Giovanni Vacirca
Presidente del TAR
Toscana
Relazione
sull'attività svolta dal TAR Toscana
1.
Premessa di metodo.
La cerimonia
di oggi si svolge con le forme di un'udienza, secondo quanto disposto dal
Consiglio di presidenza, organo di autogoverno della giustizia amministrativa,
ma sarà nella sostanza una esposizione di dati statistici e un'occasione per
una riflessione sugli strumenti disponibili al fine di migliorare la giustizia
amministrativa, riflessione intesa più a sollecitare contributi degli altri operatori
della giustizia che a indicare soluzioni certe.
Per
quanto concerne i dati statistici non ci si limiterà alla redazione di tabelle
sull'anno 2002, ma si cercherà di cogliere e interpretare linee di tendenza
mediante grafici relativi anche ai cinque anni precedenti.
Ciò
dovrebbe consentire di valutare numeri che, autonomamente considerati,
potrebbero non risultare chiari o significativi.
2.
L’andamento dei nuovi ricorsi.
Il primo dato
che emerge dalla curva dei nuovi ricorsi è una tendenza alla riduzione,
particolarmente marcata nel 1999, anno di prima applicazione del nuovo riparto
di giurisdizione in materia di pubblico impiego, con l'attribuzione
all'Autorità giudiziaria ordinaria delle controversie relative al periodo
successivo al 30 giugno 1998.
anno: 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ricorsi:
4517 4257 3327 3192 2833 2634

Il
dato sulla riduzione del contenzioso può spiegarsi in molti modi.
E’ probabile
che in una certa misura esso sia dovuto al miglioramento dell’attività
amministrativa e, in particolare,
all’introduzione ormai generalizzata del principio del contraddittorio
preventivo con il privato. Questi, avvertito dell’avvio del procedimento
amministrativo, può far valere le proprie ragioni prima dell’adozione del
provvedimento finale e ciò in molti casi previene ed evita il contenzioso in
sede giurisdizionale.
La diminuzione
del contenzioso è anche da attribuirsi in notevole misura alle innovazioni
legislative conseguenti alla privatizzazione del pubblico impiego. Ciò è confermato dall'esame del grafico relativo
all'andamento dei nuovi ricorsi in tale materia (esclusi i ricorsi in materia
di concorsi, che rientrano statisticamente in una categoria distinta). La
quantità degli ultimi anni, sostanzialmente dimezzata rispetto al passato, si
riferisce alle controversie aventi ad oggetto i rapporti non privatizzati,
prevalentemente personale militare e delle Forze di Polizia di Stato, a cui
vanno aggiunti i ricorsi in materia di concorsi per l'assunzione in tutta
l'area del lavoro pubblico, che in considerazione dell'attinenza ai poteri
discrezionali dell'amministrazione, sono rimasti nell'ambito della
giurisdizione amministrativa.
anno: 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ricorsi in materia di pubblico
impiego:
904 1048 657 721 420 460
Il picco del
2000 coincide con la scadenza del termine per la proposizione dinanzi ai TAR di
ricorsi riguardanti questioni anteriori al 30 giugno 1998.
Nel 2002 il
numero di ricorsi in materia di pubblico impiego è lievemente aumentato, ma
tale incremento non è significativo, in quanto è dovuto alla presentazione di
gruppi di ricorsi per decreto ingiuntivo, conseguenti a ritardi nel pagamento
di alcune spettanze.
In sostanza il
flusso di nuovi ricorsi in materia sembra stabilizzato.
Una
notevole contrazione si nota anche in materia edilizia (considerata
autonomamente rispetto ai ricorsi avverso gli strumenti urbanistici), ma sembra
che essa sia ascrivibile in buona parte alle nuove norme processuali che
consentono di proporre, nella forma dei motivi aggiunti, molte impugnazioni di
atti successivi fra le stesse parti, che in passato avrebbero assunto la forma
(e la numerazione) di ricorsi autonomi.
anno: 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ricorsi in materia edilizia:
1671 1416 1052 845 859 669

La stessa
contrazione, infatti, non si riscontra nella materia urbanistica (piani
regolatori e relative varianti), in cui è meno diffusa l'estensione del giudizio
mediante la proposizione di motivi aggiunti nell'ambito del medesimo ricorso.
anno: 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ricorsi in materia urbanistica:
174 289 260 179 189 221

3.
La funzione della giustizia amministrativa.
Nel complesso
le misure deflattive del contenzioso e il riordino delle competenze
giurisdizionali (in particolare la notevole riduzione del contenzioso del
pubblico impiego, in molti casi avente ad oggetto questioni di mero diritto del
lavoro o semplici ritardi nel pagamento di alcune spettanze) hanno prodotto un
risultato utile, perché hanno ricondotto gli organi di giustizia amministrativa
alla loro originaria funzione di giudici delle controversie sull'esercizio del
potere delle pubbliche amministrazioni, quale era stata configurata dal
legislatore del 1889 con l'istituzione della Quarta Sezione del Consiglio di
Stato: una funzione, che, indipendentemente dalla questione sulla natura
giuridica dell'organo, era stata pensata come un correttivo destinato ad
assicurare giustizia nell’amministrazione operando al suo interno con uno
strumento che soddisfa l'interesse del privato colpendo l'atto e non il suo
autore, ossia con la rimozione dell’atto illegittimo.
La
tutela del cittadino nei confronti delle pubbliche amministrazioni trova così
la sua sede naturale senza gravare su altri tipi di processo.
Tale funzione,
arricchitasi in più di un secolo di evoluzione giurisprudenziale, risulta oggi
sostanzialmente confermata e non snaturata dalle recenti innovazioni prima
giurisprudenziali e poi legislative, che hanno esteso la cognizione del T.A.R.
e del Consiglio di Stato alle c.d. questioni consequenziali, ossia alle
controversie sul risarcimento del danno, ammesse anche in materia di interessi
legittimi e attratte per connessione nell'ambito del giudizio sulla legittimità
degli atti, con conseguente semplificazione dell’iter processuale, che in precedenza si svolgeva prima dinanzi al
giudice amministrativo e successivamente dinanzi al giudice civile.
Neppure
la previsione di nuovi blocchi di competenze con poteri di giurisdizione
esclusiva, dettata dall’esigenza di prevenire complesse questioni
sull’individuazione del giudice, sembra aver mutato sostanzialmente la
fisionomia della giustizia amministrativa.
Un processo
destinato prevalentemente a risolvere controversie sull'esercizio del potere
amministrativo incidendo direttamente sui relativi atti deve avere alcune
caratteristiche particolari, in conseguenza dello stretto rapporto che lega a
fil doppio e con effetti reciproci il buon andamento della giustizia
amministrativa e il buon andamento dell'amministrazione.
In
primo luogo la rapidità del giudizio è, ancor più che in altri processi,
essenziale, perché i ritardi nella decisione possono riflettersi sull'attività
amministrativa, ostacolandola e in certi casi paralizzandola. Occorre
riconoscere che, specie in materia di esecuzione di opere pubbliche e di
aggiudicazione di contratti, una giustizia amministrativa lenta è più dannosa
che utile. Se la struttura dovesse rivelarsi incapace di far fronte
tempestivamente ai propri compiti, verrebbe meno la stessa ragione della sua
esistenza.
In
secondo luogo il giudizio amministrativo non si contrappone al procedimento
amministrativo né ha una funzione sanzionatoria, ma tende a rimuovere
illegittimità che possono derivare anche da obiettive incertezze
sull’interpretazione delle norme, da errori commessi in buona fede
dall’amministrazione, da semplici vizi del procedimento. La sentenza scioglie
in molti casi nodi interpretativi, chiarisce dubbi, svolgendo una funzione che
contribuisce al buon andamento dell'amministrazione, rispettandone l'ambito di
discrezionalità. Non a caso il Consiglio di
Stato svolge, in diverse sezioni, sia funzioni giurisdizionali di giudice
d’appello, sia funzioni consultive nell’interesse obiettivo dell’ordinamento,
funzioni che sono state ricondotte entrambe a una comune finalità
istituzionale, che è quella di assicurare la giustizia nell’amministrazione.
E'
significativo, poi, che, sia ai fini dell'istruzione del giudizio, sia ai fini
dell'esecuzione delle sentenze, il giudice possa avvalersi anche della stessa
amministrazione, in un clima di leale collaborazione.
A
questo proposito è utile esaminare la tabella, che descrive il rapporto fra il
numero dei nuovi giudizi di ottemperanza e il numero complessivo dei nuovi
ricorsi. Si rileva la scarsa incidenza di tali giudizi, generalmente inferiore
all'1%, nella circoscrizione regionale della Toscana.
anno: 1997 1998 1999 2000 2001 2002
giudizi ottemp.42 34 19 18 33 26
rapporto fra giudizi di
ottemperanza e totale dei ricorsi:
0,92 0,79 0,57 0,56 1,16 0,98
Ciò è un segno del buon funzionamento del
sistema, giacché la spontanea ottemperanza alla sentenza deve nel giudizio amministrativo,
più che in altri rami del diritto, essere la regola.
L'organizzazione
della giustizia amministrativa non ha, infatti, propri uffici destinati
all'esecuzione. Per le sentenze di condanna le parti possono avvalersi del
processo civile di esecuzione, facendo valere il titolo esecutivo. Per queste e
per le altre sentenze, quando occorra, si nomina un commissario ad acta, ma generalmente il ritardo
nell’esecuzione deriva da dubbi sulla portata della sentenza e sui doveri
conseguenti, sicché è spesso sufficiente una puntualizzazione di tali doveri.
Altra
caratteristica di un giudizio che ha ad oggetto l'esercizio del potere è la
necessità di rispettare rigorosamente i limiti del sindacato di legittimità.
Non è, infatti,
compito degli organi di giustizia amministrativa sostituirsi alle scelte
discrezionali delle autorità amministrative. Ciò comporterebbe una rottura
degli equilibri istituzionali con l'esercizio di poteri politici da parte di
organi giurisdizionali, che nel nostro ordinamento, non essendo elettivi, non
hanno investitura popolare né assumono alcuna responsabilità politica.
In
relazione a ciò è opportuna la scelta legislativa di mantenere con la legge n.
205 del 2000 la regola della collegialità, che assicura ponderazione della
decisione e riduzione del rischio di protagonismi. Anche l'attribuzione di
poteri (cautelari e decisori) a organi monocratici è temperata dalla
possibilità di opposizione al collegio.
E',
altresì, importante che il reclutamento dei magistrati continui ad avvenire
mediante una selezione accurata, attraverso un concorso di secondo grado, in
modo da garantire il corretto esercizio del sindacato di legittimità, che
presenta non poche difficoltà tecniche, in quanto costituisce il punto di
equilibrio fra l’esigenza di una verifica di conformità al diritto che non si
fermi alle sole forme e l’esigenza di non sostituire una valutazione di
opportunità a quella espressa dagli organi esponenziali delle varie comunità.
4.
Gli strumenti per assicurare una tutela rapida.
Passando
all’esame degli strumenti idonei ad assicurare una tutela rapida, va
considerata preliminarmente l'istanza cautelare.
Risulta dai
dati statistici, confermati anche nel 2002, che circa la metà dei ricorsi
contiene un'istanza cautelare.
anno: 1997 1998 1999 2000 2001 2002
ist. cautelari:2504 2023 1528 1524 1521 1354
rapporto fra istanze cautelari e
ricorsi:
58% 47% 45% 47% 53% 51%
Di conseguenza
circa la metà dei ricorsi viene esaminata dal collegio nella prima camera di
consiglio successiva alla scadenza del termine dieci giorni (a volte ridotto a
cinque giorni) dalla notifica, incidendo in misura decisiva sul carico di
lavoro dei magistrati e delle strutture di segreteria.
Se l'esame si
conclude con la concessione di una misura cautelare, si assicura alla parte
ricorrente una tutela (a volte insufficiente), ma correlativamente si introduce
nell'attività amministrativa un fattore di incertezza a causa della
provvisorietà della pronuncia: si tratta, infatti, non di una sentenza, ma di
un'ordinanza, revocabile e sostituibile da una sentenza di segno opposto.
In certi casi
avviene che l'accoglimento della c.d. sospensiva sia considerato dal ricorrente
alla stregua di una pronuncia definitiva e invocato ai fini dell'attività
ulteriore dell'amministrazione.
Può accadere,
inoltre, che alcuni indirizzi giurisprudenziali in materia cautelare,
tendenzialmente seguiti dal giudice in un numero considerevole di controversie
per la forza del precedente, si affianchino alla disciplina legislativa, giungendo
a costituire una normativa provvisoria ispirata più alle esigenze di tutela
dell'interesse del ricorrente che all'interesse pubblico.
Accade, infine,
che l'amministrazione, pur animata dall'intento di adeguarsi all'ordinanza,
venga a trovarsi in serio imbarazzo quando vi sia un soggetto controinteressato
rispetto all'accoglimento del ricorso, che si opponga all'esecuzione.
La
legislazione, pur riconoscendo l’insopprimibilità della tutela cautelare più
volte affermata dalla giurisprudenza della Corte costituzionale, tende, quindi,
a limitare il ricorso alla misura cautelare, subordinandola in certi casi a una
motivazione particolarmente diffusa.
Significativa
al riguardo è stata nell’anno 2002 l’emanazione del d.lgs. 20 agosto 2002, n.
190 in materia di realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse nazionale, il cui art. 14 richiede che la
valutazione del provvedimento cautelare debba tener conto delle probabili
conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere
lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione
dell'opera e che nel concedere la misura cautelare il giudice non possa
prescindere dal motivare anche sulla gravità ed irreparabilità del pregiudizio
all'impresa del ricorrente, il cui interesse dovrà comunque essere comparato
con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure.
Tali requisiti della motivazione delle ordinanze di accoglimento si aggiungono
a quelli già previsti dall’art. 4 della legge n. 205 del 2000 per le materie
soggette a rito speciale.
In
definitiva, in molti casi la semplice sospensiva, pur essendo un indispensabile
strumento di tutela dell'interesse individuale del ricorrente, si rivela,
nell'ottica dell'interesse pubblico, un mezzo eccessivo e causa di incertezze.
Nelle controversie sull'aggiudicazione di appalti o forniture, ad esempio,
l'interesse dell'amministrazione è quello di stipulare il contratto alle
migliori condizioni e ottenerne in tempi rapidi l'esecuzione. La controversia
fra imprese che hanno presentato offerte, spesso non molto diverse, è in realtà
un processo fra privati, rispetto al quale l'amministrazione è sostanzialmente
indifferente.
E', quindi,
essenziale e rispondente all'interesse pubblico una definizione estremamente
rapida del giudizio.
In
questo come in molti altri casi è opportuno utilizzare l'occasione della camera
di consiglio sull'istanza cautelare per esaminare approfonditamente e, se
possibile, definire il giudizio con sentenza semplificata.
Si tratta di
uno strumento, introdotto in via generale dalla legge 21 luglio 2000, n. 205,
che ha consentito di risolvere talune controversie in tempi brevissimi da parte
del TAR della Toscana e che, se opportunamente utilizzato, assicura certezza
del diritto ed economia processuale.
Va, infatti,
ricordato che la fissazione dell'udienza implica ulteriori attività di
segreteria e duplicazioni di adempimenti, che possono vantaggiosamente evitarsi
con il procedimento in camera di consiglio.
Anche per
quanto concerne l'impegno del collegio, in molti casi la pronuncia in apposita
udienza di merito comporta l'inconveniente di un secondo esame degli stessi
elementi, da parte degli stessi magistrati o da un collegio parzialmente o totalmente
diverso, a seguito degli ordinari avvicendamenti annuali. E' chiaro che ciò
determina uno spreco di energie, vantaggiosamente utilizzabili per altri
giudizi.
La
previsione legislativa di una sentenza a motivazione semplificata ha anche il
significato di richiamo dei magistrati a uno stile sobrio che già nel
regolamento di procedura del 1907 era implicitamente richiesto con
l'espressione "succinta esposizione dei motivi di fatto e di
diritto".
Il peso della
tradizione ha, invece, orientato la prassi nel senso di una narrazione
dettagliata dei fatti e di una esposizione completa delle doglianze proposte
dal ricorrente e delle difese ed eccezioni delle altre parti, col risultato di
un appesantimento del testo, che non lo rende sempre più comprensibile e che
certamente implica, ove occorra procedere alla copiatura di una minuta
manoscritta, un impegno gravoso per le strutture di segreteria.
La legge
prevede espressamente che la motivazione della sentenza semplificata possa
consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto
risolutivo ovvero a un precedente conforme.
Tale stile, che
richiama la c.d. frase unica delle sentenze del Consiglio di Stato francese,
può essere utilmente adottato per quelle sentenze, che, indipendentemente dal
rito seguito (in camera di consiglio o in pubblica udienza), non comportino la
necessità di una ricostruzione dettagliata dei fatti e delle doglianze.
Sicuramente ciò avviene nelle ipotesi evidenti di difetto di giurisdizione o di
tardività del ricorso o quando la questione è stata risolta da giurisprudenza
consolidata. In questa direzione ha cominciato ad avviarsi, nel corso del 2002,
questo Tribunale.
Un
altro strumento prezioso introdotto dalla legge n. 205 del 2000 per assicurare
la rapidità dei giudizi è il decreto decisorio presidenziale, che ha consentito
di alleggerire le camere di consiglio del peso di numerosi giudizi, in cui deve
soltanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, la rinuncia o
l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Occorre
rilevare a questo riguardo che il giudizio amministrativo continua a essere
essenzialmente un processo che si inserisce nell'attività delle pubbliche
amministrazioni e, più di ogni altro processo, può essere superato dall'evoluzione
di tale attività. Mentre, ad esempio, un credito è sempre un credito nonostante
il trascorrere del tempo e il giudizio promosso dal creditore di regola non
perde interesse, accade con notevole frequenza che l'interesse alla decisione
del giudice amministrativo venga meno per effetto di una attività sopravvenuta,
come una sanatoria, o una nuova previsione di carattere urbanistico o una
innovazione legislativa o semplicemente l’esito dell’iter procedimentale: ad esempio, il soggetto, che abbia impugnato
l’esclusione da un concorso a pubblico impiego o da una gara per
l’aggiudicazione di un contratto e che sia stato ammesso con riserva in sede
cautelare, non ha interesse a coltivare il giudizio allorché non sia comunque
riuscito vincitore.
Anche per
numerosissime questioni di pubblico impiego concernenti il trattamento
economico, e quindi un diritto di credito, l'interesse può di fatto cessare
alla luce di pronunce giurisprudenziali costanti, che risolvano in un senso o
nell'altro la questione interpretativa di carattere generale posta dai
ricorrenti. Va rilevato, infatti, che molte di queste controversie dipendono
dall'oggettiva ambiguità di norme o accordi, sicché il superamento del dubbio
interpretativo finisce col risolvere anche i giudizi.
Tali
situazioni, se non vengono tempestivamente segnalate dalle parti, emergono solo
il giorno dell'udienza e determinano una pendenza fittizia, comportando un
inutile dispendio di energie da parte della segreteria e del collegio. Di fatto
impediscono l'esame di altri giudizi, ai quali corrisponde un interesse
attuale, e sono causa di ritardo nella loro definizione.
E',
quindi, di estrema utilità la collaborazione delle pubbliche amministrazioni ai
fini dell'individuazione dei ricorsi improcedibili per sopravvenuto difetto di
interesse, come sta avvenendo ad esempio nelle materie connesse al fenomeno
dell'immigrazione, dove spesso il ricorso contro un'espulsione o un diniego di
permesso di soggiorno è superato da un provvedimento generale di regolarizzazione.
La trasmissione alle Questure degli elenchi dei ricorsi pendenti ai fini del
riscontro con strumenti informatici di eventuali nuovi provvedimenti favorevoli
ha consentito negli ultimi mesi di accertare cessazioni della materia del
contendere, delle quali lo stesso avvocato del ricorrente non era a conoscenza.
Ha
dato i suoi frutti, nonostante la sua macchinosità, anche l'istituto della
perenzione dei ricorsi pendenti da più di dieci anni, introdotto dalla legge n.
205 del 2000. Per le ragioni già esposte la legge presume che un ricorso non
ancora deciso non corrisponda a un effettivo e attuale interesse del
ricorrente, tranne che l'interesse sia manifestato con un'istanza sottoscritta
personalmente dalla parte entro sei mesi dalla notificazione di un apposito
avviso. La necessità della sottoscrizione personale si giustifica col rilievo
che in molti casi l'avvocato non sarebbe in grado di rintracciare il cliente e,
per evitare responsabilità professionali, tenderebbe comunque a rinnovare
l'istanza di fissazione di udienza.
5. Giudizi definiti nel 2002.
Grazie agli
strumenti di cui si è detto, il T.A.R. della Toscana è riuscito nell'anno 2002
a invertire la tendenza all’accumulo di arretrato e a definire un numero di
giudizi nettamente superiore a quello dei ricorsi pervenuti.
anno 1997 1998 1999 2000 2001 2002
pervenuti 4517 4257 3327 3192 2833 2634
definiti 1942 3055 3361 2884 1972 3460

Anche grazie
alla diminuzione del flusso di nuovi ricorsi, il rapporto fra ricorsi definiti
e ricorsi pervenuti ha superato nell’anno 2002 il 100%.
anno: 1997 1998 1999 2000 2001 2002
rapporto 42% 71% 100% 90% 69% 131%

E’, di
conseguenza, diminuito il totale delle controversie pendenti, passato da 45.470
(all’inizio dell’anno) a 44.514. Il numero delle pendenze, apparentemente assai
consistente, va, comunque, valutato alla luce di quanto osservato sulla natura
delle controversie sull'attività amministrativa e sulla presumibile quota di
giudizi superati da atti successivi.
Vero è che una
considerevole parte dei ricorsi è stata definita con decreti presidenziali
decisori (1362), ossia con pronunce non di merito. Ma occorre tener presente
che anche negli anni precedenti, prima dell'adozione del decreto monocratico
decisorio, una quota rilevante delle sentenze complessive era formata da
sentenze dichiarative di perenzione, di rinuncia o di cessazione della materia
del contendere, non distinguibili statisticamente dalle altre pronunce c.d. dichiarative,
comprensive delle dichiarazioni di inammissibilità per le quali anche oggi è
necessario emettere una sentenza.
Risultati
migliori potranno, certo, ottenersi con un aumento della dotazione di
magistrati e di personale di segreteria, insufficiente perché determinata con
riguardo a un contenzioso numericamente assai inferiore a quello attuale. Gli
aumenti di organico disposti dalla legge n. 205 del 2000 non hanno, d'altra
parte, avuto ancora effetti concreti,
dato l'andamento dei concorsi per la nomina di nuovi magistrati.
Ma anche nelle
condizioni attuali, rese ancor più difficili dal generale taglio delle risorse
finanziarie, è stato possibile ottenere risultati notevoli grazie all’impegno
di coloro che operano nella piccola comunità degli operatori della giustizia
amministrativa.
Un
ringraziamento particolare va a quei magistrati, che, in base a una propria
valutazione, hanno cominciato ad avvalersi delle sentenze semplificate emesse
in camera di consiglio, superando spontaneamente i carichi di lavoro fissati
dal Consiglio di presidenza, e, utilizzando al meglio le dotazioni
informatiche, hanno depositato i testi delle sentenze e delle ordinanze in
forma digitale. Ciò consente non solo la rapida pubblicazione, ma anche la contemporanea immissione dei testi nel
sito istituzionale su internet.
Un
ringraziamento sentito va anche a quel personale di segreteria che, con spirito
di servizio e senza eccessiva attenzione al mansionario, ha fatto fronte
all'aumentato carico di lavoro e ha collaborato all'individuazione di ricorsi
connessi ai fini della contestuale trattazione, nonché alla laboriosa ricerca
di dati, aggiornati fino al 31 dicembre 2002, utilizzati per questa relazione.
Un
ringraziamento, infine, va agli avvocati dell'Avvocatura dello Stato, delle
altre avvocature pubbliche e del libero Foro. Il loro contributo individuale
non è soltanto indispensabile al corretto svolgimento dei singoli giudizi per
la tutela delle situazioni soggettive delle parti, ma è anche prezioso ai fini
del buon andamento complessivo della giustizia e dei relativi servizi.
In particolare
coloro che frequentano abitualmente quest’aula ci aiutano proponendo in forma
di unico ricorso collettivo le domande identiche di numerosi pubblici
impiegati, indicando i ricorsi connessi suscettibili di riunione o di
trattazione congiunta, dichiarando appena possibile e comunque con largo
anticipo rispetto all'udienza la cessazione della materia del contendere o la
rinuncia al ricorso o le cause di interruzione del giudizio, limitandosi nella
trattazione orale a interventi di chiarimento, sintetici e non ripetitivi
rispetto alle difese scritte.
Oltre a questi
contributi di tutti i giorni, sono estremamente graditi anche i suggerimenti di
carattere generale intesi a migliorare il funzionamento dell'intera struttura.
Questa
occasione sarà, quindi, particolarmente utile, se consentirà di acquisire
elementi che possano giovare a un miglioramento dell’organizzazione.
Giovanni
Vacirca