La tutela giurisdizionale nei confronti degli atti
dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici emanati nell’esercizio dei
poteri di vigilanza sul sistema di qualificazione delle imprese.*
*Il saggio è pubblicato in Rivista
trimestrale degli appalti, 4/2000, 743 – Maggioli Editore S.p.a. - Rimini
1.
La tutela giurisdizionale nei confronti degli atti delle Autorità
amministrative indipendenti.
Delineare il sistema della
tutela giurisdizionale sugli atti dell’Autorità di vigilanza sui lavori
pubblici significa spingere l’ambito dell’indagine in almeno due direzioni: la
prima, è costituita dall’individuazione della natura degli atti delle Autorità
amministrative indipendenti, e in particolare dalla natura dei procedimenti
contenziosi e sanzionatori che si svolgano innanzi ad esse e il controllo che i
giudici dell’ordinamento generale possono esercitare sugli atti conclusivi di
tali procedimenti; la seconda, è, invece, legata al tema specifico che ci
occupa, ovverosia dall’individuazione del meccanismo che regola il rapporto tra
le c.d. S.O.A. (società organismi di attestazione) e le imprese che chiedono di
essere qualificate; rapporto che presuppone la possibilità di un conflitto sul
quale interviene l’Autorità con un atto dirimente, che, a sua volta, è impugnabile
innanzi al giudice. Come si vedrà più avanti, la natura di decisione
amministrativa che le Autorità amministrative indipendenti emanano a proposito
dei procedimenti contenziosi e sanzionatori, e che costituiscono il tratto che
maggiormente ne caratterizza la natura, ha fatto ritenere che esse si
atteggiano ad essere una specie di giudici speciali – esemplare è la decisione
contenziosa alternativa alla pronuncia del giudice ordinario, prevista
dall’art. 29 l. n. 675 del 1996, a proposito del Garante per la protezione di
dati personali [1] - con
conseguenti sospetti di incostituzionalità (art. 102 Cost.). Tali sospetti sono
da considerarsi, comunque, privi di base, atteso che, come subito si vedrà, le
leggi istitutive di ciascuna delle Autorità indipendenti hanno sempre previsto
l’impugnabilità degli atti da queste emanati innanzi al giudice, anche quando
ciò non sarebbe stato necessario, stante la disposizione contenuta nell’art.
113 della Costituzione, secondo cui tutti gli atti amministrativi sono impugnabili,
e stante il fatto che le Autorità indipendenti non dismettono la loro natura
amministrativa, neanche quando innanzi ad esse si dirimono controversie insorte
tra gli operatori del settore alla cui vigilanza sono preposte e neanche
quando, nei procedimenti sanzionatori puri, innanzi ad esse si svolgono dei
microprocessi tesi ad accertare l’infrazione di una norma e la conseguente
irrogazione di una misura amministrativa.
Certamente la qualificazione
di autorità amministrative, dotate però di un alto tasso di indipendenza e di
imparzialità, ha il suo rilievo; non a caso in sede di commissione bicamerale
per la riforma costituzionale si era proposto di inserire tali organismi nella
Carta Costituzionale e di prevedere per essa un “controllo giurisdizionale”
ridotto, nel senso che i loro atti erano impugnabili direttamente al Consiglio
di Stato, pretermettendo il giudizio di primo grado innanzi al T.A.R.
In
materia vi sono state spinte e controspinte nelle sedi politico-istituzionale.
Da una parte si è ritenuto che le Autorità indipendenti potessero costituire un
argine al potere giurisdizionale, che da anni svolgeva un ruolo di supplenza
rispetto agli altri poteri dello Stato, e, dall’altra parte, si è cominciato a
temere il ruolo da esse svolto nella mediazione degli interessi,
istituzionalmente affidato al legislatore nazionale nell’esercizio della
funzione legislativa, che veniva esaltato appunto laddove le autorità
indipendenti esercitavano il loro potere normativo secondario nelle materie
affidate al loro controllo. Questo, forse, spiega l’attuale clima di volontà di
“normalizzazione” delle Autorità indipendenti.[2]
Certo è che il legislatore,
alla prima occasione utile, si è occupato della tutela giurisdizionale nei
confronti degli atti delle Autorità amministrative indipendenti, emanando una
norma di carattere solo apparentemente processuale, non accontentandosi di
quelle di volta in volta inserite nelle leggi istitutive delle singole
autorità.
La norma è contenuta
nell’art. 4 della l. 21 luglio 2000 n. 206, recante disposizioni in materia di
giustizia amministrativa. Essa prevede che anche per i provvedimenti adottati
dalle autorità amministrative indipendenti i termini processuali previsti siano
[3]ridotti
della metà (salvo quelli per la proposizione del ricorso); la discussione del
merito della causa segue una via privilegiata, nel senso che viene fissata alla
prima udienza successiva al termine di trenta giorni dalla data di deposito
dell’ordinanza con la quale è stata accolta la domanda cautelare; le ordinanze
di accoglimento delle domande cautelari, in caso di estrema gravità ed urgenza,
possono disporre anche le opportune misure cautelari; e infine, i termini per
proporre appello sono di trenta giorni dalla data del deposito della sentenza
di primo grado e di centoventi giorni dalla sua pubblicazione.3
Ma, a parte la disciplina
processuale specifica, che non rientra nell’ambito della nostra indagine si
vuole porre in risalto, in questa sede, che la norma in esame si fonda su due
postulati fondamentali, ovverosia che tutti gli atti delle autorità
amministrative indipendenti sono impugnabili innanzi al giudice e che essi sono
sottoposti, salvo espresse eccezioni di volta in volta poste dal legislatore,
alla giurisdizione del giudice amministrativo.
2. La natura giuridica delle
autorità amministrative indipendenti.
Sinora i timidi apporti
circa la natura giuridica delle Authorities hanno portato ad affrontare
il tema attraverso due percorsi fondamentali: il primo, costituito dall'analisi
della sua struttura organizzativa; il secondo, costituito dall'analisi della
concreta attività che la legge consente loro di svolgere. L'una è in funzione
dell'altra e il raccordo tra il profilo organizzatorio e quello dell'attività è
operato dal procedimento amministrativo prescelto come indefettibile e
caratterizzante.
La dottrina sembra aver
privilegiato il primo dei due modi di approccio.[4]
Facendo leva sul concetto di
indipendenza, da tenersi distinto da quello di autonomia, il primo postulando
una posizione di supremazia e il secondo quella di equiordinazione ‑, si
può osservare che le Authorities sono caratterizzate dal fatto che esse
svolgono nella sostanza attività normativa, regolamentare e, mediante atti
generali, attività amministrativa in senso stretto (cura concreta di interessi)
nonché attività giustiziale (soluzione dei contrasti).
Tali attività vengono svolte
in una posizione di totale distacco dai poteri costituzionali dell'ordinamento
generale, costituiti dal potere legislativo, governativo e giurisdizionale.
Inoltre dette funzioni si svolgono in posizione di assoluta preminenza rispetto
agli operatori privati e pubblici del settore cui è preposta l'Authority.
Sicché la ricerca si è avvitata sia intorno all'analisi delle formule
organizzative che il legislatore di volta in volta ha creato per rendere
oggettiva l'indipendenza del nuovo organismo dai tradizionali poteri dello
Stato‑apparato, sia intorno alle forme in cui si è concretizzata la
supremazia nei confronti degli operatori del settore alla cui regolazione e
vigilanza è preposta l'Authority.
Dall'analisi della normativa
oramai copiosa in materia, dato il continuo proliferare delle Authorities, si
constata, come si è visto, che l'indipendenza rispetto ai poteri tradizionali
si realizza attraverso il potere di autoregolamentazione (per il potere
legislativo), di autarchia preminente rispetto a pregresse strutture
amministrative del settore (per il potere esecutivo), di procedimenti
contenziosi per la soluzione dei conflitti in una posizione quasi paritaria con
i poteri giurisdizionali classici (per il potere giurisdizionale).
Rispetto agli operatori del
settore, anche se rivestono natura pubblica, l'indipendenza si realizza
attraverso una preminenza autarchica pressoché assoluta.
Tuttavia, questo tipo di approccio
non porta molto lontano, atteso che dalla disciplina concreta emerge come, più
o meno, tutte le Authorities svolgono le stesse funzioni svolte da altre
pubbliche amministrazioni, ivi compresa l'attività diretta a dirimere
controversie.
Sicché il problema vero è un
altro: ed esattamente quello di comprendere in che rapporto si pongono le
funzioni dell'Authority rispetto a quelle attribuite ad altri soggetti
pubblici, non attraverso un confronto tra i procedimenti usati (che sono uguali
per tutti), bensì attraverso l'analisi della considerazione in cui
l'ordinamento generale tiene il provvedimento conclusivo di ciascun
procedimento.
Le Authorities, che sono una
delle possibili formule organizzatorie generate dalla «neutralizzazione di un
settore», vengono poste dalla legge, verso l'alto, in una posizione di distacco
(o se si vuole di indifferenza) dal potere governativo; mentre rispetto al
potere amministrativo in senso stretto (qualora l'operazione di
“neutralizzazione” non abbia eliminato organi o uffici che si occupino della cura di
interessi appartenenti al settore considerato) vengono poste in una posizione
di supremazia, che si esplica attraverso il potere autarchico, normativo, di
decisione in senso tecnico, di indirizzo e così via.
Analogo discorso va fatto
rispetto agli altri soggetti dell'ordinamento: privati, imprese pubbliche o
private, associazioni, fondazioni e così via.
Quel che preme rilevare è
che le Authorities sono preposte a salvaguardia della vita giuridica ed
economica di un ordinamento giuridico particolare, rispetto al quale si pongono
come il punto di contatto con l'ordinamento generale, che comunque ha fornito
loro la legittimazione.
A questo punto si pone il
quesito centrale, ai fini della nostra ricerca.
La posizione di distacco, o
se si vuole di indifferenza (più o meno relativa), in cui le Authorities si pongono rispetto al
potere governativo si può realizzare anche rispetto al potere giurisdizionale?
E, in caso di risposta affermativa, in che misura?
Come si vedrà nel paragrafo
successivo, dall'analisi delle varie normative che istituiscono e regolano
l'attività delle autorità indipendenti emerge che la disciplina si snoda
intorno ai seguenti principi:
a) l'Authority, in
quanto preposta alla corretta attività giuridica di un ordinamento particolare,
non può non svolgere l'attività, ineliminabile in ogni ordinamento giuridico,
ovverosia quella di dirimere le controversie;
b) tale funzione assume rilievo
particolare, anzi è una funzione indefettibile, atteso che l'Authority è posta in una posizione di imparzialità e di
indifferenza rispetto agli interessi in campo, nel senso che essa generalmente
non cura interessi pubblici diversi da quelli relativi al rispetto delle regole
proprie dell'ordinamento particolare di cui è “ente esponenziale” massimo, se
non esclusivo;
c) l'individuazione
di tale funzione come indefettibile comporta l'uso legittimo dello strumento
procedimentale più idoneo all'espletamento della funzione diretta a dirimere le
controversie, che è il procedimento contenzioso nelle sue varie forme;
d) il principio costituzionale secondo cui
tutti gli atti della p.a., ivi
compresi quelli conclusivi di procedimenti contenziosi, sono soggetti al
controllo giurisdizionale, ha fatto si che il legislatore abbia sempre previsto
la generale impugnabilità degli atti del procedimento contenzioso. Ed anche
quando non lo abbia fatto, nessuno ha mai dubitato della loro sindacabilità in
sede giurisdizionale.
Dunque, da quanto sinora
esposto, si ha che le Authorities, proprio
per salvaguardare le posizioni di indipendenza e di imparzialità, non possono
non usare del procedimento contenzioso e che esso, ancorché usato in funzione
oggettivamente giustiziale, non può essere esclusivo delle medesime. E questo
sia nel senso che, comunque, il principio costituzionale impone la possibilità
di sindacato giurisdizionale e sia nel senso che i procedimenti contenziosi in
funzione giurisdizionale vengono usati anche da altre pubbliche
amministrazioni, ancorché non in posizione di indipendenza.
Sicché l'unica via
praticabile per poter individuare il proprium
dell'attività svolta dalle autorità indipendenti è quella di tener conto
dell'atto conclusivo del procedimento contenzioso e sul suo rapporto con
l'ordinamento generale.
3. Breve rassegna della normativa relativa alle più
importanti autorità amministrative indipendenti, con particolare riferimento
alla sindacabilità degli atti emanati a conclusione di un procedimento di
natura contenziosa.
Forse è bene fare una breve
rassegna del dato positivo, prendendo in esame la normativa relativa alle più
importanti e significative autorità indipendenti di recente istituzione; e
questo per dare conforto sia a quanto si è esposto circa la natura giuridica e
sia a quanto si riferirà nel paragrafo successivo sui procedimenti
sanzionatori.
Naturalmente non interessa
ai nostri fini un'analisi puntuale delle varie normative, bensì solamente
l'individuazione di quei dati normativi da cui si può ricavare la posizione (o
il grado) di indipendenza dell'autorità; la previsione di un procedimento (o
più procedimenti) di natura contenziosa; il tipo di decisione emanabile
dall'autorità; il rapporto in cui la decisione si pone rispetto all'ordinamento
generale, ovverosia il grado e le modalità della sua sindacabilità giurisdizionale.[5]
Partendo dalla 1. 12 agosto
1982 n. 576, istitutiva dell'Istituto vigilanza sulle assicurazioni private e
d'interesse collettivo‑ISVAP, si riscontra il primo timido tentativo di
costruzione di un'autorità indipendente. Viene creato l'istituto di vigilanza
sulle assicurazioni; gli viene attribuita la «personalità giuridica di diritto
pubblico» (art. 3) e gli vengono attribuite solamente funzioni di vigilanza e
controllo (art. 4). Per quanto concerne i meccanismi di reazione alla
violazione delle norme in materia assicurativa è previsto un potere di proposta
al Ministro dell'industria perché adotti le misure sanzionatorie, compresa la
revoca delle autorizzazioni e l'assoggettamento alla liquidazione coatta
amministrativa (art. 4 lett. e e 14
lett. l) nonché l'irrogazione della
sanzione amministrativa pecuniaria (art. 6 comma ult.). Nulla viene stabilito
in ordine alla decisione (anche se di tipo sanzionatorio) e al procedimento
irrogativo.
Silenzio si riscontra anche
in ordine alla sua sindacabilità giurisdizionale.
Procedendo in ordine
temporale, si può prendere in considerazione la 1. 5 agosto 1981 n. 416,
concernente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria,
che istituiva il garante al fine di consentire la continuità dell'azione di
vigilanza del Parlamento sull'attuazione della presente legge.
Come è noto, con
l'istituzione del garante per la radiodiffusione e l'editoria, tutte le
funzioni della precedente autorità sono state trasferite alla nuova figura
(art. 6 comma 11,1. 6 agosto 1990 n. 223). Così come, recentemente, la 1. 31
luglio 1997 n. 249, istituendo l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e
dettando norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, ha
trasferito a queste tutte le funzioni e competenze già del garante per la radio
diffusione e l'editoria (art. 1 comma 9).
Tuttavia è bene ricordare,
al fine di comprendere il processo legislativo avutosi in materia, che
l'originaria autorità aveva ampi poteri istruttori, con possibilità di avvalersi
anche dei corpi della pubblica sicurezza, per “accertare l'identità, la
situazione patrimoniale e tributaria di soggetti che risultino intestatari di
azioni o quote di società editrici di quotidiani o periodici”. Inoltre era
prevista la possibilità di esercitare dinanzi «al giudice competente l'azione
di nullità degli atti posti in essere in violazione dei divieti disposti dalla
presente legge» (art. 9, 1. n. 416 del 1981).
La 1. n. 223 del 1990, che
disciplinava il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, all'art. 6,
istituiva il garante per la radiodiffusione e l'editoria e gli attribuiva, tra
gli altri, anche il potere di svolgere «1'attività e ad adottare i
provvedimenti previsti dall'art. 31» (art. 6 lett. d), vale a dire a titolarità ad aprire veri e propri procedimenti
contenziosi con la possibilità di irrogare diffide, revoche, autorizzazioni e
concessioni (tramite il Ministro deIle poste e delle telecomunicazioni),
irrogare sanzioni pecuniarie di rilevante entità e così via. Il medesimo art. 31
stabiliva che per le sanzioni amministrative susseguenti alla violazione di
disposizioni sulla pubblicità si applicava, ove non diversamente stabilito, la
1. 24 novembre 1981 n. 689, ovverosia l'impugnabilità dell’atto sanzionatorio
innanzi al pretore. Come si diceva la materia è ora disciplinata dalla l. n.
249 del 1997, che, nell'istituire la nuova Authority,
stabilisce che essa «opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e
di valutazione» (art. 1 comma 1). Viene disciplinato il tentativo obbligatorio
di conciliazione extragiudiziale, da proporsi prima del ricorso giurisdizionale
(art. 1 comma 11).
È stabilita la giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo con la competenza del TAR per il Lazio,
innanzi al quale è previsto un rito abbreviato (art. 1, commi 26 s.). Sono
previsti procedimenti sanzionatori (art. 1 commi 29‑32).
Passiamo ora ad esaminare la
legge che più compiutamente sembra realizzare il disegno dell'amministrare mediante
soggetti imparziali ed indipendenti, vale a dire la 1. 10 ottobre 1990 n. 287,
recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
Tale legge istituisce
l'autorità garante della concorrenza e del mercato, che «opera in piena
autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione».
Tale formula, che esprime il
punto di massima indipendenza almeno sul piano definitorio, compare anche a
proposito dell'istituzione del garante per la protezione dei dati personali
(art. 30,1. n. 675 del 1996) ed è stata attribuita anche all'autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione (d.lg. 12 febbraio 1993 n. 39).
La struttura della 1. n. 287
del 1990 è coerentemente articolata: agli art. 2 e 3 si vietano le intese
restrittive della libertà di concorrenza e l'abuso di posizione dominante,
individuando specifiche condotte integranti le fattispecie medesime; nei capi
II e III vengono disciplinati dei veri e propri procedimenti contenziosi (ad
iniziativa d'ufficio e non, con contestazioni dell'addebito e istruttoria in
contraddittorio) che si possono concludere o con decisioni in cui viene fissato
il termine alle imprese e agli enti interessati per l'eliminazione delle
infrazioni, oppure con decisioni irrogative di sanzioni amministrative
pecuniarie o di altra natura, in caso di inottemperanza alla prima decisione.
Negli articoli finali della
legge si stabilisce che contro le sanzioni amministrative si ricorre innanzi al
pretore ai sensi della 1. n. 689 del 1981, mentre avverso gli altri
provvedimenti, che vanno qualificati, come vedremo, provvedimenti sanzionatori
esecutivi, è prevista l'impugnazione innanzi al TAR Lazio.
Per la dichiarazione di
nullità delle intese e per le azioni risarcitorie è prevista l’azione innanzi
al giudice ordinario (Corte d’appello).
Anche la 1. 14 novembre 1995
n. 481, istituita dalle autorità di regolazione dei servizi di pubblica
utilità, stabilisce che esse operano in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione (art. 2 comma 59); che con apposito regolamento verrà
disciplinato il procedimento contenzioso che si apre a seguito della violazione
da parte delle imprese delle norme del settore in cui operano; che nei casi di
controversie insorte tra utenti e imprese esercenti il servizio vanno
preventivamente esperite procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio
presso le autorità (art. 2 comma 24); che i ricorsi avverso gli atti e i
provvedimenti delle autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e sono proposti innanzi al Tribunale amministrativo
regionale del luogo ove ha sede l'autorità (art. 2 comma 25).
In tale rassegna, che non ha
certo ambizioni di compiutezza ‑ dovendosi in essa inserire almeno la 1.
4 giugno 1985 n. 281, disciplinante la Commissione nazionale per le società e
la borsa (CONSOB) e che si articola più o meno secondo lo stesso schema - ,va
sicuramente inserita la 1. n. 675 del 1996, che istituisce il Garante per la
protezione dei dati personali.
La legge è dettata a tutela
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali e all'uopo
istituisce un'apposita autorità, avente lo stesso grado di autonomia delle
altre.
Invero, per tale Autorità va
fatto un discorso parzialmente diverso. Infatti la legge istitutiva prevede
procedimenti contenziosi sanzionatori, ma accanto ad essi, ne prevede un altro,
ad iniziativa di parte, in cui si può proporre ricorso innanzi all'autorità in
via alternativa rispetto a quello proponibile innanzi al giudice ordinario; e
per la violazione di un diritto soggettivo.
Tuttavia il fatto che vi sia
anche un procedimento contenzioso ad iniziativa di parte, accanto ad un
procedimento d'ufficio (o su semplice segnalazione, ai sensi dell'art. 32, 1.
n. 675 del 1996) o un procedimento sanzionatorio puro (art. 39, 1. n. 675,
cit.), non toglie che questa autorità proceda in generale secondo il paradigma
del procedimento sanzionatorio puro o esecutivo. Anzi, questo sembra essere il
modulo entro il quale si svolge anche quella funzione di accertamento e di
controllo (art. 32, 1. n. 675, cit.), che conduce al provvedimento con il quale
«il garante indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed
integrazioni e ne verifica l'attuazione» (art. 32 comma 1. n. 675 del 1996).
Discorso parzialmente
diverso va fatto in ordine al provvedimento conclusivo del procedimento da
ricorso, previsto dall'art. 29, 1. n. 675 del 1996.6
4. La natura dei procedimenti sanzionatori.
Nel paragrafo precedente si
è voluto richiamare la normativa specifica dettata a proposito di ciascuna
autorità al fine di ricondurre i termini della problematica in un alveo di
maggiore concretezza.
Dall'insieme della normativa
richiamata emerge come il legislatore abbia creato dei veri e propri
ordinamenti settoriali, ponendo a carico degli operatori obblighi e doveri
nascenti da norme e provvedimenti amministrativi. A presidio della loro
osservanza ha posto l'autorità indipendente, innanzi alla quale, in caso di
violazione dei precetti settoriali, si aprono, generalmente ad iniziativa
d'ufficio, procedimenti contenziosi, cioè caratterizzati dalla contestazione
dell'addebito, dall'istruttoria in contraddittorio e dalla decisione finale,
irrogativa della sanzione o comunque tesa alla eliminazione degli effetti
prodotti dal comportamento violativo.
Come risulta evidente, il
dato positivo ci porta in pieno nel campo dei procedimenti sanzionatori in
senso lato, dei quali è dunque necessario occuparsi.
Secondo una sistematica
autorevole7, che getta una spera di luce in questa
intricatissima materia, non ogni inosservanza di un precetto giuridico ‑
quale che sia la fonte (atto normativo, amministrativo, giurisdizionale o
negoziale) – riceve la qualifica di illecito. Anzi si può dire che tale
qualifica viene adottata – peraltro non sempre ‑ solamente nella sfera
dell'inosservanza di obblighi e di doveri.
A tal fine bisogna
distinguere tre ipotesi.
La prima si verifica quando
la norma esalta l'infrazione formale del precetto.
In tal caso
viene punito il comportamento in sé, a prescindere dall'elemento sostanziale
consistente nella turbativa degli interessi presidiati dagli obblighi e dai
doveri imposti e poi inadempiuti. Tutto il procedimento amministrativo è
diretto all'accertamento dell'infrazione. Sono i procedimenti amministrativi
sanzionatori tradizionalmente intesi, concepiti come dei micromodelli di
processi penali affidati all'autorità amministrativa per reprimere infrazioni
alle leggi di minore importanza.
La seconda
ipotesi si verifica quando la norma pone sullo stesso piano sia l'elemento
formale dell'infrazione, sia l'elemento sostanziale della turbativa degli
interessi.
Tuttavia, la
violazione del precetto della legge o del provvedimento non è qualificata dalla
norma come illecito in senso tecnico, bensì come abuso. In questo caso il
procedimento, pur rimanendo di tipo contenzioso, è teso ad accertare l'abuso e
la decisione ha ugualmente ad oggetto le sanzioni.
Esso non è,
però, esercizio di una mera potestà punitiva, bensì tende a porre rimedio alla
turbativa degli interessi. Sicché la decisione finale si sostanzia ora nella
revoca della concessione, ora nel ritiro dell'autorizzazione, ora nello
scioglimento del consiglio di amministrazione, ora nella sottoposizione della
società ad amministrazione controllata, ora nell'emanazione di un ordine
repressivo e così via. Tali procedimenti contenziosi vengono denominati, per
distinguerli dai primi, procedimenti sanzionatori esecutivi. Essi ‑ si ripete ‑ sono diretti non tanto a punire, quanto a
curare l'interesse pubblico turbato dall'infrazione.
La terza ipotesi
si verifica, infine, quando l'elemento formale della violazione del precetto
perde completamente rilievo e diventa centrale il rimedio alla turbativa
dell'interesse sostanziale verificatosi a seguito dell'inadempimento
dell'obbligo posto dalla norma o dal provvedimento. In tal caso si aprono i
procedimenti esecutivi tradizionalmente intesi (procedimenti di esecuzione
diretta o in danno dell'inadempiente). Questi hanno un ambito di applicazione
limitato e pongono delicati problemi di rapporti tra il non adempimento degli
obblighi da parte di chi ha ottenuto un provvedimento autorizzatorio o
concessorio e la potestà di autotutela. Essi vengono qui menzionati solamente
per ragioni di completezza espositiva. Tanto più che ai fini della nostra
ricerca non vengono in rilievo, atteso che il legislatore in tema di autorità
indipendenti ha utilizzato quasi esclusivamente i primi due tipi di
procedimenti.
Ed infatti, se
la normativa passata in rassegna nel
§ 3 viene riguardata alla luce della sistematica ora esposta, risulta agevole
riscontrare come il legislatore abbia utilizzato proprio i procedimenti
sanzionatori e quelli sanzionatori esecutivi quale paradigma indefettibile
dell'attività amministrativa delle autorità indipendenti.
I limiti della
presente indagine non consentono d'individuare in concreto quali procedimenti
appartengano al primo tipo e quali al secondo, anche se il compito è abbastanza
agevole sol che si prenda come elemento di discrimine il tipo di sanzione
previsto per ciascun procedimento.
Dalle leggi istitutive delle
singole autorità è emerso che ciò che caratterizza l'attività di questi
organismi, espressione dello Stato‑comunità più che dello Stato apparato,
è la presenza di procedimenti contenziosi o semicontenziosi, riconducibili ai
poco conosciuti procedimenti sanzionatori, puri o esecutivi.
Secondo lo schema proprio di
tali procedimenti essi sono ad iniziativa d'ufficio in quanto che, anche quando
la legge preveda segnalazioni o denunce, esse si qualificano ‑ in base
alla teoria generale sul procedimento ‑ quali atti procedimentali non
idonei ad aprire il procedimento. II provvedimento conclusivo viene
generalmente ascritto alla categoria delle decisioni amministrative e si
sostanzia nell’irrogazione di una sanzione amministrativa, di volta in volta
diversa a seconda che il procedimento sia sanzionatorio puro (sanzione
amministrativa pecuniaria), oppure sanzionatorio esecutivo (ritiro di
provvedimenti autorizzatori o concessori, ordini repressivi e così via). Il
provvedimento delle autorità, ancorché espressione di un procedimento
contenzioso e ancorché adottato da un ente che non ha in cura un interesse
pubblico in sua attribuzione esclusiva (e quindi imparziale e indipendente), è
impugnabile innanzi al giudice dell'ordinamento generale, secondo le regole
generali di ripartizione o secondo regole specifiche.
5. L’autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici.
L’Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici è stata prevista e disciplinata dall’art. 4 della legge 11
febbraio 1954 n. 109. La disciplina viene completata dagli artt. 3, 4, 5, e 6
del D.P.R. 21 Dicembre 1999 n. 554.
Non rientra nel fuoco della
nostra indagine esaminare l’intera disciplina di questo importante istituto.
Per quel che qui interessa è
sufficiente rilevare: che anche per tale Autorità è stata adoperata la formula
secondo cui “opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione”; che i suoi componenti sono nominati dal Parlamento; che esercita
poteri di vigilanza, di ispezione e di controllo in settori espressamente
individuati in materia di lavori pubblici; che ha poteri di normazione e di
coordinamento; che è titolare di procedimenti contenziosi e sanzionatori.
Ai nostri fini particolare
rilievo assume l’art. 4, comma 4 lett. h) e i), laddove stabiliscono che
l’autorità esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17 e che essa
vigila sul sistema di qualificazione delle imprese di cui all’art. 8 della
legge. La disposizione va completata con quanto viene stabilito nell’art. 6 del
D.P.R. n. 554 del 1999.
In relazione alla prima
disposizione, l’art. 4, commi 6, 7 e 17, costituisce la riprova che l’Autorità
ha un potere autarchico superiore rispetto alle singole amministrazioni
pubbliche e rispetto alle
imprese operanti nel settore dei lavori pubblici, atteso che in base a tali
disposizioni debbano fornire tutti i documenti e i chiarimenti necessari
all’espletamento delle funzioni di vigilanza e, in caso di rifiuto a fornire le
informazioni o a esibire i documenti, l’Autorità può irrogare la sanzione
amministrativa costituita dal pagamento di una somma di denaro fino a £.
50.000.000 (in caso di omissione) e fino a £. 100.000.000 (in caso di
informazioni non veritiere). Analogamente dispone il comma 17 del medesimo art.
4.
In particolare il comma 7,
ultima parte, del citato art. 4 stabilisce che “i provvedimenti dell’Autorità
devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso di essi è
ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da
proporre entra trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti
medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli”.
Tale disposizione assume
un’importanza notevole ai fini della nostra ricerca, in quanto, da un lato,
costituisce la riprova che anche innanzi all’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici si aprono procedimenti sanzionatori puri, addirittura nei
confronti di altri soggetti pubblici, e, dall’altro, che essa è sottoposta alla
giurisdizione (esclusiva) del giudice amministrativo. A proposito di
quest’ultimo profilo è da rilevare come la disposizione fissi la regola della
giurisdizione esclusiva innanzi al giudice amministrativo solo rispetto ai
provvedimenti sanzionatori disciplinati nel medesimo comma e non rispetto a
tutti gli altri atti dell’Autorità, per alcuni dei quali il discorso è più
complicato, come vedremo oltre.8
In effetti l’attrazione con
disposizione espressa, del provvedimento sanzionatorio nella giurisdizione
esclusiva, si è resa necessaria in quanto altrimenti il giudice naturale
sarebbe stato quello ordinario, atteso che esso ha giurisdizione in materia di
sanzioni amministrative pecuniarie in base alle l. n. 689 del 1991, anche se si
ha qualche dubbio, atteso che l’art. 22 di tale legge fa riferimento alle
ordinanze-ingiunzioni e alle confische.
E’ il caso di richiamare
l’art. 6 l. n. 205 del 2000 (già citata), laddove prevede che siano devolute
alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie
relative a procedure di affidamento di lavori, servizi o forniture svolte da
soggetti comunque tenuti, nelle scelte del contraente o del socio,
all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei
procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.
Così come va richiamato il successivo art. 7, lett. d) ed e), laddove si
stabilisce la giurisdizione, oltre che per tutte le controversie aventi, ad
oggetto le procedure di appalti pubblici, anche per quelle che si verifichino
nell’espletamento di servizi pubblici.
Tali norme non sembrano
idonee ad attrarre gli atti dell’Autorità nella giurisdizione esclusiva, sia in
quanto essa non si ingerisce mai nelle procedure di affidamento di appalti
pubblici, lavori, servizi e forniture e sia perché essa non svolge un servizio
pubblico in senso tecnico, bensì una funzione pubblica in posizione di
indipendenza e di imparzialità.
Sicché,
per concludere sul punto, gli atti dell’Autorità sono sottoposti alla
giurisdizione amministrativa ordinaria, tranne per gli indicati procedimenti
sanzionatori, per i quali è stata espressamente stabilita la regola secondo cui
sono sottoposti alla giurisdizione esclusiva del medesimo giudice, e tranne per
gli atti emanati nei confronti delle S.O.A., per i quali il discorso diventa
più complicato, come vedremo.
In questo quadro si
inserisce il tema, più delicato e che costituisce l’oggetto specifico della
nostra indagine, della giurisdizione relativa al complicato meccanismo,
predisposto dal legislatore, in materia di qualificazione delle imprese
esecutrici di lavori pubblici.
Come si è già ricordato
l’art. 4, comma 4 lett. i) della l. n. 109/1994 stabilisce che l’Autorità
“vigila sul sistema di qualificazione di cui all’art. 8”.
L’art. 8 della medesima
legge stabilisce, tra l’altro, che i soggetti esecutori, a qualsiasi titolo, di
lavori pubblici debbono essere qualificati e debbono improntare la loro
attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza.
Inoltre, stabilisce che con regolamento deve essere istituito un sistema di
qualificazione unico per tutti gli esecutori dei lavori pubblici e che tale
sistema è attuato da organismi di diritto privato di attestazione,
appositamente autorizzati dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici,
sentita un’apposita commissione consultiva istituita presso l’autorità medesima.
Gli organismi di attestazione devono agire in piena indipendenza rispetto ai
soggetti esecutori di lavori pubblici e che debbono ottenere dai primi la
qualificazione necessaria per poter partecipare alle gare. Gli organismi di
attestazione sono soggetti alla sorveglianza dell’Autorità e la durata
dell’efficacia della qualificazione deve essere non inferiore a due anni e non
superiore a tre.
Questi sono i punti salienti
della disciplina contenuta nell’art. 8, dove vengono indicati in maniera
dettagliata molti altri criteri cui deve uniformarsi il previsto regolamento.
Tale regolamento, come è
noto, è stato emanato con D.P.R 25 gennaio 2000 n. 34. Esso va integrato con le
determinazioni dell’Autorità nn. 23 del 7 aprile 2000, 24 del 20 aprile 2000,
36 del 21 luglio 2000, 38, 39, 40 e 41 del 27 luglio 2000, 47 e 48 del 12
ottobre 2000 e 50 del 3 novembre 2000.
Per la parte che qui
interessa, esso completa il quadro delineato dalla norma primaria, fondato
sulle società organismi di attestazione (S.O.A.), che sono costituite nella
forma delle società per azioni con oggetto sociale esclusivo e per le quali, a
garanzia della loro indipendenza, vengono posti penetranti divieti e controlli
circa la partecipazione azionaria e circa la composizione degli organi della struttura
societaria.
Dalla complessa disciplina
emerge, dunque, che l’affidamento a soggetti
formalmente privati, quali appunto le S.O.A., di un servizio (e di una
funzione), come vedremo, oggettivamente pubblico,9 quale quello della qualificazione delle imprese
esecutrici di lavori pubblici, comporta la creazione a livello organizzativo di
una serie di fasi procedimentali e di rapporti tra i diversi soggetti coinvolti
nella vicenda. Essi hanno una immediata incidenza anche nell’individuazione del
tipo di giurisdizione connesso a ciascuna fase procedimentale e a ciascuno dei
rapporti giuridici che si instaurano tra i vari soggetti interessati.
Cercando di semplificare, il
sistema delineato è il seguente: vi è una prima fase, in cui le società che
intendono svolgere l’attività di attestazione debbono chiedere l’autorizzazione
all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che, verificato il possesso
dei requisiti dettagliatamente fissati dal regolamento n. 34 del 2000, emette
il provvedimento autorizzatorio oppure lo nega; vi è poi la fase successiva,
più complicata, in cui le S.O.A., evidentemente quelle autorizzate
dall’Autorità, debbono svolgere la funzione di attestazione nei confronti delle
imprese richiedenti, concludendo con esse un contratto che ha come oggetto
principale l’emanazione dell’attestazione di qualificazione. Il quadro viene
“complicato” dal fatto che la fase che precede l’ottenimento dell’attestazione
di qualificazione e quella successiva, in cui sia la S.O.A. (per suo conto) e
sia l’impresa qualificata (per suo conto) possono perdere i rispettivi
requisiti – quelli necessari a fornire l’attestazione, per le prime, e quelli
necessari per mantenere la qualificazione ottenuta, per le seconde -, si
svolgono sotto il controllo immanente e costante dell’autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici. Sicché, dal punto di vista della tutela, i rapporti della
seconda fase sono sempre trilateri. Pertanto l’individuazione delle tutele
possibili e del giudice innanzi al quale esse possono essere esperite non può
prescindere dall’esame della natura di tali rapporti e da quella dei soggetti
cui essi fanno capo.
Forse giova un riferimento
più dettagliato alla normativa contenuta nel regolamento, atteso che il quadro
di sopra esposto trae origine proprio da essa.
L’art. 10, comma 1, del
d.p.r. n. 24/2000 stabilisce: “ lo svolgimento da parte delle S.O.A.
dell’attività di attestazione della qualificazione…è subordinato alla
autorizzazione dell’autorità”; il comma 5 stabilisce: “ l’autorizzazione è
revocata dall’autorità quando sia accertato il venire meno dei requisiti e
delle condizioni…; il comma 6 stabilisce: “ il procedimento di revoca
dell’autorizzazione è iniziato d’ufficio, quando l’autorità viene a conoscenza
dell’esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati dal
verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine l’Autorità
contesta alle S.O.A. gli addebiti accertati, invitandola a presentare le
proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore
a trenta giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene
assunta la decisione in ordine alla revoca”. Il successivo comma 8 continua la
disciplina del procedimento.
A proposito di tale
procedimento si ritrova prodotto tutto quanto già esposto in generale circa
l’indefettibilità del procedimento contenzioso, teso ad irrogare una sanzione
esecutiva (nel caso revoca dell’autorizzazione), proprio di tutte le autorità
amministrative indipendenti.
Tornando alla concreta
disciplina riguardante la seconda fase del quadro di sopra esposto, viene in
rilievo l’art. 15, comma 2, laddove stabilisce: “ l’impresa che intende
ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con
una delle S.O.A. autorizzate”; il comma 4 stabilisce: “ della stipula del
contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell’attestazione la S.O.A.
informa l’autorità nei successivi trenta giorni”.
Vengono altresì in rilievo
gli artt. 14 e 16 del medesimo regolamento. Infatti nel primo si stabilisce che
l’autorità vigila sul sistema di qualificazione, e a tal fine, anche
effettuando ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario,
controlla che le S.O.A….; ed inoltre che: “ i poteri di vigilanza e di
controllo dell’autorità ……..sono esercitati anche su motivata e documentata
istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica della
sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione,
sempre che vanti un interesse concreto e attuale.” Nel secondo articolo
indicato si legge: “ Le determinazioni assunte dalle S.O.A. in merito ai
contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione sono soggette
al controllo dell’autorità qualora l’impresa interessata ne faccia richiesta
entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza della
determinazione stessa.”; “L’autorità, sentita l’impresa richiedente e le S.O.A.
e acquisite le informazioni necessarie, provvede entro sessanta giorni ad
indicare alle S.O.A. le eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del
contratto stipulato. L’inottemperanza da parte delle S.O.A. alle indicazioni
dell’autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’art. 10, comma
5 del presente regolamento”.
Anche a proposito di
quest’ultima norma si ha la conferma di quanto sostenuto nella prima parte, del
presente lavoro ovverosia che nei procedimenti contenziosi si forma la
decisione amministrativa in senso tecnico e che essa in genere contiene un
ordine prescrittivo.10
Si è voluto richiamare la
normativa dettagliata più importante ai fini della nostra ricerca, non solo per
dare una maggiore concretezza alla linea del discorso, ma anche perché con essa
ci dobbiamo ora misurare per individuare le tutele di carattere giurisdizionale
che ciascuno dei soggetti interessati può ottenere quando quelle che possono
trovare in sede amministrativa siano ritenute insufficienti.
E’ quello che ora ci
accingiamo a fare.
6. La tutela giurisdizionale delle imprese S.O.A. richiedenti
l’autorizzazione a svolgere l’attività di attestazione.
La tutela giurisdizionale
che le imprese aspiranti S.O.A. (per intenderci) possano richiedere è forse la
più semplice da tratteggiare.
Come si è visto, il
procedimento per ottenere l’autorizzazione a svolgere l’attività di
attestazione segue lo schema classico di un soggetto privato – nel caso di una
società per azioni con un capitale minimo versato di un miliardo e con oggetto
sociale esclusivo – che presenta un’istanza, corredata da un elenco di
documenti (indicati nell’art. 10 d.p.r. n. 34 del 2000); si apre così un
procedimento amministrativo che si conclude entro il termine di sessanta giorni
dal ricevimento dell’istanza e il tempo necessario all’autorità per acquisire
documentazione integrativa non si computa nel termine; il diniego di
autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova istanza. Si è già
ricordato del potere di controllo che l’autorità conserva anche successivamente
nei confronti delle S.O.A. autorizzate; potere che si può concretizzare nella revoca
dell’autorizzazione e che può essere esercitato d’ufficio dall’Autorità,
nell’ambito della sua immanente posizione di vigilanza, oppure su denuncia di
terzi interessati. Il procedimento di riesame della posizione delle S.O.A. si
svolge in forma contenziosa e nel caso si concluda con un provvedimento di
revoca, le imprese qualificate dalla S.O.A. – atteso che le attestazioni
rilasciate sono valide a tutti gli effetti, tranne evidentemente l’eventuale
attestazione irregolare che sia stata la causa dell’apertura del procedimento
di revoca – possono trasferire il contratto (il regolamento parla di
“trasferire la documentazione”) ad un’altra S.O.A.; tale trasferimento può
essere disposto direttamente dall’Autorità; il trasferimento riguarda anche la
documentazione relativa a procedimenti non ancora conclusi (art. 10 d.p.r. n.
34/2000).
Risulta evidente che ci si
trova di fronte a due procedimenti: il primo è un normale procedimento
autorizzatorio teso a conferire al soggetto una particolare qualificazione soggettiva
idonea ad immetterlo in un ordinamento sezionale, quale quello dei lavori
pubblici, e la natura della situazione soggettiva di base dell’impresa
aspirante è quella propria dell’interesse legittimo pretensivo, attesa la
presenza di un potere discrezionale in capo all’autorità concedente; il secondo
è un procedimento sanzionatorio esecutivo, secondo lo schema generale già
visto, atteso che esso si àncora al venire meno dei requisiti posti a garanzia
dell’indipendenza e alla violazione di obblighi precisi e atteso che il
procedimento si può aprire anche su semplice denuncia; e comunque viene
condotto da un soggetto (l’Autorità) che si pone in una posizione di supremazia
e di imparzialità. A ciò va aggiunta la ragione decisiva che la revoca ha in
questo caso una chiara valenza sanzionatoria, anche se l’impedimento a svolgere
l’attività da parte della S.O.A. “incriminata” costituisce un’indiretta cura
dell’interesse pubblico a che l’attività di attestazione venga svolta da
soggetti rispettosi delle regole poste a garanzia del corretto funzionamento
del sistema. Sicché questo secondo procedimento, che si svolge secondo uno
schema contenzioso (ed è questa una prova ulteriore della sua natura
sanzionatoria), non sembra si possa ricondurre – pur conservandone alcuni
tratti, ma che non sono incompatibili con il procedimento sanzionatorio
esecutivo – a un semplice procedimento di secondo grado teso a riesaminare la
situazione creata dall’emanazione del primo atto e le conseguenze dello
svolgimento dell’attività così autorizzata.11
L’individuata natura dei due
procedimenti e del soggetto che ne è titolare (l’Autorità per la vigilanza dei
lavori pubblici, autorità “amministrativa” indipendente), conduce
inevitabilmente alla conclusione che la giurisdizione sia quella del giudice
amministrativo. Sicché l’impresa che aspiri a svolgere l’attività di
attestazione oppure quella che, una volta autorizzata, si vede revocato il
provvedimento sanzionatorio, debbono impugnare, rispettivamente l’atto di
diniego e quello di revoca, innanzi al T.A.R. per il Lazio, secondo le normali
regole di procedura, ora arricchita dal già ricordato art. 4 della l. n. 205
del 2000.
Occorre, a questo punto,
soffermarsi su un aspetto importante. L’autorizzazione alle S.O.A. a svolgere
l’attività di qualificazione delle imprese ha anche una chiarissima
connotazione di carattere organizzatorio, nel senso che non si limita
semplicemente ad immetterle nell’ordinamento sezionale conferendole la
legittimazione, ma ne conforma anche la struttura organizzativa, secondo lo
schema generale predisposto dal regolamento di cui al D.P.R. n. 34 del 2000.
Non a caso l’Autorità deve svolgere un penetrante controllo sull’esclusività
dell’oggetto sociale, sulla composizione azionaria, sul personale degli organi
sociali, sul procedimento predisposto per l’ottenimento da parte delle imprese
dell’attestato di qualificazione così via.
Questo non è privo di
importanza ai fini dell’individuazione del tipo di giurisdizione amministrativa
in cui rientra tale atto.
Infatti, come vedremo meglio
alla fine del paragrafo successivo, l’art. 33 del d.l.vo n. 80 del 1998,
nell’ultima versione fornita dall’art. 7 della l. n. 205 del 2000, al 2° comma
lett. a), stabilisce che rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutti gli atti concernenti l’istituzione, la modificazione e
l’estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi. Pertanto, siccome, come
si cercherà di dimostrare, le S.O.A. rientrano - anche se per una via
particolare - in tale categoria di
soggetti, la giurisdizione non può che essere quella esclusiva del giudice
amministrativo.12
Parimenti vi rientrano le
controversie relative all’atto di revoca , poiché – a parte che non sarebbe del
tutto peregrino sostenere che anch’esso ha una valenza organizzatoria, atteso
che estingue l’organismo creato e quindi verrebbe attratto nel meccanismo di
cui sopra – la lettera b) del medesimo 2° comma dell’art. 33, nella versione
fornita dall’art. 7 l. n. 205 del 2000, stabilisce che rientrano nella
giurisdizione esclusiva le controversie tra le amministrazioni pubbliche e i
gestori comunque denominati di pubblici servizi. Né sembra si possa ciò
escludere per il semplice fatto che l’Autorità ha carattere indipendente,
poiché l’atto impugnato rimane comunque, formalmente e sostanzialmente, un atto
amministrativo organizzatorio.
Invece è da escludere che si
possa pervenire alla giurisdizione esclusiva sulla base della natura
sanzionatoria dell’atto di revoca, atteso che il ricordato art. 4, comma 7, l.
n. 109 del 1994 prevede tale giurisdizione solamente per le sanzioni pecuniarie
irrogate a seguito della violazione degli obblighi previsti nella medesima
norma.
Così come è da escludersi la
giurisdizione del giudice ordinario (ai sensi degli artt. 22 e 23 l. n. 689 del
1981), atteso che non si tratta di un’ordinanza-ingiunzione di pagamento di una
somma di denaro né di un provvedimento di confisca.
8. Le S.O.A. quali
espressione di un servizio oggettivamente pubblico e di esercizio privato di
una funzione pubblica.
Molto più complicata è
l’individuazione delle forme di tutela giurisdizionale delle imprese che
intendono ottenere, mutare o conservare l’attestazione di qualificazione.
Preliminare ad ogni altro,
poiché a seconda del tipo di soluzione derivano conseguenze diverse, è la
fissazione della natura giuridica dell’attività svolta dalle S.O.A..
Comprenderne la natura
significa comprendere il tipo di procedimento che dà luogo al provvedimento che
le legittima a svolgere l’attività per cui sono state create.
Si è già visto come esse
assumano la veste formale di società per azioni ad oggetto sociale esclusivo e
come esse debbano ottenere un’autorizzazione amministrativa in senso tecnico,
affinché possano svolgere l’attività di attestazione della qualificazione delle
imprese operanti nel settore dei lavori pubblici. Sicché l’iscrizione nel
registro delle imprese, con la denominazione sociale che deve necessariamente
comprendere la locuzione “organismo di attestazione”, non è sufficiente per lo
svolgimento di quelle attività, che è subordinato all’ulteriore ottenimento
dell’autorizzazione dell’Autorità, come più volte ricordato. Tuttavia
l’autorizzazione non attribuisce all’impresa richiedente una natura diversa da
quella privatistica originaria, atteso che l’autorizzazione attiene
all’attività da svolgersi, anche se essa ha un’incidenza anche sul soggetto,
visto che l’attitudine a svolgere l’attività di qualificazione viene verificata
in anticipo attraverso il controllo del possesso di determinati requisiti
soggettivi.
Il sistema ben conosce tale
tipo di autorizzazioni. Esse rientrano nelle c.d. autorizzazioni costitutive di
diritti d’impresa.
E’ utile ricordare che,
secondo la migliore dottrina,13 i
procedimenti autorizzatori, in generale, constano tutti di una struttura logica
che si compone di tre elementi: 1) il potere di un soggetto privato; 2) la
connotazione di tale potere direttamente operato dalla norma; 3) il
provvedimento che amministra tale connotazione giuridica. Il primo in genere è
un potere di mero fatto che ha il soggetto (andare a caccia, fondare una
società di capitali di un miliardo); il secondo serve a determinarlo sul piano
giuridico, nel senso che viene isolato a determinato come un potere a sé
stante, senza mutarne la natura sostanziale; il terzo elemento serve ad
indicare che, quando vi è una norma che richiede appunto l’autorizzazione, il
potere è amministrato dal soggetto pubblico e non dal soggetto che lo avrebbe
in base al diritto civile comune.
Orbene, siccome i
procedimenti sanzionatori vengono previsti dalla legge o in funzione di
controllo (come nel caso di specie) o in funzione di programmazione, vi sono
numerosi tipi di autorizzazioni, da quelle costitutive, a quelle permissive, a
quelle ricognitive.
Normalmente14 il diritto d’impresa è per principio
liberamente acquistabile ed esercitatile e le norme si preoccupano solamente di
tutelare i terzi e dare certezze ai traffici. Però quando la norma
pubblicistica subordina l’acquisto del diritto d’impresa ad un atto
autorizzatorio significa che è quest’ultimo a creare il diritto d’impresa ed
inoltre esso crea anche un rapporto di controllo tra l’autorità e
l’imprenditore, in cui normalmente la prima ha poteri ispettivi e di vigilanza.
Il sistema conosce numerosi casi di fattispecie per le quali viene richiesta
l’autorizzazione costitutiva per lo svolgimento dell’attività (si pensi alle
imprese bancarie e a quelle assicurative). Anche le S.O.A., dunque, sembrano
rientrare in tale categoria. Tuttavia, quanto riferito, non è sufficiente a
spiegare la natura dell’attività da esse svolta e, soprattutto, non è
sufficiente a spiegare il tipo di rapporto che si instaura tra tale tipo di
imprese e i soggetti destinatari dell’attività da esse posta in essere.
Sicuramente le S.O.A.
svolgono un’attività oggettivamente pubblica. 15
Tuttavia non è facile stabilire se tale attività costituisca un servizio
oggettivamente pubblico oppure un’ipotesi di esercizio privato di una funzione
pubblica.
Esse, pur conservando la
loro natura privatistica e pur non avendo un rapporto giuridico stabilizzato in
un atto formale di concessione16 con
l’amministrazione preposta alla cura del settore degli appalti pubblici, hanno
un unico importante punto di contatto con l’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici, costituito proprio dall’atto di autorizzazione, che ha anche
un contenuto prescrittivo e ordinatorio, a seguito del quale si instaura un
rapporto di controllo immanente e duraturo nel tempo e che inizia già nella
fase della richiesta dell’aspirante S.O.A. ad essere autorizzata; nel senso che
gli elementi che in tale sede debbono essere forniti debbono già consentire
all’Autorità di prefigurarsi il futuro procedimento che la S.O.A. autorizzata
porrà in essere affinché le imprese ottengano l’attestato di qualificazione.
Sicché, se si va alla
sostanza delle cose, ovverosia al concreto contenuto dell’atto di
autorizzazione e ai poteri facenti capo all’Autorità, è agevole ritenere che
l’atto autorizzatorio non ha solo la funzione di legittimare la S.O.A. allo
svolgimento dell’attività di attestazione, ma anche di conferire a tale
attività una certa conformazione e qualificazione.
Anche a tale proposito è
utile ricordare che ormai da tempo la nozione di servizio pubblico in senso
soggettivo è stata affiancata da quelle di servizio pubblico in senso
oggettivo, essendosi distinta la natura dell’attività dai modi di esercizio
della stessa.17
Vi sono attività
oggettivamente pubbliche, ovverosia attività che hanno la caratteristica di
essere “riservate originariamente” al potere pubblico, e tale è stata – anche
storicamente – l’intera materia della scelta del contraente della pubblica
amministrazione; quindi anche quella dell’individuazione delle qualità che
l’imprenditore deve possedere per poter partecipare alla gare pubbliche di
appalto.
La suddetta distinzione
comporta che la gestione del servizio può essere affidata a soggetti diversi
dai pubblici poteri, i quali possono limitarsi a dirigere il servizio medesimo.
Sicché si possono avere servizi che la norma riserva direttamente al pubblico
potere, che può gestirli o meno in forma imprenditoriale, e servizi che la
norma non riserva ad un pubblico potere. In questo secondo caso la legge
attribuisce all’amministrazione la potestà di conferire, con un proprio atto,
all’imprenditore privato la legittimazione all’esercizio dell’impresa avente ad
oggetto la produzione del servizio.
Nell’ipotesi in cui non si
ha un servizio pubblico in senso solamente oggettivo l’amministrazione si
avvale di un’organizzazione esterna a se stessa per erogare il servizio. Le vie
generalmente seguite sono due: la norma stessa stabilisce che un ufficio possa
essere conferito ad un ente, di solito pubblico (es. Registro navale italiano
che è gestore diretto di tale registro); il conferimento di un ufficio pubblico
viene effettuato a favore di un imprenditore privato (ed è il caso delle
concessioni di pubblici servizi in senso proprio).18
Nell’ipotesi invece del
servizio pubblico in senso oggettivo, il servizio, che pure potrebbe essere
assunto in proprio dall’amministrazione, viene invece lasciato in tutto o in
parte ai privati imprenditori.
I modi (indicati testé) di
organizzare il pubblico servizio hanno un unico elemento comune, ovverosia la
decisione amministrativa, e prima ancora legislativa, di non organizzare un
ufficio proprio. La differenza, invece, consiste nel fatto che, mentre
nell’ipotesi del pubblico servizio affidato all’ente titolare dell’ufficio o
all’imprenditore concessionario si ha che questi sono in situazione di
subordinazione nei confronti dell’amministrazione, nei confronti
dell’imprenditore concessionario (o destinatario di un’autorizzazione
costitutiva) di pubblico servizio in senso oggettivo l’amministrazione ha,
invece, potestà di direzione, di ordine e di controllo.19
Orbene, l’organizzazione del
servizio di qualificazione delle imprese, fondato sulle S.O.A. e sul rapporto
che esse hanno con l’Autorità dei lavori pubblici, sembrerebbe inserirsi
perfettamente – per quanto già precedentemente esposto – nello schema indicato,
(che è poi ricostruito dalla dottrina migliore) di un servizio pubblico in
senso oggettivo. La particolarità sarebbe costituita dal fatto che la potestà
di direzione, di ordine e di controllo – che si realizza in massima parte
nell’autorizzazione costitutiva d’impresa e nel procedimento (eventuale) di
revoca dell’autorizzazione – sono affidate non ad una struttura tradizionale di
amministrazione attiva (si pensi al Ministero dei Lavori Pubblici rispetto alla
gestione dell’Albo Nazionale dei Costruttori), bensì ad un’autorità amministrativa
indipendente, che è preposta alla vigilanza dell’intero settore dei lavori
pubblici. In fondo, affidare direttamente il sistema di qualificazione delle
imprese ad un ufficio dell’Autorità (scelta che il legislatore ben avrebbe
potuto fare) non avrebbe snaturato tale figura – che deve conservare i tratti
dell’imparzialità e dell’equidistanza rispetto agli interessi amministrati -,
atteso che la qualificazione ha una valenza generale e permanente (per il
periodo previsto) e quindi non è mirato alle specifiche gare di appalto cui i
soggetti qualificati in concreto partecipano.
Tuttavia, se si passa ad
osservare il fenomeno, anziché dall’angolatura dell’organizzazione del sistema
generale della qualificazione delle imprese, da quello della concreta attività
svolta dalle S.O.A., la costruzione
testè esposta diventa insufficiente.
Infatti le S.O.A. non
erogano nessun servizio alla collettività, bensì emettono certificazioni
fedefacenti: le attestazioni di qualità appunto. Orbene, tali attestazioni, la
cui natura è quella di creare una certezza legale sull’idoneità dell’impresa a
partecipare ad un dato tipo di gara pubblica – è noto il dibattito dottrinario
e giurisprudenziale, avutosi nel previgente regime, se l’iscrizione all’Albo
Nazionale Costruttori attribuisse all’iscritto una mera qualità giuridica
oppure un vero e proprio status con la conseguente emersione di situazioni
giuridiche soggettive diverse - , sono
espressione di una funzione pubblica e non di un servizio pubblico. E’ bene
precisare che il servizio pubblico può comportare l’emissione di un atto
amministrativo20, ma non un atto di
certazione, che, in quanto diretto a creare quel particolare bene della vita
secondo cui tutti i soggetti dell’ordinamento debbano considerare un soggetto
una cosa o un rapporto in una certa maniera, costituisce una funzione pubblica tipica non compatibile
con la nozione di servizio pubblico (vedasi in proposito l’art. 358 c.p.). Tale
funzione può tuttavia essere svolta da soggetti privati che, nonostante tale veste
formale, svolgono un munus pubblico
(esemplare è l’attività del notaio, dell’avvocato per talune attività, le
società di revisione dei bilanci delle società quotate in borsa e cosi via). La
differenza rispetto alla fattispecie in esame è data dal fatto che il soggetto
attestante non è in una posizione di imparzialità, ma entra a far parte di un
rapporto contrattuale con l’impresa di cui vanno accertati i requisiti.
L’accorgimento adoperato dal legislatore per evitare che tutta la vicenda
venisse affidata alla contrattazione negoziale è stato quello di imporre delle
rigide regole tecniche predefinite cui l’impresa deve uniformarsi, di modo che
l’attestazione si risolve in un sostanziale atto di ammissione, che annulla sia
l’area della discrezionalità amministrativa e sia quella dell’autonomia
negoziale, esaltando la discrezionalità tecnica. Soprattutto se si considera
che anche le tariffe minime del contratto sono predeterminate.
Ma su questi interessanti
argomenti non ci si può soffermare oltre.
Certamente il sistema
conosce figure soggettive che talvolta svolgono un servizio pubblico e talvolta
una funzione pubblica (si pensi all’insegnante, che quando insegna svolge un
servizio pubblico; quando invece attesta l’esito dell’esame conclusivo del
ciclo di studi svolge una pubblica funzione).
Ai fini della nostra
indagine occorre chiedersi se, - atteso che si assiste all’organizzazione da
parte del legislatore di una nuova figura di soggetto privato che svolge al
tempo stesso un munus pubblico, per quanto attiene all’emissione
dell’attestazione, e un servizio pubblico, per quanto attiene all’assistenza
tecnica all’impresa richiedente con la quale conclude un “ contratto “ di
servizio e di assistenza – se tutte le controversie riguardanti le S.O.A.
rientrino nella giurisdizione esclusiva ai sensi dell’art. 33 del d.l.vo n. 80
del 1998, nella versione fornita dalla legge n.205 del 2000. Più precisamente
occorre stabilire se il legislatore, allorquando devolve alla giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di
pubblici servizi, intenda includervi anche quelle controversie che attengono le
materie dei rapporti inerenti i soggetti privati svolgenti funzioni pubbliche.
A nostro modo di vedere,
siccome dalle disposizioni esplicative delle norme, ovverosia quelle contenute
nell’elenco di cui al 2° comma lett. a) e b) del citato art.33, vengono poste
al centro del sistema di riparto i rapporti organizzatori in qualunque forma
realizzati, vi rientrano anche gli atti organizzatori inerenti soggetti privati
che poi in concreto svolgeranno funzioni oggettivamente pubbliche. In altri
termini la giurisdizione esclusiva viene stabilita per gli atti organizzatori
inerenti soggetti privati che oggettivamente sostituiscono l’amministrazione in
ogni sua attività, anche quella dei servizi pubblici, che è poi quella che più
si avvicina all’attività imprenditoriale dei soggetti privati. Sicchè, dal
nostro punto di vista i rapporti organizzatori di una funzione pubblica ,
organizzata mediante l’utilizzo di schemi soggettivi privatistici, vi
rientrano, atteso che il più contiene il meno. Naturalmente quanto or ora
affermato non pregiudica quanto si esporrà nei paragrafi seguenti circa le
perplessità che si hanno a ritenere
attratta tout court l’intera materia nella giurisdizione esclusiva,
anche cioè nel caso in cui della vicenda entri a far parte l’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici.
9.La tutela delle imprese
nei confronti delle S.O.A.
Passando finalmente
all’individuazione della giurisdizione relativa al rapporto - che si è visto essere di direzione, ordine
e controllo – tra le S.O.A. e l’Autorità si può agevolmente affermare che essa
non può che essere quella propria del giudice amministrativo, essendo questi
tipi di rapporti pacificamente modulati sul rapporto potestà
pubblica-soggezione del privato, che è titolare della posizione soggettiva di
interesse. Sicché l’unico aspetto veramente nuovo è quello di comprendere se a
seguito delle recenti riforme in materia di giustizia amministrativa tali
controversie rientrino nella giurisdizione generale di legittimità o in quella
esclusiva. Ma su ciò si tornerà.
Invece molto più complicata
è l’individuazione della giurisdizione relativa al rapporto che si instaura tra
le S.O.A. e le imprese che chiedono l’attestato di qualificazione, atteso che
formalmente si tratta di un rapporto “contrattuale” tra soggetti privati.
Come
già ricordato, l’art. 15, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 stabilisce che “chi
intende ottenere l’attestazione di qualificazione deve stipulare apposito
contratto con una delle S.O.A. autorizzate”. Risulta strano che, in fondo, per
ottenere un atto sostanzialmente unilaterale, e che costituisce l’unico oggetto
del “servizio” richiesto quale l’attestato di qualificazione – e che è, come
già visto, l’espressione di un potere tradizionalmente pubblicistico – sia
necessario stipulare un contratto, di cui non è facile comprendere la natura.
Tuttavia la natura formalmente privatistica delle S.O.A. e la compresenza di
altre prestazioni collegate al rilascio dell’attestazione a carico di entrambe
le parti (S.O.A. e imprese), quali ad es. il pagamento di quest’ultima del
prezzo dilazionato e la verifica da parte della prima dei requisiti necessari
al rilascio, hanno comportato la necessità di adoperare tale strumento.
In via di prima
approssimazione sembra riprodursi lo schema di un contratto ad effetti reali
differiti, atteso che con il rilascio dell’attestazione – normalmente
successiva alla stipulazione del contratto – si ha il conferimento della
legittimazione a partecipare alle gare pubbliche, e semprechè della nozione di
contratto ad effetti reali si dia una lettura più larga di quella consentita
dall’art. 1376 del cod. civ.. Rimane comunque molto difficile dimostrare,
secondo un’ottica squisitamente civilistica, come sia possibile che il rilascio
di un attestato avente un oggettivo valore pubblicistico possa costituire
l’oggetto di una prestazione contrattuale tra soggetti privati. L’unica
spiegazione possibile è che l’atto di autorizzazione costitutiva fa nascere un
soggetto abilitato a svolgere la funzione oggettivamente pubblica del rilascio
dell’attestato, che è riconducibile alla notissima categoria della certazione,
ed al tempo stesso a svolgere il servizio pubblico di assistenza all’impresa
per le strette finalità inerenti il rilascio. Tale ultimo profilo non va
trascurato poiché è solo attraverso lo svolgimento di entrambe le attività che
si realizza la finalità di organizzare il sistema della qualificazione su basi
privatistiche e giustifica la presenza di un "contratto" nel rapporto
con le imprese da qualificare.
Dunque l’autorizzazione
costitutiva rilasciata alla S.O.A. assume un ruolo centrale e produce un doppio
effetto giuridico. Con il primo si conferisce al soggetto privato i poteri
pubblicistici e instaura il rapporto con l’Autorità, che è di controllo
immanente e duraturo; con il secondo si abilita la S.O.A ad avere rapporti
contrattuali con l’utenza ed a esso è normalmente estranea l’Autorità. In altri
termini, si verifica per un verso lo
stesso fenomeno proprio delle
concessioni di pubblici servizi classiche e per un altro verso quello proprio
dell’abilitazione di privati professionisti (notai ad es.) a rilasciare
attestazioni facenti fede pubblica. D’altronde la linea di demarcazione tra le
autorizzazioni costitutive e le concessioni è molto flebile. Né deve indurre in
errore l’uso della parola contratto, poiché esso è l’espressione riassuntiva di
un fenomeno più complicato. Ma, ai nostri fini, è sufficiente rilevare che tale
“contratto” è la forma del rapporto di servizio che si instaura tra la S.O.A. e
l’utente.21
Il passaggio è sommamente
delicato. Prima dell’apparizione sulla scena di questo originale modo di
organizzare il settore della qualificazione delle imprese e che ha sconvolto lo
schema, il contratto di servizio atteneva alla disciplina del composito
rapporto tra l’amministrazione e il soggetto privato assuntore del servizio
pubblico. Tale rapporto comprendeva il rapporto d’ufficio, cioè quella parte
attinente ai diritti e agli obblighi di natura patrimoniale.22
Rimaneva, quindi, fuori il
rapporto che si svolgeva tra l’assuntore del servizio o del privato esercente
una pubblica funzione, e gli utenti; rapporto che si svolgeva interamente su
base privatistica, ovverosia secondo il normale rapporto che l’impresa o il
professionista instaura con i soggetti che intendono avvalersi dei suoi
servizi. Nel caso di specie lo schema sembra essere stato sconvolto, essendo il
“rapporto d’ufficio” disciplinato nell’autorizzazione e il “rapporto di
servizio” si è stemperato nel contratto che la S.O.A. stipula con le imprese.
In altri termini quest’ultimo rapporto non trova nessun ponte con
l’amministrazione pubblica, in quanto quello che si realizza con l’Autorità non
assume mai una valenza patrimonialistica.
Secondo lo schema
tradizionale dell’organizzazione del servizio pubblico o del privato esercente
una pubblica funzione i problemi legati al riparto delle giurisdizioni erano
stati sufficientemente chiariti dalla giurisprudenza. Al giudice civile
spettavano le controversie concernenti il rapporto contrattuale dell’esercente
il pubblico servizio o il privato professionista con l’amministrazione; al
giudice amministrativo spettavano le controversie concernenti provvedimenti amministrativi
emessi nel rapporto amministrativo, anche qualora essi incidessero direttamente
nel contenuto del rapporto contrattuale.23
Invece molto meno chiari erano – e continueranno ad essere – i problemi
relativi alla giurisdizione dei rapporti tra l’assuntore del servizio pubblico
e il soggetto che utilizza il servizio pubblico o che utilizza l’attività
dell’esercente una pubblica funzione.
Infatti, tale rapporto
normalmente viene attratto nella giurisdizione civile, poiché esso si risolve
in un normale rapporto contrattuale con l’impresa erogatrice o con il privato
professionista pubblico ufficiale; ma il punto è quello di vedere se questo
vale anche quando l’impresa o il privato esercente una funzione pubblica
esercita quel potere pubblicistico conferitole dall’amministrazione con quella
parte del contenuto del contratto di servizio disciplinante il “rapporto
d’ufficio”, secondo il sistema di sopra delineato. In base allo schema generale
di riporto anche in tale ipotesi vi sarebbe la giurisdizione del giudice
amministrativo.
Ma a questo punto occorre
verificare i termini del problema con la nota riforma del processo
amministrativo operata, dapprima, con il d.l.vo 31 marzo 1998 n. 80 e,
successivamente, con la già citata legge n. 205 del 2000.
E’ necessario premettere che
l’impresa che intende ottenere l’attestato di qualificazione ha a propria
disposizione una prima tutela di carattere, per così dire, procedimentale.
Infatti il già ricordato art. 16 del D.P.R. 34/2000 prevede che l’impresa
interessata può sollecitare l’intervento dell’Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici – evidentemente nell’ipotesi in cui non gli viene concessa
l’attestazione o gli viene riconosciuta una classificazione inferiore – e che,
dopo un normale procedimento di natura contenziosa secondo lo schema visto
nella prima parte, emette un ordine prescrittivo nei confronti delle S.O.A.
circa “le eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del contratto
stipulato”. L’inottemperanza da parte della S.O.A. al provvedimento dell’Autorità
può essere causa di revoca dell’autorizzazione. Tale procedimento può essere
aperto anche da un’impresa diversa da quella che ha ottenuto (o sta per
ottenere) l’attestazione, purché vi sia un interesse concreto ed attuale (art.
14, comma 2, del medesimo d.p.r).
E’ abbastanza evidente che,
qualora l’impresa interessata o l’impresa terza, non ottengano la tutela
richiesta nemmeno innanzi all’Autorità, il provvedimento di rigetto (o il
silenzio) può essere impugnato, al pari di qualunque atto dell’Autorità, in
sede giurisdizionale. Parimenti in tale sede può ricorrere la S.O.A. quando il
suo provvedimento negativo sia stato “colpito” dall’ordine dell’Autorità,
secondo lo schema dell’art. 16, comma 2, del d.p.r. n. 34 del 2000. Ma qual è
la giurisdizione in tale ipotesi, atteso che qui non si tratta della fase
relativa alla qualificazione della S.O.A. come soggetto legittimato a
rilasciare gli attestati di qualificazione (rientrante, come si è visto, nella
giurisdizione amministrativa), bensì nella fase, ben diversa, del rapporto tra
la S.O.A. e l’impresa utente del servizio o che utilizza l’attività
dell’esercente la pubblica funzione?
A prescindere da quanto si
dirà sulle nuove normative in materia di giurisdizione amministrativa, la
giurisdizione in tali ipotesi non può che essere quella del giudice
amministrativo. Infatti viene impugnato un atto formalmente e sostanzialmente
amministrativo, anche se si tratta di una decisione amministrativa in senso
tecnico, e inoltre lo stesso d.p.r. n. 34 del 2000 fa riferimento ad un
“interesse concreto ed attuale”. Ma anche sul piano istituzionale, nel caso del
rilascio dell’attestato, viene in rilievo quel “momento pubblicistico”
dell’attività della S.O.A., che, secondo lo schema classico di cui si è detto, è
quello in cui viene esercitato quel potere pubblicistico attribuito dal potere
amministrativo al soggetto privato.
Sicché il vero problema
nasce quando l’impresa intende esperire la tutela giurisdizionale senza passare
attraverso la tutela in via amministrativa innanzi all’Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici. La risposta al problema è già contenuta in
quanto già testé esposto, ovverosia anche in tal caso il giudice è quello
amministrativo, atteso che tutte le questioni che insorgono relativamente al
rilascio dell’attestazione attengono all’esercizio di un potere oggettivamente
pubblicistico, in cui la presenza immanente dell’Autorità, che si può ingerire
direttamente nel rapporto nel caso ravvisi irregolarità, contribuisce a sanare
anche l’eventuale difetto della mancanza di un soggetto pubblico nel rapporto
dedotto in giudizio.24
Naturalmente sarà la
giurisprudenza pratica a fornire o meno conforto alla tesi testé esposta e che
comunque riguarda solamente gli esigui casi in cui non si passi attraverso il
procedimento contenzioso previsto in via amministrativa innanzi all’Autorità.
Peraltro, venendo alle
recenti norme in materia di giurisdizione amministrativa, l’art. 33 del d.l.vo
n. 80 del 1998, nell’ultima versione fornita dall’art. 7 della legge n. 205 del
2000, stabilisce che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi. Tuttavia,
al comma 2 lett. a) e b) ed e), nello specificare talune controversie
sottoposte a tale giurisdizione, si stabilisce: “a) concernenti la istituzione,
modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi
comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di
trasformazione urbana;” e “b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori
comunque denominati di pubblici servizi;” “e) riguardanti le attività e le
prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, resa
nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del
Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei
rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie
meramente risarcitoria che riguardano il danno alla persona o a cose e delle
controversie in materia di individualità “.
Come già riferito, le
lettere a) e b) delle disposizioni ora riportate risolvono in pieno il problema
della giurisdizione relativo al rapporto tra l’aspirante S.O.A. e l’Autorità
che deve emanare l’autorizzazione, atteso che tale procedimento concerne
proprio l’istituzione del soggetto gestore del pubblico servizio o del soggetto
privato esercente una pubblica funzione (a seconda di come lo si voglia
qualificare o a seconda della veste in cui in concreto agisca), e comunque
attiene ad un loro rapporto giuridico.
Invece la lettera a), pure
or ora riportata, non risolve il problema della giurisdizione relativa al
rapporto tra le S.O.A. e le imprese che chiedono l’attestato di qualificazione.
Infatti la norma, dapprima, sembra voler ricomprendere nella giurisdizione
esclusiva le attività e le prestazioni di ogni genere rese nell’espletamento di
pubblici servizi (e secondo l’impostazione da noi data anche quelle rese
nell’espletamento privato di una pubblica funzione) e, dopo, esclude da essa i
rapporti individuali di utenza con soggetti privati. Il rapporto tra la S.O.A.
e l’impresa richiedente non sembra si possa ridurre ad un semplice “rapporto
individuale di utenza con soggetto privato” per le ragioni ampiamente spiegate;
non da ultime quelle secondo cui non si è in presenza di un servizio pubblico.
Sicché meglio sarebbe accostarsi alla interpretazione della norma utilizzando
proprio la distinzione predetta tra “attività oggettivamente pubblicistica”,
che è quella attinente alla stretta emanazione dell’attestazione e che
rientrerebbe nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ed
attività attinente ad aspetti patrimonialistici e strumentali, che invece
rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario. Indubbiamente tale
conclusione urta contro l’intento del legislatore di attrarre nell’orbita della
giurisdizione esclusiva l’intero settore dei lavori pubblici. Ma questo non
sembra potersi giustificare alla luce del sistema; soprattutto se si considera
che la stretta attività di attestazione sembra essere, più che un servizio
pubblico, un’ipotesi di esercizio privato di una funzione pubblica.
10. Il sistema di
qualificazione delle imprese e le controversie relative alle procedure di
affidamento di appalti pubblici di lavori.
Si è già
fatto cenno alla circostanza che impedisce di ritenere che le controversie
relative alla qualificazione delle imprese possono rientrare in quelle relative
alle procedure di affidamento di appalti pubblici, già
attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo dall’art.
33, comma 2, lett. d) ed ora riconfermata, in termini più precisi ed ampi,
dalla nuova versione fornita dall’art. 7 e dall’art. 6 dalla legge n. 205 del
2000.
La qualificazione attiene ad
un momento che precede la singola procedura di partecipazione ad una gara di
appalto. Inoltre l’attestazione di qualificazione ha un’efficacia di tre anni e
può essere rinnovata mediante la stipulazione di un nuovo contratto con la
stessa o altra S.O.A. autorizzata (art. 15, comma 5 d.p.r. n. 34 del 2000).25
Sicché, una volta ottenuta
l’attestazione, l’impresa può partecipare a tutte le gare corrispondenti alla
categoria e alla classifica oggetto della relativa qualificazione. Essa
costituisce un presupposto giuridico (requisito soggettivo) essenziale per
partecipare alla gara, ma il procedimento per ottenere la qualificazione è
completamente superato dal procedimento dell’evidenza pubblica che si apre a
seguito dell’invito di partecipazione. Pertanto le controversie relative alla
qualificazione, non rientrando nelle procedure di affidamento dei lavori
pubblici, non rientrano, almeno per questa via, nella giurisdizione esclusiva.
Tuttavia non si può
escludere che in sede di impugnazione del bando di gara o di un altro atto di
una data procedura di evidenza pubblica, venga contestata la qualificazione
dell’impresa aggiudicataria o di un’altra impresa partecipante. Sicché sorge il
problema per il giudice amministrativo di verificare la rispondenza della
corrispondenza della categoria o della classificazione con il tipo o l’entità
dell’appalto rispetto al quale si è concorso.
In tale ipotesi l’attestato
di qualificazione non costituisce oggetto specifico del giudizio, ma semplice
termine di confronto.
Più delicato, invece, è il
caso in cui nel giudizio relativo ad uno specifico procedimento di gara di
appalto venga sollevata l’erroneità o la falsità dell’attestazione di
qualificazione rilasciata dalla S.O.A., magari emessa sulla base delle
prescrizioni contenute nell’atto dell’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici, emanato ai sensi dell’art. 16, comma 2, d.p.r. n. 34 del 2000.
In tale ipotesi sorge un
primo problema di inoppugnabilità dell’atto, atteso che normalmente sarà già
trascorso il termine per impugnare l’atto di attestazione emesso dalla S.O.A.
Tuttavia, non sembra si possa escludere l’estensione dell’impugnazione anche
nei confronti di tale atto presupposto, atteso che, prima della partecipazione
contemporanea alla gara, all’impresa ricorrente difettava la condizione
processuale del possesso di un interesse attuale e diretto.
Occorre,
infine, dare conto del possibile giudizio risarcitorio che si può instaurare a
seguito dell’illecita attività svolta da uno dei soggetti interessati alla
complessa vicenda del sistema di qualificazione delle imprese.
Il tema meriterebbe ben
altra trattazione.26 Qui ci
limitiamo ad indicare le coordinate fondamentali, risultanti dal mutato quadro
giurisprudenziale e normativo, avutosi a seguito dell’emanazione della sentenza
n. 500 del 1999 delle Sezioni Unite della Cassazione e dall’approvazione della
legge n. 205 del 2000.
Come oramai tutti sanno, la
sentenza n. 500 del 1999 ha affermato il principio della risarcibilità
dell’interesse legittimo, sia nella sua forma di interesse oppositivo e sia in
quella di interesse pretensivo. L’art. 35 del d.l.vo n. 80 del 1998, nella
versione ora fornita dall’art. 7 legge n. 205 del 2000, stabilisce, al primo
comma, che il giudice amministrativo nelle controversie devolute alla sua
giurisdizione esclusiva dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma
specifica, il risarcimento del danno ingiusto.
L’indicata
possibilità di richiedere il risarcimento del danno, dapprima limitata alle
sole controversie rientranti nella giurisdizione esclusiva – e che lasciava
così persistere il dubbio se essa si estendesse anche alle situazioni di
interesse, atteso che la giurisdizione esclusiva riguarda controversie anche
relative a diritti -, è stata ora estesa a tutti i tipi di giurisdizione
amministrativa; e quindi anche a quella generale di legittimità dove vengono
portate controversie aventi ad oggetto esclusivamente interessi legittimi.
Infatti, i commi 4 e 5 dell’indicato art. 7 legge n. 205 del 2000 stabiliscono
che il giudice amministrativo, “nell’ambito della sua giurisdizione”, conosce
anche di tutte le questioni relative all’eventuale risarcimento del danno e che
sono abrogate tutte le disposizioni – ivi compreso l’art. 13 legge n. 142/1992
in materia di appalti – che devolvano al giudice ordinario “le controversie sul
risarcimento del danno conseguente all’annullamento di atti amministrativi “.
Sicché il legislatore ha, in un certo qual modo, vanificato la famosa svolta
giurisprudenziale, avendo “costretto” il giudice amministrativo e concentrarsi
sulla lesione della situazione di interesse legittimo, di cui è il giudice
naturale, non solo attraverso l’esame del non corretto assetto degli interessi
discrezionalmente ponderati nell’ambito del procedimento amministrativo e che
conduce alla misura dell’annullamento dell’atto in cui si è fissato l’esercizio
della discrezionalità in un dato caso concreto, ma anche attraverso l’esame
delle conseguenze di carattere patrimoniale che la medesima lesione ha
provocato al soggetto ricorrente, quando la misura dell’annullamento non sia
sufficiente. Pertanto non è più necessario configurare la situazione
susseguente all’annullamento dell’atto come un diritto soggettivo, atteso che
la situazione rimane quella iniziale di interesse legittimo ed è risarcibile in
sé.
Venendo ora all’applicazione
del nuovo sistema giurisdizionale alla complessa vicenda legata alla
qualificazione dell’impresa, è sufficientemente agevole concludere che, qualora
vengono impugnati atti dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici – e anche
in materie diverse da quelle or ora indicate -, possono essere portate innanzi
al medesimo giudice amministrativo, sia che si versi in materie rientranti
nella giurisdizione esclusiva e sia che si versi in sede di giurisdizione
generale di legittimità, controversie sul risarcimento del danno conseguente
all’annullamento – secondo noi sempre necessario in sede di giurisdizione
generale di legittimità – dell’atto impugnato, che rimane l’oggetto principale
del giudizio. Naturalmente l’astratta possibilità di proporre l’azione
risarcitoria non significa che il danno venga in concreto riconosciuto, dovendo
essere rigorosamente provato.
Venendo a problemi più
specifici, bisogna rilevare che l’aspirante S.O.A., qualora impugni l’atto che
ha negato l’autorizzazione o il silenzio serbato sull’istanza (ivi compreso
l’ingiustificato ritardo), è legittimata a proporre l’azione risarcitoria.
Parimenti è legittimata a proporre l’azione risarcitoria nei confronti
dell’atto di revoca dell’autorizzazione ottenuta. Secondo il nostro modo di
concepire il nuovo sistema non può esservi risarcimento se prima non vi sia
stato l’annullamento dell’atto, anche quando si versi in materia di
giurisdizione esclusiva (come sembra essere nel caso di specie), atteso che la
posizione della aspirante S.O.A. o di quella che non lo è più rimane di
interesse legittimo. Sarebbe davvero innaturale mantenere in vita un atto,
quand’anche abbia carattere negativo, che ha causato danno e, al tempo stesso,
riconoscerne implicitamente la legittimità, atteso che l’atto amministrativo è
pienamente valido ed efficace se non viene annullato.27
Quindi in tutte le
controversie in cui venga coinvolta l’Autorità, anche relative all’impugnativa
del rilascio dell’attestato di qualificazione emanato dalle S.O.A. su
prescrizione dell’Autorità (art. 16, comma 2, d.p.r. n. 34 del 2000), può
essere proposta l’azione risarcitoria innanzi al giudice amministrativo.
Per quanto concerne, invece,
il rapporto tra le S.O.A. autorizzate e le imprese che chiedono un certo attestato
di qualificazione, richiamando quanto già precedentemente esposto, l’azione
risarcitoria va proposta innanzi al giudice ordinario per tutte le questioni
attinenti a violazioni contrattuali diverse da quelle che attengono
strettamente al rilascio dell’attestazione, atteso che tale momento attiene
all’esercizio di una funzione oggettivamente pubblicistica. In tale ultima
ipotesi l’azione risarcitoria va proposta innanzi al giudice amministrativo,
che è il giudice innanzi al quale viene portata la controversia attinente il
rilascio dell’attestato. A maggior ragione questo vale nell’ipotesi in cui
l’impresa abbia sollecitato l’intervento dell’Autorità in via amministrativa e
questa non abbia accolto le sue rimostranze. In tal caso la S.O.A. e l’Autorità
assumono la veste di legittimati passivi dell’azione risarcitoria innanzi al
giudice amministrativo che ha sempre giurisdizione quando nella fattispecie
causativa del danno vi è la presenza di un atto dell’Autorità.
Naturalmente, in ogni caso,
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le “controversie meramente
risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose” (ex. Art. 33, comma
2 lett. e) d.l.vo n. 80/1998), anche se in tale materia è molto difficile che
l’ipotesi si verifichi in concreto.
Gianpiero Paolo Cirillo
Consigliere di
Stato
1 A. Perini, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, in Dir. Amm., 1994, 76 ss.; G. VERDE, Autorità amministrative indipendenti e tutela giurisdizionale, in Dir. Proc. Amm., 1998, S. MAZZAMUTO, Brevi note in tema di mezzi di tutela e di riparto di giurisdizione nelle attività di trattamento di dati personali, in Foro it., 1998, 51.
G.P.Cirillo, Il procedimento sanzionatorio delle autorità amministrative indipendenti e la decisione contenziosa alternativa del Garante per la protezione dei dati personali, in Foro amm., 1988, pp.272-275 e le note ivi contenute.
[2] Sul tema delle autorità amministrative indipendenti oramai gli studi sono numerosi e di qualità molto elevata. Dei tanti non si può non segnalare: A. PREDIERI, L’erompere delle autorità amministrative indipendenti, Firenze, 1997, dove il fenomeno viene analizzato non solo da un’angolatura giuridica. Si veda, altresì, CAIANELLO V., Le autorità indipendenti tra potere politico e sociale civile, in Foro amm., 1997, 341 ss.; in una prospettiva comparativistica: BARRA CARACCIOLO L., Funzione amministrativa e amministrazione neutrale nell’ordinamento U.S.A., Torino 1997, specialmente 193 ss.
3 Sulla norma sono stati espressi dubbi di costituzionalità da G. Giovannini, I procedimenti speciali, in “ Verso il nuovo processo amministrativo “ a cura di V. Cerulli Irelli, Torino 2000, 302. Il chiaro Autore ritiene che un regime processuale speciale per le Autorità indipendenti si può giustificare solo per le controversie attinenti alle “ missioni “ sostanziali di tali organismi e non per le materie che esulino da tale specifico ambito, come ad es. il rapporto di impiego.
[4] Sul punto vedasi in particolare, oltre agli Autori citati nella nota 2 , C. FRANCHINI, Le autorità indipendenti come figure organizzative nuove, in “I garanti delle regole” a cura di S. CASSESE e C. FRANCHINI, Bologna, 1996, 69 ss.; G.P. CIRILLO, La tutela amministrativa e il ricorso contenzioso innanzi al Garante, nel trattato di dir. Amm., diretto da G. SANTANIELLO, vol. XXVI, Padova, 2000, 32 ss.
[5] In questa prospettiva viene effettuata l’analisi del dato positivo anche da: G. VERDE, op. cit., nonché da G.P. CIRILLO, Il procedimento sanzionatorio. cit., 266-268.
6 G.P. CIRILLO, La tutela amministrativa e il ricorso contenzioso…,cit., in Tratt.dir.amm., diretto da G. SANTANIELLO, 156 ss. e gli Autori ivi citati, soprattutto nella nota 21.
7 M.S. GIANNINI, Dir. Amministrativo, II, Milano, 817-819. Della sistematica del Chiaro Autore si tiene conto anche nel par. successivo, laddove vengono distinti il procedimento autorizzatorio delle SOA rispetto alla revoca, che sembra avere natura sanzionatoria e non un semplice procedimento di secondo grado.
8 Nel senso del testo viene dato per scontato da S. MURGIA, Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo a garanzia dei diritti del cittadino, in Foro amm., 2000, 1567.
9 A nostro parere si tratta, come si tenterà di dimostrare, di un caso di gestione soggettivamente privata di un servizio (e una funzione) oggettivamente pubblico, con la particolarità che l’atto di autorizzazione, la cui natura verrà indagata successivamente, viene emanato da un’autorità indipendente, che normalmente non esplica attività di amministrazione attiva, anche se in questo caso l’atto viene emanato in una funzione di controllo. Su tali tipi di gestione del servizio pubblico, vedono le illuminanti considerazioni di A. ROMANO, La concessione di un pubblico servizio, nel volume dallo stesso titolo, in cui confluiscono scritti di Autori diversi, Milano, 1995 e specialmente a pag. 53 ss.
10 Il dibattito intorno alla decisione amministrativa si trova riassunto da A.TRAVI, Decisione amministrativa, in N.D. (disc.pubb.), v, 524 ss. E’ noto che i primi studi importanti sono stati svolti da M.S.GIANNINI, Accertamenti amministrativi e decisioni amministrative, in Foro it., 1952, IV, 169 ss. e da M. NIGRO, La decisione amministrativa, Napoli, 1953 e ID., Decisone amministrativa, in Enc. Dir., XI, 1962, 810 ss. E’ doveroso citare anche E.CANNADA BARTOLI, Decisione amministrativa, in Nss, D.I., V, Torino, 1960, 268, dove il Chiaro Autore sostiene che la decisione amministrativa si risolve nel provvedimento, dove vi è sempre un momento decisorio. Sicchè il termine sembra più convenzionale che sostanziale. Sulla possibilità di emanare decisoni amministrative sia pure nel senso convenzionale indicato, che contengono anche ordini di carattere prescrittivo, ci si permette di rinviare ancora a: G.P. CIRILLO, La tutela amministrativa…., 160 ss.
11 E’ nozione oramai acquisita presso gli amministrativisti che, più che di revoca, si debba parlare di revoche, al plurale, atteso che il sistema conosce le c.d. revoche – sanzione, di cui l’esempio più classico è proprio il ritiro dell’autorizzazione, e che non hanno niente a che vedere con la revoca intesa come provvedimento di secondo grado, emanato nell’esercizio di un potere di revisione. Sul punto si veda per tutti: M.S.GIANNINI, Dir.Amm., II, Milano 1993, cit., 596 ss. e gli Autori citati a pag. 602 ss.
12 La nuova disciplina consente di ritenere superato l’ampio dibattito che si è sviluppato negli anno 90 intorno al tema della giurisdizione relativa al rapporto di concessione del pubblico servizio. Comunque sul punto si rinvia alle illuminanti pagine di V.SPAGNUOLO VIGORITA, in La concessione di pubblico servizio, Milano, 1995, citato, 109 ss., dove viene riassunto in chiave critica l’orientamento della giurisprudenza a “funzionalizzare” anche l’attività del privato concessionario. Nello stesso volume, vedasi: F. PUGLIESE “Controcanto” in tema di concessioni e tutela giurisdizionali, 131-145.
13 Ci si riferisce alla lucida dottrina di M.S.GIANNINI, op. da ultimo cit., 611 ss.
14 L’impostazione generale è ancora quella di M.S.GIANNINI, op.cit., 623-628. Comunque sulle autorizzazioni alle imprese rimangono ancora valide le considerazioni di F. GALGANO, Libertà d’iniziativa economica nel sistema delle libertà civili, in Tratt. Di diritto comm., I, Padova, 1977; sulle autorizzazioni relative all’impresa di credito, si veda V. SPAGNUOLO VIGORITA, Note sull’autorizzazione all’apertura di istituti di credito, in BBTC, 1962, 1, 161; sulle autorizzazioni di commercio, vedesi F. MASTRAGOSTINO, Le autorizzazioni amministrative all’esercizio del commercio, in Trattato di diritto commerciale F.GALGANO, III, Padova, 1979.
15 Sul punto si rinvia ancora ad: A.ROMANO, op., cit., 32 e ss. nonché M.S. GIANNINI, op. cit., 25 ss.
16 In effetti la concessione così come l’autorizzazione, soprattutto quando esa sia costitutiva, sono istituti ricostruiti mediante un procedimento chiaramente concettualistico, in cui essi vengono progressivamente staccati – nell’elbaorazione dottrinaria – dal dato normativo. Bisogna prendere atto che esse ormai sono solamente delle espressioni concettuali e descrittive cui vengono ricondotte – non senza forzature – un’estrema varietà di ipotesi concrete, dove più che la riconduzione delle fattispecie all’una o all’altra categoria conta l’analisi delle singole situazioni giuridiche soggettive. Sul punto si veda: G. PERICU, Il rapporto di concessione di pubblico servizio, in La concessione di pubblico servizio, cit., 83-88.
17 M.S.GIANNINI, op.cit., 25; C. MARZUOLI, Potere amministrativo e valutazioni tecniche, Milano, 1985, 220 ss.;
D. DE PRETIS, Valutazione amministrativa e discrezionalità tecnica, Padova, 1995, 297 ss.
18 M.S.GIANNINI, op.cit., 29; A.ROMANO, op.cit., 14 -15.
19 M.S.GIANNINI, op.cit., vol. I, 372.
20 M.S.GIANNINI, op. cit., vol. I, 373.Comunque in dottrina non sembra vi siano dubbi sulla possibilità che ha il concessionario di emettere provvedimenti amministrativi, vedasi anche A. ROMANO, op. cit. 21. Sulla natura del soggetto iscritto all’Albo costruttori e sull’oggetto dell’iscrizione, vedasi Cons. St., sez. VI , 16 Marzo 1993, n. 247 in Foro amministrativo, 1995, I, 685-686;Sez.V, 29 Luglio 1994, n. 800, in Cons.St., 1994,I, 1079.
Sull’impossibilità di includere l’attività fedefacente nella nozione di servizio pubblico, vedasi GIANNINI, op.da ultimo citata, 373.
21 Sul contratto di servizio in generale, vedasi ancora M.S.GIANNINI, op.cit., vol. I, 371-372, anche se qui viene da noi usato in senso improprio.
22 M.S.GIANNINI, op.cit., vol. I, 277; A.ROMANO, op.cit., 75.
23 V.SPAGNUOLO VIGORITA, op.cit., 112.
24 E’ utile precisare ancora che qui si discute della giurisdizione relativa al rapporto tra le SOA e l’impresa da qualificare, quando non sia intervenuto un atto dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, e non il rapporto tra le SOA e l’Autorità medesima. Sicchè le imprese da qualificare sono le destinatarie del servizio, il quale però consiste nell’emissione di un atto sostanzialmente amministrativo che ha come effetto quello di attestare nei confronti della generalità l’idoneità dell’impresa ad assumere l’appalto di determinati lavori pubblici. Va da sé, come si vedrà subito nel testo, che molto difficilmente tale rapporto possa qualificarsi “rapporto individuale di utenze con soggetto privato”, o almeno non è tale il momento dell’attestazione di qualificazione. E’ doveroso a questo punto segnalare la tendenza giurisprudenziale più recente in ordine alla giurisdizione sugli appalti indetti da soggetti privati dove si afferma che, nonostante la veste privatistica, le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo. Infatti nelle decisioni che or ora verranno segnalate, pur non riguardando la fattispecie in esame, vengono messi in rilievo tre aspetti utili ai nostri fini: a) il sistema introdotto dall’art. 33 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 80 consente di ampliare “gli ambiti soggettivi ed oggettivi della nozione di atto amministrativo, che, riverberandosi anche sulle norme processuali, provoca la corrispondente estensione della giurisdizione del giudice amministrativo (Cons. St., sez. V, 1 aprile 2000 n. 2078); b) la struttura imprenditoriale del soggetto è perfettamente compatibile col perseguimento dei bisogni di interesse generale, ovverosia “il modello della società di capitali, del resto, da tempo mostra nell’ordinamento italiano come in quello degli altri Stati membri una peculiare attitudine all’esercizio di attività non lucrativa, nel senso tradizionale di cui all’art. 2247 c.c.” (vedasi la medesima sentenza precedentemente citata); c) rientrano nella giurisdizione esclusiva le “controversie comunque connesse alla materia dei servizi pubblici, quale che sia la natura (anche, quindi, privata) dei soggetti cui ne sia in concreto affidata la gestione, con ciò riflettendo l’opzione del legislatore per una nozione del servizio pubblico in senso “oggettivo” ed “unificante”, sul modello di riferimento del service public francese” (Cass. Sez.Un., 30 marzo 2000 n. 72); il legislatore dal 1998 ha delineato un nuovo riparto della giurisdizione, trasferendo il criterio discriminante “dal soggetto all’oggetto, intendendo con quest’ultimo termine la materia controversa e la disciplina applicabile” (Cass. Sez. Un., 24 febbraio 2000 n. 40). Si omette di riferire della sostanza del dibattito in cui si inseriscono le fondamentali decisioni indicate – che peraltro si possono leggere tutte insieme sul corriere giuridico n. 5/2000 pag. 528-536 e n. 7/2000 pag. 728-729 e, infine, n. 9/2000 pag. 976-978-, non rientrando esse direttamente nel fuoco della nostra indagine. In conclusione è importante segnalare che tali mutamenti non possono influire anche nell’assetto della giurisdizione in materia di qualificazione, soprattutto laddove si consideri che, una volta affermato il principio (così come hanno fatto concordamente sia la Cassazione che il Consiglio di Stato nelle indicate decisioni) che l’osservanza di determinati procedimenti (nei casi suddetti quelli dell’evidenza pubblica) è di per sé espressivo dell’esistenza del perseguimento dell’interesse pubblico, nonostante la veste privatistica del soggetto agente, è agevole ritenere che, siccome anche il sistema di qualificazione è procedimentalizzato al massimo grado, tant’è che l’osservanza precisa delle regole comporta l’ammissione necessaria alla qualificazione, anche in tale settore valgono le elaborazioni suddette.
25 E’ significativa al riguardo la sent. Cass. Sez. Un. N. 72 del 2000 (citata), laddove stabilisce che non rientrano nella nuova giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, introdotta dall’art. 33 del d.lgs. n. 80/98 in materia di pubblici servizi le controversie attinenti al momento esecutivo di contratti di appalto di fornitura stipulati dal gestore del servizio pubblico per l’acquisizione di beni o prestazioni strumentali all’espletamento del servizio stesso. Infatti, così come non vi rientra il momento esecutivo successivo, non vi rientra il momento preventivo della qualificazione; o almeno non vi rientra per tale via. Sul punto si veda da ultimo la precisa ricostruzione di C. VOLPE, La giurisdizione esclusiva, in “Verso il nuovo processo amministrativo”, cit., soprattutto 111 – 114 nonché, anche se applicato ad altro settore, M. LIPARI, Urbanistica ed edilizia, ibidem, 146 – 161.
Sulla tutela delle imprese terze nei confronti degli atti dell’Autorità antitrust si vedano le penetranti osservazioni di L. Mivarra, Il provvedimento di esenzione ex art. 4 L. antitrust e la tutela delle imprese “terze”, in Danno e Responsabilità, 1998, 649 ss.
26 Sul tema si omette di fornire ogni indicazione, atteso che quelle che si potrebbero dare riguardano gli scritti avutisi successivamente all’emanazione della sent. N. 500 del 1999, che siccome è stata praticamente superata dalla l. n. 205 del 2000, si rivelerebbero non perfettamente adeguati e comunque sproporzionati rispetto all’economia del presente lavoro. Al momento in cui si scrive non ci constano contributi significativi, che tengano conto delle novità della l. n. 205 del 2000, tranne quello di : V.CARBONE, Dannosità e illegittimità dell’atto amministrativo prima della l. 205/2000 e della sentenza n. 292/2000 della Corte Costituzionale, in Il corriere giuridico n. 9/2000, 1134-1144 e C. VARRONE, Giurisdizione amministrativa e tutela risarcitoria, in “Verso il nuovo processo amministrativo, cit., 33 – 88.
27 Sul punto si veda: G.P.CIRILLO, Le situazioni giuridiche soggettive e la tutela risarcitoria, in Il Consiglio di Stato, 1999, 1227.