappresentante delle Regioni, sia pure
designato dal Governo.
Anche in relazione alla “fase discendente”
dell’attuazione della normativa comunitaria, il disegno di legge non contiene
novità di rilievo. Va però notato che , confermata la competenza delle Regione
a recepire immediatamente le direttive comunitarie e a dettare la eventuale
disciplina integrativa e attuativa dei regolamenti , è confermato il potere dello Stato di emanare leggi di
attuazione delle norme comunitarie anche in materie di competenza regionale,
non limitandosi ai soli principi, ma
introducendo anche disposizioni di dettaglio, con valore suppletivo ( si
applicano cioè sino alla emanazione delle norme attuative regionali).
7. La riforma del Titolo V
introduce due previsioni costituzionali del potere sostitutivo.
L’articolo 117, comma 5, nell’ambito della ripartizione
dei poteri normativi, ed in particolare laddove indica la competenza delle
Regioni a partecipare alla formazione degli atti comunitari, nonché
all’attuazione di essi e degli accordi internazionali, rinvia alla legge
statale la disciplina delle “modalità di esercizio del potere sostitutivo in
caso di inadempienza”
Di diverso tenore è l’articolo 120, comma 2, che contiene
la previsione di un più generale potere sostitutivo dello Stato. A differenza
dell’articolo 117, comma 5, la sostituzione è
estesa, oltre che alle Regioni anche agli altri enti territoriali, e
attribuisce un tale potere al Governo, mentre l’articolo 117, comma 5, non fa
riferimento ad un organo specifico. Manca poi un riferimento esplicito alla
“inadempienza” come presupposto necessario, poiché le ipotesi che possono
legittimare la sostituzione sono:
· mancato
rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria
· pericolo
grave per l’incolumità e la sicurezza pubblica
· tutela
dell’unità giuridica o della unità economica e, in particolare, tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
Si fa rinvio ad una legge ordinaria per la disciplina
procedurale con il vincolo di assicurare che l’esercizio del potere sostitutivo
rispetti i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.
Il quadro è alquanto complesso e lascia adito ad
interpretazioni molto diverse. Non è chiaro se la differente formulazione
dell’articolo 117, comma 5, e 120, comma 2, siano dovute a mancato
coordinamento legislativo, oppure abbiano una differente portata normativa:
l’uno, si riferisca esclusivamente alla sostituzione nella produzione
normativa, mentre il secondo si riferisca ad ogni tipo di attività. Non è
chiaro, infatti, se questa ultima disposizione possa legittimare la
sostituzione anche degli organi legislativi della Regione : in questa ipotesi
suonerebbe del tutto stonato averne attribuito il potere al Governo, anziché al
Parlamento. Non è chiaro, inoltre, se la sostituzione abbia sempre uno
specifico carattere di sanzione a fronte di vere e proprie inerzie,
inadempimenti o atti lesivi dell’ordinamento, oppure possa essere ispirata da
ragioni politiche, legate alla urgenza di provvedere o da valutazioni attinenti
agli interessi unitari, quasi si ponesse quale clausola di chiusura del sistema
che autorizza il Governo ad intervenire in casi straordinari a salvaguardia dell’unità del Paese e dei sui
interessi unitari.
8. La procedimentalizzazione
della partecipazione regionale alla c.d. “ fase ascendente” non assume rilievo
sul piano comunitario, nel senso che la sua inosservanza non determina un
difetto di capacità giuridica del Governo
di partecipare alla formazione e alla approvazione degli atti
comunitari.
Parimenti non delegittima lo Stato a esercitare la sua
funzione di indirizzo e coordinamento e a fissare i principi generali per
l’esercizio delle scelte discrezionali politiche in sede di recepimento della
normativa comunitaria.
L’esercizio di tali poteri in fase di recepimento
potrebbe dare luogo ad ipotesi di
sindacato di legittimità costituzionale ad iniziativa dello Stato e
delle Regioni, ipotesi nelle quali non
si potrebbe escludere anche la necessità di risolvere in via preventiva
una questione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 234 del Trattato. La
questione pregiudiziale di interpretazione assume rilievo per la verifica del corretto esercizio dei
poteri discrezionali da parte del legislatore nazionale e di quello Regionale,
posto che il conflitto in tale ipotesi sorge proprio in relazione alla
legittimità comunitaria della adottata soluzione di armonizzazione. Si tratta, invero, di una questione che sta a
monte di quella del rispetto dei limiti della competenza legislativa attribuita
dalla Costituzione rispettivamente allo
Stato e alla Regione, che deve essere risolta in base alla interpretazione
della Costituzione.
Il giudice naturale italiano, quindi, si deve porre
entrambe le questioni e procedere in conformità al Trattato e alla
Costituzione.
In sede di infrazioni comunitarie, ai fini
dell’osservanza degli obblighi posti dall’articolo 10 del Trattato , il cui
contenuto concreto dipende, di volta in volta ,dalle disposizioni del Trattato
o dai principi che si desumono dalla sua struttura complessiva, dovrà
apprezzarsi anche il mancato esercizio del potere sostitutivo ora riconosciuto
e dall’articolo 117, comma 5, e dall’articolo 12°, comma 2 della Costituzione.