L’attività contrattuale di diritto privato delle Aziende sanitarie tra normativa e giurisprudenza: il caso delle forniture di beni e servizi “sotto soglia”.[*]

Gerardo Mastrandrea**

 

SOMMARIO. - 1. Profili giuridici dell’attività di diritto privato delle Pubbliche amministrazioni. 2. Le Aziende sanitarie pubbliche: procedure di evidenza pubblica e procedure negoziali. Il caso dell’art. 3 del d.lg. 229/99. 3. Casi concreti e prime pronunzie giurisdizionali sull’attività negoziale delle ASL “sotto soglia”.

 

 

1. Profili giuridici dell’attività di diritto privato delle Pubbliche amministrazioni.

Il mio intervento si articola essenzialmente in due parti. La prima, di carattere più generale, verterà sull’attività amministrativa e sull’influenza degli istituti di diritto pubblico e di diritto privato su tale attività. Nella seconda parte, per contro, mi cimenterò nell’analisi concreta dei profili giuridici  relativi all’applicazione dell’attività negoziale di carattere privatistico nel settore delle forniture, sotto la soglia comunitaria, di beni e servizi in favore delle Aziende sanitarie, alla stregua dei nuovi strumenti delineati  dall’articolo 3 del d.lg. 229/99, c.d. “riforma Bindi”.

Nell’ambito della categoria generale dell’attività amministrativa, ovvero l’attività mediante la quale gli organi all’uopo preposti provvedono alla cura concreta degli interessi pubblici ad essi affidati (l’attività nell’esercizio di un potere finalizzato alla realizzazione di interessi pubblici è tradizionalmente definita “funzione”), spicca indubbiamente la distinzione tra atti della Pubblica Amministrazione  di diritto pubblico e  atti di diritto privato. Si tratta però, si badi,  sempre di atti giuridici della Pubblica Amministrazione, ovvero di manifestazioni di volontà della P.A., in tal senso quindi difformi dalle mere operazioni, eminentemente contrassegnate dalla loro materialità.

L’atto giuridico di diritto pubblico è posto in essere secondo i principi e le forme del diritto pubblico. In quest’ambito rientrano gli atti amministrativi, ma anche i contratti di diritto pubblico. Con questi ultimi si innesca la complessa tematica dell’attività consensuale esercitata dalla Pubblica Amministrazione nei confronti di privati (cfr., in particolare, l’art. 11 della legge n. 241 del 1990), ma anche dell’attività consensuale delle Pubbliche Amministrazioni tra loro stesse (v. il fenomeno degli accordi di programma, di cui all’articolo 15 della legge 241/90, disciplinati anche dalla normativa sugli enti locali). In questo campo emerge prepotentemente la tematica della coesistenza dell’autorità e del consenso, nonostante tutto sia vissuto in un assetto di carattere pubblicistico, comprensivamente dell’attività consensuale. Il che significa che, anche quando conclude i contratti, la Pubblica Amministrazione non perde la sua posizione di supremazia.

Nel caso dell’attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione, invece, questa agisce per il tramite di negozi di tipo privatistico, cioè con negozi regolati dal  diritto privato, in un piano di parità con gli altri soggetti dell’ordinamento o addirittura in posizione di inferiorità nei confronti di altre Amministrazioni che agiscano sulla base dell’esercizio di un potere pubblico. Non possiamo, tuttavia, dimenticare che, anche quando agisce con strumenti di diritto privato, la Pubblica Amministrazione persegue un fine pubblico. Ciò che cambia, dunque, è il mezzo, ma anche quando si tratta di un mezzo privato la formazione e l’esternazione della volontà dell’amministrazione sono sempre regolamentate dalle regole dell’evidenza pubblica. Quest’ultima non è una categoria contrattuale, ma un modulo procedurale di enorme rilevanza.

 L’evidenza pubblica infatti, come è noto, comporta effetti di grande importanza anche sulla giurisdizione. Così, all’adozione da parte dell’Amministrazione di un modulo procedimentalizzato, anche quando compie atti di diritto privato consegue la previsione di particolari situazioni giuridiche soggettive in capo ai privati e quindi l’applicazione di una giurisdizione che è pressoché esclusivamente del giudice amministrativo. E’ pertanto molto importante identificare i presupposti per l’applicazione del modulo dell’evidenza pubblica, la quale può andare dal modello più regolamentato fino a quello meno regolamentato, come la c.d. trattativa privata espletata con modalità di evidenza pubblica, ovvero “procedimentalizzata”. Identificare la necessità dell’utilizzazione di questo modulo ha conseguenze importanti, si diceva, anche in termini di giurisdizione. Se si  analizzano le norme che regolano il riparto di giurisdizione tra giudici ordinari e giudici amministrativi può vedersi come si concentri l’attenzione sull’elemento dell’obbligo dell’applicazione della normativa, anche di matrice comunitaria, che procedimentalizza l’attività contrattuale. Dove  è rinvenuto quest’obbligo viene chiamato a conoscere il giudice amministrativo, con scadimento  dell’elemento soggettivo del soggetto attuatore. Così anche l’attività del  privato che agisca mediante strumenti di contrattazione di diritto privato, di fronte all’obbligo di applicare una normativa di evidenza pubblica, di matrice comunitaria e di eventuale recepimento nazionale o regionale, viene assorbita nel regime procedimentalizzato, che comporta la giurisdizione del giudice amministrativo.

L’attività di diritto privato di una Pubblica Amministrazione è un’attività accessibile. All’inizio si escludeva tra la documentazione accessibile quella assoggettata a regole eminentemente privatistiche. In realtà i più recenti e autorevoli arresti giurisprudenziali, tra cui le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (4 e 5 del 1999), hanno chiarito che anche la documentazione relativa all’attività di diritto privato di una P.A., o di un soggetto equiparabile, è accessibile dall’esterno. Il soggetto interessato, a ciò legittimato, può dunque chiedere di conoscere atti di diritto privato adottati da una P.A.,  a meno che quest’attività non sia del tutto slegata dall’interesse pubblico. Occorre, dunque, prestare particolare  attenzione su questo punto: è in atto la tendenza ad ampliare gli ambiti dell’attività di diritto privato della Pubblica Amministrazione, ma tale attività non può rimanere custodita come un’attività tradizionalmente segreta, a meno che non si dimostri che l’azione  privatistica sia esplicata in maniera del tutto disancorata dal perseguimento dell'interesse pubblico.

Ragionando sempre in termini generali, giova, altresì, accennare un attimo alla tematica dell’organismo di diritto pubblico, il quale, secondo il diritto comunitario, va inteso come un insieme di indici di riconoscimento della natura sostanzialmente pubblica di un soggetto, che altrimenti potrebbe essere mascherata.  Nel senso che anche un organismo formalmente privato può venire in considerazione ai fini dell’applicazione dell’evidenza pubblica e, conseguentemente, della giurisdizione del giudice amministrativo. Alcuni  indici di riconoscimento sono, per alcuni aspetti, appositamente di natura proteiforme, per far sì che gran parte dell’attività contrattuale di diritto privato di soggetti pubblici e soprattutto privati, ma pubblicisticamente orientati, non venga esclusa dalla regolamentazione garantistica di ordine  procedurale, né sia sottratta alla naturale competenza a conoscere del giudice specializzato. E’ chiaro cioè l’intento, da parte del diritto comunitario, di recuperare sfere di attività che potrebbero sfuggire alla sua regolamentazione di principio sulla base di profili di carattere meramente soggettivo, ovvero traendo forza dalla circostanza che sono esercitate da soggetti di natura privatistica.

I tre indici che indicano la sussistenza di un organismo di diritto pubblico sono ben noti e non è questa la sede per disquisirne ulteriormente: si tratta della personalità giuridica, del fine perseguito (che deve essere un fine di interesse generale, non commerciale) e infine dell’influenza, sia a livello di controllo che di partecipazione finanziaria e di vigilanza, da parte di una Pubblica Amministrazione o di un Ente pubblico.

Per le Aziende Sanitarie Locali, però, il problema non sembra porsi in maniera particolarmente rilevante,  poiché esse sono espressamente menzionate tra le Amministrazioni pubbliche e non vi è dubbio che, in quanto tali, siano soggette alla normativa europea ed a quella del proprio ordinamento contabile, modellato su quello pubblico; senonché proprio l’art. 3 del d.lg. 229/99, di cui si discuterà meglio nella seconda parte, prevedendo che esse agiscono con atto di diritto privato e che in particolare i contratti di fornitura  e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria sono appaltati e contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’atto aziendale di organizzazione e funzionamento, configura per esse un doppio regime: come operatori iure privatorum nei contratti di fornitura di beni e servizi a regime nazionale e come  organismi di diritto pubblico per quelli a regime comunitario.

Per completare il quadro giova, infine, evidenziare come sia di recente acquisizione la possibilità di utilizzare, da parte della Pubblica Amministrazione, forme contrattuali atipiche. Molto importante, ad esempio, il caso dei contratti di sponsorizzazione.

 La giurisprudenza amministrativa si è occupata, di recente, più volte  della spinosa tematica dell’appalto dei servizi di tesoreria comunale. Appalti molto particolari, dove non vi è un onere, un corrispettivo, pagato da parte della Pubblica Amministrazione (è perciò da discutere se si tratti di veri e propri contratti di appalto). L’istituto bancario che in genere gareggia ottiene il proprio  corrispettivo dal fatto stesso di avere ottenuto il servizio perché lo riconnette alla sua normale attività bancaria. Ma vi è di più: gli istituti bancari che partecipano a queste gare di per sé propongono ulteriori introiti a favore dell’Amministrazione, stravolgendo completamente la causa contrattuale. L’Amministrazione non paga nulla, anzi riceve, oltre al  servizio, qualcosa in più: ad esempio la disponibilità a sponsorizzazioni per attività culturali. In questo caso  - si badi bene - non è in discussione la forma procedurale, visto che è  dato per acquisito che si agisce mediante strumenti di evidenza pubblica. La novità è che si consente che una pubblica amministrazione possa utilizzare anche forme contrattuali atipiche. Così una recentissima sentenza del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria (18 giugno 2002, n. 6, questione rimessa all’Adunanza Plenaria con ordinanza della V Sez. 9 novembre 2001, n. 5773; cfr. in tema anche Cons. Stato, VI, 4 dicembre 2001, n. 6073) ha dato il definitivo imprimatur alla possibilità di ammettere la stipula di contratti di sponsorizzazione (già consentiti, peraltro, dalla legge  finanziaria  n. 449 del 1997, disposizione poi recepita nel testo unico degli enti locali, in particolare dall’art. 119 del t.u. 267/00) nell’ambito di una procedura contrattuale ad evidenza pubblica finalizzata alla scelta dell’appaltatore del servizio di tesoreria comunale. Si è, in tal modo, fatto un importante passo avanti verso l’utilizzazione di forme atipiche, ma non è stata intaccata la sacralità del modulo procedurale dell'evidenza pubblica, ritenuta l’unica forma atta a garantire la massima trasparenza e la par condicio dei concorrenti.

 

2. Le Aziende sanitarie pubbliche: procedure di evidenza pubblica e procedure negoziali. Il caso dell’art. 3 del d.lg. 229/99.

Tornando ora ad affrontare più da vicino la situazione delle Aziende Sanitarie Locali, in  ossequio al tema assegnatomi, come in precedenza si accennava tali  Aziende rientrano a pieno titolo nel  novero delle amministrazioni pubbliche, secondo la definizione originaria del decreto 29/93, ripresa poi dal testo unico del pubblico impiego. Tuttavia, ed è cosa non da poco, esse non risultano nell’elenco delle amministrazioni aggiudicatrici ai sensi della normativa sugli  appalti pubblici, nemmeno nell’ambito della legge quadro dei lavori pubblici, pur essendo poi citate, in quest’ultimo caso, nell’articolo 17, comma 1, lett. b), della stessa legge Merloni (109/94), in tema di progettazione e direzione lavori. La possibilità di supplire a questa lacuna mediante l’istituto dell’organismo di diritto pubblico, figura nell’ambito del quale l'Azienda sanitaria pubblica sembra poter tranquillamente rientrare, consente di ritenere applicabili in via generale le normative sulle procedure di evidenza pubblica previste per tutti i tipi di appalto.

Ma occorre, a questo punto, chiedersi cosa effettivamente sia avvenuto con l’articolo 3 del c.d. decreto Bindi (d.lg. 19 giugno 1999, n. 229). Riformulando l’articolo 3, ed introducendo il nuovo articolo 3 comma 1-ter nell’ambito del decreto legislativo 502 del 1992, si è previsto, in particolare,  che i contratti di fornitura di beni e servizi di valore sotto la soglia di rilevanza comunitaria debbano essere appaltati o contrattati direttamente secondo le norme di diritto privato indicate nell’atto aziendale di organizzazione e funzionamento (previsto dal comma precedente, cioè articolo 3, comma 1-bis, del  decreto legislativo 502/92, come riformulato dal decreto 229/99). Quali sono dunque le conseguenze di questa rinovellazione? Leggendo la nuova norma dovremmo arguire che le aziende sanitarie, come accennato, sono chiamate ad operare iure privatorum nei contratti di fornitura di beni e servizi a regime nazionale e come organismi di diritto pubblico per quelli a regime comunitario.

Il primo immediato giudizio che si può rilasciare è che questa norma, indubbiamente, non contribuisce a rendere più omogeneo il quadro di riferimento.  Diversificare, infatti, in maniera così consistente un regime disciplinante procedure contrattuali sulla base della soglia comunitaria non contribuisce di certo alla chiarezza ed omogeneità  del sistema, soprattutto se poi si è chiamati a trarne le conseguenze anche dal punto di vista della giurisdizione (cfr., da ultimo, l’art. 6 della legge 205/00 che, sedimentando a livello legislativo consolidati orientamenti giurisprudenziali, collega chiaramente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di appalti di lavori, forniture e servizi alla necessità, per qualsiasi soggetto pubblico o privato, di rispettare i dettami procedurali dell’evidenza pubblica, anche di derivazione comunitaria). Per le forniture e i servizi, infatti, a seconda del superamento o meno della soglia possiamo avere, in teoria, due procedure diverse e due giudici diversi. Portando questo discorso alle estreme conseguenze, dal punto di vista delle concrete formule applicative di tale distinzione procedurale dell’agire (iure privatorum e come organismo di diritto pubblico), appare inevitabile giungere alla conclusione che potremo assistere all’applicazione di due procedure del tutto differenti ed al vaglio di  due organi di controllo giurisdizionale  diversi, pur con riguardo ad un’identica fattispecie,  in base ad una differenza di valore contrattuale anche di appena 1000 euro o giù di lì.

La sopra esposta  deroga si applica agli appalti di servizi di rilievo nazionale in quanto sotto soglia, ma non agli appalti dei servizi di progettazione, pur se di valore sotto soglia, atteso che, come è stato chiarito anche  dall’Autorità di vigilanza con la determinazione numero 9 del 2 febbraio del 2000, in tal caso l’articolo 12 del d.lg. 157/95 prevede l’applicazione della  procedura di evidenza pubblica a prescindere dal superamento della soglia. A parte quanto detto per gli appalti pubblici dei servizi di progettazione, occorre, altresì, ricordare  che nel caso degli appalti di lavori pubblici l’Azienda sanitaria locale agisce sempre come organismo di diritto pubblico, a prescindere dal valore dell’appalto.

Le potenzialità “negoziali” di cui si discute hanno ricevuto, ad ogni modo, un deciso ridimensionamento in seguito all’entrata in vigore dell’art. 24, comma 1,  della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria per il 2003), che ha ridotto, e non di poco, i margini per l’utilizzazione della trattativa privata (peraltro, ai sensi del comma 5, espletabile solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, e dandone comunicazione alla Sezione regionale della Corte dei Conti)  ai fini dell’acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni aggiudicatrici e quindi, per quel che qui interessa, anche da parte degli organismi di diritto pubblico, essendo stato introdotto l’obbligo, per ragioni di trasparenza e concorrenza, di espletare procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro (pur rimanendo dunque al di sotto, e non di poco, della soglia comunitaria).

 

3. Casi concreti e prime pronunzie giurisdizionali sull’attività negoziale delle ASL “sotto soglia”.

 Può risultare a questo punto particolarmente utile, dopo le generali premesse introduttive, anche come spunto per una prima analisi dialettica, concentrare l’attenzione  su alcuni  primi  casi concreti di espletamento “guidato” dell’attività negoziale per l’acquisto di forniture “sotto soglia” da parte delle Aziende sanitarie, dedicando un occhio di riguardo al caso di una ASL ligure,  vagliato  recentemente dal  TAR Liguria  sia in sede cautelare che di merito (uno dei primi casi giurisprudenziali sul tema specifico, non necessariamente destinato, però, a divenire un leading case: TAR Liguria, Sez. II, ordinanza n. 504 del 26 luglio 2002, confermata dal Consiglio di Stato sotto il profilo legale del danno grave, e sentenza 22 novembre 2002, n. 1125, al momento non appellata), in materia di procedura negoziale per la fornitura del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo in favore di una ASL.

Giova premettere che, nel caso specifico, la Giunta regionale ligure aveva  emanato una delibera fin dal febbraio del 2000, con cui, in applicazione dell’art. 3 del decreto Bindi, riteneva necessario autorizzare, fin da allora, per il raggiungimento dell’obiettivo regionale, i Direttori generali delle Aziende del S.S.N. ad agire mediante atti di diritto privato per gli acquisti di beni e servizi il cui valore fosse inferiore a quello stabilito dalla normativa comunitaria, al fine di consentire, quindi, alle Aziende sanitarie di adottare le normali procedure in uso presso le aziende private (basate su miglior prezzo, qualità, livello del servizio). Di qui il mandato ai Direttori generali delle aziende sanitarie di  operare, per il tramite dei provveditori (buyers), secondo le norme di diritto privato per l’acquisto di beni e servizi sotto soglia (non si dimentichino ora, però, le richiamate innovazioni restrittive introdotte dalla recente legge finanziaria per il 2003).

Alla stregua delle direttive impartite successivamente ai direttori delle ASL possono evidenziarsi alcuni capisaldi del nuovo sistema.

 L’elemento innovativo introdotto dall’articolo 3, comma 1-ter, del d.lg. 229/99 è rappresentato, in termini generali, dalla contrattazione diretta secondo le norme del diritto privato (codice civile, titoli 2 e 3 del libro IV).

Ai fini della procedura di contrattazione, rilevano in particolare gli articoli 1337 e 1338 del codice civile, che disciplinano l’attività precontrattuale e soprattutto impongono obblighi di buona fede, con possibili conseguenze di responsabilità precontrattuale (se non addirittura contrattuale) di fronte alla violazione di questi doveri (di qui anche la necessità di agire in maniera leale durante la contrattazione). Se si utilizza lo strumento del diritto privato, infatti, l’azienda pubblica è ancor più chiamata ad agire correttamente.

Tutti gli acquisti di forniture e servizi inferiori ad un valore di 200.000 DSP (ma si veda ora la legge 289/02) devono essere effettuati sulla base della contrattualistica privata, senza più atti amministrativi (delibere/provvedimenti, a partire dalla delibera a contrarre) e con conseguente immediata disapplicazione del DPR 573/94, decreto che peraltro, più che natura sostanziale, aveva valenza di ordine prettamente procedimentale in termini di semplificazione procedurale.

Non applicando più le procedure pubbliche previste dalla normativa nazionale, si dovrebbe ottenere, almeno è quello che auspicava, nella specie, l’Amministrazione regionale,  un significativo snellimento procedurale e la velocizzazione dei processi interni, grazie anche alla eliminazione di un consistente numero di atti amministrativi.

Dopo aver ricevuto le offerte presentate dai fornitori prescelti per essere invitati alla negoziazione, il provveditore od il responsabile del procedimento, previa valutazione delle componenti tecniche, procede alla contrattazione con le aziende ritenute idonee ed eventualmente alla rinegoziazione dell’offerta; quindi tratta con la ditta la cui offerta viene ritenuta più conveniente, motivando la scelta nella relazione di negoziazione.

In questa fase è possibile ottenere i migliori vantaggi del sistema di contrattazione privatistica, con la negoziazione di ogni elemento: oggetto, quantità, termini di pagamento, modalità di consegna, ecc..

Il responsabile del procedimento, durante la negoziazione, deve garantire riservatezza, lealtà ed equidistanza, garantendo la massima conoscibilità delle regole, sino ad individuare  l’interlocutore più conveniente. Egli  redige e firma la relazione di negoziazione.

Le controparti private di queste nuove procedure vanno rese edotte, fin dall’inizio, del carattere privatistico del procedimento e, se del caso,  che termini, clausole, e modalità  eventualmente apposte nella fase precontrattuale  operano esclusivamente a vantaggio della ASL, la quale può riservarsi, conformemente al capitolato generale,  la facoltà di derogarvi nel proprio interesse ed a suo insindacabile giudizio.

I provveditori, chiamati ad adottare strumenti privatistici,  debbono adoperarsi per rendere trasparente l’intero processo di acquisto e contrattazione, anche perché una procedura privatistica non comporta solo snellimento, bensì anche maggiori occasioni di responsabilità, e questo non solo dal punto di vista contabile, ma anche relativamente alle trattative in atto.  Siamo dunque di fronte a procedure contrattualistiche, unitamente alla previsione di forme di garanzie da parte degli stessi vertici aziendali nei confronti dei fornitori e dei privati in genere.

Nella Regione presa ad esempio, in attesa dell’atto aziendale, si è cominciato a procedere sulla base delle indicate linee guida.

I parametri valutativi identificati, nella menzionata concreta fattispecie contrattuale, ai fini dell’individuazione dei migliori soggetti con cui procedere alla negoziazione sono i seguenti: esperienze maturate, ammontare delle commissioni incassate, modalità organizzative e di gestione del servizio, piano operativo di massima, polizza di responsabilità civile, bilanci degli ultimi due esercizi, certificazione di qualità.

Si tratta di una visione eminentemente “privatistica” dell’attività delle  ASL, all’opera per tentare di applicare con efficacia i nuovi strumenti contrattuali messi a disposizione.

Dal momento che per giungere all’affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo è necessario che il soggetto interessato sia tenuto ad applicare una normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di gare ad evidenza pubblica, mentre sulla base dell’articolo 3 del c.d. “decreto Bindi” non sussiste più l’obbligo di applicare questa procedura per forniture e servizi sottosoglia (salvo quanto si è detto con riferimento all’ultima legge finanziaria), potrebbe coerentemente ritenersi la carenza di giurisdizione del giudice amministrativo.

La competenza a conoscere del giudice degli atti  e dei rapporti con la P.A verrebbe meno sia perché non compresa nell’ambito della giurisdizione di carattere esclusivo, così come delineato dall’art. 33 del d.lg. 80/98 (come a sua volta riformulato dalla legge 205 del 2000), sia perché, in ogni caso, si ha a che fare con situazioni giuridiche di diritto soggettivo. Venuto meno l’obbligo di espletare una procedura secondo i  moduli evidenza pubblica sembrerebbero residuare situazioni di vero e proprio diritto soggettivo: le stesse che si hanno in tutti i rapporti negoziali tra soggetti privati. Di qui la conseguenza del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Il TAR Liguria, però, con la sentenza di merito n. 1125/02, non si è dimostrato di questo avviso, e senza tener conto della sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di espletare procedure secondo l’evidenza pubblica,  ha affermato, invece, che l’art. 33, comma 2, lett. d), del d.lg. 80/98 rimette alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti che agiscono nel settore dei pubblici servizi e che sono comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale.

 Non vi è dubbio alcuno che una A.S.L. sia un soggetto che agisce nel settore dei servizi pubblici, che sia tenuta ad applicare la normativa comunitaria, nazionale e regionale e che, da ultimo, la procedura in controversia consista in un affidamento a terzi di un servizio; il fatto poi che l’affidamento debba essere governato da norme di diritto privato non cambierebbe alcunché in termini di giurisdizione, visto che l’art. 33 predetto opera un’attribuzione di giurisdizione alla stregua del criterio della materia e non delle posizioni giuridiche soggettive.

 Un altro elemento molto importante che caratterizza la c.d. tesi privatistica è che si vuole andare oltre la trattativa privata eventualmente procedimentalizzata. Secondo tale visione, cioè, la negoziazione di cui si discute, che dovrebbe comportare tra l’altro, come si accennava, anche il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, non può essere comunque ricondotta a una trattativa privata, seppur blandamente regolata, ma ad una procedura di negoziazione pura. Ciò escluderebbe del tutto l’applicazione dell’evidenza pubblica, anche solo a livello di principi generali minimi, come avviene ad esempio per il tramite  della cosiddetta gara informale.

La dottrina specializzata si è generalmente schierata in favore della visione privatistica. Possono citarsi, al riguardo, alcune voci autorevoli.

Il Giorgi  afferma che, grazie all’articolo tre del decreto Bindi, non siamo in presenza di una mera privatizzazione di un’azienda pubblica, ma di una disciplina che stabilisce che queste aziende, pur rimanendo pubbliche, si organizzano, gestiscono i fattori di produzione e interagiscono con gli altri soggetti secondo il diritto privato e non per atti amministrativi. Perciò auspica ancor più la coesistenza dell’assetto istituzionale pubblicistico con un assetto gestionale privatistico affinché al riguardo non vi siano più remore, ma piena responsabilizzazione per risultati.

Secondo Mastragostino, invece, è possibile affermare con certezza che l’articolo 3 del d.lg. 229/99  ha inteso derogare alle procedure dell’evidenza pubblica, svincolando le aziende sanitarie, in nome della loro autonomia imprenditoriale, dalle suddette procedure. In tale ottica, non contrasta affatto con la ratio cui si ispira il nuovo sistema la previsione di indagini di mercato e di confronti concorrenziali fra una pluralità di ditte, nel numero valutato congruo in relazione al  tipo di prodotto, alle condizioni di mercato, all’entità della spesa ed al costo di negoziazione, usufruendo eventualmente di un albo di fornitori, suddiviso per categorie merceologiche ed ispirato a criteri di accreditamento in base a requisiti di affidabilità, di potenzialità tecnico-economica e/o altri indicatori.

Fin qui, si diceva, la visione “privatistica”.

Ad avviso, invece, della visione  “pubblicistica”, che si è aggiudicata, sia in sede  cautelare che di merito,  il primo “round” dinanzi al TAR Liguria - il quale, da parte sua, ha  annullato la procedura negoziale privatistica messa in essere  dall’ASL spezzina - la formula legislativa adottata dal decreto Bindi potrebbe provocare conseguenze dirompenti.

Tra l’altro essa sarebbe incostituzionale per un evidente eccesso di delega.

Nella legge delega, infatti, non era previsto il benché minimo riferimento alla possibilità di una contrattualistica di diritto privato. Viene richiamato anche il principio di ragionevolezza, a cui si è fatto già cenno: non è possibile accettare una così rilevante differenza di conseguenze giuridiche originata dal superamento o meno della soglia. In effetti molte volte, in giurisprudenza, e soprattutto per gli appalti di lavori pubblici si è affermato  che i principi di diritto comunitario andavano applicati comunque, per omogeneità, anche agli appalti sotto soglia. Ci si chiede dunque se sia accettabile che una norma renda così disomogeneo il regime. In ogni caso - sottolineano i “pubblicisti” - non dobbiamo dimenticare che anche quando agisce per strumenti di diritto privato, la Pubblica Amministrazione è tenuta a perseguire le finalità di ordine pubblico imposte dalla legge. Si auspica quindi il ritorno all’utilizzazione, quando è consentito,  dello strumento della trattativa privata procedimentalizzata e dei confronti concorrenziali che mascherano le gare informali, cioè  strumenti già ampiamente conosciuti e sedimentati, senza  creare effetti così dirompenti.

I giudici amministrativi liguri sembrano aver accordato credito  a quest’ultima visione, osservando che se effettivamente il d.lg. n.229/99 ha rimesso le  disciplina dei contratti di fornitura di beni e servizi in favore delle ASL alle norme di diritto privato, non può aver inteso affidare all’insindacabile autonomia privata una serie di attività delle Aziende sanitarie.

 L’art. 3 del d.lg. 229/99 dovrebbe essere interpretato alla luce dei principi costituzionali che governano il buon andamento e l’imparzialità della pubblica amministrazione; perciò la regolamentazione dei contratti sottosoglia per la fornitura di beni e servizi alle A.S.L. sarebbe sì svincolata dalla rigida predeterminazione delle procedure aperte e ristrette, ma dovrebbe sempre perseguire le finalità di interesse pubblico cui i pubblici uffici sono tenuti.

La P.A., quando procede all’aggiudicazione di un appalto pubblico mediante l’esperimento di una previa gara - ancorché informale e  preordinata ad una trattativa  privata  come nel caso di specie - è tenuta a seguire le regole dell’evidenza pubblica, in modo da garantire alle imprese partecipanti di concorrere in condizioni di parità, ed a sé stessa di scegliere l’offerta migliore attraverso una procedura di valutazione oggettivamente verificabile (Cons. Stato, V, 20 ottobre 2000 n.5633). Inoltre il  principio di imparzialità non può essere del tutto obliterato e se la trattativa privata può permettere ad una pubblica amministrazione di evitare la rigidità di una predeterminazione assoluta, è anche evidente che il medesimo principio non permette che, grazie ad una clausola indeterminata contenente una vaga riserva di deroga, un’amministrazione possa stravolgere i criteri che si era prefissata.

 Nel caso di specie la A.S.L. ligure aveva successivamente inserito due criteri non contemplati nel capitolato speciale e che, oggettivamente, avevano del tutto variato l’impostazione della trattativa privata così come essa era stata inizialmente rappresentata ai concorrenti. E poiché l’introduzione di detti criteri, oltre che essere intempestiva, appariva essere del tutto incoerente rispetto all’intera azione amministrativa, il Tribunale amministrativo ha  dichiarato illegittimo l’affidamento deliberato.

In conclusione, l’articolo tre del decreto Bindi è una norma di legge e come tale va comunque rispettata.

La partita, in dottrina e giurisprudenza, come visto, è però ancora aperta, anche se da ultimo il legislatore ha dato precisi ed inequivocabili segnali restrittivi. Può  consigliarsi a chi attua la negoziazione privatistica, agli organi di vertice, agli enti programmatori e agli enti territoriali, di adottare fin da subito adeguate linee guida. Alle direzioni generali delle ASL di adottare gli atti aziendali. Ai provveditori che applicano le negoziazioni di tipo privato di utilizzare il più possibile strumenti di trasparenza.

Mi pare che la strada giusta per chi è chiamato ad applicare questa negoziazione privatistica, in un quadro normativo fluido e non particolarmente chiaro, sia l’etica negoziale, cioè l’agire nell’ottica della massima trasparenza e dell’assoluta buona fede.

                                                                 GERARDO MASTRANDREA

                                                                             Consigliere di Stato

                                                         

 

 

 



[*] Testo riveduto ed aggiornato dell’intervento al Convegno su “Norme e strumenti operativi di diritto privato nella gestione dei contratti”, Montesilvano 25 ottobre 2002, organizzato dalle Associazioni regionali degli economi delle Aziende sanitarie locali

 

** Consigliere di Stato