ALCUNE RIFLESSIONI SUL DIRITTO ALL’EQUA RIPARAZIONE PER IL MANCATO RISPETTO DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO

di Federico Sorrentino

pubblicato in "Il fisco, 2001", n. 34, p. 11322  e sul sito www.giustiziacarita.it/archmag

 

Premessa

L’articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, prevede il diritto ad una equa riparazione del danno (patrimoniale e non patrimoniale) causato dalla violazione, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo, dell’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950, ratificata dalla legge 4 agosto 1955, n. 848.

L’innovazione normativa induce ad alcune prime riflessioni sull’impatto della stessa nell’ordinamento, e tali riflessioni sono (quasi in ordine sparso) di seguito esposte senza alcuna pretesa di completezza sui molti aspetti indubbiamente coinvolti.

La Convenzione e la giurisprudenza italiana

Il diritto ad un processo avente una durata ragionevole era stato quindi già recepito nell’ordinamento italiano attraverso la citata legge n. 848 del 1955, e tuttavia mancava una previsione normativa che sancisse, sul piano interno, la tutela effettiva di tale diritto in caso di violazione dello stesso e, quindi, di conseguenze dannose per il cittadino.

La necessità di una tale esplicita previsione di "riparazione" derivava fondamentalmente dal complesso problema attinente al rapporto tra norma pattizia (oggetto di ratifica con legge) e norma di legge ordinaria. E’ qui difficile dare conto, anche solo in sintesi, del percorso interpretativo che nel 1989 ha portato la giurisprudenza italiana ad affermare la "diretta applicabilità" della Convenzione nell’ordinamento interno e quindi la possibilità di una tutela dei diritti in essa sanciti avanti al giudice nazionale. Va sottolineato che detta giurisprudenza solo nel 1993 ha chiarito l’effettiva portata della Convenzione nell’ambito della gerarchia delle fonti con riferimento alla forza di resistenza anche rispetto alla legislazione ordinaria successiva.

Nell’incertezza del quadro normativo interno e della giurisprudenza italiana formatasi in generale sulla diretta applicabilità delle norme della Convenzione si è andata di pari passo (e direi conseguentemente) affermando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sull’assenza, all’interno dell’ordinamento italiano, di un rimedio effettivo avverso la violazione del diritto ad un processo avente una durata ragionevole.

Ciò probabilmente, se è stato di stimolo per il legislatore italiano, non ha agevolato - data la sicurezza del rimedio offerto ai cittadini italiani dalla Corte di Strasburgo e data quindi, per converso, la mancata proposizione di ricorsi interni - l’evoluzione giurisprudenziale italiana nel senso dell’individuazione, attraverso principi generali, di una qualche tutela concreta al diritto ad un processo di durata ragionevole.

L’articolo 111 della Costituzione

Con la legge n. 89 del 2001 si è quindi creato lo specifico rimedio del diritto all’equa riparazione, con l’evidente scopo di sgravare la Corte di Strasburgo (stante la sussidiarietà della tutela offerta dalla Convenzione rispetto ai rimedi interni) dalla mole di ricorsi dei cittadini italiani.

In tale quadro normativo si è inserita la costituzionalizzazione (attuata con la recente modifica dell’articolo 111 Cost. ex legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) del diritto ad un processo avente durata ragionevole, sia pure in un secondo tempo rispetto alle iniziative legislative già intraprese e all’epoca pendenti in Parlamento, tendenti all’accelerazione dei processi e alla riparazione per la durata irragionevole degli stessi. Ciò offre quindi alla legge n. 89 del 2001 una "copertura" di particolare efficacia in quanto attuazione o, meglio, tutela di un diritto di rango costituzionale, esplicitamente e specificamente riconosciuto.

La riparazione

Per procedere ad un tentativo di inquadramento sistematico del diritto all’equa riparazione in esame occorre innanzitutto partire dal dato normativo concernente il fatto che tale diritto ha per oggetto, appunto, la "riparazione". Come è noto il termine attiene - in contrapposizione al termine risarcimento – a tutte quelle forme dal legislatore previste per dare un giusto corrispettivo a fatti lesivi non ricadenti soltanto sul patrimonio, ma anche – se non soprattutto – su diritti fondamentali della persona.

Il diritto alla riparazione va quindi inteso come diritto diverso e più ampio di quello al risarcimento. Nel caso di specie è chiarito legislativamente che l’entità della riparazione comprende, senza esaurirsi in esso, anche il corrispettivo risarcitorio (cfr. l’articolo 2, comma 3, della legge n. 89 del 2001, che richiama l’articolo 2056 del codice civile quanto alla determinazione della riparazione liquidabile nel caso concreto), al quale viene aggiunto il diritto alla liquidazione del danno non patrimoniale.

Del resto la norma non poteva non allinearsi ai criteri di liquidazione dell’equa soddisfazione tenuti presenti dalla Corte di Strasburgo in questi anni, data la (sopra indicata) finalità del rimedio interno diretto, appunto, a sostituire, o comunque limitare al massimo, quello internazionale azionabile ai sensi della Convenzione dei diritti dell’uomo.

Come nella riparazione dell’errore giudiziario (che trova fondamento nell’articolo 24 Cost. piuttosto che nell’articolo 28 Cost.), il concetto di riparazione per la violazione del diritto ad una durata ragionevole del processo (diritto che, come si è detto, ha ora radice nell’articolo 111 Cost.) non si esaurisce nella mera prestazione di contribuzioni risarcitorie, cui si ha diritto a seguito di un’azione di responsabilità riconducibile all’articolo 28 Cost.

Non a caso il legislatore all’articolo 3, comma 7, della legge n. 89 del 2001 fa espresso riferimento al termine "indennizzo", istituto questo che, al pari delle "indennità" (i due termini sono usati dal legislatore spesso indifferentemente), sta in genere ad indicare compensazioni patrimoniali rispondenti a prevalenti criteri di equità, fuori della disciplina dei fatti illeciti o comunque "in considerazione di un sacrificio consentito dalla legge", nella specie consentito dalla legge processuale (tant’è che la violazione accertata nel procedimento di cui alla legge n. 89 del 2001 non incide sulla durata del processo a quo).

La natura dell’accertamento - Autonomia rispetto ad un giudizio di responsabilità

Dal complesso delle disposizioni di cui alla legge n. 89 del 2001 può ragionevolmente affermarsi che la natura del giudizio non sia ascrivibile ad un giudizio di responsabilità, quanto invece a quelle forme di giudizio a seguito delle quali, sulla base di determinati presupposti stabiliti dalla legge, consegue l’accertamento della sussistenza di un’obbligazione (nella specie) consistente nel pagamento di una somma di denaro.

A sostegno della tesi sopra esposta deve evidenziarsi come negli articoli relativi al diritto all’equa riparazione, al relativo procedimento e ai termini e condizioni di proponibilità di quest’ultimo (articolo 2, 3 e 4 della legge n. 89 del 2001) non vi sia alcun riferimento ad un accertamento della "responsabilità" ovvero alla sussistenza dei necessari presupposti soggettivi del "dolo" o della "colpa". A conferma di ciò deve evidenziarsi che si parla di responsabilità solo con riguardo ad una eventuale fase successiva al procedimento in questione (cfr. articolo 5 della legge n. 89 del 2001).

Come si è visto l’articolo 2, comma 3, della legge n. 89 del 2001 richiama la disciplina civilistica della responsabilità extracontrattuale esclusivamente per quanto riguarda i criteri di liquidazione di una parte della riparazione (e cioè l’articolo 2056 c.c. che peraltro a sua volta rinvia ai criteri generali valevoli anche per le obbligazioni nascenti da contratto), ma rimane significativamente omesso ogni richiamo all’articolo 2043 c.c. (nonché, per quanto riguarda i criteri di liquidazione, alle peculiari modalità di risarcimento di cui all’articolo 2058 c.c.).

La corte di appello competente (ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 89 del 2001) dovrà quindi prendere cognizione solo della sussistenza "oggettiva" della durata irragionevole di un processo ovvero, in altri termini, della mera esistenza del ritardo: a tal fine dovrà tenere conto della giurisprudenza dalla Corte di Strasburgo e quindi dei parametri da questa indicati nella verifica della sussistenza della violazione dell’articolo 6 della Convenzione - non a caso espressamente richiamato dall’articolo 2, comma 1, della legge n. 89 del 2001 - e sinteticamente riportati nella legge con i riferimenti alla complessità del caso e al comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché a quello di ogni altra autorità chiamata a contribuire alla definizione del giudizio (cfr. l’articolo 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001).

In linea con la materia del contendere sottoposta all’esame della Corte di Strasburgo (secondo cui la violazione, ove accertata, viene ascritta allo Stato italiano nel suo complesso), non è quindi richiesta alla corte di appello alcuna valutazione di profili di colpevolezza (e cioè di dolo o colpa) nei singoli comportamenti dei soggetti "coinvolti" nel processo nel quale la violazione si assume verificata. Del resto tale valutazione necessiterebbe di un approfondimento probatorio inconciliabile con un giudizio camerale da concludersi entro quattro mesi dal deposito del ricorso.

Sotto tale profilo il giudizio in esame, anche per l’espresso richiamo alla procedura di cui agli articoli 737 e seguenti del c.p.c. (cfr. articolo 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001), sembrerebbe corrispondere all’esercizio di un’"azione sommaria", in particolare a quegli "accertamenti con prevalente funzione esecutiva" caratterizzati dal fatto che in essi il titolo esecutivo prescinde dal formarsi della cosa giudicata formale, essendo invece frutto di una cognizione del giudice, che diverge da quella ordinaria perché o parziale o superficiale.

Il giudizio in esame può ritenersi in qualche misura vicino a procedimenti relativi alla riparazione per ingiusta detenzione e alla riparazione per errore giudiziario. Infatti anche in tali procedimenti si procede con rito camerale (anche se per essi sono richiamate le corrispondenti norme del codice di procedura penale) e, quanto ai contenuti dell’accertamento, si prescinde totalmente dalla ascrivibilità, ad un singolo soggetto o a più soggetti (pubblici dipendenti), dell’ingiustizia della detenzione sofferta ovvero dell’errore giudiziario commesso (che viene in rilievo come presupposto oggettivo), nonché, tanto meno, dalla valutazione del dolo o della colpa di tale soggetto.

Si tratta in altri termini di procedimenti in cui i diritti fondamentali del cittadino sono protetti anche a fronte di attività formalmente "lecite" in sé considerate, ma che possono determinare nel loro complesso ovvero valutate a posteriori (come nei procedimenti per la riparazione dell’ingiusta detenzione e alla riparazione dell’errore giudiziario) una lesione che non può non ricevere adeguata e più ampia protezione rispetto alla tutela aquiliana, in cui, viceversa, deve essere provata la responsabilità (per dolo o colpa) del soggetto cui è ascrivibile la violazione. In ogni caso elemento comune ai procedimenti in questione è la circostanza che l’accertamento dei presupposti legittimanti il diritto alla riparazione non ha alcuna incidenza diretta sul procedimento a quo, costituendo essi rimedi esterni (o extraprocessuali) rispetto a quest’ultimo.

E tuttavia, per rimanere nell’ottica di un inquadramento sistematico dell’accertamento in esame, il dato normativo secondo cui il decreto di accoglimento della domanda è immediatamente esecutivo (cfr. articolo 3, comma 6, della legge n. 89 del 2001) conferisce a tale azione, pur se priva dell’accertamento di responsabilità in senso proprio (ma non della violazione del diritto da parte della pubblica amministrazione e quindi di un fatto idoneo per legge ad essere fonte di un’obbligazione, ex articolo 1173 c.c.), i connotati peculiari di un’azione di condanna ove questa sia da intendersi caratterizzata esclusivamente dalla sua "idoneità a dar vita all’azione esecutiva". In realtà il legislatore formalmente ha evitato di fare riferimento ad una "condanna" della pubblica amministrazione resistente, in quanto termine questo più comunemente correlato ad un accertamento di "responsabilità" in senso proprio: cfr. l’articolo 2, comma 3, della legge n. 89 del 2001, secondo cui "il giudice determina la riparazione"; l’articolo 3, comma 7, della legge n. 89 del 2001 ancora più significativamente (in linea con la natura della "riparazione"), parla di "erogazione degli indennizzi agli aventi diritto"; l’articolo 5, comma 1, della legge n. 89 del 2001, ove si prevede un obbligo di comunicazione a cura della cancelleria del "decreto di accoglimento della domanda".

In definitiva il comportamento delle parti e del giudice del procedimento, nonché quello di ogni altra autorità coinvolta deve venire in rilievo, insieme con la valutazione della complessità del caso, come semplice elemento "oggettivo" (attinente cioè a date di deposito, tempi di notifica, numero dei rinvii, attività svolta nell’udienza, lunghezza del rinvio, data di emissione del provvedimento ecc.) per la valutazione della ragionevolezza della durata complessiva del processo.

Ogni altra indagine appare quindi ultronea rispetto alla natura dell’accertamento richiesto dalla normativa in esame e dalle finalità sottese al procedimento ivi previsto.

L’aver circoscritto nei termini sopra esposti la materia del contendere oggetto del procedimento camerale appare di estrema importanza anche ai fini del rispetto dei termini del procedimento medesimo imposti alla corte di appello – la cui mancata osservanza potrebbe comportare l’innescarsi di procedimenti a catena ovvero, ancora una volta, il ricorso alla Corte di Strasburgo -. E’ pertanto auspicabile che le corti di appello, anche a fronte di deduzioni specifiche di comportamenti negligenti ascrivibili ad un determinato pubblico dipendente o funzionario o magistrato, non entrino nel merito di ciò, ma si limitino ad accertare soltanto la sussistenza del fatto oggettivo del ritardo irragionevole, che è l’oggetto del procedimento camerale.

In conclusione il legislatore, con la scelta di ancorare ad un procedimento di tale genere la tutela del diritto alla riparazione per la durata irragionevole del processo, ha cercato di risolvere due problemi: a) assicurare una tutela, la più ampia possibile (nell’an e nel quantum) ad un interesse riferibile alla persona umana garantito dalla Costituzione, stante i limiti del sistema della responsabilità aquiliana con riguardo alla effettiva protezione di tali diritti; b) assicurare un rimedio interno il più possibile simile a quello esperibile avanti alla Corte di Strasburgo, onde evitare il susseguirsi delle condanne dell’Italia per violazione degli impegni internazionali per la omessa tutela di uno dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

L’intervento in giudizio del pubblico dipendente

Le conclusioni cui si è giunti in ordine alla natura del procedimento per l’attribuzione dell’equa riparazione consentono di risolvere anche le questioni attinenti al "ruolo" processuale da attribuire al dipendente pubblico, che può, più o meno esplicitamente, essere coinvolto dai fatti dedotti dalla parte a sostegno della durata irragionevole del procedimento.

In effetti, poiché alla materia del contendere, oggetto del procedimento di cui all’articolo 2 e ss. della legge n. 89 del 2001, è estraneo - come si è detto - ogni accertamento sulla "responsabilità" in senso proprio, può legittimamente subito pervenirsi alla conclusione secondo cui i soggetti che ebbero a prendere parte al processo a quo (pubblici dipendenti, cancellieri, magistrati, ufficiali giudiziari, ecc.) non possono vantare nel procedimento per l’equa riparazione una posizione autonoma, quali parti cointeressate (accanto cioè al ricorrente e alla pubblica amministrazione di volta in volta convenuta ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 89 del 2001).

La legge n. 89 del 2001 - in linea con la natura del procedimento sopra delineata - prevede come parte resistente (e quindi come unico soggetto avente legittimazione passiva) la sola pubblica amministrazione, dalla quale dipende l’organizzazione giudiziaria relativa al procedimento ove si assume essersi verificato il ritardo irragionevole.

Pure nella logica propria di un procedimento camerale (qual è quello delineato dalla legge n. 89 del 2001), non può conseguentemente ritenersi ammissibile un intervento volontario principale, da parte del pubblico dipendente, e neppure quello di tipo litisconsortile o adesivo autonomo (ex articolo 105, comma 1, c.p.c.): non può infatti dirsi che il pubblico dipendente (essendo privo di legittimazione passiva) avrebbe potuto essere convenuto in giudizio fin dall’inizio.

E’ invece legittimo in qualche caso porsi il problema dell’ammissibilità di un intervento adesivo c.d. dipendente (ex articolo 105, secondo comma, c.p.c.). Ci si riferisce in particolare al caso in cui la condotta di un pubblico dipendente venga ad essere specificamente dedotta dalla parte ricorrente come causa del ritardo del processo. E’ ben vero che, come si è detto, le corti di appello, anche a fronte di deduzioni specifiche di comportamenti negligenti ascrivibili ad un determinato pubblico dipendente, non dovrebbero entrare nel merito di ciò, dovendosi limitare ad accertare la sussistenza del fatto oggettivo del ritardo irragionevole, quale unico accertamento del procedimento camerale. E’ inoltre altrettanto vero che il decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione (secondo la procedura di cui agli articoli 737 e seguenti del c.p.c., come richiamati dall’articolo 3, comma 4, della legge n. 89 del 2001) dovrebbe essere inidoneo ad acquisire efficacia di giudicato in senso proprio (cfr. l’articolo 741 c.p.c.). E tuttavia nella suddetta ipotesi non può negarsi prima facie la sussistenza da parte del pubblico dipendente di un interesse ad un intervento non già autonomo (rispetto al rapporto dedotto in giudizio), ma – come si è detto – adesivo dipendente in quanto connesso con quest’ultimo, per gli effetti riflessi, favorevoli o sfavorevoli, che allo stesso potrebbero derivare dalla pronuncia di accoglimento della domanda, quanto meno limitatamente al fatto oggettivo del ritardo (rispetto ad un eventuale successivo giudizio di responsabilità amministrativa o disciplinare, che può in teoria iniziare a seguito della comunicazione di cui all’articolo 5 della legge n. 89 del 2001). Rimane tuttavia il fatto che un tale tipo di intervento sarebbe comunque sconsigliabile per il magistrato, al fine di evitare l’insorgere di situazioni di astensione o ricusazione nel processo a quo.

Infine è da ritenere che non sussistano in radice i presupposti di ammissibilità o anche di opportunità per un intervento iussu iudicis: per le ragioni sopra dette non può infatti dirsi che l’oggetto del procedimento sia "comune" al pubblico dipendente (stante l’assenza di valutazioni sulla responsabilità), né che sussista l’opportunità di una sua chiamata in causa, stante i limiti dell’accertamento del procedimento camerale e la ristrettezza dei termini per il suo espletamento.

Gli effetti della pronuncia - La comunicazione alla Procura della Corte dei conti

Secondo l’articolo 5 della legge n. 89 del 2001 il decreto di accoglimento della domanda deve essere comunicato a cura della cancelleria, oltre alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

Con particolare riferimento alla comunicazione al procuratore generale della Corte dei conti, questi, come è noto, rappresenta il pubblico ministero presso la Corte dei conti ed è il titolare del potere di azione per l’accertamento della responsabilità amministrativa nei confronti dei pubblici dipendenti. Ed è a tale giurisdizione (sulla responsabilità amministrativa) che l’articolo 5 della legge n. 89 del 2001 allude quando prevede la comunicazione per un’eventuale avvio dell’azione di "responsabilità".

In effetti la situazione conseguente al decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo appare riconducibile prima facie ad un’ipotesi di danno erariale cd. indiretto, che si ha quando l’Amministrazione sia stata tenuta, a seguito di un provvedimento giudiziario, ad un esborso a favore di un terzo per il fatto del proprio dipendente.

Ma vanno qui subito sottolineati alcuni aspetti peculiari, che sono strettamente conseguenti alla natura dell’accertamento demandato alla corte di appello come sopra delineato.

In primo luogo, rispetto alle ordinarie azioni di regresso (o di rivalsa) esperite avanti alla giurisdizione della Corte dei conti, la fattispecie è priva in radice del presupposto della "sentenza" di condanna a seguito di giudizio di "responsabilità per fatto illecito" (commesso dal pubblico dipendente e, per esso, posto a carico della pubblica amministrazione di appartenenza, ai sensi dell’articolo 28 Cost.).

In tal senso è significativamente solo "eventuale" l’avvio dell’azione di responsabilità amministrativa, poiché a fronte di un danno all’erario (desumibile dal decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione), la Procura della Corte dei conti, diversamente dalle ordinarie azioni di regresso o di rivalsa, dovrà compiere un’autonoma e del tutto nuova istruttoria (non solo sul peculiare profilo dell’accertamento della violazione degli obblighi di servizio, ma anche) sulla sussistenza del nesso di causalità tra il danno e il comportamento dei pubblici dipendenti, nonché sul dolo o sulla colpa grave del pubblico dipendente che ebbe a causare tale danno.

In secondo luogo la disposizione che pone tale obbligo di comunicazione a carico ("a cura") della cancelleria rafforza la convinzione che tale atto prescinda da una valutazione di "merito" del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione (relativamente ai soggetti cui imputare il ritardo). Diversamente dalla normale "denuncia" alla Corte dei conti cui è tenuto il pubblico dipendente informato di un fatto dannoso per l’erario, che possa dar luogo a responsabilità, trattasi all’evidenza di una mera informazione di "routine", al fine di consentire alla Procura della Corte dei conti un primo vaglio dei singoli casi che possano rivelarsi (solo a seguito dell’acquisizione, come si è detto, di ulteriori opportuni elementi) ascrivibili non al "sistema" nel suo insieme, ma al comportamento colpevole di un singolo pubblico dipendente.

Il rapporto con la legge 13 aprile 1988, n. 117

Appare qui interessante affrontare le problematiche sopra esposte con particolare riferimento alla posizione dei magistrati, giacché la gran parte dei ritardi (colpevoli o no) nel processo è eziologicamente riconducile anche a provvedimenti adottati dal giudice del processo medesimo (fissazione di udienze, tempi per la decisione), oltre che alle incombenze direttamente ascrivibili ad altri soggetti (cancellieri, ufficiali giudiziari ecc.).

Orbene, l’accertamento della responsabilità del magistrato nell’esercizio delle sue funzioni è demandato non già alla Corte dei conti (come per il pubblico dipendente), bensì al complesso ed articolato sistema delineato dalla legge 13 aprile 1988, n. 117 ("Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati"), e tale sistema non sembra essere stato alterato dalla legge n. 89 del 2001.

In effetti, posto che nella legge n. 89 del 2001 non v’è alcuna norma di raccordo con la legge sulla responsabilità civile dei magistrati occorre innanzitutto chiarire quale sia il rapporto tra tali normative.

A prima vista si potrebbe avere l’impressione di una irrazionale sovrapposizione di rimedi concessi al cittadino in ordine all’ingiustificato ritardo quando questo sia imputabile ad una condotta del magistrato, giacché, in tale ipotesi, soccorre anche l’espressa previsione normativa di denegata o ritardata giustizia di cui all’articolo 3 della legge n. 117 del 1988, cui consegue il diritto del cittadino al risarcimento del danno.

I procedimenti di cui alle citate leggi nn. 117 del 1988 e 89 del 2001 hanno inoltre la comune impostazione, che è quella di consentire al cittadino un’azione diretta solo contro lo Stato (e non anche nei confronti del magistrato, cui è imputabile il ritardo).

In realtà si è di fronte a due rimedi nettamente distinti nei presupposti, nella natura, nelle conseguenze che da essi derivano, in particolare sotto i seguenti profili formali e sostanziali.

In primo luogo il procedimento per l’equa riparazione per il ritardo irragionevole è un procedimento camerale (in quanto tale sommario), con evidenti contrazioni della fase di acquisizione probatoria; esso si deve svolgere in tempi rapidissimi (massimo quattro mesi) e si conclude con decreto; tali caratteristiche trovano razionale giustificazione nel limitato oggetto dell’accertamento, giacché questo (come sopra già evidenziato) prescinde da ogni valutazione sulla responsabilità (imputabilità ad un determinato magistrato che abbia avuto un comportamento doloso o colposo). Viceversa il procedimento di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 117 del 1988 è un procedimento a cognizione piena, con il quale si accerta la responsabilità del giudice secondo i criteri in essa stabiliti; esso è pertanto caratterizzato da regole ad hoc (stante il particolare oggetto, quello della responsabilità del giudice) quali il filtro di ammissibilità, le regole sulla possibilità di intervento del giudice, un’azione di rivalsa espressamente regolata; esso infine si conclude con sentenza (con previsione che, solo nel caso previsto dall’articolo 6 della legge n. 117 del 1988, essa possa fare stato nei confronti del magistrato nei successivi giudizi di rivalsa o in quello disciplinare).

In secondo luogo il procedimento contro lo Stato per il risarcimento dei danni causati dalla condotta del magistrato (ex legge n. 117 del 1988) può essere promosso di regola solo quando siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione e, per il caso di colpevole diniego (o ritardo) di giustizia, "entro due anni dalla scadenza del termine entro il quale il magistrato avrebbe dovuto provvedere sull’istanza" prevista dall’articolo 3 della medesima legge n. 117 del 1988. Viceversa nel procedimento di cui alla legge n. 89 del 2001, proprio per l’assenza di ogni accertamento sulla "responsabilità", è possibile chiedere l’equa riparazione anche in pendenza del giudizio e comunque a prescindere da istanze particolari da formulare nel processo a quo: non v’è infatti l’esigenza di evitare che la parte con pretese risarcitorie possa trarre in giudizio il proprio giudice provocando così le condizioni per l’astensione o la ricusazione del giudice scomodo .

In terzo luogo, a differenza dell’entità della riparazione liquidabile ex legge n. 89 del 2001, nella quale sono compresi anche i danni non patrimoniali (come sopra già indicato), l’esercizio dell’azione di responsabilità per i danni cagionati dal magistrato nell’esercizio della funzione giudiziaria dà luogo (in linea con i principi di cui all’articolo 2043 c.c.) solo al risarcimento dei danni patrimoniali, giacché il risarcimento dei danni non patrimoniali è previsto eccezionalmente nell’ipotesi di colpevole privazione della libertà personale (articolo 2, comma 1, della legge n. 117 del 1988)

Quanto sopra osservato porta a concludere che si è di fronte a due sistemi autonomi, ugualmente attivabili (evidentemente a seconda dell’accertamento che si voglia conseguire), in modo del tutto analogo alla situazione già esistente tra la domanda di accertamento della denegata (o ritardata) giustizia di cui alla legge sulla responsabilità civile del giudice e il rimedio del ricorso per l’equa soddisfazione di cui alla Convenzione dei diritti dell’uomo.

La situazione, derivante dall’autonomia dei due sistemi, presenta inoltre stretta analogia rispetto a quella relativa ai rapporti tra il giudizio sulla responsabilità civile del magistrato e i procedimenti per la riparazione dell’errore giudiziario e per ingiusta detenzione. L’articolo 14 della legge n. 117 del 1988 espressamente fa salvi questi ultimi rimedi, con disposizione ricognitiva di ciò che da parte della dottrina è parsa ovvia conseguenza della diversità di ambito operativo, presupposti e modalità. La giurisprudenza ha avuto infine modo di chiarire "la non interferenza" tra la normativa sulla responsabilità civile del magistrato (che presuppone una responsabilità del magistrato a titolo di dolo o di colpa grave ovvero per diniego di giustizia, che pure deve essere colpevole) e le distinte regole sulla riparazione a favore delle vittime di errori giudiziari e di ingiusta detenzione (riparazione che prescinde dall’accertamento di eventuali profili dolosi o colposi nella condotta del magistrato e si basa unicamente sui dati obiettivi contemplati dalla rispettive norme).

Da quanto sopra osservato discende che con la generica previsione di una comunicazione del decreto di accoglimento della domanda di equa riparazione per ritardo irragionevole del processo, a cura della cancelleria, alla Procura della Corte dei conti (cfr. articolo 5 della legge n. 89 del 2001, che in effetti si riferisce testualmente solo ai "dipendenti pubblici") non si sia voluto in realtà interferire, per quanto riguarda i magistrati, con il complesso sistema di regole e di garanzie relative all’accertamento della responsabilità civile del giudice, che quindi rimane inalterato, ed è dunque ancora azionabile dal soggetto danneggiato anche per la fattispecie di denegata o ritardata giustizia.

Va infine ricordato che tra i soggetti danneggiati dal comportamento colpevole del magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria, legittimati a proporre l’azione di responsabilità civile secondo lo schema di cui alla legge n. 117 del 1988 (in primis l’azione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri e, poi, l’azione di rivalsa nei confronti del magistrato, sempre avanti all’autorità giudiziaria ordinaria), è compresa anche la pubblica amministrazione (come parte in causa nel processo ove si sia verificato il ritardo che si assume colpevole, ovvero quale amministrazione dichiarata tenuta al versamento di una riparazione in favore di terzi a causa di un comportamento imputabile ad un magistrato). Infatti, al di là dell’azione diretta dello Stato prevista nei confronti del magistrato nella sola ipotesi di commissione di un reato (ex articolo 13 della legge n. 117 del 1988), il legislatore escluse, a garanzia della funzione giudiziaria, di adottare a favore dello Stato (danneggiato da un comportamento del magistrato) una disciplina speciale per l’accertamento della responsabilità del giudice (in sostanza un’azione diretta dello Stato contro il magistrato), diversa rispetto a quella spettante a tutti gli altri soggetti (danneggiati da un comportamento del magistrato), per i quali – come si è detto – è prevista dalla citata legge n.117 del 1988 l’azione solo nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, con successiva azione di rivalsa dello Stato nei confronti del magistrato (sempre avanti all’autorità giudiziaria ordinaria).